Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 marzo 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, di professione docente di __________, con decisione 25 maggio 1999, cresciuta incontestata in giudicato, è stata posta al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità 71%) dal 1. settembre 1997 (doc. AI 38/1-2).
1.2. Nell’ambito della prima procedura di revisione, avviata nel mese di aprile 2002 (doc. AI 39/1-2), l’Ufficio AI – vista la proposta 3 ottobre 2002 del dr. __________ (doc. AI 43/1) –, con comunicazione 9 ottobre 2002 (doc. AI 44/1), ha confermato il diritto alla rendita intera.
1.3. Nella procedura di revisione del dicembre 2004 – viste le annotazioni 24 marzo 2005 del dr. __________ (doc. AI 53/1) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia a cura del servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 54/1-2).
Sulla base delle risultanze della perizia pluridisciplinare 16 agosto 2005 del SAM (doc. AI 57/1-62) e dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 6 dicembre 2005 (doc. AI 59/1-6), l’Ufficio AI, con decisione 28 marzo 2007 (doc. A), preavvisata con progetto 4 dicembre 2006 (doc. AI 75/1-3), ha deciso di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad un quarto di rendita con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.4. Contro questa decisione l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la ripartizione tra salariata e casalinga, la valutazione medica e il grado d’invalidità stabilito nell’inchiesta a domicilio – ha chiesto: “(…) il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione dell’Ufficio AI del Cantone Ticino del 28 marzo 2007 è annullata, e alla signora RI 1 viene riconosciuta e confermata una rendita AI intera, sulla base di un grado d’invalidità del 100%, e subordinatamente almeno nella misura del 70%. Il tutto ai sensi dei considerandi. (…)” (I, pag. 6).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato che “(…) preso atto delle osservazioni e della nuova documentazione medica presentata in obiezione alla nostra decisione, rilevato come il Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR) ritenga indicato completare l’istruttoria procedendo ad una nuova valutazione peritale (cfr. annotazioni del 4 giugno 2007), si propone a codesto lodevole Tribunale di voler retrocedere gli atti all’UAI al fine d’espletare i necessari accertamenti atti a meglio definire i diritti dell’assicurato. (…)” (VI).
1.6. Con lettera 30 luglio 2007 il rappresentante dell’assicurata ha comunicato al TCA che: “(…) non sono contrario a che il SAM abbia ad effettuare un complemento di perizia. Non sono comunque d’accordo sul fatto che l’Ufficio AI reputi che non esista alcuna patologia somatica di tipo invalidante. In ogni caso, mantengo quanto già affermato in sede di ricorso (e ciò anche in relazione a tutte le altre argomentazioni ivi riportate, alle quali rinvio espressamente), e mi riservo di produrre nuovi mezzi di prova nel corso della procedura. Confermo poi pure integralmente quanto affermato dal dottor __________ in data 26 aprile 2007. (…)” (IX).
Con scritto 19 dicembre 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA copia del rapporto 17 dicembre 2007 del dr. __________ a lui indirizzato.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, la corrente prestazione (rendita intera) a un quarto di rendita con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 28 marzo 2007 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
L’assicurata chiede che il diritto alla rendita intera venga confermato.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una revisione può in particolare giustificarsi se un altro metodo di valutazione d’invalidità s’impone (DTF 119 V 475 consid. 1b/aa con riferimenti; cfr. pure STF del 20 maggio 2008 nella causa concernente P.R.S., [9C_293/2007], consid. 2 e STFA del 24 aprile 2006 nella causa H., [I 276/05], pubblicata in Plädoyer 2006/5 pag. 54, consid. 2.2).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 133 V 108 e DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.6. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07 del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504).
2.8. Nella fattispecie l’assicurata contesta innanzitutto l’applicabili-tà in concreto del metodo misto in base al quale l’amministra-zione ha stabilito un tasso complessivo d’invalidità del 48%, che dà diritto all’erogazione di un quarto rendita. L’insorgente sostiene che, essendo essa da considerare esclusivamente quale salariata, il calcolo dell’invalidità debba avvenire unicamente secondo il metodo ordinario, ciò che le consentirebbe di continuare a beneficiare di una rendita intera.
A sostegno di questa tesi l’avv. RA 1 ha, in particolare, addotto che “(…) prima della malattia l’assicurata aveva lavorato a tempo pieno, ed è solo con la nascita della figlia che aveva ridotto la sua attività professionale. E’ quindi più che logico sostenere che l’assicurata, senza la malattia ed a far tempo dal momento in cui la figlia avrebbe avuto meno bisogno della madre, quest’ultima avrebbe ripreso l’attività professionale a tempo pieno (come era il caso prima della nascita della figlia). (…)” (I, pag. 3).
L’Ufficio AI, nella decisione impugnata (doc. A), per contro – osservato che “(…) l’esame dei cespiti e dell’assetto economico della sua economia domestica ha permesso di stabilire che il minimo vitale viene rispettato e di conseguenza la ripartizione quale casalinga e salariata viene equamente confermata nella misura del 50% come si evince dalla precedente decisione. Tale ripartizione è invariata rispetto al momento dell’assegnazione della rendita, peraltro mai contestata e quindi cresciuta in giudicato. (…)” – ha concluso che “(…) è dunque d’uopo confermare la suddivisione fra casalinga e salariata nella misura 50% - 50% in quanto il reddito percepito lavorando come prima dell’insorgenza del danno sarebbe sufficiente per il mantenimento di se stessa e della figlia, anche in considerazione del contributo di mantenimento alimentare per la prole versato dall’ex-marito. Di fatto la situazione attuale è sovrapponibile alla situazione al momento della prima decisione con una separazione già effettiva e un accordo alimentare di Fr. 750.-- mensili. (…)”.
2.9. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza del 24 aprile 2006 nella causa H. (I 276/05), il TFA ha stabilito che:
" (…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
(…)." (STFA del 24 aprile 2006 nella causa H, I 276/05, consid. 2.3))
2.9.1. Nel caso concreto dagli atti emerge quanto segue.
L’assicurata era stata posta al beneficio di una rendita intera, a partire dal 1. settembre 1997, in quanto – poste le quote parti tra attività salariata (50%) e casalinga (50%) e ritenute le limitazioni del 100% quale salariata e del 42% quale casalinga (cfr. inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 22 febbraio 1999 prodotta sub doc. AI 35/1-7) –, in applicazione del metodo misto, il grado d’invalidità globale era del 71% (doc. AI 36/1-2 e 38/1-2).
Nell’ambito della prima procedura di revisione, avviata nel mese di aprile 2002 (doc. AI 39/1-2), l’Ufficio AI – vista la proposta 3 ottobre 2002 del dr. __________: “(…) quadro depressivo da decenni (già noto nel 1982 secondo atti medici psichiatrici) con inoltre apparizione di sospetta patologia somatica tipo cronic fatigue syndrom che ulteriormente riporta un quadro di massiccia astenia e affaticabilità in A.ta con personalità di tipo narcisistico. Con queste premesse ed il rapporto di decorso del medico curante penso sia totalmente inutile e quindi non giustificato procedere a approfondimenti peritali poiché non varierebbero l’attuale rendita. A conferma dell’attuale rendita. (…)” (doc. AI 43/1) –, con comunicazione 9 ottobre 2002 (doc. AI 44/1), aveva confermato il diritto alla rendita intera.
2.9.2. Nella procedura di revisione del dicembre 2004 – viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 16 agosto 2005 del SAM (doc. AI 57/1-62) e dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 6 dicembre 2005 (doc. AI 59/1-6) – l’Ufficio AI, con decisione 28 marzo 2007 (doc. A), preavvisata con progetto 4 dicembre 2006 (doc. AI 75/1-3), ha deciso di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad un quarto di rendita con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
L’amministrazione é giunta a questa conclusione in applicazione del metodo misto e confermando le quote di salariata (50%) e casalinga (50%).
Tale suddivisione non può essere confermata dal TCA.
Come visto sopra (cfr. consid. 2.9), secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Nella fattispecie occorre innanzitutto rilevare che, prima della nascita della figlia (1989) e dei problemi di salute – manifestatisi già dopo tre mesi dall’inizio degli studi al __________ e successivamente negli anni 1982, 1989 e 1996, cfr. la perizia 16 agosto 2005 del SAM, in particolare il punto 3.2 “anamnesi personale – sociale”, doc. AI 57/4-5) –, l’assicurata era attiva al 100%.
I periti del SAM, nell’anamnesi professionale, hanno, in particolare, rilevato che l’assicurata “(…) nel 1982 apre un proprio studio di restauro e consulenza di oggetti d’arte a __________ e nello stesso tempo viene assunta quale docente di tedesco e di italiano presso la __________ di __________. Scontenta ed oberata da troppi impegni, dopo qualche anno abbandona queste attività ed è assunta presso la __________ in qualità di responsabile del rep. didattico per audiovisivi. Dopo un anno la __________ si scioglie e l’A. tenta di impiegarsi nel marketing presso una ditta produttrice di caschi a __________, ma pure in quest’occasione, dopo diverbi con i superiori, abbandona. Ritorna pertanto all’insegnamento presso la __________ di __________, dove rimane attiva fino al mese di agosto 1996, quand’è dichiarata totalmente inabile al lavoro dallo psichiatra curante dr. __________ di __________. All’inizio dell’anno scolastico 1998-99 tenta di riprendere l’insegnamento, ma dopo quattro giorni (dal 2 al 6 settembre 1998) deve di nuovo abbandonare ed è dichiarata totalmente inabile al lavoro. Da allora non ha più esercitato alcuna attività lucrativa. (…)” (doc. AI 57/6).
Da una nota per l’incarto 2 giugno 1998 – riguardo alla domanda 14 aprile 1998 con la quale è stata invitata ad esprimersi sui suoi gradi di occupazione dal 1981 (doc. AI 20/1) –, che riporta il contenuto di un colloquio avvenuto allo sportello, risulta, in particolare, che l’assicurata “(…) fino al 1989, compreso, aveva lavorato a tempo pieno. Dopo la nascita della figlia, in settembre 1989 e concluso l’anno di congedo per maternità, l’A. aveva ripreso l’attività al 50%, come da lei espressamente richiesto. Voleva infatti occuparsi personalmente dell’educazione della figlia il più possibile. Quando si presentarono i problemi matrimoniali e conseguentemente finanziari, l’A. aveva inoltrato richiesta di aumento dell’orario di lavoro, ponendo tuttavia alcune limitazioni sempre in relazione alle sue funzioni di madre. La richiesta era stata respinta. (…)” (doc. 21/1).
L’assicurata, con lettera 2 dicembre 1998 – rispondendo alla precisa domanda: “(…) in considerazione della sua situazione familiare, senza il danno alla salute, in che percentuale avrebbe svolto l’attività lucrativa 100% - 50% o altro? (…)” (doc. AI 27/1) –, ha inoltre dichiarato che: “(…) in riferimento al suo scritto 20.11.98 rispondo che l’attività lucrativa che avrei svolto in questi anni sarebbe stata del 100%, se due fattori non fossero intervenuti a limitarlo: la salute, per cui non sempre avrei avuto le energie di rientrare e occuparmi della famiglia e della bambina, e l’insegnamento stesso nel modo attualmente organizzato, per cui la scuola riusciva a malapena ad organizzare un orario al 50% lasciandomi libera sino alle 830 e dopo le 1600 (precedentemente le 1530). Durante il mio matrimonio non ho potuto far conto sul sostentamento di mio marito, per cui ho sempre cercato di lavorare come prima che lei nascesse cioè al 100% ma come detto, non è stato possibile. (…)” (doc. AI 29/1-2).
Dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 11 dicembre 1998 (doc. AI 35/1-7) – riguardo alla domanda volta a sapere se oggi eserciterebbe un’attività lucrativa se non fosse intervenuto il danno alla salute – risulta che l’assicurata ha risposto di “(…) si (…)” (doc. AI 35/2).
Anche dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 6 dicembre 2005 (doc. AI 59/1-6) – riguardo alla stessa domanda –, risulta più precisamente, che “(…) si, la signora RI 1 dichiara che, in assenza del danno alla salute, avrebbe lavorato al 100%; insegnare le piaceva molto inoltre, con una maggior disponibilità economica, potrebbe garantire alla figlia, oramai cresciuta, un futuro scolastico meno incerto. (…)” (doc. AI 59/2).
L’assicurata, nelle osservazioni 22 gennaio 2007 contro il progetto 4 dicembre 2006 (doc. AI 75/1-3) – che stabilisce di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad un quarto di rendita –, ha ribadito che “(…) fino alla nascita di mia figlia __________ ho lavorato al 100%. Le riduzioni di nomina sono state richieste di seguito in fasi progressive, dapprima al 75% e in seguito al 50%, a causa dell’esigenza da parte di mia figlia che io fossi completamente presente al di fuori degli orari d’asilo ed in seguito scolastici. Infatti, quale docente di una materia a livelli, non riuscivo ad avere un orario settimanale abbastanza compatto da poter lavorare di più. Le situazioni conflittuali in casa e una separazione combattuta hanno in seguito determinato un peggioramento dello stato psicologico di mia figlia tale da indurmi a posporre qualsiasi altra necessità. Il deterioramento del mio stato di salute mi ha infine portata a dover essere inattiva per forza e a discapito di qualsiasi altri progetti o necessità riguardanti la mia vita. Ora mia figlia entra nel diciottesimo anno di età e per fortuna è più autonoma. La situazione quindi è diversa e sicuramente, nella situazione di divorziata che non percepisce alimenti dall’ex-marito e il sussistere di debiti arretrati, lavorerei a tempo pieno, come avrei fatto da sempre se ciò fosse stato possibile. In base a queste considerazioni ritengo che questa proposta vada riveduta poiché basata su una situazione non più attuale. (…)” (doc. AI 79/1).
In sede ricorsuale il suo patrocinatore – dopo aver, tra l’altro, osservato che secondo l’Ufficio AI “(…) se il salario conseguito supera il limite LEF, allora ciò significa che l’assicurata non ha bisogno di aumentare il tempo di lavoro e dunque si continua a ritenerla casalinga al 50%. (…)” e evidenziato che “(…) il limite LEF non è comunque l’unico indizio. In effetti, un altro indizio importante è costituito dalla questione a sapere quale era la percentuale di lavoro dell’assicurata prima che fosse subentrata la malattia. (…)” (I, pag. 3) – ha ancora sostenuto che “(…) prima della malattia l’assicurata aveva lavorato a lungo a tempo pieno, ed è solo con la nascita della figlia che aveva ridotto la sua attività professionale. E’ quindi più che logico sostenere che l’assicurata, senza la malattia ed a far tempo dal momento in cui la figlia avrebbe avuto meno bisogno della madre, quest’ultima avrebbe ripreso l’attività professionale a tempo pieno (come era il caso prima della nascita della figlia). Ciò a maggiore ragione se si considera pure il fatto che, nella professione di insegnante, “tempo pieno” significa di fatto “solo” 24 ore a settimana, con oltre 4 mesi di vacanza complessivi durante un anno. (…)” (I, pag. 3 e 4).
Visto tutto quanto precede – ritenuta la formazione scolastica e professionale: “(…) scuole dell’obbligo – liceo – formazione di docente di tedesco – formazione di restauratrice seguita a __________ (…)” (doc. AI 35/2), considerata l’attività lavorativa al 100% svolta fino alla nascita della figlia nel 1989 e visto il danno alla salute peggioratosi nel tempo fino a giustificare una inabilità totale nella sua attività dal settembre 1996 –, appare verosimile ritenere che senza il danno alla salute l’assicurata avrebbe ripreso la sua attività a tempo pieno.
Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.
Nella STF del 20 novembre 2007 nella causa P. (9C_428/2007), il Tribunale federale (TF), proprio alla luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione dall’amministrazione. In quell’occasione l’Alta Corte ha sottolineato quanto segue:
" (…)
4.3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des pièces du dossier que la situation financière de l'assurée se soit modifiée entre le moment où elle a indiqué au recourant (questionnaire daté du 1er juillet 2004) puis déclaré à l'enquêtrice (rapport d'enquête du 4 janvier 2005) qu'elle aurait exercé une activité à 75 % sans la survenance de son atteinte à la santé et celui où elle s'est opposée à la décision initiale en affirmant qu'elle aurait travaillé à 100 %. Ainsi, l'intimée mentionnait-elle à la collaboratrice de l'office AI qu'elle s'était retrouvée depuis mai 2001 à devoir assumer seule ses besoins et avait dû demander l'assistance de l'Hospice général. Elle n'a au demeurant pas allégué ni cherché à établir par la suite en cours de procédure que les revenus tirés d'une activité exercée à 75 % ne lui auraient pas suffi pour couvrir ses besoins.
En l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer de manière convaincante pour quelles raisons l'intimée avait modifié ses premières déclarations en cours de procédure d'opposition, il n'y avait pas de motif de s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique -, la préférence doit être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201 [I 321/98]). A cet égard, les raisons alléguées par l'intimée dans son mémoire de réponse pour expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas convaincantes. Le fait d'avoir rempli une partie du questionnaire qui ne la concernait pas, selon elle, n'enlève rien à la clarté de sa réponse à la question du taux d'activité sans atteinte à la santé. Elle a par ailleurs confirmé ultérieurement cette réponse à l'enquêtrice, dont le rapport est, quoi qu'elle en dise, un élément de preuve déterminant. Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce rapport ne se limite pas aux seules questions sur les activités de la vie quotidienne, mais comprend également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais contesté la teneur - sur son activité professionnelle hypothétique et effective. Enfin, l'application de la jurisprudence citée ne se limite pas aux situations dans lesquelles l'intéressé souffrirait d'une atteinte somatique et non pas psychique.
4.3.3 Il résulte de ce qui précède que l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est arbitraire, en ce qu'elle a méconnu un moyen de preuve pertinent qui aurait dû la conduire à conclure que P.________ aurait travaillé à 75 % sans atteinte à la santé.
En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait dû être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui exercent une activité à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI). Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à une telle évaluation et rende un nouveau jugement.
(…)." (STFA del 20 novembre 2007 nella causa P.,9C_428/2007, consid. 4.3.2 e 4.3.3)
Nel caso di specie, come visto, sin dalla prima volta che è stata interpellata precisamente al proposito (cfr. scritto 20 novembre 1998 sub doc. AI 27/1), con lettera 2 dicembre 1998 (doc. AI 29/1-2), l’assicurata ha dichiarato che, senza il danno alla salute e gli impegni con la figlia, avrebbe lavorato al 100%.
Tale affermazione – fornita in un periodo non sospetto (si trattava della procedura aperta dopo la domanda di prestazioni AI del settembre 1997 e nella quale il dr. __________, medico SMR, in una lettera 1. febbraio 1999 indirizzata al __________, aveva dichiarato che “(…) possiamo comunque confermare che per un’attività professionale l’incapacità lavorativa è, dal lato medico, giustificata al 100%; questo anche dopo un tentativo di reintegrazione nelle funzioni di docente avvenuto con il sostegno dello specialista curante (…)” –, in seguito sempre ribadita e riportata nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 6 dicembre 2005 : “(…) si, la signora RI 1 dichiara che, in assenza del danno alla salute, avrebbe lavorato al 100%; insegnare le piaceva molto inoltre, con una maggior disponibilità economica, potrebbe garantire alla figlia, oramai cresciuta, un futuro scolastico meno incerto. (…)” (doc. AI 59/2), deve essere debitamente considerata al fine di stabilire l’ipotetica volontà dell’interessata circa il grado di occupazione che ella avrebbe scelto, in assenza del danno alla salute, dopo la nascita della figlia.
Tutto ben considerato, dunque, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (DTF 130 V 396 consid. 3.3 non pubblicato, 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l’assicurata, senza il danno alla salute, tenuto conto dei suoi nuovi oneri familiari – “(…) figlia entra nel diciottesimo anno di età e per fortuna è più autonoma (…)” (doc. AI 79/1) –, avrebbe ripreso la sua attività nella misura del 100%.
In particolare – ricordata la situazione personale sopra descritta e i motivi che, dopo una graduale riduzione, le hanno impedito totalmente di svolgere la sua attività – nemmeno è possibile concludere, come fatto dall’Ufficio AI e avuto riguardo al solo elemento economico, che “(…) l’esame dei cespiti e dell’assetto economico della sua economia domestica ha permesso di stabilire che il minimo vitale viene rispettato e di conseguenza la ripartizione quale casalinga e salariata viene equamente confermata nella misura del 50% come si evince dalla precedente decisione (…)” (doc. A).
Pertanto, contrariamente a quanto stabilito nella decisione impugnata, nella quale figura una suddivisione del 50% come salariata e del 50% come casalinga, occorre dunque ritenere l’assicurata quale salariata al 100% e per il calcolo della rendita va quindi applicato il consueto metodo del raffronto dei redditi.
2.10. Le contestazioni circa l’impedimento del 15.45% quale casalinga (doc. AI 59/6 e I pag. 5 e 6) – ribadito che l’assicurata va considerata quale salariata al 100% e che pertanto per il calcolo dell’invalidità si deve procedere al consueto metodo del raffronto dei redditi – non devono qui essere analizzate in quanto divenute del tutto irrilevanti.
2.11. Per quanto riguarda la valutazione medica, viste le annotazioni 24 marzo 2005 del dr. __________, medico SMR – “(...) in considerazione dei dubbi circa l’entità della patologia invalidante, patologia che in sé potrebbe anche subire variazioni favorevoli ad perizia SAM. (…)” (doc. AI 53/1) –, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia a cura del Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 54/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 16 agosto 2006 (doc. AI 57/1-62) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Disturbo depressivo ricorrente.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Leggera sindrome cervicoscapolare e cervicocefalica cronica, attualmente poco sintomatica su:
- iniziale discopatia a livello C5-C6.
Nota pollinosi su ipersensibilità ai pollini di frassino e di graminacee.
Pregressa infezione da EBV, CMV e toxoplasmosi." (doc. AI 57/9)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM – posta la seguente valutazione medico teorico globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di vista medico teorico globale dell’A. nella sua attività da ultimo svolta di docente di __________, è valutabile nella misura massima del 20%. In qualità di casalinga la capacità lavorativa dell’A., dal punto di vista medico – teorico, non risulta limitata (capacità lavorativa 100%). (…)” (doc. AI 57/12) – hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Si manifestano a riguardo delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale. Il nostro consulente psichiatra, in occasione dell’attuale esauriente esplorazione, conferma quanto descritto a suo tempo dallo psichiatra curante dr. __________, vale a dire che l’A., già da tempo, vive episodi depressivi ricorrenti. I disturbi evidenziati si ripercuotono provocando un chiaro rallentamento ideoverbale, difficoltà di concentrazione, problemi di socializzazione, nonché facile affaticabilità. L’attività di insegnante presso una __________ è quindi esigibile unicamente nella misura massima del 20%. Questa limitazione della capacità di lavoro è presente dal mese di settembre 1996. Da allora non vi sono stati sviluppi positivi e lo stato valetudinario, dal punto di vista psichiatrico, è rimasto stazionario.
9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In considerazione della cronicità dei disturbi psichici e mentali non riteniamo possibile effettuare provvedimenti d’integrazione professionale.
La capacità di lavoro, nell’attività da ultimo svolta dall’A. (insegnante presso la __________) non è migliorabile. Facciamo notare come già nel 1998 lo psichiatra curante riteneva impossibile in futuro per l’A. occuparsi in qualità di docente (atto 27.11.1998).
Per quanto riguarda l’esigibilità a svolgere altre attività, il nostro consulente psichiatra fa notare come l’A. stia ora seguendo, da poco tempo, un iter terapeutico presso il dr. __________. Aggiunge che forse in un ambito più vicino al suo domicilio e con una con una conoscenza delle capacità integrative il dr. __________ potrà intervenire, sperando, in modo positivo, sulle risorse e le eventuali competenze reinseritive dell’A.
10. OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolare non sono poste.
(…)." (doc. AI 57/12-13)
2.12. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.13. Circa la valutazione medica, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale deve concludere che da un punto di vista somatico non esiste alcuna patologia invalidante mentre che l’aspetto psichiatrico deve essere ulteriormente indagato.
I periti del SAM, in sede di discussione, riguardo alla patologia reumatologica, hanno infatti rilevato che “(…) agli atti in nostro possesso viene descritta una fibromialgia probabilmente primaria (atto del 5.08.2002) nonché una sindrome cervicovertebrale. L’A. è quindi stata presentata al nostro consulente reumatologo dr. __________ (vedasi consulto allegato). Egli prende in considerazione il rapporto del collega di specialità dr. __________ (atto del 5.08.2002) nonché il rapporto del dr. __________, FMH medicina interna, il quale, nel giugno 2002 poneva la diagnosi di una possibile sindrome da stanchezza cronica. Dopo la descrizione dei dati soggettivi dell’A. espone, in dettaglio, lo stato clinico, dove non riscontra un quadro fibromialgico, evoca solo leggeri dolori a livello cervicoscapolare ed all’avambraccio sin., senza segni per una radicolopatia né a livello cervicale, né tanto meno lombare, senza segni per artropatie infiammatorie o per altre patologie infiammatorie di natura reumatologica. Non espone quindi alcuna diagnosi reumatologica con influsso sulla capacità lavorativa, ma segnala unicamente una leggera sindrome cervicoscapolare e cervicocefalica cronica attualmente poco sintomatica nell’ambito di un’iniziale discopatia a livello C5-C6. Nella sua valutazione finale ribadisce pertanto un quadro reumatologico assai blando, non giustificante, in nessun modo, un’incapacità lavorativa, soprattutto anche in considerazione della formazione scolastica e professionale dell’A. Precisa di non aver riscontrato sintomatologie tali che permettano di porre la diagnosi di una fibromialgia e non conferma neppure la possibile diagnosi di una sindrome della stanchezza cronica, in quanto i disturbi sono nettamente migliorati e l’A. è rimasta abbastanza attiva nell’ambito domestico e nell’ambito dell’equitazione. Fa notare infine che il riconoscimento di una rendita AI per un grado del 71% non è mai stato giustificato da patologie reumatologiche, bensì psichiatriche. (…)” (doc. AI 57/11-12).
Con scritto 30 luglio 2007 l’avv. RA 1, senza tuttavia produrre alcuna documentazione medica, ha precisato che “(…) non sono comunque d’accordo sul fatto che l’Ufficio AI reputi che non esista alcuna patologia somativa (ndr. recte: somatica) di tipo invalidante. (…)” (IX).
Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ritenuto che i periti del SAM si sono espressi avuto riguardo a tutta la documentazione medica concernente l’assicurata e che, in particolare, hanno escluso le diagnosi di fibromialgia primaria e di sindrome della stanchezza cronica, questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha concluso che non vi è alcuna patologia somatica invalidante.
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 26 aprile 2007, indirizzato all’avv. RA 1 (doc. C), nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna – come già fatto in precedenza nei rapporti 8 luglio 2002 e 18 febbraio 2005 (doc. AI 41/1 e 51/1-2 atti questi menzionati e ritenuti dai periti del SAM) –, ha solo ribadito la diagnosi di sindrome da affaticamento cronico senza addurre le ragioni per le quali si scosta dalle conclusioni del SAM e non si è espresso compiutamente circa gli effetti sulla capacità lavorativa.
Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto 8 luglio 2005 (doc. AI 57/14-16), posta la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, ha attestato che “(…) il rallentamento ideo verbale, le difficoltà di concentrazione, i problemi di socializzazione non permettono più a questa paziente di reinserirsi nel suo abitaule processo lavorativo. Considero l’A. inabile al lavoro in misura superiore all’80%. (…)” (doc. AI 57/15).
Alla domanda volta a sapere se l’assicurata è in grado di svolgere altre attività il dr. __________ ha risposto di “(…) no (…)” (doc. AI 57/16, punto 7) rilevando tuttavia che “(…) la paziente sta seguendo da poco tempo un iter terapeutico nuovo presso il dr. __________ forse in un ambito contestuale più vicino al suo domicilio e con una conoscenza delle capacità integrative il dr. __________ potrà intervenire, sperando, in modo positivo, sulle sue risorse ed eventuali competenze reinseritive. (…)” (doc. AI 57/16).
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 16 novembre 2006 (doc. AI 74/1-2) – posta la diagnosi di “(…) F33.1 Disturbo affettivo ricorrente, ultimo episodio depressivo di media gravità. Il disturbo descritto ha ripercussuioni sulla capacità lavorativa fin dagli anni 80 (…)” e attestata un’inca-pacità lavorativa del “(…) 100% in qualità d’insegnante da più di 5 anni (…)” (doc. AI 74/1) –, alle domande volte a sapere se è in grado di svolgere un’altra attività, da quando e con quale rendimento ha risposto: “(…) si. […] Anche da subito. Queste attività potrebbero essere proposte negli ambienti protetti per esempio nell’ambito della ippoterapia e in tutte le attività legate alla gestione di animali. Queste attività potrebbero essere svolte a tempo parziale. […] Si. Il rendimento dovrebbe essere definito nell’ambito di un periodo di prova. (…)” (doc. AI 74/2).
Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 4 giugno 2007, ha concluso che “(…) in pratica la perizia SAM ha confermato uno stato di salute in pratica invariato con problematica psichica con ripercussioni sostanziali sulla capacità lavorativa quale salariata. L’impedimento quale casalinga invece ha subito delle modifiche non in ultimo in considerazione della figlia cresciuta in età. Qui la valutazione psichiatrica in ambito SAM si scontra invece con le osservazioni pratiche (in particolare inchiesta a domicilio dove si parla di depressioni episodiche della durata di 3 settimane, circa 3 volte all’anno). Questo fatto non è stato debitamente valutato in ambito SAM e ritengo quindi doveroso che si proceda a nuova valutazione peritale (solamente psichiatrica in considerazione del fatto che non è mai stata riscontrata una patologia somatica di tipo invalidante).” (VI/Bis).
Al riguardo il dr. __________, nello scritto 17 dicembre 2007 indirizzato all’avv. RA 1, si è così espresso: “(…) nel corso del 2007 ho avuto occasione di osservare uno scompenso depressivo molto più intenso e molto più lungo di quanto sia stato affermato nell’ambito dell’inchiesta a domicilio (tra l’altro fatta da una persona senza formazione psichiatrica). Trattandosi di un disturbo depressivo ricorrente, esistono anche gli impedimenti funzionali ricorrenti i quali non permettono alla paziente di mantenere un rendimento costante nell’ambito dell’insegnamento e nell’ambito delle attività che un insegnante normalmente svolge a domicilio (correzione dei compiti, preparazione delle lezioni, ecc). Sono d’accordo con l’opinione del Dr. __________ che nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, come quella fatta dal SAM, gli aspetti psichiatrici non vengono indagati a fondo poiché l’intervento dello psichiatra si riduce soltanto ad un consulto mentre una perizia psichiatrica offre delle risposte molto più esaurienti soprattutto per quanto concerne l’impedimento funzionale. […] L’ultima cosa preoccupante è che le proposte del Dr. med. __________ sono state formulate 6 mesi fa e la paziente per quanto mi risulta fino a tutt’oggi non ha nemmeno ricevuto una convocazione per una perizia psichiatrica, sebbene nel frattempo è stato creato il centro per le perizie psichiatriche il quale si avvale anche della collaborazione di vari colleghi privati. Durante questi lunghi mesi di attesa soltanto il medico curante è il testimone delle ricadute e della difficile situazione economica e sociale della paziente. Si tratta evidentemente di un caso che richiede una particolare attenzione ed una valutazione corretta al più presto possibile. (…)” (XI/Bis).
Viste le risultanze appena esposte, questo Tribunale rileva che se da una parte è chiaro che nella sua attività di insegnante l’assicurata è inabile almeno nella misura dell’80% (100% secondo il dr. __________), dall’altra deve essere compiutamente stabilito se vi è o meno, da quando e in quale misura una capacità lavorativa in altre attività.
Il dr. __________ esclude infatti una capacità lavorativa in altre attività precisando tuttavia che “(…) la paziente sta seguendo da poco tempo un iter terapeutico nuovo presso il dr. __________ forse in un ambito contestuale più vicino al suo domicilio e con una conoscenza delle capacità integrative il dr. __________ potrà intervenire, sperando, in modo positivo, sulle sue risorse ed eventuali competenze reinseritive. (…)” (doc. AI 57/16).
Il dr. __________, oltre a condividere la necessità di una perizia psichiatrica, ha riconosciuto la possibilità di svolgere altre attività anche da subito precisando che “(…) queste attività potrebbero essere proposte negli ambienti protetti per esempio nell’ambito della ippoterapia e in tutte le attività legate alla gestione di animali. Queste attività potrebbero essere svolte a tempo parziale. […] Il rendimento dovrebbe essere definito nell’ambito di un periodo di prova. (…)” (doc. AI 74/2).
In simili circostanze si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti di natura psichiatrica, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel dicembre 2004.
Va qui inoltre ribadito che per il calcolo del grado d’invalidità – fatto questo che già da solo giustifica una revisione (cfr. consid. 2.5) – l’amministrazione dovrà applicare il metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.9.2) e non più il metodo misto.
2.14. Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.
Il TCA sottolinea comunque già sin d’ora che nel momento in cui procederà alla valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).
Infatti, questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
2.15. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid. 2.13 e 2.14.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà inoltre all’assicurata fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti