Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
FS/sc |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2007 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 13 marzo 2007 emanata da |
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale cameriera servizio colazioni presso il __________ di __________ (doc. AI 7/1-3), nel mese di dicembre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “mal di schiena” (doc. AI 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 29 maggio 2006 (doc. AI 19/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata – con la quale, producendo nuova documentazione medica, ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute rispetto al momento in cui è stata peritata per la prima volta dal dr. __________ (doc. AI 22/1, 23/1, 27/1-2 e 31/1) – l’Ufficio AI ha ordinato una nuova perizia reumatologica e, con decisione su opposizione 13 marzo 2007 (doc. AI 44/1-6), ha confermato il rifiuto a prestazioni adducendo:
" (...)
7. La documentazione medica prodotta in fase di opposizione è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI /SMR), il quale ha avuto modo di rivedere l'intero incarto medico.
Preso atto della documentazione medica prodotta con l'opposizione, il competente Servizio medico ha ritenuto opportuno chiedere un aggiornamento dello stato medico tramite valutazione peritale da svolgersi presso lo specialista Dr. med. __________, che aveva peritato l'assicurata in precedenza. Ritenute le risultanze peritali espresse nel rapporto del 9 gennaio 2007, rispetto alla valutazione precedente del 2005 viene riconfermata una mobilità lombare dolorante ed altamente limitata, ma con assenza di deficit lomboradicolari sicuri; una TAC lombare (04.07.2006) evidenzia un canale spinale lombare ristretto ai livelli da L3 a S1 esaminati, un bulging discale L4-L5, una piccola ernia discale paramediana laterale L5-S1 con occupazione del recesso laterale a contatto con la radice di L5 a sinistra, associata ipertrofia dei legamenti gialli, spondilartrosi. Le lombosciatalgie a sinistra, descritte come peggiorate, ritrovano dunque un correlato oggettivo anche sul piano strutturale, con progressione delle alterazioni degenerative alla colonna lombare. Sul piano della capacità funzionale residua viene indicato un peggioramento rispetto a quanto formulato nella precedente perizia del 2005: il peggioramento dei sintomi è da correlare con la progressione delle alterazioni degenerative documentate alla TAC lombare (del 04.07.2006) ai segmenti da L5 a S1. Il perito ha quindi valutato un'inabilità lavorativa del 75% nella precedente attività di cameriera da luglio2006, ritenendo l'assicurata capace al lavoro al 90% (diminuzione di rendimento del 10%) da luglio 2006 in attività adeguate. In caso di esito positivo del trattamento terapeutico consigliato, la capacità lavorativa potrebbe essere totalmente ripristinata in attività adeguate. Le attività adeguate devono essere consone alle limitazioni funzionali indicate nell'allegato peritale (cfr. esame della funzionalità fisica del 09.01.2007).
Alle conclusioni peritali, confermate dal SMR, va attribuita forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (perizia, realizzata sulla base di accertamenti approfonditi, assolve i presupposti giurisprudenziali sviluppati dall'Alta Corte, con conclusioni logiche, non contraddittorie).
(...)" (doc. AI 44-4)
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale - contestata la violazione del diritto di essere sentita per il fatto che l’Ufficio AI non gli avrebbe trasmesso l’incarto completo, la valutazione medica e quella economica - ha chiesto:
" (...)
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’insorgente è riconosciuta una rendita intera d’invalidità, rispettivamente l’incarto è rinviato all’Ufficio AI per nuovi accertamenti nel senso dei considerandi.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
(...)" (doc. I, pag. 2)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di voler “ (…) stralciare il ricorso e retrocedere gli atti all’Ufficio AI del Cantone Ticino al fine di espletare i necessari accertamenti medici mediante una valutazione peritale psichiatrica. (…)” (doc. IV, pag. 2).
1.5. Con lettera 24 maggio 2007, il rappresentante dell’assicurata ha comunicato al TCA che l’insorgente non si oppone allo stralcio del ricorso alla condizione:
" (...)
- che l’Ufficio AI non si limiti a una valutazione psichiatrica ma, viste le patologie in essere, proceda con l’allestimento di una valutazione peritale pluridisciplinare, che contempli – oltre l’aspetto psichiatrico – quello reumatologico e quello neurologico;
- che le vengano attribuite spese e congrue ripetibili, ritenuta la sostanziale acquiescenza dell’Autorità di prime cure.
(...)" (doc. VI)
1.6. Con scritto 6 giugno 2007, l’Ufficio AI ha osservato che “(…) abbiamo preso conoscenza dello scritto 24 maggio 2007 della ricorrente (doc. VI) e riteniamo adeguata la valutazione espressa con la risposta al ricorso, che confermiamo. (…)” (doc. VIII, pag. 2).
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Con il proprio ricorso l’assicurata ha censurato la violazione del diritto di essere sentita in quanto l’amministrazione non le avrebbe trasmesso, fino a quel momento, l’incarto completo.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Nel caso in esame, dagli atti risulta che, il 16 aprile 2007 (doc. AI 48/1), l’Ufficio AI ha trasmesso l’incarto AI all’avv. RA 1 che, con ogni verosimiglianza, lo ha ricevuto dopo l’inoltro del ricorso 23 aprile 2007 al TCA. In ogni caso, con la ricezione del termine per osservazioni 15 maggio 2007 (doc. V e la risposta di causa dalla quale risulta che l’incarto AI è stato allegato), il rappresentante dell’assicurata sapeva che l’incarto AI era stato trasmesso al TCA e ne avrebbe pertanto potuto prendere visione e chiedere l’assegnazione di un termine per presentare osservazioni scritte in merito innanzi a un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.
Con lettera 24 maggio 2007 il rappresentante dell’assicurata si è limitato a comunicare al TCA la condizione per la quale la sua assistita non si opporrebbe allo stralcio del ricorso.
L’eventuale violazione del diritto di essere sentita è dunque stata sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni. La ricorrente postula il diritto ad una rendita intera e/o il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare all’assicurata il diritto a prestazioni.
2.7.1. Il dr. __________, FMH in reumatologia e in medicina interna, nelle sue perizie reumatologiche 23 novembre 2005 e 9 gennaio 2007 (doc. AI 14/1-9 e 38/1-8, versione questa incompleta cfr. doc. X/Bis), ha, tra l’altro, posto la diagnosi di “(…) sindrome fibromialgica generalizzata (…)” (doc. AI 14/7 e X/Bis pag. 8).
Ora, nonostante questa diagnosi, l’Ufficio AI non ha compiuto nessun accertamento medico di natura psichiatrica. Di conseguenza, già per questa ragione, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministra-zione perché, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5 e 2.6), provveda ad effettuare una perizia psichiatrica.
Questo si giustifica a maggiore ragione ritenuto che, anche se non figurante negli atti AI e nemmeno prodotta dalla ricorrente, in una lettera del 16 giugno 2006, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, avrebbe sostenuto che “(…) si tratta di una tipica depressione reattiva alle difficoltà sociali economiche e a quelle legate alla nota affezione reumatologica (…)” (cfr. doc. I, pag. 7).
Del resto, con la risposta di causa, anche l’amministrazione ha ammesso la necessità di un accertamento mediante una valutazione peritale psichiatrica.
2.7.2. Il 16 settembre 2006 il dr. __________ ha chiesto all’Ufficio AI di trasmettergli il rapporto, ritenuto rilevante al fine della nuova perizia reumatologica che gli è stata richiesta, della visita ortopedica del dr. __________ del 19 luglio 2006 (doc. AI 36/1 sul quale figura pure la seguente dicitura: “(…) quando arriva rapp. medico Dr. __________, trasmettere subito una copia al Dr. __________ (perito) (…)”.
Il 3 ottobre 2006 il dr. __________, FMH chirurgia ortopedica, ha trasmesso all’Ufficio AI il suo rapporto medico unitamente all’allegato e alla cartella clinica dell’assicurata (doc. AI 37/1-9). Questa documentazione non risulta essere mai stata trasmessa al dr. __________ che, nella perizia reumatologica 9 gennaio 2007 (doc. AI 38/1-8 e doc. X/Bis versione completa), nemmeno la menziona.
Ora, considerata la diversa valutazione in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata – il dr. __________ l’ha ritenuta inabile al 75% nella sua precedente attività da luglio 2006 e abile al 90% (diminuzione del rendimento del 10%) da luglio 2006 in attività adeguate consone alle limitazioni funzionali poste (cfr. doc. 38/7-8); il dr. __________, nell’allegato al rapporto medico, ha concluso invece che la paziente attualmente “(…) è inabile al lavoro in misura completa per qualsiasi tipo di attività tenuto conto dell’entità della componente sciatalgica irradiata all’arto inferiore sinistro (…)” (doc. AI 37/6) e, nella cartella clinica, ha espresso la seguente valutazione “(…) inabile al lavoro in misura completa per ogni tipo d’attività. (…)” (doc. AI 37/9) – e ritenuto che lo stesso dr. __________ aveva giudicato rilevanti ai fini della perizia gli atti del dr. __________, anche per questa ragione la decisione impugnata deve essere annullata e rinviata all’Ufficio AI affinché proceda ad un complemento della perizia reumatologica previa trasmissione degli atti del dr. __________ al dr. __________.
Al dr. __________ andrà pure trasmesso il rapporto della degenza dal 20.11.2006 al 08.12.2006 (trasmesso all’Ufficio AI il 13 marzo 2007 dal dr. __________; doc. AI 45/1-7), rilasciato dalla Clinica __________ di __________ e sottoscritto dal dr. __________, Primario e FMH in medicina interna, reumatologia e in fisiatria e riabilitazione e dal dr. __________, medico assistente, dal quale risulta che “(…) per quel che concerne la capacità lavorativa, vista la persistenza dei dolori i quali provocano delle limitazioni funzionali alla paziente, attualmente non è proponibile un’integrazione nell’ambito lavorativo (…)” (doc. AI 45/4).
2.7.3. Per quanto riguarda l’aspetto neurologico – fatte salve eventuali risultanze diverse da appurare da parte dell’Ufficio AI (il dr. __________, nello scritto 13 marzo 2007, ha comunicato che “(…) la signora RI 1 si è sottoposta a una valutazione pluri-disciplinare neurologica e reumatologica presso l’Ospe-dale Universitario di __________. Sarà mia premura farvi pervenire il rispettivo referto appena in mio possesso. (…)” (doc. AI 45/1, sottolineatura del redattore) – a mente di questo Tribunale e sulla base degli atti di causa non si giustifica un accertamento in questo senso.
Infatti, il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel certificato medico 11 luglio 2006 (doc. 27/2), non si è espresso sulla capacità lavorativa avuto riguardo a eventuali patologie neurologiche e si è limitato a concludere che “(…) date le circostanze non è escluso che a breve medio termine un intervento per ernia del disco a livello L5/S1 a sx ed una decompressione del segmento L4/5 saranno da prendere in considerazione. La problematica della spalla verrà valutata in seguito ulteriormente dall’ortopeda. (…)” (doc. AI 27/2).
Va qui inoltre rilevato che lo stesso dr. __________, in un precedente rapporto medico 29 luglio 2004 indirizzato al curante, dr. __________, FMH in medicina interna, aveva rilevato che “(…) l’esame neurologico delle estremità superiori risulta normale (…)” (doc. AI 1/6-7).
Del resto, il dr. __________, nella perizia reumatologica 9 gennaio 2007 (doc. 38/1-8 e doc. X/Bis versione completa), si è così espresso:
" (...)
Esame neurologico:
Destrimane. Riflessi bicipitali, tricipitali, patellari, vivi e simmetrici. Babinski bilateralmente negativo. Manovra di Lasègue negativa dalle due parti, pseudo Lasègue a sinistra che si manifesta anche quando l’assicurata è seduta. Forza rozza alla muscolatura delle gambe intatta M5. Deambulazione sui talloni e sulle punte dei piedi regolare, segno di Trendelenburg negativo bilateralmente. Marcia senza zoppia.
(...)" (doc. AI 38/5)
Dal rapporto di degenza 20.11.2006 - 08.12.2006 (trasmesso all’Ufficio AI il 13 marzo 2007 dal dr. __________; doc. AI 45/1-7), rilasciato dalla Clinica __________ di __________ e sottoscritto dal dr. __________, Primario e FMH in medicina interna, reumatologia e in fisiatria e riabilitazione e dal dr. __________, medico assistente, risulta inoltre che “(…) all’esame neurologico cursorio evidenziamo dei riflessi presenti bilateralmente, manovra di Lasègue negativa a dx e con una pseudo-positività a sx oltre i 40° comprendente per la maggior parte le zone ad S1. (…)” (doc. AI 45/3).
2.8. Considerata la necessità di un complemento della perizia reumatologica del dr. __________, di una perizia psichiatrica e, se del caso (a seconda delle risultanze della preannunciata valutazione pluri-disciplinare neurologica e reumatologica a cura dell’Ospedale Universitario di __________; doc. AI 45/1) di un accertamento anche sotto l’aspetto neurologico, la decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati gli accertamenti medici in parola, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.
Al riguardo va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vengono retrocessi all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.8.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti