Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.117

 

FS/vm

Lugano

16 giugno 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 aprile 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 marzo 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nell’agosto 2005 RI 1, nato nel __________, di professione tipografo compositore, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da ernie discali, lesioni della colonna vertebrale e lombare e male di testa (doc. AI 4/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 24/1-9), e raccolto un rapporto professionale (doc. AI 27/1-3), con decisione 7 marzo 2007 (doc. AI 34/1-4), preavvisata con progetto 25 gennaio 2007 (doc. AI 28/1-3), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale, oltre alla valutazione medica, ha contestato la durata della procedura in sede amministrativa e la possibilità di svolgere le attività indicate dal consulente in integrazione professionale nonché di trovare un posto di lavoro a 58 anni.

 

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso precisando:

 

"  (…)

L’assicurato critica la durata della sua pratica presso l'Ufficio AI. Si osserva che la decisione dell'Ufficio AI richiede i necessari accertamenti medici ed economici, per definire il diritto a prestazioni. Nel caso in esame si sono resi necessari accertamenti al di fuori dell'Ufficio AI. Il danno alla salute del ricorrente è infatti stato soggetto di valutazione dell'assicurazione militare. La relativa documentazione, assunta dall'Ufficio AI, e gli ulteriori certificati medici assunti agli atti AI, non sono stati sufficienti per definire il livello della sua incapacità lavorativa. Si è resa necessaria la perizia reumetologica 17 ottobre 2006 del Dr. med. __________ (doc. 22 e 24 inc. AI). Il progetto di decisione, successivo alla valutazione delle attività praticabili e del relativo calcolo della perdita economica, è stato emesso all'assicurato il 25 gennaio 2007. L'opposizione 9.2.2007 inoltrata dall'assicurato ha richiesto una nuova valutazione. La decisione 7 marzo 2007 rispetta quindi i tempi richiesti dai necessari accertamenti.

 

Il ricorrente sostiene che gli era stata indicata come sufficiente una contestazione e non un ricorso al tribunale. Egli si riferisce al cambiamento della procedura AI, con il passaggio dalla procedura decisione – opposizione – decisione su opposizione – ricorso al TCA all'attuale procedura progetto di decisione – osservazioni – decisione – ricorso al TCA. Il riccorente ha potuto regolarmente contestare presso l'Ufficio AI il progetto di decisione con le motivazioni e nuova documentazione medica, adeguatamente valutata per la decisione. Nella sostanza ha benificiato della giusta opportunità di sottoporre le sue ulteriori motivazioni all'Ufficio AI.

 

L'assicurato sottolinea che alla sua età, 58 anni, è molto difficile trovare un posto di lavoro o una riqualificazione. Ha ragione. La Legge sull'assicurazione invalidità protegge tuttavia contro la perdita di capacità lavorativa causata dal danno alla salute. L'età, come ha chiarito la giurisprudenza del Tribunale federale, è in sé un elemento estraneo all'invalidità (cfr. DTF 107 V 17 c. 2). Essa viene invece considerata nella commisurazione del salario ancora conseguibile nell'attività praticabile da invalido. Nel caso del ricorrente, l'età è stata considerata per il calcoso del salario da invalido applicando al salario statistico di riferimento una riduzione del 20% su un massimo del 25%.

 

Il riccorente contesta la valutazione della sua capacità lavorativa residua e in particolare sostiene che non è in grado di fare il magazziniere o lavori simili indicati nella decisione. La definizione dei lavori ancora praticabili è stata fatta dal Consulente in integrazione professionale, tenuto conto delle limitazioni indicate a livello medico – peritale alla luce dello stato di salute dell'assicurato. Le attività adatte indicate nella decisione sono quelle di venditore, aiuto ufficio, aiuto magazziniere e l'autista-fattorino in contesti che chiedono sforzi fisici leggeri – sono compatibili con il suo danno alla salute, comportando un impiego fisico contenuto, senza quei movimenti e pesanti sollevamenti che secondo il perito comportano una riduzione di rendimento nella precedente professione di tipografo.

 

L'assicurato sostiene che non è stato adeguatamente consultato il rematologo curante Dr. __________ per chiarire la giustificazione di un'incapacità lavorativa del 50% da lui espressa. Si osserva che la valutazione del Dr. __________ 1.2.2007, prodotta con le osservazioni al progetto di decisione, è stata sottoposta per valutazione al Servizio medico regionale (SMR). Con annotazioni mediche 14 febbraio 2007 l'SMR ha rilevato che il curante ha in pratica ripreso le considerazioni da lui esposte nella propria attestazione 20.2.2006, la quale era stata attentamente valuta dal perito Dr. __________, che ha poi formulato la propria approfondita valutazione peritale 17.10.2006. Le valutazione del reumatologo curante sono quindi state adeguatamente valutate ed è stata ritenuta adeguata la valutazione del perito.

 

In sostanza l'assicurato con il ricorso non indica elementi che non siano stati valutati nella decisione impugnata e che giustifichino una diversa valutazione rispetto alla medesima.

(…)." (IV, pag. 2-3)

 

                               1.4.   Con scritto 8 giugno 2007 al TCA, di cui si dirà se necessario nel merito, l’assicurato ha esposto le proprie conclusioni e ha prodotto ulteriore documentazione medica.

 

                                         Le conclusioni unitamente alla documentazione prodotta sono stati sottoposti all’Ufficio AI che, con osservazioni 18 giugno 2007, si è confermato nelle proprie argomentazioni asserendo di non avere nulla da aggiungere.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   L’assicurato ha sostenuto che la procedura in sede amministrativa sarebbe stata troppo lunga.

 

                                         Al riguardo, a prescindere dal fatto che l’assicurato non ha introdotto un ricorso per denegata e/o ritardata giustizia ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA, dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

                                         Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere am-messa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti giurisprudenziali).

                                         In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale) ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

 

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens-dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

 

                                         In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).

 

                                         Nel caso concreto, conformemente alla giurisprudenza succitata e considerati i tempi nei quali ha effettuato i propri accertamenti – l’Ufficio AI, dopo la domanda pervenuta il 9 agosto, il 23 agosto 2005 ha richiamato l’incarto dall’assicurazione militare e viste le risultanze degli accertamenti medici effettuati, il 9 agosto 2006, ha ordinato una perizia reumatologica. In seguito l’amministrazione, sulla base della perizia reumatologica 17 ottobre 2006 e del rapporto finale 22 gennaio 2007 della consulente in integrazione professionale, ha trasmesso all’assicurato il progetto di decisione 25 gennaio 2007. L’Ufficio AI, viste poi le osservazioni 9 febbraio 2007 e sottoposta la nuova documentazione medica prodotta al Servizio medico regionale, ha infine emesso la decisione 7 marzo 2007 oggetto del presente contendere –, all'autorità amministrativa non può essere imputato un ingiustificato ritardo nei confronti dell’assicurato.

 

                                         Quanto poi all’asserita impossibilità di visionare l’incarto (IX), il TCA si limita qui a rilevare che, anche se già dopo il progetto di decisione 25 gennaio 2007 avrebbe potuto chiedere in visione l’incarto completo dall’Ufficio AI, l’assicurato non ha mai inoltrato una tale richiesta limitandosi nelle proprie osservazioni 9 febbraio 2007 (doc. AI 31/1) a rinviare allo scritto del 1. febbraio 2007 del dr. __________ (doc. AI 30/1-2).

                                         Anche in sede di ricorso, sebbene sapeva che l’intero incarto AI era stato richiamato dal TCA (III), l’insorgente non ha chiesto di poterne visionare gli atti.

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

 

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.6.   Nel caso concreto il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 31 luglio 2006 ha concluso che “(…) per quanto riguarda le diagnosi poste dai medici curanti, rileviamo subito che la larvata sindrome ansioso-depressiva posta dal dr. __________ non rientra tra quelle da ritenere invalidanti. Per quanto riguarda la sintomatologia somatica a carico della colonna vertebrale, l’assicurato è stato sottoposto a cure fisiatriche, sembra con buoni risultati anche se non quantificati in via conclusiva. I vari giudizi medici di cui siamo in possesso non ci dipingono un quadro qualitativamente sufficiente a stabilire le capacità nell’attuale attività (nè possiamo tener conto che per questa egli debba sottoporsi ad un viaggio in auto, può eventualmente utilizzare il treno per recuperare risorse fisiche) tantomeno possiamo ricavare delle capacità fisiche residue per una valutazione di attività adeguata. Per i motivi sopra espressi ritengo indicata una perizia fisiatrica da parte del dr. __________.” (doc. AI 22/1).

 

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 23/1).

                                         Il dr. __________, FMH in reumatologia, nella perizia reumatologica 17 ottobre 2006 (doc. AI 24/1-9) – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, le constatazioni oggettive e posta la diagnosi di “(…) sindrome cervicospondilogena cronica bilaterali in alterazioni degenerative del rachide cervicale (osteocondrosi C5/6, C6/7 con spondilosi, uncartrosi plurisegmentali) alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatie lombari multisegmentali) disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, scoliosi toracolombare) dismetria degli arti inferiori decondizionamento e sbilancio muscolare tendenza fibromialgica (…)” – circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione ha concluso:

 

 

 

"  (…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell’allegato.

 

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a partire dal momento in cui il reumatologo curante l’ha dichiarato inabile al lavoro in misura parziale, ossia a decorrere dal 20.1.2006.

 

L’assicurato lavora come tipografo; nelle mansioni che comporta questa professione, svolta prevalentemente in posizione eretta con necessità di anteflessione e torsione del tronco, sollevamento di carichi pesanti, l’assicurato può lavorare sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40% a partire dal 20.1.2006; concentrando questo tipo di lavoro su una mezza-giornata lavorativa, la diminuzione del rendimento è del 30% a partire dal 20.1.2006.

 

In funzioni prevalentemente dirigenziali, amministrative, giudico l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%.

(…)." (doc. AI 24/8)

 

                                         Sulla base delle risultanze della perizia del dr. __________ e ritenuto il rapporto finale 22 gennaio 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 27/1-3), l’Ufficio AI, con progetto di decisione 25 gennaio 2007 (doc. AI 28/1-3), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

 

                                         Con scritto 9 febbraio 2007 (doc. AI 31/1) – rinviando al rapporto 1. febbraio 2007 nel quale il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, poste le diagnosi note, ha attestato un peggioramento dello stato di salute: “(…) nel frattempo è da segnalare un peggioramento delle sue condizioni di salute subentrate nelle ultime settimane e mesi con oltre ai disturbi cronici persistenti a livello della colonna lombare il manifestarsi di una sindrome cervicovertebrale con componente cervicobrachiale al lato sinistro. Vi è un’irritazione delle radici radicolari con un Upper limb test a sinistra positivo. Le indagini neuroradiologiche con RM della colonna cervicale del 22.01.2007 mostrano un quadro di conclamata discartrosi e uncartrosi a livello C4 fino a C7 nonché importanti discopatie con soprattutto localizzazione C4/C5 con un’ernia discale centrale con estensione verso il neuroforame più verso il lato destro. Il paziente per questa problematica è stato messo sotto terapia medicamentosa nonché fisioterapia ambulatoriale. Tenendo in considerazione l’ulteriore sviluppo e il peggioramento delle condizioni di salute, nonché i reperti clinici radiologici evidenziabili attualmente oltre che a livello della colonna vertebrale anche a livello della colonna cervicale ritengo che il paziente debba essere considerato inabile al lavoro nella forma parziale del 50% per quanto riguarda l’attività professionale attualmente svolta, nonché attività lavorative a carattere medio-leggere.” (doc. AI 30/1-2) – l’assicurato ha contestato il progetto di decisione.

 

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 14 febbraio 2007, ha rilevato che “(…) in seguito giunge un rapporto del medico curante che riferisce di un peggioramento delle condizioni cliniche, nel suo breve rapporto viene riferito che l’assicurato è stato sottoposto a RM cervicale in data 22.01.07, la diagnosi che ne segue non si discosta da quelle precedentemente valutate. Il medico curante giudica l’assicurato con IL 50% ma non si dilunga nel discutere se tale IL sia da intendere definitiva o temporanea, in considerazione che le stesse valutazioni erano state fatte in occasione dell’altro rapporto del 20.02.06, si può ritenere che si tratti di una condizione temporanea come già giudicato mediante perizia dal dr. __________. Quindi dal punto di vista dei riferimenti medico-assicurativi resta valida la valutazione precedentemente presa, consideriamo la situazione certificata come momentanea, vedremo col tempo se, dopo la fisioterapia le condizioni saranno mutate in senso duraturo o ritornate allo stato della nostra valutazione.” (doc. AI 32/1).

 

                                         L’Ufficio AI, viste le risultanze appena esposte, con decisione 7 marzo 2007 (doc. AI 34/1-4), ha quindi confermato il rifiuto di prestazioni.

 

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa nella sua professione con una diminuzione del rendimento, dal 20 gennaio 2006, del 40% se l’attività è svolta sull’arco di una giornata lavorativa normale e del 30% se l’attività è concentrata in mezza giornata. In un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti il perito ha considerato l’assicurato abile al lavoro al 100% con un rendimento del 100%.

 

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata smentita da altri certificati medici attestanti un peggioramento delle sintomatologie con effetto sulla capacità lavorativa.

 

                                         In particolare il dr. __________, nel rapporto 1. febbraio 2007 trasmesso direttamente all’Ufficio AI (doc. AI 30/1-2) – a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7) –, oltre a non esprimersi in merito alla possibile durata dell’asserito peggioramento dello stato di salute, ha concluso per una capacità lavorativa identica a quella attestata il 30 gennaio 2006: “(…) ho certificato a questo paziente un’incapacità lavorativa del 50% a partire dal 20.01.2006. Segnalo che a mio modo di vedere egli è limitato nel poter svolgere un’attività professionale nella forma completa da queste patologie a livello della colonna vertebrale e dai suoi disturbi. (…)” (doc. AI 16/1-2) e addirittura superiore a quella attestata nel successivo certificato 20 febbraio 2006: “(…) per quanto riguarda un’attività lavorativa più ergonomicamente adatta per la colonna vertebrale, potrebbe esserci una possibilità occupazionale al massimo del 40% tenendo in considerazione le condizioni di salute attuali del paziente. (…)” (doc. AI 18/3-4).

 

                                         Il dr. __________, capo clinica dell’Ospedale ortopedico della __________, consultato privatamente dall’assicurato, nel rapporto 21 maggio 2007 indirizzato al dr. __________, posta la diagnosi di “(…) lombalgies chroniques dans un contexte de discopathies lombaires basses L4-L5 e L5/S1 et déconditionnement musculaire globale – sciatalgies chroniques dans le contexte de cervicarthrose C5-C6 et C6-C7 et déconditionnement musculaire (…)” e avuto riguardo anche alla RM della colonna cervicale del 22.01.2007, ha poi espresso la seguente valutazione:

 

"  (…)

Monsieur RI 1 présente des cervico-lombalgies chroniques, liées d'un côté à quelques troubles dégénératifs, mais surtout à un schéma corporel présentant de nombreuses dysbalances muscolaires et des déséquilibres responsables de surcharge à différents niveaux, l'empêchant d'avancer. Dans cette situation un reconditionnement physique est nécessaire et indispensabile, axé sur un travail actif d'assouplissement des differentés chaînes musculaires, lié à un renforcement global. Un travail physiothérapeutique et ergothérapeutique est donc indispensable. Pour ceci, je propose d'inclure ce patient dans un programme de reconditionnement intensif, selon les différents modèles qui existent.

 

Ce programme de reconditionnement de 3-4 semaines de façon ambulatoire existe peut-être au Tessin, en tous les cas en Suisse Allemande selon la technique de Walens (sous forme hospitalière) ou ici à l'hôpital orthopédique où nous le faisons sous forme d'un module d'hôpital de jour. Toutefois ces différentes prises en charges nécessitent une acceptation de la part du médecin cantonal.

 

Dans son activité comme typographe, nous pouvons reconnaître une incapacité de 20%, mais pas au-delà pour des raisons medicales.

 

Ceci est expliqué au patient qui prendra contact à votre consultation afin que vous puissiez discuter des démarches à prendre.

(…)." (IX, allegato doc. C/7, sottolineatura del redattore).

 

                                         In conclusione, viste le risultanze mediche suesposte, vi è da concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una diminuzione del rendimento del 40% nella sua attività di tipografo, se svolta sull’arco di una giornata intera, e un’abilità al lavoro del 100% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste.

 

                               2.9.   L’assicurato sostiene che a 58 anni è difficile trovare un posto di lavoro o una riqualificazione. Egli fa dunque valere che la sua età, i suoi trascorsi professionali e la situazione del mercato del lavoro ticinese, farebbero apparire come irrealistiche le possibilità di trovare, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.

 

                                         Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che – tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali – gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255s.).

                                         In questo ordine di idee, il TFA ha stabilito che – trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale – entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., pag. 206; RCC 1989, pag. 331 consid. 4a).

                                         L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

                                         Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, pag. 49 consid. 3b; RCC 1991, pag. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).

                                         Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

 

                                         È inoltre utile rilevare che l’Alta Corte, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329-330/01, relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:

 

"  (…)

Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

(…)." (STFA succitata, consid. 4.5)

 

                                         Il TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.

                                         Nel caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita intera di invalidità nei confronti di un’assi-curata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.

 

                                         Va qui ricordato che, in una sentenza del 22 giugno 2007 nella causa T. (I 359/06), il Tribunale federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento di emanazione della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità (sottolineatura del redattore).

                                         Dello stesso tenore anche la sentenza del 31 marzo 2008 nella causa P. (9C_13/2007), concernente un assicurato di 59 anni, la sentenza I 336/03 dell’8 gennaio 2004, concernente un assicurato 58enne e le sentenze I 246/02 e 247/02, riguardanti un assicurato di 58 anni e 10 mesi.

 

                                         Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati – si tratterebbe di “(…) un’attività lavorativa che tenga conto dell’esame di capacità funzionale residua effettuata dal Dr. __________ e che prevede limitazioni nel sollevamento/trasporto di pesi superiori agli 11 kg, nelle manipolazioni di oggetti pesanti e molto pesanti, nel mantenimento prolungato della posizione eretta e piegata in avanti nonché nell’utilizzo di scale a pioli (…)” (doc. AI 27/1-3) – e con le sue condizioni personali – 57 anni al momento della decisione impugnata con la seguente formazione: “(…) elementari 6 anni a __________; medie 2 anni a __________; scuola commerciale privata 2 anni a __________ (…).” (IX allegato doc. C/1) –, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, pag. 332 consid. 3c).

                                         Da notare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, pag. 332 consid. 3b).

 

                                         D’altro canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti).

                                         Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né lassicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., pag. 83).

                                         In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che – dal punto di vista medico – nella sua attività di tipografo, se svolta sull’arco di una giornata intera, l'assicurato ha una diminuzione del rendimento del 40%.

                                         Nondimeno – ritenuto che la consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 22 gennaio 2007 (doc. AI 27/1-3), ha osservato come l’assicurato “(…) in un mercato del lavoro supposto in equilibrio, possa svolgere prevalentemente attività nel settore dei servizi (venditore non qualificato, aiuto ufficio, aiuto magazziniere, autista/fattorino, ecc.) (…)” (doc. AI 27/2; riguardo alla competenza del consulente in integrazione in merito alla questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili vedi la STF del 31 marzo 2008 nella causa P., 9C_13/2007) – vi è da concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività che l’assicurato, nonostante i disturbi che lo affliggono, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

                                         In questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329-330/01, consid. 4.7).

 

                             2.10.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                          2.10.1.   Per quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr. 55'510.--, riferito all’anno 2005 (doc. AI 34/2 e il questionario per il datore di lavoro sub. doc. AI 13/1-4, in particolare il punto 7 che riporta un salario mensile di fr. 4'270.-- per 13 mensilità).

                                         Questo importo non è stato contestato dall’assicurato.

 

                          2.10.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

 

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Inoltre, come pertinentemente ricordato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “(…) secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05) (…)”.

                                         Pertanto, alla luce della chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).

 

                                         D’altra parte, in una sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U 8/07), rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 – "(…) questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4). Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo. (…)" –, l'Alta Corte ha stabilito che:

 

"  (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

 

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

 

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.

 

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

 

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

 

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%.

(...)" (STFA del 20 febbraio 2008 nella causa C., U 8/07)

 

                                         Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicu-rato accontentarsi di un guadagno modesto, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

 

 

                          2.10.3.   Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

                                         Aggiornando questo dato al 2005 e riportandolo su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a fr. 4'819.36 mensili oppure a fr. 57'832.32 per l'intero anno (fr. 4'819.36 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

 

                                         Vista la capacità lavorativa del 100% del ricorrente in attività idonee, l’importo di fr. 57'832.32 è pari al reddito statistico da invalido (risultato intermedio).

 

                                         Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale tipografo stampatore presso il suo ultimo datore di lavoro (fr. 55'510.--, cfr. consid. 10.2), è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della editoria, stampa e riprod. supporti registrati (Tabella TA1 2004, p.to 22, livello di qualifica 4: fr. 5'236.-- aggiornato al 2005 e riportato su 41.6 ore/settimana = 5'499.94 x 12 mesi = 65’999.28).

 

                                         Ora, conformemente alla giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.10.2), qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti; cfr. STF del 28 gennaio 2008 nella causa P., consid. 8.2, (U 529/06) –, e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.

 

                                         In casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da invalido (fr. 57'832.32) va dunque ridotto del 15.89%, percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 55'510.-- contro fr. 65’999.28), e si attesta pertanto a fr. 48'642,76.

 

                          2.10.4.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         La riduzione del 20% riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale – “(…) nel caso specifico ritengo adeguato apportare una riduzione del 20% a seguito del limite di caricabilità, dei limiti funzionali e dell’età avanzata che può risultare d’ostacolo all’inserimento in nuove attività professionali con conseguente difficoltà a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato del lavoro. (…)” (doc. AI 27/3) – è conforme alla giurisprudenza federale e deve pertanto essere confermata da questo Tribunale.

 

                                         Il reddito da invalido, considerata una riduzione del 20%, ammonta quindi a fr. 38'914.21 (fr. 48'642,76 ridotti del 20%).

 

                                         In conclusione, il grado d’invalidità dell’insorgente – determinato confrontando i fr. 38'914.21 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire qualora non fosse insorto il danno alla salute, e cioé fr. 55'510, risulta essere del 29.90% ([55'510 – 38'914,21] x 100 : 55'510).

 

                                         Inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.5), il grado d’invalidità del ricorrente non apre il diritto ad una rendita di invalidità.

 

                                         Alla stessa conclusione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche volendo applicare la riduzione massima consentita del 25%. In questa evenienza il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 36'482.07 (fr. 48'642,76 ridotti del 25%) e il grado d’invalidità sarebbe del 34.28% ([55'510 – 36'482.07] x 100 : 55'510).

 

                                         Allo stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2007.

 

                                         Nella misura in cui l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità, la decisione 25 gennaio 2007 va quindi confermata.

 

                             2.11.   L’assicurato ha chiesto di sentire quali testi i suoi colleghi di lavoro.

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Nel caso in esame già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.

                                         Ritenuto poi che per il calcolo del grado d’invalidità si è considerata una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, non è necessario procedere alle audizioni richieste.

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                             2.13.   Con il ricorso l’assicurato ha chiesto “(…) di evitarmi di dovere pagare le tasse che sono indicate di 1000 franchi. Riesco a stento ad arrivare a fine mese e non posso permettermi un avvocato. Chiedo quindi che si tenga conto di questo. (…)” (doc. I).

 

                                         In sostanza l’assicurato ha dunque chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria limitatamente all’esonero dalle spese.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se, per quanto qui interessa, l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a prestazioni ritenuto come, dal gennaio 2006, è stato appurato che nella sua attività di tipografo, se svolta sull’arco di una giornata intera, vi é una diminuzione del rendimento del 40%, mentre in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste, l’abilità al lavoro è del 100%.

                                         La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato ha prodotto il rapporto 21 maggio 2007 del dr. __________ che ha concluso per una capacità lavorativa nella sua professione addirittura superiore: “(…) dans son activité comme typographe, nous pouvons reconnaître une incapacité de 20%, mais pas au-delà pour des raisons médicales. (…)” (IX, allegato doc. C/7, pag. 4).

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle spese è respinta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti