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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 gennaio 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________ e precedentemente attiva quale impiegata d’ufficio, nel mese di agosto 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti motivata da problemi depressivi e da abuso di sostanze tossiche (doc. AI1).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica eseguita dal dr. __________, con decisione 8 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni facendo presente quanto segue:
" (...)
● Nel caso in esame il servizio medico regionale, supportato dalla perizia del Dr. __________, definisce due periodi ben distinti nel tempo:
il primo periodo (non considerato invalidante a causa dell'abuso di sostanza) termina in gennaio 2004 mentre
dal febbraio 2004 il secondo periodo descrive un'invalidità parziale nella misura del 50% nell'abituale attività, dovuta ad un danno alla salute di carattere psichiatrico.
● Il periodo invalidante è quindi inferiore all'anno previsto dalla legge, di cui sopra, ragion per la quale il diritto alla rendita non sussiste ancora.
● in considerazione che l'abituale attività risulta adatta non vi è indicazione a provvedimenti professionali.
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di prestazioni è respinta per carenza dell'anno d'attesa."
(Doc. AI 37-14+15)
1.2. Con decisione 20 gennaio 2006 l’Ufficio AI, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, ha parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurata nel senso di riconoscerle il diritto ad una mezza rendita a partire dal 1° febbraio 2005. A motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha evidenziato:
" (...)
10. Considerato tuttavia il rapporto medico del dottor __________ del 15 ottobre 2005, per un'adeguata valutazione l'incarto è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI di Bellinzona (SMR).
Il dottor __________ del SMR dell'AI, nella sua valutazione del 10 gennaio 2006, ha fatto osservare che la sua presa di posizione si basa sulla perizia psichiatrica effettuata dal dottor __________ nel mese di luglio 2004 e che l'attuale documentazione medica evidenzia una situazione invariata rispetto al momento della perizia psichiatrica (grazie anche alla continua astinenza dell'assicurata).
Il medico del SMR dell'AI ha confermato una persistente incapacità lavorativa del 50% unicamente a far tempo dal mese di febbraio 2004 sia nell'abituale professione svolta dall'assicurata sia in altre attività adeguate (cfr. in tal senso il rapporto del SMR dell'AI del 6 ottobre 2004 agli atti).
11. Viste le valutazioni del SMR del 10 gennaio 2006 e del 6 ottobre 2004, dalle quali risulta che l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa del 50% dal febbraio 2004, alla signora RI 1 deve essere pertanto riconosciuto il diritto alla mezza rendita d'invalidità dal 1° febbraio 2005 (dopo la scadenza dell'anno d'attesa ex. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) in avanti." (...)" (doc. AI 54-17)
1.3. Con tempestivo ricorso l'assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della citata decisione su opposizione ed il conseguente riconoscimento di un’invalidità del 100% fino al mese di gennaio 2004 e del 50% dal 1° febbraio 2004.
Sostanzialmente la ricorrente contesta che l’incapacità lavorativa accertata sino al gennaio 2004 sia dovuta al consumo di sostanze stupefacenti e che la stessa non sia rilevante ai fini dell’AI. Infatti, fondandosi sulla documentazione medica presente agli atti, essa rileva come la tossicodipendenza sia la conseguenza di un danno alla salute psichico risalente al 2001.
Contestualmente al ricorso l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Mediante la risposta di causa l’amministrazione, ribadendo la correttezza della decisione contestata, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Pendente causa la ricorrente ha prodotto i mezzi di prova da assumere ed il formulario per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con i relativi documenti.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Nel caso in esame, è pacifico che l’assicurata, sulla base della perizia del dr. __________, dal 1° febbraio 2004 risulta essere inabile al 50% nella professione d’impiegata d’ufficio.
Oggetto del contendere è invece sapere se l’inabilità lavorativa che essa presentava sino al febbraio 2004 è invalidante o meno.
Secondo l’amministrazione la stessa era dovuta all’abuso di sostanze tossiche e quindi non rilevante ai fini dell’AI.
Per contro, la ricorrente ritiene che la tossicodipendenza era la causa di un precedente danno alla salute psichico invalidante attestato nel 2001, motivo per cui il diritto alla rendita sorgerebbe ben prima del 1° gennaio 2005.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2°; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Occorre qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di consumo di medicamenti come pure la tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
2.5. Nel caso in esame, nella perizia 19 luglio 2004 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline (ICD10-F60.31) sin dall’adolescenza, una sindrome e disturbi psichici dovuti all’uso di sostanze psicoattive multiple, attualmente in astinenza, dalla seconda metà degli anni novanta, con episodio depressivo di lieve entità (doc. AI 22-6).
Egli ha valutato un’incapacità lavorativa del 50%, facendo risalire alla fine del 2001 una diminuzione dell’abilità al lavoro di almeno il 20%.
In merito alla succitata perizia, con nota 6 ottobre 2004 il dr. __________, medico del SMR, ha fra l’altro osservato quanto segue:
" (...)
Riflessioni SMR:
- l'anamnesi dell'assicurata permette di stabilire che l'assicurata ha sospeso le attività lavorative a causa dei problemi derivanti dall'abuso ripetuto e continuo di sostanza.
- Durante il 2003 ha lavorato presso un agriturismo con parziale riduzione del consumo, consumo esacerbato nuovamente per fine 2003 con seguente ricovero in gennaio 2004 per una cura di disintossicazione, da febbraio 2004 sarebbe astinente fino al momento della perizia.
- Dalla perizia risulta l'assenza di una patologia psichiatrica maggiore.
- Il disturbo di personalità descritto è tipico di persone con presenza di patologie di dipendenza e di per sè non è in contrasto con una attività lavorativa regolare, questo viene comprovato al fatto che l'assicurata abbia potuto terminare una formazione e abbia mantenuto un posto di lavoro per ben 4 anni.
Conclusioni SMR:
i problemi lavorativi dell'assicurata fino alla fine del 2003 erano dovuti al persistente e continuo uso di sostanze, uso non secondario ad una patologia psichiatrica maggiore comportante un abuso di sostanza secondario quale autotrattamento.
Da febbraio 2004 l'assicurata è astinente, in occasione della perizia in luglio 2004 presenta una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale, riduzione della capacità lavorativa causata secondo il perito da una lieve depressione, dal disturbo di personalità tipo borderline e dalla necessità di trovare un nuovo equilibrio."
(Doc. AI 24-2)
Di conseguenza, ritenendo l’inabilità al lavoro sino al mese di gennaio 2004 dovuta all’abuso di sostanze tossiche e quindi non rilevante ai fini dell’AI, con decisione 8 ottobre 2004 l’Ufficio AI aveva negato il diritto alla rendita non essendo ancora trascorso l’anno di carenza, decorrente dal mese di febbraio 2004 (doc. AI 25-1).
Una volta accertato che rispetto alla perizia psichiatrica la situazione clinica era rimasta invariata, trascorso nel frattempo l’anno di carenza, con la decisione su opposizione 20 gennaio 2006 l’amministrazione ha riconosciuto il diritto alla mezza rendita dal 1° febbraio 2005 (doc. AI 50).
2.6. Con il presente ricorso rettamente l’assicurata contesta la tesi dell’amministrazione di ritenere l’incapacità lavorativa fino al gennaio 2004 non invalidante poiché dovuta “solo” all’abuso di sostanze tossiche.
Infatti, dagli atti di causa si evince che sin dall’adolescenza l’assicurata presenta una problematica psichica dovuta sostanzialmente alla situazione familiare e che le tossicomanie sono conseguenti ad un danno alla salute extra-somatico.
Nel rapporto 11 settembre 2003 all’Ufficio AI, confermato in quello successivo del 16 settembre 2005 (doc. AI 45), lo psichiatra curante, dr. __________, ha inserito la dipendenza dall’etilene e da cocaina nelle diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, elencando invece le affezioni psichiatriche di episodio depressivo severo (ICD10- F32.3) e di disturbo di personalità di borderline (ICD10-F60.31) sotto la voce “diagnosi con ripercussioni sull’abilità lavorativa”, valutando una totale inabilità al lavoro (doc. AI 11).
Il medico curante, dr. __________, nel suo rapporto 14 settembre 2003 scrive di
conoscere la paziente dal 1994 “nell’ambito di una situazione familiare
carica di problemi psicosociali” (doc. AI 12).
Anche nel rapporto 27 novembre 2003 il Servizio di __________ e di __________ di __________, che segue l’assicurata dal mese di ottobre 2001, evidenziando la grave situazione familiare, ha sottolineato come l’abuso di sostanze tossiche sia una sorta di panacea (“ La cocaina e l’alcol le danno gioia e respiro, anche se effimeri”; doc. AI 14-2).
Nella perizia 16 dicembre 2002 alla __________ la dr.ssa __________ esposte le diagnosi d’ordine psichiatrico, ha ritenuto data “l’incapacità lavorativa al 100% a causa del grave scompenso psichico” (doc. AI 11-15).
Da ultimo, il perito dr. __________, dopo aver dettagliatamente descritto nell’anamesi il contesto socio-familiare in cui si situa l’assicurata, ha rilevato che “ la sig.ra RI 1 ha quindi iniziato fin da adolescente a pensare che la “dipendenza” da persone (per esempio ragazzi più grandi) o da sostanze fosse l’unica via per poter andare avanti a resistere alle difficoltà esistenziali” (doc. AI 22-4/5). Alla domanda 2.1 in merito alle ripercussioni dei disturbi sull’attività attuale dell’assicurata, il citato specialista in psichiatria e psicoterapia ha risposto:
" (...)
L'assicurata non ha un'attività stabile da due anni circa, ma in realtà le difficoltà lavorative si sono manifestate molto tempo prima. I disturbi psichici dell'assicurata compromettono la sua capacità di mantenere un impegno costante nel tempo. Se si sente troppo stimolata si innescano i meccanismi legati al disturbo di personalità (impulsività, iperinvestimento affettivo/disinvestimento, oppositività ecc.), nonché il rischio di ricadute nella tossicomania. (...)" (Doc. AI 22-8)
In queste circostanze, dunque, si può affermare che nella fattispecie le tossicomanie sono la conseguenza di una problematica psichiatra risalente all’adolescenza, il cui danno alla salute, secondo la perizia, è da far risalire alla fine del 2001.
Sostenere che l’incapacità lavorativa sino al mese di gennaio 2004 è da ricondurre unicamente alla cocaina ed all’abuso di alcol non appare giustificato, poiché l’assicurata, in astinenza da febbraio 2004, è stata ritenuta dal dr. __________ inabile al 50%.
Vero che nell’anamnesi professionale il perito ha riferito che l’assicurata è riuscita a terminare il tirocinio nel settore alberghiero, che dal 1998 al 2002 (recte sino al 30 settembre 2001, con numerose assenze nel 2001; cfr. attestato 5 settembre 2003 dell’ex datore di lavoro, doc. AI 8) ha lavorato quale segretaria d’ufficio ed, infine, che nel 2003 ha aiutato una sua amica nella gestione di un agriturismo (cfr. perizia pagg. 3 e 4).
Questo non vuol comunque significare che il periodo d’incapacità lavorativa in discussione sia da addebitare esclusivamente alla sindrome da consumo di sostanze stupefacenti e da abuso di alcol. Certo, la problematica tossicologica ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa; i diversi ricoveri ospedalieri e le inabilità lavorative al 100% attestate da diversi medici ne sono la prova. Tuttavia, a rigor di logica, venuta meno la tossicodipendenza, dal mese di febbraio 2004 l’assicurata avrebbe dovuto essere abile al lavoro in misura del 100%. Come visto, nella dettagliata ed approfondita perizia, a cui va dato valore probatorio pieno, il dr. __________ ha concluso diversamente (inabilità al 50%).
Occorre ora valutare il grado d’incapacità lavorativa dovuto al solo danno alla salute psichico, quindi senza tener conto della dipendenza da sostanze stupefacenti e da alcol.
Orbene, prima della perizia psichiatrica l’assicurata non presentava una totale inabilità lavorativa, altrimenti le richieste di accordarle dei provvedimenti professionali contenute nei rapporti 11 settembre 2003 del dr. __________ e 14 settembre 2003 del dr. __________ non avrebbero avuto senso. Né si concilierebbe con le attività lucrative svolte dall’assicurata dal 1998 al 2003. In queste circostanze è pertanto corretto fondarsi sulla perizia del dr. __________, il quale ha valutato la ricorrente inabile al 50% e questo in stato di astinenza. La rilevante incapacità lavorativa è invece da far decorrere a partire dal 3 maggio 2002, così come attestato nel rapporto 11 settembre 2003 del dr. __________ (doc. AI 11-1).
Di conseguenza, trascorso l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla mezza rendita nasce il 1° maggio 2003.
2.7. Visto l'esito parzialmente favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita dal 1° maggio 2003.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. L’istanza 20 febbraio 2006 per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è priva di oggetto.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti