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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 febbraio 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, precedentemente attivo come garzone, dal 1° dicembre 1998 è stato posto al beneficio di una rendita intera per un grado d’invalidità dell’100% in quanto sofferente di diverse patologie e primariamente da una malattia infiammatoria cronica intestinale (cfr. decisione dell’Ufficio AI datata 24 settembre 1999, doc. AI 16).
A seguito di una revisione, dal 1. febbraio 2001 la prestazione è stata sostituita da una mezza rendita d’invalidità per un grado di inabilità del 50% (cfr. decisione del 29 dicembre 2000, doc. AI 25-1, ).
Intervenuto un nuovo peggioramento del suo stato di salute, al termine di una nuova procedura di revisione, con effetto dal 1. luglio 2001 all’assicurato è nuovamente stata attribuita una rendita intera per un grado di inabilità totale (cfr. provvedimento del 12 dicembre 2001, doc. AI 38). La prestazione è stata confermata con atto amministrativo del 19 febbraio 2003 (doc. AI 45-1).
Nell’ambito dell’ultima revisione, avviata d’ufficio nel marzo 2005, dopo aver interpellato i medici curanti dell’assicurato, con decisione 5 agosto 2005 l'amministrazione ha soppresso la rendita ritenendo intervenuto un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato con una conseguente inabilità lavorativa non superiore al 20-30% (doc. AI 53-1).
1.2. A seguito dell’opposizione dell’assicurato, con decisione su opposizione 2 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita, facendo presente quanto segue:
" 5. Nel caso concreto, a seguito delle osservazioni e della documentazione medica
presentate in sede di opposizione, come visto l'assicurato è stato valutato a mezzo di esame particolareggiato. Il Dr. __________, in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi famigliare, clinica, professionale e sistemica, ai dati soggettivi e alle constatazioni obiettive, con rapporto del 6 dicembre 2005 ha valutato che l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% nell'attività precedentemente svolta di operaio generico nel settore alberghiero ed una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate allo stato di salute, attività in cui non vi sia la necessità di sollevare pesi superiori a 15 kg e con possibilità di disporre di servizi igienici sul posto di lavoro.
Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame medico effettuato, si rammenta che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351s). In casu la valutazione espressa dal Dr. __________ risulta essere completa, motivata e coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovraesposti.
Il Dr. __________, alla luce di tutta la documentazione medica, compresa quella presentata in sede di opposizione ed il rapporto della Dr.ssa __________ del 22 novembre 2005 consegnato direttamente dal signor RI 1, ha quindi potuto in sostanza riassumere la situazione e prendere una posizione definitiva a riguardo della capacità lavorativa residua.
6. Ritenute queste nuove risultanze mediche il dossier è stato sottoposto alla consulente in integrazione professionale, la quale, con rapporto del 17 gennaio 2006, ha proceduto con la valutazione di sua competenza.
Le direttive federali dettate dalla giurisprudenza attualmente in vigore stabiliscono che, qualora l'assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid: 3b). Inoltre, va rilevato che secondo Ia giurisprudenza federale-per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri la consulente in integrazione professionale ha stabilito per l'anno 2004 un reddito esigibile malgrado il danno alla salute pari a CHF 33'415.--(RSS, settore privato, maschile, categoria 4, quartile 2, riduzione medicalmente giustificata del 30% e ulteriore riduzione del 10% dovuta ai limiti di caricabilità e alle limitazioni fisico-funzionali presenti). Confrontando tale reddito con quanto l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse insorto il danno alla salute, sempre nel 2004, e cioè CHF 45'500.- (dato ottenuto dall'ex datore di lavoro del signor RI 1 - __________), si determina una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 27%, per cui la soppressione della rendita è avvenuta in modo corretto.
7. La consulente in integrazione professionale ha inoltre potuto indicare che il
percorso socio professionale dell'assicurato (bagaglio attitudinale e assenza di una solida formazione scolastica) non permette l'applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica. L'Ufficio Al resta comunque a disposizione per un'introduzione al posto di lavoro o per una formazione "ad hoc", qualora l'assicurato dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se questa dovesse permettere un aumento della capacità di guadagno residua.
Come discusso in sede di colloquio del 16 gennaio 2006 l'amministrazione rimane inoltre a disposizione per valutare l'intervento del servizio di collocamento, qualora l'opponente dovesse manifestare in futuro una seria motivazione ad un inserimento nell'ambiente lavorativo. Se del caso potrà essere inoltrata una richiesta scritta.
In definitiva risulta che la decisione impugnata appare corretta e merita quindi conferma. Il grado d'invalidità viene stabilito nella misura del 27%." (Doc. AI 80)
1.3. Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA e postulato il ripristino della rendita. Sostanzialmente il ricorrente contesta che il miglioramento delle proprie condizioni di salute sia tale da consentirgli la ripresa dell’attività lavorativa affermando, tra l’altro, quanto segue:
" 8. L'accertamento dei fatti e il conseguente loro esame non è stato
sufficientemente approfondito sia per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle patologie riscontrate nel Signor RI 1, sia per quanto attiene alla determinazione dell'influenza che le patologie hanno sulla capacità lavorativa dell'assicurato.
Infatti è manifesto che la decisione dell'Ufficio AI non poggia su nessun approfondito accertamento medico del suo stato di salute, rispettivamente dell'asserito miglioramento della sua abilità professionale.
Per poter procedere all'emanazione della contestata decisione di soppressione della rendita d'invalidità e alla sua conferma in sede di opposizione, l'Ufficio AI avrebbe dovuto ordinare una perizia medica che determinasse l'effettivo attuale stato di salute dell'assicurato e l'eventuale effettivo miglioramento dell'abilità professionale.
Anche il dr. __________ e la dr.ssa __________, medici che seguono l'assicurato in modo costatate ed assiduo, hanno affermato che lo stato patologico è migliorato ma non certo l'abilità professionale.
Prove: Audizione dr. __________, __________;
Audizione dr.ssa __________, __________;
Perizia medica sullo stato di salute dell'assicurato e sull'eventuale
abilità lavorativa.
9. La valutazione del grado di invalidità del Signor RI 1 deve tenere conto della concreta sua situazione, caratterizzata in estrema sintesi dagli elementi qui esposti:
a) Il Signor RI 1 soffre di disturbi invalidanti che dal 1998
hanno fondato, e a mente dell'assicurato devono tutt'ora fondare, l'erogazione di una rendita intera AI;
b) i medici dr. __________ e dr.ssa __________ hanno constatato un'inabilità professionale del 100% anche tenendo conto di un certo miglioramento delle patologie che affliggono l'assicurato;
c) il dr. __________ ha fondato il suo parere sugli (scarni) atti medici presenti nell'incarto e sulla base di una visita effettuata sull'assicurato in occasione di un colloquio avvenuto il 6 dicembre 2006;
d) nessuna perizia medica è stata ordinata per valutare la legittimità della posizione assunta dall'Ufficio AI;
e) Il Signor RI 1 non ha alcuna formazione specifica, essendo sempre stato occupato come operaio di cucina nel settore alberghiero.
L'Ufficio dell'assicurazione invalidità non ha del resto mai provveduto ad ordinare un completo esame medico del ricorrente, cosa che avrebbe potuto essere facilmente attuata dal servizio medico interno prima di porre l'assicurato e la sua famiglia in uno stato di grave disagio economico che ha reso necessario l'intervento dell'Ufficio cantonale del sostegno sociale.
La valutazione economico-giuridica del grado di invalidità del ricorrente deve risultare dall'esame combinato di tutti gli elementi appena descritti: il Signor RI 1 ritiene che in concreto non v'è spazio per una decisione di soppressione della rendita d'invalidità.
In ogni caso l'esame eclettico delle risultanze mediche deve condurre forzatamente all'allestimento di una perizia medico-specialistica e pluridisciplinare che possa determinare l'esatto grado d'invalidità del ricorrente e il conseguente suo diritto al mantenimento delle prestazioni LAI.
Prove: Audizione dr. __________, __________;
Audizione dr.ssa __________, __________;
Perizia medica sullo stato di salute dell'assicurato e sull'eventuale abilità lavorativa." (Doc. I)
1.4. Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha postulato la reiezione del ricorso (III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se vi è stato un miglioramento della situazione valetudinaria dell’assicurato giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita d'invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.5. Nell’evenienza concreta, RI 1 era stato riammesso al beneficio di una rendita intera, per un’inabilità al lavoro completa, in quanto affetto da diverse patologie e primariamente da una malattia infiammatoria cronica intestinale (provvedimento del 12 dicembre 2001 confermato il 19 febbraio 2003, doc. AI 38-1 e 45-1).
Avviata nel marzo 2005 una nuova procedura di revisione, preso atto del questionario compilato in data 18 marzo 2005 dall’assicurato per il quale il suo stato di salute era rimasto sostanzialmente invariato (doc. AI 49-1), l’UAI ha chiesto una presa di posizione al medico curante, dr. __________, generalista, il quale in data 29 maggio 2005 ha affermato:
" 1) migliorato
2) no
3) In remissione per quanto riguarda la malattia cronica infiammatoria mal definibile: non ha più diarree emorragiche, molti meno dolori addominali equiparabili in pratica ad una sindrome del colon irritabile con meteorismo, feci x3-4/die diarroiche, blandi dolori addominali. Il diabete secondario al prednisone è sotto controllo difficile ma accettabile con Glucophage e dieta (compliance?). Documentata osteoporosi jatrogena in trattamento con Fosamax e Calcio vit. D.
4) Allego gli ultimi rapporti non in vostro possesso. Con Salazopirina 500 1 cpr al mattino e 2 cpr serali mantiene un buon equilibrio al momento, si tratta comunque di una malattia con potenziale ripresa dell'attività in un paziente con un malassorbimento da intestino corto e dalle scarse possibilità chirurgiche ulteriori.
D'altra parte, vista la complessità del caso lo annuncerei subito in Gastroenterologia se dovesse dar segni di ripresa della malattia infiammatoria.
5) Si tratta di un uomo forte, nelle fasi asintomatiche potrebbe eseguire lavori su chiamata e senza impegno contrattuale fisso, anche se ricordo la necessità di una toilette nelle vicinanze almeno 3 volte al giorno.
6) no
7) no
8) 18.3.05, ho controllato il diabete, ho insistito sull'educazione alimentare, ricette." (Doc. AI 50-1)
Agli atti sono stati versati inoltre diversi atti medici specialistici e in particolare lo scritto 4 gennaio 2005, indirizzato al medico curante del paziente dalla dr.ssa __________, specialista in medica interna e gastroenterologia, la quale ha riferito quanto segue:
" Anamnesi a te ben conosciuta. In modo particolare mi
rifaccio alla tua gentile richiesta. Trattasi di un signore di 40 anni con malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile, diagnosi nel 1998. Il paziente si è sottoposto ad una colectomia subtotale con ileo-sigmoidostomia e un intervento chirurgico per ascesso perianale. Il decorso clinico in seguito era caratterizzato da proctocolite sx attiva (2001-2003). Esito da trattamento con TNFa-antagonista nel 2003. Il decorso clinico in seguito era favorevole e il paziente si trova da oltre un anno in remissione.
Trattamento attuale: Salazopirin EN 1,5 g al
giorno, anti-diabetici orali e un inibitore della pompa ai protoni. Il peso stabile 103 kg. Il paziente accusa sovente lombosacralgie. Alvo con 3-4 scariche di feci al giorno. Assenza di stato febbrile né mal di pancia. Il paziente riesce a nutrirsi in maniera normale.
Trattasi dunque di escludere processi preneoplastici o atipie in sede ileocolorettale." (Doc. AI 50-2)
A seguito di un analogo esame, in data 25 novembre 2003 la dr.ssa __________ si era espressa come segue:
" Discussione
questo signore di 39 anni con una malattia infiammatoria cronica intestinale con decorso persistente si trova attualmente in remissione. Dopo 2 immunoterapie con Remicade il paziente non necessita più l'uso regolare di Prednisone. Il paziente accusa unicamente meteorismo e gonfiore addominale. Alvo regolare con 1-3 defecazioni al giorno con feci formate-molli e occasionalmente defecazione notturna. Assenza di dolori addominali. Presenza di una lieve sindrome emicranica.
Ho dunque consigliato al paziente di continuare il trattamento con Salazopirina 1,5 al giorno e di seguire una dieta riduttiva e priva di lattosio. Il paziente torna dunque nel tuo studio per i controlli regolari. In caso di peggioramento dei disturbi intestinali sono sempre lieta di rivederlo. Altrimenti avrei previsto un controllo tra 6 mesi ed una densitometria ossea." (Doc. AI 50-13)
Dal canto suo il dr. __________, reumatologo, in data 16 ottobre 2002, così riferiva al dr. __________:
" DISCUSSIONE:
Il signor RI 1 presenta da quest'estate dolori alle ginocchia di carattere squisitamente meccanico. L'esame clinico risulta normale. La IRM del ginocchio destro non mostra rilevanti alterazioni degenerative (l'unico reperto che non spiega i dolori è una lesione cartilaginea a livello della faccetta laterale della troclea del femore), né una sinovite o un versamento articolare. Il piccolo screening di laboratorio non fornisce ulteriori informazioni utili.
In conclusione, se il paziente non soffrisse di almeno 2 malattie in grado di produrre artriti alle ginocchia, direi che si tratta di una problematica di sovraccarico o di incipienti alterazioni degenerative in un paziente sovrappeso.
Il signor RI 1 mostra però una malattia infiammatoria cronica non classificabile dell'intestino e ha una psoriasi semplice. Le 2 malattie sono, come sai, apparentate e suggeriscono la costellazione di una spondilartropatia.
Non sono purtroppo quindi in grado di dar seguito al tuo mandato, non riuscendo a distinguere tra artriti subcliniche nell'ambito di una spondilartropatia da una problematica degenerativa.
In questa situazione, per quanto riguarda le gonalgie (presenti unicamente agli sforzi) mi sembra sostenibile un'attitudine aspettativa.
Ho realizzato un'infiltrazione intraarticolare con corticosteroide al ginocchio destro e prescritto fisioterapia con misure antalgiche passive e di rinforzo muscolare.
Ho previsto un appuntamento fra ca. 1 mese per valutare l'efficacia di queste misure.
Mi ripropongo in seguito di considerare altri esami (per es. la scintigrafia ossea).
Per quanto riguarda l'osteoporosi proporrei di aggiungere al Fosamax settimanale anche una supplementazione in calcio e vitamina D (per es. Clcimagon 2 volte al giorno lontano dai pasti).
Per quanto riguarda la malattia intestinale cronica non classificabile apparentemente tuttora attiva, da non specialista mi chiedo se non ci sia l'indicazione per una terapia con Remicade che dà risultati straordinari e prolungati nelle malattie infiammatorie croniche dell'intestino (particolarmente nella malattia di Crohn).
Se dovesse essere introdotta una terapia con Remicade (Enbrel non ha effetto sull'intestino), e questa terapia dovesse avere un effetto spettacolare sulle ginocchia, avrebbe probabilmente risolto anche il mio problema.
Rivedrò quindi il paziente tra 1 mese e nel frattempo resto a disposizione in ogni momento per eventuali domande." (Doc. AI 50-7)
Preso atto di tali certificazioni, nelle sua “Annotazioni” del 2 agosto 2005 il medico SMR dr. __________ ha osservato:
" Revisione di rendita d'ufficio. A beneficio di rendita intera dal dicembre 1998 (grado d'invalidità = 100%). Un tentativo di ripresa del lavoro al 50% nel dicembre 2000 è fallito per ricaduta dopo poco tempo con aumento del grado d'invalidità a 100% dal luglio 2001. Diagnosi:
Malattia infiammatoria cronica intestinale non classificata (1988)
Stato dopo colectomia subtotale con ileo-sigmoidostomia (1998)
Stato dopo ascesso peritoneale
Intolleranza all'azatioprina, trattamento con Remicade (2003)
Pseudopolipi infiammatori residuali nel colon rimanente, remissione (2005)
- Diabete mellito secondario a terapia con corticosteroidi
- Osteoporosi secondario a terapia con corticosteroidi
- Gonalgie bilaterali di carattere meccanico (incipienti alterazioni degenerative? Artriti subcliniche?)
[2002]
- Probabile psoriasis vulgaris
- Gastrite antrale, helicobacter positiva
- Stato dopo coliche renali
- Obesità (IMC = 35 kg/m2)
- Sindrome del canale carpale bilaterale, moderata a sinistra, lieve a destra [2003]
- Lombosacralgie ricorrenti
Il medico curante dr. __________ riferisce un miglioramento. La malattia infiammatoria cronica è in remissione, non si sa per quanto tempo. L'assicurato ritiene invariato lo stato di salute.
In considerazione della remissione documentata dal gennaio 2005 (rapporto Dr.ssa __________ del 4 gennaio 2005), secondo la gastroenterologa presente dall'inizio dei 2004, è proponibile la ripresa di un'attività professionale nell'ambito dell'attività abituale (ultima attività = operaio nel settore alberghiero). L'osteoporosi preclude la possibilità alzare pesi superiori a 15 kg. Il rendimento è ridotto del 20-30% per i disturbi ancora presenti, la disponibilità di servizi igienici sul posto di lavoro è necessaria.
Una nuova esacerbazione, sempre possibile, causerebbe un nuovo periodo più o meno lungo di inabilità lavorativa completa, se del caso con consecutiva revisione di rendita." (Doc. AI 52-1)
Alla luce di questi accertamenti con decisione 5 agosto 2005 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita all’assicurato motivando, tra l’altro, quanto segue:
" Nell'ambito dell'attuale revisione d'ufficio, sulla base della documentazione medica acquisita agli atti, è stato possibile evidenziare un notevole miglioramento del suo stato di salute.
In considerazione della remissione della malattia presente dall'inizio del 2004, è ora proponibile la ripresa di un'attività professionale nell'ambito della sua abituale attività (operaio nel settore alberghiero) con una diminuzione del rendimento unicamente del 20-30% dovuta ai disturbi ancora presenti.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue.
Decidiamo pertanto:
1. La soppressione della rendita è effettiva dalla fine del mese che
segue l'intimazione della decisione." (Doc. AI 53-2)
Nell’ambito della procedura d’opposizione, in data 20 settembre 2005 la dr.ssa __________ ha inviato all’Ufficio AI uno scritto del seguente tenore:
" Egregi Signori,
vi scrivo in merito alla dichiarazione di abilità lavorativa al 100% riguardante il paziente a margine.
In funzione di gastroenterologa conosco questo paziente dal 16.12.2001 per una malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile (morbo di Crohn versus colite ulcerosa) di cui la diagnosi risale al 1998. Si tratta di una malattia cronica recidivante di cui non esiste una guarigione definitiva. Questo paziente ha subito diverse complicazioni nel tratto digestivo e nella zona perianale, necessitando anche degli interventi chirurgici. Tale malattia è caratterizzata da una sindrome di diarrea cronica, dolori addominali cronici, aumentato rischio per operazioni viscerali e disturbi reumatologici.
Visto l'improvvisa decisione di considerare il paziente al 100% abile al lavoro consiglierei una rivalutazione specialistica gastroenterologica da uno dei miei colleghi nel Canton Ticino." (Doc. AI 58-3)
Parimenti, il dr. __________, nello scritto 12 settembre 2005 ha osservato:
" Su richiesta del paziente, dopo la sua opposizione nel corso del colloquio con la signorina __________ ispettrice AI in data 6.9.05, certifico e confermo che il Signor RI 1 è globalmente migliorato per quanto concerne la sua malattia di base, una malattia infiammatoria del colon non ben definita istologicamente e che aveva portato ad un grosso intervento chirurgico (documenti in vostro possesso).
E miglioramento è stato documentato e non viene contestato né dal paziente né dal medico scrivente. Però la decisione AI di passare da una situazione equiparata ad una invalidità completa riconosciuta ad una completa abilità lavorativa mi sembra sproporzionata ai disturbi residui del paziente e soprattutto non tiene conto dei sintomi residui che impediscono comunque una vita normale. Pertanto è chiaro che il paziente alla vostra domanda se è stazionario, migliorato o peggiorato risulta essere migliorato. Sulla base delle informazioni anamnestiche i disturbi residui (frequenza degli atti diarroici) non consentono come già detto nel mio rapporto di decorso del 29.5.05 una professione che richieda la presenza continua. De facto quindi al momento attuale nonostante il miglioramento RESTA INABILE AL 100% vista anche la natura della sua malattia (cfr referto ultima colonscopia gennaio 05). II signor RI 1 mi comunica di avervi descritto durante il colloquio con voi a __________ quali sono i suoi disturbi. Vogliate pertanto fare riferimento al suo racconto che descrive l'oggetto della opposizione. Da parte mia non possiedo altra documentazione oltre quella inviata. Contesto l'affermazione che sia stato io a proporre la ripresa dell'attività lavorativa al 100%. Ricordo la conversazione telefonica con la sign.na __________ che mi aveva invece comunicato che la decisione era stata presa d'ufficio dal Medico consulente dell'AI.
Nel mio rapporto AI del 29.5.05 vi ho menzionato che nei periodi privi di sintomi il paziente ha comunque una diarrea con impossibilità a lavorare normalmente. Ricordo che nei giorni in cui sta male le scariche sono sino a 8-10, ciò che ultimamente non era più successo. Ritengo che la decisione di sospendere la rendita sia stata presa con una modalità non rispettosa del paziente e della sua malattia." (Doc. AI 58-2)
Nelle sue annotazioni del 9 novembre 2005, il medico SMR dr. __________ ha dal canto suo affermato:
" Opposizione
In fase di opposizione, l'assicurato produce i seguenti atti medici:
Rapporto Dr. __________ del 12 settembre 2005:
Il Dr. __________ conferma che lo stato di salute dell'assicurato è migliorato. Nonostante ciò, egli ritiene che l'assicurato sia ancora inabile al lavoro al 100% in quanto i disturbi persistenti - la diarrea, in passato fino a 8-10 scariche nei giorni in cui sta male - impediscono la presenza continua sul posto di lavoro e compromettono la qualità di vita.
Rapporto Dr.ssa __________ del 20 settembre 2005:
La Dr.ssa __________ non quantifica la capacità lavorativa dell'assicurato consigliando una perizia S.N.A.O.M.S. L'anamnesi è brevemente riassunta. La malattia è caratterizzata da sindrome di diarrea cronica, dolori addominali cronici, aumentato rischio per operazioni viscerali e disturbi reumatologici.
L'assicurato stesso, all'occasione del colloquio d'opposizione del 6 settembre 2005, tiene presente che i suoi disturbi non consentono una ripresa del lavoro in maniera duratura e continua e che un tentativo di ripresa dell'attività lavorativa nella misura del 50% nel 2000 è fallito dopo 4-5 mesi a causa di una ricaduta della malattia.
La mia presa di posizione del 2 agosto 2005 si basa sulle indicazioni dei medici, in seguito riassunte:
Dr.ssa __________ (4 gennaio 2005):
L'anamnesi è riassunta. Il decorso, dopo trattamento con TNFa-antagonista nel 2003, era favorevole ed il paziente si trova da oltre un anno in remissione. Alvo: 3-4 scariche al giorno. Assenza di febbre o mal di pancia. Riesce a nutrirsi in modo normale. Alla colonoscopia si conferma il referto molto blando senza segno di attività flogistica. Paziente in remissione. Si consigliano colonoscopie ogni 2-3 anni.
Dr. __________ (29 maggio 2005):
In remissione per quanto riguarda la malattia cronica infiammatoria mal definibile. Non ha più diarree emorragiche ed i dolori sono equiparabili ad una sindrome del colon spastico. Diabete, secondario a terapia con corticosteroidi, sotto controllo accettabile. Osteoporosi iatrogena, cura con Fosamax e calcio-vitamina D. Buon equilibrio al momento sotto terapia con salazopirina 1,5 g al giorno; si tratta di una malattia con potenziale ripresa dell'attività. Nelle fasi asintomatiche, il paziente potrebbe eseguire lavori su chiamata e senza impegno fisso, necessità di toilette nelle vicinanze almeno tre volte al giorno.
Ho valutato così la capacità lavorativa:
L'osteoporosi preclude la possibilità alzare pesi superiori a 15 kg. Il rendimento è ridotto del 20-30% per i disturbi ancora presenti, la disponibilità di servizi igienici sul posto di lavoro è necessaria. Prendendo in considerazione ampiamente questi impedimenti ho valutato il rendimento ridotto del 20-30%. Attività abituale: operaio nel settore alberghiero.
Le mie conclusioni si basano esclusivamente sullo stato di salute dell'assicurato e non sulla storia clinica e la possibile evoluzione. Infatti, non si possono escludere nuove esacerbazioni della sua malattia in un futuro più o meno lontano, non determinabile concretamente. Perciò ho aggiunto:
Una nuova esacerbazione, sempre possibile, causerebbe un nuovo periodo più o meno lungo di inabilità lavorativa completa, se del caso con consecutiva revisione di rendita.
I nuovi atti medici confermano quanto già noto precedentemente e non aggiungono nuovi aspetti. Non è specificato lo stato clinico dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________, il Dr. __________ fa riferimento ad un colloquio dell'assicurato con l'ispettore.
Non ritengo necessaria una perizia gastroenterologica, dato che l'ultima ileo-colonoscopia risale al 4 gennaio 2005 e non è descritto un cambiamento dello stato di salute. Per contro è opportuna una valutazione approfondita dello stato clinico, motivo per cui propongo di convocare l'assicurato per una visita presso il SMR." (Doc. AI 63-1)
L’assicurato è stato quindi convocato presso l’SMR in data 6 dicembre 2005 e sottoposto ad un’accurata visita da parte del dr. __________, il quale, nel suo rapporto d’esame clinico del 6 dicembre 2005, ha riferito:
"
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Diagnosi principale |
Malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile (1998) - Stato dopo colectomia subtotale con ileo- sigmoidostomia (1998) - Stato dopo ascesso peritoneale - Persistente colite distale - Laparocele - Intolleranza all'azatioprina, trattamento con Remicade (2003) - Pseudopolipi infiammatori residuali nel colon rimanente, remissione (dal 2003) |
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Codice ICD 10 |
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Codice AI |
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Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL |
Lombosacralgie ricorrenti Osteoporosi |
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Codice ICD 10 |
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Codice AI |
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Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL |
Diabete mellito secondario a terapia con corticosteroidi Osteoporosi secondaria a terapia con corticosteroidi Gonalgie bilaterali di carattere meccanico (incipienti alterazioni degenerative? Artriti subcliniche?) [2002] Probabile psoriasis vulgaris Gastrite antrale associata a Helcobacter pylori Stato dopo coliche renali Obesità (IMC = 36 kg/m2) Sindrome del canale carpale bilaterale, moderata a sinistra, lieve a destra [2003] Coliche ureterali a destra ricorrenti |
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Limiti funzionali |
Le affezioni della colonna vertebrale precludono la possibilità di alzare pesi superiori a 15 kg. La disponibilità di servizi igienici sul posto di lavoro è necessaria. Il rendimento è ridotto in ogni caso del 30% per i disturbi ancora presenti. |
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IL in % |
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Attività abituale Operaio generico nel settore alberghiero |
50% |
Attività adeguata |
30% |
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Inizio IL duratura Mese/anno |
Settembre 2005 |
Inizio-possibilità integrazione (mese/anno) |
= rendimento ridotto settembre 2005 |
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(Doc. AI 67-1)
Nel suo rapporto ha così motivato:
" Disturbi attuali:
primariamente, l'assicurato menziona dolori alle ginocchia più accentuati alla deambulazione, con sensazioni di cedimento, e dolori alle caviglie. La sintomatologia si manifesterebbe in modo invariato dall'intervento chirurgico addominale. Inoltre, egli lamenta mal di schiena sotto sforzo, il dolore si manifesterebbe in zona lombare, irradiando a volte fino al collo. Anche questa sintomatologia sarebbe stazionaria. A livello gastro-intestinale si manifesterebbero da 6-8 scariche diarroiche al giorno di cui 2-3 durante la notte. Le feci sarebbero sempre liquide e mai consistenti, occasionalmente frammiste con sangue. La frequenza della diarrea sarebbe aumentata quando si sente nervoso. I dolori addominali sarebbero sopportabili. Al momento attuale si sentirebbe particolarmente nervoso, in seguito alla decisione dell'AI di sopprimere la rendita. Egli lamenta anche insonnia e si sente stanco.
Diagnosi:
- Malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile (1998)
○ Stato dopo colectomia subtotale con ileo-sigmoidostomia (1998)
○ Stato dopo ascesso peritoneale
○ Persistente colite distale
○ Laparocele
○ Intolleranza all'azatioprina, trattamento con Remicade (2003)
○ Pseudopolipi infiammatori residuali nel colon rimanente,
remissione (dal 2003)
- Diabete mellito secondario a terapia con corticosteroidi
- Osteoporosi secondaria a terapia con corticosteroidi
- Gonalgie bilaterali di carattere meccanico (incipienti alterazioni
degenerative? Artriti subcliniche?) [2002]
- Probabile psoriasis vulgaris
- Gastrite antrale associata a Helicobacter pylori Stato dopo coliche renali Obesità (IMC = 36 kg/m1)
- Sindrome del canale carpale bilaterale, moderata a sinistra, lieve a destra [2003]
- Lombosacralgie ricorrenti Osteoporosi
- Coliche ureterali a destra ricorrenti
Valutazione/conclusione:
si tratta di un assicurato 41 enne affetto da una malattia infiammatoria cronica intestinale, per la quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico di resezione intestinale ed a farmacoterapie. Dal punto di vista clinico ed endoscopico, la affezione è attualmente in remissione dal 2003. L'assicurato è ancora sotto farmacoterapia di mantenimento ed accusa dei disturbi residuali caratterizzati da diarrea cronica e dolori addominali recidivanti. Notoriamente, il carattere dell'affezione non lascia escludere recidive per il futuro. L'assicurato è inoltre affetto da lieve alterazioni statiche della colonna vertebrale e lamenta lombo-sacralgie ricorrenti ed artralgie alle ginocchia ed alle anche. Dalla documentazione a disposizione non emergono alterazioni strutturali rilevanti, la sintomatologia è interpretata come dolore meccanico accentuato dall'obesità dell'assicurato. Inoltre l'assicurato è affetto da diabete mellito manifestatosi sotto terapia con corticosteroidi. Dalla documentazione e dalla visita clinica non emergono segni per complicazioni del diabete." (Doc. AI 67-2-5)
In data 22 novembre 2005 la dr.ssa __________, dopo nuovo esame endoscopico, aveva dal canto suo concluso:
" Anamnesi
a te ben conosciuta. In modo particolare mi rifaccio alla tua gentile richiesta. Trattasi di un signore di 41 anni con malattia infiammatoria cronica intestinale difficilmente classificabile (diagnosi iniziale X/98). II paziente si è sottoposto ad
un'emicolectomia destra con ileosigmoidostomia nel 1998. Allora necessitava un intervento di drenaggio per un ascesso perianale. Conosco il paziente dal 2001. Con un trattamento con Remicade nel 2003 e trattamento medicamentoso il paziente è rimasto in remissione. Quali disturbi extra-intestinali della malattia infiammatoria cronica intestinale sono da rilevare uno stato da coliche renali per calcoli, lombalgie e sacralgie recidivanti. Conosciuto diabete mellito non insulino dipendente e soprappeso.
Attualmente il paziente accusa 7-8 scariche di feci liquide al giorno di cui 2-3 durante la notte. Raramente crampi addomino-pelvici e perdita da sangue. Il paziente soffre di lombosacralgie e talvolta dolori alle ginocchia e braccia.
(….)
Diagnosi 1. Malattia infiammatoria cronica intestinale
non classificabile, diagnosi 1998.
- emicolectomia destra con ileo-
sigmoidostomia 1998
- esito da ascesso perianale
- persistente colite distale (proctocolite
sinistra attiva: endoscopia 10/01, ileo
normale)
- intolleranza all'azatioprina
- trattamento-con-Remicade-500-mg-in-
infusione-il 7.01.2003.
- trattamento con Remicade 500 mg in
infusione il 25.02.2003.
- ileo-colonoscopla di controllo il 4.01.2005:
pseudo polipi infiammatori residuali nel
colon rimanente (istologia in corso). Sia a livello clinico che dall'aspetto endoscopico il paziente si trova in remissione
- ileo-colonoscopia di controllo il
22.11.2005: numerosi pseudo-polipi residuali nel colon rimanente. Lieve colite segmentale erosiva nel colon destro.
3. Gastrite antrale associata ad HP.
4. Stato da coliche renali.
5. Diabete mellito non insulino dipendente.
Conclusioni
l'esame endoscopico delle vie digestive inferiori è dunque simile all'esame di gennaio 2005. Senza dubbi ci troviamo davanti ad una malattia infiammatoria cronica intestinale di cui rimane difficoltoso distinguere tra Morbo di Crohn o colite ulcerosa. Consiglierei di aspettare i risultati istologici per escludere una pre-cancerosi tipo atipie o DALM. In caso di risultati normali si tratta di una colite blanda con minima attività infiammatoria e formazione di pseudo-polipi che corrisponde ad una colite in remissione. Per quel che riguarda i sintomi extra intestinali consiglierei di monitorare l'osteoporosi con una densitometria ossea ed evtl. una valutazione reumatologica per escludere processi infiammatori a livello dell'anca, ginocchio e zona sacroileale. Da parte della malattia gastrointestinale raccomanderei un trattamento con S-ASA tipo Salazopirina 1,5 g al giorno. Non vedo, attualmente, la necessità di estendere il trattamento con anti-TNFalfa oppure corticosteroidi." (Doc. AI 66-1-2)
Il 17 gennaio 2006 la consulente per l’integrazione professionale, alla quale l’Ufficio AI ha sottoposto il caso, ha stilato il suo rapporto e concluso come segue:
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Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni |
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In sintesi, stando ai dati medico teorici contenuti nell'incarto (rapporto SMR del Dr. __________ del 6.12.2005) si tratta di un assicurato 41 enne che da una diagnosi di <malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile (1998)> ha beneficiato di una rendita intera d'invalidità dal 01.12.1998, diminuita al 50% dal 01.02.2001 e in seguito nuovamente aumentata al 100% dal 01.07.2001. Nel corso dell'ultima revisione d'ufficio, in base alla documentazione medica fino ad allora acquisita agli atti, è stato evidenziato un miglioramento dello stato di salute, che ha portato alla soppressione della rendita (decisione del 05.08.2005). Dal mese di settembre 2005 l'assicurato presenta una capacità lavorativa pari al 50% nella sua precedente attività di operaio generico nel settore alberghiero, mentre è presente unicamente un'incapacità lavorativa del 30% (rendimento ridotto) in attività adeguate che tengano conto dei limiti funzionali: le affezioni della colonna vertebrale precludono la possibilità di alzare pesi superiori ai 15 kg., la disponibilità di servizi igienici sul posto di lavoro è necessaria ed il rendimento è ridotto in ogni caso del 30% per i disturbi ancora presenti. |
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Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
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Il signor RI 1 non ha un diploma ed il suo passato professionale è caratterizzato da una lunga esperienza come operaio manovale nell'ambito dell'edilizia e della ristorazione. Stando ai dati medico teorici l'A. risulta essere abile nella misura del 50% nell'attività di lavapiatti mentre è presente un'incapacità lavorativa del 30% (rendimento ridotto) in attività adeguate che tengono conto dei limiti funzionali. Considerato il percorso socio professionale dell'A. (assenza di una qualifica ed esperienza lavorativa prettamente pratica) e tenuto conto delle limitazioni funzionali dovute al danno alla salute, la valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero, porta a ritenere esigibili mansioni non qualificate o semi qualificate e leggere legate al settore industriale, della vendita, della logistica, dei trasporti, oppure della sorveglianza-manutenzione (custode-portinaio).
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Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
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Considerando un reddito ipotetico di fr. 40942, una capacità di lavoro residua del 70% e applicando una riduzione del 10% per i limiti di caricabilità e per le limitazioni fisico-funzionali, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 33415 e una capacità di guadagno residua del 81,62%. |
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Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso |
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In questa situazione, il percorso socio professionale dell'A. (bagaglio attitudinale e assenza di una solida formazione scolastica) non permette di proporre provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica. Si resta a disposizione per un'introduzione al posto di lavoro o per una "formazione ad hoc" qualora l'A. dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se questa dovesse permettere un aumento della capacità di guadagno residua. Nel corso del colloquio l'A. ha espresso un certo timore a riprendere un'attività professionale a causa del suo problema di salute. Da parte nostra restiamo a disposizione per valutare l'intervento del servizio di collocamento Al qualora l'A. dovesse manifestare una seria motivazione ad un inserimento nell'ambiente lavorativo in futuro. |
(Doc. AI 73-1-3)
Alla luce di questi riscontri e dopo aver chiesto un aggiornamento dei salari presso l’ultimo datore di lavoro dell’assicurato, l’Ufficio AI, mediante il provvedimento impugnato del 2 febbraio 2006, ha confermato la propria decisione di revoca della rendita (doc. AI 75-78; cfr. consid. 1.2).
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.7. Nel suo gravame l’assicurato, pur non contestando l’esistenza di un miglioramento delle sue condizioni di salute, ritiene che lo stesso non sarebbe comunque idoneo a giustificare la soppressione della rendita.
Tutto ben valutato, a seguito di un attento esame della fattispecie, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.6), non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dall’amministrazione e in particolare dal medico del SMR dr. __________. Essa ha debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa nella precedente professione esercitata dall’assicurato o in professioni compatibili con la sua formazione e le affezioni invalidanti.
Oggetto del contendere è sostanzialmente la valutazione delle ripercussioni sulla sua capacità lavorativa della malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile, osservato come dagli atti non risulti che le altre diagnosi minori diagnosticate al ricorrente (lombosacralgia, osteoporosi e diabete), abbiano avuto, fino al momento determinante della resa del provvedimento oggetto di ricorso (DTF 130 V 140), delle ripercussioni significative sulla capacità lavorativa dell’interessato. Né del resto egli ha mai sostenuto il contrario.
Ora, dalla documentazione agli atti risulta che dall’inizio del 2004 (cfr. scritto 4 gennaio 2005 della dr.ssa __________ : “(…) da un anno in remissione…”, doc. AI 50-2; cfr. sopra consid. 2.5) la malattia risulta in remissione: l’interessato ha conseguentemente potuto sospendere parte dei medicamenti assunti, non ha più avuto dolori addominali e la defecazione ha subito un netto miglioramento passando da molteplici scariche giornaliere e notturne, spesso con perdite ematiche rilevanti, a 1-3 defecazioni al giorno. L’assicurato è stato ripetutamente visitato dalla dr. __________, specialista in gastroenterologia, la quale l’ha sottoposto in più occasioni a controlli approfonditi endoscopici e biopsie. La specialista ha documentato i risultati positivi accertati a far tempo già dall’autunno 2003, nel senso che la sintomatologia intestinale si era tranquillizzata non accusando il paziente piu particolari disturbi con alvo regolare ed assenza di atipie, displasie, rettoragie o dolori addominali (doc. AI 50-12). Detti risultati hanno invero potuto essere in seguito più volte confermati. Mentre la ileo-colonoscopia eseguita il 25 novembre 2003 ha concluso con un risultato endoscopico favorevole, persistendo unicamente dei residui di infiammazione aftosa e pseudo polipi (doc. AI 50-14), quella esperita il 4 gennaio 2005 ha documentato un ulteriore miglioramento. Secondo il referto del 4 gennaio 2005 della specialista in effetti l’esame aveva rilevato unicamente pseudo polipi infiammatori residuali nel colon rimanente di aspetto comunque molto blando rispetto a quanto accertato nel 2003, non essendoci segni per attività flogistica, formazione di stenosi né fistole. A detta della dr.ssa __________, il paziente era dunque da considerare in remissione, ragione per cui raccomandava una verifica endoscopica solo ogni 2-3 anni (doc. AI 50-3). Resta da segnalare che il successivo esame endoscopico, esperito il 22 novembre 2005, ha confermato i precedenti risultati e la diagnosi di colite in remissione di natura blanda con minima attività infiammatoria e formazione di pseudo polipi (doc. AI 66-2) (cfr. per esteso sopra al consid. 2.5).
Del resto il dr. __________ del SMR ha proceduto in data 6 dicembre 2005 ad un’accurata visita dell’assicurato e dopo aver analizzato l’insieme della refertazione medica agli atti, tenuto conto delle diverse patologie presenti, premesso trattarsi di un assicurato 41 enne affetto da una malattia infiammatoria cronica intestinale, ha rilevato come dal punto di vista clinico ed endoscopico l’affezione fosse in remissione dal 2003, pur permanendo la necessità di farmacoterapia di mantenimento e malgrado disturbi residuali caratterizzati da diarrea cronica e dolori addominali recidivanti. Il sanitario ha inoltre rilevato come l'assicurato fosse inoltre affetto da lievi alterazioni statiche della colonna vertebrale e lombo-sacralgie ricorrenti ed artralgie alle ginocchia ed alle anche, rilevato comunque come dalla documentazione a disposizione non emergessero alterazioni strutturali rilevanti, la sintomatologia essendo interpretabile come dolore meccanico accentuato dall'obesità dell'assicurato. Inoltre l'assicurato è affetto da diabete mellito manifestatosi sotto terapia con corticosteroidi ma comunque esente da complicazioni. Alla luce di queste costatazioni, pertinentemente il sanitario ha concluso che in considerazione delle affezioni aventi influsso sulla sua capacità lavorativa, segnatamente la malattia cronica intestinale, le lombosacralgie e l’osteoporosi, nella sua abituale attività di operaio generico nel settore alberghiero presentava un’inabilità del 50%, in un’attività adeguata (vale a dire rispettosa dei limiti funzionali quali l’impossibilità di alzare pesi superiori a 15 Kg e la necessità di disporre di servizi igienici) del 30% (Doc. AI 67-1 e consid. 2.5).
A tale valutazione del dr. __________, eseguita dopo approfondita visita e esame degli atti, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
Quanto d’altra parte all’osservazione della dr.ssa __________ contenuta nello scritto 20 settembre 2005 all’Ufficio AI, per la quale, vista la decisione di soppressione della rendita dell’Ufficio AI, consigliava una rivalutazione specialistica gastroenterologica da un collega (doc. AI 58-3; sopra consid. 2.5), con pertinenza il dr. __________ del SMR, nelle sue Annotazioni del 9 novembre 2005, ha osservato come non riteneva necessaria una perizia gastroenterologica considerato come l’assicurato fosse già stato sottoposto a numerose ileo-colonoscopie, l’ultima volta il 4 gennaio 2005, oltre che a regolari controlli presso la specialista dr. __________. D’altra parte, dando parzialmente seguito all’osservazione della collega, il medico SMR ha proceduto, come si è visto, ad un approfondito esame clinico il successivo 6 dicembre 2005 (doc. AI 63-2 e 67). Va rilevato inoltre che la dr.ssa __________, non ha comunque mai, nello scritto in oggetto o in altra presa di posizione, avanzato esplicite valutazioni sulla capacità lavorativa del paziente o formulato critiche sulle conclusioni tratte dall’Ufficio AI.
Né infine l’osservazione della medesima specialista in merito alla natura, sostanzialmente inguaribile, della patologia all’intestino può mutare al presente contendere, rilevato come ai fini dell’AI decisive risultino essere unicamente le ripercussioni sulla capacità lavorativa. Inoltre bisogna sottolineare che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, l’interessato potrà comunque in futuro presentare una domanda di revisione.
Del resto anche il medico curante dell’assicurato, dr. __________, nel suo certificato all’Ufficio AI del 29 maggio 2005, ha confermato il miglioramento del paziente, il quale non accusava più diarre emorragiche, molti meno dolori e riusciva dunque ad avere un buon equilibrio nella gestione della malattia. A dire del dr. __________ egli avrebbe quindi potuto riprendere un’attività lavorativa, compatibile con la necessità di recarsi in bagno (doc. AI 50-1).
Non permettono per contro di addivenire a conclusioni diverse le allegazioni espresse dal medesimo sanitario nello scritto 12 settembre 2005 all’Ufficio AI (doc. AI 58-2).
A prescindere in effetti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. consid. 2.6), va detto che in ogni caso da tale referto, che peraltro risulta parzialmente discordante da quello del 29 maggio 2005 (doc. AI 50-1), non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza una diversa e più pessimistica valutazione delle condizioni di salute rispetto a quanto suffragato dalla documentazione medica agli atti. In effetti il dr. __________, dando atto del sostanziale miglioramento delle condizioni di salute del paziente, non fa altro che ribadire la persistenza, seppure diminuita, degli atti diarroici, ma non indica più concretamente in cosa consisterebbero le reali e più significative limitazioni che il suo paziente potrebbe incontrare nello svolgimento della sua attività lavorativa o in altra adeguata.
Non è superfluo ricordare a questo proposito che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Ne discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurato presentava una residua capacità lavorativa del 30% in attività adeguate.
Questa Corte concorda pertanto con l’amministrazione nel ritenere che i certificati medici raccolti e la documentazione medica all’inserto confermino dal punto di vista diagnostico e clinico l’intervento di un notevole e duraturo miglioramento delle condizioni dell’assicurato rispetto alla situazione presente all’epoca della concessione della rendita intera. Sussistendo dunque un motivo di revisione ai sensi degli art. 17 LPGA e art. 88a OAI (cfr. consid. 2.4), a ragione l’Ufficio AI ha soppresso la prestazione a favore dell’assicurato.
Del resto, il ricorrente non ha comprovato alcun elemento oggettivo che possa mettere in dubbio la chiara valutazione stesa dal medico SMR né ha prodotto della documentazione medica che ne contraddica le conclusioni.
Va anche ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Ciononostante va nuovamente fatto presente al ricorrente che in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione.
2.8. Per
quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è
incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla
salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si
limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che
secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurato.
In particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al raffronto dei redditi, ha affermato quanto segue:
" Il signor RI 1 non ha un diploma ed il suo passato professionale è caratterizzato da una lunga esperienza come operaio manovale nell'ambito dell'edilizia e della ristorazione. Stando ai dati medico teorici l'A. risulta essere abile nella misura del 50% nell'attività di lavapiatti mentre è presente un'incapacità lavorativa del 30% (rendimento ridotto) in attività adeguate che tengono conto dei limiti funzionali.
Considerato il percorso socio professionale dell'A. (assenza di una qualifica ed esperienza lavorativa prettamente pratica) e tenuto conto delle limitazioni funzionali dovute al danno alla salute, la valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero, porta a ritenere esigibili mansioni non qualificate o semi qualificate e leggere legate al settore industriale, della vendita, della logistica, dei trasporti, oppure della sorveglianza-manutenzione (custode-portinaio).
(….)
Considerando un reddito ipotetico di fr. 40942, una capacità di lavoro residua del 70% e applicando una riduzione del 10% per i limiti di caricabilità e per le limitazioni fisico-funzionali, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 33415 e una capacità di guadagno residua dei 81,62%." (doc. AI 59-1; cfr. consid. 2.5).
L’ufficio AI ha in seguito correttamente proceduto ad aggiornare il calcolo in base al reddito da sano, ottenibile nel 2004, comunicato dal precedente datore di lavoro dell’assicurato, pari a fr. 45’500 (in luogo di quello, di fr. 40'942, ritenuto dalla consulente professionale) giungendo così ad un grado di invalidità del 27% (doc. AI 77-1).
Tali accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimaste incontestate dal ricorrente, meritano conferma.
Per completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.
2.9. Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere il ricorrente invalido nella misura del 27%, essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una
rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente
soppresso la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso
respinto.
2.10. Da
ultimo, l’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia medica e
l’audizione del suo medico curante e della dr.ssa __________.
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà
ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non è pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria o all’audizione dei medici curanti del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti