Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.124

 

BS/td

Lugano

17 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2007 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 20 marzo 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, di professione pittore, nell’ottobre 1997 ha presentato domanda di prestazioni AI per ernia discale lombare (doc. AI 1).

 

                                         Dopo aver disposto i necessari accertamenti, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di provvedimenti d’integrazione, più precisamente di una riformazione professionale quale rappresentante di pitture presso la ditta __________ di __________, con effetto dal 16 febbraio al 15 agosto 1998 (doc. AI 21-1), periodo prorogato sino al 15 febbraio 1999 (doc. AI 28-1).

                                         Terminata la riformazione, sulla base dei rilevamenti medici ed economici eseguiti, con decisioni 25 maggio 2001 e 13 settembre 2001 (doc. AI 73-1 sino a 75-1) l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 1997 ed una mezza rendita dal 1° dicembre 1997 (cfr. motivazioni in doc. AI 65-1).

 

                                         La rendita è stata confermata in via di revisione il 5 settembre 2003 (doc. AI 86-1).

 

                               1.2.   Nell’ambito di un’ulteriore procedura di revisione avviata d’ufficio, dal questionario 5 dicembre 2006 del datore di lavoro è emerso che al 1° marzo 2003 l’assicurato aveva iniziato al 50% l’attività di venditore presso la ditta __________, fabbrica di pitture e vernici a __________, percependo nel 2004 un salario di fr. 92'022.-, nel 2005 fr. 86'424.- e nel 2006 fr. 67'473.- (doc. AI 94).

 

                                         Dopo aver accertato la situazione medica, con decisione 20 marzo 2007, preavvisata il 6 febbraio 2007, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con la seguente motivazione:

 

"  Dalla documentazione medica acquisita agli atti in fase di revisione non risulta che il suo stato di salute abbia subito delle modifiche. Tuttavia si rileva che dal mese di marzo del 2003 ad oggi lavora presso la ditta __________ di __________ con un guadagno annuo di Fr. 92'022 (nel 2004), pari a Fr. 86'424 (per il 2005) e di Fr. 68'064, conseguito durante l'anno scorso. Conseguentemente confrontando il guadagno che lei avrebbe potuto raggiungere senza il danno alla salute negli anni scorsi succitati (rispettivamente Fr. 68'759 nel 2004, 69'446 nel 2005 e 70'141 nel 2006), si ottiene dapprima un grado AI nullo e, a contare dal 2006, pari al massimo al 3%.

 

Il calcolo relativamente all'anno 2006 è riportato qui di seguito:

 

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                      CHF 70'141.00

con invalidità                           CHF 68'064.00

Perdita di guadagno             CHF   2'077.00 = Grado d'invalidità 3%

 

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue.

 

Decidiamo pertanto:

 

Abbiamo valutato le osservazioni presentate in seguito al nostro progetto di decisione del 06.02.2007. Il calcolo del grado di invalidità indicato sopra viene effettuato confrontando il reddito che avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, quindi come pittore a tempo pieno e non come rappresentante al 100%, con quanto effettivamente riesce a percepire nell'attuale professione." (Doc. AI 106)

 

 

                                         Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

 

                               1.3.   Avverso la succitata decisione l’assicurato ha presentato ricorso al TCA postulando il ripristino del versamento della mezza rendita. Egli sostiene che quando il 28 aprile 1999 aveva subito l’infortunio era già stato riformato quale rappresentante e che il responsabile della __________ ha erroneamente compilato il questionario per il datore di lavoro (esso non avrebbe indicato la corretta professione). Per questi motivi quale salario da sano deve essere preso in considerazione quanto avrebbe percepito senza il danno di salute nell’attività di rappresentante presso la __________, ossia fr. 10'000.-/12’000 mensili.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la conseguente reiezione del ricorso.

 

                               1.5.   Con scritto 19 maggio 2007 il ricorrente ha confermato la richiesta ricorsuale.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   L’oggetto della vertenza è circoscritto alla questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente soppresso, in via di revisione, la mezza rendita.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.5.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                     

                               2.6.   Nel caso in esame, dal punto di vista medico l’assicurato è stato ritenuto abile al 50% quale rappresentante di vernici a causa di “ernia discale L5/S1 destra ed instabilità del segmento funzionale L5/SA su stato dopo PLIF L4/L5 (1997)”, così come si evince dal rapporto 5 luglio 1999 del dr. __________, primario di Neurochirurgia all’Ospedale __________ di __________. Nello stesso atto medico il citato specialista ha evidenziato che, a seguito di un peggioramento dovuto ad uno sforzo fisico, in data 28 aprile 1999 l’insorgente è stato ammesso nel Servizio Cantonale di __________ e che il 2 maggio 1999 è stato sottoposto ad una “discectomia LS5/S1 da destra con PLIF L5/S1, come pure ad un'estensione della stabilizzazione posteriore da L4 a S1 con il sistema Diapason” (doc. AI 41-3). Nel successivo rapporto 7 luglio 1999 il dr. __________ ha confermato il grado d’inabilità lavorativa visto il decorso favorevole dell’intervento (doc. AI 42-2). Pertanto, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, l’insorgente non ha subito il 28 aprile 1999 un ulteriore infortunio. Rilevante è tuttavia la circostanza che, fondandosi sulla valutazione medico-teorica del dr. __________, con le decisioni 25 maggio e 13 settembre 2001 l’Ufficio AI ha riconosciuto un’invalidità del 50% conferente il diritto ad una mezza rendita dal 1° dicembre 1997.

 

                                         Detto questo, va evidenziato che rispetto alle precedenti decisioni del 2001 lo stato di salute dell’assicurato è rimasto invariato. In tal senso va letto il rapporto 20 dicembre 2006 del medico curante che ha certificato un’incapacità lavorativa del 50% quale rappresentante (doc. AI 95-3). Gli atti non contengono del resto documentazione attestante un peggioramento.

                                        

                                         E’ invece subentrato un cambiamento della situazione economica avendo il ricorrente iniziato al 1° marzo 2003 un’attività (4 ore al giorno per 5 giorni la settimana) quale venditore presso la ditta __________ di __________ con uno stipendio nel 2004 di fr. 92'022 (doc. AI 94-1).

 

                               2.7.   Essendo giustamente dato motivo di revisione, l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d’invalidità al massimo del 3%, il cui calcolo è stato riportato nella decisione contestata (cfr. consid. 1.2).

 

                                         L’insorgente sostiene che quale reddito da valido debba essere preso in considerazione il salario percepito quale rappresentante, corrispondente alla professione dell’avvenuta riqualifica. L’amministrazione è invece del parere che fa stato quanto l’assicurato avrebbe percepito senza invalidità nell’originaria attività di pittore.

                                                                                                                        

                            2.7.1.   Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).


Nel caso in esame, rettamente l’Ufficio AI ha preso come reddito da valido quello riferito all’attività di pittore, professione che l’assicurato aveva svolto prima dell’insorgenza del danno alla salute (aprile 1996) e che molto verosimilmente avrebbe continuato ad esercitare. Infatti è a seguito dell’infortunio (scivolamento dalla scala con caduta), risalente al 1° aprile 1996 (cfr. atti LAINF contenuti nel dossier AI), che l’insorgente non ha più lavorato nella sua originaria professione di pittore. Con rapporto 16 novembre 1997 il dr. __________ ha infatti certificato un’incapacità lavorativa al 100% dal 1° aprile 1996 (doc. AI 10-1).

                                         Certo che nel 1998 l’assicurato ha potuto beneficiare di una riqualifica professionale quale consulente/rappresentante nel campo delle pitture, conclusasi positivamente. Quest’evenienza gli ha permesso di sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa, tant’é che egli, nonostante il danno alla salute, percepisce una retribuzione maggiore di quella di pittore.

                                         Tuttavia, conformemente la giurisprudenza succitata (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a), ai fini del raffronto dei redditi, fanno stato i proventi da attività lavorativa che, al momento della nascita della diritto alla rendita, l’assicurato avrebbe conseguito se non fosse subentrata l’invalidità. Nel caso concreto ciò corrisponde al salario percepito presso la ditta __________ (__________) quando era pittore qualificato e non a quello conseguito quale rappresentante al 100% dalle ditte __________ o __________.

                                         Di conseguenza, partendo da un salario mensile senza invalidità di fr. 4842,25 attestato il 28 novembre 1997 dalla citata impresa di pittura di __________ (doc. AI 12-3), corrispondente a fr. 62'949.- (13 x 4842) annui, l’Ufficio AI ha correttamente aggiornato l’ultimo dato agli anni 2004, 2005 e 2007 (doc. 99) i cui importi (rispettivamente fr. 68'759.-, fr. 69'446.- e 70'141.-) sono stati riportati nella decisione contestata.

 

                             2.7.2   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

                                        

                                         Nella fattispecie concreta, costatato che con il danno alla salute nel 2004 l’assicurato ha conseguito un guadagno annuo di fr. 92'022.-, nel 2005 fr. 86'424.- e nel 2006 fr. 68'064.- (cfr. questionario per il datore di lavoro compilato il 5 dicembre 2006 dalla __________; doc. AI 94), dal raffronto con i succitati redditi da valido si ottiene al massimo un grado d’invalidità del 3% relativamente all’anno 2006, così come evidenziato nella decisione contestata.

 

                            2.7.3.   In conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha proceduto alla soppressione della rendita. La decisione contestata merita quindi conferma.

 

                                         Ne consegue, pertanto, la reiezione del ricorso.

                                        

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.                             

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti