Raccomandata |
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Incarto n.
FS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 febbraio 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale posatore di pavimenti (doc. AI 9/1-3), nel gennaio 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) ernia discale recessale destra L4-L5 con segni di sofferenza radicolare L5 (…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia reumatologica, una neurologica e un esame clinico psichiatrico –, con decisione 21 febbraio 2007 (doc. AI 107/1-4), preavvisata con progetto 19 dicembre 2006 (doc. AI 95/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni argomentando:
" (…)
Dalla documentazione acquisita all'incarto, con particolare riferimento alla perizia del dr. __________, risulta che lei, nonostante il danno alla salute presentato, dispone ancora di una capacità lavorativa del 100% nell'esercizio di attività confacenti al danno alla salute.
Tali attività potrebbero essere, per esempio:
- venditore in una stazione di benzina o self service
- bigliettaio, sorvegliante o guardiano in genere (parcheggi, musei…)
- operatore su macchine CNC
- service-man in un garage
- autista per consegne e rifornimenti di alimentari e non-food su furgoncini
- magazziniere e carrellista (posizioni variate, porto di pesi da leggero a moderato)
- addetto alla cernita, all'assemblaggio, all'imballaggio, al controllo di qualità, alla spedizione nell'industria tessile, della plastica, della farmaceutica e di componenti elettroniche
Salario da invalido
A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica lei nel 2002 avrebbe potuto realizzare un salario annuo di Fr. 57'008.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano).
Si ritiene opportuno effettuare una riduzione globale del 15% (5% per attività leggera e 10% per le limitazioni ergonomiche).
Considerando un reddito di partenza di 57'008.-- ed applicando una riduzione del 15% per i motivi sopra elencati, risulta un reddito da invalido di Fr. 48'457.--.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (Fr. 74'110.-) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 48'457.-), si evince una perdita di guadagno del 35%.
Aggiornando i dati economici al 2003, 2004 e 2005 il discapito finanziario, come da specchietti sottostanti, risulta essere del 35% per l'anno 2003 e del 36% per l'anno 2004 e 2005:
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Senza invalidità CHF 75'147.- Con invalidità CHF 49'135.- Perdita di guadagno CHF 26'012.- Grado AI 35% |
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Senza invalidità CHF 75'639.- Con invalidità CHF 48'669.- Perdita di guadagno CHF 26'970.- Grado AI 36% |
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Senza invalidità CHF 76'582.- Con invalidità CHF 49'156.- Perdita di guadagno CHF 27'426.- Grado AI 36% |
Misure d'ordine professionale, volte al conseguimento di una qualifica di base, non risultano attuabili.
Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un aiuto al collocamento.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Per quanto riguarda le osservazioni prodotte dal rappresentante legale il 31 gennaio 2007, completate il successivo 14 febbraio 2007, in opposizione al progetto di decisione recante data 19 dicembre 2006, occorre esprimere le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, bisogna rilevare che dal profilo prettamente medico le osservazioni soggettive non sono state avvalorate da una eventuale certificazione medica specialistica.
Per principio, l'amministrazione pronunciata la propria persuasione prendendo le decisioni opportune al termine di ogni iter istruttorio. Nell'ambito della procedura di audizione è poi compito dell'interessato o del suo rappresentante, fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
Nella fattispecie, è stata contestata genericamente e senza fornire una motivazione plausibile, la relazione medica allestita dal nostro Servizio medico regionale (SMR) da parte della Dottoressa __________, specialista in psichiatria ed auspicato per contro un nuovo esame di tipo peritale da affidare ad un professionista psichiatra esterno.
A questo proposito, è bene ricordare che, a norma dell'art. 59 LAI, per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, gli Uffici AI dispongono di servizi medici regionali interdisciplinari. Questi ultimi sono sottoposti alla sorveglianza tecnica diretta dell'Ufficio federale, ma sono indipendenti per quanto concerne le loro decisioni in ambito medico sui singoli casi.
Di conseguenza, tenuto conto delle argomentazioni suddette, nonché del fatto che le osservazioni non sono state fondate su motivazioni convincenti, il progetto di decisione non può altro che essere confermato.
(…)." (doc. AI 107/2-3)
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica in particolare avuto riguardo al rapporto peritale 22 marzo 2007 del dr. __________ – ha postulato il diritto ad una mezza rendita.
Con istanza 27 marzo 2007 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Con lettera 5 aprile 2007 l’assicurato ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e, riguardo alla perizia psichiatrica 22 marzo 2007 del dr. __________, ha, in particolare, osservato:
" (…)
3.
Tale documento, unitamente all'intera documentazione medica all'incarto, è stato sottoposto ad una nuova valutazione del SMR dell'AI. Con annotazioni mediche 4 maggio 2007 l'SMR ha evidenziato quanto segue. La valutazione della Dr.ssa __________ ha evidenziato un regolare inserimento sociale dell'assicurato. La psichiatra ha pure indicato l'assenza di una patologia depressiva e di un disturbo di personalità di rilievo. La valutazione del Dr. __________ in sostanza ha fatto riferimento alle indicazioni soggettive dell'assicurato senza riferimento allo status effettivo e senza correlato in una descrizione della quotidianità. La diagnosi espressa di disturbo di personalità tipo Borderline invalidante al 100% risulta sprovvista dei necessari elementi clinici o anamnestici ed è in contrasto con il quadro personale e sociale dell'assicurato risultante dall'istruttoria.
4.
La giurisprudenza ha stabilito che affinché un danno alla salute psichica sia invalidante, a prescindere dalla diagnosi esso deve determinare in modo duraturo un'effettiva incapacità lavorativa. È determinante in che misura la persona possa ancora essere attiva sul mercato del lavoro, rispettivamente se per lei o per la società non sia più esigibile a livello pratico-sociale un impiego della sua capacità lavorativa. Occorre valutare se, con le cure del caso, essa possa, con volontà, ancora svolgere adeguata attività lavorativa e remunerativa.
5.
Nel caso in esame, alla luce delle valutazioni mediche summenzionate, non risulta comprovato un danno alla salute psichica che oggettivamente determini in modo duraturo un'incapacità lavorativa dell'assicurato. La valutazione fatta nella decisione impugnata è quindi corretta.
(…).” (doc. AI 107/2-3)
1.5. Con scritto 22 maggio 2007 l’avv. RA 1 si è confermato nella richiesta di un accertamento peritale e ha trasmesso al TCA il “(…) Complemento perizia del 22.03.2007 (…)” 18 maggio 2007 (doc. A/4) con il quale il dr. __________ ha preso posizione e contestato integralmente le annotazioni 4 maggio 2007 del dr. __________.
1.6. Con osservazioni 6 giugno 2007 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA che “(…) abbiamo preso conoscenza delle motivazioni indicate nella lettera 22 maggio 2007 dell’assicurato (doc. VIII) e delle valutazioni del 18 maggio 2007 del Dr. __________ (doc. A/4). Con riferimento a quanto in oggetto, osserviamo che non vi sono nuovi elementi di valutazione e si conferma quindi la risposta al ricorso. (…)” (doc. X).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nell’evenienza concreta nella proposta 29 luglio 2003 (doc. AI 11/1) il dr. __________, medico SMR, ha osservato che:
" (…)
Trattasi di un A 36enne posatore di pavimento che presenta una sindrome lombovertebrale su ernia discale L4L5 con irritazione radicolare recidivante. Per tale motivo dopo un periodo di malattia l'A disdice il contratto lavorativo e s'inscrive alla disoccupazione.
A lungo termine l'attività di posatore non dovrebbe essere più esigibile.
Un'attività leggera con mansioni saltuarie medio-pesanti, che eviti le posizioni inergonomiche, che permette l'alternanza delle posizioni statiche, che rispetti le regole ergonomiche per la schiena e che eviti ripetuti movimenti di flessione/estensione o rotazione del tronco può essere proposta senza alterazione del rendimento.
Segnaliamo il caso al OP.” (doc. AI 11/1)
L’assicurato è quindi stato posto al beneficio di indennità giornaliere durante diversi periodi di accertamento professionale – accertamento presso una macelleria, presso il Centro di formazione professionale e sociale (CFPS) di __________ e stage di osservazione quale venditore/service-man presso un garage (doc. AI 20/1-2, 22/1, 45/1-2, 48/1-2, 52/1-2, 54/1-2, 57/1-2 e 59/1-2) – che non hanno però permesso un suo reinserimento lavorativo (cfr. i rapporti dei consulenti in integrazione e del CFPS prodotti sub doc. AI 27/1, 42/1-3, 56/1-2, 58/1-6 e 68/1-2).
Il 25 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna (doc. AI 37/1-2).
Il dr. __________, nella perizia 6 aprile 2005 (doc. AI 39/1-7) – posta la diagnosi di “(…) sindrome cervicovertebrale in sinostosi delle vertebre C3 C4 – sindrome lombospondilogena cronica a destra in alterazioni degenerative della colonna lombare (condrosi, spondilartrosi, ernia discale recessale a destra L4/5 a contatto con la radice di L5 a destra, alla RM lombare del 26.9.2002) – incipiente gonartrosi a destra (…)” (doc. AI 39/6) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione ha concluso che:
" (…)
Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell'allegato.
In un'attività adatta allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 18.12.2001; è giustificata un'inabilità lavorativa totale a seguito dell'infortunio al ginocchio destro dal 22.5.2004 fino al 16.6.2004, data della risonanza magnetica del ginocchio destro, che ha scartato danni strutturali maggiori.
Come posatore di pavimenti, attività svolta maggiormente in anteflessione del rachide, in posizione spesso inginocchiata, con necessità di portare carichi pesanti, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 60%, a partire dal 1.12.2001, ossia dal momento in cui ha disdetto il suo lavoro principale di posatore di pavimenti.
Come macellaio, attività svolta prevalentemente in piedi, spesso con anteflessione del tronco, con lavori frequentemente pesanti, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, con una diminuzione del rendimento del 50%, a partire dal 1.12.2001.
(…)." (doc. AI 39/7)
Nella valutazione il dr. __________ ha, in particolare, osservato che “(…) sebbene l’assicurato riferisca una lombosciatalgia a destra dal 2001 presente ora giorno e notte, in ernia discale L4/5 a contatto con la radice di L5 a destra riscontrata ad una risonanza magnetica risalente al 2002, non migliorata alle cure conservative e portante ad un’inabilità lavorativa prolungata, non è mai stato presentato ad uno specialista in neurochirurgia; penso dunque che una valutazione da un neurochirurgo potrebbe essere utile per definire l’ulteriore procedere terapeutico con lo scopo di migliorare la qualità di vita dell’assicurato. (…)” (doc. AI 39/5).
Il 5 aprile 2006 l’Ufficio AI ha scritto al dr. __________, FMH in neurochirurgia, una lettera, sottoscritta dal dr. __________ e dalla consulente in integrazione professionale, del seguente tenore:
" (…)
Stando alla documentazione medica in nostro possesso presenta delle lesioni degenerative della colonna e dovrebbe essere portatore di ernia discale L4-L5, diagnosticata nel 2001 e mai stata oggetto di una valutazione specialistica.
Sulla base dei dati clinici e di funzionalità fornitici è stato tentato il reinserimento in attività lavorative che si sono rivelate per lo più inadeguate (inserimento come macellaio, palesemente controindicato al suo stato di salute e di stampatore, anch'esso evidentemente inadeguato).
L'ultimo inserimento lavorativo però, sia stando alla descrizione di funzionalità presente agli atti che a quanto dice l'assicurato, sembrava adeguato al suo stato di salute.
Ciò malgrado, ha dovuto assentarsi per ben due volte dal posto di lavoro sull'arco di due mesi con assenze fino a due settimane consecutive a causa di non meglio precisati blocchi alla schiena.
Secondo il profilo funzionale attuale saremmo propensi ad inserire il soggetto nei seguenti ambiti professionali:
- poligrafia (professione prevalentemente seduta)
- service-man in un garage (con mansioni che spaziano dalla vendita di pezzi di ricambio, magazzinaggio, piccoli lavori di preparazione delle auto)
- autista per consegne e rifornimenti di alimentari e non-food su furgoncini
- magazziniere e carrellista ( posizioni variate, porto di pesi da leggero a moderato)
- addetto al controllo della qualità nell'industria tessile, della plastica, farmaceutica e di componenti elettroniche (nel caso in cui non si procedesse con una vera riqualifica professionale)
Fatte queste premesse ci permettiamo di chiedere un Suo consulto specialistico per conferma o suggerimenti sulle nostre proposte di integrazione.
Sarebbe utile se ci potesse specificare la Sua valutazione di funzionalità lavorativa attuale e l'eventuale necessità di ulteriori interventi terapeutici, compreso un intervento neurochirurgico con relativa prognosi. In questo caso (nel caso in cui fosse indicato un intervento chirurgico) ci chiediamo se Le sarebbe possibile specificarne la prognosi sulla funzionalità lavorativa: migliorerebbe in maniera significativa o resterebbe simile all'attuale?
(…)." (doc. AI 71/1-2)
Il dr. __________, nel rapporto 23 agosto 2006 (doc. AI 81/1-9), posta la diagnosi di “(…) sindrome d’insufficienza/instabilità degenerativa del segmento lombare con epicentro in L4/L5 (…)” (doc. AI 81/7), si è così espresso:
" (…)
VI VALUTAZIONE:
L'Assicurato, un posatore di pavimenti disoccupato attualmente 39enne, senza antecedenti medico-chirurgici o vertebrali di rilievo, ha iniziato a presentare nella primavera del 2001 disturbi nel segmento lombare inferiore e alla transizione lombosacrale con coinvolgimento intermittente, non dominante, dell'arto inferiore dx. Con l'andare del tempo, l'evoluzione si è fatta verso un quadro clinico del tutto caratteristico per un'insufficienza/instabilità segmentaria, mentre le manifestazioni di carattere neurogeno sono andate progressivamente scemando e non rappresentano al momento un problema significativo.
Se la diagnosi d'instabilità degenerativa del segmento lombare poteva già essere formulata sul piano clinico nel 2002 e lo studio di risonanza magnetica suggeriva nel settembre dello stesso anno una localizzazione probabile del problema nel segmento funzionale L4/L5, il trattamento venne principalmente orientato sul conflitto disco-radicolare - L4/L5 dx, senza risultati apprezzabili. Anche la diminuzione progressiva delle manifestazioni neurogene sull'arco dei mesi, rispettivamente degli anni, in concomitanza con una netta accentuazione dei sintomi clinici ed insufficienza/instabilità segmentaria, non orientarono le indagini in ambito neuro-ortopedico o neurochirurgico.
E' soltanto nell'aprile dei 2005 e quindi dopo 4 anni di decorso che un suggerimento in tal senso venne formulato nell'ambito di una perizia reumatologica.
Se la diagnosi, molto probabile già nel primo anno di decorso viene attualmente confermata dal quadro sintomatico, dalla constatazioni cliniche e dallo studio recente di risonanza magnetica del segmento lombare, l'assenza di una diagnosi su un periodo d'osservazione particolarmente lungo ha avuto due conseguenze critiche per quel che concerne la presa a carico attuale del problema.
Sul piano clinico, il Signor RI 1 insicurizzato dall'assenza di una diagnosi precisa, dall'inefficacia dei provvedimenti terapeutici adottati e dal protrarsi delle limitazioni funzionali - presenta attualmente problemi significativi nell'elaborazione del dolore e reazioni psichiche che, pur non essendo specialisti in questa disciplina, riteniamo abbastanza preoccupanti.
E' una compliance alquanto ridotta verso le varie soluzioni elaborate negli ultimi anni per la sua integrazione professionale. Dalle numerose relazioni emergono infatti, non soltanto difficoltà di contatto, ma anche visioni poco realistiche sul potenziale residuo, rispettivamente sugli obiettivi conseguibili.
A nostro modo di vedere, ulteriori tentativi professionali non hanno molto senso se il problema di fondo e cioè l'insufficienza/instabilità segmentaria L4/L5 non viene risolto o per lo meno attenuato da provvedimenti specifici.
Dal punto di vista tecnico l'iter è relativamente semplice. Il Signor RI 1 dovrebbe essere sottoposto ad un approfondimento mirato secondo i protocolli classici per la chirurgia elettiva dei problemi degenerativi lombari (Oswestry Disability Score, SF 36) e ad una discografia provocativa volta a confermare il generatore dei dolori nel disco intersomatico L4/L5, ma soprattutto ad escludere una partecipazione dei dischi intersomatici adiacenti. Nel caso di uno Score positivo e di una localizzazione indiscutibile del problema nell'interspazio L4/L5, Egli potrebbe essere sottoposto ad un intervento di decompressione/stabilizzazione (PLIF strumentato) con tecnica transmuscolare mini-invasiva e questo con prospettive di successo relativamente buone. Un reinserimento progressivo in un'attività adeguata potrebbe essere pianificato dopo 6-9 mesi dal trattamento.
Dal punto di vista pratico, tuttavia, questa procedura non è immediatamente proponibile. Ci troviamo infatti in presenza di un Assicurato con problemi significativi nell'elaborazione del dolore e reazioni psichiche particolari che lo escludono, almeno per ora, da ogni protocollo per il trattamento invasivo. In tal senso, pensiamo che una valutazione psichiatrica da parte di colleghi specializzati in questo tipo di problema sia indispensabile e che eventuali provvedimenti invasivi (vedi sopra) possono essere considerati soltanto una volta compensato questo problema con provvedimenti specialistici.
I quesiti sottoposti riguardano gli aspetti discussi in extenso nel paragrafo valutazione al quale riferiamo per una visione globale del problema.
VII. TRATTAMENTO NEUROCHIRURGICO
Esso è suscettibile di migliorare in modo significativo le condizioni cliniche di questo Assicurato, non da ultimo poiché anche nello studio recente di risonanza magnetica (luglio 2006) il problema sembra circoscritto al disco intersomatico L4/L5 e quindi, con alta probabilità, monosegmentario. In casi del genere un gesto di decompressione/stabilizzazione, specie se effettuato con tecnica mini-invasiva, è suscettibile di risolvere o compensare notevolmente il problema di fondo permettendo un reinserimento progressivo nell'attività professionale che, in professioni adeguate, potrebbe essere anche completo.
Questo trattamento non può tuttavia essere proposto prima di una valutazione psichiatrica specifica ed in tal senso consiglieremmo di sottoporlo all'attenzione dei colleghi psichiatri attivi presso la __________ (__________ o __________) che dispongono di una vasta esperienza nei casi di elaborazione inadeguata del dolore, rispettivamente con reazioni psichiche inadeguate relative al dolore cronico. E' soltanto in accordo con questi Specialisti che un trattamento invasivo può essere considerato.
VIII. REINTEGRAZIONE
Risolto o compensato adeguatamente il problema di fondo (insufficienza/instabilità segmentaria) e dopo un'attesa di almeno 6 mesi richiesta dal processo di consolidamento e dal ricondizionamento muscolare, l'Assicurato dovrebbe poter venire inserito nelle attività suggerite nel vostro scritto (Service-man in un garage, autista per consegne, magazziniere carrellista, addetto al controllo), ma non nella poligrafia, poiché questa non risulta ergonomicamente accettabile in questo contesto. Vi sarebbe evidentemente anche la possibilità, specie una volta compensati i problemi psichici, di sottoporlo ad una formazione specifica in vista di altre attività compatibili con il suo stato di salute. Per contro, non giudichiamo possibile né ragionevole reintegrarlo anche in misura parziale nell'attività originaria di posatore di pavimenti.
(…).” (doc. AI 81/7-9)
Il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 30 agosto 2006 (doc. AI 83/1-4), si è così espresso:
" (…)
In conclusione: - L’IL è causata dall’affezione somatica citata nella diagnosi
- I periodi di assenza presso l’ultimo datore di lavoro sono giustificati da questa patologia
- IL totale quale posatore di pavimento dal 10.07.2006 (data perizia __________)
- CL totale in attività adatte dal 18.12.2001 (secondo perizia __________, prendendo in considerazione i limiti funzionali da lui descritti)
Procedere: Perizia psichiatrica (perito da definire)
(…)” (doc. AI 83/4)
L’8 settembre 2006 l’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc. AI 85/1-2).
Il 2 ottobre 2006 l’assicurato è stato invece sottoposto ad un esame clinico a cura del medico SMR __________ che, nel rapporto d’esame clinico (doc. AI 89/2-6), ha concluso:
" (…)
L'assicurato ha sempre goduto di buona salute e per oltre 15 anni ha sempre svolto la propria professione quale posatore di pavimenti, sia come dipendente che in proprio senza particolari problemi.
L'insorgere dei problemi vertebrali ha comportato dei limiti fisici per cui l'assicurato si è visto costretto ad abbandonare la propria attività; tramite l'Ufficio AI l'assicurato viene sottoposto ad un periodo d'accertamento svoltosi presso il __________ di __________ con inizio settembre 2005 nel settore orologeria e delle arti grafiche. Tale periodo ha permesso di evidenziare i limiti fisici dell'assicurato, oltre ad una scarsa motivazione ed interesse per le professioni proposte.
Anche il successivo tentativo per una riqualifica quale venditore di automobili e serviceman presso il garage di __________ è fallito, questo perché doveva svolgere a detta dell'assicurato, lavori ben più pesanti rispetto a quanto inizialmente propostogli, oltre a subire continue critiche ed osservazioni.
Da considerare che l'assicurato avendo lavorato per oltre quindici anni quale posatore di pavimenti aveva acquisito un livello di esperienza e professionalità per cui veniva apprezzato e stimato. La cessazione della propria attività ha quindi rappresentato una perdita della propria identità individuale e sociale; la scelta e la ripresa di un'attività lavorativa in una nuova professione che possa ristabilire I'autostima e l'immagine positiva di sé, comportano per l'assicurato una situazione di disagio, questo in relazione in particolare alle proprie caratteristiche di personalità. L'assicurato appare piuttosto permaloso, collerico, suscettibile alle critiche, al giudizio degli altri, tratti che orientano verso uno stile di personalità di tipo narcistico, passivo-aggressivo.
Da considerare inoltre che l'assicurato è stato sottoposto durante il periodo di accertamento, ad una valutazione scolastica, la cui preparazione è risultata piuttosto lacunosa e limitata rapportata ad un livello di fine scuola media. Tenuto quindi conto dell'aspetto caratteriale dell'assicurato, della sua scarsa motivazione, del livello di scolarità, una riqualifica professionale risulta quindi di difficile attuazione, considerato anche l'esito negativo dei precedenti tentativi.
Rispetto al disturbo alla colonna l'assicurato lamenta il persistere di una sintomatologia dolorosa nei cui confronti ha imparato a convivere e che meglio gestisce, accettando i propri limiti fisici e adeguando il proprio stile di vita; l'assicurato ha conservato un buon funzionamento sociale e famigliare, ha una relazione affettiva stabile e riesce a gestire il rapporto con il proprio figlio, conserva buone amicizie ed i contatti con l'esterno. Non emergono pertanto conflitti emozionali o problemi psicosociali di particolare rilevanza, che alimenterebbero il disturbo algico; le difficoltà riscontrate da parte dell'assicurato sono essenzialmente di ordine economico legate alla situazione lavorativa.
L'attuale valutazione psichiatrica permette pertanto di escludere la presenza di elementi clinici significativi per un disturbo dell'umore o per un disturbo somatoforme; anche le caratteristiche di personalità non sono di rilevanza clinica, in quanto non comportano un'alterazione grave nella costituzione caratteriale o a livello comportamentale tale da interferire in situazioni personali, affettive o sociali.
Lo svolgimento di un'attività adeguata ai propri limiti fisici funzionali rimane quindi possibile senza alcun impedimento dal profilo psichiatrico, controindicata invece per i motivi sopradescritti una riqualifica professionale.” (doc. AI 89/5-6)
Il dr. __________, nelle annotazioni 27 novembre 2006 (doc. AI 92/1), ha osservato che:
" (…)
Per quanto concerne la CL in attività adatta, confermo quanto detto nelle mie precedenti valutazioni (vedi annotazioni del 30.08.2006)
- la CL dell'A è totale in attività adatte, con i limiti funzionali citati, dal 12.2001.
Infatti, le menomazioni di cui soffre l’A sono compatibili con una attività che rispetti i limiti funzionali descritti nella perizia del Dr __________.
Inoltre, l'intervento di stabilizzazione della colonna lombare evocato dal Prof. __________ non può essere imposto da un punto di vista medico-legale.
Come proposto dal Prof. __________, il lato psichiatrico è stato indagato. Non sono state accertate patologie psichiche invalidanti da prendere in considerazione.
- Le assenze (2) dal posto di lavoro in fase di accertamento sono da riallacciare alla patologia lombovertebrale. Sono intervenute durante un lavoro giudicato adatto alle condizioni di salute dell'A. In conseguenza o l'attività non è adeguata, o la sintomatologia dolorosa che ha provocato le assenze dal posto di lavoro è da attribuire a cause non invalidanti (vedi percezione elevata del dolore da parte dell'A).” (doc. AI 92/1)
Viste le risultanze sopra descritte e ritenuto il rapporto finale 15 dicembre 2006 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 94/1-3), l’Ufficio AI, con decisione 21 febbraio 2007 (doc. AI 107/1-4), preavvisata con progetto 19 dicembre 2006 (doc. AI 95/1-5), ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.8. Dopo attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere circa l’esistenza di una “(…) capacità lavorativa del 100% nell’esercizio di attività confacenti al danno alla salute (…)” (doc. AI 107/2) – giustificante il rifiuto di prestazioni in quanto, dopo la valutazione economica tramite il consueto raffronto dei redditi, il grado d’invalidità non è risultato essere pensionabile – difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.
Occorre innanzitutto rilevare che, anche se il dr. __________ nella perizia reumatologica 6 aprile 2005 aveva già rilevato la necessità di una valutazione da un punto di vista neurologico (vedi in particolare lo stralcio della valutazione sub doc. AI 39/5 riprodotto al consid. 2.6), solo un anno dopo (e meglio con scritto 5 aprile 2006 riprodotto in esteso al consid. 2.6) l’Ufficio AI si è rivolto al dr. __________.
Il dr. __________, nel rapporto 23 agosto 2006 (doc. AI 81/1-9) – rilevato che ulteriori tentativi professionali non hanno senso senza che prima venga risolta l’insufficienza/instabilità segmentaria L4/L5 e che la procedura richiesta a tale fine non è tuttavia immediatamente proponibile visti i significativi problemi nell’elaborazione del dolore e le particolari reazioni psichiche – ha precisato che “(…) risolto o compensato adeguatamente il problema di fondo (insufficienza/instabilità segmentaria) e dopo un’attesa di almeno 6 mesi richiesta dal processo di consolidamento e dal ricondizionamento muscolare, l’Assicurato dovrebbe poter venire inserito nelle attività suggerite nel vostro scritto (Service-man in un garage, autista per consegne, magazziniere cartellista, addetto al controllo), ma non nella poligrafia, poiché questa non risulta ergonomicamente accettabile in questo contesto. Vi sarebbe evidentemente anche la possibilità, specie una volta compensati i problemi psichici, di sottoporlo ad una formazione specifica in vista di altre attività compatibili con il suo stato di salute. Per contro, non giudichiamo possibile né ragionevole reintegrarlo anche in misura parziale nell’attività originaria di posatore di pavimenti.” (doc. AI 81/9).
Ritenute le conclusioni del dr. __________, non è possibile concludere, come fatto dal dr. __________ (doc. AI 83/3-4 e 92/1 riprodotti al consid. 2.6), per un’abilità del 100% in attività adeguate dal dicembre 2001.
Infatti, il dr. __________ ritiene possibile un reinserimento in attività adeguate solo dopo 6 mesi dall’intervento necessario per risolvere il problema dell’ insufficienza/instabilità segmentaria.
Questo vale a maggiore ragione se si pone mente oltretutto al fatto che lo stesso dr. __________ ha considerato le assenze durante l’attività svolta presso il Garage __________ a __________ – attività questa che l’amministrazione ha appurato essere adatta, come risulta dalla nota interna 15 dicembre 2006 (doc. AI 93/1) – giustificate dalla sindrome d’insufficienza/instabilità degenerativa del segmento lombare con epicentro in L4-L5 diagnosticata dal dr. __________ (doc. AI 81/7, 83/1 e 83/4).
Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il TCA rileva innanzitutto che, senza fornire alcuna spiegazione, questo accertamento non è stato svolto, come comunicato (doc. AI 85/1), dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, bensì dal medico SMR __________ che l’Ufficio AI, senza alcuna precisa designazione, indica essere specialista in psichiatria (circa le esigenze in merito ai requisiti richiesti ad un medico affinché un rapporto psichiatrico possa essere considerato cfr. la STF del 31 agosto 2007 nella causa M., I 65/07 e la STF del 18 febbraio 2008 nella causa C., I 51/07).
D’altra parte, le conclusioni del medico SMR __________ sono state contestate dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica 22 marzo 2007 (doc. AI 108/23-25). Questa perizia non è poi nemmeno stata sottoposta al medico SMR __________ e l’amministrazione, in sede di risposta (doc. VI e allegato VI/1), si è fondata sulle annotazioni 4 maggio 2007 del Dr. __________, medico SMR non specialista in psichiatria, che sono state fortemente contestate dal dr. __________ con scritto 18 maggio 2007 (doc. A4).
Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico, la perizia reumatologica del dr. __________ – che risale al 6 aprile 2005 (doc. AI 39/1-7) e nella quale lo specialista ha attestato delle alterazioni degenerative – necessita di essere aggiornata.
In simili circostanze, al fine di acclarare compiutamente e una volta per tutte la situazione valetudinaria dell’assicurato, è necessario che l’Ufficio AI ordini una perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica).
I periti, oltre a pronunciarsi sulla capacità residua globale, dovranno stabilire se, quando e in quale misura è subentrata un’inabilità lavorativa in attività adeguate riconducibile a motivi di natura psichiatrica e/o neurologica e se la situazione reumatologica è peggiorata.
Va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Una volta in possesso della valutazione pluridisciplinare e aggiornata la valutazione economica, l’Ufficio AI dovrà quindi pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di prestazioni inoltrata dall’assicurato.
La richiesta dell’assicurato affinché venga ordinata una perizia psichiatrica è superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per una perizia pluridisciplinare.
2.9. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al considerando 2.8.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti