Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2006.5

 

MM/DC/sc

Lugano

5 marzo 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 novembre 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel corso del mese di aprile 2004, RI 1, nata nel __________, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di segretaria a tempo pieno, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 2).

 

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare dopo avere disposto l’allestimento di una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona, l’UAI, con decisione formale del 7 aprile 2005, ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità (doc. 21).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (doc. 24), l’UAI, in data 24 novembre 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 32).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 5 gennaio 2006, l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’UAI venga condannato a riconoscerle una rendita di invalidità a far tempo dal 18 febbraio 2003, argomentando segnatamente che:

 

"  (...)

3.   La ricorrente è inattiva dal 18 febbraio 2003, vale a dire da quasi 3 anni.

Secondo la giurisprudenza citata dall'UAI (cfr. decisione su opposizione, consid. 4) il medico curante dell'assicurato, in caso di richiesta di prestazioni, tende a certificare a favore del suo paziente; analogo discorso deve valere per il Servizio di accertamento medico dell'assicurazione invalidità, che in caso di dubbio tende a certificare contro l'assegnazione di una rendita.

Nessuno dei medici che ha eseguito la perizia del SAM ha minimamente considerato che la paziente soffre di fibromialgia, malattia certamente invalidante (cfr. Sentenze del TF 4 settembre 2001, inc. I 338/01 Ws; 8 ottobre 2003, inc. I 321/02; 26 agosto 2004, inc. I 355/03; 24 dicembre 2004, inc. I 512/03; 9 febbraio 2005, inc. U 196/04; 24 febbraio 2005, inc. U 80/04; 28 luglio 2005, inc. I 599/04; 18 ottobre 2005, inc. I 382/04).

Per questo motivo la ricorrente riformula, in questa sede, la richiesta già avanzata dinnanzi all'Ufficio dell'assicurazione invalidità, e volta ad ottenere una nuova valutazione medica operata da specialisti neutri, indicati da questo lodevole Tribunale e non dal SAM.

 

4.                                                                            Ammesso e non concesso che la ricorrente sia inabile al lavoro unicamente nella misura del 30%, occorre evidenziare quanto segue.

Innanzitutto, nella decisione del 7 aprile 2005 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità confonde, in maniera del tutto sorprendente, il grado di inabilità lavorativa con il grado di invalidità, scrivendo che "preso atto del rapporto peritale SAM del 29 marzo 2005 si rileva che l'assicurata, dal profilo medico-teorico, risulta essere tuttora abile al lavoro nella misura del 70% (...). Essendo il grado di invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste" (cfr. decisione 7 aprile 2005, pag. 1).

Nella decisione su opposizione qui impugnata l'Autorità non modifica la propria posizione, ribadendo che "in assenza di prove atte a mettere in dubbio le valutazioni eseguite a suo tempo dal SAM, le stesse devono essere considerate valida base di giudizio.

L'amministrazione ha pertanto negato a giusta ragione il diritto a prestazioni, non essendo in particolare realizzati í presupposti basilari per il riconoscimento ad una rendita d'invalidità. La decisione impugnata risulta corretta e deve quindi essere confermata" (cfr. decisione su opposizione, consid. 7).

 

5.                                                                            La ricorrente ha lavorato per ben trentadue anni alle dipendenze di un solo datore di lavoro, ciò che non facilita la ricerca di un nuovo impiego, ritenuto oltretutto come l'assicurata, nata nel 1945, abbia già 60 anni e come le patologia da cui é affetta, che comportano disturbi del sonno, stanchezza e dolori cronici siano certamente da ritenere invalidanti e che non le permettono di garantire la presenza continua sul posto di lavoro. Per stabilire il suo reddito ipotetico da invalida occorre pertanto fondarsi sui dati statistici pubblicati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica.

Partendo dai dati relativi al 2002 per il Cantone Ticino contenuti nella tabella TA13, livello di esigenze 4, e applicata la riduzione del 25% in considerazione della situazione" professionale e personale della ricorrente, si ottiene un salario ipotetico da invalida di CHF così calcolato:

      Tabella TA13, livello 4, donna

      CHF 3'293.- mensili x 12 mesi                      CHF 39'516.-

      25%                                                                CHF               9'879.-

      ­guadagno da invalida                                     CHF             29'637.-

      ­esigibilità 70%                                                CHF             20'745.90.

 

6.   Dalla documentazione agli atti (cfr. questionario per il datore di lavoro) emerge come l'assicurata abbia percepito nel 2002 un salario annuale di CHF 55'640.- annuali, pari a CHF 4'636.60 mensili lordi, mentre avrebbe potuto guadagnare, nel 2004, CHF 58'000.-. Effettuando il paragone fra i redditi previsto dall'art. 16 LPGA si ottiene il seguente grado di invalidità:

      (58'000.- ./. 20'754.90) x 100 = 64.22%

                        58'000.-

 

7.   L'assicurato invalido almeno al 40% ha diritto ad una rendita (art. 28 cpv. 1 LAI).

Se il grado di invalidità raggiunge il 60% ma non il 70%, l'assicurato ha diritto a tre quarti di rendita.

Pacifico pertanto, nel caso in esame, il diritto di RI 1 a vedersi riconosciuto almeno il diritto a tre quarti di rendita di invalidità a far tempo dal 18 febbraio 2003."

                                         (I)

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

 

                               1.5.   In corso di causa, l’assicurata ha versato agli atti un certificato, datato 25 gennaio 2006, della dott.ssa __________, suo medico curante (V + allegato).

 

                               1.6.   Il 27 ottobre 2006, il TCA ha interpellato la dott.ssa __________, la quale è stata invitata a spiegare le ragioni per cui i gradi d’inabilità lavorativa che risultano dalla diverse patologie non vanno tra loro cumulati (VII).

 

                                         La sua risposta è datata 2 novembre 2006 (VIII).

                                         L’assicurata ha preso posizione il 13 novembre 2006 (X), mentre l’amministrazione lo ha fatto in data 15 novembre 2006 (XIII).

 

                               1.7.   Il 16 novembre 2006, questa Corte ha ripreso contatto con la dott.ssa __________, alla quale sono state chieste precisazioni in merito alla valutazione della patologia gastroenterologica (XI).

                                         Il giorno stesso il TCA ha domandato allo psichiatra dott. __________ un parere riguardo al contenuto del rapporto 2 novembre 2006 della dott.ssa __________ (XII).

 

                                         Il dott. __________ e la dott.ssa __________ hanno risposto, rispettivamente, il 24 novembre e l’11 dicembre 2006 (XIV e XVI).

 

                                         Alle parti è stato concesso di presentare le loro osservazioni in proposito (XVIII + allegato e XX + allegato).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità oppure no.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

 

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

 

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Nel caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 32), emerge che l’UAI ha negato a RI 1 il diritto a una rendita di invalidità, facendo capo alle risultanze di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica, neurologica e ematologica) elaborata dal SAM di Bellinzona, in base alla quale l’assicurata presenta un’inabilità lavorativa del 30% nella sua abituale attività di segretaria di ufficio (così come in qualità di casalinga).

 

                                         L’aspetto psichiatrico è stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         In occasione del consulto del 19 gennaio 2005, egli ha diagnosticato una sindrome ansiosa nell’ambito di una sindrome da disadattamento (ICD10-F43.2), patologia apparsa posteriormente all’intervento di emicolectomia del giugno 2003 (cfr., in proposito, il doc. 3/12), quando l’insorgente ha accusato un crollo psicofisico.

                                         Il dott. __________ ha quindi quantificato in un 20% l’incapacità lavorativa risultante dal danno alla salute psichica.

                                         Da un profilo terapeutico, egli ha suggerito di instaurare una terapia medicamentosa, basata sull’assunzione di ansiolitici o di antidepressivi (referto 22.1.2005 accluso al doc. 20).

 

                                         Il 14 gennaio 2005 RI 1 è stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia.

                                         Il citato reumatologo ha diagnosticato una fibromialgia “primaria” (ossia una fibromialgia per la quale non si è potuto stabilire una chiara eziologia e la cui diagnosi viene formulata per esclusione, cfr., in proposito, DTF 132 V 65, consid. 3.2), patologia a cui si sovrappone probabilmente una sindrome somatoforme da dolore persistente, una sindrome spondilogena cronica su minime alterazioni degenerative senza neurocompressione, nonché una gammopatia monoclonale di significato incerto su lieve aumento della velocità di sedimentazione.

                                         Secondo il dott. __________, tenuto conto delle sole problematiche reumatologiche (specificatamente della sindrome fibromialgica, visto che la sindrome spondilogena è stata ritenuta non incidere sulla capacità lavorativa), la ricorrente è ulteriormente in grado di svolgere a tempo pieno un’attività leggera adeguata, in particolare qualunque lavoro di ufficio, con uno scapito di rendimento del 10/15%.

                                         Come casalinga, l’assicurata è stata dichiarata inabile nella misura massima del 10/15% (referto del 17.1.2005 accluso al doc. 20).

 

                                         Da parte sua, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, che ha esaminato l’insorgente in data 21 gennaio 2005, ha diagnosticato una cefalea di tipo tensionale e un lieve tremore agli arti superiori (corrispondente probabilmente a un tremore essenziale), affezioni giudicate non suscettibili di limitare la capacità lavorativa (né, del resto, l’attività di casalinga; cfr. referto del 24.1.2005 allegato al doc. 20).

 

 

 

                                         La problematica ematologica è stata oggetto di valutazione da parte della dott.ssa __________, responsabile del Servizio di ematologia morfologica presso l’__________.

                                         La specialista appena citata ha sostenuto che non vi è stata un’evoluzione della gammopatia diagnosticata dal dott. __________ nel corso del 2004, che non vi è alcun legame tra i dolori e la patologia ematologica e, in considerazione del rischio che quest’ultima evolva nel futuro in un mieloma plasmacellulare, che l’assicurata necessita di controlli regolari presso un ematologo (referto dell’8.3.2005 accluso al doc. 20).

 

                                         Infine, dalla perizia del SAM si evince che l’assicurata soffre pure di disturbi addominali, i quali non sono correlati a una malattia specifica ma piuttosto allo stato dopo l’intervento di emicolectomia del 2003 e che, in ogni caso, non concorrono a ridurre la capacità lavorativa oltre il 20/30% (doc. 20, p. 14).

 

                                         Questa la valutazione globale dell’incapacità lavorativa contenuta nel rapporto peritale del 29 marzo 2005:

 

"  Predominante appare la patologia psichiatrica con la presenza di una sindrome ansiosa nell’ambito di una sindrome da disadattamento insorta a seguito all’intervento chirurgico di emicolectomia su diverticolite. Tale patologia concorre a ridurre la capacità lavorativa nella misura del 20%. È indicata l’introduzione di un trattamento medicamentoso specifico con ansiolitici o antidepressivi SSRI a profilo sedativo.

 

Dal punto di vista reumatologico, in primo piano si situa la presenza di una fibromialgia primaria ed una sindrome lombospondilogena cronica su minime alterazioni degenerative senza neurocompressione. La problematica reumatologica concorre a ridurre la capacità lavorativa nella misura massima del 10-15% sia come segretaria che come casalinga.

 

Dal punto di vista neurologico e dal punto di vista ematologico, non sussistono elementi che possano giustificare un’incapacità lavorativa. L’A. è soprattutto disturbata dai disturbi gastroenterologici che si situano in parte nell’ambito della patologia psichiatrica, in parte in stato da intervento chirurgico addominale, che concorrono a ridurre la capacità lavorativa nella misura massima del 20-30%.

Complessivamente riteniamo dunque che l’A. debba essere considerata abile al lavoro nella misura del 70% sia come casalinga che come impiegata d’ufficio.

 

Lo stato di salute va considerato ridotto a partire dal 18.02.2003 in avanti. Da allora lo stato di salute non ha mostrato modifiche importanti. La prognosi resta riservata in considerazione della sindrome da disadattamento che potrebbe evolvere se non presa a carico prontamente, da punto di vista specialistico, in una sindrome depressiva più importante.”

(doc. 20, p. 15 – il corsivo è del redattore)

 

                                         In corso di causa, questo Tribunale ha invitato la dott.ssa __________, a precisare le modalità secondo le quali è stata operata la valutazione globale della capacità lavorativa residua (cfr. VII).

                                         La __________ del SAM ha espresso le seguenti considerazioni, sostenendo in sostanza che la problematica psichica si sovrappone, influenzandone la gravità, alle patologie di natura somatica:

 

"  L’A. soffre di disturbi in parte dovuti alla patologia psichiatrica, con una sindrome ansiosa nell’ambito di una sindrome da disadattamento, e di disturbi a carico dell’apparato locomotorio, nell’ambito di una fibromialgia primaria e di una sindrome lombospondilogena, nonché di disturbi gastroenterologici, che pure hanno un’origine in parte psichiatrica ed in parte sono dovuti allo stato da intervento chirurgico addominale; anche la fibromialgia è nota come malattia a carattere psicosomatico.

 

Pertanto, proprio perché le varie problematiche fisiche sono sovraccaricate da disturbi a carattere psicosomatico nell’ambito della sindrome ansiosa su disadattamento, riteniamo che le patologie di cui l’A. soffre riducano il suo rendimento, rendendola più lenta, quindi necessitante di maggiori pause per l’esecuzione delle sue mansioni.

 

Il dolore, sia a livello dell’apparato locomotorio come pure a livello addominale, ha una valenza psicosomatica e pertanto è già considerato nella valutazione specialistica psichiatrica.

 

Nell’incapacità lavorativa del 20-30% dal punto di vista gastroenterologico, pur senza che vi siano danni organici oggettivabili, considerato che non è presente un’interruzione di transito o problematiche organiche maggiori e provate, è comprensiva pure la problematica di dolore, che in parte è, come già descritto, considerata a livello psicologico e psichiatrico.

 

Come sottolineato nelle conclusioni della nostra perizia, è utile una presa a carico psichiatrica della peritanda, alfine di aiutarla ad affrontare questo disturbo da disadattamento, che se non curato prontamente, potrebbe portare a una sindrome depressiva più importante ed incisiva anche a livello della capacità lavorativa.

 

Non abbiamo ritenuto indicato sommare le diverse patologie: si tratta di patologie che influenzano il rendimento, tutte necessitanti di maggiori pause e di maggior tempo per l’esecuzione del lavoro.

 

L’incapacità lavorativa del 30% è comprensiva di tutte le patologie ed è stata arrotondata per eccesso.”

(VIII)

 

                                         Lo psichiatra dott. __________, interpellato da questa Corte, ha condiviso la valutazione enunciata dalla dott.ssa __________ a proposito dell’influenza giocata dalla problematica psichica sulle altre patologie:

 

"  Dopo aver riesaminato il caso Le comunico che condivido il parere della collega circa la sovrapposizione della problematica psichica (sindrome ansiosa su disadattamento) sulle patologie fisiche dell’A. in quanto le stesse nella loro estrinsecazione e manifestazione sintomatologica risultano essere sovraccaricate e influenzate dai disturbi a carattere psicogeno.”

                                         (XIV)

 

                                         In data 16 novembre, questo Tribunale si è (di nuovo) rivolto alla dott.ssa __________ nei termini seguenti:

 

"  Alfine di consentire a questo TCA di statuire con piena cognizione di causa, la invito a rispondere ai seguenti quesiti supplementari:

 

1. Quale specialista ha indagato l’aspetto gastroenterologico?

 

2. Per quali motivi a pag. 14 della perizia SAM è stato indicato che la            problematica gastroenterologica è all’origine di un’inabilità        lavorativa massima del 20/30%, senza alcuna puntualizzazione in                                    merito alla sovrapposizione dell’affezione psichica?

 

3. Tenuto conto di quanto da lei precisato nel rapporto del 2 novembre 2006, quale sarebbe il grado dell’eventuale inabilità                 lavorativa risultante dalla sola problematica organica a livello                              gastroenterologico (senza dunque considerare l’influsso della                                    patologia psichica)?”

                                         (XI)

 

                                         Queste le sue risposte, pervenute al TCA il 12 dicembre 2006:

 

"  (…).

1. …

Nessun specialista ha indagato l’aspetto gastroenterologico, in quanto i disturbi lamentati dall’assicurata avevano le caratteristiche di disturbi funzionali. Non v’erano segni per un’ostruzione intestinale o per patologie organiche importanti. Nella fibromialgia, per definizione, sono presenti dei disturbi spesso a livello addominale. Come ha ben descritto il nostro consulente dr. __________, nella pagina 13 della perizia, l’intervento di emicolectomia, avvenuto nel 2003, ha portato ad un crollo psicofisico che ha segnato profondamente l’assicurata dal profilo della personalità. L’assicurata si è ritrovata non in piena efficienza fisica ed operativa e pertanto ha sviluppato sentimenti d’inquietudine, di stanchezza e di spossatezza, nonché di frustrazione. Pertanto, la problematica gastroenterologica presenta aspetti psicologici estremamente importanti.

 

2. …

Come detto sopra, la fibromialgia, di per sé, comporta dei disturbi addominali funzionali, inoltre l’assicurata, come ha ben descritto il dr. __________, ha sviluppato una sindrome da disadattamento che ha poi portato alla sindrome ansiosa. Pertanto, i disturbi lamentati a livello addominale da parte dell’assicurata hanno prevalentemente una componente psichica.

 

3. …

A nostro avviso la problematica organica a livello addominale può essere imputata unicamente a delle eventuali aderenze che provocano del dolore, una problematica che comunque non ha un’influenza superiore al 5-10% sulla capacità lavorativa dell’assicurata.”

                                         (XVI)

 

                                         Unitamente alle proprie osservazioni del 9 gennaio 2006, la ricorrente ha prodotto una certificazione, datata 20 dicembre 2006, del dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, il quale si è così espresso in merito alla situazione a livello del rachide lombo-sacrale:

 

"  La soprannominata paziente è sofferente di una sindrome spondilogena nell’ambito di incipienti processi degenerativi al rachide lombare con leggere disidratazioni e spazi conservati. La situazione soggettiva è progressivamente peggiorata dal 2001 ad oggi con aumento dei dolori lombari, ora anche con forti fastidi alla gamba sx in maniera diffusa. Una RM del 2003 aveva già confermato questa situazione con processi degenerativi plurisegmentali, ma non eccessivi con presenza di incipienti discopatie e con lieve disidratazione e spazi conservati. Anche una recente RM riconferma questa situazione. Tuttavia c’è la presenza di una notevole artrosi della faccetta articolare L5/S1 a sx che potrebbe essere la causa dei dolori lombari e soprattutto della gamba sx. È prevista un’infiltrazione sotto TAC della faccetta articolare. L’esito di quest’infiltrazione potrà dare informazioni più precise se questa patologia rappresenti un elemento essenziale nei dolori accusati dalla paziente.

 

Date le circostanze comunque sono dell’opinione che la paziente non sia in grado di svolgere attività ergonomicamente sfavorevoli e attività nelle quali debba rimanere o seduta o in piedi ferma per un tempo superiore ad un’ora.”

                                         (doc. M)

 

                                         Il contenuto di quest’ultimo referto è stato commentato dal dott. __________, medico fiduciario dell’UAI, nel modo seguente:

 

"  … la situazione attualmente descritta dal dr. __________ è sovrapponibile a quella riscontrata dal dr. __________ in occasione della valutazione peritale in ambito SAM. L’assenza di una modifica sostanziale viene in pratica confermata dal dr. __________ stesso. Pure il dr. __________ conferma la presenza di alterazioni di tipo “incipienti, non eccessivi”. Pure già descritta dal dr. __________ la problematica a livello L5/S1.

Ritengo quindi che la situazione del rachide sia stata adeguatamente valutata dal dr. __________, la situazione clinica da allora non ha subito modifiche di rilievo, le conclusioni peritali vanno quindi confermate (nota bene: le conclusioni funzionali del dr. __________ sono in pratica identiche a quelle espresse dal dr. __________: attività leggera adatta = attività ergonomica, la possibilità o necessità di cambiare posizione è compensata da una riduzione del rendimento).

 

Per quanto concerne il lato addominale rimando alla presa di posizione della dr.ssa __________ che ritengo adeguata.”

                                         (XX 1)

 

                               2.4.   Con la propria impugnativa, RI 1 contesta le risultanze della perizia elaborata dal SAM - servizio che, citiamo: … in caso di dubbio tende a certificare contro l’assegnazione di una rendita.” (I, p. 7) -, nella misura in cui i medici non avrebbero, citiamo: “… minimamente considerato che la paziente soffre di fibromialgia, malattia certamente invalidante …” (I, p. 7).

                                         In seguito, esprimendosi sul rapporto 2 novembre 2006 della dott.ssa __________, l’assicurata sostiene che il suo contenuto si troverebbe in contraddizione con le valutazioni enunciate dagli specialisti coinvolti nell’elaborazione della perizia del 29 marzo 2005, nella misura in cui vi si pretende che la gravità delle patologie organiche sarebbe condizionata dalla problematica psichica (X, p. 2: “… si tratta di disturbi la cui natura è esclusivamente fisica e pertanto non è possibile stabilire una reazione di causa-effetto con la patologia psichiatrica.”).

                                         Infine, con le osservazioni del 9 gennaio 2006, l’insorgente stigmatizza il mancato approfondimento dell’aspetto gastroenterologico (XVIII: “Appare evidente che se non vi è stata indagine alcuna, la quantificazione dell’inabilità lavorativa dovuta alla problematica gastroenterologica in ragione di un 20/30% massimo non può essere ritenuta valida poiché assolutamente immotivata.”), così come la circostanza che i medici del SAM non avrebbero tenuto conto dello stato del rachide lombo-sacrale, quale emerge dalla certificazione 20 dicembre 2006 del neurochirurgo dott. __________ (XVIII: “Scorrendo la documentazione agli atti costato l’assoluta mancanza di un’indagine approfondita circa la sindrome lombare di cui è affetta la ricorrente e descritta dal dr. med. __________ nel suo certificato medico.”).

 

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

 

                                         Sempre secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

 

                                         Infine, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;
SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,
H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R.,
U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986
p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.;
F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA, tenuto anche conto delle precisazioni fornite in corso di causa (cfr. VIII, XIV e XVI), ritiene che la valutazione espressa dagli specialisti del SAM, secondo cui l’assicurata ha conservato una capacità lavorativa del 70% nell’attività di segretaria di ufficio, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dalla ricorrente (perizia medica giudiziaria).

 

                                         A proposito della censura di parzialità sollevata dall’insorgente nei confronti del SAM, il TCA si limita a rinviare alla DTF 123 V 175 citata al consid. 2.5..

 

                                         Per quanto riguarda l’aspetto psichico, l’amministrazione ha fatto propria la valutazione del dott. __________, per il quale esso si ripercuote sulla capacità lavorativa dell’assicurata in misura del 20%.

                                         Non vi è ragione per mettere in discussione tale valutazione in questa sede.

                                         Sui criteri sviluppati dal TFA per determinare se eccezionalmente dei disturbi psichici rendono inesigibile da un assicurato lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro, vedi, tuttavia, la STCA del 31 gennaio 2007 nella causa C., inc. 32.2006.7, consid. 2.4..

 

                                         Per quanto concerne l’affermazione secondo cui i sanitari del SAM avrebbero omesso di prendere in considerazione la fibromialgia nella loro valutazione della capacità lavorativa, questo Tribunale constata invece che tale patologia è stata puntualmente diagnosticata dal reumatologo dott. __________, il quale ha ritenuto che essa si trova all’origine di una riduzione di rendimento dell’ordine del 10/15% (cfr. referto del 17 gennaio 2005 accluso al doc. 20, p. 4: “la paziente presenta da anni dolori generalizzati e una sensibilità a una pressione digitale di ca. 4 kg. Sono dunque riempiti i criteri di classificazione ACR 1990 per la diagnosi di fibromialgia. (…). Dal punto di vista reumatologico teorico, come segretaria l’assicurata è inabile al lavoro al massimo nella misura del 10-15%. (…). La diminuzione della capacità lavorativa in una paziente con fibromialgia si giustifica con la presenza di disturbi del sonno, stanchezza e dolori cronici.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         D’altro canto, occorre tenere presente che la dott.ssa __________, rispondendo al TCA, ha esplicitamente sottolineato la valenza psicosomatica del dolore risentito dall’assicurata a livello, segnatamente, dell’apparato locomotorio (cfr. VIII), tesi questa che appare supportata sia dal dott. __________, per il quale, nel caso di specie e in genere, alla fibromialgia si sovrappone una sindrome somatoforme da dolore persistente (cfr. referto del 17 gennaio 2005 accluso al doc. 20, p. 4: “Allo stesso tempo sono probabilmente riempiti anche i criteri ICD-10 per la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente. Si osserva spesso una sovrapposizione tra queste 2 entità.”), sia dallo psichiatra dott. D. __________ (cfr. XIV), così come dalla dott.ssa __________, medico curante della ricorrente, la quale, con la sua certificazione del 25 gennaio 2006, ha posto l’accento proprio sulla presenza di una sintomatologia dolorosa di origine somatoforme (cfr. doc. L: “Importante è soprattutto la sintomatologia dolorosa di origine somatoforme che porta ad un consumo a tratti eccessivo di antidolorifici e che con gli anni tende a peggiorare.”).

                                         Non a caso l'Alta Corte ha stabilito che per valutare le incidenze sulla capacità lavorativa di una fibromialgia è necessario, di regola, un apprezzamento del reumatologo e dello psichiatra (cfr. DTF 132 V 72) ed ha ritenuto di applicare per analogia alla fibromialgia i principi giurisprudenziali sviluppati in materia di disturbi da dolorore somatoforme (cfr. DTF 132 V 71-72).

                                         Quest'ultima questione, visto l'esito della vertenza, non va approfondita nella presente fattispecie.

 

                                         È vero che, per ammissione della __________ SAM, la problematica gastroenterologica non è stata indagata da nessuno specialista (XVI).

                                         La conseguenza non può però essere quella che auspica l’insorgente (cfr. XVIII).

                                         In effetti, la dott.ssa __________ ha precisato che si è soprasseduto a una valutazione specialistica, poiché non vi erano elementi per sospettare l’esistenza di, citiamo: “… un’ostruzione intestinale o per patologie organiche importanti.”.

                                         A suo avviso, la sintomatologia risentita dall’assicurata va ricondotta, principalmente, a una problematica di natura psicosomatica e, eventualmente, a delle aderenze venutesi a creare a seguito dell’intervento operatorio del giugno 2003 (patologia, qualora fosse presente, all’origine di un’incapacità lavorativa non superiore al 5-10%), ciò che già emergeva dal referto peritale 29 marzo 2005 del SAM (doc. 20-15: “L’A. è soprattutto disturbata dai disturbi gastroenterologici che si situano in parte nell’ambito della patologia psichiatrica, in parte in stato da intervento chirurgico addominale …” – il corsivo è del redattore).

                                         Questa Corte non ha motivo per dubitare della fondatezza delle indicazioni fornite dalla dott.ssa __________, soprattutto tenuto conto della circostanza che dalla documentazione medica all’inserto non risulta che per i disturbi gastroenterologici sia stata formulata una diagnosi specifica, né che essi siano oggetto di particolari provvedimenti terapeutici.

                                         Del resto, la stessa dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, nel suo rapporto del 18 maggio 2004 indirizzato all’UAI, si è limitata a porre la diagnosi generica di stato dopo emicolectomia estesa a sinistra con annessectomia sinistra per grave diverticolite, diagnosi peraltro classificata tra quelle prive di ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. 3-1; cfr., pure, doc. L).

 

                                         In corso di causa, RI 1 ha prodotto un certificato, datato 20 dicembre 2006, del dott. __________, neurochirurgo da lei privatamente consultato a causa dei disturbi lombari.

                                         Egli ha riferito di un progressivo peggioramento della sintomatologia soggettiva a contare dal 2001 e, d’altra parte, di avere oggettivato delle incipienti alterazioni degenerative plurisegmentali, nonché, citiamo: “… una notevole artrosi della faccetta articolare L5/S1 a sinistra.” (doc. M).

                                         Interpellato in proposito dall’amministrazione, il dott. __________ ha sostenuto che il quadro oggettivato dal dott. __________ è sovrapponibile a quello che era stato constatato dal dott. __________ nel gennaio 2005 (cfr. XX 1).

 

                                         Va osservato che il reumatologo interpellato nell’ambito della perizia del SAM aveva effettivamente già posto in luce, a livello lombare, la presenza di minimi fenomeni degenerativi plurisegmentali, senza neurocompressioni, definiti normali per l’età, nonché di una probabile incipiente spondilartrosi a livello di L5/S1, particolarmente a sinistra, patologie giudicate senza incidenza sulla capacità lavorativa dell’insorgente (doc. 20-23 e 24).

 

                                         Il TCA ritiene che delle iniziali alterazioni degenerative non possano giustificare riduzioni di sorta della capacità lavorativa. Questa conclusione si fonda sulle indicazioni fornite dal dottor B. Zumstein, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di Winterthur, in una perizia del 6 maggio 1999, prodotta nella causa J., inc. n. 35.2001.8, per il quale riconoscere a delle alterazioni degenerative plurisegmentali (nel caso di specie, presenti a livello del rachide lombare), compatibili con l’età dell’interessato, un qualsiasi carattere invalidante, significa che più della metà dell’umanità, all’età di 43 anni, sarebbe inabile al lavoro.

 

                                         È vero che l’artrosi esistente a livello di L5/S1, “incipiente” per il dott. __________, è stata invece definita “notevole” dal dott. __________ (doc. M).

                                         L’apparente divergenza non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita.

                                         Il neurochirurgo interpellato dalla ricorrente ha infatti affermato che lo stato della colonna lombare rende inadeguato l’esercizio di, citiamo: “… attività ergonomicamente sfavorevoli e attività nelle quali debba rimanere o seduta o in piedi ferma per un tempo superiore ad un’ora.”.

                                         Ora, la segretaria di ufficio è per definizione una professione leggera dal profilo dell’impegno fisico, che consente l’alternanza della posizione seduta a quella eretta (cfr., in questo senso, la STFA del 23 marzo 1998 nella causa P., I 306/97, in cui il TFA ha dichiarato un’assicurata - non più in grado di sollevare pesi superiori ai 10 kg o di assumere posizioni statiche per periodi prolungati, in particolare quella seduta, a causa della presenza di dolori persistenti a livello lombo-sacrale -, totalmente abile proprio in attività del ramo impiegatizio), motivo per cui, tenuto conto unicamente delle affezioni che interessano il rachide lombare, non vi è motivo per ritenere che l’insorgente non sia in grado di svolgerla a tempo pieno e con un rendimento completo.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale considera accertato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 é inabile in misura del 30% nella sua precedente attività di segretaria di ufficio.

 

                               2.7.   Con la propria impugnativa, l’assicurata ha preteso che, anche volendo ammettere che la riduzione della sua capacità lavorativa si eleva al massimo al 30%, posto che a quest’ultima non corrisponde una perdita di guadagno di uguale misura, procedendo a un raffronto dei redditi (per il reddito da invalido, applicazione della tabella TA13, livello di esigenze 4, e decurtazione percentuale del 25%), essa avrebbe diritto a tre quarti di rendita di invalidità.

                                         L’insorgente ha inoltre fatto valere che l’UAI avrebbe confuso l’incapacità lavorativa con la perdita di guadagno.

                                         In questo ordine di idee, essa ha sostenuto che il grado della sua invalidità andrebbe determinato mediante un raffronto dei redditi, facendo riferimento al mercato generale del lavoro.

 

                                         Il TCA non può condividere la tesi difesa dall’assicurata.

                                         Infatti, nella misura in cui essa è in grado di valorizzare al meglio la sua restante capacità lavorativa nella professione di segretaria di ufficio, attività da lei esercitata a tempo pieno per oltre un trentennio (cfr. doc. 2), ogni riferimento al mercato generale del lavoro si rivela superfluo.

 

                                         In queste condizioni, dal momento in cui RI 1 è ancora capace di esercitare la sua vecchia professione, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 154)

                                         Pertanto, il reddito da invalido che essa potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 70% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ricordato che gli specialisti del SAM hanno attestato un’incapacità lavorativa del 30%.

 

                                         L’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 30%, ciò che è insufficiente per fare nascere il diritto a una rendita di invalidità dell’AI (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).

 

                                         Visto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti