Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
FS |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2007 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 13 aprile 2007 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe__________, nel mese di marzo 1998 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) ernia discale – operata a novembre 2007 e altra ernia recidiva da operare (...)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisioni 24 novembre 1999 (doc. AI 27/1-2: decisione che sostituisce la precedente decisione 12 agosto 1999 e doc. AI 28/1-2), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 80%) dal 1. marzo 1998.
1.3. Nell’ambito della prima procedura di revisione, avviata nel mese di aprile 2001 (doc. AI 29/1-2), l’Ufficio AI – considerata la proposta 29 novembre 2001 della dr.ssa __________, (doc. AI 38/1) –, con comunicazione 30 novembre 2001 (doc. AI 39/1-2), ha confermato il diritto alla rendita intera.
1.4. Nella procedura di revisione del dicembre 2005 (doc. AI 52/1) – viste le annotazioni 27 febbraio 2006 del dr. __________ (doc. AI 61/1) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 62/1-2).
Procedendo ad una riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA l’amministrazione – sulla base delle risultanze della perizia reumatologica 28 giugno 2006 e dello scritto 1. marzo 2007 del dr. __________ (doc. AI 69/1-10), del rapporto finale 27 dicembre 2006 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 81/1-4 e della tabella allestita l’11 gennaio 2007 (doc. AI 83/1-2) e delle annotazioni 7 marzo 2007 del dr. __________ –, con decisione 13 aprile 2007 (doc. A), preavvisata con progetto 9 gennaio 2007 (doc. AI 82/1-5), ha deciso di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad una mezza rendita con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.5. Contro questa decisione l’assicurato, tramite il RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto: “(…) di mettere il ricorrente al beneficio di una rendita intera anche a decorrere da maggio 2007. (…)” (I).
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) in sostanza il ricorso non aggiunge argomenti né oggettiva danni alla salute che giustifichino una diversa valutazione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato rispetto a quella ritenuta nella decisione impugnata. Il certificato medico del Dr. __________ del 3 febbraio 2007, prodotto con il ricorso quale doc. A3, era già stato prodotto dall’assicurato per le osservazioni al progetto di decisione dell’Ufficio AI (doc. 88-6 inc AI) ed è stato sottoposto alla valutazione del Servizio medico regionale dell’AI (SMR). L’SMR ha sottoposto il certificato e la relativa RM (risonanza magnetica) al perito Dr. __________, il quale ha rilevato l’assenza di elementi che giustificassero una diversa valutazione rispetto alla perizia (doc. 92-1 inc. AI). (…)” (IV, pag. 2) – ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, in via di riconsiderazione, con effetto al 1. maggio 2007, il diritto alla rendita intera riconosciuto all’assicurata dal 1. marzo 1998.
Detto altrimenti, come verrà esposto più diffusamente nel prosieguo, occorre esaminare se la decisione 13 aprile 2007 è da considerare manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una rilevante importanza.
Pacifico è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17 LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Nella decisione impugnata (doc. A1), fondandosi sull’art. 53 cpv. 2 LPGA, l’Ufficio AI – ritenuto che il diritto ad una rendita intera era stato riconosciuto erroneamente “(…) in quanto la valutazione del grado d’invalidità non ha comportato l’esame delle possibilità di guadagno ancora esigibili in professioni già allora esplicabili con capacità lavorativa di almeno il 50% e con rendimento normale. (…)” – ha concluso che “(…) appurato come il grado d’invalidità debba essere fissato al 58%, il diritto alla rendita intera è sostituito dal diritto ad una mezza rendita, con effetto a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la decisione formale. (…)”.
2.4. L'art. 53 LPGA prevede che:
" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).
Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).
Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).
Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
In una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, Tribunale federale dal 1. gennaio 2007) vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
Anche nella sentenza 28 marzo 2006 nella causa M. (I 302/04) il TFA ha ritenuto come errore manifesto l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.
Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Nel caso concreto il TCA rileva che sulla sola base degli atti di causa non è ancora possibile concludere che le decisioni 24 novembre 1999 (doc. AI 27/1-2 e 28/1-2), con le quali l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 1998, fossero manifestamente errate ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA e della giurisprudenza federale sviluppata al riguardo (cfr. consid. 2.5).
Infatti, se da una parte è vero che nella procedura sfociata con le decisioni 24 novembre 1999 (doc. AI 27/1-2 e 28/1-2) l’Ufficio AI non ha appurato compiutamente un’eventuale capacità lavorativa residua dell’assicurato in un’attività adeguata:
● il dr. __________, FMH in chirurgia, nel rapporto 27 marzo 1998 (doc. AI 9/1-3), se da una parte aveva risposto negativamente alla domanda circa la proponibilità di altre attività, d’altra parte aveva rilevato che in questo caso bisognerebbe particolarmente fare attenzione a “(…) non alzare pesi e cambiare la posizione del corpo (…) precisando che “(…) il paziente ha appuntamento con il __________ il 31.03.1998, per discutere di un eventuale intervento chirurgico. (…)” (doc. AI 9/3);
● il dr. __________, capo servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, riferendosi alla visita ambulatoriale del 31 marzo 1998, con scritto 3 aprile 1998 aveva, tra l’altro, indicato che “(…) abbiamo proposto al paziente un nuovo ricevero nel nostro Servizio per una valutazione, ma per problemi famigliari il signor RI 1 preferisce per il momento aspettare. Abbiamo convenuto che egli ci contatterà al momento opportuno. (…)” (doc. AI 11/9).
Nel rapporto 21 luglio 1998 il dr. __________ non si era poi espresso sulla capacità lavorativa nella professione esercitata e in un’attività adeguata osservando che “(…) aspettiamo il risultato della valutazione neuro-ortopedica prevista (…)” (doc. AI 11/3);
● il dr. __________, primario di neurochirurgia, riferendosi alla visita ambulatoriale del 22 febbraio, nello scritto 26 febbraio 1999 all’Ufficio AI aveva concluso che “(…) al momento della nostra valutazione, quasi un anno dalla precedente (2 anni di inabilità lavorativa completa) il suo atteggiamento non è mutato anche se attualmente i dolori interessano sia il rachide lombare inferiore (blocco subtotale) che gli arti inferiori in senso pseudoradicolare e radicolare con dominanza del lato destro. Egli non accetta nemmeno la proposta di sottoporsi ad una valutazione interdisciplinare e questo malgrado una spiegazione approfondita del problema. A nostro modo di vedere infatti nel caso in cui riempisse le condizioni per una decompressione-stabilizzazione l’intervento dovrebbe essere proposto soltanto qualora un reinserimento professionale nella misura di almeno il 50% (nell’attività originaria oppure in un’attività adeguata) fosse concepibile. Sulla base di questa constatazioni pensiamo che non esistano le premesse per ulteriori trattamenti, specie nelle modalità che richiedono malgrado tutto una collaborazione attiva del paziente rispettivamente una volontà di guarigione evidente. In tal senso riteniamo il problema chiuso dal punto di vista neurochirurgico e Vi invitiamo a valutare la questione dal punto di vista assicurativo.” (doc. AI 20/1-2);
d’altra parte il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica 28 giugno 2006 (doc. AI 69/1-10), non ha specificato da quando esattamente “(…) in un’attività rispettosa di questi presupposti è da considerare, dal punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa residua del 50% per un’attività lavorativa residua del 50% a metà tempo oppure a tempo pieno con rendimento ridotto della metà. (…)” (doc. AI 69/9-10).
Inoltre – viste anche le seguenti valutazioni del dr. __________ del 26 febbraio 1999: “(…) attualmente i dolori interessano sia il rachide lombare inferiore (blocco subtotale) che gli arti inferiori in senso pseudoradicolare e radicolare con dominanza del lato destro. (…)” (doc. AI 20/1) e del dr. __________ nella perizia reumatologica 28 giugno 2006: “(…) attualmente il paz. presenta una sindrome lombo-vertebrale di grado da moderato a medio e che concerne principalmente le flessioni laterali e la flessione posteriore, meno la flessione anteriore. All’esame non sono stati trovati segni radicolari irritativi o deficitari agli arti inferiori. La sintomatologia è dunque ormai presente da 8 anni e deve essere considerata cronicizzata con scarsa possibilità di miglioramento. (…)” (doc. AI 69/8) – l’Ufficio AI, senza nemmeno interpellare il perito e neppure sulla base di un rapporto del proprio servizio medico, non poteva, oltretutto senza motivare, concludere con la sufficiente certezza che la capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata “(…) era certamente già presente all’epoca dell’attribu-zione del diritto alla rendita intera. (…)” (doc. A/1).
Nemmeno sulla base delle conclusioni del dr. __________ in merito alla RMN lombare del 31.01.2007 è possibile concludere differentemente. Infatti, nello scritto 1. marzo 2007 (doc. AI 92/1) il perito non si è espresso sulla questione principale ovvero sapere da quando esattamente va riconosciuta una capacità lavorativa residua del 50% in un’attività adeguata.
L’Ufficio AI non ha poi nemmeno verificato se, ammesso che già al momento in cui gli è stata riconosciuta la rendita intera fosse effettivamente abile al 50% in una attività lavorativa adeguata, tale errore manifesto risulti in concreto rilevante, circostanza questa che l’amministrazione dovrà nuovamente esaminare alla luce degli esiti degli accertamenti medici che vorrà eseguire e, se del caso, in applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di riconsiderazione dianzi evocati, fondandosi sulla situazione di fatto e di diritto, giurisprudenza inclusa (compresa quella determinante per la definizione del reddito da invalido; cfr. in proposito STCA inedita del 17 dicembre 2001 in re C., 32.2000.105; cfr. SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11), esistente al momento in cui è stata resa la decisione da riesaminare.
Al riguardo Il Tribunale federale in una sentenza del 18 ottobre 2007 nella causa concernente S. (9C_575/2007) ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
Der Umstand allein, dass bei der Invaliditätsbemessung von der Arbeits- auf die Erwerbsunfähigkeit gefolgert wird, gestattet - auch wenn dieses Vorgehen nach der Rechtsprechung grundsätzlich unzulässig ist (BGE 114 V 310 E. 3c S. 314) und nur ausnahmsweise zur Anwendung gelangen darf (s. etwa Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 35/01 vom 30. Mai 2001, E. 3a) - noch nicht den Schluss auf zweifellose Unrichtigkeit der sich darauf stützenden Rentenverfügungen. Hierfür genügt auch nicht, wenn beim der Rentenzusprechung zu Grunde gelegten Einkommensvergleich nur auf den angestammten Beruf - als Verweisungstätigkeit - abgestellt wurde. Um eine zugesprochene Rente wiedererwägungsweise aufheben zu können, müsste vielmehr - nach damaliger Sach- und Rechtslage - erstellt sein, dass eine korrekte Invaliditätsbemessung hinsichtlich des Leistungsanspruchs zu einem anderen Ergebnis geführt hätte (vgl. etwa Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 353/04 vom 26. September 2005, E.2.4 und I 276/04 vom 9. Mai 2005, E. 5.2). Dies trifft hier nicht zu.
(...)" (STF 18 ottobre 2007, nella causa concernente S., 9C_575/2007)
2.7. In simili circostanze, visto quanto precede, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari accertamenti medici e procedendo come indicato al consid. 2.6, renda un nuovo provvedimento.
Va qui ancora rilevato che nella motivazione alla decisione l’Ufficio AI ha rettamente indicato che la diminuzione della prestazione decorre dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). Tuttavia, erroneamente – il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione è infatti il 1. giugno 2007 – nella decisione impugnata ha fissato l’effetto al 1. maggio 2007 (doc. A/1). Di conseguenza, a prescindere dal fatto che la decisione impugnata, per i motivi sopra indicati, va annullata, in ogni caso per il mese di maggio 2007 all’assicurato va versata una rendita intera.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dal RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 13 aprile 2007 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà inoltre all’assicurato fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti