Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 gennaio 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1959, di formazione cuoco ma attivo in qualità di autista-camionista, nel mese di luglio 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto da “dolori cervicali irradianti al braccio destro; ernia operata nel dicembre 2002; ictus cerebri; piccolo ictus; problemi alle spalle, intestino, fegato; depressione” (doc. AI 8).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assi-curazione Invalidità (SAM), con decisione 13 settembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:
" (...)
Una dipendenza da sostanze tossiche può essere considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di un danno alla salute il quale conduce o ha condotto ad un'invalidità.
● Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la sua incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non rappresenta un'invalidità ai sensi della Legge AI." (Doc. AI 27-1)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ della __________ – con la quale ha contestato la valutazione del SAM, rilevando che l’inabilità lavorativa non è dovuta ad un problema etilico, precisando che il problema etilico è comunque secondario ai problemi psicologici (doc. AI 34) - l’Ufficio AI, dopo avere nuovamente sottoposto il caso al medico SMR (doc. AI 42), con decisione su opposizione 13 gennaio 2006 ha confermato il diniego di prestazioni, motivando come segue:
" (...)
7. La documentazione medica presentata in sede di opposizione è stata sottoposta per competenza all'esame del Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha avuto modo di riesaminare nuovamente gli atti dell'incarto.
Le conclusioni emerse dalla perizia pluridisciplinare SAM del 02.07.2004, ritenute coerenti dal SMR, sono state nuovamente confermate (cfr. annotazione SMR del 10.11.2005). In particolare, viene confermato il miglioramento, anche da parte dell'assicurato medesimo, della patologia locomotoria a seguito dell'intervento alla cervicale; a livello lombare era giustificata un'inabilità parziale limitatamente all'attività inergonomica di cuoco, mentre altre attività leggere ed adeguate sono state ritenute esigibili al 100%. A livello neurologico non sono state riscontrate limitazioni per l'attività lavorativa precedentemente svolta come in altre. Dal consulto psichiatrico è emerso che il disturbo alla salute era dovuto all'uso dannoso di alcol.
8. Nella fattispecie, i dati obiettivi raccolti prima della perizia SAM (cfr. dati di laboratorio Dr. __________ del 06.05.2003) e presso il SAM sono ritenuti coerenti e riportano elementi che coincidono con l'abuso alcolico. Mentre il perito psichiatra Dr. __________, sempre all'interno della perizia SAM, ha reputato che questa patologia era limitante, l'amministrazione Al ha respinto la richiesta di prestazioni basandosi sulla giurisprudenza dell'Alta Corte in merito alla non tutelabilità ai sensi dell'Al di uno stato di dipendenza, ritenuto che l'istruttoria ha determinato che l'abuso etilico non ha provocato danni allo stato di salute né è causa di ulteriori patologie (si rammenta che la giurisprudenza del TFA considera che la tossicodipendenza (tossicomanie ed altre sindromi da dipendenza (es. alcolismo [cfr. RCC 1989 p. 283], dipendenza da medicamenti [RCC 1964 p. 115], o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467]), l'abuso di nicotina o l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non può di per sé motivare un'invalidità, ai sensi della legge, se non viene accertato che un danno alla salute fisica o psichica, con valore di malattia compromettente la capacità di guadagno, ha portato alla dipendenza o è insorto quale conseguenza di quest'ultima).
Ne consegue quindi che, rettamente, l'amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni Al dell'assicurato.
9. In considerazione della documentazione medica prodotta in fase di opposizione viene rilevata la presenza di una lieve sintomatologia ansioso depressiva, non compromettente le capacità sociali e lavorative dell'assicurato (cfr. valutazione psichiatrica __________ del 05.11.2004). Viene inoltre riportata la dichiarazione dell'assicurato di avere sospeso l'uso regolare di alcol.
La valutazione del medico curante Dr. __________ del 25.01.2005 riporta gli esami di laboratorio atti a confermare l'astinenza da etile dell'assicurato (i dati appaiono nettamente migliorati rispetto al 2003, ante perizia SAM, con transaminasi e Y GT nella norma).
Nel rapporto del 27.04.2005 il Dr. __________ indica una buona motilità e buon risultato terapeutico sia cervicale che lombare con incipiente discopatia lombare senza patologie obiettivabili clinicamente. II medico si esprime su una probabile inabilità lavorativa come camionista o come cuoco, mentre in attività leggere ed ergonomicamente favorevoli, la capacità lavorativa dell'assicurato rimane totale.
La valutazione neuropsicologica del 25.10.2004 emessa dalla Clinica __________ (primario Dr. __________) evidenzia lievi deficit a livello esecutivo-attentivo caratterizzati da disturbi dell'attenzione selettiva e difficoltà di pianificazione, al limite della norma le prassie costruttive e la memoria visuo-spaziale, mentre le restanti funzioni sono nella normalità. Si cita inoltre che le difficoltà mnesiche non trovano riscontro nei risultati dei test effettuati.
10. Confrontando le valutazioni mediche agli atti prima e dopo l'opposizione (prima e dopo perizia SAM), si rileva che l'unica parziale valutazione discrepante dell'abilità lavorativa è quella a carico dell'apparato locomotorio. Nel referto del Dr. __________ viene indicata una probabile inabilità lavorativa dell'assicurato quale camionista o cuoco senza dettagliare ulteriormente la valutazione, né indicare il tasso d'inabilità e senza apportare dati clinici obiettivi differenti rispetto a quanto dettagliato e motivato nel rapporto peritale SAM. In merito alla valutazione neuropsicologica viene convalidata una lieve diminuzione cognitiva, il che può essere correlato con una sintomatica depressiva non ulteriormente limitante (cfr. referto __________ del 05.11.2004), e il buon andamento dopo la sospensione dell'abuso alcolico.
11. Più precisamente, in merito al consulto ortopedico all'interno della perizia SAM del Dr. __________, giova osservare che questo perito ha riportato e motivato le ragioni di una piena abilità lavorativa quale autista (dal punto di vista ortopedico l'attività di autista di veicoli pesanti risulta essere tuttora praticabile in misura completa, limitatamente alla guida di un veicolo munito di standard recenti di comfort, all'esecuzione di lavori leggeri di manutenzione usuale del veicolo, alla mansione di controllo delle modalità di carico e, se del caso, all'aiuto nelle mansioni di carico con l'uso di mezzi ausiliari adeguati. In merito alle attività adeguate il perito ha indicato che l'assicurato mantiene una totale capacità lavorativa in attività che non lo espongono a cambiamenti repentini e frequenti delle temperature, rispettivamente del grado d'umidità ambiente, non richiedono il mantenimento prolungato del tronco, rispettivamente del capo in posizioni fisse in flessione, torsione o estensione e neppure l'esecuzione frequente o continua di movimenti del tronco e del capo in flessione, estensione o torsione; non dovrebbe richiedere il mantenimento prolungato delle braccia al di sopra dell'orizzontale, rispettivamente i movimenti frequenti di elevazione delle braccia).
12. Ritenute le considerazioni soprammenzionate, gli atti medici prodotti in opposizione coincidono con le asserzioni contenute nella perizia SAM, almeno fino all'aprile del 2004 (abuso etilico non invalidante secondo la LAI). In seguito all'astensione, si ritiene che a livello medico è giustificata, a partire dal periodo della perizia SAM, una limitazione dell'esigibilità per la patologia ortopedica con una piena capacità lavorativa come autista, mentre come cuoco, essendo un'attività più inergonomica, l'abilità lavorativa è valutata al 50% a carattere definitivo. In attività adeguate la capacità lavorativa dell'assicurato rimane totale. Ciò è ben valutabile a seguito della completa astinenza dall'assunzione di bevande alcoliche da parte dell'assicurato. In base ai dati portati in fase di opposizione, l'aspetto psichiatrico non risulta essere limitante.
13. In merito all'esigibilità dell'ultima attività svolta di camionista, ritenute le valutazioni emerse dalla documentazione medica agli atti, considerato soprattutto che la documentazione medica prodotta in sede di opposizione non apporta dati clinici obiettivi differenti rispetto alla perizia SAM del maggio 2004, si conferma con le limitazioni espresse nella perizia in questione la capacità lavorativa totale quale autista, come pure una completa abilità in attività adeguate. Si osserva che l'attività di autista è totalmente esigibile, eventualmente con mansioni particolari (servizio di corriere), per piccoli trasporti e per viaggi brevi (addetto alla distribuzione e consegna di merce non troppo pesante (fiori, prodotti farmaceutici, richieste o esami di laboratorio, ...)). A complemento di quanto sopra, e a titolo abbondanziale, sulla base della completa abilità in attività adeguate e delle relative limitazioni medico-teoriche, tenendo conto della configurazione della nostra realtà economica (e considerando le componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile risulta essere ancora apprezzabilmente esteso.
Ne consegue che l'assicurato continua ad avere una piena capacità lavorativa nell'attività precedentemente svolta di camionista e che non vi è una perdita lucrativa giustificante il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione invalidità." (Doc. ai 46-4+5+6)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione facendo valere:
" (...)
1. Innanzitutto, come già esposto nell'opposizione, ritengo che le conclusioni del Dr. __________ non siano corrette. Il Dr. __________ ha rilevato l'esistenza di disturbi a componente vertebrale medio-basso cervicale, così come alla spalla destra, accentuati dal carico. Egli è giunto alla conclusione che l'attività d'autista di veicoli pesanti risulta tuttora praticabile in misura completa, limitatamente alla guida di un veicolo munito degli standard recenti di comfort, all'esecuzione di lavori leggeri di manutenzione usuale del veicolo, alla mansione di controllo delle modalità di carico e, se del caso, all'aiuto nelle mansioni di carico con l'uso di mezzi ausiliari adeguati. In un'altra attività il posto di lavoro adeguato non dovrebbe espormi a cambiamenti repentini e frequenti delle temperature, rispettivamente del grado di umidità ambiente, non dovrebbe richiedere il mantenimento prolungato del tronco, rispettivamente del capo in posizioni fisse in flessione, torsione o estensione e torsione, non dovrebbe richiedere il mantenimento prolungato delle braccia al di sopra dell'orizzontale, rispettivamente i movimenti frequenti di elevazione delle braccia, non dovrebbe comportare il trasporto frequente di pesi superiori alla quindicina di chili, soprattutto se tenuti scostati dal tronco, non dovrebbe comportare l'uso di macchinari, rispettivamente utensili vibranti o contundenti. Nella sua valutazione della capacità lavorativa come camionista il Dr. __________ non ha tenuto sufficientemente conto delle limitazioni globali esistenti. Se non posso infatti espormi a repentini e frequenti cambiamenti di temperature, come posso svolgere l'attività di fattorino suggerita dal Dr. __________ durante tutta la stagione invernale, quando la differenza di temperatura tra l'abitacolo del veicolo e l'esterno è notevole? E se dovessi lavorare come camionista su lunghe distanze, quali ripercussioni avrebbero le vibrazioni del veicolo sulla mia capacità lavorativa, visto che non dovrei utilizzare utensili vibranti? Le problematiche elencate dal Dr. __________ riguardo ad altre attività lavorative pongono ulteriori limitazioni anche nello svolgimento dell'attività di camionista, limitazioni delle quali il Dr. __________ non ha tenuto conto nella giusta misura. Ciò spiega anche la discrepanza tra la sua valutazione e quelle del Dr. __________, il quale attestava nel luglio 2003 una riduzione della capacità lavorativa quale camionista superiore al 50% e nell'aprile 2005 un'inabilità lavorativa completa in questa attività. A tale proposito l'Ufficio AI ha osservato che le conclusioni del Dr. __________ non sono dettagliate. Il fatto che le affermazioni del Dr. __________ non siano dettagliate non toglie nulla alla loro validità, soprattutto se si considera che le conclusioni del Dr. __________ sono sì dettagliate ma, come esposto, contraddittorie. Alla luce di ciò contesto la valutazione finale dell'Ufficio AI, secondo la quale presento una capacità lavorativa totale quale camionista.
2. Il Dr. __________ ritiene che io possa svolgere un'attività leggera ed ergonomicamente favorevole. Vorrei sottolineare che il salario che potrei percepire in tali attività andrebbe confrontato non con il salario che guadagnavo come camionista, ma con il salario che percepivo come cuoco presso il __________. Ho infatti lasciato questo posto di lavoro in buona parte per motivi di salute, visto che il continuo alzare pesi (pentole, scorte. ecc.) aveva portato ad un'operazione al gomito e a problemi al costato. Le attività che ho svolto in seguito sono state quindi dettate in prima linea da motivi di salute e i relativi salari non possono essere presi in considerazione. L'ultimo contratto che mi è stato offerto dalla __________ (contratto che non ho però potuto accettare per gli esposti motivi di salute) prevedeva un salario annuo di Fr. 62'500. Avrei inoltre avuto il vitto gratis per la mia famiglia (in totale 5 persone) e pagato un affitto di soli Fr. 550 per una casa di 7 locali. Tenendo conto di tutti i fattori il mio salario (se non fossero sopraggiunti i problemi di salute) sarebbe ammontato a ca. Fr. 90'000 annui.
Per questi motivi ritengo che la decisione dell'Ufficio AI sia sbagliata e vada annullata e chiedo che questo Tribunale riconosca il mio diritto ad una rendita d'invalidità."
1.4. Nella risposta di causa l’amministrazione, ribadendo la correttezza della decisione contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando:
" (...)
Lo scrivente Ufficio ritiene inoltre opportuno specificare a titolo abbondanziale, in risposta a parte ricorrente in considerazione dell'ultima attività svolta dall'assicurato senza danno alla salute, che dagli atti all'incarto non emerge che l'assicurato abbia abbandonato l'attività di cuoco a causa del danno alla salute. Si osserva che l'assicurato ha svolto l'attività di cuoco, da ultimo presso la fondazione __________ di __________ fino al 1998, ed in seguito ha lavorato per la propria ditta individuale, la __________.
Successivamente, da maggio 2001 ha svolto l'attività di camionista.
Dal lato medico non risultano esservi elementi atti ad indicare una inabilità lavorativa precedente al 2002, se non per l'intervento di borsectomia olecranica sinistra per borsite cronica-posttraumatica, problematica in seguito non più accusata (cfr. perizia pluridisciplinare SAM del 02.07.2004 a pag. 5, doc. Al n. 21).
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Occorre qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di consumo di medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4 aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
2.5. Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.
Nel dettagliato referto 2 luglio 2004 i periti - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso il SAM (consulto psichiatrico del dr. __________, consulto ortopedico del dr. __________, consulto neurologico del dr. __________) - hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “disturbi psichici legati all’uso dannoso di alcool, con problemi di tipo ansioso-depressivo” e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome vertebrale cervicale residuale dopo discectomia e spondilectomia intercorporale C5-C6 il 6.12.2002; sindrome d’attrito sottoacromiale senza indizi clinici per un’insufficienza focale della cuffia dei rotatori spalla destra; nozione di sindrome vertebrale lombare intermittente, attualmente silente; disturbo disestetico al bordo esterno del piede destro; stato dopo due probabili ictus minori con monoparesi al braccio destro (senza lesione cerebrale evidenziata agli esami radiologici); sospetto d’ipertensione arteriosa non trattata; tabagismo cronico” (doc. AI 21-9).
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto segue:
" (...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata come camionista é da considerare nella misura dello 0%, in quanto attività non esigibile. Questa valutazione tiene conto delle patologie psichiatriche, ortopediche e neurologiche descritte nei capitoli precedenti.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Sul piano fisico, dal punto di vista ortopedico, l'attività di autista di veicoli pesanti risulta essere tuttora praticabile in misura completa, a più forte ragione se munito di servosterzo e di un cambio automatico. Come già descritto nel capitolo 6, la componente muscolare attinente alla sindrome vertebrale medio - basso cervicale, così come alla sindrome d'attrito sottoacromiale, è suscettibile di correlare con delle limitazioni nell'esecuzione prolungata e ripetuta di attività pesanti, come per esempio il carico e scarico di un veicolo senza, oppure con l'uso limitato di un muletto manuale da tirare o spingere con forza, nei lavori ripetuti o prolungati al disopra dell'orizzontale, come per esempio lo srotolamento - rotolamento del telone del veicolo, nelle frequenti manovre di un veicolo non munito di servosterzo, come per esempio in certe strade di montagna od all'interno di cantieri, cave ecc., in determinati lavori di manutenzione pesante del veicolo.
Le patologie neurologiche, invece, non comportano alcuna conseguenza sulla capacità lavorativa.
Sul piano psicologico e mentale constatiamo dei disturbi psichici legali all'uso dannoso di alcol, con problemi di tipo ansiosodepressivo. Sottolineiamo che gli abusi etilici avevano portato l'A. ad una cura stazionaria presso la Clinica __________ dal 26.01 al 9.02.2001 (vedasi atto del 26.02.2001). Questo trattamento stazionario di disintossicazione etilica non ha avuto dei seguiti psichiatrici o psicopedagogici specifici. L'A. asserisce di continuare ad abusare di sostanze alcoliche (anamnesticamente ca. sette birre da 3 dl al giorno, con dei periodi in cui é totalmente astemio, vedasi capitolo 3.5), ma non vuole sottoporsi ad un trattamento psicopedagogico presso un’istituzione come per esempio __________. All'esame psichiatrico viene descritta una persona cosciente, orientata, la cui concentrazione appare nettamente diminuita. Il corso del suo pensiero è inibito, ristretto, rallentato, senza però riscontrare disturbi deliranti o particolari disturbi dispercettivi. Egli denota un impoverimento affettivo, un tono vitale diminuito ed un umore subdepressivo. E' inquieto e denota una perdita d'iniziativa ed una certa inibizione psicomotoria. L'inabilità al lavoro al 100% nella sue mansioni di camionista viene quindi giustificata dal fatto che l'A. è affetto da un disturbo dovuto all'uso dannoso di alcol e che l'A. non segue un trattamento specifico vertente all'astinenza.
Riassumendo per le ragioni sopraesposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata come camionista nella misura dello 0%, in quanto attività non esigibile e ciò principalmente in conseguenza delle patologie psichiatriche riscontrate e descritte nei capitoli precedenti.
Per quanto riguarda la valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa, concordiamo con le valutazioni del nostro consulente psichiatra che fa risalire l'inizio dell'inabilità lavorativa per lo meno a partire dal 2001, allorquando l'A. è stato preso a carico per una disintossicazione etilica alla Clinica __________ dal dr. __________ (vedasi atto del 26.02.2001). Sottolineiamo però che l'A. ha lavorato anche dopo questo ricovero come camionista presso una ditta di __________, ultimo giorno di lavoro 10.05.2002 (vedasi atto del 23.01.2004). A partire dal 3.06.2002 era stata attestata dal medico curante un'incapacità lavorativa al 100% e da allora l'A. non é più stato in grado di riprendere alcuna attività lucrativa, percependo IPG.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, il nostro consulente psichiatra ritiene indispensabile che l'A. si sottoponga ad un ulteriore trattamento psicopedagogico con l'obbiettivo di un'astinenza etilica: solo così è pensabile una ripresa dell'attività lavorativa. Inoltre è auspicabile il prosieguo delle cure del disturbo ansiosodepressivo.
Per quanto riguarda le problematiche ortopediche, a dipendenza del decorso, rispettivamente dell'evoluzione transitoria dei disturbi, l'A. e suscettibile di poter beneficiare di misure fisioterapiche ambulatoriali attinenti al rachide cervicale, rispettivamente alla spalla ds. Tali misure sono rivolte al mantenimento della capacità lavorativa, rispettivamente lucrativa attuale. Consigliamo inoltre di controllare la PA.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo ragionevole la proposta fatta dal nostro consulente psichiatra, il quale ritiene che questo A. dovrebbe, prima di tutto, sottoporsi ad un ulteriore trattamento psicopedagogico con l'obbiettivo di un'astinenza etilica e miglioramento del disturbo ansiosodepressivo, dopo di che sarà possibile rivalutare l'indicazione per provvedimenti di reintegrazione professionale. Sottolineiamo che dal punto di vista fisico l'A. possiede tuttora sufficienti risorse utilizzabili per poter profittare con successo di provvedimenti d'integrazione professionale, presentando tuttora delle potenzialità per poter svolgere altre attività lavorative. Nei limiti del possibile il posto di lavoro adeguato non dovrebbe esporre l'A. a cambiamenti repentini e frequenti delle temperature, rispettivamente il grado di umidità dell'ambiente (celle frigorifere ecc.), non dovrebbe richiedere il mantenimento prolungato del tronco, rispettivamente del capo in posizioni fisse in flessione, torsione o estensione e neppure l'esecuzione frequente o continua di movimenti del tronco e del capo in flessione, estensione e torsione, non dovrebbe richiedere il mantenimento prolungato delle braccia al disopra dell'orizzontale, rispettivamente movimenti frequenti di elevazione delle braccia, non dovrebbe comportare il trasporto frequente di pesi superiori a 15 kg, soprattutto se tenuti scostati dal tronco, non dovrebbe comportare l'uso di macchinari, rispettivamente utensili vibranti o contundenti. Dal punto di vista ortopedico, delle attività adeguate e consone alle limitazioni presentate, possono venire svolte in maniera completa sull'arco di tutta la giornata lavorativa.
Dal punto di vista psichiatrico, invece, tenendo conto che l'A. è dedito tuttora all'abuso di sostanze alcoliche, si ritiene che l'A. sia da considerare attualmente inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività, ma che con delle misure specifiche non si esclude che egli possa riqualificarsi. Sicuramente non sarà in grado di reinserirsi in un'attività che è a stretto contatto con le bevande alcoliche, come per esempio quella di cuoco. In un ambito ausiliario invece, dove egli non abbia contatto con sostanze alcoliche, sarebbe possibile un suo reinserimento lavorativo per lo meno all'80%. La valutazione della capacità lavorativa dovrà essere stabilita in un secondo tempo, dopo aver effettuato un trattamento psicopedagogico come descritto sopra.
Per quanto riguarda la prognosi valetudinaria a medio - lungo termine, dal punto di vista psichiatrico è, per ora, indeterminata. Dal punto di vista ortopedico, per quanto attiene alla componente vertebrale e cervicale la situazione complessiva può essere ritenuta stabilizzata, senza indizi per un cambiamento significativo ragionevolmente prevedibile con sufficiente attendibilità. In assenza di alterazioni degenerative glenomerali o acromioclavicolari, con persistenza di uno spazio subacromiale conservato ed in assenza di indizi clinici evocatori di una lesione focale della cuffia dei rotatori, anche per quanto attiene alla spalla ds. il quadro clinico complessivo risulta essere attualmente stabilizzato, senza indizi per un cambiamento significativo a medio - lungo termine. (...)" (Doc. AI 21-12)
Presa conoscenza della perizia del SAM, il dr. __________ del SMR nel suo rapporto 25 agosto 2004 ha osservato:
" (...)
Camionista, ex cuoco
Dopo il SAM del 5.2004 si conclude per una patologia prevalente di uso dannoso alcolico che limita sia l'abilità lavorativa considerevolmente (camionista) che anche evt. atti reintegrativi se del caso.
Ricordo che la dipendenza alcolica non è tutelata dalla AI e pertanto non viene riconosciuto tale danno che a sua volta porta a disturbi d'origine psichico. Un'astinenza è pertanto necessaria per appurare le limitazioni residuali ma non è praticabile poiché l'Ato non intende smettere tale abuso." (Doc. AI 26-1)
Interpellato dalla patrocinatrice dell'assicurato nell’ambito della procedura d’opposizione (doc. AI 34-1), in data 28 settembre 2004 il dr. __________, FMH in medicina interna, ha trasmesso alla dr.ssa __________, Capo servizio del __________ di __________ il seguente scritto:
" Si tratta di un paziente 45enne che in seguito ad una prolungata incapacità professionale ha richiesto una rendita Al ed è quindi stato valutato presso il servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidità.
Secondo i responsabili dell'ufficio AI gli accertamenti hanno permesso di stabilire che l'incapacità lavorativa era dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, che non rappresenta secondo loro l'invalidità ai sensi della legge AI.
Il Signor RI 1 viene ora sostenuto nel ricorso dal servizio giuridico dalla __________ che oltre a delle irregolarità di tipo giuridico riscontra a ragione un errore di fondo nel valutare il paziente come etilista cronico e quindi incapace di lavorare a causa della dipendenza.
In realtà il paziente che presentava in passato in modo intermittente episodi di abusi etilici acuti ha potuto sempre svolgere la sua professione inizialmente come ristoratore poi come rappresentante di vini e da maggio 2001 a giugno 2002 come camionista senza toccare sostanze alcoliche che gli avrebbero impedito di svolgere questa professione,
In concomitanza con la separazione dalla moglie e con una prolungata incapacità lavorativa a seguito di un'operazione per un'ernia discale in sede cervicale, il paziente è entrato in un vortice di sconforto che l'ha portato in effetti ed abusare di sostanze alcoliche in modo anche importante, ma con episodi prolungati in cui riusciva a tenersi lontano dalle sostanze alcoliche.
In conclusione mi sento di sostenere pienamente la versione del servizio della __________ secondo la quale il paziente non era inabile nella sua professione a causa di una dipendenza da sostanze alcoliche bensì è stato uno stato ansioso - depressivo reattivo alla separazione dalla moglie (dai tre figli), associato ad una prolungata inabilità professionale per ragioni organiche che ha indotto un peggioramento momentaneo dell'abuso etilico.
Le sarei grato per una valutazione del paziente e per un suo avviso specialistico in merito all'origine psichica dell'incapacità professionale (depressione o dipendenza dalle sostanze alcoliche)." (Doc. AI 34-5)
In data 5 novembre 2004 la dr.ssa __________ ha inviato al dr. __________ la seguente risposta:
" In riferimento alla sua richiesta di valutazione specialistica del 28.9.2004 inerente il paziente a margine, abbiamo potuto constatare quanto segue.
Sulla base della documentazione messaci gentilmente a disposizione da parte della __________ e dei colloqui con il paziente possiamo senz'altro condividere la sua versione, ossia che i problemi famigliari unitamente ai problemi di salute fisica abbiano determinato l'insorgere di uno stato ansioso depressivo con conseguente abuso secondario di sostanze alcoliche.
Al momento attuale persiste una lieve sintomatologia ansioso-depressiva con difficoltà di concentrazione, insonnia, perdita di energia, appare preoccupato per il suo futuro, per il suo stato di salute fisica: il paziente lamenta dolori in particolare a livello del rachide che non gli consentirebbero di riprendere la propria attività sia come cuoco che come camionista, non intravede pertanto alcuna prospettiva lavorativa.
Per quanto concerne il problema dell'alcool dichiara che da ormai mesi non abusa; potrebbero essere utili al riguardo dei controlli ematochimici e fisici che confermerebbero l'astinenza etilica.
Al momento quindi le condizioni psichiche del paziente non sono tali da compromettere le proprie capacità sociali e lavorative: sarebbe ad ogni modo utile un adeguato sostegno e trattamento psicoterapeutico e psicofarmacologico, affinché il paziente possa raggiungere una maggior stabilità ed equilibrio psicofisico." (Doc. AI 36-2)
L’assicurato ha inoltre trasmesso all’amministrazione la seguente documentazione medica:
- certificato medico 25 gennaio 2005 del dr. __________:
" Con il presente certifico di avere sottoposto il Signor RI 1 ad esami di laboratorio atti a confermare l'astinenza da etile.
I valori epatici si sono sempre rilevati normali mentre il CDT in due occasioni è risultato di poco superiore alla norma.
Dal momento che il paziente mi ha assicurato in modo convincente di essere stato completamente astemio ho controllato in letteratura, dove figura effettivamente che in rari casi questo CDT misurato in modo abituale, può dimostrare in taluni pazienti dei falsi positivi. In questo senso dopo discussione con ì colleghi del laboratorio abbiamo proceduto al dosaggio del CDT con un altro metodo (metodo HPLC), che in effetti utilizzando lo stesso siero (del 22.12.2004), è risultato perfettamente negativo.
In questo senso si può certamente confermare la completa astinenza del Signor RI 1 dall'assunzione di bevande alcoliche." (Doc. AI 38.2)
- valutazione neuropsicologica 25 ottobre 2004 del dr. __________, neuropsicologo e della dr.ssa __________, neuropsicologa della Clinica __________:
" (...)
CONCLUSIONI
L'odierna valutazione neuropsicologica evidenzia lievi deficit a livello esecutivo-attentivo caratterizzati da disturbi dell'attenzione selettiva e difficoltà di pianificazione. Si situano inoltre nella fascia di incertezza (borderline) le prassie costruttive e lo span di memoria visuo-spaziale.
Sono nella norma le restanti funzioni valutate. In particolar modo le difficoltà mnesiche lamentate non trovano riscontro nei risultati dei vari test somministrati.
Il quadro neuropsicologico emerso potrebbe essere principalmente imputabile alla sintomatologia depressiva citata in anamnesi; non è tuttavia da escludere un'eventuale partecipazione di una componente neurologica, come possibile esito dell'evento cerebrovascolare del 2002.
A sostegno di tale ipotesi vi è il fatto che l'insorgenza delle difficoltà cognitive è successiva all'evento cerebrovascolare, mentre l'esordio della sintomatologia depressiva è antecedente a tale periodo. Se i disturbi neuropsicologici fossero esclusivamente imputabili alla depressione, ci si dovrebbe attendere una loro comparsa in relazione all'esordio psichiatrico."
(Doc. AI 38-7+8)
- scritto 3 marzo 2005 del dr. __________, FMH in neurochirurgia, al dr. __________:
" (...)
Come lei sa, il paziente è stato operato in dicembre del 2002 tramite ACIF C5/6.
Dopo quest'intervento la sintomatologia algica radicolare è sicuramente regredita con sparizione dei dolori al braccio dx. Il paziente ha sempre accusato però fastidi alle spalle, prima a dx e poi anche a sx.
Il paziente era attivo inizialmente come cuoco, poi come camionista e da prima dell'intervento non ha più ripreso il lavoro.
Attualmente accusa nuovamente dolori cervicali, ma molto fluttuanti ed accentuati di notte. Dolori anche alla spalla sx intermittenti. Nessun'irradiazione verso le braccia. Lamenta inoltre anche fastidi lombari, ma non eccessivi.
All'esame clinico noto una mobilità lombare ridotta, ma indolente. Palpazione del rachide lombare, della muscolatura paraspinale e dei m. glutei indolente. L'esame neurologico delle estremità inferiori risulta normale con motoria, trofica, sensibilità e riflessi deboli e simmetrici. Il lasègue è bilateralmente negativo.
Mobilità della testa leggermente ridotta in rotazione a dx e reclinazione con induzione di lievi dolori in sede cervicale. Palpazione della muscolatura del cinto cervico scapolare e del rachide cervicale indolente. L'esame neurologico delle estremità superiori risulta pure normale con motoria, trofica, sensibilità e riflessi deboli e simmetrici.
Poiché i radiogrammi risalgono al 2002, evidentemente ritengo sia opportuno provvedere ad ulteriori accertamenti per completare una valutazione clinica. Ho provveduto quindi ad una RM del rachide cervicale e lombare che avrà luogo prossimamente." (Doc. AI 39-4+5)
- ulteriore scritto 27 aprile 2005 del dr. __________ al dr. __________, in cui lo specialista in neurochirurgia conclude:
" (...)
In conclusione quindi non ci sono dal punto di vista radiologico e clinico degli elementi che possano indicare un grave problema organico. Il problema quindi è solamente di tipo funzionale.
Date le circostanze è probabile che il paziente risulti inabile nella sua attività come camionista o come cuoco, mentre tuttavia in attività leggere ed ergonomicamente favorevoli ci sarà senz'altro una capacità lavorativa pressoché nella norma." (Doc. AI 39-3)
Al riguardo, chiamato dall’avv. __________ dell’Ufficio AI ad esprimersi circa le critiche dell’assicurato mosse alla perizia del SAM, alla luce dei referti medici prodotti in sede di opposizione (doc. AI 41-1), il dr. __________, con annotazioni 10 novembre 2005, ha osservato:
" Osservazioni relative alla perizia SAM del 5.2004
Patologia locomotoria (dr. __________): a seguito miglioramento dopo intervento cervicale l'Ato si dichiara molto migliorato con correlato obbiettivo clinicamente status buono mentre a livello lombare non si giustifica una inabilità che parzialmente per attività inergonomica di cuoco. Altre attività leggere ed adeguate sono esigibili al 100%.
Patologia neurologica (dr. __________): non vi sono deficit riferibili a danni centrali o periferici e neppure rilevanti deficit da abuso etilico. La patologia non è limitante.
Patologia psichiatrica (dr. __________): disturbo dovuto all'uso dannoso di alcol per cui piena inabilità lavorativa è giustificata.
È da rilevare che sia al pt. 3.5 del SAM dove si descrivono le affezioni attuali incluse le abitudini dell'Ato viene riferito che l'Ato lui medesimo riporta uso regolare (anche se con pause intermittenti) di buoni dosaggi di alcol.
Anche obbiettivi sono i dati riportati agli atti pt. 2 del SAM dove il medico curante dr. __________ gastroenterologo 28.5.2003 riporta presenza di epatopatia steatosica grado I - Il sonograficamente con base di consumo etilico generoso.
In fase di opposizione valutando i dati del laboratorio dr. __________ medico curante si nota che il 6.5.2003 (quindi prima del SAM) le transaminasi GOT e GPT sono elevate incluse le YGT.
I dati pertanto obbiettivi prima del SAM e anche presso il SAM sono coerenti e riportano dati che ben coincidono con abuso alcolico e mentre il perito psichiatra dr. __________ ha reputato che questa patologia sia limitante va notato che in base alla CIGI 1013 riguardante tossicomania l'ufficio AI dopo annotazione del SMR 25.8.2004 ha respinto la richiesta di prestazioni.
Adesso in fase di opposizione viene riportato dall'Ato:
- Valutazione psichiatrica __________ di __________ del 11.2004 (dopo 6 mesi dal SAM) che convalida una lieve sintomatologia ansioso depressiva che non compromette capacità sociali e lavorative; riporta inoltre che l'Ato asserisce sospensione dell'uso regolare d'alcol.
- Valutazione del medico curante che riporta dati laboratoristici nettamente migliorati rispetto al 2003 (periodo di abuso alcolico prima del SAM) con transaminasi e YGT nella normalità (il che dimostra reversibilità del danno d'organo in astinenza).
- Valutazione ortopedica rachide dr. __________ neurochirurgo medico trattante del 4.2005 che asserisce buona motilità e risultato terapeutico sia cervicale che lombare con incipiente discopatia lombare (RM del 5.2005) senza patologie obbiettivabili clinicamente. Si esprime su una probabile inabilità come camionista o come cuoco mentre in attività leggere ed ergonomicamente favorevoli vi sarebbe una piena abilità.
- Valutazione neuropsicologica del 25.10.2005 clinica __________ che convalida un lieve deficit esecutivo attentivo, al limite della norma per le prassie e la memoria visuo spaziale mentre le restanti funzioni sono nella normalità. Si cita inoltre che le difficoltà mnesiche non trovano riscontro nei risultati dei test effettuati.
A questo punto va fatta una ulteriore osservazione medica:
- l'unica parzialmente discrepante valutazione dell'abilità lavorativa è quella a carico apparato locomotorio che reputa una probabile inabilità come camionista o come cuoco (ma è fatta dal curante neurochirurgo dr. __________ superficialmente e non dettagliata in che percentuale) senza apportare obbiettivi dati clinici differenti rispetto alla meglio redatta e più nel dettaglio valutazione del SAM ortopedico dr. __________ che riporta e motiva il perché di una piena abilità lavorativa come autista mentre come cuoco essendo più inergonomica l'abilità sarebbe solo attorno al 50% (mentre in attività adeguate sarebbe del 100%).
- Per la valutazione neuropsicologica effettuata dopo il SAM ovvero 10.2005 alla clinica __________ anch'essa convalida una lieve diminuzione cognitiva il che può essere correlato con una sintomatica depressiva (come è documentato dalla valutazione post SAM del __________ di __________) e che non è limitante le esigibilità mentre convalida il buon andamento dopo sospensione dell'abuso alcolico su base regolare praticamente fino al periodo SAM.
In conclusione:
gli atti medici riportati in opposizione coincidono con le asserzione del SAM ovvero che in abuso alcolico fino al 4.2005 la dipendenza ben documentata era limitante (ma va anche asserito che questa tossicomania alcolica non è tutelata dall'AI (vedi CIGI 1013)).
Lo dimostrano i dati sopraccitati di reversibilità delle valutazioni mediche dopo astensione da tale abuso (dopo il SAM del 4.2005).
Quello che ritengo a livello medico giustificato a partire dal periodo SAM del 4.2005 è la limitazione dell'esigibilità per la patologia ortopedica con una piena abilità lavorativa come autista mentre come cuoco essendo più inergonomica l'abilità sarebbe solo attorno al 50% a carattere definitivo (mentre in attività adeguate vedi SAM sarebbe del 100%). Questo è ben valutabile adesso dopo aver sospeso l'abuso alcolico e si giustifica a mio avviso a partire dalla sospensione dell'abuso alcolico (documentazione dopo il SAM).
La patologia psi. attualmente in base ai dati portati in fase di opposizione non è limitante (e non limita atti a carattere reintegrativo)." (Doc. AI 42-1+2)
Contro la decisione su opposizione che ha confermato il rifiuto di prestazioni, l’assicurato ha interposto tempestivo ricorso, senza tuttavia apportare nuova documentazione medica.
2.6. Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Nella fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’esi-stenza di un’affezione rilevante ai sensi della LAI, essendo l’inabilità dell’assicurato legata non a una patologia di base psichica, ma all’abuso di sostanze alcoliche.
Questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministra-zione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM e riassunta nella perizia 2 luglio 2004 (doc. AI 21). Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
In ambito peritale è stato valutato l’aspetto psichiatrico, quello neurologico e quello ortopedico, con la conclusione che l’assicurato presentava al momento della perizia una totale inabilità nella precedente attività di autista-camionista e in qualsiasi attività lavorativa (doc. AI 21-13). I periti hanno rilevato che al momento delle loro conclusioni la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa era da circoscrivere alle patologie psichiatriche, legate all’uso dannoso di sostanze alcoliche, le altre problematiche (ortopediche e neurologiche) non inficiando la capacità lavorativa dell’interessato.
Per quanto in particolare attiene ai problemi ortopedici, il dr. __________ ha osservato un quadro clinico stabile, indicando che “la regressione del disturbo irradiato all’arto superiore destro, oggetto dell’intervento di discectomia del dicembre 2002, intervenuta dopo l’intervento, persiste tuttora. La remissione dei disturbi viene tuttora quantificata dal signor RI 1 stesso nell’ordine del 90%. Persistono per contro invariati dei disturbi a componente vertebrale medio-basso cervicale, così come alla spalla. Dal punto di vista clinico il reperto oggettivabile all’esame attuale corrisponde nelle grandi linee a quello descritto a suo tempo dal dr. __________” e che “la lieve sindrome vertebrale lombare intermittente, attualmente silente, così come il disturbo disestesico al bordo esterno del piede destro non giustificano nessuna limitazione della capacità lavorativa complessiva” (doc. AI 21-25, la sottolineatura è della redattrice). Il perito ha quindi concluso che dal punto di vista ortopedico l’assicurato è in grado di svolgere senza limitazioni particolari l’attività di guida di un autoveicolo pesante munito degli standard recenti di comfort (servosterzo e cambio automatico) e può eseguire lavori leggeri di manutenzione usuale del veicolo, la mansione di controllo delle modalità di carico e, se del caso, essere d’aiuto nelle mansioni di carico con l’uso di mezzi ausiliari adeguati, segnalando per contro delle limitazioni nella guida di autoveicoli più vecchi, senza le menzionate comodità, in alcune attività di manutenzione pesante ai veicoli e nelle attività di carico e scarico senza poter far uso di mezzi ausiliari adeguati (doc. AI 21-24).
Dal canto suo il dr. __________, specialista in neurologia, ha rilevato come l’evoluzione dei problemi neurologici negli ultimi due anni sia stata favorevole, senza recidiva di eventi ischemici cerebrali e senza ulteriori sintomi riferibili ad una sindrome radicolare. Egli ha constatato uno stato neurologico normale, senza deficit riferibili a lesioni centrali o periferiche e senza rilevanti deficit imputabili al conosciuto abuso etilico, giungendo alla conclusione di una abilità lavorativa del 100% nella precedente attività di camionista, così come in quella di cuoco e in altre attività (doc. AI 21-16, la sottolineatura è della redattrice).
Quanto ai disturbi psichici, il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha rilevato che l’assicurato ha un trascorso sociale e familiare difficile, aggiungendo che “egli ha continuato ad abusare di sostanze alcoliche, ciò che probabilmente lo ha portato al suo stato attuale psicofisico” (doc. AI 21-19). Il dr. __________ ha poi indicato che dagli atti a disposizione emerge che l’assicurato presenta una diminuzione della fenomenologia ansioso-depressiva, grazie alle cure psicologiche e psichiatriche che egli segue presso il medico curante, con una medicazione minima. Quanto alla eventuale capacità lavorativa, il perito psichiatra ha indicato di ritenere l’assicurato totalmente inabile al lavoro come camionista dato che egli “è affetto da un disturbo dovuto all’uso dannoso di alcool”. Il dr. __________ ha poi indicato che dal punto di vista psichiatrico l’attività di camionista non è al momento praticabile “poiché egli non segue un trattamento specifico sull’astinenza”. Quanto alle possibilità di una reintegrazione lavorativa, il perito ha osservato che l’assicurato dovrebbe “sottoporsi ad un ulteriore trattamento con l’obiettivo di un’astinenza etilica” (doc. AI 21-20, la sottolineatura è della redattrice). Infine, a mente del perito, in un’attività in ambito ausiliario, dove egli non entri in contatto con sostanze alcoliche, l’assicurato potrebbe reinserirsi nella misura almeno dell’80% (doc. AI 21-21, la sottolineatura è della redattrice).
Alla luce delle suesposte conclusioni specialistiche i periti del SAM hanno accertato una totale incapacità lavorativa per l’assicurato, da ricondurre all’unica diagnosi ritenuta invalidante in maniera rilevante, quale l’uso dannoso di sostanze alcoliche, mentre che la patologia neurologica e quella ortopedica non sono idonee a limitare l’interessato.
Questo TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione specialistica, che attesta sì una inabilità lavorativa del 100% dell’assicurato in qualsiasi attività, ma riconduce tale inabilità all’abuso etilico. Questa conclusione, approfondita e motivata, non può essere contraddetta dai rapporti medici prodotti dall’assicurato in sede di opposizione.
L’assicurato in sede di opposizione ha criticato tali conclusioni, ritenendo che la sua inabilità lavorativa sia stata causata non dall’abuso di alcool, come sostenuto dal SAM, bensì da uno stato ansioso-depressivo reattivo alla separazione dalla moglie, che ha indotto un peggioramento dell’abuso etilico. Nel caso di specie, la possibilità che l’abuso di sostanze alcoliche abbia portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurato è sicuramente da respingere.
Infatti, senza voler banalizzare la situazione psichica in cui si trova l’interessato, in casu non sono date le succitate restrittive condizioni giurisprudenziali per ammettere, ai sensi dell’AI, l’esistenza di una danno alla salute psichica avente carattere invalidante. Il dr. __________, specialista in psichiatria, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% quale camionista a causa dell’abuso etilico, senza tuttavia diagnosticare una specifica malattia psichica ma ponendo quale unica diagnosi quella di “disturbi psichici legati all’uso dannoso di alcool con problemi di tipo ansioso-depressivi”, rilevando una diminuzione della fenomenologia ansioso-depressiva ed indicando che lo stato psicofisico del ricorrente è dovuto all’assunzione dannosa di bevande alcoliche (perizia del dr. __________ del 27 maggio 2004, doc. AI 21-18).
Inoltre, la conclusione dell’amministrazione circa un’inca-pacità lavorativa totale causata dall’uso dannoso di alcool, certificato dal dr. __________, risulta perfettamente in linea con quella della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ del __________, le quali nel rapporto 5 novembre 2004 al curante, dopo aver indicato che l’interessato ha dichiarato di essere astinente ormai da mesi, hanno constatato la persistenza di una lieve sintomatologia ansioso-depressiva con difficoltà di concentrazione, insonnia, perdita di energia, preoccupazione per il futuro, concludendo che “al momento quindi le condizioni psichiche del paziente non sono tali da compromettere le proprie capacità sociali e lavorative” (doc. AI 36-2, la sottolineatura è della redattrice).
Pertanto, non si può ritenere che l’abuso etilico abbia provocato problemi psichiatrici per l’interessato.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal dr. __________ e dal __________ – che a sostegno della tesi esposta nell’opposizione, hanno attestato che “i problemi familiari unitamente ai problemi di salute fisica hanno determinato l’insorgere di uno stato ansioso-depressivo con conseguente abuso secondario di sostanze alcoliche” (doc. AI 36-2 e doc. 34-5) – occorre rilevare che l’assicurato è afflitto dal problema dell’abuso etilico da oltre un decennio, come da lui stesso indicato ai periti del SAM (doc. AI 21-6, la sottolineatura è della redattrice) e come risulta dal rapporto d’uscita 3 gennaio 2001 dopo la degenza dal 27 dicembre 2000 al 29 dicembre 2000 presso l’Ospedale regionale di __________, in cui il dr. __________ ha indicato di aver “sensibilizzato il paziente sull’importante problematica etilica, in parte già affrontata in passato” (doc. AI 6-17, la sottolineatura è della redattrice). Inoltre, nel suo rapporto medico 26 febbraio 2001 indirizzato al curante, dr. __________, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, aveva indicato quali uniche diagnosi la dipendenza cronica dall’alcool in remissione iniziale, oltre che una conflittualità coniugale dopo separazione e pregressi episodi di minaccia, evidenziando che durante il ricovero presso l’unità di medicina psicosomatica della __________ dal 26 gennaio 2001 al 9 febbraio 2001 l’assicurato è stato posto in astinenza e messo al beneficio di un trattamento antidepressivo, con un’evoluzione senza complicazioni, che ha fatto ritrovare al paziente un discreto equilibrio (doc. AI 6-14).
Da quanto precede, visto il perdurare dell’abuso etilico da oltre un decennio, non appare verosimile quanto sostenuto dall’interessato e dal curante in merito all’insorgere di uno stato ansioso-depressivo dovuto ai problemi familiari e ai problemi di salute fisica, con conseguente abuso secondario di sostanze alcoliche.
Con il ricorso l’assicurato ha poi contestato la valutazione ortopedica effettuata dal SAM, in particolare dal dr. __________, rilevando che il dr. __________ ha attestato nel luglio 2003 una riduzione della capacità lavorativa quale camionista superiore al 50% e nell’aprile 2005 un’inabilità lavorativa completa in tale attività.
Al riguardo, occorre rilevare che il dr. __________ nel suo rapporto 27 aprile 2005 al curante, ha indicato che la situazione dell’assicurato è invariata, constatando che “il nuovo esame clinico riconferma una buona mobilità lombare in assenza di dolori; la palpazione del rachide lombare e della muscolatura è normale; l’esame neurologico delle estremità inferiori è normale; l’esame clinico del livello cervicale risulta pure normale con una mobilità cervicale normale e indolente; palpazione indolente del rachide cervicale; l’esame neurologico delle estremità superiori risulta pure normale” (doc. AI 39-2, la sottolineatura è della redattrice). Dopo aver constatato quindi una situazione neurologica normale, lo specialista ha concluso che dal punto di vista radiologico e clinico non ci sono elementi che possano indicare un grave problema organico, osservando che “date le circostanze è probabile che il paziente risulti inabile nella sua attività come camionista o come cuoco, mentre tuttavia in attività leggere ed ergonomicamente favorevoli ci sarà senz’altro una capacità lavorativa pressoché nella norma” (doc. AI 39-3). Lo specialista non spiega però i motivi della probabile inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua professione di camionista (la sottolineatura è della redattrice).
Anche il dr. __________ nel suo referto peritale ha osservato un quadro clinico stabile, indicando che la lieve sindrome vertebrale lombare intermittente, attualmente silente, così come il disturbo disestesico al bordo esterno del piede destro non giustificano nessuna limitazione della capacità lavorativa complessiva (doc. AI 21-25). Il perito ha quindi concluso che dal punto di vista ortopedico l’assicurato è in grado di svolgere senza limitazioni particolari l’attività di guida di un autoveicolo pesante munito degli standard recenti di comfort (servosterzo e cambio automatico) e può eseguire lavori leggeri di manutenzione usuale del veicolo, la mansione di controllo delle modalità di carico e, se del caso, essere d’aiuto nelle mansioni di carico con l’uso di mezzi ausiliari adeguati, segnalando per contro delle limitazioni nella guida di autoveicoli più vecchi, senza le menzionate comodità, in alcune attività di manutenzione pesante ai veicoli, nelle attività di carico e scarico senza poter far uso di mezzi ausiliari adeguati (doc. AI 21-24).
Al riguardo, nelle sue annotazioni 10 novembre 2005 il dr. __________ ha confermato la piena esigibilità dal punto di vista ortopedico dell’attività di camionista, ritenendo per contro l’assicurato inabile al lavoro al 50% nell’attività di cuoco, maggiormente inergonomica e abile al lavoro al 100% in attività adeguate (doc. AI 42-2).
Pertanto, a fronte di un quadro radiologico e clinico definito dallo stesso dr. __________ nella norma, non vi è motivo per ritenere che l’assicurato presenti un’inabilità lavorativa nella sua professione di camionista.
In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che i problemi di dipendenza dall’alcool che affliggono l’assicurato da diversi anni, non sono la conseguenza di un preesistente danno alla salute psichica. Nessun certificato medico agli atti attesta una simile evenienza. Né si può ritenere che l’abuso di sostanze alcoliche abbia portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurato. Ciò è dimostrato dal fatto che, dopo un’astinenza di diversi mesi, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del __________ hanno constatato solo un lieve stato depressivo, che non influisce comunque sull’abilità lavorativa dell’interessato.
Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti