Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 marzo 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
A. RI 1, nato nel 1958, il 9 luglio 2001 ha postulato l'assegnazione di una rendita d'invalidità per dolori lombardi, problemi al ginocchio destro, obesità ed artrite diffusa (doc. AI 6).
Nell'ambito degli accertamenti medici ed economici del caso, il 16 giugno 2006 (doc. AI 56) l'Ufficio assicurazione invalidità ha ordinato all'assicurato di sottoporsi ad un provvedimento d'integrazione, ossia ad un accertamento professionale della durata di 4 settimane presso il Centro d'osservazione BEFAS di __________, a partire dal 9 ottobre 2006. Diffidato il 3 ottobre 2006 (doc. AI 72) dall'UAI a recarvisi anche se in presenza di un certificato medico che attestava che il paziente (soggettivamente) non era trasportabile (doc. H), giunto in loco accompagnato dalla ex moglie l'assicurato si è sottoposto ad un accertamento medico e poi è rientrato a casa, non essendo né d'accordo né in grado di fermarsi da solo presso questo centro per 4 settimane (doc. D).
B. Sulla scorta del rapporto allestito dal BEFAS che ha sottolineato l'indisponibilità dell'assicurato a sottoporsi a degli accertamenti professionali, riferendosi all'art. 10 LAI il 19 ottobre 2006 (doc. AI 76) l'UAI ha proposto di non assumersi i provvedimenti professionali né di erogare una rendita d'invalidità all'interessato.
Con decisione del 1° dicembre 2006 (doc. AI 78-1) l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni confermando la citata presa di posizione. A suo dire, il rientro a casa il giorno stesso dell'arrivo al Centro dopo la visita del medico BEFAS, ha significato che dal lato medico è stato accertato che non v'era alcun motivo che impediva l'assicurato di effettuare l'accertamento professionale ordinato. Oltre a ciò, ritenuto come il termine di 30 giorni per l'inoltro delle osservazioni non poteva essere prorogato, l'Amministrazione ha invitato il patrocinatore dell'assicurato a produrre nell'ambito di una nuova richiesta la documentazione medica aggiornata di cui ha accennato in sede di osservazioni.
C. Così il 18 gennaio 2007 (doc. AI 79), trasmettendo in allegato il rapporto del dr. med. __________ del 16 gennaio 2007 (doc. AI 79-2/3), l'assicurato ha implicitamente formulato una nuova richiesta di prestazioni. Tuttavia, secondo l'Ufficio assicurazione invalidità, questo nuovo certificato non fa valere nessun elemento medico oggettivo a comprova di un cambiamento dello stato di salute dell'assicurato con influsso o possibile influsso sulla sua capacità lavorativa. Ha pertanto deciso il 12 marzo 2007 (doc. A) di non entrare nel merito della richiesta di prestazioni.
D. Con ricorso del 27 aprile 2007 (doc. I) l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato da un lato l'esperimento di una perizia specialistica multidisciplinare con attinenza agli ambiti reumatologico ed ortopedico, d'altro lato il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Riferendosi alle conclusioni tratte dal medico BEFAS che l'ha visitato nell'ottobre 2006, secondo cui ci sarebbe stato un forte peggioramento dei dolori dal profilo reumatologico, il ricorrente ha sostenuto di non potere svolgere a tempo pieno neppure delle attività leggere, come quelle generiche di ufficio, motivo per il quale si giustifica la concessione di una rendita intera.
E. L'Ufficio assicurazione invalidità ha risposto negativamente il 14 maggio 2007 (doc. III), ribadendo che dagli atti prodotti non risulta sufficientemente verosimile un peggioramento dello stato di salute dell'insorgente, così come richiesto dall'art. 87 cpv. 4 OAI.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel merito
3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se tale condizione non è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).
4. In concreto, l'assicurato sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione della procedura sfociata nella decisione del 1° dicembre 2006 (doc. AI 78), abbia subìto un peggioramento che necessita di essere ulteriormente indagato mediante una perizia pluridisciplinare. Con la predetta decisione l'Amministrazione gli ha negato l'attribuzione di una rendita, poiché dal lato medico è stato accertato che non v'era alcun motivo che impediva al ricorrente di effettuare l'accertamento professionale ordinato, ciò che ha comportato l'applicazione dell'art. 7 LAI (e non dell'10 LAI come erroneamente sostenuto dall'UAI) e quindi il rifiuto della concessione di una rendita d'invalidità.
A sostegno della fondatezza della sua nuova domanda, l'assicurato ha trasmesso all'UAI il parere allestito il 16 gennaio 2007 (doc. AI 79) dal dr. med. __________ a seguito della visita medica effettuata quello stesso giorno, rapporto che il ricorrente aveva preannunciato all'Amministrazione, ma di cui ancora non disponeva nel periodo di 30 giorni durante i quali poteva inoltrare le proprie osservazioni al progetto di decisione del 19 ottobre 2006 (doc. AI 76).
Vista questa circostanza, è stata l'Amministrazione a suggerire all'assicurato di ripresentare un'ulteriore richiesta corredata dalla necessaria documentazione medica, ciò che l'interessato ha concretizzato con l'invio, il 18 gennaio 2007, del summenzionato certificato medico alla base della nuova domanda, oggetto della decisione di non entrata in materia qui in esame.
5. Il TCA rileva innanzitutto che all'epoca del rifiuto della chiesta rendita di invalidità, l'Amministrazione si è essenzialmente fondata sulle conclusioni della perizia eseguita il 6 aprile 2005 (doc. AI 48-3) dal dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, medicina manuale, e sul rapporto peritale del 26 gennaio 2006 (doc. AI 53) del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. Sulla scorta di questi pareri, vista la complessità del danno alla salute dell'assicurato e data la difficoltà di configurare un'attività esigibile sufficientemente presente sul territorio, la consulente in integrazione professionale ha chiesto che l'interessato fosse sottoposto ad un mese di accertamento della sua capacità lavorativa presso l'apposito Centro BEFAS di __________ (doc. AI 55). Scopo di questo accertamento era l'individuazione di attività semplici e ripetitive esigibili dall'assicurato nella misura dell'80%, ritenuta dal maggio 2005 un'inabilità lavorativa del 20% dal profilo psichico.
Con certificato medico del 25 settembre 2006 (doc. AI 68-2), l'assicurato ha comunicato all'Ufficio assicurazione invalidità la sua indisponibilità a recarsi ad __________ per il 9 ottobre 2006, chiedendo la fissazione di una nuova data. Eseguiti alcuni accertamenti direttamente presso il medico curante, il 3 ottobre 2006 (doc. AI 72) l'UAI ha diffidato l'assicurato, intimandogli di presentarsi come convenuto il 9 ottobre 2006 presso il Centro BEFAS, pena l'emanazione di una decisione sulle conseguenze derivanti dall'art. 21 cpv. 4 LPGA, ovvero circa il comportamento dell'assicurato di non sottoporsi spontaneamente ad una cura o ad un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno.
Il giorno previsto il ricorrente si è presentato ad __________ accompagnato dalla ex moglie ed è stato esaminato dal medico, il quale ha diagnosticato un forte peggioramento della malattia e dei dolori alla schiena ed alla spalla come pure la parvenza di una stanchezza generalizzata. Durante la visita, l'assicurato riusciva ad alzarsi, sedersi e chinarsi soltanto a fatica e lentamente, sebbene sia riuscito autonomamente a svestirsi rispettivamente a rivestirsi, comprese le calze e le scarpe. Entrambe le ginocchia non presentavano versamenti di liquidi, mentre v'erano indicazioni di leggeri disturbi nei settori del braccio e della gamba sinistri. D'avviso del medico del BEFAS, c'era un forte peggioramento dei dolori esistenti dal profilo reumatologico. Non condividendo né l'idea stessa né l'obbligo di permanere in questo Centro per il necessario accertamento professionale ordinato dall'Amministrazione cantonale, l'assicurato se ne è andato senza nemmeno volere ascoltare le spiegazioni fornite dagli specialisti del Centro riguardo alla necessità di questo esame ed è rientrato subito al suo domicilio.
Unitamente alla circostanza che dal lato medico è stato così accertato che non v'era alcun motivo che impediva al ricorrente di sottoporsi a questo esame professionale, questo suo atteggiamento ha comportato l'emanazione della decisione del 1° dicembre 2006 (doc. AI 78) con la quale, in applicazione dell'art. 7 LAI, l'UAI ha rifiutato di erogargli una rendita d'invalidità.
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
6. Contestualmente alla decisione del 1° dicembre 2006, l'Amministrazione ha osservato che l'assicurato avrebbe potuto produrre, insieme ad una nuova richiesta di prestazioni, la documentazione medica che avrebbe di lì a poco raccolto non appena si fosse sottoposto ad un nuovo esame reumatologico atto, a dire dell'assicurato, a comprovare la sua impossibilità di svolgere le necessarie mansioni per vivere da solo un mese presso il predetto Centro d'accertamento professionale.
Il rapporto medico del 16 gennaio 2007 (doc. B) redatto dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, ha posto la diagnosi di gonartrosi bilaterale con versamenti recidivanti, lombalgie su turbe statico-degenerative e discopatie, periartropatia scapolo-omerale sinistra.
Dopo avere esposto l'anamnesi soggettiva e storica dell'assicurato, il medico ha rilevato che quest'ultimo "è limitato essenzialmente per problemi alla schiena con una caricabilità molto limitata e alle ginocchia con un perimetro di marcia molto limitato. Ha gonfiori recidivanti alle ginocchia che vengono regolarmente punzonate ed infiltrate con derivati cortisonici. Assume fans ed antidolorifici. Nel resto dell'anamnesi niente in favore di un reumatismo generalizzato o malattia infiammatoria". Presentato lo status del paziente, lo specialista ha poi discusso il caso evidenziando una poli-patologia osteo-articolare rilevante già da diversi anni, così pure una periartropatia scapolo-omerale sinistra tuttavia ora in secondo piano. Oltre ai problemi lombari, il medico ha riscontrato – esistenti da 5-6 anni – dei dolori alle ginocchia a causa di gonartrosi bilaterale e versamenti a ripetizione, che il giorno della visita si sono manifestati in maniera importante al ginocchio sinistro, con conseguente punzonatura e prelievo di 45 ml di liquido d'origine meccanica e senza cristalli. "Per una valutazione corretta del caso rifarò venire il paziente con i documenti radiologici e bisognerà escludere una malattia reumatica infiammatoria anche se appare poco probabile. Dal punto di vista delle attività lavorative, viste la poli-patologia ed in particolare l'importanza della problematica al livello delle ginocchia con versamenti cronici su cui terapie medicamentose e chirurgiche non potranno avere che pochi effetti, risultano essere limitate anche in un'attività leggera. In effetti possibile (e neanche in misura totale) sarebbe unicamente un'attività d'ufficio, cosa praticamente impossibile visto la scolarità del paziente.".
Ora, vista la nuova documentazione prodotta, consistente in un unico rapporto medico di due pagine che espone la diagnosi, lo status ed una discussione sulle condizioni di salute del paziente, questo TCA ritiene che la situazione reumatologica dell'assicurato non abbia subìto una modifica rilevante tale da potere giustificare l'introduzione della nuova domanda del 18 gennaio 2007 giusta l'art. 87 cpv. 4 OAI in connessione con l'art. 87 cpv. 3 OAI. Infatti, determinante per potersi pronunciare su tale mutazione è il periodo intercorso fra la decisione del 1° dicembre 2006, che si era basata sulle perizie dei dottori __________ e __________, e la presentazione della nuova domanda avvenuta il 18 gennaio 2007, la quale era accompagnata dal rapporto medico del dr. __________.
A mente di questo Tribunale, in questo lasso di tempo di solo un mese e mezzo non si sono realizzate le premesse per potere ammettere che vi sia stato un peggioramento importante delle condizioni di salute del ricorrente.
Prova ne è che dal profilo reumatologico, il parere del medico curante ricorda gli antefatti ed espone la situazione (stato nel gennaio 2007), evidenziando un importante versamento al ginocchio sinistro che ha dovuto essere punzonato. Questo inconveniente, tuttavia, era già conosciuto ed era già stato preso in considerazione dallo specialista __________ nella sua perizia del 2005 (doc. AI 48-9), il quale aveva dato atto che la situazione clinica era peggiorata rispetto al suo precedente parere reso due anni prima e ne aveva tenuto conto nella sua valutazione conclusiva, in cui era giunto comunque ad ammettere un'abilità lavorativa normale per un lavoro consono alle sue condizioni attuali.
Altre particolarità cliniche non sono state rilevate dal curante, il quale ha in sostanza riscontrato le stesse limitazioni osservate nelle precedenti perizie fatte esperire dall'UAI. Anzi, il dr. med. __________ ha rimarcato che "Nel resto dell'anamnesi niente in favore di un reumatismo generalizzato o malattia infiammatoria".
Infine, non può non essere evidenziato che il ricorrente, nella nuova domanda di prestazioni, neppure ha accennato alla questione psichica, che in passato l'aveva reso inabile a qualsiasi lavoro nella misura del 20%.
7. Esaminato il nuovo certificato medico prodotto, questo Tribunale deve concludere che l'assicurato non ha reso verosimile una modifica rilevante delle sue condizioni di salute.
Va rammentato che, nell'ambito dell'art. 87 OAI, è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
In concreto, la certificazione medica versata agli atti non contiene elementi idonei a far ritenere come attendibile, con riferimento alla componente reumatologica, una modifica rilevante delle circostanze, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo - peggioramento intervenuto successivamente alle constatazioni mediche effettuate nell'aprile 2005 e poste alla base della precedente procedura amministrativa sfociata nella decisione negativa del 1° dicembre 2006.
Questo Tribunale deve quindi concludere che RI 1 non ha reso verosimile che dal 1° dicembre 2006 al 18 gennaio 2007 non poteva provvedere a se stesso poiché la sua incapacità lavorativa si era modificata in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI.
Di conseguenza, è a giusta ragione che l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall'assicurato il 18 gennaio 2007.
La decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.
8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti