Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 aprile 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo parzialmente attiva quale venditrice presso la __________ (doc. AI 10/1-3), nel novembre 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da fibromialgia (doc. AI 4/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica e un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 31/1-10 e 34/1-7), con decisione 25 aprile 2006 (doc. AI 35/1-3) l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dal RA 1 (doc. AI 38/1-2), – visto il rapporto 30 maggio 2006 del medico SMR a cui è stata sottoposta la documentazione medica prodotta nonché il rapporto finale 31 ottobre 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 42/1-2 e 53/1-4) – l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 4 aprile 2007 (doc. AI 55/1-5), fissato un grado d’invalidità del 21%, ha negato il diritto ad una rendita motivando:
" (...)
4. In sede d'opposizione, spetta all'assicurato presentare delle prove atte a giustificare una differente valutazione delle circostanze.
Ora, la nuova documentazione medica (scritti 8 maggio 2006 della psichiatra e psicoterapeuta Dott.ssa __________ e 9 maggio 2006 del Dott. __________) è stata sottoposta al giudizio del SMR.
Il 27 aprile 2006 i medici dell'assicurazione per l'invalidità hanno constatato: "per quanto concerne il peggioramento indicato dalla dr.ssa __________ questo è precedente le visite peritali eseguite in dicembre 2005 e quindi è stato valutato debitamente in occasione della perizia. La lettera del dr. __________ elenca le note diagnosi reumatologiche già valutate in sede peritale da parte del dr. __________, Per quanto concerne l'indicata sindrome di Morton al piede (...) va detto che si tratta di regola di patologia non invalidante di natura passeggera trattabile in prima linea con supporti plantari adatti (dolori a livello dei piedi in posizione eretta, patologia sovente associata ad una fibromialgia). Nella decisione dell'ufficio non si è però tenuto conto dei limiti funzionali indicati dal perito dr. __________ che attestava una IL del 33,3% (rendimento ridotto) nell'attività di cassiera, riduzione del rendimento che si aggiunge all'orario ridotto per motivi psichiatrici" (cfr. perizia 12 aprile 2004 del Dott. __________ svolta per conto dell'Assicurazione __________: "in un lavoro idoneo allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo al 100% da quando ha interrotto il lavoro").
5. Stante quanto precede, è stato ritenuto corretto sottoporre il caso al Servizio integrazione, onde valutare la correttezza del grado d'invalidità considerato finora dall'amministrazione.
Con rapporto 31 ottobre 2006, confrontati un reddito annuo senza invalidità di fr. 25'351.-- mentre d'invalida di fr. 21'377.-- (in attività adeguate allo stato di salute, con "riferimento ai dati statistici (...) in attività semplici e ripetitive (...) apportando le seguenti riduzioni (...) - del 50% su indicazione psichiatrica - del 2% per la leggera limitazione del porto di pesi - del 10% per le limitazioni a livello ergonomico"), la consulente d'integrazione professionale (CIP) incaricata ha calcolato una capacità di guadagno residua dell'81%.
Nel caso concreto, incontestati i tassi d'attività lucrativa e d'attività nell'economia domestica, l'invalidità totale va quindi calcolata secondo il seguente metodo.
Attività Limitazione Grado parziale d'invalidità
Casalinga al 39% 24.5% 9.55%
Salariata al 61% 19% 11.6%
e grado d'invalidità: 21%
Risulta pertanto giustificato il rifiutare il quarto di rendita d'invalidità preteso. La decisione impugnata è corretta e va confermata.
(…)" (doc. AI 55/4-5)
1.2. Contro questa decisione, sempre tramite il RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e sostenuto che se fosse sana lavorerebbe al 100% – ha chiesto di essere posta al beneficio di almeno una mezza rendita a decorrere da novembre 2003.
1.3. Con la risposta di causa, ritenuto che l’assicurata solleva le medesime censure già trattate in sede di opposizione e sulla base delle annotazioni 15 maggio 2007 del medico SMR, l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.4. Con scritto 25 maggio 2007 il rappresentante dell’assicurata si è confermato nelle proprie allegazioni.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita d’invalidità essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
L’assicurata postula il diritto ad almeno una mezza rendita dal mese di novembre 2003.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07 del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504).
2.7. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).
2.9. L’Ufficio AI ha qualificato l’assicurata quale salariata al 61% e casalinga al 39%.
L’assicurata ha contestato questa qualificazione e sostenuto che “(…) se fosse sana lavorerebbe al 100%. (…)” (I).
Dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione è emerso che l’assicurata dal 17 giugno 1996, quindi prima dell’insorge-re dell’incapacità lavorativa subentrata nel mese di settembre 2003 (vedi in particolare la documentazione prodotta con l’incarto Cassa Malati), lavorava già al 60,98% (doc. AI 10/1-3, punto 3.4).
Dall’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica risulta inoltre che se non fosse intervenuto il danno alla salute l’assicurata avrebbe continuato ad esercitare la sua attività lavorativa quale venditrice in misura di 25 ore settimanali come riportato sul questionario del datore di lavoro da lei confermato (doc. AI 34/2).
Dagli atti non appare infine che il grado di occupazione del 61% fosse dettato da ragioni aziendali riconducibili al datore di lavoro né che questi abbia mai offerto un’assunzione al 100% e tantomeno che l’assicurata abbia cercato un’attività in quella misura.
Per queste ragioni la qualificazione quale salariata al 61% e casalinga al 19% va dunque confermata.
2.10. Nell’evenienza concreta il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 6 luglio 2005 (doc. AI 20/1-2) – posta la diagnosi di “(…) sindrome fibromialgica – sindrome ansio-depressiva di media gravità (…)”, considerati i seguenti limiti funzionali: “(…) limiti di carico, rispetto delle regole ergonomiche per la schiena, limiti d’ordine psi (…)” e ritenuto l’inizio di un’incapacità lavorativa duratura nella sua attività del “(…) 100% dal 9.03 (…)” –, ha espresso la seguente raccomandazione:
" (...)
Trattasi di un'A 46enne che presenta una problematica reumatologica di tipo fibromialgico con un disturbo psi concomitante.
Il MC motiva una IL del 75%. Il reumatologo determina una riduzione del rendimento del 33% in qualità di salariata e del 25% come casalinga. Il psi curante non prende posizione sulla CL e determina che il disturbo depressivo non causa inabilità.
Una valutazione reumatologica fiduciaria determina un'attività adatta esigibile in maniera completa, e un'IL del 33% nella sua ultima professione. L'attività adatta non deve essere pesante, deve evitare frequenti anteflessioni/rotazioni del tronco, con possibilità di alternare le posizioni statiche ogni ora.
Una valutazione psi fiduciaria viene effettuata e determina una IL del 50% in qualsiasi attività. La psi indica che tale valutazione dovrebbe migliorare con il tempo con ripristino della completa CL.
Con la documentazione presente si può determinare che l'A presenta una CL del 50% nella sua attività o in attività adatta. Quale casalinga giustificato ritenere l'A limitata al 25% nelle attività che superano i limiti indicati dell'attività adeguata.
Malgrado la buona documentazione la componente psi risulta la variabile di tale situazione.
Ritengo necessaria una perizia psi per determinare un eventuale cambiamento della situazione (dott. __________)." (doc. AI 20/2)
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc. AI 21/1-2).
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 3 febbraio 2006 (doc. AI 31/1-10) – esposte dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, posta la diagnosi di “(…) stato depressivo cronico in nevrosi conversiva (ICD-10: F33.1; F44.81) – fibromialgia (…)” (doc. AI 31/8) – ha rilevato che “(…) nella peritanda constato comunque un disturbo nevrotico di tipo isterico foriero di una depressione ormai cronica resistente a farmacoterapia ma difficile da curare anche dal punto di vista psicoterapico. Sin dall’infanzia sono presenti importanti segni nevrotici quale l’enuresi nocturna e dall’adolescenza lo sviluppo di una fantasia di doppia personalità di tipica colorazione isterica. In queste condizioni l’inabilità lavorativa al 50% è assolutamente giustificata. La prognosi è cattiva, è comunque indicato rivedere la peritanda fra due anni circa per constatare eventuali miglioramenti. Il paziente isterico infatti può “drammaticamente” ammalarsi come “drammaticamente” guarire. La riduzione della capacità lavorativa in qualità di casalinga è a mio avviso diminuita soltanto del 10%. (…)” (doc. AI 31/8-9).
Rispondendo alle domande il dr. __________ ha concluso per una capacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività e attestato che “(…) una limitazione della capacità lavorativa approvata a livello medico di almeno il 20% sussiste dal settembre 2003. Da allora la capacità lavorativa è stata valutata alternativamente al 50% e al 100% dal punto di vista psichiatrico. […] La capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico deve essere valutata al 50% dal 05.05.2004 come indicato dal rapporto della Dr.ssa __________. Questa limitazione è a mio avviso valida fino a data odierna e protratta fino al 2008. (…)” (doc. AI 31/9).
L’Ufficio AI – visti gli esiti degli accertamenti medici, le annotazioni 29 marzo 2006 del dr. __________, medico SMR, che ha confermato una incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività dal maggio 2004 (doc. AI 32/1) e sulla base delle risultanze dell’inchiesta a domicilio (doc. AI 34/1-7) –, con decisione 25 aprile 2006 (doc. AI 35/1-3) ha quindi negato all’assicurata il diritto ad una rendita in quanto il grado d’invalidità non pensionabile.
In sede di opposizione (doc. AI 38/1-2) l’assicurata ha prodotto i certificati medici 8 e 9 maggio 2006 della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e del dr. __________, FMH in medicina generale, (doc. AI 38/5-6 e 38/7).
Al riguardo, nelle annotazioni 30 maggio 2006 (doc. AI 42/1-2), il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:
" (...)
rapporto dr.ssa __________ del 8.5.2006:
- viene indicato un peggioramento dello stato psichiatrico da 11.2005
- viene valutata una capacità lavorativa residuale del 20-30%
dr. __________, 9.5.2006:
vengono menzionate le diagnosi di fibromialgia, sindrome lombovertebrale, poliartrosi delle dita, sindrome di Morton con seguente impedimento del 80%
nota: il dr. __________ attesta una IL del 100% dal 12.9.2003 continua (vedi certificati __________)
valutazione:
per quanto concerne il peggioramento indicato dalla dr.ssa __________ questo è precedente le visite peritali eseguite in dicembre 2005 e quindi è stato valutato debitamente in occasione della perizia.
La lettera del dr. __________ elenca le note diagnosi reumatologiche già valutate in sede peritale da parte del dr. __________. Per quanto concerne l'indicata sindrome di Morton al piede (sinistro ?? destro ??) va detto che si tratta di regola di patologia non invalidante di natura passeggera trattabile in prima linea con supporti plantari adatti (dolori a livello dei piedi in posizione eretta, patologia sovente associata ad una fibromialgia).
Nella decisione dell'ufficio non si è però tenuto conto dei limiti funzionali indicati dal perito dr. __________ che attesta una IL del 33,3% (rendimento ridotto) nell'attività di cassiera, riduzione del rendimento che si aggiunge all'orario ridotto per motivi psichiatrici." (doc. AI 42/2)
L’Ufficio AI – visto il rapporto finale 31 ottobre 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 53/1-4) –, con decisione su opposizione 4 aprile 2007 (doc. AI 55/1-5), ha quindi confermato il rifiuto del diritto a una rendita ritenuto il grado d’invalidità (21%) non pensionabile.
2.11. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.12. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI sulla base delle risultanze degli atti medici e della perizia psichiatrica a cura del dr. __________.
2.12.1. Per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, nella perizia 3 febbraio 2006 (doc. AI 31/1-10), il dr. __________ – dopo aver visitato l’assicurata in tre occasioni (9 e 27 dicembre 2005 e 20 gennaio 2006; cfr. doc. AI 31/3) e previo colloquio telefonico del 12 gennaio 2006 con la dr.ssa __________ – ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività intrapresa e in qualsiasi altra attività adeguata.
Il dr. __________, in merito al colloquio telefonico del 12 gennaio 2006 avuto con la specialista curante, ha osservato che “(…) la Dr.ssa __________ mi descrive un quadro di depressione dissociata importante, che ha necessitato un lungo lavoro per trovare una terapia antidepressiva sopportabile con il minor numero di effetti collaterali possibili. Durante questi due anni di trattamento la Dr.ssa __________ ha potuto constatare una patologia più grave di quanto sembrasse all’inizio e accompagnata da uno stato dissociativo di doppia personalità inquietante. Per la Dr.ssa __________ una invalidità al 50% è assolutamente giustificata. (…)” (doc. AI 31/6).
La dr.ssa __________, nella relazione medica 1. aprile 2004 all’intenzione della cassa malati (doc. 1/29-30 dell’incarto Cassa Malati), posta la diagnosi di “(…) episodio depressivo di media gravità senza sintomi biologici (ICD-10 F32.10) – sindrome fibromialgica (…)”, aveva, in particolare, attestato una incapacità lavorativa del 100% dal 15 gennaio 2004 e osservato che “(…) la prognosi è stazionaria e suscettibile di miglioramento con possibile ripresa al 60% che era la sua percentuale di lavoro precedente. (…)”.
Nel rapporto 30 novembre 2004 (doc. AI 9/1-3) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) fibromialgia (…)” e senza ripercussioni di “(…) episodio depressivo di media gravità senza sintomi biologici (ICD-10 F32.10) dal dicembre 2003 – disturbo d’ansia generalizzata (ICD-10 F41.1) da circa 8 anni – tratti di dipendenza di personalità (…)” (doc. AI 9/1) – la dr.ssa __________ non si è espressa chiaramente sulla capacità lavorativa e ha osservato che “(…) dal punto di vista della capacità lavorativa non vi è una conseguenza per la problematica psichica. E’ da valutare invece la problematica fibromialgica. (…)” e che “(…) la prognosi rispetto alla capacità lavorativa per la problematica psichica è buona. (…)” (doc. AI 9/2).
Sempre la dr.ssa __________, nel certificato 8 maggio 2006 (doc. AI 38/5-6), ha poi osservato che “(…) dal novembre 2005, è da segnalare un peggioramento della sintomatologia: la paziente ha ammesso di avere idee suicidali che riesce a controllare grazie al pensiero alla sua figlia minore. Le idee suicidali le ha manifestate in tale data ma le sentirebbe espresse da una sua parte dissociata di personalità che ha dato segno di sé da qualche anno in concomitanza con il conflitto coniugale. Come già discusso con il dr. __________ di __________ si tratterebbe di una sindrome dissociativa di personalità (F44.7 ICD:10) accanto agli episodi ricorrenti. […] Ho sempre sostenuto la paziente alla ripresa della capacità lavorativa al 50% come attestato nel primo certificato per il vostro Ufficio e per l’Assicurazione __________ ma in considerazione del recente peggioramento la prognosi a medio termine per la capacità lavorativa appare stazionaria al 20-30% residuale come salariata per la facile affaticabilità e il tono depresso. (…)” (doc. 38/5, sottolineature del redattore).
Visto quanto appena esposto vi è dunque da concludere che da una parte il dr. __________, nella sua perizia 3 febbraio 2006, ha già tenuto debitamente conto del peggioramento riscontrato nel novembre 2005, d’altra parte che la dr.ssa __________ non attesta né documenta un ulteriore peggioramento intervenuto dopo la perizia e si limita ad esprimere una valutazione diversa.
In simili circostanze, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8 e 2.11), la capacità lavorativa del 50% nella sua attività e in qualsiasi attività adeguata valutata dal perito va quindi confermata.
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato 26 aprile 2007 (doc. A3), che ricalca sostanzialmente il precedente certificato 8 maggio 2006 (doc. AI 38/5-6), nel quale la dr.ssa __________ ancora una volta non ha documentato in alcun modo un peggioramento intervenuto dopo la perizia psichiatrica e ha ribadito semplicemente la sua diversa valutazione. In particolare non è possibile concludere per un peggioramento con effetti sulla capacità lavorativa solo per il fatto che dal 26 aprile 2006 vi è stato un aumento della terapia medicamentosa.
2.12.2. Per quanto riguarda la patologia reumatologica il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nel rapporto 12 aprile 2004 all’intenzione della cassa malati (doc. 1/19-24 dell’in-carto Cassa Malati), ha espresso la seguente valutazione circa la capacità lavorativa nella sua professione e in un’attività adeguata: “(…) considero come lavoro adatto allo stato di salute, un’attività che tiene conto della capacità funzionale residua descritta nell’allegato. In un lavoro idoneo alla stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo al 100% da quando ha interrotto il lavoro. Nella sua attività principale di venditrice e cassiera presso la __________, giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, ma con una riduzione del rendimento di 1/3, da subito. Come casalinga la giudico abile sull’arco di una giornata lavorativa usuale ma con una diminuzione del rendimento del 25% da subito. (…)” (doc. 1/21, incarto Cassa Malati).
ll dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto 22 novembre 2004 (doc. AI 8/1-2), ha in particolare precisato che “(…) non ho in questa paziente mai certificato un’inabilità lavorativa (…)” e, nell’allegato 18 novembre 2004 (doc. AI 8/3), ha attestato una capacità lavorativa in un'altra attività, avuto riguardo all’ergonomia per la colonna vertebrale, del 100% da subito.
Il dr. __________ – dopo aver attestato nel rapporto 2 febbraio 2005 un’incapacità lavorativa del 100% nella sua attività dal settembre 2003 e l’impossibilità di esercitare altre attività (doc. AI 12/1-3) –, nel certificato 9 maggio 2006, nonostante oltre alle diagnosi note abbia aggiunto quella di “(…) poliartrosi alle dita delle mani, documentata radiologicamente (…)”(doc. AI 38/7), ha attestato un’incapacità lavorativa dell’80% almeno.
Nell’ulteriore certificato 30 aprile 2007, poste le diagnosi note, il dr. __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha precisato che “(…) soprattutto la poliartrosi delle mani è attualmente molto sintomatica e causa parecchio fastidio nelle attività quotidiane. Ritengo quindi giustificato rivalutare la posizione della paziente (…)”(doc. A4).
Il dr. __________, nelle annotazioni 30 maggio 2008 (doc. AI 48/1-2), riferendosi al certificato 9 maggio 2006, ha osservato che “(…) la lettera del dr. __________ elenca le note diagnosi reumatologiche già valutate in sede peritale da parte del dr. __________. Per quanto concerne l’indicata sindrome di Morton al piede (sinistro? destro?) va detto che si tratta di regola di patologia non invalidante di natura passeggera trattabile in prima linea con supporti plantari adatti (dolori a livello dei piedi in posizione eretta, patologia sovente associata ad una fibromialgia). (…)” (doc. AI 42/2).
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
In merito poi alla diagnosi di poliartrosi alle dita della mano il TCA rileva quanto segue.
Il dr. __________ è caduto in contraddizione allorquando, dopo aver attestato in precedenza un’incapacità lavorativa del 100% dal settembre 2003, ha attestato un’incapacità lavorativa di almeno l’80% nonostante questa nuova diagnosi posta.
Non vanno poi dimenticate le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati oltretutto se non specialisti (cfr. in proposito consid. 2.11).
Ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3 e 99 V 102), infine va ancora osservato che nel certificato 30 aprile 2007, in un momento quindi posteriore alla decisione impugnata, il dr. __________ ha precisato che “(…) la poliartrosi delle mani è attualmente molto sintomatica (…)” (doc. A4, sottolineatura del redattore).
2.12.3. In conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l'assicurata è abile al lavoro al 50% nella sua attività e in qualsiasi altra attività adeguata.
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda.
2.13. Con il ricorso l’assicurata ha contestato la limitazione complessiva del 24.5% fissata dall’assistente sociale nell’inchie-sta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 13 aprile 2006 (doc. AI 34/1-7).
Questo Tribunale rileva che, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 24.5% (doc. AI 34/6).
Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Considerato che l’insorgente non ha formulato alcuna precisa contestazione e, riferendosi anche all’inchiesta a domicilio, con il proprio ricorso si è limitata a sostenere in modo del tutto generico che “(…) la ricorrente contesta questa valutazione (…)” (I, pag. 2), questo Tribunale ritiene che alla valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Conforme alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.
2.14. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute va qui rilevato quanto segue.
2.14.1. Per quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr. 26’351.--, riferito all’anno 2004 e considerato un grado di occupazione del 60,98% (doc. AI 53/3, 54/1 e il questionario per il datore di lavoro sub. doc. AI 10/1-4, in particolare il punto 3.4 che riporta la percentuale del 60,98% e il punto 7 che riporta un salario mensile di fr. 2’027.60 per 13 mensilità).
Questo importo non è stato contestato dall’assicurata.
2.14.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..
In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Il reddito da invalido va poi calcolato in base alla giurisprudenza federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04, vedi inoltre sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità", in RTiD II-2006, p. 311ss.).
D’altra parte, in una sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/07), il TF ha stabilito che quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).
2.14.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a fr. 4'048.93 mensili oppure a fr. 48'587.16 per l'intero anno (fr. 4'048.93 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Vista la capacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività adeguata e applicata una riduzione del 12% – “(…) del 2% per la leggera limitazione nel porto di pesi – del 10% per le limitazioni a livello ergonomico che sono molteplici pur essendo, per lo più, di lieve entità. (…)” (doc. AI 53/3) –, il reddito statistico da invalido corrisponde a fr. 21'378.35 (risultato intermedio).
Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2004 quale venditrice presso il suo ultimo datore di lavoro (fr. 26’351.--, cfr. consid. 2.14.1), è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore commercio al dettaglio e riparazioni (Tabella TA1 2004, p.to 52, livello di qualifica 4: fr. 3'792.-- riportato su 41.6 ore/settimana e considerato un grado di occupazione del 60.98% = 2'404.86 x 12 mesi = 28’858.32).
Ora, conformemente alla giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.14.2), posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicu-rata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 21'378.35) va dunque ridotto del 8.69%, percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 26’351.-- contro fr. 28’858.32), e si attesta pertanto a fr. 19'520.57.
In conclusione, la limitazione da applicare alla parte di salariata – determinata confrontando i fr. 19'520.57 al reddito che ella avrebbe potuto conseguire qualora non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 26’351, risulta essere del 25.92% ([26’351 – 19'520.57] x 100 : 26’351).
2.14.4. Poste infine le quote parti tra attività salariata (61%) e casalinga (39%) (cfr. consid. 2.9) e ritenute le limitazioni del 24.5% quale casalinga (cfr. consid. 2.13) e del 25.92% quale salariata (cfr. consid. 2.14.3), il grado d’invalidità globale è del 25.36% (39 x 24.5% + 61 x 25.92%).
Inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4), il grado d’invalidità della ricorrente non apre il diritto ad una rendita di invalidità.
Allo stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2007.
Nella misura in cui l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità, la decisione su opposizione 4 aprile 2007 va quindi confermata.
2.15. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti