Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
FS/td |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
|
|||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2006 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 7 aprile 2006 emanata da |
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe __________, di professione operaia presso la __________ di __________, nel luglio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “problemi [alla] gamba destra, schiena, collo e testa” (doc. AI 47/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui due perizie pluridisciplinari eseguite dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM), con decisioni 12 agosto 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita dal 1° agosto 2004 al 31 gennaio 2005 e alla mezza rendita dal 1° febbraio al 30 giugno 2005 (doc. AI 13/1-2 e 14/1-2).
1.2. A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 (doc. AI 10/1-2), che (producendo un certificato medico 8 settembre 2005 del dr. __________; doc. AI 10/3) ha contestato la valutazione medica e postulato il diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2004, l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 7 aprile 2006 (doc. AI 8/1-5), ha confermato la decisione 12 agosto 2005 adducendo:
" (…)
5. In concreto per quel che attiene all'aspetto medico, come visto, il danno alla salute è stato valutato a mezzo di esami peritali. I medici del SAM, in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologia e sistemica, ai dati soggettivi e alle constatazioni obiettive, hanno valutato che per l'attività svolta di operaia e per attività lavorative leggere, l'assicurata ha presentato un'incapacità lavorativa del 40% dall'agosto 2003, del 50% dal novembre 2004 e del 30% dall'aprile 2005.
Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame peritale, si rammenta che secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
In casu le valutazioni espresse dai medici del SAM sono complete, motivate e coerenti, e non offrono quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto conformi ai criteri sovresposti. I rapporti peritali sono stati pure sottoposti al Servizio Medico Regionale Al (SMR), il quale non ha potuto altro che confermare quanto espresso dai periti.
L'amministrazione ha quindi espresso il proprio convincimento prendendo la decisione al termine di una procedura istruttoria e sulla scorta in particolare dei due rapporti peritali stilati dai medici del SAM che hanno analizzato a fondo la situazione medica.
La certificazione del Dr. __________, prodotta dall'assicurato in sede di opposizione, risulta al contrario del tutto generica, priva delle diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle constatazioni oggettive, della prognosi e delle eventuali osservazioni conclusive, e non può pertanto essere considerata atta a modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione è giunta.
(…).” (doc. AI 8/3-4)
1.3. Con tempestivo ricorso, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, l’assicurata ha ribadito la contestazione della valutazione medica e, producendo i certificati 25 aprile 2006 del dr. __________ e 26 aprile 2006 del dr. __________ (doc. C e D), ha chiesto l’esperimento di una perizia pluridisciplinare e il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno il 70% con diritto a una rendita intera.
Con scritto 22 maggio 2006 l’assicurata ha trasmesso al TCA gli attestati medici 15 maggio 2006 del dr. __________ e del dr. __________ (doc. E e F).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso adducendo che:
" (…)
Dalle due annotazioni mediche emesse dal Servizio medico regionale dell’AI (SMR) che si allegano alla presente risposta, si evince in maniera inequivocabile che non vi sia stato alcun peggioramento inerente lo stato di salute della qui ricorrente con susseguente influsso sulla capacità lavorativa della stessa.
In definitiva, lo scrivente ufficio ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l’incapacità al guadagno dell’assicurata in oggetto, senza che si renda necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti medici specialistici.
(…)
Siccome l’assicurata (in base all’esito peritale) è stata ritenuta inabile al lavoro “unicamente” nella misura del 30% nella sua professione di operaia, è proprio in detta attività che essa può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, senza dover intraprendere un’altra attività. Né vi sono motivi per non ritenere che l’assicurata, dal punto di vista economico, facendo uso di tutto l’impegno ragionevolmente esigibile, non subisca una perdita di guadagno di pari grado.
(…)." (doc. V)
1.5. Con scritto 19 giugno 2006 l’assicurata ha inoltrato le proprie osservazioni riguardo alle annotazioni 24 e 30 maggio 2006 del medico SMR.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la valutazione medica operata dal-l’Ufficio AI. L’assicurata contesta infatti le perizie del SAM e, previo esperimento di una perizia specialistica multidisciplinare, postula il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno il 70%.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che: “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma, appunto, anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.6. Nell’evenienza concreta, con rapporto 23 settembre 2004 (doc. AI 32/1-2), il dr. __________, medico SMR, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante l’istruttoria amministrativa, ha espresso la seguente raccomandazione:
" (…)
Operaia di origine __________ con 2 figli a carico di 2 e 7 anni.
Valutazione Dr. __________: probabile sovraccarico da doppio lavoro casalinga/opera-ia.
Valutazione peritale Dr.essa __________ per conto __________ del 2.6.2004:
diagnosi di
episodio depressivo di media gravità F 32.11
sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4
sospetto disturbo di personalità psicastenico, passivo e autosvalutativo
permane IL 100%
iniziato il trattamento psichiatrico presso dr. __________ da giugno 2004
Procedere: in considerazione dell’intreccio psichiatrico/sociale/reumatologico ad perizia SAM per valutazione limiti funzionali esatti.
(…)” (doc. AI 32/2)
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 31/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 31 gennaio 2005 (doc. AI 27/1-28) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Depressione inibita di livello medio-grave in personalità dipendente con somatizzazioni multiple e pericolo suicidale latente.
Sindrome somatoforme da dolore persistente, con
- dolori panvertebrali;
- cefalee di tipo tensivo;
- stanchezza cronica e disturbi del sonno.
Lombosciatalgia cronica ds. dall’estate 2003 con
- assenza di rilevanti deficits neurologici;
- modiche alterazioni statiche con possibili sequele di distrofia di crescita di Scheuermann.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Cefalee di tipo tensivo.” (doc. AI 27/10)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A. è valutabile nella misura del 60% dal 27.08.2003 in avanti nell’attività finora svolta ed in altre più leggere. A partire dal 22.11.2004 al 22.04.2005 l’A. è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 50%. In seguito l’A. dovrebbe essere sottoposta ad una valutazione psichiatrica, dopo che sia stata intensificata la terapia psicofarmacologica, con eventualmente un ricovero in ambito psichiatrico” (doc. AI 27/13), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Sulla base degli atti a disposizione, dell'anamnesi e delle valutazioni specialistiche intraprese durante il soggiorno SAM, riteniamo che l'A. debba essere ritenuta inabile al lavoro nella misura del 40% dall'agosto 2003 fino al novembre 2004, data della perizia SAM.
In considerazione del fatto che agli atti non é mai stata ritenuta la diagnosi di depressione grave, della presenza di una tendenza all'aggravazione nel comportamento dell'A., e sulla base delle nostre osservazioni poste alla valutazione psichiatrica, riteniamo che i disturbi lamentati dalla peritanda fino alla perizia SAM, caratterizzati prevalentemente da una sindrome depressiva di media gravità, da un disturbo da dolore somatoforme e dorsolombalgie croniche su turbe statiche, senza evidenza di radiculopatia, giustifichino un'incapacità lavorativa nella misura del 40% e non superiore.
Durante la visita peritale SAM il nostro consulente psichiatra ha ritenuto la presenza di depressione medio - grave con somatizzazioni multiple a carattere somatoforme e pericolo suicidale latente che giustifica un'incapacità lavorativa del 50%. Egli aggiunge però che la peritanda dovrebbe beneficiare di un'impostazione della terapia psicofarmacologica con intensificazione, ed eventuale ricovero presso un Ospedale psichiatrico.
Una rivalutazione a distanza di sei mesi è utile, con prognosi positiva.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Al momento non riteniamo utile provvedimenti d'ordine professionale.
Una volta risolta la problematica psichiatrica, con un trattamento intensivo, l'A. potrebbe risultare abile al lavoro nella misura del 80% in un'attività adatta.
10 OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)" (doc. AI 27/13-14)
Il dr. __________, con rapporto 7 marzo 2005 (doc. AI 22/1-2), ha espresso la seguente raccomandazione:
" (…)
In considerazione delle conclusioni SAM ritengo indicato che si proceda a rivalutazione SAM a distanza di 6 mesi, quindi per maggio 2005 per valutazione evoluzione problematica psi. In questa occasione sarà pure da rivalutare la problematica dell’aggravamento molto probabilmente presente in questo caso. La decisione dell’ufficio circa la rendita rimane in sospeso fino che saremo in possesso di tale valutazione.” (doc. AI 22/2)
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una seconda perizia a cura del SAM (doc. AI 21/1).
Dalla perizia pluridisciplinare 30 maggio 2005 (doc. AI 20/1-12) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a un consulto specialistico esterno di natura psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze del consulto e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Disturbo somatoforme da dolore persistente.
Disturbo depressivo di lieve-media entità, con aspetti conversivi del comportamento.
Lombosciatalgia cronica a ds. dall’estate 2003:
- senza segni neurologici;
- su modiche alterazioni statiche e possibili sequele da distrofia di crescita di Scheuermann.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Cefalee di tipo tensivo.
Lieve ipoacusia con tinnito a sin.” (doc. AI 20/6)
e espresso la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa
" In considerazione dell'evoluzione attuale del quadro psicopatologico e sulla base delle valutazioni precedenti reumatologica e neurologica che, in questo lasso di tempo, non hanno subito variazioni significative, concludiamo ritenendo l'A. abile al lavoro nella misura del 70% nell'attività precedentemente svolta di operaia ed in attività lavorative leggere ed adatte che rispettino le limitazioni poste dal nostro reumatologo dr. __________ poste nella perizia precedente. La patologia neurologica non concorre a ridurre la capacità lavorativa. Di fatto anche se l'A. non attesta un miglioramento clinico dello stato di salute abbiamo potuto constatare una regressione della componente depressiva rispetto alla valutazione precedente. Possiamo confermare la tendenza all'accentuazione della sofferenza ed alla teatralizzazione del comportamento, come attestato dal nostro consulente dr. __________, con la presenza pure di un aspetto conversivo del comportamento e dell'affettività associata ad una tendenza passiva che influisce globalmente sulla descrizione soggettiva dei disturbi.
Dunque dall'aprile 2005 dobbiamo ritenere l'A. abile nella
misura descritta sopra.
L'incapacità lavorativa, dovuta alla patologia psichiatrica, non può essere sommata a quella dovuta alla problematica reumatologica in quanto entrambe considerano la patologia principale che risulta essere la sindrome da dolore somatoforme." (doc. AI 20/8)
I periti hanno quindi concluso che:
" 8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
L’A. è abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività precedentemente svolta di operaia e attività di pari impegno fisico.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L’A. è abile nella misura del 70% in qualsiasi attività lavorativa.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste." (doc. AI 20/8)
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità residua al lavoro del 70% sia come operaia che in qualsiasi altra attività lavorativa di pari impegno fisico.
I periti hanno infatti ritenuto che la patologia neurologica non concorre a ridurre la capacità lavorativa e che nell’attività precedentemente svolta di operaia e in attività leggere ed adatte (che rispettino le limitazioni poste dal dr. __________) l’assi-curata è abile al lavoro nella misura del 70%. Essi hanno poi evidenziato che l’incapacità lavorativa dovuta alla patologia psichiatrica – incapacità del 30% secondo il consulto 17 maggio 2005 (doc. AI 20/10-12) del dr. __________: “(…) il quadro psicopatologico comporta un’incapacità lavorativa dell’ordine del 30% per ogni attività esigibile (…)” (doc. AI 20/12) – non può essere sommata a quella dovuta alla problematica reumatologica – incapacità del 30% secondo il consulto 24 novembre 2004 (doc. AI 27/22-28) del dr. __________: “(…) la sindrome somatoforme da dolore persistente determina un calo soggettivo estremamente importante del rendimento per qualunque attività. Da un punto di vista oggettivo però la presenza di dolori cronici senza un rilevante substrato organico, stanchezza, insonnia e problemi funzionali a carico di più sistemi incide in misura minore sul rendimento dell’attività precedentemente svolta dall’assicurata. La presenza di una lombosciatalgia nell’ambito di una probabile discopatia limita invece in misura più importante il lavoro a una catena di montaggio che richiede a volte anche trasporti di pesi fino a 20 kg. In un’attività di questo tipo l’assicurata deve essere ritenuta inabile al lavoro nella misura del 30% (…)” (doc. AI 27/26-27) – in quanto entrambe considerano la patologia principale che risulta essere la sindrome da dolore somatoforme.
Circa la capacità funzionale residua il dr. __________ ha poi espresso la seguente valutazione:
" (…)
a) Sollevamento e trasporto di carichi:
L'assicurata è in grado di sollevare o trasportare, pur in modo non eccessivamente ripetitivo, pesi molto leggeri a leggeri con una capacità funzionale da normale a lievemente ridotta. Per pesi medi la capacità funzionale è molto ridotta, per oggetti pesanti è esigua e per oggetti molto pesanti praticamente nulla. II sollevamento e il trasporto di carichi sopra il piano delle spalle è possibile con una capacità funzionale residua lievemente ridotta per pesi inferiori a 5 kg e ridotta per pesi superiori a 5 kg.
b) Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:
La manipolazione di oggetti leggeri e la possibilità di realizzare lavori di precisione è normale. La capacità funzionale della manipolazione di oggetti medi è lievemente ridotta, per lavori pesanti e di manovalanza é esigua, per lavori pesanti praticamente nulla.
c) Posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
La capacità funzionale per lavori a braccia elevate è lievemente ridotta, con rotazione dei tronco ridotta, seduta e piegata in avanti ridotta, eretta e piegata in avanti molto ridotta, inginocchiata normale, con ginocchia in flessione normale.
d) Mantenere posizioni statiche:
La possibilità di mantenere la posizione seduta è ridotta, indicativamente a ca. mezz'ora dopodiché la paziente dovrebbe potersi sgranchire per qualche minuto oppure cambiare posizione. La possibilità di mantenere una posizione eretta è ridotta allo stesso modo.
e) Spostarsi, camminare:
La paziente può camminare anche oltre 50m ma generalmente non per lunghi tragitti e non più volte al giorno. L'assicurata può camminare su terreno accidentato e salire e scendere le scale con una capacità funzionale lievemente ridotta.
f) Diversi:
I lavori su ponteggi e scale a pioli sono sconsigliati per motivi di sicurezza.
Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri 6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45 Kg.
9. PER ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE: IN CHE MISURA L'A. PUÒ SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI CASALINGA (DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI).
Come casalinga, nella situazione attuale, l'assicurata è inabile al lavoro nella misura del 15%. Per i limiti funzionali vedi domanda 8.
(…)." (doc. AI 27/28)
La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie.
2.8.1. Per quanto riguarda all’aspetto psichiatrico, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato medico 8 settembre 2005 ha attestato che “(…) la paziente citata nel corso delle ultime due settimane ha presentato un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni di salute psichica. Ciò compromette sia la sua capacità lavorativa sia la sua capacità di affrontare le mansioni domestiche. Secondo la mia valutazione essa risulta inabile al lavoro al 100% (…)” (doc. AI 10/3). Lo stesso medico, con certificato 25 aprile 2006, ha poi attestato che “(…) la paziente è tuttora in mia cura dal 7.6.2004. Essa presenta tuttora una sintomatologia depressiva, concomitante a dolori persistenti all’apparato locomotorio. I disturbi soggettivi comprendono dolori persistenti, di intensità fluttuante; abbassamento dell’umore; insonnia; perdita degli interessi e dell’iniziativa. I disturbi oggettivi comprendono abbassamento dell’umore, insonnia, tensione diurna, irritabilità. La sintomatologia dolorosa e depressiva non ha presentato miglioramenti significativi nonostante le cure effettuate. La diagnosi psichiatrica è di episodio depressivo di intensità medio-grave. Secondo la mia valutazione la paziente soffre di sintomi che comportano l’incapacità lavorativa totale (…)” (doc. C).
Ora, a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7), nei certificati medici appena riprodotti il dr. __________ – posta la medesima diagnosi già ravvisata nel rapporto 18 agosto 2004 “episodio depressivo di media gravità F 32.1, sindrome somatoforme F 45.4” (doc. AI 34/1), allorquando aveva definito lo stato di salute “stazionario” – non ha attestato debitamente un peggioramento della situazione invalidante della sua paziente e si è limitato a concludere in modo del tutto generico che “(…) secondo la mia valutazione essa risulta inabile al lavoro al 100% (…)” (doc. AI 10/3) e che “(…) secondo la mia valutazione la paziente soffre di sintomi che comportano l’incapacità lavorativa totale (…)” (doc. C).
Non è possibile concludere differentemente, e meglio, non riconoscere piena forza probatoria alle conclusioni cui è giunto il dr. __________ nel suo consulto psichiatrico 17 maggio 2005 nell’ambito della perizia pluridisciplinare 30 maggio 2005 del SAM (doc. AI 20/1-12), anche avuto riguardo ai pareri espressi dal dr. __________ nel suo consulto 26 novembre 2004 nell’ambito della perizia pluridisciplinare 31 gennaio 2005 del SAM (doc. AI 27/15-18) e dalla dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto 2 giugno 2004 (doc. AI 34/8-12). Infatti, il dr. __________ aveva concluso che “(…) terapeuticamente è indispensabile una psicoterapia intensiva ed una terapia psicofarmacologica basata su antidepressivi SSRI a profilo attivatore, può entrare in linea di conto anche un soggiorno stazionario presso una clinica psichiatrica per impostare il nuovo schema terapeutico e osservare il decorso clinico. La situazione merita una rivalutazione tra quattro-sei mesi (…)” (doc. AI 27/18, la sottolineatura é del redattore). Anche la dr. __________ aveva concluso che “(…) in concomitanza ai problemi reumatologici persiste un quadro depressivo di etiologia poco chiara. L’assicurata collega tutto al dolore cronico. A mio parere, persiste di fondo un disturbo di personalità che condiziona l’attuale evoluzione depressiva, in quanto le risorse adattive alle difficoltà esistenziali risultano esaurite con l’apparizione e la recrudescenza dei dolori cronici. Per ora la terapia psichiatrica ambulatoriale non è stata intrapresa. Settimana prossima l’assicurata dovrebbe essere visitata per la prima volta dalla Dr.ssa __________ di __________ ed entrare in cura psichiatrica. Per ora, persiste un’inabilità lavorativa nella misura completa per i prossimi tre mesi. Il caso è da rivalutare ulteriormente dopo il trattamento psichiatrico (…)” (doc. AI 34/12, la sottolineatura è del redattore).
Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 maggio 2006 ha, tra l’altro, concluso che “(…) dal punto di vista psichiatrico peritale non ha però potuto essere stabilita una patologia psichiatrica maggiore con seguente influsso importante sulla capacità lavorativa (…)” (doc. V/1).
Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
2.8.2. Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico il dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, nel rapporto medico 9 luglio 2004 (doc. AI 37/1-2), non ha posto delle diagnosi che non siano state considerate dal SAM nella perizia 31 gennaio 2005. Lo stesso specialista, nel certificato 15 giugno 2006 (doc. E), posta la diagnosi nota, ha elencato delle limitazioni funzionali in sostanza sovrapponibili a quelle esposte dal dr. __________ nel suo consulto 24 novembre 2004 nell’ambito della perizia pluridisciplinare 31 gennaio 2005 del SAM – “(…) per i soli aspetti fisici che mi concernono vi è una capacità funzionale ridotta sia per il sollevamento e trasporto di carichi (esigibile fino ad un massimo di 5-8 kg ed in forma solo ridotta) che la manipolazione di oggetti (possibile solo per quelli leggeri), rispettivamente per il mantenimento di posizioni statiche (esigibile per un massimo di mezza ora sia quella seduta che eretta). La paziente è inoltre impossibilitata a lavorare con le braccia lontane dal corpo o nell'effettuare attività manuali sopra l’altezza della testa. Spostarsi su terreni piani è possibile per tratti corto/medi (…)” – limitandosi a concludere che “(…) mi è difficile immaginare che la paziente possa svolgere un’attività lucrativa in queste condizioni che appaiono peggiori di quando l’ho peritata in dicembre del 2003, valutando l’inabilità lavorativa già allora del 100% (…)” (doc. E).
Al riguardo, il dr. __________, nelle annotazioni 30 maggio 2006, ha osservato che “(…) viene posta la diagnosi di sindrome toracolombovertebrale cronica e recidivante con irradiazioni dolorose negli arti, con predominanza a destra, di tipo spondilogena, in presenza di un netto disturbo statico del rachide con ipercifosi toracolombare parzialmente fissata ed una netta insufficienza del portamento. Il medico indica che la sofferenza dell’assicurata è espressione di una sindrome somatoforme (…)” (doc. V/2).
2.8.3. Per quanto riguarda l’aspetto neurologico i periti del SAM hanno concluso che la patologia neurologica non concorre a diminuire la capacità lavorativa dell’assicurata (doc. AI 27/1-14 e 20/1-9). Il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 15 maggio 2006, oltre a riferire su una situazione posteriore alla decisione impugnata (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), non si è pronunciato sulla capacità lavorativa dell’assi-curata e ha attestato uno “(…) stato neurologico praticamente normale, forti discrepanze con mancanza di collaborazione per quel che concerne la forza muscolare e per i test sensitivi dove le risposte sono incongruenti (…)” (doc. F).
Al riguardo, il dr. __________, nelle annotazioni 30 maggio 2006, ha concluso che “(…) la descrizione dello status da parte del dr. __________ ben evidenzia la problematica principale dell’assicura-ta che risulta essere a livello psichiatrico ben compatibile con gli aspetti conversivi evidenziati in ambito SAM. L’attuale documentazione evidenzia un quadro clinico ben noto che è però stato valutato dai periti in ambito SAM che in conoscenza ed in considerazione di tutti i fattori sono arrivati alla loro conclusione. In assenza di una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto al momento della perizia SAM non vedo gli estremi per discostarci dalle loro conclusioni (…)” (doc. V/2).
2.8.4. Neppure il dr. __________, FMH in medicina generale, nel suo attestato 26 aprile 2006 (doc. D), ha debitamente attestato un peggioramento della situazione invalidante della sua paziente.
Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 24 maggio 2006, ha concluso che “(…) egli [ndr.: il dr. __________] nega un’evoluzione favorevole ritiene in pratica una IL del 100% negli ultimi 12 mesi (…)” (doc. V/1).
2.8.5. In conclusione, rispecchiando le perizie del SAM e, in particolare, i referti specialistici del dr. __________, __________, __________ e __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alle stesse può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua incapacità al guadagno.
Di conseguenza, ritenuta un’incapacità lavorativa nella precedente professione di operaia del 40% dal 27 agosto 2003, del 50% dal novembre 2004 e del 30% dall’aprile 2005, è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1° agosto 2004 al 31 gennaio 2005 (cfr. art. 29 LAI e 88a OAI) e alla mezza rendita dal 1° febbraio al 30 giugno 2005 (cfr. art. 88a OAI).
Infatti, viste le diverse percentuali nella misura delle quali in periodi diversi l’insorgente è stata ritenuta abile sia nella sua precedente professione di operaia che in attività leggere, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversi-cherung, tesi Friborgo 1995, pag. 154).
Pertanto, il reddito da invalido che ella potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 60%, 50% e 70% (si tratta dei diversi gradi di capacità lavorativa attestati) del reddito realizzabile senza il danno alla salute.
L’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 40%, 50% e 30%, ciò che giustifica, come visto sopra, il diritto ad un quarto di rendita dal 1° agosto 2004 al 31 gennaio 2005 e alla mezza rendita dal 1° febbraio al 30 giugno 2005.
2.9. Da ultimo, l’assicurata ha chiesto l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici.
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.
Visto quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti