Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2006.65

 

rg/td

Lugano

5 marzo 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 febbraio 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

                                                                                  

che                              -   RI 1 dal maggio 1991 beneficia di una rendita intera d’invalidità rispettivamente dal 1° dicembre 1994 di un quarto di rendita;

 

                                     -   in esito alla procedura di revisione avviata nel marzo 2005 su richiesta dell’assicurato, con decisione 28 giugno 2005 l’Uffi-cio AI ha sospeso il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° luglio 2002. Quale motivo della sospensione l’amministrazione ha indicato che l’assicurato dal 26 giugno 2002 si trova presso il PCT La Stampa;

 

                                     -   con decisione 5 agosto 2005 - in parziale accoglimento dell’opposizione 13 luglio 2005 - premettendo che “il 26 giugno  2002 è stato rinchiuso in carcere con una durata prevista della pena di 6 anni”, ma appurato come “dal 2 gennaio 2005 è stato trasferito presso la Sezione aperta” rispettivamente “dal 3 giugno 2005 beneficia degli arresti domiciliari”, ha ridotto la sospensione al periodo 1° luglio 2002 - 31 dicembre 2004, con conseguente ripristino della rendita con effetto al 1. gennaio 2005 ;

                                     -   per decisione 16 agosto 2005, cresciuta incontestatamente in giudicato, l’Ufficio AI ha ordinato la restituzione di fr. 13'542.-- annullando il precedente provvedimento 12 luglio 2005 con cui, senza considerare suddetta modifica intervenuta a far tempo dal 2 gennaio 2005, era stata chiesta la restituzione di fr. 16'433.--;

 

                                     -   con decisione 14 novembre 2005 l’amministrazione ha respinto la domanda di condono presentata in data 11 ottobre 2005 dall’assicurato, il quale aveva chiesto di essere esonerato dall’obbligo di restituzione dell’importo di fr. 13'542.-- in-vocando la sua buona fede e sostenendo altresì di trovarsi in gravi condizioni finanziarie. Con decisione su opposizione 6 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha confermato il provvedimento 14 novembre 2005, facendo in particolare rilevare come l’assi-curato sia stato più volte informato circa il suo obbligo di comunicare l’espiazione di una pena. Al riguardo l’amministra-zione ha in particolare richiamato il suo scritto 26 marzo 2003 - che sostiene aver inviato all’assicurato - concernente la comunicazione dell’esito della procedura di revisione avviata nel gennaio 2003 e nella quale figurava anche l’indicazione circa l’obbligo di comunicare ogni modifica delle condizioni personali ed economiche idonee ad influenzare il diritto a prestazioni, tra cui l’espiazione di una pena o misura penale;

 

                                     -   rappresentato dalla RA 1, avverso la decisione 6 febbraio 2006 RI 1 si aggrava al TCA postulandone l’annullamento. Egli, riproponendo in parte gli argomenti sviluppati in sede d’opposizione 13 dicembre 2005, a sostegno della sua richiesta, come verrà di seguito meglio esposto, invoca la sua buona fede asseverando che la mancata comunicazione all’amministrazione del suo stato di priva-zione di libertà non sia riconducibile ad un suo comportamento colpevole. Egli sostiene altresì di trovarsi in una situazione di grave disagio economico che, unitamente alla buona fede, esclude la possibilità di una restituzione;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza del querelato provvedimento, chiede la reiezione dell’impu-gnativa;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

                                     -   giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);

 

                                     -   relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STFA 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STFA 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., p. 3);

 

                                     -   il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);

 

                                     -   oggetto del contendere é sapere se sono adempiute le condizioni per il condono a favore di RI 1 dell’obbligo di restituzione di fr. 13'542.-- stabilito con decisione 16 agosto 2005, cresciuta in giudicato;

 

                                     -   a sostegno della sua buona fede, come accennato, il ricorrente assevera di non essere stato a conoscenza del suo obbligo di annunciare l’intervenuta privazione della libertà personale, rimprovera all’Ufficio AI di non averlo informato a tale riguardo, precisando di non aver mai ricevuto lo scritto 26 marzo 2003 dell’Ufficio AI, nel quale, tra l’altro, era stato indicato l’obbligo di comunicare l’espiazione di una pena o misura penale quale circostanza idonea ad influenzare il diritto a prestazioni. Rileva inoltre che al momento del suo arresto avvenuto il 26 giugno 2002 egli, travolto dagli avvenimenti, si è concentrato sugli aspetti giudiziari penali;

 

                                     -   nella recente STFA 14 agosto 2006 nella causa E., I 622/05 (pubblicata in SVR 2007 IV Nr. 13), il TFA, precisando la sua precedente giurisprudenza di cui alla STFA 24 aprile 1986 nella causa B. (pubblicata in RCC 1986 p. 664), dopo aver premesso che una pena privativa della libertà rappresenta una modifica della situazione personale, ha stabilito che al fine di valutare se il mancato annuncio da parte dell’assicurato configura o meno una negligenza grave, occorre anzitutto distinguere se una persona si trova in detenzione preventiva o in esecuzione di una pena. Evocando una precedente sentenza del 9 novembre 1984 (pubblicata in DTF 110 V 284), l’Alta Corte ha considerato che in caso di detenzione preventiva per l’assicurato non é sin dall’inizio evidente che in una tale situazione il diritto a prestazioni non continui a sussistere. Il TFA ha quindi rilevato come nella fattispecie di cui alla citata sentenza all’assicurato non ha potuto essere rimproverato di non aver immediatamente riconosciuto che una carcerazione avrebbe avuto conseguenze sul suo diritto alle prestazioni in corso e ciò con riferimento anche alla durata della detenzione preventiva subita (nel caso di specie si trattava di una detenzione preventiva di 4 mesi). In caso di esecuzione di una pena di durata relativamente lunga, il TFA ha invece evidenziato come dal momento della condanna pronunciata dal giudice penale l’assicurato sia invece in grado di ragionevolmente pensare che l’incarcerazione non sia senza conseguenze sul suo diritto a prestazioni. In tal caso il mancato annuncio della modifica delle proprie condizioni personali è da considerarsi una negligenza grave. Nella succitata sentenza l’Alta Corte, negando l’esistenza di una omissione colpevole per quanto riguarda il mancato annuncio della modifica della propria situazione in relazione all’arresto e alla detenzione preventiva, ha ammesso l’esistenza di un comportamento col-pevole, e quindi escluso la buona fede dell’assicurato, a partire dal momento in cui é iniziata l’espiazione della pena inflitta dal giudice penale;

 

                                     -   nella fattispecie, a sostegno della propria decisione di rifiuto di condono l’Ufficio AI si è limitato ad osservare che la buona fede non può nel caso concreto essere riconosciuta poiché RI 1 non ha comunicato la sua incarcerazione avvenuta il 26 giugno 2002 (cfr. decisione impugnata che rimanda pure alla decisione 14 novembre 2005, doc. AI 99-6), evidenziando inoltre come l’assicurato sia stato reso attento circa il suo obbligo di annunciare ogni modifica delle proprie condizioni personali, tra cui anche l’espiazione di una pena o misura penale, tramite lettera 26 marzo 2003 con cui era stato comunicato all’interessato l’esito della procedura di revisione del diritto alla rendita avviata nel gennaio 2003.

 

                                         Orbene, richiamata la suesposta giurisprudenza di cui alla STFA 14 agosto 2006, l’amministrazione non risulta aver effettuato il benché minimo accertamento volto a stabilire la durata del carcere preventivo (dagli atti risulta unicamente che RI 1 è stato arrestato il 26 giugno 2002 e che da tale data è rimasto in carcere beneficiando del carcere aperto solo a partire dal febbraio 2005, doc. AI 85-1. Anche se non figura agli atti alcun documento che attesti la durata della condanna inflitta all’assicurato, l’amministrazione ha indicato un durata della pena di 6 anni, ciò che non è stato contestato) rispettivamente la data della sentenza con cui  RI 1 è stato condannato ad una pena privativa di libertà, di modo che non è dato di sapere a partire da quale momento, alla luce della suesposta giurisprudenza, a RI 1 possa essere rimproverata una violazione colpevole del proprio obbligo di annuncio ed essere quindi negata la sua buona fede;

 

                                     -   l’Ufficio AI sostiene che l’assicurato sia stato più volte informato e reso attento circa il suo obbligo di comunicare il suo stato di privazione di libertà tramite il summenzionato scritto 26 marzo 2003 e che l’amministrazione sostiene aver inviato all’interessato. RI 1 contesta fermamente tale allegazione, negando  in particolare di aver ricevuto detta comunicazione scritta.

 

                                         Secondo la giurisprudenza, la prova dell’avvenuta notifica di una decisione amministrativa e di altri atti rispettivamente della data in cui ha avuto luogo incombe, di principio, all'amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata dimostrazione (DTF 115 V 113 con riferimenti). In caso di  contestazione ci si deve infatti fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 124 V 402 consid. 2a; 103 V 66 consid. 21; DLA 2000 pp. 118ss). La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario (RCC 1992 p. 395 consid. 3c). La semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (STCA 22 luglio 2005 nella causa E., inc. 36.2005.3 e 4);

 

                                     -   in applicazione della succitata giurisprudenza, pur figurando la lettera 26 marzo 2003, spedita per posta semplice, agli atti (doc. AI 69-1), in assenza di qualsivoglia prova circa il suo (contestato) invio rispettivamente la sua (contestata) notifica all’assicurato - circostanza, al pari di quella secondo cui RI 1 sarebbe stato addirittura in altre occasioni (“più volte”) informato in merito al suo obbligo di comunicare il suo stato di privazione di libertà, rimasta allo stadio di mera allegazione - le relative conseguenze devono essere sopportate dall’ammi-nistrazione;

 

                                     -   stante quanto sopra, annullata la decisione 6 febbraio 2006, gli atti vanno rinviati all’amministrazione perché proceda a colmare le lacune istruttorie sopra evidenziate e renda in seguito un nuovo giudizio, se del caso dopo aver esaminato l’esistenza di una grave difficoltà ai sensi degli artt. 25 cpv. 1 LPGA e 4 e 5 OPGA.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.      Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

 

§   La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché proceda nel senso sopra indicato.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 500.-- (IVA inclusa) per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti