Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.131

 

cr/sc

Lugano

21 febbraio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 marzo 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, da ultimo attiva in qualità di impiegata di banca, in data 11 giugno 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, a causa dei disturbi nervosi di cui è affetta (doc. 1/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica da parte del __________ (__________) di __________, con decisione del 13 ottobre 2005 l’Ufficio AI - constatato che dalla perizia del __________ è emersa un’incapacità al lavoro del 40% in qualsiasi attività dal mese di agosto 2003 – ha attribuito all’interessata un quarto di rendita d’invalidità dal 1° agosto 2004 (doc. 20 e 28).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dalla RA 1 – con la quale ha contestato la perizia del __________ (che è giunta ad un grado di abilità lavorativa nella precedente professione di impiegata di banca del 60%, contrariamente a quanto ritenuto dallo specialista curante, dr. __________, che pone una capacità lavorativa di 2-3 ore al giorno, pari ad un’incapacità lavorativa media del 70.3%), rilevando che l’assicurata presenta anche delle patologie reumatologiche, che la rendono inabile al 50%, come attestato dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità (cfr. doc. 36/1-5) - l’amministrazione, dopo aver disposto l’esperimento di una perizia reumatologica, affidata al dr. __________, con decisione su opposizione del 7 marzo 2007, ha attribuito una mezza rendita di invalidità, per un grado di invalidità del 50%, dal 1° agosto 2004 (doc. 55/1-5).

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità (doc. I).

                                         Sostanzialmente la ricorrente contesta le conclusioni cui è giunto nella sua perizia psichiatrica il dr. __________ del __________ - che l’ha considerata abile al lavoro al 60% - rilevando che il suo medico curante, dr. __________, vista la gravità del quadro psicopatologico che la affligge - peraltro condivisa dal perito del __________ - ha ritenuto che ella possa al massimo lavorare 2-3 ore al giorno, ciò che corrisponde ad un grado di inabilità lavorativa del 70% (doc. I).

                                         La ricorrente ha inoltre contestato di poter riprendere la sua precedente professione di segretaria di direzione, indicando di poter svolgere, al massimo, semplici lavori di segretariato, senza responsabilità. L’assicurata ha quindi criticato il calcolo dell’incapacità al guadagno operato dalla consulente IP dell’amministrazione, che nello stabilire il reddito da invalida si è basata sulle raccomandazioni salariali SIC, categoria C, che prevede mansioni diversificate da eseguire con una certa autonomia. Ella ha rilevato che, a causa delle sue patologie psichiche, non potrebbe più effettuare compiti che richiedano un’autonomia o lo svolgimento di una formazione continua, ritenendo quindi maggiormente adeguato alle sue condizioni di salute l’impiego della categoria B. Utilizzando tali parametri, ella avrebbe comunque diritto a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 64% (doc. I).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, ha proposto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente di respingere l’impugnativa, confermando il grado di invalidità del 39.89% in altre attività qualificate o semi-qualificate esigibili. A titolo puramente abbondanziale, poi, l’UAI ha rilevato che, anche volendo applicare i dati forniti dalle Raccomandazioni salariali SIC, categoria C e non B (che non è applicabile nel caso di specie), si giungerebbe comunque ad un grado di invalidità del 57%, giustificante l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità (IV).

 

                               1.5.   In data 4 giugno 2007 la rappresentante dell’assicurata, osservato che la risposta di causa non apporta nuovi elementi, si è riconfermata nella richiesta di accoglimento del ricorso, ribadendo le motivazioni già esposte in sede ricorsuale (VI).

 

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                                2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha dapprima affidato al __________ (__________) il mandato di esperire una perizia specialistica.

Nel referto peritale del 1° aprile 2005 il dr. __________, medico Capo-clinica del __________, posta la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10-F43.2), ha osservato:

 

"  (...)

5.   VALUTAZIONE E PROGNOSI:

 

Fin dall'infanzia e dall'adolescenza l'assicurata ha sviluppato buone capacità nell'ambito formativo e professionale, mentre da un punto di vista psichico e relazionale ha incontrato più significative difficoltà.

In particolare ha incontrato difficoltà emancipative rispetto ai propri genitori, incastrandosi nel ruolo di mediatore e "salvatrice", abdicando a differenziarsi dalle dinamiche coniugali dei genitori, mal fronteggiando il suo processo di autonomizzazione e differenziazione. In quest'ottica, ventenne, l'assicurata instaura una relazione inadeguata con il futuro marito (individuo dallo stille di vita incurante delle norme e dei bisogni altrui, con scarso adattamento alla realtà e alle norme sociali e legali), legame affettivo questo funzionale a bisogni di ribellione e rivendicativi dell'assicurata nei confronti dei propri genitori. In questo si confermano indirettamente le difficoltà di separazione ed individuazione dell'assicurata rispetto ai genitori.

L'assicurata ha condiviso e mantenuto una relazione con il proprio partner e marito, assumendo in parte un ruolo di "vittima consenziente" dal funzionamento masochistico (non opponendosi ad uno stile di vita ai limiti della legalità, anche prostituendosi, risultando anche vittima di percosse e violenze fisiche, oltre che psichiche), contribuendo ad instaurare con il proprio coniuge una relazione dalle tinte perverse, non avendo del tutto elaborato una particolare autocritica.

Il funzionamento psichico e di vita dell'assicurata è risultato tendenzialmente dissociato, vivendo, da un lato, in ambito professionale, uno stile trentennale di impegno e irreprensibilità di fronte ai colleghi e ai superiori e alle regole di lavoro, mentre dall'altro lato, in ambito familiare, ha condiviso con il coniuge, colludendo con quest'ultimo, uno stile inadeguato e patologico, senza richiedere particolari responsabilità e norme, né al proprio "coniuge-figlio", né al proprio figlio unicogenito stesso.

Rispetto al rapporto con suo figlio, non stupisce che l'assicurata abbia vissuto negli ultimi anni sentimenti di colpa, soffrendo per il proprio ruolo di madre non svolto costantemente soprattutto durante l'infanzia e adolescenza del proprio figlio, essendo invischiata ed incastrata in una relazione patologica, dalle tonalità perverse e masochistiche. Attualmente di fronte alla propria relazione coniugale patologica e povera, con un coniuge nettamente assente, oltre che anche fisicamente per la maggior parte della giornata, l'assicurata ha sviluppato con il proprio figlio una relazione di tipo fusionale, ma anche dalla valenza compensatoria e riparatoria.

Non stupisce neppure che dopo oltre 30 anni di vita dall'equilibrio sociale e familiare inadeguato e precario, l'assicurata sia giunta quasi consumata e stanca, avendo sempre funzionato da punto di riferimento pratico e materiale, nell'economia domestica, rappresentando l'unica fonte di sostentamento familiare. Il cedimento progressivo nell'ambito professionale, di fronte ad una ristrutturazione interna con un cambiamento di direzione e di richieste lavorative per l'assicurata, unita ad una scarsa tolleranza alle critiche e frustrazioni lavorative, parallelamente ad un aggravamento del già fragile equilibrio familiare succitato, con comportamento tossicomanico del figlio, notevole fonte di stress per l'assicurata, ha rappresentato il terreno favorevole perché quest'ultima sviluppasse un crescente quadro ansioso-depressivo reattivo a partire dall'agosto 2003.

In particolare l'assicurata ha presentato un'evidente depressione d'umore, con perdita di autostima e sentimenti di inefficienza ed inadeguatezza, sia come madre, sia nell'ambito lavorativo, sviluppando sentimenti di colpa in entrambi questi ruoli di madre e lavoratrice, intollerabili, con pensieri di rovina esistenziale e familiare, con latenti pensieri di morte e suicidio come soluzione magica al proprio dissesto esistenziale. L'assicurata ha presentato perdita di appetito, fragile emotività con facile tendenza al pianto, insonnia, riduzione della capacità di concentrazione ed attenzione, appiattimento affettivo con tendenza al ritiro sociale, e a vissuti intollerabili di inutilità e fallimento nella professione, con profondi sentimenti di vergogna.

Durante questo periodo e fino a tutt'oggi ha resistito alle offerte di ricovero in ambito ospedaliero psichiatrico indicate dallo psichiatra curante, sia per bisogni di controllo e rifiuto ad abdicare la propria funzione di riferimento familiare per il coniuge ed il figlio, sia in quanto durante il suo periodo di malattia con assenza dal lavoro, ha condiviso con il figlio uno spazio di ascolto e parola, in cui si è costruito un senso rispetto alle loro vicissitudini familiari ed esistenziali, motivo per cui l'assicurata ha potuto parzialmente riparare al proprio ruolo di madre.

In questo senso negli ultimi quattro mesi, ha potuto riscontrare il riemergere di un certo piacere nello svolgere un ruolo di "baby-sitter", seppure soltanto per quattro ore alla settimana, che ha rappresentato comunque una scoperta di un nuovo piacere nella vita ed in se stessa, nonostante crescenti preoccupazioni relative al suo prossimo futuro e a quello dei propri familiari. L'assicurata si trova impreparata a tollerare ed elaborare questo "lutto professionale", presentando una certa "ferita narcisistica" non del tutto elaborata, che l'ha portata a regredire in una posizione passiva di angoscia rispetto alla propria professione originaria di impiegata, che peraltro ha svolto per 30 anni in modo soddisfacente. (...)" (Doc. 14-7+8)

 

Quanto alla capacità lavorativa, lo specialista del __________ ha rilevato:

 

"  (...)

B.     CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

 

1.      Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:

1.1.   A livello psicologico e mentale:

 

L'assicurata presenta difficoltà di concentrazione ed attenzione con facile stancabilità nel contesto di un prolungato impegno lavorativo, ma soprattutto non ha del tutto elaborato i propri sentimenti di vergogna e fallimento rispetto al proprio ruolo professionale di impiegata, avendo disinvestito l'interesse e il piacere originario nella propria professione, oltre a faticare nell'adeguarsi alle nuove richieste professionali sia informatiche che nei carichi di lavoro.

 

1.2.   A livello fisico:

Vedi medico curante dr. __________, __________.

 

1.3.   Menomazioni nell'ambito sociale:

L'assicurata presenta vissuti di inutilità e ferita narcisistica in ambito professionale, presenta una difficoltà nel mantenere delle relazioni sociali, fonte di angoscia e stress, e mette in atto una tendenza al ritiro sociale.

 

 

2.      Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

2.1.   Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

I disturbi psichici dell'assicurata (deficit delle capacità di concentrazione ed attenzione, perdita della propria identità professionale, con vissuti di incapacità ed insufficienza, stress rispetto alle relazioni interpersonali con scarsa tolleranza alle critiche, tendenza al ritiro sociale), si ripercuotono sull'attività attuale, nel senso di limitarne le capacità di funzionamento, sia lavorativo che interpersonale in ambito professionale.

 

2.2.   L'attività attuale è ancora praticabile?

Sì.

 

2.3.   Se sì, in quale misura?

Nella misura parziale del 60% (4-5 ore al giorno).

 

2.4.   È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì.

 

2.5.   Se sì, in che misura?

Nella misura del 40%.

 

2.6.   Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

Esiste un'incapacità lavorativa al guadagno del 40% dall'agosto 2003, fino a tutt'oggi. Resta a tutt'oggi la necessità di procedere in un processo di elaborazione psichica, rispetto alla propria perdita di funzionalità professionale, ed alla conseguente ferita narcisistica, ma anche rispetto alle sue ideazioni di rovina individuale e familiare. Indicata, da un punto di vista psichiatrico, una rivalutazione a distanza di un anno.

 

 

3.      L'ambiente di lavoro dell'assicurata è in grado di sopportare i disturbi psichici?

L'ambiente di lavoro dell'assicurata non sembra in grado di sopportarne i disturbi psichici, non essendovi più alcuna possibilità di spazio e collocamento dell'assicurata stessa, essendo previsto un licenziamento professionale futuro.

 

 

C.     CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE.

 

1.      È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

No. Tenuto conto dell'età dell'assicurata, 56 anni, della formazione professionale acquisita da quest'ultima (scuola di commercio) e della professione di impiegata di commercio esercitata per 30 anni, tenuto conto dell'attuale incapacità al guadagno nella misura del 40%, non risulta indicato effettuare provvedimenti di integrazione professionale.

 

2.      È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Non è possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale, essendo previsto un futuro licenziamento, non essendovi spazio alcuno di collocamento per l'assicurata, dato anche il piano di ristrutturazione interna presso il proprio datore di lavoro (__________, __________).

 

3.      L'assicurata è in grado di svolgere altre attività?

Sì. Nella misura del 60% (4-5 ore al giorno)." (Doc. 14/8-10)

 

L’UAI ha poi affidato al dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il compito di esperire una perizia specialistica.

Nel suo referto peritale del 6 marzo 2006 il dr. __________ ha posto le diagnosi di “sindrome toraco-vertebrale cronica su marcate alterazioni statico-degenerative con scoliosi toracica sinistra-convessa di 35° secondo Cobb (Th 8/9), scoliosi dorsolombare destra-convessa di 45° secondo Cobb (L1), dorso piatto e sbilanciamento del bacino e delle spalle a favore della sinistra di 1 cm” (doc. 57-6).

Il dr. __________ ha poi osservato:

 

"  (...)

A.5   Valutazione e prognosi:

 

La paz. presenta dunque una nota problematica statica alla colonna vertebrale per cui le era già stato proposto un intervento ortopedico nell'adolescenza. La situazione è rimasta relativamente compensata fino ad un'età di 40-50 anni, con disturbi in seguito peggiorati. Ciò corrisponde in effetti ad un'evoluzione relativamente classica di queste scoliosi strutturali che evolvono soprattutto nell'età della crescita per poi rimanere stabili per un lungo periodo e ripresentarsi o peggiorare a partire dai 50-60 anni. La scoliosi si accompagna inoltre di alterazioni degenerative evidenti sulla parte concava della scoliosi sia a livello toracico che lombare, ciò che potrebbe naturalmente spiegare il peggioramento dei dolori in questi ultimi 10-15 anni.


Le indicazioni soggettive della paz. sono dunque senz'altro coerenti e correlabili alle alterazioni statiche e degenerative visibili sulle Rx.

 

In effetti il peggioramento clinico della paz., oltre alle considerazioni morfologiche appena fatte, è stato dovuto anche ad un cambiamento sul posto di lavoro in quanto era obbligata a rimanere davanti al PC per 8 ore consecutive senza poter cambiare posizione, se non occasionalmente per andare al bagno (sembra inoltre che le sia stato rinfacciato anche di andarci troppo spesso).

 

La paz. stessa afferma che se potesse ancora fare il lavoro di prima, in cui poteva muoversi e cambiare posizione più regolarmente, la sua situazione sarebbe stata senz'altro migliore.

 

La situazione è tutto sommato da ritenere stabile in questi ultimi anni, anche se a medio-lungo termine vi sarà molto probabilmente una certa evoluzione della scoliosi e delle affezioni degenerative. Queste ultime non sono tuttavia necessariamente accompagnate da un peggioramento clinico, per cui una prognosi è estremamente difficile se non impossibile da fare in questi casi.

 

Per quanto riguarda i dolori al braccio dx, questi sono una irradiazione di una problematica tendinotica della spalla dx, che non risulta dalle Rx ma che corrisponde in fondo bene alla clinica. In questo momento non vi sono delle evidenze per una lesione maggiore della cuffia. In una situazione di riposo o di attività leggere si tratta di una sintomatologia non rilevante. In assenza di calcificazioni radiologiche i disturbi sono quasi certamente dovuti ad una irritazione della cuffia dei rotatori (tendinite). In assenza di un'attività lavorativa pesante la prognosi è da valutare favorevolmente. (...)" (Doc. 56-6+7)

 

In merito alla capacità lavorativa dell’interessata, lo specialista si è così espresso:

 

"  (...)

B.     CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

 

B.1   Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:

 

La paz., nella sua attività di impiegata di banca, è dunque limitata quasi esclusivamente a causa della sua problematica vertebrale, di natura originariamente statica e poi con il tempo divenuta statico-degenerativa. In questo senso la paz. è effettivamente limitata nel tenere a lungo la stessa postura (seduta o eretta) senza poter cambiare posizione o muoversi almeno una volta ogni ora. E' inoltre limitata nel tenere o assumere frequentemente posizioni inergonomiche (flessione o torsione lombare), sollevare o trasportare frequentemente pesi superiori a 10 kg. Per la spalla dx è limitata per dei lavori da eseguire sopra il piano delle spalle, nel manipolare oggetti medi o pesanti o che generano vibrazioni, così come sollevare o trasportare pesi superiori a 10-15 kg soprattutto se distanti dal corpo.

 

B.2   Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

 

La paz. è dunque rimasta in malattia dal giungo 2003 con incapacità lavorativa certificata dal punto di vista psichiatrico. Dopo disdetta del suo contratto di lavoro le è stato riconosciuto un grado di invalidità del 40% a partire dall'agosto 2005.

 

Alla luce delle considerazioni anamnestiche, cliniche e radiologiche sopra elencate occorre tuttavia ritenere che la paz. è limitata professionalmente anche dalla sua problematica vertebrale, soprattutto in un'attività prevalentemente statica, a cui era stata adibita negli ultimi anni e che mal si addice all'assicurata. Dal punto di vista reumatologico la severa scoliosi, accompagnata da alterazioni degenerative sia a livello toracico che lombare, giustifica una incapacità lavorativa del 50% anche in un'attività di ufficio, valutazione che corrisponde d'altronde a quella del collega Dr. __________ (27.10.2005). Questa attività lavorativa al 50% può essere svolta sia a tempo pieno con una limitazione del rendimento del 50%, sia a metà giornata (senza limitazione di rendimento).

 

Quale casalinga la paz. è limitata principalmente per le attività lavorative pesanti, che sono tuttavia solo occasionali. Può per contro occuparsi di tutte le attività domestiche usuali e giornaliere in modo completo, anche se talvolta necessitando di un lasso di tempo maggiore. In definitiva riterrei dunque una incapacità lavorativa del 10% al massimo quale casalinga.

 

 

C.     CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:

 

C.1   É possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

 

Non intravedo delle particolari misure terapeutiche suscettibili di migliorare sostanzialmente i disturbi e dunque la capacità lavorativa della paz.

 

C.2   É possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

 

         No.

 

C.3   L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

 

In pratica la paz. può essere ritenuta abile in misura del 50% per un'attività lavorativa leggera, variata, con possibilità di cambiare posizione, muoversi e anche talvolta di riposare. Un'attività lavorativa in ufficio è di per sé da ritenere già una attività idonea alle possibilità della paz., per cui non vedrei in questo caso delle altre attività in cui sia possibile raggiungere una capacità lavorativa superiore al 50%.

 

 

D      OSSERVAZIONI:

 

Dal mio punto di vista ritengo che non sarebbe corretto sommare l'incapacità lavorativa psichiatrica con quella reumatologica." (Doc. 57/7-9)

 

Nelle sue annotazioni del 22 marzo 2006 il dr. __________, medico del SMR, ha osservato:

 

"  (...)

Perizia reumatologica Dr. __________ del 3 febbraio 2006:

Diagnosi:

 

    -    Sindrome toracovertebrale cronica su marcate alterazioni statico-degenerative:

         ○   Scoliosi toracica sinistro-convessa di 35° sec. Cobb (D8-D9)

         ○   Scoliosi dorsolombare destro-convessa di 45° sec. Cobb (L1)

         ○   Dorso piatto

         ○   Sbilanciamento di bacino e spalle a favore del lato sinistro di 1 cm

    -    Periartropatia omeroscapolare destra.

 

La sintomatologia soggettiva è in correlazione con i referti radiologici. Il decorso dell'affezione con peggioramento dei disturbi negli ultimi 10-15 anni è tipico.

 

Limiti funzionali: Non può mantenere posizioni statiche (seduta o eretta) senza cambiare o muoversi almeno ogni ora, non può assumere posizioni inergonomiche (flessione o torsione lombare), non può alzare o spostare frequentemente pesi >10 kg, non può eseguire lavori sopra il livello della spalla con il braccio destro, non può manipolare oggetti medi o pesanti o generanti vibrazioni.

 

In conclusione, l'incapacità lavorativa è da considerare del 50% (che può essere a metà tempo oppure a mezzo rendimento) dall'agosto 2004 per ogni attività esigibile. Inabilità lavorativa come casalinga = 10%. L'inabilità lavorativa dal punto di vista reumatologico non si aggiunge a quella per le affezioni di tipo psichiatrico." (Doc. 46-1)

 

                               2.6.   Con il ricorso l’assicurata ha contestato le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ del __________ in merito ad una sua capacità lavorativa del 60% in qualsiasi attività, ritenendo di non potere lavorare più di 2-3 ore al giorno, come attestato dal suo curante, dr. __________.

Rispondendo ad una richiesta in tal senso da parte della rappresentante dell’assicurata, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, con scritto del 29 ottobre 2005, aveva osservato:

 

"  In risposta alla sua lettera del 25 ottobre scorso, tesa a meglio chiarire la posizione della sua assistita in merito al contenzioso con l'Assicurazione Invalidità, le invio come richiesto alcune osservazioni in merito alla perizia svolta dal Dr. __________ del __________ di __________, ed alle conclusioni peritali tratte dallo stesso.

 

Conosco e seguo con colloqui regolari la signora RI 1 dal 13.08.2003, in seguito ad una segnalazione da parte del suo medico di famiglia Dr. __________, a causa dello svilupparsi di un quadro depressivo di una certa gravità, che aveva comportato un'interruzione dell'attività lavorativa nei mesi precedenti la mia presa a carico, e che aveva necessitato fin da subito l'instaurarsi di una terapia antidepressiva ed ansiolitica.

 

Non mi soffermo sui dati anamnestici, peraltro già ampiamente illustrati con dovizia di particolari nella perizia del collega.

 

Concordo con il Dr. __________ sulla descrizione del quadro psico-patologico, in particolare sul fatto che il tono dell'umore risulti tuttora deflesso verso il polo negativo, associato a notevole fragilità emotiva e disturbi del sonno. Sono presenti pensieri di morte ed impulsi autolesionistici. La paziente manifesta inoltre una notevole difficoltà di concentrazione e di attenzione, con facile affaticabilità sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico. In particolare, l'affaticabilità psichica e fisica risulta essere tanto marcata da limitare l'ipotetica capacità lavorativa ben al di sotto delle quattro ore al giorno (non più di 2-3 ore), e questo sia nella propria professione, che in altre attività. Sono inoltre effettivamente presenti sentimenti di fallimento e vergogna rispetto al proprio ruolo professionale d'impiegata, peraltro rinforzati e confermati dal licenziamento deciso dalla __________, ufficialmente motivato da ragioni di riorganizzazione e ristrutturazione. Concordo con il collega sul fatto che la paziente non presenti in modo evidente e solido un registro autocritico rispetto alle proprie scelte di vita, denotando una difficoltà elaborativa rispetto a contenuti così angoscianti, fonte di ansia intollerabile. Ritengo in ogni caso che questo fatto non abbia condizionato in modo rilevante l'evoluzione della patologia. D'altro canto, la paziente ha seguito e continua a seguire le indicazioni terapeutiche, assumendo regolarmente le varie farmacoterapie prescritte, a base di antidepressivi, ansiolitici, ipnoinducenti, neurolettici atipici.

 

Malgrado il trattamento, la paziente lamenta sintomi tali da fare in modo che non si senta di svolgere alcuna attività, seppur a tempo parziale, in modo regolare e continuativo.

 

In base a quanto posso osservare, ritengo che la signora RI 1 presenti un quadro sintomatico d'intensità tale, sia sul piano depressivo che ansioso, da determinare un'incapacità lavorativa in misura, se non completa, ben superiore al 50%." (Doc. 36-7+8)

 

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

 

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                               2.8.   Nella concreta evenienza, chiamata a pronunciarsi, questa Corte osserva che gli accertamenti posti in atto dall’amministrazione hanno consentito di assodare che l’assicurata presenta due distinte patologie: l’una di natura reumatologica, l’altra di natura psichica.

 

                                         Ora, secondo il TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve fare capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

 

                                         Nel caso di specie, le affezioni di cui soffre la ricorrente sono state valutate mediante due perizie indipendenti tra loro, e quindi non nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

                                         In particolare, la questione riguardante la pretesa mancata cumulabilità, almeno parziale, delle due inabilità lavorative accertate, non ha fatto oggetto di una “ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati”.

                                         Al riguardo, il reumatologo, dr. __________, ha semplicemente affermato, senza fornire la benché minima motivazione, che “dal mio punto di vista ritengo che non sarebbe corretto sommare l’incapacità lavorativa psichiatrica con quella reumatologica” (doc. 57-9), opinione che è poi stata ripresa come tale dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 22 marzo 2006 (cfr. doc. 46-1, in cui ha indicato “l’inabilità lavorativa dal punto di vista reumatologico non si aggiunge a quella per le affezioni di tipo psichiatrico”).

                                         Una spiegazione è tanto più necessaria se si considera che, secondo il dr. __________, la patologia reumatologica, di natura vertebrale, impedisce all’assicurata di tenere a lungo la stessa postura (seduta o eretta) senza poter cambiare posizione, di tenere o assumere frequentemente posizioni inergonomiche (con flessione o torsione lombare) e di trasportare o sollevare pesi superiori ai 10 kg (doc. 57-7), mentre quella psichica, stando a quanto esposto dal dr. __________ del __________, ha un’incidenza negativa, in particolare, sulla capacità di concentrazione e di attenzione, sulla relazioni interpersonali con scarsa tolleranza alle critiche e sulla tendenza al ritiro sociale (doc. 14-9).

 

                                         La fattispecie sub judice presenta quindi più di un’analogia con quella oggetto della sentenza federale I 606/03 del 19 agosto 2005, riguardante il caso di un assicurato, anch’egli sofferente da un profilo reumatologico e psichico, al quale l’amministrazione, avvalendosi delle risultanze di due perizie indipendenti tra loro, aveva negato il cumulo delle incapacità parziali e, pertanto, il riconoscimento di una rendita di invalidità di maggiore entità.

                                         In quella sede, il TFA aveva censurato proprio la circostanza che l’apprezzamento del grado complessivo dell’incapacità lavorativa non aveva avuto luogo nell’ambito di una perizia pluridisciplinare e, d’altra parte, l’assenza di una qualsiasi motivazione a supporto della pretesa non cumulabilità delle inabilità lavorative attestate medicalmente.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, alla documentazione medica su cui si è fondato l’UAI per riconoscere a RI 1 una mezza rendita di invalidità, non può essere riconosciuto un pieno valore probatorio.

 

                                         Annullata la decisione su opposizione del 7 marzo 2007, la causa va dunque retrocessa all’amministrazione affinché disponga l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (reumatologica e psichiatrica), e si pronunci nuovamente sul grado d'invalidità della ricorrente.

                                         Al riguardo, occorre evidenziare che il referto peritale del dr. __________ del __________, del 1° aprile 2005, concernente la visita peritale del 17 febbraio 2005 (doc. 14), è anteriore di ben due anni alla data di emanazione della decisione su opposizione impugnata (del 7 marzo 2007).

                                         Inoltre, lo stesso dr. __________, nel suo referto peritale, ha ritenuto indicato, dal punto di vista psichiatrico, procedere ad una rivalutazione del caso a distanza di un anno, vista la necessità per l’interessata di continuare in un processo di elaborazione psichica, rispetto alla propria perdita di funzionalità professionale e alle sue ideazioni di rovina individuale e familiare (doc. 14-9, punto 2.6. in fine).

                                         Una tale rivalutazione non ha tuttavia avuto luogo, nonostante il lungo tempo trascorso prima dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata.

 

Va inoltre rilevato come lo psichiatra curante dell’assicurata, dr. __________, che segue l’interessata dal 13 agosto 2003, nel suo scritto del 29 ottobre 2005, dopo aver indicato di essere d’accordo con la descrizione del quadro psico-patologico operata dal perito, dr. __________ del __________ – in particolare circa il tono dell’umore deflesso verso il polo negativo, associato a notevole fragilità emotiva e disturbi del sonno, la presenza di pensieri di morte ed impulsi autolesionistici, una notevole difficoltà di concentrazione e di attenzione, con facile affaticabilità sia dal punto di vista mentale che fisico, oltre alla presenza di sentimenti di fallimento e di vergogna rispetto al proprio ruolo professionale di impiegata – ha ritenuto che l’interessata, malgrado il trattamento in corso (con assunzione regolare di antidepressivi, ansiolitici, ipnoinducenti e neurolettici atipici), presenti un quadro sintomatico d’intensità tale, sia dal profilo depressivo che da quello ansioso, da determinare un’incapacità lavorativa in misura superiore al 50% (doc. 36/7-8).

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                         Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ La causa è rinviata all’UAI affinché proceda ai sensi del                                                               considerando 2.8..

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’UAI dovrà inoltre versare all’assicurata l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti