Raccomandata |
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Incarto n.
FS/ll |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 aprile 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, di professione operaia nel ramo tecnico, nel febbraio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “dolori tendo-muscolari [agli] arti superiori ed inferiori, dolori alla schiena che m’impediscono di muovermi e dormire normalmente” (doc. AI 47/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM), con decisione 12 agosto 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita (grado d’invalidità 51%) dal 1° febbraio 2003 (doc. AI 14/1-2)
1.2. A seguito del “ricorso” inoltrato dall’assicurata tramite il RA 1 (doc. AI 12/1-2) che, producendo un certificato medico 3 settembre 2005 del dr. __________ (doc. AI 12/3), ha contestato la valutazione medica operata dai periti e la possibilità di un apprendimento teorico-pratico, l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 19 aprile 2006 (doc. AI 5/1-5), ha confermato il diritto a una mezza rendita adducendo:
" (…)
5. In sostanza l'assicurata in sede di opposizione chiede il riconoscimento di una rendita intera AI con un grado di almeno il 70%, considerato come il suo stato di salute non permetterebbe l'esercizio della precedente attività, e di altre attività adeguate allo stato di salute, in misura del 60%.
Come visto il danno alla salute è stato valutato a mezzo di esame peritale. I medici del SAM, in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, alle affezioni attuali, alle constatazioni obiettive e ai consulti esperiti dal Dr. __________ (spec. FMH psichiatria e psicoterapia ), dal Dr. __________ (spec. FMH neurologia) e dal Dr. __________ (spec. FMH reumatologia) hanno valutato che la precedente attività di operaia e attività simili sono ancora esigibili in misura del 60%.
Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame peritale, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
In casu la valutazione espressa dai medici del SAM è completa, motivata e coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovresposti.
Il rapporto peritale SAM, come pure le osservazioni presentate in fase di opposizione, corredate dal rapporto medico stilato dal Dr. __________ il 3 settembre 2005, sono state sottoposte per competenza al vaglio del Servizio Medico Regionale AI (SMR). Quest'ultimo, con annotazione del 27 settembre 2005 ha rilevato che le considerazioni espresse dal Dr. __________ non contengono elementi non presi in considerazione in sede di perizia SAM, sia per quanto riguarda la sindrome del dolore cronico, sia per quanto riguarda l'esigibilità a svolgere un'attività adeguata allo stato di salute. In sostanza, per l'assenza di nuovi elementi oggettivi nel certificato presentato dal Dr. __________, il medico SMR ritiene che le argomentazioni mediche prodotte in fase di opposizione non presentino mezzi di prova atti a sconfessare l'operato dell'amministrazione.
Si può quindi confermare che l'assicurata è da ritenere abile in misura del 60% sia nella precedente attività sia in attività adeguate al suo stato di salute.
6. Per quanto riguarda l'aspetto economico è lecito affermare quanto segue. Come visto il grado d'invalidità è stato stabilito nella misura del 51%, ritenuto un reddito senza il danno alla salute pari a CHF 32'226.-- ed un reddito con il danno alla salute pari a CHF 16'014.--. Dal confronto di questi redditi risulta un grado AI pari al 50,3%.
Alla luce della lettera circolare nr. 193 del 13 aprile 2004 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, il grado d'invalidità effettivo deve essere stabilito in misura del 50%.
Ne discende in definitiva che la decisione di attribuzione della mezza rendita appare corretta e merita quindi conferma, considerato però un grado AI pari al 50% e non al 51%.
(…)” (doc. AI 5/3-4)
1.3. Con tempestivo ricorso, completato con scritto 12 maggio 2006, l’assicurata, sempre tramite il RA 1, ha ribadito la contestazione della valutazione medica, la possibilità di svolgere attività leggere senza importanti limitazioni e ha chiesto il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno il 70%.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, rilevato che l’assicurata solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione senza addurre ulteriori mezzi di prova, si è confermato nelle proprie allegazioni e ha chiesto di respingere il ricorso.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la valutazione medica operata dal-l’Ufficio AI. L’assicurata sostiene infatti che anche in attività leggere le sue limitazioni funzionali sono importanti e, contestando le conclusioni circa la sua capacità lavorativa residua cui sono giunti i periti del SAM, postula il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno il 70%.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nell’evenienza concreta, con rapporto 13 ottobre 2004 (doc. AI 33/1-3), il dr. __________, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante l’istruttoria amministrativa, ha espresso la seguente raccomandazione:
" (…)
Si tratta di una patologia mista psichiatrica/reumatologica con inoltre problematica di abuso etilico.
Procedere: perizia SAM per valutazione capacità lavorativa residua e determinazione limiti funzionali esatti al di fuori di problematiche sociali
(…)” (doc. AI 33/2)
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 32/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 20 gennaio 2005 (doc. AI 26/1-31) risulta che che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome somatoforme da dolore persistente in disturbo di personalità immatura e dipendente.
Sindrome lombospondilogena cronica su
- modiche alterazioni degenerative L2-S1.
Fibromialgia.
Emicrania senz’aura.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Ipercolesterolemia.
Stato da epatite B.
Lieve epatopatia di probabile origine nutrizionale.
Displidemia.
Stato da asportazione di polipo corde vocali.
Stato da asportazione di tumori cutanei.” (doc. AI 26/11)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A. è valutabile nella misura del 60% quale operaia” (doc. AI 26/15), hanno concluso che:
" 8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
La patologia predominante in quest'A. risulta essere quella psichiatrica. Infatti, i disturbi psichici dell'A., con ridotta sopportabilità del dolore, ridotta resistenza allo sforzo fisico, aumentata affaticabilità, meccanismi di difesa e di diniego della propria vulnerabilità emotiva, la presenza di un disturbo di personalità immatura e dipendente, fanno sì che la capacità lavorativa della peritanda sia ridotta nella misura del 40% sia come operaia che in qualsiasi altra attività lavorativa. Intendiamo con ciò che la signora RI 1 non è più in grado di produrre un rendimento costante, che necessita di pause durante il lavoro e di maggior tempo anche per l'esecuzione di attività ripetitive e semplici.
La problematica reumatologica è caratterizzata da una sindrome lombospondilogena cronica su modiche alterazioni degenerative ed una fibromialgia. Tale patologia concorre a ridurre la capacità lavorativa dell'A. nella misura massima del 30% nell'attività di operaia di fabbrica, mentre riduce la capacità lavorativa del 20% in un lavoro leggero e adatto come il lavoro a cottimo che l'A. ha svolto al proprio domicilio per alcuni anni.
La problematica neurologica si caratterizza della presenza di emicrania senz'aura, patologia presente da oltre vent'anni, che riduce la capacità lavorativa dell'A. nella misura massima del 15% e non oltre. La patologia di sindrome somatoforme da dolore persistente amplifica i disturbi modici a livello organico che l'A. presenta, sia neurologici sia reumatologici, amplificandone l'ampiezza e l'influsso. Pertanto le patologie non possono essere sommate. La diagnosi di disturbo da dolore somatoforme è compresa nella valutazione psichiatrica e quindi riteniamo che un'incapacità lavorativa complessiva del 40% sia adeguata.
Lo stato di salute dell'A. è da considerare invariato a partire dal 1.05.2004 in poi, quando l'A. ha ridotto l'attività lavorativa. Da allora non sono subentrati cambiamenti significativi dello stato di salute dell'A..
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo che l'A. possa svolgere un'attività lavorativa nella misura del 60% con le limitazioni descritte dal nostro reumatologo dr. __________.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste." (doc. AI 26/15-16)
2.5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità residua al lavoro del 60% sia come operaia che in qualsiasi altra attività lavorativa.
I periti hanno infatti evidenziato che la patologia predominante è quella psichiatrica e, ritenuto che la patologia di sindrome da dolore somatoforme amplifica i disturbi modici presenti a livello neurologico e reumatologico, osservato che le patologie non possono essere sommate concludendo per un’inca-pacità lavorativa complessiva del 40% e la possibilità di svolgere un’attività lavorativa nella misura del 60% con le limitazioni descritte dal reumatologo dr. __________.
Per quanto riguarda la diagnosi di fibromialgia il dr. __________, nel suo consulto di reumatologia del 9 dicembre 2004 (doc. AI 26/25-31), ha rilevato che “(…) è stata ritenuta a livello psichiatrico anche la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente. Questa diagnosi non esclude la diagnosi di fibromialgia, al contrario vi è un’importante sovrapposizione tra queste 2 entità (…)” (doc. AI 26/29 la sottolineatura è del redattore).
Circa la capacità funzionale residua il dr. __________ ha poi espresso la seguente valutazione:
" (…)
a) Sollevamento e trasporto di carichi:
La capacità funzionale residua per il trasporto di pesi molto leggeri a leggeri è normale, per pesi medi è lievemente ridotta, per oggetti pesanti è molto ridotta e per oggetti molto pesanti esigua. La capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle di peso inferiore a 5 kg è lievemente ridotta e di peso superiore è ridotta.
b) Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:
La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti leggeri e per lavori di precisione è normale. Per oggetti medi è lievemente ridotta. La capacità funzionale per lavori pesanti e di manovalanza è molto ridotta, per lavori molto pesanti esigua.
c) Posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
La capacità funzionale per posizioni a braccia elevate è lievemente ridotta, la rotazione del tronco è ridotta, seduta e piegata in avanti è lievemente ridotta, eretta e piegata in avanti è ridotta La paziente può restare inginocchiata in modo normale e lavorare con ginocchia in flessione in modo normale.
d) Mantenere posizioni statistiche:
La possibilità di mantenere la posizione seduta è lievemente ridotta. La paziente dovrebbe poter beneficiare di pause di alcuni minuti per sgranchirsi indicativamente ogni mezz'ora-1 ora: La possibilità di mantenere la posizione eretta è lievemente ridotta. L'assicurata dovrebbe poter alternare le posizioni al bisogno o almeno regolarmente.
e) Spostarsi, camminare:
La capacità funzionale per qualunque spostamento in pianura, entro limiti ragionevoli tenendo conto dell'età e del decondizionamento (al massimo 8 km al giorno), appare normale. Su rapide salite e discese nonché lunghe rampe di scale la capacità funzionale è lievemente ridotta a ridotta. Anche su terreni accidentati la capacità funzionale è lievemente ridotta. Lavori in equilibrio, su ponteggi e scale a pioli dovrebbero essere evitati, se non con particolari precauzioni, per ragioni di sicurezza.
Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1,5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri 6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti >45 kg.
(…)” (doc. AI 26/30-31)
La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie.
Il dr. __________, FMH in medicina interna, nel suo certificato medico 3 settembre 2005, non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata e circa le conclusioni in merito alle attività esigibili formulate dai periti si è limitato ad osservare, senza tuttavia motivare e documentare adeguatamente, che “(…) a mio parere non sono atte alla paziente, sia per il dolore fisico e soprattutto per la scolarità non sufficiente e l’impossibilità ad imparare una nuova attività/professione per via soprattutto della sindrome fibromialgica e della mancanza dell’integrità psichica necessaria (…)” (doc. AI 13/3). Lo stesso medico, senza addurre delle patologie sulle quali non si sia già espresso il SAM, ha poi sostenuto in modo del tutto generico che “(…) a mio parere sarebbe necessario rivedere la decisione della rendita, soprattutto in base al quadro psico somatico della paziente (…)” (doc. AI 12/3).
Al riguardo anche il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 27 settembre 2005 ha rilevato che “(…) l’assicurata ha prodotto un rapporto del dr. __________, il quale invita ad un riesame del caso. Le sue considerazioni non contengono elementi dei quali non si abbia già tenuto conto nell’ambito della perizia e dell’integrazione professionale, sia per quanto riguarda la sindrome del dolore cronico, sia per quanto riguarda l’esigibilità di svolgere un lavoro idoneo allo stato di salute (…)” (doc. AI 10/1).
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Inoltre, il consulente in integrazione professionale, nel suo rapporto finale 11 maggio 2005 (doc. AI 19/1-5), ha evidenziato che:
" (…)
Tenuto conto del curriculum scolastico e professionale dell’A. non è possibile intravedere dei provvedimenti professionali che possano aumentare o mantenere la capacità di guadagno. La scolarità e l’esperienza professionale specifica dell’assicurata ma soprattutto la capacità lavorativa limitata al 60%, non permettono di proporre una riqualifica professionale.
Le limitazioni fisiche presentate dall’A. non si configurano gravi al punto da giustificare una non reintegrabilità nel mercato del lavoro.
Non ritengo opportuno segnalare il caso al servizio di collocamento in quanto la presenza sul mercato del lavoro di diverse attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, mi fanno pensare che l’A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo. Va inoltre segnalato il fatto che a mio avviso la signora RI 1 non presenta la motivazione e la volontà sufficiente per poter far capo al nostro servizio di collocamento poiché la valutazione soggettiva del suo danno alla salute si discosta in modo importante dai dati oggettivi forniti dai medici. L’A. si sente infatti inabile in modo importante in ogni attività per cui difficilmente accetterebbe proposte lavorative al di fuori del lavoro che attualmente svolge a domicilio.
Peraltro, qualora l’A. trovasse un datore di lavoro disposto ad assumerla si resta a disposizione per valutare il diritto ad un'eventuale introduzione al posto di lavoro (formazione ad hoc), in un’attività confacente con il danno alla salute che permetta di recuperare la capacità di guadagno residua.
(…).” (doc. AI 19/5)
In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia pluridisciplinare 20 gennaio 2005 del SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata è abile al lavoro al 60% in un lavoro adeguato.
Di conseguenza la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti