Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.100

 

FS/td

Lugano

9 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 20 febbraio 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale operaio generico presso il __________ (doc. AI 8/1-3 e doc. 1/9 e 1/10 dell’incarto disoccupazione), nel mese di ottobre 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) dolori lombari con irradiazione al gluteo ed alla gamba destra; saltuariamente alla gamba sinistra (…)” (doc. AI 1/1-7).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 20 febbraio 2007 (doc. AI 37/1-2), preavvisata con progetto 14 dicembre 2006 (doc. AI 30/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo, in particolare, che:

 

"  (…)

   Dall’esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, si evince che sia nella sua precedente attività di operaio generico presso il __________ che in altre attività a lei idonee è presente una completa capacità lavorativa a condizione che eviti di alzare pesi oltre i 25 kg. In base al mansionario a nostra disposizione, nella sua precedente attività doveva alzare pesi di 25 kg e non oltre; pertanto è ancora praticabile nella misura del 100%.

 

   Per quanto concerne le osservazioni da lei presentate avverso il progetto di decisione del 14.12.2006, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico (compresi quelli presentati in procedura d'audizione i quali sono stati tra l'altro adeguatamente valutati - annotazioni del Servizio Medico Regionale dell'AI del 12.02.2007) che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni effettuate dall'Ufficio AI.

(…)." (doc. AI 37/1)

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, completato con lo scritto 24 aprile 2007, con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto di essere sentito e postulato il diritto ad una rendita o, in via subordinata, ad una riqualificazione professionale.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con scritto 18 maggio 2007 l’assicurato ha trasmesso al TCA la lettera 15 maggio 2007 del dr. __________ indirizzata all’Ufficio AI.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che      esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita e a provvedimenti professionali.

                                         L’assicurato ha postulato il diritto ad una rendita o, in via subordinata, ad una riqualificazione professionale.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

 

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

 

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.

 

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

 

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.7.   Nel caso concreto il dr. __________, medico generalista, nel rapporto medico 29 dicembre 2005 (doc. AI 11/1-3) – posta la diagnosi di “(…) sindrome lombovertebrale cronica con irradiazione alla gamba destra (…)” (doc. AI 11/1), attestata (dopo diversi periodi di incapacità lavorativa con grado oscillante dal 100% al 50%) un’incapacità lavorativa nella sua ultima attività del 100% dal 5 settembre 2005 in avanti e ritenuto uno stato di salute suscettibile di miglioramento –, ha osservato che:

 

"  (…)

Da marzo 2003 accusa dolori alla regione sacroiliaca di destra alla regione lombare con irradiazione alla gamba destra.

Tutti gli accertamenti sinora eseguiti non hanno evidenziato alcuna lesione specifica. I consulenti Dr. __________ e Dr. __________ hanno entrambi diagnosticato una sindrome lombovertebrale recidivante con disfunzione lombosacrale persistente da disturbi della statica e disequilibrio muscolare con iniziale spondilartrosi.

Da qualche mese è seguito ambulatoriamente dal collega __________ con terapia del dolore a base di antalgici oppiacei con discreto sollievo.

Ritengo indicata una riqualifica professionale con una occupazione che non comporta il sollevamento di pesi oltre i 5 kg anche se nel 2003 il Dr. __________ aveva ritenuto abile al lavoro lo stesso non avendo riscontrato alcuna lesione particolare al rachide.

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai colleghi __________, __________ e __________.

 

Auspico vivamente una valutazione peritale specialistica reumatologica o ev. ortopedica. Una valutazione neurologica nel 2005 c/o il collega __________ non ha evidenziato polineuropatia o sintomi neuromuscolari ma unicamente un sospetto di miopatia forse di origine etilica.

(…)." (doc. AI 11/2)

 

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna e ematologia oncologica, nel rapporto medico 28 marzo 2006 (doc. AI 19/1-3) – posta la diagnosi di “(…) sindrome lombovertebrale cronica con irradiazione dolorosa agli arti inferiori di origine spondilogena (…)” (doc. AI 19/1), attestata un’incapacità lavorativa nella sua ultima attività del 100% da settembre 2005 al 31 marzo 2006 e ritenuto uno stato di salute stazionario –, ha concluso che:

 

"  (…)

Questo paziente sofferente di una sindrome lombo-spondilogena cronica è venuto alla mia osservazione per trattamento del dolore.

Il dolore può essere utilizzato solamente utilizzando dei cerotti di Buprenorfina associati a Paracetamolo.

Il paziente è stato sottoposto anche a perizia assicurativa (vedere allegato), che non riscontrando una diagnosi di dignità importante limiterà le prestazioni assicurative al 31.03.2006.

Probabilmente in questo caso non vi sono gli estremi per una pratica di invalidità, ma sono importanti provvedimenti professionali per cercare di abilitarlo a lavori che non comportino sforzi pesanti.

(…)." (doc. AI 19/2)

 

                                         Il dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, nella perizia 7 febbraio 2006 all’attenzione dell’assi-curatore malattia (doc. AI 19/6-22), posta la diagnosi di “(…) sindrome lombovertebrale cronica con anamnesticamente irradiazioni dolorose negli arti inferiori di natura probabilmente spondilogena senza neurocompressive e senza limitazioni funzionali rilevanti (…)” (doc. AI 19/10), ha espresso la seguente valutazione:

 

"  (…)

All'origine delle ripetute interruzioni del lavoro quale operaio generico presso il __________ (verificatisi dal 2002 in poi) vi sono alterazioni funzionali e strutturali minime così come già constatate in precedenza (sia dal sottoscritto che dal reumatologo Dr. __________ nel 2003 ed ancora nella recente visita neurologica del Dr. __________, __________ in settembre del 2005). Gli accertamenti strumentali non hanno evidenziato patologie morfologiche di rilievo con un quadro stazionario di una lieve discopatia al livello L4/L5 rispettivamente di un'iniziale spondilartrosi nello stesso segmento come ancora documentato in    un'ultima RM del settembre del 2005. In concordanza con i reperti clinici (privi di segni neurocompressivi) non è stata riscontrata un'ernia discale. Dal profilo neurologico è infine stata esclusa anche una neuropatia o miopatia agli arti inferiori.

Ritrovo il signor RI 1 in condizioni simili di 3 anni fa senza nuovi impedimenti.

Riscontro quale unica limitazione una ridotta capacità del paziente nell'alzare pesi (limitata a 25 kg circa), valutazione che riprende le mie considerazioni del 2003.

A condizione che questa limitazione possa essere rispettata sul posto di lavoro attuale ritengo esigibile la ripresa dell'attività lucrativa svolta in forma normale ed a partire da subito. In alternativa il paziente può essere considerato abile al lavoro normalmente anche per qualsiasi attività lucrativa diversa (con la stessa limitazione) che sia consona alle sue condizioni manuali ed intellettuali. Dal lato reumatologico/ortopedico non vi sono i criteri per chiedere prestazioni da parte dell'AI. Dovesse il paziente perdere il posto di lavoro attuale dovrà iscriversi all'Assicurazione contro la Disoccupazione.

(…)." (doc. AI 19/10-11)

 

                                         In particolare riguardo alla verifica e valutazione della capacità lavorativa nella sua attuale professione di operaio generico il dr. __________ ha concluso che: “(…) dal profilo reumatologico/ortopedico il paziente è da ritenere abile al 100% ed a partire da subito per il suo lavoro svolto di operaio generico presso il __________ a condizione che possa evitare l’alzare pesi superiori a 25 kg. (…)” (doc. AI 19/13).

 

                                         Nell’attestato 17 ottobre 2005 (doc. AI 8/1-3) il datore di lavoro ha indicato le seguenti mansioni: “(…) consegna giornaliera di sacchi ai nostri clienti. In magazzino attività d’insacco e sistemazione dei sacchi. I nostri sacchi sono del peso di kg. 25. (…)” (doc. AI 8/3).

 

                                         Con progetto di decisione 14 dicembre 2006 (doc. AI 30/1-2) l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni adducendo, in particolare, che: “(…) dall’esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, si evince che sia nella sua precedente attività di operaio generico presso il __________ che in altre attività a lei idonee è presente una completa capacità lavorativa a condizione che eviti di alzare pesi oltre i 25 kg. In base al mansionario a nostra disposizione, nella sua precedente attività doveva alzare pesi di 25 kg e non oltre; pertanto è ancora praticabile nella misura del 100%. (…)” (doc. AI 30/2).

 

                                         Con lettera 8 gennaio 2007 (doc. AI 31/1) l’assicurato ha contestato il progetto di decisione producendo lo scritto 1. febbraio 2007 nel il quale il dr. __________ ha osservato che “(…) come vede dal rapporto allegato non vi sono novità significative (ndr. si riferisce al rapporto 17 gennaio 2007 della dr.ssa __________) in rapporto alla patologia reumatologica / ortopedica ma penso che l’unica possibilità sia di riconsiderare tutta la problematica in un contesto socio-psichiatrico tenuto conto delle abitudini del RI 1 e dall’altra parte del fatto che per ragioni varie si tratta di una sindrome del dolore cronico con una evidente componente di sovraccarico emotivo.” (doc. AI 34/1) e il rapporto 19 gennaio 2007 nel quale la dr.ssa __________, FMH in medicina fisica e riabilitazione, ha concluso che “(…) la spondiloartrosi lombare con riduzione del canale lombare ha sicuramente iniziato un quadro di sofferenza lombare con una disfunzione biomeccanica, si ha però l’impres-sione che tale disfunzione si sia aggravata nel corso degli anni da un mancato approccio riabilitativo adeguato (forse perché giudicato dal paziente non adatto) che ha determinato una cristallizzazione della situazione artrosica lombare con una contrattura paravertebrale accompagnatoria che si è sempre più consolidata sino a divenire una miogelosi. La compliance del paziente ad una pratica riabilitativa, è molto scarsa, preferendo il medicamento che spegne il sintomo dolore. Forse la problematica non è più da ricercare a livello biomeccanico-lombare, ma è da ricercare a livello psichiatrico in una sindrome del dolore cronico o in una sindrome disfunzionale.” (doc. AI 34/2-3).

 

                                         Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 12 febbraio 2007 (doc. AI 35/1), ha osservato che:

 

"  (…)

I rapporti non contengono giudizi sulla capacità lavorativa.

 

Per conto della __________, l'assicurato è stato sottoposto a perizia presso Dr. __________ in data 6 febbraio 2006. A differenza di quanto descritto dalla Dr.ssa __________, l'assicurato non assumeva ancora una posizione in iperlordosi con iperestensione delle spalle ed il tono della muscolatura paravertebrale era fisiologico.

 

Non è documentato un peggioramento delle alterazioni strutturali da allora, anche se la sintomatologia soggettiva è riferita peggiorata. Una patologia psichiatrica non è mai stata in discussione o oggetto di cure, l'assicurato prendeva temporaneamente anti-depressivi a scopo antalgico.

 

Dal rapporto del Dr. __________ emerge che l'assicurato soffre di bronchite cronica, non è documentato un influsso sulla capacità lavorativa.

 

I documenti non contengono nuove informazioni, confermo la presa di posizione del 22 novembre 2006.

(…)." (doc. AI 35/1)

 

                               2.8.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

 

                               2.9.   Dopo attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.8), a ragione l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica sopra esposta (consid. 2.8, in particolare la perizia 7 febbraio 2006 del dr. __________ per l’assicuratore malattia, doc. AI 19/6-22 e la valutazione del medico SMR espresse nelle annotazioni 12 febbraio 2007, doc. AI 35/1), ha concluso che l’assicurato è totalmente abile al lavoro nella sua precedente attività.

 

                                         Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che dall’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di ricorso è emerso quanto segue.

 

                                            Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto 10 aprile 2007 (doc. B/1), indirizzato al dr. __________, ha concluso che “(…) per quanto attiene alla capacità lavorativa, rispettivamente all’esigibilità, sulla base degli elementi a mia disposizione e del quadro clinico riscontrato, non trovo argomenti per discostarmi dalle considerazioni già espresse in precedenza da parte in particolare del dr. __________. Se ritenuto indicato da parte del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, mi metto ovviamente a disposizione per eseguire un esame EFL presso la Clinica di __________. Mi permetto di farti avere un complemento dell’attuale relazione una volta presa visione dell’esito dell’esame scintigrafico.” (doc. B/1, pag. 2, sottolineatura del redattore).

                                              Con lettera 18 aprile 2007 il dr. __________ ha poi completato la sua relazione indicando che “(…) l’esame di scintigrafia ossea trisfasica effettuato il 10.4.2007 non ha rilevato nessun accumulo patologico del tracciante in nessuna delle diverse fasi. Trovano quindi conferma le considerazioni espresse dal punto di vista clinico nella valutazione del 10.4.2007, così come l’assenza di elementi oggettivabili che permettano di scostarsi dalle considerazioni      espresse in particolare dal dr. __________. (…)” (doc. B/2, sottolineatura del redattore).

 

                                            Il dr. __________, nel certificato medico 20 aprile 2007 – ritenuti i disturbi noti, senza contestare né la perizia del dr. __________ né la valutazione del dr. __________ e senza minimamente documentare un peggioramento valetudinario –, ha attestato un’inabilità totale al lavoro dal 9 settembre 2005 e si è limitato ad osservare in modo del tutto generico che “(…) al fine di poter decidere al meglio riguardo alla domanda di prestazioni AI inoltrata dal paziente che al momento è stata rifiutata e suffragata dalle conclusioni delle visite ambulatoriali del collega __________, ritengo   estremamente utile poter organizzare un periodo di ricovero di 2-3 settimane presso la clinica di __________ per un esame peritale gestito in prima persona dal collega Dr. __________. Se durante questo ricovero dovessero emergere elementi nuovi rispetto alle conclusioni del Dr. __________, della Dr.ssa __________ e dello stesso Dr. __________ (visita ambulatoriale) sarebbe opportuno procedere ad un riesame della situazione clinica e soprattutto professionale del paziente.” (doc. B/3).

 

                                         Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico evidenziato dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________ nei rispettivi reperti 19 gennaio e 1. febbraio 2007 (doc. 34/2-3 e 34/1), il TCA rileva che agli atti non figura alcun attestato medico da parte di uno specialista che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.6 e 2.8), giustifichi un’incapacità lavorativa riconducibile a problemi di natura extra somatica.

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 15 maggio 2007 del dr. __________ indirizzato all’Ufficio AI (doc. VIII/Bis). Infatti il dr. __________ non si è        espresso sulla capacità lavorativa, ha confermato che il paziente non può svolgere attività che comporti sollevamento di pesi superiori ai 25 kg. e si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che "(…) questi elementi giustificano un grado di inabilità da definirsi in sede peritale e una riqualificazione adeguata alle capacità di carico".

 

                                         In simili circostanze visto in particolare che la valutazione peritale del dr. __________ è stata confermata anche dal dr. __________ (specialista consultato privatamente dall’assicurato che non ha espresso alcuna indicazione a favore di un esame EFL presso la Clinica di __________), a ragione l’Ufficio AI ha concluso per una capacità totale dell’assicurato nella sua attività di operaio generico presso il __________.

 

                                         Ritenuta dunque un’abilità totale al lavoro nella sua precedente attività e conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4 e 2.5), a ragione l’Ufficio AI gli ha negato il diritto sia ad una riformazione professionale che ad una rendita.

 

                                         Ciononostante va fatto presente al ricorrente che in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, potrà in futuro presentare un’ulteriore domanda di prestazioni.

 

                             2.10.   L’assicurato ha chiesto di essere sentito e “(…) di essere convocato per poter esporre personalmente il mio problema. (…)” (doc. III).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Nel caso in esame già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire in merito alla vertenza.

                                         Non è pertanto necessario procedere all’audizione personale del ricorrente.

 

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti