Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2006.75

 

cr/sc

Lugano

6 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale metalcostruttore, nel mese di gennaio 1995 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una rendita in quanto affetto da “reumatismo, dolori cervicali, agli arti superiori, alle spalle ed ai piedi” (doc. AI 1).

 

L’Ufficio AI con decisione 4 luglio 1996 (doc. AI 27) ed in seguito il TCA con sentenza 15 settembre 1997 (doc. AI 32), hanno respinto la richiesta di attribuzione di una rendita d’invalidità, ritenendo l'assicurato inabile al lavoro al massimo al 20% nella sua professione di fabbro. ll TFA con sentenza del 14 agosto 1998 ha accolto il ricorso dell’interes-sato, rinviando gli atti all’amministrazione affinché procedesse ad ulteriori accertamenti e rendesse un nuovo provvedimento (STFA del 14 agosto 1998, I 185/97; cfr. doc. AI 40).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui quattro perizie mediche affidate al dr. __________ (luglio 1999), al dr. __________ (luglio 1999), al dr. __________ (novembre 1999) e nuovamente al dr. __________ (gennaio 2003), con decisioni 12 novembre 2004 l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato, ritenuto un grado d’invalidità del 45%, un quarto di rendita dal 1° giugno 1993, con pagamento a partire dal 1° febbraio 1994 a causa della tardività della domanda (doc. AI 190-194). Da notare che nel periodo compreso fra il 1° novembre 1997 e il 31 agosto 2002 l’assicurato ha percepito delle indennità giornaliere AI e di conseguenza durante tale lasso di tempo il diritto alla rendita è stato sospeso (doc. AI 185-2). L’Ufficio AI ha inoltre negato il diritto a una mezza rendita per caso di rigore e, malgrado abbia ritenuto che l’assicurato assolvesse i termini fissati per il diritto agli interessi di mora, ha deciso che questi non fossero dovuti in quanto lo stesso aveva violato l’obbligo di collaborare (doc. AI 185-2).

 

                               1.2.   Con opposizione 6 gennaio 2005 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la valutazione operata dall’amministrazione relativa ad una sua abilità lavorativa del 100% in attività adeguate, la quantificazione del reddito da invalido e il conseguente calcolo del grado di invalidità, il rifiuto di attribuzione di una mezza rendita quale caso di rigore ed infine il mancato riconoscimento degli interessi di mora, chiedendo altresì di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (doc. AI 197). In data 2 maggio 2005 la patrocinatrice ha inoltre chiesto all’Ufficio AI la rifusione del costo della perizia 9 marzo 2005 eseguita dal dr. __________ al fine di determinare il grado di abilità lavorativa dell’assicurato in un lavoro adeguato.

 

                                         Con decisione su opposizione 21 febbraio 2006 l’ammi-nistrazione ha parzialmente accolto l’opposizione dell’assi-curato: da una parte l’Ufficio AI, confermando la precedente decisione, ha ribadito che, conformemente a quanto stabilito dal consulente in integrazione professionale, il grado di invalidità dell’assicurato è del 45%, che la situazione finanziaria non è mai stata tale da permettergli di poter beneficiare di una mezza rendita quale caso di rigore, che non può essere riconosciuta l’assunzione dei costi inerenti la perizia medica cui l’assicurato si è privatamente sottoposto e che nemmeno può essere accordato il gratuito patrocinio in quanto l’as-sistenza di un avvocato non risulta giustificata nel caso di specie; d’altra parte, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto agli interessi di mora, quantificati in fr. 2'131, ritenendo che l’assicurato non ha mai violato l’obbligo di collaborare (doc. AI 211).

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare di una rendita intera. Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

                                         Egli ha innanzitutto contestato la valutazione medica di una sua totale abilità lavorativa in attività adeguate operata dal dr. __________, rilevando quanto segue:

 

"  (...)

3.2  Il dott. __________ con perizia del 4 ottobre 1999 diagnosticava una fibromialgia, moderate alterazioni degenerative del rachide cervicale (C6/7), un Dupuytren allo stadio 1 della mano destra ed un Dupuytren allo stadio 0-1 alla mano sinistra, nonché una prostatite ed ipercolesterolemia. Attestava - come una precedente perizia del dott. __________ dell'11 aprile 1996 - un'incapacità lavorativa del 20% aggiungendo che sussisteva una grande discrepanza tra la capacità lavorativa residua che RI 1 avrebbe svolto negli ultimi anni (30-40%, raramente 50%) e quella che si poteva ritenere sulla base delle sue affezioni (80%).

 

In un'attività generica leggera il dott. __________ riteneva l'assicurato abile al 100%, osservando comunque che per completare il quadro clinico restava - come indicato nella sentenza del Tribunale Federale del 14 agosto 1998 (I 485/97) - da stabilire, se non vi erano delle affezioni di natura psichiatrica.

Questa riserva lascia intravedere un'incertezza nella propria valutazione che non risulta pertanto convincente.

 

Il dott. __________ in quella perizia si associava di poi semplicemente al giudizio del dott. __________. L'assicurato con scritto del 2 novembre 1999 ha chiesto di sottoporre al dott. __________ delle domande di delucidazione e di completazione, tendenti a chiarire la posizione del dott. __________ rispetto alla perizia del dott. __________. Il dott. __________ non ha mai risposto a queste domande, per cui la sua perizia non può essere considerata completa e con piena forza probatoria.

L'Ufficio AI nella decisione su opposizione non si è neppure espresso su questo vizio di forma.

 

Anche la conferma da parte del medico SMR del giudizio del dott. __________ non toglie i difetti enumerati di questa perizia. Le conclusioni del medico SMR non possono nemmeno essere attendibili, in quanto quel medico non ha mai esaminato personalmente RI 1.

3.3  L'Ufficio AI non tiene conto nè delle valutazioni del medico curante dott. __________, che conosce il ricorrente da decenni, nè delle perizie del dott. __________ e del dott. __________. Tutti questi medici valutano la capacità lavorativa residua molto più prudentemente che il dott. __________ del 50-70%.

 

   L'ufficio AI non riconosce valore probatorio alla perizia del dott. __________, poiché quest'ultimo avrebbe trattato il ricorrente nel 2001 a causa di problemi al ginocchio. Anche se il dott. __________ ha visitato a suo tempo RI 1 una volta, ciò certamente non mina la sua posizione quale perito indipendente, in quanto non può essere considerato quale medico curante. Giova sottolineare che RI 1 da sempre è in cura dal dott. __________ che - a sua volta - non condivide affatto il giudizio del dott. __________.

 

   Alla perizia __________ - d'altronde un perito istituito anche da parte dell'AI in altri casi - non può quindi essere riconosciuta meno forza probatoria che alla perizia __________. Giova ricordare che secondo la giurisprudenza riguardante il valore probatorio di un rapporto medico, è determinante che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

 

   Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è nè l'origine del mezzo di prova, nè la denominazione ad esempio quale perizia o rapporto (DTF 125 V 353 consid. 3b/aa, 122 V 160 consid. 1c).

 

   La perizia del dott. __________ adempie tutti questi requisiti posti dalla giurisprudenza, mentre il dott. __________, come si evince dal suo rapporto, manifestamente non era al corrente del rapporto del dott. __________ (cfr. anche contestazione nell'opposizione).

 

   Controparte sostiene che le diagnosi del dott. __________ e del dott. __________ siano sostanzialmente invariate rispetto all'esame peritale del dott. __________. Anche se le diagnosi concordano - i periti giungono a differenti conclusioni per quanto concerne la capacità lavorativa residua. Tenuto conto che non siamo in una procedura di revisione di una rendita d'invalidità non è decisiva neppure la questione del peggioramento dello stato di salute. Il fatto che le diagnosi mediche in sostanza concordano non sminuisce affatto il valore probatorio della perizia del dott. __________ rispetto a quella del dott. __________.

 

   L'Ufficio AI contesta infine che le valutazioni del dott. __________ rispecchino quanto riferito dall'assicurato. I dati soggettivi sono una parte indispensabile della perizia, ma le conclusioni del dott. __________ rispecchiano il suo apprezzamento medico dello stato clinico, come ben si evince dalla perizia. Giova ricordare che in presenza di fibromialgia i referti clinici non sono impressionanti; questo fatto è inerente alla malattia e non sminuisce la forza probatoria della perizia __________.

 

3.4  Tenendo conto di tutti i disturbi fisici e psichici del ricorrente e valutando tutto l'incarto medico agli atti e segnatamente la perizia del dott. __________ e del dott. __________ si deve concludere che sia per la problematica reumatologica, sia per quella psichiatrica (cfr. reperto del 26 novembre 1999 del dott. __________) nonché per il fatto che il dott. __________ stesso non parla di una capacità lavorativa del 100% in un'attività adeguata, bensì attesta semplicemente che un'attività leggera è possibile omettendo di indicare in quale misura, la capacità residua in un lavoro adeguato deve essere fissata al 50%, come ben espone il dott. __________. (...)"

(Doc. I, pag. 2-4)

 

Il ricorrente ha poi contestato il calcolo del grado di invalidità, rilevando che con una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate il reddito da invalido dovrebbe essere fissato in fr. 16'751 e il grado di invalidità al 72%, ciò che dà diritto ad una rendita intera.

 

L’assicurato ha inoltre contestato l’ammontare degli interessi di mora, fissati dall’amministrazione in fr. 2'131 senza fornire spiegazioni, chiedendo che venga reso trasparente il calcolo applicato.

 

L’assicurato ha ancora contestato i calcoli per la determinazione del caso di rigore, osservando:

 

"  (...)

6.1  I redditi dal lavoro ("Altri redditi") sono stati fissati dall'Ufficio AI - per il periodo in cui l'assicurato lavorava come fabbro - in fr. 27'557.-- (1994),         fr. 27'971.-- (1995), fr. 28'335.-- (1996) e fr. 28'704.-- (1997).

 

                                          Orbene. Già nella procedura nr. 32.96.00102 dinanzi a codesto lodevole Tribunale lo stesso Ufficio AI sosteneva (cfr. pag. 6 della sentenza del 21 giugno 2001) che il reddito quale indipendente del signor RI 1 mediamente non ha superato i fr. 22'658.-- (media 1989/99). In quella procedura sono stati presentati dal ricorrente pure dei dati sui redditi degli anni 1995/1996 che indicavano un reddito di lavoro di fr. 6'168.-- (1995) e fr. 1'696.-- (1996) oltre alle indennità giornaliere percepite. Si allega nuovamente la lista già presentata a suo tempo e si chiede di tenere conto di questi redditi.

 

                                          A far tempo dal 2002 è stato tenuto conto del reddito ipotetico di              fr. 33'502.-- (2002). Considerato che questo reddito da invalido non merita conferma, deve essere riveduto pure il calcolo del caso di rigore.

 

6.2  Il ricorrente fino al 2003 è stato comproprietario di un fondo a __________, il cui valore per l'anno 1997 è stato fissato in fr. 78'000.--. Il valore di stima a partire da quell'anno fino al 2002 ammontava invece a fr. 60'800.--, nel 2003 a fr. 53'200.--.

 

        Si chiede quindi di rivedere questi calcoli. (...)" (Doc. I, pag. 5)

 

                                         Quanto al rifiuto di concessione del gratuito patrocinio in sede amministrativa l’assicurato ha rilevato:

 

"  (...)

7.

7.1  L'Ufficio AI ha negato il diritto al gratuito patrocinio nella procedura amministrativa sostenendo che la rappresentanza tramite una legale non era necessaria.

                                                                                                 Orbene. Giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito, se le circostanze lo esigono (cfr. anche DTF 103 V 47, 98 V, 128 I 232; Schwanden, in: AJP 1996 p. 495). La controparte riteneva che il caso in esame rientrava nella casistica più consueta delle pratiche AI. L'assistenza di un avvocato non risulterebbe giustificata, essendo possibile ad un rappresentante delle istituzioni sociali accreditate procedere alla corretta interpretazione dei punti controversi.

 

                                                                                                 Nella sentenza del 12 gennaio 2006 in re A., I 501/05, il Tribunale Federale ha deciso che la rappresentanza di un assicurato messo a beneficio del gratuito patrocinio deve essere - per lo meno nella procedura amministrativa - gioco forza un avvocato. La decisione impugnata ignora l'esistenza di questa giurisprudenza e non merita quindi conferma.

 

                                                                                                 La presente vertenza è oltremodo complessa, considerato che dura da un decennio e si sono già rese necessarie varie procedure giudiziarie. Senza ombra di dubbio si deve quindi concludere che le questioni giuridiche non possono essere correttamente valutate dall'assicurato, ritenuto che lo stesso Ufficio AI non lo considera abile a causa delle sue risorse intellettuali ad una riqualifica professionale.

 

                                                                                                 Anche se la procedura è retta dal principio inquisitorio, questo non esclude la necessità dell'assistenza da parte di un avvocato (BGE 125 V 36 Erw. 4b).

 

                                                                                                 Si chiede quindi che l'assicurato sia ammesso al gratuito patrocinio per la procedura amministrativa. (...)" (Doc. I, pag. 5-6)

 

Egli ha infine chiesto la rifusione delle spese per l’allestimento della perizia del dr. __________, per un totale di fr. 1'163.45, in quanto tale accertamento è stato indispensabile per chiarire il suo stato di salute e la conseguente percentuale di capacità lavorativa residua (doc. I).

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato:

 

"  Per quanto riguarda la vertenza citata a margine, con la presente Vi comunichiamo che il nostro Ufficio ha riesaminato la decisione su opposizione del 21.2.2006 (cfr. doc. 211 incarto AI) in applicazione dei combinati artt. 53 cpv. 3 LPGA e 3a della Legge di procedura per le cause davanti al TCA.

La nuova decisione datata 2 maggio 2006 è già stata notificata all'assicurato (Ve ne trasmettiamo tre copie con i relativi allegati).

Dato che la decisione 2 maggio 2006 emanata pendente lite risulta meno favorevole per l'assicurato in oggetto rispetto alla decisione su opposizione del 21.2.2006 (in effetti, RI 1 ha diritto agli interessi di mora ex art. 26 cpv. 2 LPGA in misura di Fr. 2'088.-- e non di Fr. 2'131.--), Vi chiediamo cortesemente di voler procedere mediante una reformatio in peius (cfr. a tal proposito RCC 1992 p. 122, consid. 2; DTF 120 V 94, consid. 5; VSI 1994 p. 281; Circolare sul contenzioso in materia di AVS, AI, IPG e PC alla cifra marginale 2041 in fine).

 

Per quanto attiene invece alla problematica relativa alla tempestività o meno del ricorso inoltratoVi dall'assicurato in data 27.3.2006, con la presente si sottolinea che la decisione su opposizione del 21.2.2006 è stata inviata per posta A e che la stessa si intende pertanto notificata secondo quanto sancito e previsto dai relativi regolamenti postali. (Doc. IV)

 

                               1.5.   In data 31 maggio 2006 la rappresentante dell’assicurato, rilevato che il ricorso è pacificamente tempestivo vista la conferma da parte dell’amministrazione che l’invio della decisione non è avvenuto tramite lettera raccomandata, ha osservato:

 

"  (...)

3.

3.1  La ricorrente ha riesaminato il suo calcolo degli interessi di mora concludendo che il ricorrente avrebbe diritto solo a fr. 2'088.-- e non a fr. 2'131.--. Ha quindi rilasciato una nuova decisione il 2 maggio 2006 modificando in tal senso il punto 7 della decisione su opposizione impugnata.

 

                                                                                                 Poiché con questa nuova decisione la lite non è diventata priva di oggetto, codesto lodevole Tribunale deve trattare il ricorso senza che il ricorrente interponga un nuovo gravame contro la decisione di riconsiderazione.

 

                                                                                                 Di poi si prende atto che codesto Tribunale con la semplice assegnazione di un termine per osservazioni non ha seguito la procedura di una reformatio in peius di cui all'art. 61 lit. d LPGA, in quanto non ha consigliato al ricorrente di ritirare il suo ricorso.

 

3.2  Il ricorrente contesta il calcolo degli interessi di mora di cui alla decisione del 2 maggio 2006.

 

                                                                                                 Dal calcolo in allegato (cfr. anche AHI-Praxis 2003 pag. 46) risulta che - tenuto conto del pagamento delle rendite arretrate in novembre 2004 - gli interessi di mora ammontano complessivamente a fr. 2'157.30.

 

4.     Per quanto riguarda gli altri punti riesaminati e riconfermati con la decisione del 2 maggio 2006 si mantengono integralmente le conclusioni del ricorso già inoltrato." (Doc. VIII)

 

Tale documento è stato trasmesso all’amministrazione (doc. IX), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   A norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

                                         Questa norma corrisponde all'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.

                                         Inoltre la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla LPGA resta valida (Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53 cpv. 3 LPGA, n. 29 segg.).

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

                                         La riconsiderazione pendente lite permette dunque all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale.

In una sentenza del 5 dicembre 1991, il TFA ha stabilito che "si la décision prise en litispendance entraîne une discrimination de l'assuré (reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère d'une requête et doit être présentée comme telle au juge." (RCC 1992 pag. 122 seg.). In tale sentenza l'Alta Corte, applicando il principio al caso di specie, ha affermato:

 

"  b) En l'espèce, la caisse de compensation, dans ses décisions du 10 avril 1989 concernant la période de cotisations 1984/1985, n'a pas admis la requête du recourant de fixer des cotisations moins élevées en raison d'une augmentation de son capital propre investi dans l'entreprise d'une part, et d'une baisse de son revenu d'autre part. Au contraire, les deux décisions comportent une reformatio in peius, en ce sens qu'à la différence des deux décisions attaquées (du 14 novembre 1998; recte: 1988), les revenus estimés pour les années 1984 et 1985 ont été relevés. Cette discrimination de l'assuré, conséquence de la décision prise litispendente, ne constitue cependant, ainsi qu'il a été exposé, qu'une simple requête à l'instance de recours. De la sorte, le litige portant sur la période du janvier 1984 à décembre 1985 n'est pas sans objet, ce qui fait que l'annulation de la procédure de recours concernant les périodes de cotisations 1984 et 1985 n'est pas légitime. L'instance inférieure doit en conséquence poursuivre la procédure et doit se prononcer aussi bien sur la requête du recourant que sur celles de la caisse de compensation (définies nouvelles décisions). Si les décisions attaquées étaient réformées au détriment du recourant - comme c'est le cas ici - ce dernier doit avoir la possibilité de se prononcer au préalable (art. 85 la. 2 let. d LAVS). Pour l'assuré cela signifie deux choses: il est autorisé à exposer à l'autorité de recours les raisons allant à l'encontre, selon son opinion, d'une reformatio in peius. Il est ensuite en droit de retirer son recours pour éviter une reformatio in peius dont il est menacé (ATF 107 V 246)."

 

                                         L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

 

                                         L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.

                                         A tale proposito giova segnalare che l'Alta Corte ha avuto occasione di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (DTF 127 V 94 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).

                                         L'art. 3a LPTCA prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

                                         Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).

                                         Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).

 

                                         Nel caso in esame l’Ufficio AI, nella risposta di causa 2 maggio 2006, dopo aver indicato di aver riesaminato la decisione impugnata, giungendo alla conclusione che l’assicurato ha diritto agli interessi di mora ex art. 26 cpv. 2 LPGA in misura di fr. 2'088 e non di fr. 2'131 come stabilito nella decisione su opposizione impugnata, ha chiesto al TCA di procedere mediante una reformatio in peius (doc. IV; consid. 1.4.).

                                         Unitamente a tale scritto l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la decisione 2 maggio 2006, nella quale l’amministrazione, confermando per il resto la decisione su opposizione 21 febbraio 2006, ha riconsiderato il punto 7 della decisione 21 febbraio 2006 impugnata, osservando che la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, rispondendo alla richiesta di specificare come si è giunti alla determinazione di interessi di mora pari a fr. 2'131, ha precisato che è stato commesso un errore di calcolo, motivo per cui all’assicurato vanno attribuiti interessi di mora per un importo di fr. 2'088 (doc. III).

 

                                         Ne consegue che la decisione 2 maggio 2006, che modifica la decisione impugnata a svantaggio dell’assicurato (attribuendogli interessi di mora pari a fr. 2'088 anziché fr. 2'131), configura, come visto, soltanto una proposta indirizzata al TCA.

 

                                         Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

Per inciso, quanto all’osservazione della patrocinatrice dell’assicurato circa il mancato rispetto da parte di questo Tribunale della procedura di una reformatio in peius, avendo assegnato solo un termine per presentare osservazioni in merito alla “nuova” decisione dell’amministrazione, senza consigliare al ricorrente di ritirare il ricorso (doc. VIII), occorre rilevare che la “nuova” decisione dell’Ufficio AI, che modifica quella impugnata a svantaggio dell’assicurato, costituisce, come detto, solo una proposta per il giudice. Quest’ultimo deve quindi esprimere il proprio giudizio tenendo conto sia delle contestazioni espresse in sede ricorsuale dall’assicurato, sia dei rilievi dell’amministrazione contenuti nella “nuova” decisione con valore di proposta al giudice. Solo nel caso in cui il giudice ritenga che la decisione impugnata vada modificata nel senso della proposta dell’ammi-nistrazione, il Tribunale deve dare all’assicurato la possibilità di esprimersi, se del caso ritirando il ricorso.

Nel caso di specie, come verrà esposto qui di seguito, un tale procedere non si giustifica, visto l’esito del ricorso.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

 

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

 

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

 

                                         Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che - come detto - la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita intera; se deve essergli riconosciuto il diritto ad una mezza rendita quale caso di rigore per i periodi 1° febbraio 1994 - 31 ottobre 1997 e 1° settembre 2002 - 31 dicembre 2003; se egli ha diritto alla rifusione delle spese per l’allestimento della perizia del dr. __________ e l’ammontare degli interessi di mora cui ha diritto.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

 

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24 e in DTF 129 V 222; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.7.   Nel caso in esame, l’assicurato è stato sottoposto ad una prima perizia reumatologica affidata dall’Ufficio AI al dr. __________, FMH in fisiatria, specialista in reumatologia. Nel rapporto 11 aprile 1996 il perito, sulla base degli atti contenuti nell’incarto, delle dichiarazioni del paziente nonché delle sue constatazioni cliniche del 26 marzo 1996, come pure del dossier radiologico in possesso del paziente e delle radiografie, ha posto la diagnosi di “sindrome cervico-brachiale bilaterale su iniziali affezioni degenerative soprattutto con osteocondrosi e spondilosi C6/C7; lombalgie croniche recidivanti; tendenza al reumatismo delle parti molli di tipo generalizzato” (doc. AI 16-4).

 

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto segue:

 

"  (...)

Vi è una chiara discrepanza fra i reperti oggettivabili sia clinicamente che radiologicamente e la sintomatologia invalidizzante del paziente. Soprattutto rilevante sembra essere un reumatismo delle parti molli, con tendenza alla generalizzazione. All'esame clinico non possiamo comunque ancora ritenere presente una chiara fibromialgia. Vista la problematica attuale ritengo il paziente inabile al lavoro nella sua professione di fabbro e metalcostruttore al massimo al 20%. Questo è da ritenersi dal fatto che vista la problematica con interessamento delle parti molli, egli abbisogna di pause prolungate per poter svolgere la sua attività lavorativa." (Doc. AI 16-4)

 

L’assicurato è stato poi sottoposto, su richiesta dell’Ufficio AI, a visita peritale a cura del dr. __________, FMH in chirurgia della mano. Nel rapporto 21 luglio 1999 il perito, sulla base delle sue constatazioni cliniche del 21 luglio 1999, ha posto la diagnosi di “sindrome di Dupuytren stadio 1 al 4° raggio a destra; sindrome di Dupuytren stadio 1 al 1° raggio a sinistra; possibili tendiniti crepitanti ai flessori del 4° dito a sinistra” (doc. AI 80-2).

 

Circa le conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha osservato:

 

"  (...)

5.  Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute

 

La valutazione dell'inabilità lucrativa è molto difficile da essere espressa. Sicuramente vi è una limitazione nei movimenti ripetuti stringendo degli oggetti duri nel palmo della mano.

Con un intervento chirurgico d'asportazione del nodo alla mano destra non vi sarebbe incapacità lavorativa: il danno alla mano sinistra non influenza la capacità lavorativa del paziente.

 

Nella situazione attuale dal punto di vista clinico l'incapacità lucrativa come fabbro-ferraio non supera il 20%.

 

6.  Possibilità di migliorare la capacità di lavoro tramite provvedimenti sanitari

 

È possibile migliorare la situazione attuale tramite un intervento chirurgico al 4. dito della mano destra: a sinistra l'indicazione per un intervento chirurgico non è ancora data.

 

7.  Possibilità di migliorare la capacità di lavoro tramite provvedimenti d'ordine professionale

 

Penso che in questa particolare situazione bisogna suddividere le varie patologie del paziente in parte legate a problemi del tipo reumatologico e ben differenziate e definite nella lettera del Dr. __________ dell'8 aprile 1999 e i disturbi legati alla sindrome di Dupuytren ad entrambe le mani rispettivamente le possibili tendiniti.

 

Bisogna inoltre tener conto della possibilità di peggioramento della situazione poiché si sa che la sindrome di Dupuytren può essere evolutiva e progressiva: quanto più l'evoluzione sarà importante tanto più sarà la limitazione della possibilità lucrativa nel paziente.

 

Entrerebbe in considerazione una riabilitazione professionale in un'attività dove sia meno esposto allo sforzo fisico in maniera da togliere una causa dei suoi disturbi legati in modo particolare alla sindrome cervico-spondilogena già dai colleghi descritte." (Doc. AI 80-3)

 

Successivamente, l’Ufficio AI ha sottoposto l’assicurato ad un esame peritale presso il dr. __________, FMH in medicina interna, specialista in reumatologia, il quale nel rapporto 4 ottobre 1999, basato sull’anamnesi e lo stato clinico del 1° luglio 1999 e del 16 settembre 1999, sul dossier dell’ammi-nistrazione, sulla documentazione radiologica e sugli esami biologici effettuati dal dr. __________ nel maggio e dal dr. __________ nell’agosto 1999, ha posto la diagnosi di “fibromialgia con ogni probabilità idiopatica; moderate alterazioni degenerative del rachide cervicale (Rx: discopatia C6/C7); contrattura di Dupuytren allo stadio 1 del IV dito della mano destra, iniziale contrattura di Dupuytren allo stadio 0-1 del pollice sinistro; nozione anamnestica di prostatite nell’agosto 1998; nozione anamnestica di ipercolesterolemia” (doc. AI 83-8). Il perito ha poi osservato:

 

"  (...)

Il paz. soffre dunque principalmente di una sintomatologia dolorosa relativamente diffusa della regione cervico-scapolare bilaterale e di entrambe le braccia fino alle mani, così come di dolori lombari e dei piedi (il tutto riassumibile sotto la diagnosi di fibromialgia), nonché di una moderata sindrome femoro-patellare a sx.

 

Gli elementi oggettivi a nostra disposizione (discopatia C6/7, contrattura di Dupuytren alle mani) possono considerarsi solo in parte responsabili dei suoi disturbi, sicuramente cioè queste alterazioni non sono in grado di spiegare l'insieme della sintomatologia. Infatti il paz., come lui stesso ben descrive, non è limitato solo da una problematica ben precisa, bensì da dolori relativamente generalizzati che limitano la sua autonomia, non solo nelle attività esercitate con le mani bensì anche nei lavori eseguiti con gli arti superiori, come pure nelle attività che necessitano una posizione eretta prolungata così come moderati sforzi della colonna lombare. In questo senso il sig. RI 1 non ritiene che la sua capacità lavorativa totale potrà essere migliorata con un intervento operatorio della contrattura di Dupuytren, ciò che personalmente condivido.

 

Il paz. è in effetti in una situazione difficile dato che i dolori peggiorano con il passare del tempo, in modo da non riuscire più da anni ad assicurare un'attività lavorativa neppure del 50%, se non in occasioni relativamente rare e dato che l'assicurato da una parte si sente vieppiù limitato dai suoi dolori e dall'altra non è possibile oggettivare delle lesioni di valenza invalidante corrispondente.

 

Occorre dunque ritenere che il paz. è limitato più da una problematica dolorosa relativamente generalizzata, predominante agli arti superiori e alla colonna cervicale, che non da particolari alterazioni o deformazioni osteo-articolari. È stato eseguito un bilancio biologico più approfondito per escludere  un'affezione metabolica, endocrina o reumatica alla base dei suoi dolori. Queste indagini hanno messo in evidenza solo un basso titolo, oltretutto isolato e non evidenziato al controllo del maggio 1999, d'anticorpi antinucleari, ciò che non può essere ritenuto significativo." (Doc. AI 83-8)

 

Quanto alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha rilevato:

 

"  (...)

4.5.        Grado di capacità lavorativa:

 

La capacità di lavoro del paz. risulta ridotta da più di 10 anni, in particolare da quando ha iniziato a lavorare a tempo parziale per l'impresa di collocamento ed in seguito a partire dal momento in cui aveva iniziato la sua attività lavorativa in proprio (1988-1989).

Secondo dati contenuti nel rapporto medico del Dr. __________ (06.03.1995) il grado d'inabilità lavorativa era costantemente tra il 50 ed il 100%.

 

Il signor RI 1 ritiene che la sua capacità lavorativa residua attuale sia del 30-40% raggiungendo saltuariamente la quota 50%. In una precedente perizia per l'UAI il Dr. __________ stimava il grado di inabilità lavorativa globale dell'ordine del 20%.

 

La presente perizia, sulla base delle constatazioni sopracitate, non trova dunque degli elementi tali da discordarsi in maniera significativa dalla precedente valutazione del Dr. __________. Un'incapacità lavorativa del 20% può in effetti essere ritenuta adeguata alle affezioni del paz. considerando l'attività lavorativa pesante e le attività manuali impegnative (per esempio: battere con martello, tagliare con le forbici da lamiera). I limiti di inesigibilità per quanto concerne la colonna cervicale si sovrappongono con quelli delle mani, risultano comunque quantitativamente meno importanti per l'incapacità lavorativa.

 

Si conferma dunque la grande discrepanza tra la capacità lavorativa residua che il sig. RI 1 ha svolto negli ultimi anni e sente di poter svolgere (30-40%, raramente 50%) e tra quella che si può ritenere sulla base delle sue affezioni (80%).

 

Come scrive Dr. __________, le manifestazioni della malattia di Dupuytren possono essere progredienti, in particolare in caso di lavori manuali impegnativi (vedi a questo proposito anche il punto 4.6.a.), così che questa affezione potrebbe limitare maggiormente la capacità lavorativa del paz. in futuro.

 

4.6.        Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:

 

4.6.a     Tramite provvedimenti sanitari:

Un eventuale intervento chirurgico della contrattura di Dupuytren dovrebbe, secondo Dr. __________, ristabilire completamente la capacità lavorativa per quanto riguarda le mani.

Non porterebbe per contro a mio avviso (ciò che è condiviso dal paz.) ad un miglioramento del suo rendimento sul lavoro. Un trattamento della contrattura di Dupuytren potrebbe per contro essere importante per prevenirne un peggioramento futuro, peggioramento che dipenderà anche dalle attività svolte dal paz. Sull'ultimo numero del "Medical Tribune" è stata menzionata la possibilità terapeutica molto interessante (oltretutto atraumatica e non invasiva) di una radio-terapia basso dosata (a dosi antiflogistiche) negli stadi iniziali della malattia di Dupuytren, ciò che ha evitato, nella maggior parte dei casi, un'ulteriore progressione della malattia.

 

Le ulteriori possibilità terapeutiche sono state ampiamente sfruttate.

 

4.6.b     Tramite provvedimenti d'ordine professionale:

Per quanto riguarda le possibilità di una riconversione professionale, il paz. ritiene che la sua capacità di guadagno sarebbe nettamente superiore in una professione dove può rimanere in movimento evitando la posizione seduta prolungata, il dover sollevare o spostare dei pesi così come eseguire degli sforzi con le mani o gli arti superiori. A questo riguardo avrebbe pensato alla professione di ispettore sanitario. Vedi anche punto 4.7.3.

 

4.6.c     Tremite mezzi ausiliari:

No.

 

4.7.        Risposta alle Vostre domande particolari:

 

4.7.1     In quale modo i disturbi della persona assicurata hanno influsso sul lavoro?

I disturbi del paz. hanno un influsso sul lavoro nel senso che il sig. RI 1 è limitato soggettivamente nella sua attività lavorativa a causa di una problematica di dolori cronici, principalmente della regione cervico-brachiale bilaterale, ma anche della regione lombare e dei piedi, più che non da manifestazioni organiche. Il dolore è dunque elemento principale che limita il paz. e lo limita in modo quantitativo. Riesce infatti ancora a svolgere tutte le sue attività, solo in modo più lento e discontinuo.

 

4.7.2     In che misura e a quali condizioni potrebbe essere ancora effettuato l'attuale lavoro di metalcostruttore?

Le risposte a questa domanda sono discusse sotto il punto 4.5. (Grado di Capacità al lavoro).

 

4.7.3     Quale altra attività professionale, malgrado lo stato di salute, potrebbe ancora essere svolta?

Dal lato soggettivo il paz. si ritiene seriamente limitato per qualsiasi attività lavorativa che comprenda delle attività manuali, portare o sollevare pesi superiori ai 10-15 Kg, una posizione seduta o eretta prolungata. Il Signor RI 1 ritiene per contro che potrebbe svolgere un'attività del tipo ispettore sanitario, in cui non sono richieste delle mansioni pesanti e in cui può tenersi in movimento senza affaticarsi, variando dalla posizione seduta a quella eretta.

 

Dal lato medico valgono le considerazioni espresse nei punti precedenti. Sarebbero evidentemente da evitare delle attività che comportino una spiccata manualità (per esempio elettricista, falegname, giardiniere, lattoniere). Non vedo per contro limiti nell'esigibilità per quanto riguarda la deambulazione, la posizione eretta o seduta, il portare o sollevare pesi fino a 20-25 Kg, se non in maniera ripetitiva (più per i problemi tendinei delle mani che per dei problemi del rachide). In un'attività generica leggera il sig. RI 1 deve essere ritenuto abile al 100%.

 

È altresì evidente che, astraendo da un'attività lavorativa come quella suggerita dal paz., il Signor RI 1 rischierebbe fortemente di presentare la stessa problematica di dolori cronici come nella professione attuale.

 

 

4.8.        Osservazioni:

Da ultimo vorrei segnalare che, come indicato dal Tribunale Federale delle Assicurazioni nel suo giudicato del 14.08.1998, resta da stabilire se non vi siano pure delle affezioni di natura psichiatrica con valenza invalidante. Nel caso specifico ritengo che una tale valutazione sia giustificata per completare il quadro clinico." (Doc. AI 83-9+10+11)

 

L’Ufficio AI ha inoltre affidato al dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, __________, l’incarico di svolgere una perizia psichiatrica. Nel rapporto 26 novembre 1999 il perito, sulla base degli atti contenuti nell’incarto, delle dichiarazioni del paziente nonché delle sue constatazioni cliniche dell’8 novembre 1999, del 15 novembre 1999 e del 22 novembre 1999, ha posto la diagnosi di “disturbo algico (ICD 10: F45.4)” (doc. AI 92-4), precisando:

 

"  (...)

Valutazione conclusiva

La caratteristica predominante del quadro clinico è il dolore che risulta di gravità sufficiente per richiedere attenzione clinica. Il dolore causa un disagio nel paziente e menomazione nel funzionamento lavorativo. Il dolore non è intenzionalmente prodotto o simulato (come nei disturbi fittizi) e non può neppure essere attribuito ad un disturbo dell'umore, d'ansia o psicotico, per cui non abbiamo trovato nessun segno clinico o anamnestico. Il decorso decennale e il peggioramento soggettivo della sintomatologia depongono invece per un disturbo algico associato ad una condizione medica generale (probabile sindrome miofasciale) che tuttavia non può essere considerata un vero disturbo mentale. Infatti non abbiamo riscontrato dei fattori psicologici tali da raggiungere la soglia per tale tipo di disturbo. (...)" (doc. AI 92-4)

 

In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, egli ha evidenziato quanto segue:

 

"  (...)

5.                                               GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

 

Non abbiamo potuto riscontrare alcun disturbo psichiatrico maggiore (depressione grave, psicosi grave, disturbi d'adattamento, disturbo bipolare, ecc.). Sussiste invece un disturbo algico (vedi sopra) che seppure non possa essere considerato un disturbo mentale vero e proprio, ha comunque valenza invalidante nella misura del 50% (inabilità lavorativa) per quanto concerne la professione di fabbro. È difficile stabilire, a causa del lento peggioramento, il periodo esatto in cui il disturbo algico ha acquisito valenza invalidante, ma si può ragionevolmente supporre che tale condizione (al 50%) sussista da circa 2 anni.

Il paziente è invece abile al 100% per quanto concerne lavori più leggeri (che non comportino il sollevamento di pesi superiori ai 10-15 Kg). Non riteniamo che il paziente possa riacquistare in futuro pienamente la sua capacità lavorativa nella professione di fabbro, per cui la prognosi in questo ambito rimane riservata.

 

6.     POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LE CAPACITÀ DI LAVORO

 

Fattori importanti che sembrano influenzare la remissione del disturbo algico sono l'impegno del paziente in attività regolarmente programmate nonostante il dolore e la capacità d'evitare che il dolore divenga determinante nel proprio stile di vita, ciò che nel caso presente sembra purtroppo già avvenuto. Delle misure di reintegrazione andrebbero comunque valutate, considerata la relativa giovane età del paziente e le sue indubbie risorse e competenze. Probabilmente potrebbe essere impiegato in mansioni di controllo e supervisione di processi industriali o di verifiche di procedure produttive (ispettorato, ecc.). Attività al 100% di questo tipo potrebbero comportare dei miglioramenti dello stato di salute più di quanto lo possano fare delle terapie mediche specifiche." (Doc. AI 92-5)

 

Nel rapporto intermedio 3 agosto 2000 il consulente IP ha ritenuto che l’assicurato fosse in grado di intraprendere una riqualifica professionale nella professione di maestro conducente di veicoli a motore (doc. AI 99). In data 9 agosto 2000, con successiva modifica del 29 agosto 2000, egli è quindi stato posto, a partire dal 1° novembre 1997, in misura del 50%, al beneficio di indennità giornaliere d’attesa all’inizio dell’integrazione professionale, mediante frequenza della Scuola di maestro conducente per veicoli leggeri, a __________ (inizio marzo 2001) (doc. AI 101 e doc. AI 109).

 

In data 24 ottobre 2001 l’assicurato ha informato il consulente IP di aver ricevuto dallo psicologo il risultato, negativo, dell’esame psico-attitudinale svolto dalla Sezione della circolazione, dichiarandosi assolutamente in disaccordo con tale esito (doc. AI 126).

 

All’assicurato è quindi stata proposta una riqualifica professionale quale tecnico edile. In data 13 agosto 2002 l’Ufficio AI ha assunto le spese per la frequentazione dei corsi di consolidamento di matematica e tedesco, organizzati dalla Scuola __________ di __________, dal 19 agosto al 31 agosto 2002, nonché, a partire dal 1° settembre 2002, le spese del corso di maturità professionale tecnica presso la scuola __________ di __________, sino al 31 agosto 2003 (doc. AI 142).

 

In data 26 agosto 2002 l’assicurato ha comunicato al consulente IP la sospensione da parte sua delle frequenza dei corsi di consolidamento di matematica e tedesco a partire dal 22 agosto 2002, visto che “da molto tempo soffro di dolori alla colonna vertebrale e dover stare a lungo seduto, in posizione obbligata, mi ha accentuato maggiormente sofferenza. Mi sono recato subito dal medico che mi ha prescritto della fisioterapia” (doc. AI 144). L’assicurato ha allegato il rapporto medico 23 agosto 2002 del dr. __________, che afferma che l’assicurato “soffre di una riacutizzazione della cervicalgia e della lombalgia ed è in cura fisioterapeutica fino a metà ottobre circa” (doc. AI 145).

 

Alla richiesta di chiarimenti da parte del medico SMR (doc. AI 149), con scritto 17 settembre 2002 il dr. __________ ha specificato che “il signor RI 1 soffre di una fibromialgia e di una sindrome cervicale e sindrome cervico-brachiale recidivante con riacutizzazioni recidivanti. Sono del parere che il paziente non è in grado né fisicamente né intellettualmente di svolgere dei corsi di perfezionamento di matematica e tedesco e sicuramente intellettualmente non è in grado di ottenere una maturità professionale tecnica” (doc. AI 150).

 

Viste tali considerazioni, la dr.ssa __________ del SMR ha ritenuto opportuno procedere ad ulteriori accertamenti peritali reumatologici per verificare se rispetto alla perizia eseguita nel settembre 1999 si sia verificato un peggioramento dello stato di salute e quale sia la reale capacità lavorativa residua dell’assicurato (doc. AI 152). L’incarico peritale è stato nuovamente affidato al dr. __________ (doc. AI 153).

Nel rapporto 24 febbraio 2003 il dr. __________, basandosi sull’anamnesi e stato clinico del 9 gennaio 2003, sul dossier dell’Ufficio AI e sulla documentazione radiologica messa a disposizione dal medico curante, dr. __________, ha posto le diagnosi di “fibromialgia; discopatia C6/C7; discopatia L4/L5 senza neurologia (anomalia transizionale con sacralizzazione completa della vertebra L5); contrattura di Dupuytren dito IV della mano destra (stadio I); meniscopatia mediale del ginocchio destro: incipiente cisti di Baker (RMN del luglio 2001)” (doc. AI 167-6). Il perito ha poi fornito la seguente valutazione:

 

"  (...)

A.5     VALUTAZIONE E PROGNOSI:

Soggettivamente il sig. RI 1 segnala in questi ultimi anni piuttosto un peggioramento generale dei suoi dolori che non dei nuovi disturbi. Oggettivamente rispetto alle constatazioni precedenti del 1999, il signor RI 1 presenta delle alterazioni degenerative al segmento C6/7, più accentuate rispetto alle precedenti lastre (1990), al passaggio lombo-sacrale (L4/5) ed una meniscopatia mediale al ginocchio dx.

 

Queste permettono comunque di spiegare solo in parte i suoi disturbi, la cui estensione ed intensità sono in gran parte da riferire ad una nota fibromialgia.

Quest'ultima condizione spiega dunque la grande discrepanza tra la sofferenza soggettiva del paz. e i reperti oggettivi, così come la mancata risposta a qual si voglia forma di terapia.

 

Rispetto alla visita in occasione della precedente perizia del 1999 non vi sono differenze significative nella mobilità dei vari segmenti della colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche, ad eccezione di una limitazione leggermente più pronunciata alla flessione del ginocchio dx. Così anche la contrattura di Dupuytren l dito anulare della mano dx, non provoca ripercussione funzionale maggiore sulla mobilità di questo dito.

 

La prognosi è difficile da stabilire con precisione, tenendo conto della cronicità dei disturbi e del contesto clinico globale, anche se un miglioramento sostanziale a breve-medio termine è improbabile."

(Doc. AI 167-6)

Quanto alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha osservato:

 

"  (...)

B.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

 

Il sig. RI 1 da tempo non esegue quasi più alcun lavoro come fabbro, non beneficiando dunque più di alcuna entrata. Ha inoltre dovuto interrompere una formazione di tecnico edile, dopo solo 3 giorni di scuola, durante i corsi di consolidamento in tedesco e matematica, a causa di una forte esarcerbazione della sintomatologia algica.

 

Nella sua professione di fabbro la discopatia L4/5 riveste oggettivamente il ruolo principale, mentre l'evoluzione radiologica della discopatia C6/7 è per così dire "fisiologica" e la sua importanza più difficile da quantificare, essendo nota la cattiva relazione tra la progressione radiologica e l'intensità dei disturbi. Ora, nella professione di fabbro, per una discopatia lombo-sacrale mi risulta difficile quantificare un handicap funzionale, dato che immagino che diverse attività rispondano al criterio “tutto o niente".

 

In via generale si può considerare che la discopatia L4/5 deve far ritenere una limitazione delle possibilità di carico per sollevare, trasportare o maneggiare oggetti di peso superiore a 10-15 kg, se non occasionalmente, nel tenere a lungo posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessione e/o torsione lombare) o nel dover eseguire frequentemente tali movimenti. La discopatia cervicale e la contrattura di Dupuytren non comportano un ulteriore restringimento della capacità funzionale.

 

A causa della meniscopatia del ginocchio dx, si ritiene una ridotta capacità funzionale per lavori in posizione inginocchiata, su terreno irregolare, salire e scendere ripetutamente le scale. Eviterei inoltre attività che richiedano di salire su scale a pioli, ponteggi o impalcature.

 

C.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:

 

C.1     È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

 

                                                                                             Non risulta che siano in corso o previsti provvedimenti terapeutici d'integrazione professionale, nè che siano possibili, visto l'esito delle terapie precedenti. Per la contrattura di Dupuytren è per contro possibile nel nostro paese una aponevrotomia percutanea, tecnica non invasiva in anestesia locale, che contrariamente all'intervento chirurgico classico non comporta alcuna perdita di giornate lavorative e che ha pressoché la stessa riuscita e prognosi. Al paz., su sua richiesta, è stato detto dove può rivolgersi a questo riguardo.

 

C.2     È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

 

           No, per quanto concerne la professione di fabbro.

 

C.3     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

 

È preservata una capacità funzionale residua normale nel sollevare, trasportare e manipolare pesi o oggetti molto leggeri (fino a 6 kg) e lievemente ridotta per pesi o oggetti leggeri (da 6 a 10 kg) sia sotto il piano delle spalle sia sopra. Così non vi sono limitazioni per lavori di precisione con le mani. La posizione seduta o eretta è possibile a condizione che possa di tanto in tanto cambiare posizione (ogni 1-2 ore), lo stesso vale per la posizione seduta piegata in avanti se può appoggiarsi con le braccia o il tronco (su un tavolo di lavoro o scrivania). Nessuna limitazione per spostamenti anche lunghi su terreno regolare o piano, nè per la guida (vale a questo riguardo quanto detto per la posizione seduta).

 

Sulla base di queste considerazioni una riformazione professionale è dunque possibile. Il fatto che il sig. RI 1 abbia dovuto abbandonare già dopo 3 giorni una formazione scolastica non può essere considerato un problema reumatologico, rappresenta comunque sicuramente un fattore prognostico sfavorevole." (Doc. AI 167-7+8)

 

Nelle sue osservazioni 11 marzo 2003 la dr.ssa __________ ha rilevato che, sulla base della perizia del dr. __________, l’assicurato è da considerare pienamente abile in un’attività leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc. AI 169).

 

Nel rapporto finale 22 aprile 2003 il consulente ha indicato che l’assicurato, dal profilo medico, è da ritenere pienamente abile in attività rispettose dei limiti funzionali indicati dal dr. __________. Il consulente ha inoltre osservato:

 

"  (...)

Il signor RI 1 ha "una capacità funzionale residua normale nel sollevare, trasportare e manipolare pesi od oggetti molto leggeri (fino a 6 kg) e lievemente ridotta per pesi e oggetti leggeri (da 6 a 10 kg) sia sotto il piano delle spalle sia sopra. La posizione seduta o eretta è possibile a condizione che possa di tanto in tanto cambiare posizione (ogni 1-2 ore). Lo stesso vale per la posizione seduta piegata in avanti se può appoggiarsi con le braccia e il tronco (su un tavolo di lavoro o su una scrivania). Nessuna limitazione per spostamenti anche lunghi sul terreno regolare o piano, nè per la guida (vale a questo riguardo quanto detto per la posizione seduta). Sulla base di queste considerazioni una riformazione professionale è dunque possibile. Il fatto che il signor RI 1 abbia dovuto abbandonare già dopo tre giorni una formazione scolastica non può essere considerato un problema reumatologico ma rappresenta comunque un fattore prognostico sfavorevole".

Il signor RI 1 si è subito reso conto delle grosse difficoltà (probabilmente insuperabili) che comportava una riformazione di livello superiore (l'unica che gli avrebbe permesso buon recupero della capacità di guadagno) come quella scelta (MPT e STE).

Questa "paura (o forse consapevolezza) di non farcela" gli ha fatto accentuare i propri problemi fisici con l'immediato abbandono del progetto di formazione.

Al momento attuale penso non ci siano i presupposti minimi per riproporre un progetto di riformazione che porterebbe ad un sensibile miglioramento della sua attuale capacità di guadagno. L'assicurato non ha i mezzi per affrontare una formazione di livello medio superiore come quella proposta di tecnico edile.

 

Un tirocinio in una professione leggera ed adeguata con AFC (es. impiegato d'ufficio o simili) non porterebbe a nessun aumento significativo dell'attuale capacità di guadagno dell'assicurato.

Dati economici e calcolo del grado d'invalidità

 

Nel precedente lavoro di Metalcostruttore l'assicurato avrebbe potuto guadagnare un salario annuo, di Fr. 61'400.-- nel 2002.

Svolgendo un'attività lucrativa adeguata al suo stato di salute (attività leggera non qualificata) il signor RI 1 potrebbe i via teorica ricavare un reddito annuo di Fr. 33'502.-- (valori 2002)." (Doc. AI 173-1+2)

 

L’assicurato è stato pertanto posto al beneficio di un quarto di rendita.

 

In sede di opposizione l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione che lo ritiene abile al 100% in tutte quelle professioni rispettose dei suoi limiti funzionali, criticando in particolare il fatto che l’Ufficio AI abbia fatto esperire diverse valutazioni peritali specialistiche (reumatologiche, psichiatrica e per le problematiche alla mano) senza tuttavia decidere di sottoporlo ad una perizia pluridisciplinare, reumatologica e psichiatrica, che tenga conto dell’insieme di tutte le sue patologie e del loro effetto complessivo sulla capacità lavorativa (doc. AI 197). L’assicurato ha prodotto, a sostegno delle sue critiche, nuova documentazione medica.

L’assicurato ha in particolare fondato le proprie pretese su quanto certificato dal dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, cui si è privatamente rivolto per sottoporsi ad una valutazione peritale. Nel rapporto 9 marzo 2005 il dr. __________, sulla base della documentazione medica agli atti, dell’anamnesi e dell’esame clinico, della lettura dei documenti radiologici del paziente e le radiografie effettuate durante la visita 8 marzo 2005, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome cervico-spondilogena cronica recidivante in presenza di osteocondrosi e spondilosi predominante in C6/C7; sindrome lombospondilogena cronica recidivante in presenza di discopatia con osteocondrosi L4/L5 (anomalia transizionale con sacralizzazione completa della vertebra L5), sopraelevazione dell’emibacino sinistro di 1 cm; disturbo algico con fibromialgia generalizzata; contrattura Dupuytren del dito quarto della mano destra (stadio I-II) e del dito I della mano sinistra (stadio 0-I); meniscopatia mediana del ginocchio destro con incipiente ciste di Baker” (doc. AI 199-9).

Il dr. __________ ha poi indicato:

 

"  (...)

5.-   VALUTAZIONE E PROGNOSI

 

 

Il paziente presenta quindi una problematica di dolori diffusi incentrati al segmento cervicale in presenza di alterazioni degenerative, e lombare in presenza di discopatia al passaggio lombosacrale (con anomalia transizionale) e dolori generalizzati agli arti nel quadro di una fibromialgia generalizzata. Tutte le sintomatologie algiche lamentate dal paziente sono soggettivamente in peggioramento negli ultimi anni al punto tale che da fine 2002 ha dovuto interrompere qualsiasi attività lavorativa nel suo mestiere precedente di fabbro/metalcostruttore.

La problematica del Dupuytren appare leggermente progrediente al livello della mano destra mentre è stabile a sinistra. La ripresa di un'attività lavorativa pesante come quella di fabbro con utilizzo di attrezzi pesanti e con le braccia spesso al di là dei 45° di orizzontale appare improbabile al di là di un paio di ore al giorno. Anche un'attività medio-leggera potrebbe essere eseguita solo in misura parziale (per esempio 5-6 ore al giorno, in misura di ca. il 70%), considerando pause di lavoro e una rapidità al lavoro ridotta. È solo in un'attività estremamente leggera in particolare un'attività di ufficio in cui il paziente possa cambiare posizione di tanto in tanto e sia esente da portare pesi, che il paziente potrebbe essere considerato abile, come per esempio un lavoro di segretariato, in posta, in banca ecc.. (...)" (Doc. AI 199-9)

 

 

Riguardo alle conseguenze sulla capacità lavorativa, lo specialista ha osservato:

 

"  (...)

B+C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

 

Nella sua attività di fabbro, visto le limitazioni funzionali elencate, la sua attività lavorativa risulta ridotta con una capacità residua inferiore al 20%. Egli potrebbe eseguire un'attività di media entità in cui possa cambiare posizioni da seduta (massimo 1 ½ ora) ad in piedi (massimo 45 minuti) a camminare (massimo 15 minuti), evitare di sollevare in maniera ripetuta pesi superiori a 10 kg braccia al corpo e 5 kg braccia a 45° del corpo, inferiore a 1 kg braccia sopra l'orizzontale ed evitare di mantenere a lungo posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessioni, rotazioni, estensione lombare), in misura di ca. il 70%, tenendo conto della ridotta velocità al lavoro e alle necessità di avere pause di 5-10 min/ora. Solo in un lavoro estremamente leggero come un lavoro di ufficio che necessita tuttavia una preparazione scolastica adeguata, il paziente potrebbe essere ritenuto abile in maniera superiore, praticamente totale."

(Doc. AI 199-9)

 

 

L’assicurato ha pure trasmesso l’attestato medico 1° aprile 2005 del dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, il quale, dopo aver indicato di aver visitato l’assicurato il 3 marzo, il 7 marzo e il 31 marzo 2005, ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme del dolore persistente con fibromialgia, cervicobrachialgia, morbo Dupuytren stadio I raggio 4° mano destra e 5° pollice sinistra, sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L4/L5 e anomalia della transizione lombosacrale con sacralizzazione di L5, gonalgie a destra su meniscopatia mediale, neuropatia irritativa ulnare al gomito destro e Tunnel positivo al polso destro, decondizionamento fisico, distonia neurovegetativa, compromissione biopsicosociale” (doc. AI 199-11).

 

 

Il dr. __________ ha poi rilevato:

 

"  (...)

VALUTAZIONE:

Si tratta di un'importante sindrome algica cronica di carattere somatoforme con fibromialgia.

Oggettivamente riscontro una discopatia C6/7 e L4/5, un'anomalia della transizione lombosacrale con sacralizzazione di L5, non deficit radicolari. Inoltre ispessimento della fascia palmare in Dupuytren del 4° raggio e ispessimento tenosinoviale del 1° raggio della mano sinistra. Inoltre Tinnel positivo al polso destro sul nervo mediano.

La componente fibromialgica spiega le gonalgie in assenza di chiari segni meniscali clinici attuali (nonostante RM con lesione del menisco mediale), riscontro segni clinici per una discreta condropatia patellare bilateralmente.

 

L'associazione con un'aftosi orale ricorrente potrebbe far pensare ad una spondartropatia seronegativa per cui mancano però indizi per sacroilite, una scintigrafia (nel 1994) era risultata negativa, non vi sono criteri sufficienti per un morbo di Behçet.

La sintomatologia algica e il fragile equilibrio fra possibilità di mobilizzazione e insorgenza del dolore hanno indotto un decondizionamento fisico sfavorevole.

Il quadro clinico si combina con una compromissione globale a livello biopsicosociale. (...)" (Doc. AI 199-12+13)

 

Circa le conseguenze sulla capacità lavorativa egli ha indicato:

 

"  (...)

Incapacità lavorativa: nella situazione attuale il Dupuytren non trattato può rappresentare un handicap parziale per la professione di fabbro (picchiare con il martello/contraccolpi) per cui ritengo che un'incapacità lavorativa del 40% sia giustificata per tale tipo di attività.

Tenendo conto del fatto che la contrattura di Dupuytren è potenzialmente trattabile con cura adeguata (percutanea o operativa), l'incapacità lavorativa come fabbro dopo un tale intervento potrebbe ridursi ed essere valutata, in teoria e basandosi solo sull'aspetto reumatologico, in misura del 20%.

 

Una riformazione professionale non entra in linea di conto, una reintegrazione professionale per un'attività più leggera sarebbe teoricamente proponibile dal punto di vista reumatologico puro, basandosi solo su criteri di oggettività secondo il modello biomedico, in misura di almeno 80%. In pratica, un precedente tentativo era stato interrotto a causa dei dolori dopo soli 3 giorni, la prognosi circa la ripresa di un'attività anche leggera in misura completa risulta molto sfavorevole.

Una certa inflessibilità, i disturbi della memoria e della concentrazione e l'affaticamento legati alla sintomatologia algica rendono verosimilmente irrealizzabile la frequentazione di corsi o scuole.

In pratica, tenendo conto di aspetti teorico-assicurativi e sociali irrisolti da anni e dell'impossibilità pratica di reinserimento completo nel ciclo del lavoro dopo un tale lasso di tempo, tenendo poi anche conto delle difficoltà di garantire la presenza costante al lavoro, ci si rende conto che gli aspetti teorici (incapacità lavorativa reumatologica 20%, al massimo 40% tenendo conto del morbo di Dupuytren) si scontrano con gli aspetti pratici e la realtà dei fatti, rendendo illusorio il raggiungimento di una capacità lavorativa residua praticamente e giudiziosamente realizzabile per un lavoro adatto superiore al 50%."

(Doc. AI 199-13)

Al riguardo, la dr.ssa __________, nelle sue annotazioni       9 maggio 2005, ha rilevato:

 

"  (...)

Attuale stato di salute:

Il rappresentante legale in fase di opposizione alla decisione di rendita del novembre 2004 (grado invalidità 43%) presenta una perizia reumatologica Dr. __________ del 09.03.2005 nonché una valutazione reumatologica Dr. __________ del 01.04.2005.

Va precisato, che formalmente non si può dare valore di perizia alla valutazione reumatologica del Dr. __________ in quanto ha seguito l'A. già precedentemente come reumatologo (almeno nel 2001 per problematica al ginocchio).

 

Le diagnosi in ambedue i documenti sono sostanzialmente invariati in confronto al febbraio 2003 (ultima perizia reumatologica Dr. __________).

Si tratta sempre di una problematica di dolore cronico nell'ambito di fibromialgia e associata sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale con alterazioni degenerative con discopatie, nonché contrattura di Dupuytren dito IV mano destra e meniscopatia mediale ginocchio destro.

La componente del disturbo algico è già stata precedentemente accertata in modo esaustivo tramite perizia psichiatrica (Dr. __________ del 1999) il quale ha potuto escludere un disturbo psichiatrico maggiore associato al disturbo algico e ha concluso per una IL 50% in attività fisicamente pesante-mediamente pesante tipo fabbro, con piena capacità lavorativa in attività leggera (limite pesi 10-15 kg).

Si tratta quindi ora di valutare, se in confronto al febbraio 2003 sia avvenuto un significativo peggioramento dello stato di salute oggettivabile a livello reumatologico-ortopedico.

 

Descrizione soggettiva dei disturbi:

__________ nel 2003 descrive:

Dolori generalizzati. In particolare:

-    a livello cervicale dolori costanti che irradiano prossimamente alla regione occipitale e alle scapole e trapezio

-    a livello lombare dolori d'intensità variabile, a volte con irradiazione alle anche

-    a livello ginocchio destro dolori camminando e facendo le scale, in posizione inginocchiata (impossibile da assumere)

-    dolori mani bilaterali più pronunciato a destra, ai gomiti, alle spalle, dolori diffusi ai piedi.

__________ nel 3/2005 descrive:

dolori in varie parti:

-    cervicali con a volte irradiazione nella regione scapolare e trapezio bilaterale costante durante la giornata in dipendenza delle attività fisiche

-    lombari bassi non irradianti, non giornalieri, irregolari a dipendenza del carico di lavoro

-    parti molli arti superiori ed inferiori diffusi, costanti, giornalieri.

Quindi in sostanza le due descrizioni dei disturbi soggettivi a distanza di due anni sono sostanzialmente sovrapponibili.

 

Stato clinico:

La descrizione dello stato clinico è sostanzialmente identica tra i tre reumatologi:

Non si rileva nessun peggioramento dello stato funzionale clinico oggettivato nel 2005, in confronto a quello rilevato nel 2003. In particolare, la motilità cervicale, lombare e delle ginocchia risulta sostanzialmente invariata e non viene rilevata nessuna componente neuroradicolare, con trofismo muscolare ben conservata.

 

Dossier ragiologico:

Sono state eseguite due nuove radiografie dopo il 2003:

Rx lombare marzo 3/2005: conferma la nota sacralizzazione L5 e la nota discopatia L4/L5, con segni di spondilartrosi lombare bassa, senza nuovi elementi di rilievo.

Rx cervicale del marzo 2005: (referto Dr. __________): Conferma la nota osteocondrosi C6/C7 con spondilosi anteriore C5/6 nonché note uncartrosiche ai segmenti discopatici (C6/C7) e in C3/C4. Unicamente la spondilosi anteriore in C6/C7 appare leggermente progrediente rispetto alle lastre del 12/2001.

In sostanza, viene oggettivata unicamente una lieve progressione della spondilartrosi anteriore in C6/C7: a questo proposito va rilevato quanto affermato dal perito __________ nel 2003 in merito alla nota cattiva relazione tra la progressione RX e l'intensità dei disturbi.

In ogni caso, in presenza di uno stato clinico sostanzialmente invariato, queste alterazioni strutturali leggermente più accentuate non hanno rilevanza clinica.

 

Per quanto concerne la valutazione del caso, tutti e tre i reumatologi sono concordanti nel ritenere la sintomatologia algica soggettiva predominante in questo caso:

Dr. __________ ritiene la estensione e l'intensità dei dolori essenzialmente legati alla fibromialgia e non tanto alle alterazioni strutturali presenti, delle quali la discopatia lombare L4/L5 riveste comunque il ruolo principale nel determinare una riduzione della capacità lavorativa come fabbro.

Il Dr. __________ basa tutte le sue considerazioni su un peggioramento soggettivo della sintomatologia algica senza aver potuto dimostrare un peggioramento oggettivabile dello stato clinico-funzionale. Le limitazioni funzionali descritte a pagina 4 sono elencate sotto i dati soggettivi e rispecchiano quanto riferito dal paziente in riferimento alla sintomatologia soggettiva, per poi essere riprese nel punto B e C senza una attenta ponderazione tra dati soggettivi e quelli oggettivabili.

Da notare poi una enorme discrepanza tra la valutazione della capacità lavorativa medico-teorica del Dr. __________ (capacità lavorativa residua del 20% come fabbro) e quella del Dr. __________ (dal punto di vista puramente reumatologico addirittura capacità lavorativa dell'80% come fabbro (!) rispettivamente del 60% prendendo in considerazione la contrattura di Dupuytren, quest'ultima comunque risolvibile con adeguato trattamento).

Il seguente giudizio del dr. __________ di IL del 50% per qualsiasi lavoro (anche ergonomicamente adatto), è motivato unicamente da fattori estranei al concetto di invalidità (tipo aspetti tecnico-assicurativi e sociali).

 

In conclusione, le due valutazioni reumatologiche presentate in fase di opposizione non oggettivano un peggioramento dello stato di salute, con descrizione di uno stato clinico-funzionale praticamente identico a quello precedente del 2003.

Dal punto di vista reumatologico rimane quindi esigibile una piena capacità lavorativa in attività leggera adatta, nel rispetto delle limitazioni funzionali elencate dal perito Dr. __________ nel 2003." (Doc. AI 202-1+2+3)

 

Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha quindi confermato l’attribuzione all’assicurato di un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 45%.

 

                               2.8.   Con il proprio ricorso l’assicurato ha osservato che a causa della problematica reumatologica e di quella psichiatrica, egli debba essere considerato abile al lavoro al 50% in attività leggere adeguate, così come indicato dal dr. __________ (doc. I).

 

                               2.9.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01, consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5).

 

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

 

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insie-me dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                             2.10.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissio-ne della decisione impugnata, deve osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurato non sono state sufficientemente approfondite. In particolare l’Ufficio AI, a fronte di una patologia fibromialgica importante, ha sottoposto l’assicurato, negli anni, a diversi consulti reumatologici, ma ad una sola valutazione psichiatrica, nel 1999, omettendo tuttavia di debitamente approfondire l’evoluzione nel tempo della tematica relativa all’eventuale affezione psichiatrica dell’assicurato. L’Ufficio AI non ha inoltre ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una valutazione globale delle sue patologie (reumatologiche e psichiatriche) e delle relative conseguenze sulla sua residua capacità lavorativa.

 

Se da una parte, infatti, l’amministrazione ha sottoposto l’assicurato a diversi accurati esami reumatologici, incaricando dapprima il dr. __________ (1996) e poi, a due riprese, il dr. __________ (1999 e 2003) di eseguire una perizia specialistica, dall’altra, per quanto concerne la problematica psichiatrica, ha sottoposto l’assicurato ad un’unica valutazione specialistica, operata dal dr. __________ nel 1999. Ora, a fronte di una chiara sindrome fibromialgica, constatata dai periti reumatologi, l’Ufficio AI non ha reputato necessario compiere ulteriori accertamenti dal punto di vista psichiatrico, nonostante una precisa richiesta in tal senso formulata dall’as-sicurato sia in sede di opposizione (doc. AI 197), sia in sede ricorsuale (doc. I). L’assicurato ha inoltre rimproverato all’Uf-ficio AI di non aver tenuto globalmente conto delle problematiche d’ordine reumatologico e psichiatrico che lo affliggono, effettuando una perizia pluridisciplinare che consideri entrambe le patologie e si esprima sulle ripercussioni che tali problematiche, nella loro totalità, hanno sulla capacità lavorativa residua.

 

Al riguardo, occorre rilevare che il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 nella causa S. (I 336/04), pubblicata in DTF 132 V 65, ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di "fibromialgia" quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. L’Alta Corte ha poi rilevato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia. Il TFA ha poi aggiunto:

 

"  (…)

4.3 Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que, comme on l'a dit, les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités (consid. 4.2.2 supra) - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi P. HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in: Praxis 94/2005, p. 2007 ss). On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail. (…)

 

Nel caso di specie, l’esistenza di una fibromialgia è pacifica. Se infatti nel rapporto peritale 11 aprile 1996 il dr. __________ indicava che “all’esame clinico non possiamo comunque ancora ritenere presente una chiara fibromialgia” (doc. AI 16-4), nel successivo rapporto peritale 4 ottobre 1999 il dr. __________ poneva esplicitamente la diagnosi, tra le altre, di “fibromialgia con ogni probabilità idiopatica” (doc. AI 83-8), diagnosi poi nuovamente confermata dal dr. __________ nel rapporto peritale 24 febbraio 2003 (doc. AI 150).

Pertanto, sulla base della giurisprudenza appena ricordata, nel caso di specie appare necessario sottoporre l’assicu-rato ad una perizia pluridisciplinare che valuti sia gli aspetti reumatologici, sia di quelli psichici, al fine di determinare in maniera oggettiva se le patologie di cui è affetto siano di una gravità tale da escludere totalmente o parzialmente l’utilizzo della sua capacità lavorativa residua.

 

In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a questo Tribunale perché, “(…) con l’ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici all’inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità del ricorrente (…)”.

 

In simili condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale citata, si giustifica l’annulla-mento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Uf-ficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare - reu-matologica e psichiatrica - stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

 

                             2.11.   Quanto alla questione relativa all’ammontare degli interessi di mora che l’Ufficio AI ha riconosciuto di dover versare all’assicurato – nella decisione impugnata fissati in ragione di fr. 2'131, mentre nella decisione 2 maggio 2006 proposta al giudice dall’amministrazione in fr. 2'088 – occorre rilevare quanto segue.

 

                                         Con l’entrata in vigore al 1° gennaio 2003 della LPGA è stato introdotto l’obbligo da parte dell’amministrazione di versare degli interessi moratori.

                                         L'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede infatti che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

                                         Per il cpv. 2 dell'art. 26 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

                                         Secondo l’art. 6 OPGA non hanno diritto ad interessi di mora conformemente all’articolo 26 capoverso 2 LPGA, l’aven-te diritto, o i suoi eredi, se gli arretrati vengono versati a terzi (lett. a); terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate o che hanno diritto al versamento di arretrati conformemente all’articolo 2 capoverso 3 (lett. b).

                                         L’art. 7 OPGA prevede infine:

 

"  1      Il tasso per l’interesse di mora è del 5 per cento all’anno.

 

2    L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.

 

3 Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora, conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva.”

 

                                         Gli interessi di mora vengono calcolati mensilmente sulla base dell’importo delle rendite arretrate: pertanto, nel caso di specie essi sono stati calcolati tenendo conto di un quarto di rendita percepito dall’assicurato per un grado d’invalidità del 45% a partire dal 1° febbraio 1994. Necessitando tuttavia, come visto (cfr. consid. 2.10.), la questione medica relativa all’eventuale capacità lavorativa residua dell’assicurato di ulteriori accertamenti - motivo per il quale si rende necessario rinviare gli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia specialistica, stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni - non è dato al momento di poter stabilire l’am-montare degli interessi di mora spettanti all’assicurato. All’Ufficio AI spetterà dunque pure, sulla base del grado di invalidità riconosciuto all’assicurato, calcolare l’importo degli interessi di mora a lui dovuti.

 

                             2.12.   L’assicurato ha inoltre contestato la mancata attribuzione di una mezza rendita quale caso di rigore ai sensi dell’art. 28 bis LAI per il periodo 1.2.1994-31.10.1997 e per il periodo 1.9.2002-31.12.2003.

 

                                         Come visto in precedenza, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.      

                                         Tuttavia prescrive l’art. 28 cpv. 1bis LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, che, nei casi di rigore, il diritto alla mezza rendita nasce con un grado d’invalidità del 40 per cento almeno.

 

                                         L’art. 28bis cpv. 1 OAI stabilisce che è dato caso di rigore ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1bis LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC.

                                                      L’ufficio AI determina il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere da lui. Questo guadagno può essere inferiore a quello che può conseguire un invalido giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI se l’assicurato non può o può soltanto in parte utilizzare la sua capacità residua di guadagno a causa dell’età avanzata, del suo stato di salute, della situazione del mercato o per qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile (art. 28bis cpv. 2 OAI).

                                         Le casse di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali. L’articolo 14a dell’OPC-AVS/AI non è applicabile nella determinazione dei casi di rigore (art. 28bis cpv. 3 OAI).

 

                                         Al riguardo, va osservato che, come visto (cfr. consid. 2.10.), dovendo l’Ufficio AI ulteriormente approfondire la questione medica relativa all’eventuale capacità lavorativa residua dell’assicurato per procedere poi ad una nuova valutazione della domanda di prestazioni, il calcolo del caso di rigore per i periodi citati potrebbe divenire superfluo qualora venisse attribuita all’assicurato una mezza rendita o superiore.

                                         Pertanto, una volta stabilita la capacità lavorativa globale dell'assicurato e il suo grado di invalidità, nel caso in cui dovesse venire confermato il riconoscimento di un quarto di rendita, l’Ufficio AI dovrà verificare il calcolo del caso di rigore per i periodi interessati, alla luce delle contestazioni del-l’assicurato in merito al suo reddito quale indipendente e al valore di stima del terreno di cui era comproprietario fino al 2003.

 

                             2.13.   Con il ricorso l’assicurato ha pure contestato la mancata rifusione da parte dell’amministrazione dei costi sostenuti per l’allestimento della perizia “di parte” eseguita dal dr. __________, per un totale di fr. 1'163.45.

 

                                         Secondo l’art. 45 cpv. 1 LPGA, l’assicuratore sociale assume le spese per l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente.

                                         L’art. 78 cpv. 3 OAI precisa invece che le spese dei provvedimenti d’accertamento sono assunte dall’assicurazione se questi sono stati ordinati dall’Ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all’erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito.

 

                                         Generalmente spetta all’amministrazione procedere agli accertamenti dovuti, motivo per cui l’assicurato non è tenuto a compiere passi in tal senso. L’esperienza insegna tuttavia che misure d’accertamento non ordinate dall’assicuratore sociale – quali rapporti medici o valutazioni specialistiche – possono condurre a delle conoscenze rilevanti per l’esito dell’istruttoria amministrativa. In quei casi, l’amministrazione deve assumersene i costi (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, N. 11 ad art. 45, pag. 456).

                                         I provvedimenti presi dall’assicurato devono essere comunque indispensabili per la valutazione del caso.

                                         Secondo Kieser, non è tuttavia richiesto che gli accertamenti intrapresi dall’assicurato debbano portare a nuove e diverse conclusioni da quelle già acquisite, necessario è invece che le risultanze acquisite possano essere “utilizzate” ai fini istruttori (Kieser, op. cit., N.12 ad art. 45, pag. 456; di diverso parere è invece Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Friborgo 1999, pag. 129 in alto). Non necessariamente, continua Kieser, l’accertamento eseguito dall’assicurato deve portare al successivo riconoscimento di una prestazione assicurativa, questo contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza in merito all’art. 78 cpv. 3 OAI che concettualmente non corrisponde all’art. 45 cpv. 1 LPGA (Kieser, op. cit., N. 12 ad art. 45 pag. 456, con riferimento DTF 93 V 236).

                                         Secondo la giurisprudenza resa in ambito AI, l’ammini-strazione non deve farsi carico dei provvedimenti d’accerta-mento ordinati da terzi se tali misure non hanno condotto all’erogazione di prestazioni, né fatto parte di provvedimenti integrativi in seguito concessi (DTF 93 V 236 consid. 1, 101 V 214 consid. 1).

                                         A determinate condizioni, tuttavia, l’assicuratore sociale deve assumersi i costi sopportati dall’assicurato atti a completare un accertamento già precedentemente eseguito (DTF 101 V 214 consid. 3; in quell’occasione il TFA ha evidenziato che la perizia privata aveva permesso all’UAI di approfondire meglio lo stato di salute dell’assicurato – in particolare era risultata una nuova infermità congenita – circostanza che avrebbe potuto portare al riconoscimento di ulteriori provvedimenti assicurativi, motivo per cui le relative spese d’esecuzione sono state poste a carico dell’AI).

 

Nel caso di specie, come visto (cfr. consid. 2.7.), nel rapporto 9 marzo 2005 del dr. __________ ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome cervico-spondilogena cronica recidivante in presenza di osteocondrosi e spondilosi predominante in C6/C7; sindrome lombospondilogena cronica recidivante in presenza di discopatia con osteocondrosi L4/L5 (anomalia transizionale con sacralizzazione completa della vertebra L5), sopraelevazione dell’emibacino sinistro di 1 cm; disturbo algico con fibromialgia generalizzata; contrattura Dupuytren del dito quarto della mano destra (stadio I-II) e del dito I della mano sinistra (stadio 0-I); meniscopatia mediana del ginocchio destro con incipiente ciste di Baker” (doc. AI 199-9). Il dr. __________ ha poi indicato che l’assicurato “presenta quindi una problematica di dolori diffusi incentrati al segmento cervicale in presenza di alterazioni degenerative, e lombare in presenza di discopatia al passaggio lombosacrale (con anomalia transizionale) e dolori generalizzati agli arti nel quadro di una fibromialgia generalizzata” e che “tutte le sintomatologie algiche lamentate dal paziente sono soggettivamente in peggioramento negli ultimi anni”, concludendo che “nella sua attività di fabbro, viste le limitazioni funzionali elencate, la sua attività lavorativa risulta ridotta con una capacità residua inferiore al 20%. Egli potrebbe eseguire un'attività di media entità in cui possa cambiare posizioni da seduta (massimo 1 ½ ora) ad in piedi (massimo 45 minuti) a camminare (massimo 15 minuti), evitare di sollevare in maniera ripetuta pesi superiori a 10 kg braccia al corpo e 5 kg braccia a 45° del corpo, inferiore a 1 kg braccia sopra l'orizzontale ed evitare di mantenere a lungo posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessioni, rotazioni, estensione lombare), in misura di ca. il 70%, tenendo conto della ridotta velocità al lavoro e della necessità di avere pause di 5-10 min/ora. Solo in un lavoro estremamente leggero come un lavoro di ufficio che necessita tuttavia una preparazione scolastica adeguata, il paziente potrebbe essere ritenuto abile in maniera superiore, praticamente totale” (doc. AI 199-9).

 

Orbene, dalla lettura di tale atto medico si deduce che in attività di media portata rispettose dei suoi limiti funzionali l’assicurato, affetto da una fibromialgia generalizzata, sarebbe abile al 70%, mentre invece in un lavoro d’ufficio, per il quale occorre tuttavia una preparazione scolastica adeguata, sarebbe abile al 100%. Tale certificato medico giunge dunque alle medesime conclusioni delle precedenti perizie fatte esperire dall’amministrazione (rapporto peritale 4 ottobre 1999 del dr. __________, doc. AI 83; perizia dr. __________ 26 novembre 1999, doc. AI 92 e perizia 24 febbraio 2003 del dr. __________, doc. AI 167).

                                         In tal senso, dunque, non si può ritenere che esso sia stato indispensabile per la valutazione del caso. Nemmeno si può concludere che la perizia del dr. __________ abbia apportato ulteriori conoscenze rilevanti per l’esito dell’istruttoria amministrativa.

 

                                         Non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 78 cpv. 3 OAI, né dell’art. 45 LPGA, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di copertura dei costi dell’accertamento privato in parola. Su questo punto la decisione impugnata merita conferma.

 

                             2.14.   Con il proprio ricorso l’assicurato ha anche contestato il rifiuto da parte dell’Ufficio AI del gratuito patrocinio in sede amministrativa.

 

                                         Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 n. 17 pag. 399).

                                         La necessità di patrocinio da parte di un legale, da verificare con rigore (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; DTF 125 V 35s consid. 4b), dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt “ DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre 2005 nella causa G, I 369/05, consid. 2.2).

 

                                         Riguardo ai criteri per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa, Kieser, in ATSG Kommentar, 2003, ad art. 37 cpv. 4 LPGA, n. 21, ha rilevato:

 

"  f)      Als Voraussetzungen der unentgeltlichen Verbeiständung gelten die finanzielle Bedürftigkeit, die fehlende Aussichtslosigkeit sowie die Erforderlichkeit der Vertretung (vgl. BBI 1999 4595). Die Konkretisierung der einzelnen Voraussetzungen erfolgt in Analogie zu den entsprechenden Kriterien im Berichtsverfahren (vgl. deshalb ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 88 ff.).

        Den höheren Anforderungen im Verwaltugsverfahren ist insoweit Rechnung zu tragen, als die Erforderlichkeit der Vertretung eingehend zu prüfen ist.

Dabei ist auf die Schwierigkeit des Falles und auf die Verfahrensphase abzustellen (vgl. so ausdrücklich BBI 1999 4595). Dabei wird grundsätzlich im Einspracheverfahren eine solche Erforderlichkeit anzunehmen sein, was auch der bisherigen Ausgestaltung entspricht. Für das vorangehende Verwaltungsverfahren kann eine unentgeltliche Vertretung unter dem Aspekt der Erforderlichkeit etwa in Frage kommen,

-       wenn sich dieses an eine Rückweisung durch eine Gerichtsbehörde anschliesst (vgl. BGE 125 V 36),

-       wenn im Rahmen einer Begutachtung durch eine sachverständige Person zum Gutachten Stellung zu beziehen und die Erforderlichkeit von Ergänzungsfragen zu prüfen ist,

(…)."

 

Nella presente fattispecie, con sentenza del 14 agosto 1998 il TFA ha accolto il ricorso dell’interessato, rinviando gli atti all’amministrazione affinché procedesse ad ulteriori accertamenti e rendesse un nuovo provvedimento (STFA del 14 agosto 1998, I 185/97; cfr. doc. AI 40), questione questa che ha richiesto l’esperimento di ben quattro perizie specialistiche, reumatologiche e psichiatriche. Il presente caso rientra dunque pienamente nella casistica appena citata, ciò che giustifica la necessità dell’assistenza di un legale.

 

Va inoltre rilevato che in sede di opposizione il rappresentante dell’assicurato ha contestato sia la valutazione relativa ad una abilità lavorativa del 100% in attività adeguate, sia l’ammontare del reddito da invalido ritenuto dall’Ufficio AI e il conseguente calcolo del grado di invalidità, sia ancora il rifiuto di attribuzione di una mezza rendita quale caso di rigore, sia infine il mancato riconoscimento degli interessi di mora (doc. AI 197). Il legale ha inoltre predisposto una perizia presso il dr. __________ al fine di determinare il grado di abilità lavorativa dell’assicurato in un lavoro adeguato. Grazie alle censure sollevate dal legale dell’assicurato in merito al mancato riconoscimento degli interessi di mora, nella decisione su opposizione l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a tali interessi, ritenendo che l’assicurato non ha mai violato l’obbligo di collaborare.

 

                                         Pertanto, alla luce di quanto esposto sopra, a mente del TCA è a torto che l’amministrazione ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, ritenendo non necessaria l’assistenza di un legale. Di conseguenza, gli atti vanno retrocessi all’amministrazione perché valuti l’esistenza o meno degli altri due presupposti indispensabili per il riconoscimento del gratuito patrocinio in sede amministrativa (indigenza del-l’assicurato e causa non palesemente priva di oggetto).

 

 

                             2.15.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

 

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                       1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                             §    La decisione 21 febbraio 2006 è annullata.

                             §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), motivo per il quale l'istanza di assistenza giudiziaria è stralciata perchè divenuta priva d'oggetto  

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti