Raccomandata |
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Incarto n.
FS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 1° febbraio 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, dal 1° luglio 1994, è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità calcolata in base ad un proprio grado d’invalidità del 51%, rispettivamente del 67% da parte della moglie (rendita intera d’invalidità per coniugi versata in misura del 50% ad entrambi i consorti) (doc. AI 27/1-5).
Il grado d’invalidità dell’assicurato del 51% è stato confermato con deliberazione 30 gennaio 1998 e comunicazione 9 ottobre 2001 (doc. AI 39/1-2 e 62/1).
1.2. A conclusione della procedura di revisione avviata nel 2004 (doc. AI 63/1), dopo aver esperito gli accertamenti medici del caso (doc. AI 65/1-2 e 66/1-23), l’Ufficio AI ha concluso che nessun aggravamento dello stato di salute era stato oggettivato e con decisione 8 marzo 2005 ha stabilito che “(…) dalla verifica del grado d’invalidità non abbiamo constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata. Lei continuerà a beneficiare della medesima rendita d’invalidità ottenuta finora (grado d’invalidità 51%) (…)” (doc. AI 76/3-4).
1.3. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato tramite il RA 1 – con la quale egli contesta il negato aumento del grado d’invalidità osservando che “(…) oltre ai disturbi già noti da parecchi anni nella relazione Dr. med. __________ del 14 aprile 2004 si attesta l’insorgenza di problemi a carico della colonna cervicale e di quella toracale e si accenna a una eventuale problematica psichica. La diagnosi concernenti la colonna cervicale e toracale viene poi confermata nella relazione della clinica di riabilitazione di __________ del 26 ottobre 2004 (…)” (doc. AI 76/1) – con decisione su opposizione 1° febbraio 2006 (doc. AI 78/1-5) l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione 8 marzo 2005 adducendo che “(…) l’assicurato non ha reso verosimile l’insorgenza di un peggioramento, mentre l’amministrazione ha adeguatamente valutato lo stato di salute dell’assicurato giungendo alla conclusione che non vi è un peggioramento (cfr. in tal senso la valutazione del dottor __________ del SMR dell’AI del 18 febbraio 2005 agli atti) (…)” (doc. AI 78/4).
1.4. Contro questa decisione, sempre tramite il __________, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera dall’ottobre 2004.
Sostanzialmente egli sostiene di essere completamente inabile in qualsiasi lavoro adducendo che “(…) a sostegno di questa sua affermazione rinvia alla documentazione medica già agli atti dell’intimata, segnatamente del rapporto Dr. med. __________ del 14 aprile 2004 e del 1° ottobre 2004 e del rapporto della clinica di riabilitazione di __________ del 26 ottobre 2004 che menzionano, quali danni precedentemente non considerati, delle alterazioni alla colonna cervicale e toracale nonché dei problemi di natura psichica. Detti problemi non sono stati presi in dovuta considerazione dall’intimata e non hanno fatto oggetti di ulteriori approfondimenti (…)” (doc. I).
1.5. Nella risposta di causa l’Ufficio AI, rilevato che l’assicurato solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione senza produrre ulteriori mezzi di prova, ha chiesto la reiezione del gravame.
considerando, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha confermato, in sede di revisione, il diritto di RI 1 ad una rendita per un grado d’invalidità del 51%.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. L’assicurato rimprovera all’Ufficio AI di non aver debitamente tenuto conto della documentazione medica prodotta e sostiene di essere completamente inabile in qualsiasi lavoro.
Nell’ambito della richiesta di prestazioni AI del settembre 1994 (doc. AI 4/1-6), l’amministrazione aveva correttamente proceduto alla valutazione delle varie patologie dell’assicura-to sottoponendolo ad una perizia a cura del Servizio Accertamento dell’Assicurazione Invalidità (SAM).
Nella perizia 11 agosto 1994 (doc. AI 18/1-59) i periti del SAM avevano posto la seguente diagnosi:
" H1 Diagnosi invalidanti
Sindrome dolorosa lombare cronica di tipo lombospondilogeno, su turbe statiche (esiti di Scheuermann, raddrizzamento della lordosi) ed iniziali degenerazioni segmentali discali.
Modica sindrome broncostruttiva polmonare di origine non chiarita.
H2 Diagnosi non invalidanti
Disturbo da Dolore Somatoforme, con probabile neurosi a meccanismi regressivi e conversivi.
Reazione tendenziosa alla malattia, somatizzazione al massimo.
Obesità corporea (soprappeso di ca. 20 kg).
Possibile Thalassemia minor.
Stato dopo frattura malleolare di tipo A a ds. nel 1974, trattata con osteosintesi." (doc. AI 18/14)
Dopo aver rilevato in sede di discussione che:
" (…)
Presso il SAM abbiamo potuto evidenziare, presso questo A., due ambiti patologici invalidanti: da un lato la sindrome algica lombare cronica, e dall'altro la modica sindrome broncostruttiva, rimasta finora di origine non chiarita.
L'esauriente esplorazione psichiatrica avvenuta presso il SAM ci ha permesso di escludere un'affezione psichiatrica invalidante, essendo il quadro psicopatologico dominato da un chiaro disturbo da dolore somatoforme, con tuttavia una reazione tendenziosa alla malattia somatizzata al massimo.
Al fine di evitare un'ulteriore fissazione da parte dell'A. sui suoi disturbi ortopedici, abbiamo volutamente evitato un eventuale consulto ortopedico, in quanto agli atti, esiste un'esauriente documentazione, con la quale concordiamo pienamente.
Abbiamo unicamente discusso il caso con il dr. __________, primario del reparto di chirurgia ortopedica dell'__________, il quale conferma la diagnosi di una sindrome lombospondilogena che rende non esigibile un'attività professionale di tipo pesante, con l'obbligo di alzare e trasportare pesi al di sopra dei 20 kg, così come attività in posizioni inergonomiche per la colonna lombare vale a dire prolungatamente in posizione seduta od in posizione eretta.
I disturbi evidenziati alla colonna vertebrale, con le incipienti degerazioni a livello dei dischi intervertebrali, rendono la prognosi a lungo termine, a riguardo di professioni con carico importante della colonna lombare, piuttosto sfavorevole.
Facciamo notare che questo è pure stato affermato dal prof. __________ e dagli ortopedici della Clinica __________ di __________.
Abbiamo lungamente discusso di questa problematica con l'A., il quale si è ripetutamente dichiarato disposto a valutare e provare un'eventuale reintegrazione professionale.
Dal punto di vista medico - teorico, l'attività professionale svolta sino al mese di settembre 1994 da parte del signor RI 1, vale a dire di gessatore, non è più attualmente esigibile in quanto a grosso rischio di ricaduta, ed eventualmente complicazione a livello della problematica lombare. Questa attività professionale è notoriamente di tipo pesante, con obbligo di elevati carichi per il segmento lombare.
Esigibili, invece, risultano tutte attività professionali, di tipo manuale - leggero, con possibilità di modificare la posizione della colonna lombare (posizione parzialmente seduta parzialmente eretta), senza l'obbligo di movimenti cronico - ripetitivi in flessione / estensione della stessa.
A queste limitazioni vanno aggiunte quelle relative al danno della salute broncopolmonare, per cui l'A. deve essere protetto da agenti irritativi delle vie polmonari (sostanze volatili, come solventi, benzina, ecc., polveri, fumi, ecc.).
(…)." (doc. AI 18/15)
i periti sono giunti alla seguente conclusione:
“ 1. L’A. è capace in misura inferiore al 30% nell’attività professionale svolta finora, vale a dire quella di gessatore – aiuto muratore, e ciò a partire dal mese di agosto 1994.
2. In attività professionali rispettose delle indicazioni e controindicazioni enunciate nel capitolo “discussione”, previa valutazione ed attuazione di un periodo di prova in attività adeguate, riteniamo che l’A. possa raggiungere una capacità lavorativa progressivamente totale.” (doc. AI 18/16)
In sede di procedura di revisione avviata nel 2004 (doc. AI 63/1), nel questionario 26 ottobre 2004 (doc. AI 64/1-3), l’assicurato ha sostenuto che il suo stato di salute è “peggiorato progressivamente” (doc. AI 64/1).
Il dr. __________, FMH in medicina interna, nel suo rapporto medico 3 novembre 2004 (doc. AI 65/1-2), posta la diagnosi di “asma bronchiale e alterazioni degenerative del rachide” da “parecchi anni”, ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% nella sua ultima attività esercitata da anni indicando che lo stato di salute è “stazionario suscettibile di peggioramento” (doc. AI 65/1).
Il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nel suo reperto 14 aprile 2004 indirizzato al curante dr. __________ (doc. AI 66/7-9), posta la diagnosi di:
" Sindrome cervico-toracospondilogena cronica a sinistra in
- Minime alterazioni degenerative della colonna cervicale e dorsale
- Sbilancio e decondizionamento muscolare
- Rachide tendente al piatto
Obesità (peso 90 kg / statura 167,5 cm)” (doc. AI 66/7)
ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
I dolori cronici meccanici partenti dalla colonna cervicale e dorsale irradianti nel braccio sinistro rispettivamente a cintura nell'emitorace a sinistra, sono a mio avviso di origine spondilogena in disfunzioni multisegmentali localizzate alla cervicale alta, al passaggio cervico-toracale e al passaggio toraco-lombare, in un rachide piatto, con muscolatura decondizionata, senza alterazioni strutturali in grado di spiegare l'intensità dei sintomi: alla colonna cervicale notiamo moderate alterazioni degenerative ai segmenti C4-C7 (spondilosi. uncartrosi), alla colonna dorsale notiamo unicamente delle spondilosi multisegmentali con degli osteofiti più grossolani a carico della colonna dorsale inferiore. Un esame TAC dello scheletro costale prossimale a sinistra ha escluso alterazioni ossee, in particolare alla prima costa di sinistra dove alla scintigrafia/ossea, alle fasi tardive, era stato notato un incremento di captazione a livello del tratto anteriore; bisogna comunque notare che la scintigrafia ossea trifasica nello studio della regione del torace, è rimasta altrimenti completamente normale.
La terapia proponibile può orientarsi unicamente verso le patologie oggettivabili, ossia verso le disfunzioni segmentali, con approccio di medicina manuale, riequilibrio e rafforzo della muscolatura. Questo tipo di cura è già stato da lei iniziato, ma non ha purtroppo finora portato ad un risultato soddisfacente per il paziente. Qualora dovesse presentare, anche nei prossimi tempi un decorso stazionario, ho previsto un trattamento stazionario in una struttura di riabilitazione.
(…)." (doc. AI 66/9)
Sempre il dr. __________, nel suo rapporto medico 4 novembre 2004 (doc. AI 66/1-3) ha evidenziato che il trattamento è durato dal 10 marzo al 13 settembre 2004 e non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurato.
Nella scheda di funzionalità 4 novembre 2004 (doc. AI 66/4) il dr. __________ ha indicato:
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A Sollevamento e/o Trasporto di carichi (kg) |
molto leggeri (fino a 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
leggeri (6 --> 10) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
medi (11 --> 25) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
pesanti (26 --> 45) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
molto pesanti (> 45) ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
sopra piano spalle (> 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
sopra piano spalle (> 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
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B Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere |
leggeri / di precisione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
medi ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
pesanti/manovalanza ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
molto pesanti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
rotazione della mano ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
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C Posizioni di lavoro o Dinamiche particolari |
a braccia elevate ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
con rotazione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
seduta e piegata in
avanti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
eretta e piegata in
avanti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
Inginocchiata ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
con ginocchia in
flessione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
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D Mantenere Posizioni statiche |
seduta ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
eretta ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
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E Spostarsi / Camminare |
fino a 50 m ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
oltre 50 m ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
per lunghi tragitti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
su terreno accidentato ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
salire / scendere scale ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
Idem ponteggi, scale a ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
pioli
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F Diversi |
impiego delle due mani ¨ impossibile ¨ possibile solo in parte x possibile normalmente
In equilibrio / bilanciandosi ¨ impossibile ¨ possibile solo in parte x possibile normalmente
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G Esposizioni particolari |
indicazioni /controindicazioni
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In precedenza, meglio il 1° ottobre 2004, il dr. __________ aveva scritto al dr. __________, capo clinica della Clinica di reumatologia e riabilitazione di __________, una lettera del seguente tenore:
" (…)
Laut seinen Angaben, bezieht er eine IV-Rente zu 100 % wegen Rückenproblemen und Asthma bronchiale. Im Frühjahr 2004 wurde er mir zugewiesen mit einem zervikotoracospondilogenen Syndrom linkseitig: die damals durchgeführtén Abklärungen zeigten geringe degenerative Veränderungen der HWS und BWS, im Vordergrund standen statische Veränderungen, die Haltungsinsuffizienz und die Adipösitas. Ich habe ihn darauf aktiv physikalisch behandeln lassen während 18 x, mit geringem Erfolg. Er kam dann nochmals zu mir Mitte September 2004 mit Ausweitung der Beschwerden auf die LWS ausstrahlend in die linke Inguinalgegend und in den ventralen linken Oberschenkel mit Sensibilitätsstörungen und Krämpfen vor allem nachts: klinisch war das linke Hüftgelenk leicht eingeschränkt bei Innenrotation mit Endphasenschmerzen inguinal, es fehlten radikuläre Zeichen. Das Röntgenbild des Beckens und beider Hüftgelenke im Faux-Profil wies nur minimale Koxarthrose-Zeichen auf. Eine Magnetresonanz Untersuchung der LWS zeigte multisegmentale Spondylarthrosen, keine Diskushernien, insbesondere hochlumbal. Wegen den persistierenden in den linken Armausstrahlenden Nackenschmerzen ohne radikuläre Zeichen, ergänzten wir die Untersuchung mit einer Magnetresonanz der HWS, die eine foraminale Stenose C2/C3 links aufwies.
Die strukturellen Veränderungen erklären das Schmerzbild meines Erachtens ungenügend. Der Patient ist anderseits überzeugt, dass er bei uns im Tessin keine optimale Behandlung bekommt. Das Vorliegen eines psychogenen Schmerzsyndroms kann ich nicht ausschliessen. Diesbezüglich bitte ich Euch nochmals, das diagnostische Vorgehen zu überprüfen, allenfalls den Patienten psychiatrisch zu untersuchen.
(…).” (doc. AI 66/12)
Nel rapporto 26 ottobre 2004 (doc. AI 66/17-20), poste le diagnosi di:
" 1. Chronisches zerviko- und thorakospondylogenes Syndrom mit/bei: M53.1/M54.8
- foraminale Stenose C2/3 links, keine DH (MRI 9/04)
- geringe degenerative Veränderungen der HWS und BWS
- muskuläre Dysbalance
- Haltungsinsuffizienz
2. Chronsch lumbospondylogenes Syndrom mit/bei: M54.4
- Chondrose L2/3 und L4/5, multisegmentale Sypondylarthrose (L3-S1),
keine DH (MRI 9/04)
- WSSF: Skoliose thorakolumbal
3. Anamnnestisch Osteoporose (DXA 2000) M81.5
- Bisphosphonat-Unverträglichkeit
4. Latente Coxarthrose bds. (radiologisch minim)
5. Adipositas (BMI 32.5 kg/m2) E66.9
6. Asthma bronchiale
7. Thalassaemia minor
8. Dyspeptische Beschwerden” (doc. AI 66/17)
i medici della Clinica di riabilitazione di __________ si sono così espressi:
" (…)
Eintrittsstatus
55-jähriger Patient in gutem AZ. Grösse 171 cm, Gewicht 95,5 kg. Blutdruck 135190 mm Hg. Puls regelmässig. Reine Herztöne, keine Geräusche. Keine kardialen lnsuffizienzzeichen. Fusspulse bds. gut palpabel. Lunge mit Vesikuläratmen über allen Lungenabschnitten. Abdomen etwas adipös, weich, mit diffuser Druckdolenz im ganzen Abdomen. Normale Darmgeräusche.
Neurostatus
Allseits orientierter Patient. Keine motorischen Ausfälle. Oberflächensensibilität allseits intakt. Muskeleigenreflexe allseits normal auslösbar. Lasegue bds. negativ. Normales Gangbild mit problemlosem Zehen- und Fersengang.
Bewegungsapparat
Obere Extremitäten: Schultergelenke bds. frei beweglich.
Rotatorenmanschette.grob kursorisch intakt. DVP rechts 0/35 cm, links 0/31 cm. Ellbogen-, Hand- und Fingergelenke unauffällig.
Untere Extremitäten: Hüftgelenk rechts mit F/E 100/0/0°, AR/IR 40/0/20°. Hüftgelenk links mit F/E 1001010°, AR/IR 30/0/5°. Kniegelenke bds. mit Flexion/Extension 1201010°. Rechtsseitig Hallux valgus bei Spreiz-, Senk- und Knickfuss.
Wirbelsäule: Schulter- und Beckengeradestand. Leichte linkskonvexe Skoliose thorakal. Hyperlordose lumbal. Diffuse Klopfdolenz über der ganzen Wirbelsäule. Haltungsinsuffizienz.
HWS: Uneingeschränkte Beweglichkeit. Bewegungs- und akzentuierte Endphasenschmerzen in allen Richtungen. KSA 0116 cm. Druckdolenz paravertebral bds.am zervikothoräkalen Übergang mit leichtem Muskelhartspann.
BWS: Uneingeschränkte Beweglichkeit.
LWS: Reklination und Seitneigung nach links zu 1/3 eingeschränkt, Seitneigung nach rechts zu 11 2/3 eingeschränkt. Endphasenschmerzen bei Reklination und Seitneigung nach rechts. Druckdolenz paravertebral bds.
(…)." (doc. AI 66/19-20)
Viste le risultanze mediche appena riprodotte e conformemente alla giurisprudenza federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha stabilito che l’assicurato continuerà a beneficiare della medesima rendita d’invalidità ottenuta finora (grado d’invalidità 51%).
Infatti, da una parte, anche se menzionano delle alterazioni alla colonna cervicale e toracale, né il dr. __________ né i medici della Clinica di riabilitazione di __________ si sono espressi circa le eventuali conseguenze di questi disturbi sulla capacità lavorativa dell’assicurato.
Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
L’assicurato, pur sostenendo di essere completamente inabile in qualsiasi lavoro, non ha addotto alcun attestato medico che comprovi questo suo assunto.
D’altra parte, se si confrontano le limitazioni evidenziate nella perizia 11 agosto 1995 del SAM – “(…) esigibili […] risultano tutte [le] attività professionali, di tipo manuale leggero, con possibilità di modificare la posizione della colonna lombare (posizione parzialmente seduta – parzialmente eretta), senza l’obbligo di movimenti cronico ripetitivi in flessione/estensione della stessa (…)” (doc. AI 18/15) – con la scheda di funzionalità 4 novembre 2004 allestita dal dr. __________ (doc. AI 66/4 sopra riprodotto in esteso), vi è da ritenere che, per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b), la capacità lavorativa dell’assicu-rato in attività adeguate non è mutata essendo le limitazioni descritte sovrapponibili.
Del resto anche il __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 18 febbraio 2005, ritenuta la diagnosi di “patologia degenerativa della colonna vertebrale – asma bronchiale” ha concluso che “(…) in base ai rapporti medici un peggioramento non è giustificato. Conferma dell’attuale grado AI (…)” (doc. AI 69/1).
Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Per quanto riguarda infine la patologia psichiatrica il TCA rileva innanzitutto che, nell’ambito della perizia 11 agosto 1995 del SAM (doc. AI 18/1-59), questo aspetto era stato analizzato. Visto l’esito del consulto specialistico, i periti avevano concluso che “(…) l’esauriente esplorazione psichiatrica avvenuta presso il SAM ci ha permesso di escludere un’affezione psichiatrica invalidante, essendo il quadro psicopatologico dominato da un chiaro Disturbo da Dolore Somatoforme, con tuttavia una reazione tendenziosa alla malattia somatizzata al massimo (…)” (doc. AI 18/15).
Del resto, nell’ambito della procedura di revisione avviata nel 2004, un’evoluzione della problematica psichiatrica non è stata certificata da uno specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05) e non vi è nessun atto medico che soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un danno psichico invalidante (cfr. consid. 2.5 e 2.6).
Tale non può certo essere la lettera 1° ottobre 2004 alla Clinica di reumatologia e riabilitazione di __________ nella quale, oltretutto in modo ipotetico, il dr. __________ ha rilevato che “(…) das Vorliegen eines psychogenen Schmerzsyndroms kann ich nicht ausschliessen. Diesbezüglich bitte ich Euch, das diagnostische Vorgehen zu überprüfen, allenfalls den Patienten psychiatrisch zu untersuchen (…)“ (doc. AI 66/12).
Va qui ribadito che, come accennato sopra, il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti