Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.120

 

bs/td

Lugano

25 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2007 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 marzo 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisioni 11 novembre 2004, cresciute in giudicato, l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1966, professionalmente attivo quale muratore (capo cantiere), al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° novembre 1998 e di una mezza rendita (grado d’invalidità del 51%) dal 1° novembre 1999, oltre alle relative rendite completive per la moglie e per i figli (doc. AI 66-691, 39-1; per le motivazioni vedi doc. AI 64-3).

 

                                         Il grado d’invalidità del 51% è stato determinato dal consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente) mediante il raffronto tra il salario che l’assicurato aveva percepito quale capocantiere senza il danno alla salute (fr. 61'776.-) e quello effettivamente percepito da invalido corrispondente ad un’abilità lavorativa del 50% (fr. 30'000.-) (cfr. rapporto 5 dicembre 2001; doc. AI 53-1).

 

                                         La rendita è stata confermata in via di revisione il 23 aprile 2004 (doc. AI 76-1).

                                                                               

                               1.2.   Nel mese di aprile 2005 è stata avviata un’altra procedura di revisione della rendita (doc. AI 78-1) in quanto l’assicurato aveva cessato l’attività lucrativa di muratore esercitata a tempo parziale e lo stato di salute era stato dichiarato peggiorato dai medici curanti (cfr. nota 28 aprile 2006 del funzionario AI; doc. AI 91-1).

 

                                         Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, fra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (il quale ha ritenuto l’assicurato inabile al 66,6% nella sua precedente attività, ma pienamente abile in attività adeguate; cfr. rapporto peritale 2 ottobre 2006; doc. AI 94), con decisione 23 marzo 2007 (preavvisata il 31 gennaio 2007), l’Ufficio AI ha soppresso la rendita. Dal raffronto dei redditi è infatti risultato un grado d’invalidità del 28% (doc. AI 112-1). Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

 

                               1.3.   Avverso la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dal Patronato RA 1, ha presentato ricorso al TCA e postulato il ripristino del versamento della mezza rendita. In particolare egli ha ribadito:

 

"  Che le sue condizioni di salute non sono assolutamente migliorate come afferma il medico del Servizio Medico Regionale alla luce del rapporto citato del Dr. __________, ma addirittura peggiorate. A sostegno di questa sua affermazione allega relazione Dr. __________ del 22 febbraio  2007 da cui emerge che egli è affetto da sindrome panvertebrale in spondilo-artropatia sieronegativa, Morbo di Bechterew resistente alla terapia malgrado aumento della somministrazione dei medicamenti indicati. In conclusione, il medico attesta una capacità lavorativa in attività confacenti e rispettose  di limiti analoghi a quelli menzionati dal Dr. __________, ma con un limite pesi ridotto a 10 chili, nella misura del 50% al massimo.

 

Il calcolo di perdita economica espletato alla luce del rapporto Dr. __________ dà un discapito di ca. il 68%. E' pertanto da ammettere un diritto a tre quarti di rendita da aprile 2005." (Doc. I)

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la conseguente reiezione del ricorso.

 

                                       

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   L’oggetto della vertenza è circoscritto alla questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente o meno soppresso la rendita d’invalidità di spettanza di RI 1.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.5.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                     

                               2.6.  

                                        

                             2.6.1   Nel caso in esame, va fatto presente che la situazione valetudinaria dell’assicurato non risulta essere migliorata al punto da giustificare una riduzione del grado d’invalidità.

                                         Se all’epoca della precedente decisione del 2004 l’abilità lavorativa dell’assicurato nella sua originaria attività di capocantiere era stata quantificata al 50% (cfr. rapporto 5 dicembre 2001 del consulente; doc. AI 53-1), nel rapporto peritale 2 ottobre 2006 il dr. __________ ha ritenuto un’incapacità del 66,6% come muratore (doc. AI 94-5). Si tratta semmai di un peggioramento.

                                         Non appare esserci nemmeno stato un miglioramento della residua capacità lavorativa in attività adeguate. Infatti, da un lato il dr. __________ ha ritenuto l’insorgente abile al lavoro nella misura del 100% in attività medio-leggere rispettose dei limiti funzionali indicati nella sua valutazione peritale [“… giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale dell'assicurato, un'attività medioleggera con carichi variabili (carico massimo: 10-15 kg), con la possibilità di alternare spesso le posizioni corporee, evitando il più possibile movimenti ripetitivi di flessione-torsione con il tronco, rispettivamente l'estensione prolungata del rachide soprattutto della colonna cervicale; il lavoro non dovrebbe comprendere spostamenti con autoveicoli, dato che i movimenti di rotazione cervicale sono altamente limitati…”(doc. AI 94-5)], dall’altro già il 13 aprile 1999 il dr. __________, anche lui specialista in reumatologia, aveva evidenziato che “un’attività di tipo leggero è probabilmente possibile al paziente evitando lavori in cui deve alzare o spostare pesi superiori ai 10-15 kg o di eseguire lavori in flessione o torsione lombare” (doc. AI 7-3).

                                        

                            2.6.2.   Nella decisione contestata l’amministrazione ha sostenuto:

 

"  Ci si potrebbe chiedere se vi potrebbero essere pure gli estremi per una riconsiderazione del caso giusta l'art. 53 LPGA, considerato che, al momento in cui le venne attribuita la rendita, il grado di invalidità non era stato determinato mediante il raffronto dei redditi conseguibili con e senza danno alla salute.

La questione può comunque rimanere indecisa, in quanto ora la situazione è mutata, essendo intervenuta la cessazione dell'attività lucrativa precedentemente esercitata."

 

                                         Secondo il TCA la cessazione dell’attività lucrativa (parzialmente) esercitata dall’insorgente non costituisce un motivo di revisione ex art. 17 LPGA (cfr. consid. 2.5). In primis, perché vi sia revisione, il cambiamento della situazione economica (rappresentata in casu dal fatto che l’assicurato non lavora più quale responsabile di cantiere) deve avere degli effetti sulla situazione valetudinaria. Inoltre, generalmente, nel caso in cui il reddito da invalido corrisponde a quanto effettivamente percepito dalla persona assicurata con il danno alla salute, la perdita del posto di lavoro e di conseguenza il venir meno del relativo reddito non portano alcuna conseguenza sul grado d’invalidità, potendo l’interessato reperire nel mercato equilibrato del lavoro, sfruttando la residua capacità lavorativa, un’altra attività lucrativa (Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenverischerung, Friborgo 2003 pag. 153 nota 572). Vi è invece una modifica del reddito da invalido effettivamente percepito nel caso in cui l’attività esigibile non può più essere esercitata a causa di una mutazione strutturale della stessa o qualora il reddito conseguito subisce una diminuzione o un aumento (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 17, nota 12 pag. 171).

 

                                         Nel caso in esame, come risulta dal questionario 13 maggio 2005 del datore di lavoro, l’assicurato lavorava quale muratore/responsabile di cantiere al 50%, attività che ha cessato il 21 maggio 2005 in quanto “il sig. RI 1 ci ha comunicato che non è più in grado di lavorare”. Egli ha comunque continuato a ricevere il salario (doc. AI 79-3). Di conseguenza, fintanto che il datore di lavoro, conformemente le disposizioni contrattuali applicabili, aveva proseguito con il versamento del salario non vi è stata alcuna modifica del grado d’invalidità. Altrettanto vale nel caso in cui l’assicurato non percepiva più una retribuzione; in un mercato equilibrato del lavoro l’insorgente teoricamente avrebbe potuto trovare un altro datore di lavoro nel ramo dell’edilizia.

 

                                         In via abbondanziale va detto che verosimilmente l’insorgente ha cessato la propria professione di muratore per motivi di salute. Infatti, l’abilità lavorativa dal 50% che egli presentava nel 2004 è diminuita, secondo la perizia __________, al 33,3% e quindi non vi è stato un miglioramento. È in questa circostanza che, semmai, andava collocata una modifica della situazione valetudinaria giustificante un’eventuale revisione. Tuttavia va ricordato che l’insorgente, in applicazione del principio della riduzione del danno ( DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), può e deve sfruttare al meglio la residua capacità lavorativa in attività adeguate.      

                                                                               

                               2.7.   Non essendo dato motivo di revisione ex art. 17 LPGA, ci si potrebbe chiedere se sussistano gli estremi per una riconsiderazione della decisione 11 novembre 2004, questione lasciata aperta dall’Ufficio AI.

 

                            2.7.1.   L’istituto della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che prevede che “l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2)

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT  I‑1994, pag. 175; DTF 119 V 180).

                                         Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).

                                         L'istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).                                  

 

                            2.7.2.   Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, se una decisione di revisione non soddisfa le condizioni ex art. 41 vLAI (ora art. 17 LPGA), ma realizza quelle poste per una riconsiderazione, il giudice può confermarla, mediante sostituzione dei motivi e previo rispetto del diritto di essere sentito (DTF 125 V 368), con la seconda motivazione (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 261 con riferimenti ivi citati; Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der Rentenrevisione in der Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di giurispurenza indicati).

                                         Il giudice non può tuttavia modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione, la precedente decisione se quest’ultima è stata confermata dalla (non corretta) decisione di revisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell'amministra- zione, che il giudice non può imporle (RCC 1985 pag. 58 consid. 3 [ZAK 1986 pag. 58 consid. 3] citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota 363).

                                         In applicazione del succitato principio, nel caso in cui l’amministrazione ha soppresso la rendita in via di revisione e non in via di riconsiderazione, il giudice non può rinviare all’Ufficio AI la causa per l’espletamento di accertamenti riguardanti i presupposti di una riconsiderazione (RCC 1986 pag. 623 [ZAK 1986 pag. 597] citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota 365).

                                         Infine, la riduzione o la soppressione di una rendita a seguito di una riconsiderazione, eseguita tramite sostituzione dei motivi, della precedente decisione è permessa solo se nel momento della riduzione o soppressione della rendita non sussiste un’invalidità giustificante la precedente prestazione (Mayer-Blaser, op. cit., pag. 262 e Müller, op. cit., pag. 100 nota 366).

 

                            2.7.3.   Nel caso concreto, questo TCA non dispone di elementi sufficienti per eventualmente confermare in via di riconsiderazione, mediante sostituzione dei motivi e previo rispetto del diritto di essere sentito, la soppressione della rendita. In particolare non è dato di sapere, con la dovuta certezza, se nel 2004 l’assicurato avrebbe sfruttato al meglio la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate in modo tale da non giustificare, mediante raffronto dei redditi, il riconoscimento del diritto a una mezza rendita d’invalidità. Rimane comunque facoltà dell’amministrazione di procedere ad un riesame della decisione 11 novembre 2004.

 

                               2.8.   In conclusione, visto quanto sopra, la soppressione ex art. 17 LPGA dalla rendita non appare giustificata. Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l’insorgente ha diritto alla mezza rendita anche dopo il 1° maggio 2007. Il ricorso va pertanto accolto ai sensi dei considerandi.

 

                               2.9.   In sede amministrativa l’assicurato ha prodotto il certificato 22 febbraio 2007 del dr. __________, reumatologo curante, il quale ha concluso per un’inabilità al 50% in attività leggera, elencando i limiti funzionali (doc. AI 108-4). Secondo il SMR, tale certificato non evidenzia sostanziali elementi “in grado di modificare le valutazione a suo tempo prodotte dal dr. __________” (doc. AI 110-1).

                                         Ora, la questione a sapere se vi è stato un cambiamento valetudinario, nel senso di un peggioramento delle condizioni di salute accompagnate da una riduzione della residua capacità lavorativa, può rimare irrisolta.

 

                                         Va ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole. Inoltre, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, in concreto il 23 marzo 2007 (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

 

                                         In casu, l’eventuale peggioramento, attestato la prima volta dal dr. __________ il 22 febbraio 2007, non può essere preso in considerazione poiché i tre mesi ex art. 88s cpv. 2 OAI scadrebbero ben oltre il 23 marzo 2007. Questo non preclude tuttavia all’insorgente la possibilità di inoltrare una domanda di revisione ex art. 17 LPGA.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.                                  

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 23 marzo 2007 impugnata è annullata.

                                         §§ È ripristinato, a decorrere dal 1° maggio 2007, il diritto alla

                                              mezza rendita di invalidità precedentemente riconosciuta.

 

                                   2.   Le spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.    

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti