Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 gennaio 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attivo dapprima come venditore e revisore di cisterne, poi quale cuoco e, da ultimo, quale titolare indipendente di un mercato dell’usato, nel mese di dicembre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “sindrome d’attrito subacromeale bilaterale, gonartrosi, ipertensione arteriosa, allergie con asma bronchiale, sindrome ansioso-depressiva recidivante” (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisione 10 marzo 2005 l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita, ritenendolo ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate al suo stato di salute e risultando dal raffronto dei redditi un grado di invalidità del 13%, inferiore al minimo pensionabile del 40% (doc. AI 44).
1.2. A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 - con la quale ha contestato sia la valutazione peritale del dr. __________, che non ha adeguatamente tenuto conto delle sue patologie e dei suoi limiti funzionali, sia il rapporto del consulente IP, che indica una serie di attività esigibili ignorando il fatto che non può più lavorare né in piedi, né seduto, sia infine la mancata presa in considerazione da parte dell’amministrazione della sua inabilità lavorativa del 50% e poi del 100% protrattasi per oltre un anno tra il 2002 e il 2003, attestata anche dal perito, chiedendo inoltre di beneficiare del gratuito patrocinio (doc. AI 30) - con decisione su opposizione 27 gennaio 2006 l’amministrazione, dopo avere ammesso di non avere considerato l’indicazione posta a pag. 7 del rapporto peritale del dr. __________ (in particolare laddove il perito ha giudicato uno stato di salute compatibile ancora con l’esercizio di attività lavorative esplicabile nella misura del 100% ma soltanto a decorrere dal 24 ottobre 2003, data della dimissione dalla Clinica __________ di __________, presso la quale l’interessato è stato degente dal 1° ottobre 2003 al 23 ottobre 2003), ha parzialmente accolto l’opposizione, attribuendo all’assicurato una mezza rendita di invalidità, per un grado del 50%, dal 1° luglio 2003 al 31 gennaio 2004, mentre ha confermato il rifiuto di prestazioni a partire dal 1° febbraio 2004. L’Ufficio AI ha così motivato la sua decisione:
" (...)
Tuttavia, all'amministrazione è effettivamente sfuggita l'indicazione posta a pagina 7 del rapporto peritale del Dr. __________, in particolare laddove il perito ha giudicato uno stato di salute compatibile ancora con l'esercizio di attività lavorativa esplicabile in misura del 100%, ma soltanto a decorrere dal 24 ottobre 2003, data della dimissione dalla Clinica __________ di __________, presso la quale l'assicurato è stato degente dal 01 ottobre 2003 al 23 ottobre 2003 (rapporto di uscita del 31 ottobre 2003).
Ora, sulla scorta degli atti acquisiti, si può affermare che da tale epoca la capacità di lavoro e, come vedremo successivamente, anche la capacità di guadagno appaiono ben definite.
Per il periodo precedente, decorrente dal 31 luglio 2002, data dell'insorgenza del danno alla salute con ripercussione sull'abilità al lavoro e data di nascita del diritto alle indennità giornaliere di malattia, l'assicurato ha invece presentato uno stato di salute compromesso e labile al punto tale da essere causa di incapacità lavorativa oscillante fra il 50% ed il 100%.
Trascorso l'anno ininterrotto di attesa in incapacità lavorativa media di almeno il 40% (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), ovvero dal 01 luglio 2003, è pertanto legittimo accordare all'assicurato il diritto ad una mezza rendita d'invalidità - grado 50% - ma soltanto sino al 31 gennaio 2004, a norma dell'art. 88a OAI (dopo tre mesi del persistere del miglioramento accertato medicalmente e avvalorato dal 24 ottobre 2003, data del congedo dalla Clinica __________).
Occorre ricordare che tale percentuale di rendita accordata temporalmente in via intercorrente rispecchia in verità l'incapacità lavorativa stimata in sede medica per rapporto alla precedente occupazione ed è corrispondente alle incapacità riconosciute dalla __________. È pure tuttavia opportuno evidenziare che dal gennaio 2003 l'assicurato ha dato frutto alle sue capacità di lavoro e di guadagno residue, anche se sfruttandole solo parzialmente rispetto all'esigibilità, costituendo un'attività in proprio che sul piano fiscale è stata imposta in fr. 16'000.- annui. (...)" (Doc. AI 54-5)
L’amministrazione ha invece respinto la richiesta dell’assi-curato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita d’invalidità anche dopo il 31 gennaio 2004.
Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Sostanzialmente egli contesta la perizia del dr. __________, che lo ritiene abile al 100% in attività leggere adeguate, rilevando che a causa delle sue patologie egli riscontra notevoli difficoltà e non è in grado di lavorare. Egli ha in particolare rilevato quanto segue:
" (...)
4.
In questa sede è proprio la valutazione fornita da un lato dal dott. __________, e dall'altro, quella del consulente professionale, che viene integralmente contestata. In ragione soprattutto del modo con cui il dott. __________ ha affrontato la questione della capacità residua lavorativa del Signor RI 1, nonché come il consulente professionale abbia basato il proprio rapporto esclusivamente sulle statistiche elaborate ed emanate periodicamente dall'Ufficio federale di statistica relative ai redditi, mentre lo stesso sembra essere privo di accenni relativi alle patologie degenerative di cui il ricorrente soffre, confermate, altresì, dai validi e concordanti rapporti medici agli atti.
5.
Il Signor RI 1 è stato sottoposto a numerose visite mediche, le quali portano tutte a concludere che il suo stato di salute non è affatto buono e sicuramente peggiora sempre di più con il passare del tempo.
Infatti, egli soffre oramai da anni di dolori alla schiena e alle spalle dovuti ad un problema reumatologico (artrosi) cronico con tendenza degenerativa oltre che di una lesione della cuffia rotatoria. Inoltre, egli è affetto da diverse allergie, per le quali deve sottoporsi costantemente ad iniezioni di cortisone, nonché da asma e ipertensione arteriosa (rapporto medico 10 dicembre 2003 del dr. med. __________, doc. D).
In seguito all'intensificarsi dei dolori e su consiglio del medico curante il dr. med. __________, si è sottoposto a cure specialistiche presso la clinica __________ di __________ tra il 1° e il 24 ottobre 2003. Si ricorda che dal 1° luglio 2003 al 31 gennaio 2004 al ricorrente è stato assegnato un diritto transitorio ad una mezza rendita.
Il dr. med. __________ nel suo rapporto di fine degenza ha constatato che "obbiettivamente i movimenti della colonna vertebrale risultano ora indolenti in tutte le direzioni" ed il paziente non prova "nessun dolore alla palpazione a livello lombare" (cfr. rapporto 31 ottobre 2003 del dr. med. __________, pag. 3, doc. G).
Queste cure hanno comunque sortito effetti solo a corto termine. Per quanto riguarda lo stato di salute a medio e lungo termine dell'assicurato non si è notato nessun miglioramento, anzi, problemi e dolori sono ripresi e diventano sempre più gravi.
Come ben si evince dai rapporti medici delle visite effettuate nel periodo susseguente la riabilitazione in clinica, i dolori a livello osteomuscolare presentano un netto peggioramento (perizia reumatologica 28 febbraio 2005 del dr. med. __________, doc. E, e il rapporto medico 16 agosto 2004 del dr. med. __________, doc. F).
Il Signor RI 1 deve infatti recarsi regolarmente presso il suo medico per puntuali controlli, proprio per i problemi legati alla salute sopraccitati e per effettuare iniezioni antidolorifiche.
Quest'ultimo ha evidenziato nel suo rapporto medico 16 agosto 2004 che "considerata la polipatologia a livello osteomuscolare con alterazioni degenerative piuttosto avanzate, una sindrome dolorosa cronica e la sindrome ansio-depressiva oramai cronica da decenni, possono giustificare la situazione di una rendita intera".
Di tutto ciò l'Ufficio delle assicurazioni invalidità non ha però tenuto conto nella sua valutazione. Si chiede pertanto che il rapporto del dr. med. __________ venga sottoposto a una nuova valutazione. Inoltre sulla base del principio inquisitorio questo lodevole Tribunale rivaluti detto rapporto e la situazione medica del ricorrente alfine di constatare che l'attività lavorativa che il ricorrente può effettivamente svolgere è sicuramente più limitata rispetto a quanto asserito dal dr. med. __________ e che lo stesso pertanto ha diritto ad una rendita AI.
A titolo d'esempio, il dr. med. __________ ha riportato nella sua perizia reumatologica 23 febbraio 2005 che per l'ultima professione svolta da dipendente, ovvero quella di cuoco, il ricorrente fosse abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento del 50%. Infatti, proprio a causa delle mansioni da eseguire il rendimento non può essere al 100% a causa delle patologie sofferte dal ricorrente.
Questi problemi sono riscontrabili ad ogni tipo di professione. L'assicurato infatti non può alzare pesi, soprattutto al di sopra della testa, non può restare troppo a lungo né in piedi, né seduto e non può eseguire movimenti rotatori del busto e piegamenti accentuati, come rilevato da tutti i medici che lo hanno visitato.
Ed è proprio a questo proposito che il Signor RI 1 chiede di essere posto al beneficio della rendita AI, in modo da poter far fronte al suo fabbisogno, siccome impossibilitato a lavorare a causa del suo grave stato di salute.
6.
Il rapporto del consulente in integrazione e la perizia reumatologica hanno attestato che il Signor RI 1 è abile al 100% in professioni quali venditore, magazziniere, serviceman, custode, agente securitas e diverse attività di operaio (rapporto consulente IP 8 marzo 2005, pag. 3). Egli fa però rilevare che è indispensabile che in queste professioni si debba forzatamente restare in piedi a lungo, alzare pesi non indifferenti e svolgere mansioni anche pesanti, pertanto mal si comprende come sia possibile ritenerlo abile al 100%. Ad esempio, un custode non si limita ad eseguire lavori leggeri, ma ne ha pure di pesanti, come pulire grosse superfici, riparazioni di ogni genere, ecc., un magazziniere deve per forza sollevare pesi, tutte attività che richiedono grossi sforzi, che l'opponente non è in grado di sopportare.
L'assicurato è infatti inabile al 100% nel sollevare carichi e il suo rendimento diminuisce del 50% almeno se necessita di stare in piedi a lungo (perizia reumatologica 28 febbraio 2005 del dr. med. __________, doc. E; rapporto di degenza 31 ottobre 2003 del dr. med. __________, doc. G). Quindi, è più che certo che la sua capacità lavorativa è sicuramente minore di quella accertata da questo Ufficio. Egli non può essere considerato abile al 100% in nessuna delle professioni riprese dalle DPL. Nell'esame della funzionalità fisica dell'assicurato il dr. med. __________ non ha tenuto debito conto del suo reale stato di salute e neppure dei suoi peggioramenti. Oggi i pesi che può sollevare sono limitati a pochi chili e la sua mobilità risulta più che ridotta.
Per queste ragioni i criteri di scelta e la rappresentatività delle DPL sono avversati e non possono essere condivisi (Daniele Cattaneo, op. cit., pag. 622 s.).
Già solo per questi motivi la decisione impugnata deve essere annullata e all'opponente devono essere assegnate prestazioni AI.
7.
Da quanto enucleato nei considerandi precedenti, si può tranquillamente concludere che lo stato di salute attuale del Signor RI 1 non è affatto buono, nonostante il fatto che lo stesso abbia nel gennaio 2003 dato frutto alle sue capacità di lavoro e di guadagno residue, costituendo un'attività in proprio. Tuttavia lo stesso, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, non è più in grado di gestire la sua attività al 100%. Infatti egli ha dovuto ridurre l'orario d'apertura del negozio con la conseguente perdita di guadagno.
In ogni caso, la drastica riduzione del reddito dell'assicurato è reale e non solo ipotetica ed è confermata nel rapporto medico del dr. med. __________: "Tutto ciò ha portato soprattutto ad una riduzione del reddito chiaramente dovuto a fattori fisici patologici." (rapporto medico 16 agosto 2004 del dr. med. __________, doc. F).
Pertanto, la determinazione del reddito da invalido deve essere adeguata alla situazione del ricorrente, tenendo conto del danno alla salute di cui soffre, cronico e degenerativo.
La documentazione medica agli atti certifica una chiara incapacità dell'assicurato di svolgere la sua attività da indipendente quale gerente del __________ __________, così come qualsiasi altra attività. L'inchiesta esperita dall'Ufficio AI non ha portato a rilevare in modo soddisfacente i dolori di cui egli è afflitto. A comprova dell'aggravarsi dello stato di salute del ricorrente, vi sono diversi pareri rilasciati dai medici curanti, in aperto e palese contrasto con le conclusioni prese dall'Ufficio AI. Si ricorda altresì che lo stesso è stato degente presso la Clinica __________ di __________ dal 1° al 24 ottobre 2003 e che gli è stato attribuito un diritto transitorio ad una mezza rendita dal 1° luglio 2003 al 31 gennaio 2004.
La documentazione medica agli atti certifica una chiara incapacità del Signor RI 1 nello svolgere un'attività lavorativa in qualsiasi ambito (cfr. certificati medici da doc. D, F, G; si richiama inoltre l'incarto AI).
8.
Visto quanto precede, tenuto conto in modo particolare dei certificati medici prodotti, considerato che il danno alla salute sopportato dal Signor RI 1 dura oramai dal 2002, osservato che il soggiorno alla Clinica __________ di __________, presso la quale l'assicurato è stato degente dal 1° ottobre 2003 al 23 ottobre 2003 (rapporto di uscita del 31 ottobre 2003 del dr. med. __________, doc. G), nonché i trattamenti ai quali l'assicurato è stato sottoposto, a nulla sono serviti. Una rendita AI in queste condizioni è più che legittima. (...)" (Doc. I)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso (III).
1.5. In data 3 maggio 2006 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (VIII).
1.6. Con scritto 11 maggio 2006 il patrocinatore ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica attestante le gravi patologie degenerative di cui è affetto l’assicurato (IX).
1.7. Con osservazioni 30 maggio 2006 l’Ufficio AI ha rilevato di avere sottoposto le nuove certificazioni prodotte pendente causa al vaglio del SMR, il quale ha constatato che già in occasione della perizia del dr. __________ del febbraio 2005 era stata riscontrata la presenza di alterazioni degenerative importanti a livello L1/L2, di cui il perito ha tenuto debitamente conto ritenendo esigibile solo l’esecuzione di attività fisicamente leggere (XI).
Tale scritto e il relativo allegato sono stati trasmessi al ricorrente (XII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
1.8. Pendente causa il TCA, nell’ambito dell’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria, ha chiesto all’assicurato dei chiarimenti in merito alla sostanza risultante dalla notifica di tassazione (XIII).
Con scritto 26 febbraio 2006 il patrocinatore ha fornito le precisazioni richieste (XIV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la valutazione medico-teorica operata dal dr. __________, fatta propria dall’Ufficio AI, di ritenere l’assicurato, a partire dal mese di ottobre 2003, abile al 100% in attività leggere adeguate, ciò che ha comportato a partire dal 1° febbraio 2004 la soppressione della mezza rendita accordata limitatamente al periodo dal 1° luglio 2003 al 31 gennaio 2004. Sulla base della documentazione medica prodotta, l’assicurato sostiene invece una sua completa incapacità lavorativa dovuta principalmente alle sue problematiche reumatologiche.
Incontestata risulta per contro l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità dal 1° luglio 2003 (ovvero trascorso un anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b) LAI, a partire dal 31 luglio 2002, momento dell’insorgenza del danno alla salute con ripercussione sull’abilità al lavoro) al 31 gennaio 2004 (a norma dell’art. 88a OAI, dopo tre mesi dal persistere del miglioramento accertato medicalmente, verificatosi con la dimissione in data 24 ottobre 2003 dalla Clinica __________ di __________). Tale questione non verrà quindi valutata in tale sede.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che: “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma, appunto, anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica, affidata al dr. __________. Dal referto 28 febbraio 2005 (doc. Al 41) risulta che il perito, sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 23 febbraio 2005, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, ha posto le seguenti diagnosi:
" (...)
Sindrome cervicovertebrale cronica in
- alterazioni degenerative della cervicale (osteocondrosi C5/6, C6/7 con spondilosi ed uncartrosi)
Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in
- alterazioni degenerative della lombare (condrosi L1/2, spondilosi multisegmentale)
Periartropatia omeroscapolare bilaterale
Epicondilopatia omeroradiale e omeroulnare a destra
Gonalgie mediali di non chiara origine
Piedi traversopiatti bilaterali
Obesità (peso 72 kg/statura 161 cm). (...)" (Doc. AI 41-8)
In merito alle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità lavorativa, il perito ha evidenziato:
" (...)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell'allegato.
In un'attività adatta allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo al 100%, dal 24.10.2003, dopo la dimissione dalla clinica __________ di __________.
Un'attività adatta potrebbe rappresentare quella di venditore in determinati settori, professione per la quale l'assicurato dispone di una formazione.
Come operaio addetto ai traslochi, che deve sollevare carichi oltrepassanti quelli indicati, in posizioni inergonomiche, giudico l'assicurato inabile al lavoro nella misura del 100%, dal 28.1.2003.
Come direttore addetto all'organizzazione e amministrazione di un mercato dell'usato, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo dal 24.10.2003.
Come cuoco, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, riduzione dovuta alla necessità di stare spesso in piedi prolungatamente con il tronco in anteflessione con movimenti ripetitivi di flessione-rotazione delle spalle." (Doc. AI 41-9)
Il ricorrente contesta la valutazione reumatologica eseguita dal dr. __________ nell’ambito della perizia affidatagli dall’Ufficio AI. In particolare, facendo riferimento alla certificazione del suo medico curante (dr. __________), egli sostiene che le sue patologie cervicali e lombari gli causano un’inabilità lavorativa totale anche in attività leggere.
Al riguardo, occorre rilevare che l’assicurato ha trasmesso al TCA i seguenti referti medici:
- certificato medico 31 marzo 2006 del dr. __________, FMH in medicina interna, che ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dell’assicurato, a partire dal 16 gennaio 2006, a tempo indeterminato (doc. I 3).
- rapporto 22 marzo 2006 stilato dal dr. __________ in merito all’esame Rx lombare del 20 marzo 2006, da cui emerge che:
" DATI CLINICI:
sospetto d'instabilità segmentale L1-L2 in grave discopatìa.
REFERTO:
struttura ossea e contenuto minerale normali. All'esame radiologico si conferma la diagnosi clinica di un'importante discopatia L1-L2 con spondilosi ed usura del disco accompagnata da un'instabilità funzionale.
Restanti segmenti con scarse alterazioni degenerative o reattive." (Doc. I/2)
- rapporto 9 marzo 2006, sottoscritto dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________, relativo all’esame RM colonna lombare del 9 marzo 2006, del seguente tenore:
" (...)
REFERTO:
nel segmento L1-L2 il disco mostra una degenerazione più aumentata con assottigliamento dell'altezza e formazione di una protrusione circonferenziale. I limiti vertebrali sono alterati con formazione di spondilofiti di sostegno e un mal allineamento vertebrale. Queste alterazioni schiacciano e deformano il sacco durale, però la cauda equina non è disturbata, si riscontra un canale spinale largo in tutta la lunghezza. Gli altri dischi mostrano poche degenerazioni con iniziale rottura dell'anulo fibroso però senza rilevanti protrusioni discali. Spondilartrosi ipertrofica attivata nei segmenti L3 a S1 con piccoli versamenti articolari. I forami intervertebrali sono sempre liberi per il passaggio neurale.
Le articolazioni sacro-iliache sono normali. Vi è una piccola cisti sinoviale di 9 mm dall'articolazione faccettaria L5-S1 a destra che si estende intraforaminale e sposta leggermente il nervo L5 a destra.
CONCLUSIONI:
discopatia avanzata L1-L2 senza compressione delle strutture nervose. Una instabilità in questo segmento è possibile.
Spondilartrosi attivata da L3 a S1. Non vi è canale spinale stretto. Ganglion intraforaminale L5-S1 a destra." (Doc. I/1)
Tali referti, che a mente dell’assicurato dimostrano la sua totale inabilità lavorativa causata dalle gravi patologie degenerative, sono così stati commentati dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni 29 maggio 2006:
" (...)
Valutazione psichiatrica dr.ssa __________ (15.7.2003) per conto __________
- nessun disturbo psichiatrico presente attualmente
Perizia reumatologica dr. __________ del 23.2.2005:
Diagnosi:
Sindrome cervicovertebrale cronica in
- alterazioni degenerative della cervicale (osteocondrosi C5/6, C6/7 con spondilosi ed uncartrosi)
Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in
- alterazioni degenerative della lombare (condrosi L1/2, spondilosi multisegmentale)
Periartropatia omeroscapolare bilaterale
Epicondilopatia omeroradiale e omeroulnare a destra
Gonalgie mediali di non chiara origine
Piedi traversopiatti bilaterali
Obesità (peso 72 kg/statura 161 cm)
Conclusione: capacità lavorativa completa in attività confacente (vedi foglio funzionalità fisica: attività medio-leggera con pesi regolari fino a 10 kg.
Decisione UAI del 10.3.2005: grado Al 13% dopo calcolo CGR
Decisione UAI del 27.1.2006 su opposizione: all'assicurato è assegnato il diritto transitorio ad una mezza rendita dal 1.7.2003 al 31.1.2004; viene confermato il rifiuto a prestazioni a partire dal 1.2.2004.
In fase di ricorso vengono presentati:
referto RM colonna lombare del 9.3.2006:
- discopatia avanzata L1/L2 senza compressione delle strutture nervose, un'instabilità in questo segmento è possibile
- spondilartrosi attivata L3-S1, non vi è canale spinale stretto
- ganglion intraforaminale L5/S1 a destra
referto Rx lombare laterale e funzionale del 20.3.2006:
- conferma di importante discopatia L1-L2 con spondilosi accompagnata da instabilità funzionale
Valutazione:
già in occasione della perizia dr. __________ era stata riscontrata la presenza di alterazioni degenerative importanti a livello L1/L2 (condrosi allora di nuova insorgenza rispetto alle radiografie del 2003). L'attuale referto RM conferma tale problematica ma permette allo stesso momento di escludere una problematica neurologica che potrebbe aver maggior influsso sulla capacità lavorativa (assenza di compressione delle strutture nervose, assenza di stenosi del canale spinale). L'instabilità funzionale sicuramente era già presente in occasione della perizia reumatologica trattandosi di problematica strutturale.
Il perito reumatologo aveva tenuto debitamente conto di una caricabilità ridotta ritenendo esigibile in pratica solo l'esecuzione di attività di tipo fisicamente leggero (vedi funzionalità).
Conclusione:
la documentazione radiologica presentata in sede di ricorso non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato rispetto al momento della perizia reumatologica." (Doc. XI/bis)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.7. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale reumatologica effettuata dal dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6.).
Il perito ha evidenziato che l’assicurato presenta dolori al rachide con cervicalgie e dolori lombari. Egli ha precisato che dalla radiografia della cervicale emerge la presenza di gravi alterazioni degenerative agli ultimi segmenti caudali C5/C6 e C6/C7, mentre la colonna lombare è moderatamente limitata e dolorante e presenta indizi clinici per un’instabilità segmentale, con, rispetto al precedente esame del luglio 2003 svolto su incarico della __________, un restringimento progressivo dello spazio intersomatico L1-L2, ma senza altre alterazioni degenerative lombari significative. Il perito ha poi potuto oggettivare, sempre rispetto alla precedente visita del 2003, un netto miglioramento della funzionalità della spalla destra, affetta da artrosi acromeoclaveare e da lesione della cuffia dei rotatori. Il perito è quindi giunto alla conclusione che l’interessato è inabile al lavoro al 100% a partire dal 28 gennaio 2003 quale operaio addetto ai traslochi, attività che richiede il sollevamento di pesi superiori ai 20 kg, in posizioni inergonomiche; egli va invece ritenuto abile al 50% come cuoco, ritenuta la necessità di stare spesso in piedi prolungatamente con il tronco in anteflessione, con movimenti ripetitivi di flessione-rotazione delle spalle e abile al lavoro al 100% a partire dal 24 ottobre 2003 (data di dimissione dalla Clinica __________ di __________) in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, come ad esempio quella di venditore in determinanti settori, professione per la quale dispone di una formazione, oppure come direttore addetto all’organizzazione e all’amministrazione di un mercato dell’usato (doc. AI 41). Il perito ha poi compilato il formulario “Esame della funzionalità fisica”, indicando i limiti funzionali dell’interessato (doc. AI 38).
Questa dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie.
Quanto prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua totale inabilità al lavoro a causa delle gravi patologie degenerative che lo affliggono, difatti, non è in grado di attestare un peggioramento delle sue patologie rispetto a quanto valutato in sede peritale.
Innanzitutto, occorre rilevare che il certificato medico 31 marzo 2006 del dr. __________, che attesta l’incapacità lavorativa del 100% dell’assicurato, a partire dal 16 gennaio 2006 e a tempo indeterminato (doc. I 3), è del tutto generico e non spiega i motivi per i quali il curante è giunto a tale valutazione. Di conseguenza, a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.6.), tale attestazione medica, priva di diagnosi e di motivazioni, non è certo in grado di sovvertire quanto valutato in maniera approfondita e motivata in sede peritale dal dr. __________.
Anche il rapporto 22 marzo 2006 del dr. __________ in merito all’esame Rx lombare del 20 marzo 2006 (doc. I 2) e quello 9 marzo 2006 del dr. __________ e della dr.ssa __________ relativo all’esame RM colonna lombare del 9 marzo 2006 (doc. I 3), pur attestando la presenza di una importante discopatia L1-L2, non sono in grado di mettere in discussione le conclusioni peritali del dr. __________. Come spiegato dal dr. __________, infatti, la presenza di importanti alterazioni degenerative a livello L1-L2 era già stata riscontrata dal dr. __________ nel referto peritale del febbraio 2005. Difatti, come enunciato, il dr. __________ nel suo referto peritale ha rilevato la presenza di gravi alterazioni degenerative agli ultimi segmenti caudali C5/C6 e C6/C7 della cervicale, mentre per quanto concerne la colonna lombare ha riscontrato la presenza di indizi clinici per un’instabilità segmentale, con, rispetto al precedente esame del luglio 2003 da lui svolto su incarico della __________, un restringimento progressivo dello spazio intersomatico L1-L2, ma senza altre alterazioni degenerative lombari significative (doc. AI 41). Il dr. __________ ha osservato che il nuovo reperto RM prodotto dal ricorrente conferma tale problematica, ma permette, vista l’assenza di compressione delle strutture nervose e l’assenza di stenosi al canale spinale, di escludere il sopraggiungere di una problematica neurologica che potrebbe avere maggiore influsso sulla capacità lavorativa (doc. XI bis). Queste considerazioni del dr. __________ possono essere fatte proprie da parte di questo Tribunale. Pertanto, anche i rapporti succitati non evidenziano una modifica dello stato di salute dell’interessato rispetto alla perizia reumatologica.
Se ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), i disturbi di cui egli è affetto, in particolare le alterazioni degenerative cervicali e lombari, incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dal perito dr. __________.
In sede ricorsuale l’assicurato ha inoltre evidenziato che l’Ufficio AI non ha tenuto conto di quanto attestato dal dr. __________ nel rapporto medico 16 agosto 2004, in cui il curante ha indicato che “considerata la polipatologia a livello osteomuscolare con alterazioni degenerative piuttosto avanzate, una sindrome dolorosa cronica e la sindrome ansiosa depressiva ormai cronica da decenni, possono giustificare la situazione di una rendita intera”. Così facendo, il ricorrente sembrerebbe quindi rimproverare all’Ufficio AI di non avere approfondito la tematica relativa alla sua presunta sindrome ansioso-depressiva.
A questo proposito, va rilevato che nel rapporto medico pervenuto all’Ufficio AI il 13 gennaio 2004 il dr. __________ aveva indicato, tra le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, tra l’altro una “sindrome ansioso-depressiva recidivante” (doc. D, la sottolineatura è della redattrice).
Nel rapporto di visita medico-fiduciaria 16 luglio 2003 esperita per conto della __________, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha indicato:
" (...)
Diagnosi:
● Ipertensione arteriosa
● Poliallergia respiratoria
● Nessun disturbo psichiatrico presente attualmente
Valutazione e prognosi:
Si tratta di un paziente che ha presentato nel corso dello scorso anno una sindrome ansioso-depressiva di grado medio, attualmente risoltasi completamente. Non vi sono al momento segni né sintomi di una patologia psichiatrica.
E' intenzione del paziente così come comunicatomi durante la visita peritale, fare una richiesta per ottenere una rendita parziale di invalidità, continuando a gestire la propria attività indipendente presso il __________.
Dal punto di vista psichiatrico non esistono elementi tali da giustificare un'inabilità lavorativa né parziale né tanto meno completa. Dal punto di vista psichiatrico il paziente è pertanto da considerarsi abile al lavoro al 100% da subito.
Necessità di ulteriori cure:
il paziente non necessita di alcuna cura psichiatrica ambulatoriale.
Ev. speciali misure diagnostiche o terapeutiche:
Nessuna." (Doc. 1-17+18, inc. cassa malati)
Nel successivo scritto 16 agosto 2004 indirizzato all’Ufficio AI il dr. __________ ha indicato che nel mese di aprile 2004 l’assicurato ha sviluppato una sindrome ansioso-depressiva che è andata man mano peggiorando sino all’inizio di agosto, quando ha deciso di somministrargli dei farmaci. Il medico ha aggiunto di ritenere che “il paziente sia scoraggiato anche dall’andamento negativo della propria attività commerciale che risente della sua incapacità dovuta ai dolori osteomuscolari di sollevare pesi e quindi di essere attivo nei traslochi e trasporti che esegue” (doc. F). Il dr. __________ ha infine evidenziato che l’interessato “ha già sofferto di depressioni in passato, riferisce due tentamen medicamentosi nel 1996 e ritengo purtroppo che questo aspetto diventerà determinante nel prossimo futuro” (doc. F).
Ora, senza voler minimizzare la situazione psichica in cui l’assicurato si trova, questa Corte concorda con quanto sostenuto dal SMR nella nota 29 maggio 2006, ossia dell’assenza di una patologia psichiatrica invalidante (doc. XI bis).
Innanzitutto non va dimenticato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (...)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."
Nel caso in esame, occorre rilevare che dalla documentazione agli atti non emerge che, finora, l’assicurato abbia necessitato di un trattamento specialistico, né del resto egli sostiene il contrario. A prescindere dal fatto che la depressione non è stata certificata da nessuno specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05), va poi rilevato che non vi è nessun atto medico che soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un danno psichico invalidante. Anche il dr. __________, difatti, nel suo certificato 16 agosto 2004 indirizzato all’Ufficio AI, ha solo osservato che l’interessato ha già sofferto di depressioni in passato, aggiungendo di ritenere che purtroppo questo aspetto “diventerà determinante nel prossimo futuro” (doc. F). Tale allegazione, vaga e non seguita da attestazioni mediche specialistiche, non può essere considerata la prova dell’insor-genza di una patologia psichiatrica invalidante, che l’ammini-strazione avrebbe dovuto valutare.
A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Per questi motivi, la problematica psichica in parola non può essere ritenuta tale da avere ripercussioni di lunga durata sulla capacità lavorativa dell’assicurato, almeno sino alla momento della decisione impugnata (DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti).
In conclusione, rispecchiando il referto specialistico del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), allo stesso può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Ciò nonostante va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione.
2.8. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo rapporto finale 8 marzo 2005, ha stabilito una perdita di guadagno e quindi un grado d’invalidità del 13%.
Partendo da un reddito da valido di fr. 48'100 che l’assicurato ha percepito quale cuoco presso il __________ nel 2002, la consulente ha poi determinato il reddito da invalido, in attività semplici e ripetitive, pari a fr. 41'750 (2002). Ella ha quindi stabilito che l’assicurato presenta una capacità di guadagno residua del 86,8% (doc. AI 43-3).
2.8.1. Per calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag.
560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso
la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC
1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).
Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha preso in considerazione quale reddito da valido l’importo di fr. 48’100, pari a fr. 3'700 mensili, percepiti dall’assicurato nel 2002, conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, __________, in data 20 gennaio 2004 (doc. AI 13).
L’assicurato non ha contestato tale ammontare.
2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
Nel caso di specie, la consulente nel suo rapporto 8 marzo 2005 ha indicato che viste le limitazioni funzionali indicate dal perito, l’assicurato potrebbe ancora svolgere attività quali quella precedente di direttore di un mercato dell’usato o quella di venditore con mansioni che rispettino i suoi limiti funzionali (evitare il ripetuto porto di pesi sopra i 10 kg, possibilità di alternare la posizione seduta/eretta, evitare il ripetuto lavoro delle braccia sopra l’orizzontale, evitare i ripetuti movimenti di rotazione e flessione di schiena e spalle, doc. AI 43-2). La consulente ha inoltre osservato che tenuto conto delle indicazioni del dr. __________ riportate nel formulario “esame della funzionalità fisica” e stando ai risultati delle schede DPL della SUVA, l’assicurato sarebbe ancora in grado di esercitare molte attività, tra le quali quelle di magazziniere, venditore, serviceman, custode, agente securitas, diverse attività di operaio (doc. AI 43-3).
La consulente ha quindi calcolato il reddito da invalido che l’assicurato potrebbe conseguire in tali attività, in base alle schede DPL della SUVA (da un minimo di fr. 31'546 annui a un massimo di fr. 69'225 annui, per un salario medio pari a fr. 49'796 annui), nonché il reddito da invalido secondo le tabelle RSS, in attività semplici e ripetitive, esigibili per l’assicurato al 100%, applicando una riduzione supplementare del 20% (5% per l’età relativamente avanzata con relativa difficoltà di adattamento a nuove professioni; 10% per porto di pesi limitato e 5% per le limitazioni ergonomiche), per un importo di fr. 41’750 (doc. AI 43-3).
La consulente ha quindi calcolato la capacità di guadagno residua, utilizzando sia il reddito da invalido risultante dalle schede della SUVA, sia quello calcolato secondo le tabelle RSS, giungendo alla conclusione che “a mio avviso sarebbe opportuno prendere quale riferimento salariale finale il risultato delle tabelle RSS poiché comprende tutte le attività non qualificate e leggere presenti sul territorio. La capacità di guadagno residua finale risulta quindi essere dell’86,6%” (doc. AI 43-3).
L’assicurato ha contestato di poter poter svolgere al 100% le attività risultanti dalle schede DPL della SUVA elencate dalla consulente (magazziniere, venditore, serviceman, custode, agente securitas, diverse attività di operaio, doc. AI 43-3), rilevando che ad esempio un custode non si limita ad eseguire lavori leggeri, ma deve pure effettuare compiti pesanti come pulire grosse superfici e fare riparazioni di ogni genere, mentre un magazziniere deve per forza sollevare pesi e fare grossi sforzi. L’assicurato ha quindi rilevato che nell’esaminare la sua funzionalità fisica il perito non ha tenuto debitamente conto del suo reale stato di salute e dei suoi peggioramenti, che gli consentono di sollevare solo pesi di pochi chili e gli permettono una mobilità estremamente ridotta.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.
Inoltre, quanto alla critica mossa dall’assicurato circa la possibilità di svolgere le attività indicate dall’amministrazione quali attività adeguate ai suoi limiti funzionali ancora esigibili, va osservato che la consulente IP ha a giusta ragione ritenuto inesigibili attività pesanti, indicando che l’assicurato potrebbe effettuare l’attività di direttore di un mercato dell’usato (con quindi compiti organizzativi), ma non potrebbe effettuare traslochi e trasporto di merci; la consulente ha inoltre indicato che l’interessato potrebbe esercitare l’attività di venditore, precisando tuttavia che le sue mansioni devono tener conto dei suoi limiti funzionali (evitare il ripetuto porto di pesi sopra i 10 kg, possibilità di alternare la posizione seduta/eretta, evitare il ripetuto lavoro delle braccia sopra l’orizzontale, evitare i ripetuti movimenti di rotazione e flessione di schiena e spalle, doc. AI 43-2).
Va ricordato che, come visto, in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4°; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Nel caso di specie, non vi sono le condizioni per ritenere l’attività di venditore in determinati settori o quella di direttore di un mercato dell’usato, senza necessità di sollevare o spostare pesi, prive di qualsiasi sbocco professionale in un mercato del lavoro equilibrato.
Inoltre, anche volendo ritenere, per ipotesi, come proposto dal ricorrente, che egli non possa esercitare le professioni di cui alle schede DPL indicate dalla consulente IP (in particolare quelle di custode e di magazziniere), va comunque segnalato che è indubbio che, al di là di quelle ritenute dall’ammi-nistrazione, sul mercato generale del lavoro esistono, nel settore industriale e dell’artigianato, delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali, che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, al 100%, nonostante le sue diverse patologie, tenuto conto dei limiti stabiliti dal perito reumatologo (al riguardo cfr. SVR 2002 UV 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STCA del 6 marzo 2006 nella causa C., 35.2005.86 consid. 2.10.).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
Visto quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una residua capacità lavorativa nei menzionati settori.
Dal confronto tra il reddito da valido di fr. 48'100 e il reddito da invalido, calcolato sulla base dei dati statistici, tenendo conto di una capacità di lavoro residua del 100% e dell’ulteriore riduzione del 20% stabilita dalla consulente IP, di fr. 41’750, si ottiene un grado d'invalidità del 13%, percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI.
Per completezza, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.
Alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).
In conclusione, visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.9. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare e, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nel caso che ci occupa, la domanda d’assistenza giudiziaria presentata dall’assicurato deve essere respinta in quanto il ricorso, stanti le considerazioni che precedono non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti