Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.157

 

cr/DC/sc

Lugano

15 maggio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 marzo 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, precedentemente attiva in qualità di ausiliaria di pulizie e tassista – dopo aver presentato numerose richieste di prestazioni AI, la prima volta nel 1989, tutte respinte dall’UAI, con decisioni confermate sia dal TCA (cfr. doc. 22/1-6; doc. 77/1-5), che dal TFA (cfr. doc. 28/1-5; doc. 82/1-9) - dal 1° gennaio 2001 beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50% (doc. 125 e doc. 118).

 

                               1.2.   In esito alla procedura di revisione avviata su domanda dell’assicurata nel settembre 2002, con decisione del 13 ottobre 2004 (doc. 156 e 154), confermata con successiva decisione su opposizione del 21 marzo 2005, l’Ufficio AI - riscontrando, sulla base della perizia eseguita dal reumatologo dr. __________ nel febbraio 2004, un peggioramento della situazione invalidante limitatamente al periodo luglio-dicembre 2002 - ha assegnato all’interessata una rendita intera d’invalidità dal 1° ottobre 2002, con successivo ripristino della mezza rendita a contare dal 1° aprile 2003 (doc. 163).

Adito dall’assicurata, con sentenza del 5 settembre 2005, il TCA ha ritenuto che, fino al momento di emanazione della perizia reumatologica del dr. __________ (del 20 febbraio 2004), conformemente a quanto valutato dallo stesso perito, lo stato di salute dell’interessata avesse subito temporaneamente un peggioramento, a partire dal mese di luglio 2002, rendendo l’assicurata inabile al lavoro al 100% fino al mese di dicembre 2002, mentre a partire dal mese di gennaio 2003 ella fosse da considerare nuovamente inabile al lavoro al 50%.

Il TCA ha per contro ritenuto che, con riferimento alla valutazione della situazione invalidante posteriormente alla data dell’esame peritale – antecedente di ben oltre un anno rispetto all’emanazione della decisione impugnata – agli atti fossero presenti sufficienti indizi per far ritenere verosimile una modifica dello stato di salute dell’assicurata, che andava ulteriormente indagato. Di conseguenza, il TCA, annullata la decisione impugnata, ha rinviato l'incarto all'Ufficio AI per procedere ad un’accurata valutazione medica della componente psichica ed eventualmente anche di quella somatica del disturbo fibromialgico di cui l’assicurata è portatrice (doc. 183/1-9).

 

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM), con decisione del 22 marzo 2007, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2002 (ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute, ex art. 88a OAI) al 31 marzo 2003, mentre a partire dal 1° aprile 2003 ella ha nuovamente diritto ad una mezza rendita di invalidità, per un grado di invalidità del 50% (a norma dell’art. 88a OAI, tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) (doc. A).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, allora rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’attribuzione di una rendita intera di invalidità anche dopo il 31 marzo 2003.

                                         Sostanzialmente la ricorrente ha criticato la perizia del SAM, che a suo avviso non ha tenuto conto di tutte le patologie che la affliggono, con riferimento in special modo alla fibromialgia e ai suoi forti e continui dolori al capo.

                                         Ella ha inoltre contestato di poter svolgere, al 50%, la sua precedente attività di tassista, attività quest’ultima non rispettosa di uno dei suoi limiti funzionali - vale a dire la necessità di non sollevare pesi superiori a 8 kg - dato che un tassista non si limita a guidare, ma deve pure sollevare e trasportare ripetutamente valigie di peso superiore a 8 kg.

                                         Infine, l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione - che l’ha ritenuta abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di tassista, con diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2003 - evidenziando che la consulente IP, dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, aveva per contro proposto di assegnarle tre quarti di rendita (I).

 

                               1.4.   In data 15 maggio 2007 è giunta al TCA copia di uno scritto, datato 11 maggio 2007, inviato dall’assicurata direttamente all’UAI, in cui ella espone le ragioni per le quali, a suo avviso, avrebbe diritto a tre quarti di rendita, osservando inoltre di non avere bisogno di cure psichiatriche (IV).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, osservando che lo stato di salute dell’interessata è stato minuziosamente esaminato tramite la perizia pluridisciplinare del SAM, dalla quale emerge una capacità lavorativa del 50% nella precedente attività di tassista e in altre attività adeguate. L’amministrazione ha inoltre evidenziato che la valutazione della consulente IP non è stata presa in considerazione, potendo l’assicurata sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua nell’attività di tassista, esigibile al 50% (VI).

 

                               1.6.   In data 12 luglio 2007 l’allora patrocinatore dell’assicurata ha inviato al TCA copia di una prescrizione di medicamenti da parte del dr. __________ (doc. VIII/bis).

                                         L’avv. RA 1 ha inoltre chiesto al TCA l’audizione di alcuni medici (dr. __________, dr. __________ e dr. __________, l’edizione delle rispettive cartelle cliniche dell’interessata, oltre all’audizione della consulente IP, che nel suo rapporto aveva proposto l’attribuzione di tre quarti di rendita (VIII + bis).

 

                               1.7.   Con scritto del 6 agosto 2007 l’UAI ha osservato che la ricetta medica del dr. __________ non fornisce alcuna nuova valutazione del danno alla salute dell’assicurata, rilevando altresì che la richiesta di assunzione di prove indicata dall’allora patrocinatore è ingiustificata (X).

 

Tale scritto è stato trasmesso all’UAI (XI), per conoscenza.

 

                               1.8.   In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, chiedendogli di precisare quali medicamenti assume l’assicurata, da quanto tempo, con quale scopo, in quali quantità e con quale frequenza, indicando pure quali conseguenze vi sarebbero sulla capacità lavorativa residua dell’interessata nel caso in cui non si attenesse a tale farmacoterapia (XII).

 

                                         La risposta del dr. __________ è datata 5 marzo 2008 (XIII).

 

                                         L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 25 marzo 2008 (XVI + bis), mentre l’assicurata, da parte sua, con scritto del 12 marzo 2008, nel quale ha pure indicato di avere revocato il mandato all’avv. RA 1 (XV).

 

                                         Queste osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XVII, XVIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

 

                               1.9.   In data 9 aprile 2008 l’assicurata ha nuovamente contestato la validità della perizia del SAM, così come pure le annotazioni del dr. __________ del 14 marzo 2008, indicando che dal 2002 in poi il suo stato di salute è andato sempre più peggiorando.

L’insorgente ha poi rilevato che, come attestato dal dr. __________, per trattare i dolori cronici al rachide lombare che la affliggono, ella deve assumere da anni Voltaren, con i conseguenti gravi effetti collaterali che tale farmaco comporta. Inoltre, l’interessata ha indicato che l’assunzione, da anni, di ansiolitici le ha causato una farmacodipendenza. Ella ha pure affermato di soffrire da anni di forti mal di testa. In conclusione, quindi, l’assicurata ha ribadito la richiesta di beneficiare di tre quarti di rendita, come valutato dalla consulente IP (XIX).

 

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (XXII), per conoscenza.

 

                             1.10.   Con scritto dell’11 aprile 2008 l’UAI ha indicato che, secondo il parere del SMR, al quale è stata sottoposta la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata, vi è un possibile peggioramento della problematica ansiosa. La decisione impugnata è tuttavia da considerare corretta, essendo il peggioramento posteriore all’emanazione della stessa (XX + bis).

 

                                         Tali osservazioni sono state trasmesse all’assicurata (XXI), per conoscenza.

 

In data 23 aprile 2008 è pervenuta al TCA copia di uno scritto inviato dall’assicurata direttamente all’UAI, in cui ella contesta le osservazioni dell’amministrazione e le annotazioni del dr. __________, rilevando di essersi recata in data 6 marzo 2008 alla Clinica __________ di __________, ma di aver deciso di ritornare a casa il giorno stesso, dato che l’ambiente era molto triste e non avrebbe giovato al suo carattere (XXIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.6.   Nel caso in esame, nella perizia del 25 marzo 2002 i medici del SAM, poste le diagnosi di “sindrome somatoforme del dolore persistente; cervicalgia cronica, con incipiente discopatia C5-C6 e C6-C7; sindrome del tunnel carpale bilaterale senza deficit  neurologici; stato da politrauma nel 1980, con frattura delle branchie ischiopubiche DDP, frattura temporale e distorsione cervicale; emicrania senz’aura, che si ripete con una certa frequenza; fibromialgia” (doc. 116-10), avevano ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 50% sia nella sua attività di tassista, sia in tutte le altre attività precedentemente svolte (doc. 116-13).

                                         I medici del SAM avevano indicato che l’assicurata presentava menomazioni sia a livello psichiatrico, sia a livello fisico, con i disturbi reumatologici e neurologici.

                                         Il grado di incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi professione era stato stabilito sulla base di diversi consulti: uno psichiatrico a cura della dr.ssa __________ (incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico del 40%), uno reumatologico affidato al dr. __________ (incapacità lavorativa rispettivamente del 30% in attività pesanti e del 10% nella precedente attività e in altre adeguate) e uno neurologico, svolto dal dr. __________ (incapacità lavorativa neurologica del 25%).

                                         Con decisione dell’11 luglio 2002 l’assicurata era quindi stata posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità (grado del 50%) a partire dal 1° gennaio 2001 (doc. 125).

 

                                         Successivamente, in sede di revisione, l’assicurata è stata sottoposta, in data 18 febbraio 2004, ad un esame peritale a cura del dr. __________, spec. FMH in reumatologia. Nel suo referto del 20 febbraio 2004 il dr. __________ ha posto le diagnosi di “fibromialgia nota dal 2002; sindrome somatoforme da dolore persistente nota dal 2002; sindrome lombospondilogena cronica attualmente senza evidenza per una problematica radicolare con irritazione dell’articolazione sacroiliaca destra, del muscolo piriforme e periartropatia dell’anca destra e con stato dopo microdiscectomia L5/S1 il 28 agosto 2002 per ernia discale; sindrome cervicospondilogena cronica con osteocondrosi C5/C6 e C6/C7 con lieve restringimento bilaterale dei neuroforami, attualmente senza evidenza clinica per neurocompressione; epicondilite cronica radiale bilaterale; alluce valgo e rigido (artrosi da alluce valgo) sintomatico a sinistra” (doc. 139/6-7).

Il dr. __________ ha ritenuto che le menomazioni a livello psicologico e mentale erano già state chiarite nella perizia psichiatrica del 2002 (nell’ambito di una perizia SAM). Quanto alle problematiche reumatologiche, a mente del dr. __________ queste ultime erano peggiorate rispetto alla perizia reumatologica del 25 marzo 2002, a partire dal mese di luglio 2002. Dopo l’operazione e la relativa convalescenza, la situazione dell’interessata si era stabilizzata e a partire dal 1° gennaio 2003 non ha più subito modifiche di rilievo. Lo specialista ha quindi considerato l’assicurata abile al lavoro al 50% sia nella precedente attività di tassista, sia come autista o corriere nell’ambito di trasporti leggeri, sia in altre attività leggere, che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione / estensione o rotazione del tronco, che permettano il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, che evitino posizioni eccessivamente inergonomiche e prolungate con la colonna cervicale (doc. 139-9).

Con decisione su opposizione del 21 marzo 2005 l’UAI ha quindi attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003, mentre a partire dal 1° aprile 2003 è stato ripristinato il diritto a mezza rendita di invalidità (doc. 163).

Con sentenza del 5 settembre 2005 il TCA, ritenuta, fino al momento del suo allestimento (il 20 febbraio 2004), probante la perizia reumatologica del dr. __________, ha per contro ritenuto che, con riferimento alla valutazione della situazione invalidante nel periodo successivo all’esame peritale – antecedente di ben oltre un anno rispetto all’emanazione della decisione impugnata – agli atti fossero presenti sufficienti indizi per far ritenere verosimile una modifica dello stato di salute dell’assicurata, che andava ulteriormente indagato, rinviando quindi l'incarto all'Ufficio AI per procedere ad un’accurata valutazione medica della componente psichica ed eventualmente anche di quella somatica del disturbo fibromialgico di cui l’assicurata è portatrice (doc. 183/1-9).

 

                               2.7.   Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione all’assicurata di una mezza rendita di invalidità.

                                         Si tratta ora di esaminare se, successivamente all’esame peritale del dr. __________ del 20 febbraio 2004, le condizioni di salute dell’assicurata sono rimaste tali da giustificare, dopo un tempora-neo peggioramento dello stato di salute, con conseguente diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003, la conferma del diritto alla mezza rendita dal 1° aprile 2003 oppure no.

 

                                         Conformemente a quanto stabilito dal TCA, l’UAI ha quindi sottoposto l’assicurata ad una nuova valutazione peritale pluridisciplinare a cura del SAM. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia ortopedica (dr. __________), sia quella psichiatrica (dr. __________), sia infine quella neurologica (dr. __________).

 

                                         L’aspetto ortopedico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, che nel suo referto del 5 luglio 2006 ha posto le diagnosi di “sindrome lombovertebrale cronica, stato dopo discectomia mini-invasiva per ernia discale lombosacrale L5/S1 a destra; osteocondrosi e spondilosi lombosacrale L5/S1, spondilartrosi moderata L4/L5 e L5/S1; sindrome cervicale vertebrale cronica in modesta osteocondrosi C5/C6/C7; tendomialgie multiple, omeroscapolari e pelvi-femorali, nel quadro di una fibromialgia; leggero incipiente alluce valgo bilaterale, alluce sinistro parzialmente rigido” (doc. 192-26).

                                         Il dr. __________ ha evidenziato che la situazione, dal punto di vista strettamente ortopedico, è rimasta stazionaria negli ultimi anni. Egli ha poi aggiunto che a breve termine, con misure riabilitative stazionarie, sarebbe possibile un miglioramento funzionale della colonna vertebrale, mentre a medio-lungo termine, le alterazioni degenerative del rachide cervicale e lombosacrale tenderanno ad una lenta progressione (doc. 192-28).

                                         Il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata, da un punto di vista strettamente ortopedico, abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di tassista, giustificando la diminuzione della capacità lavorativa con la presenza di una limitazione funzionale di un certo rilievo della colonna vertebrale lombosacrale e con una più moderata limitazione funzionale del rachide cervicale, oltre che per tener conto del fatto che in qualità di tassista non è possibile evitare di sollevare valigie ed oggetti talora pesanti (doc. 192-27).

Lo specialista ha pure considerato l’interessata abile al lavoro al 50% in attività alternative, quali quella di autista-corriere, attività nell’ambito della vendita e quale ausiliaria di ufficio. Il dr. __________ ha indicato che, nei limiti del possibile, l’assicurata dovrebbe evitare il sollevamento ripetuto ed il trasporto di pesi superiori a 7-8 kg, la deambulazione su terreni accidentati e attività lavorative in posizioni coatte prolungate, ritenendo opportuna un’attività, fisicamente non pesante, con possibilità di movimento e di cambiamento di posizione (doc. 192-29).

L’aspetto psichiatrico è stato vagliato dal dr. __________, medico Capo-clinica del __________ (__________) di __________. Nel suo rapporto peritale del 30 giugno 2006 il dr. __________, posta la diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F43.4)”, ha indicato che in considerazione dei dati anamnestici e della sintomatologia, la situazione psicopatologica complessiva è rimasta invariata rispetto alla valutazione psichiatrica peritale del febbraio 2002 (eseguita dalla dr.ssa __________).

Il dr. __________ ha pure riscontrato la presenza di un significativo isolamento sociale, che persiste invariato dal febbraio del 2002 e di una generale atmosfera di rivendicatività, ritenendo opportuna una presa a carico specialistica, di non facile attuazione per il generale disconoscimento delle problematiche psicologiche da parte dell’interessata.

In conclusione, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 40% (doc. 192-19).

 

La patologia neurologica è stata valutata dal dr. __________, spec. FMH in neurologia. Nel suo referto peritale del 12 luglio 2006 il dr. __________ ha posto le diagnosi di “cefalee croniche nell’ambito di una emicrania senza aura, con abuso di analgesici e possibile associata cefalea tensionale; sindrome lombovertebrale cronica, attualmente senza deficit neurologici, in stato dopo discectomia L5/S1 a destra nel 2002” (doc. 192-16). Lo specialista ha ritenuto che, dal punto di vista neurologico, le cefalee possono limitare la capacità lavorativa dell’interessata nella sua precedente attività al massimo nella misura del 20%, ammettendo che possano esservi delle cefalee più intense causanti una transitoria interruzione della capacità lavorativa (doc. 192-16).

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 27 luglio 2006, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale cronica su pregressa discectomia mini-invasiva per ernia discale L5-S1 a destra (28 agosto 2002), osteocondrosi e spondilosi lombosacrale L5-S1, spondilartrosi moderata L4-S1; sindrome cervicovertebrale cronica su modesta osteocondrosi C5-C7; sindrome somatoforme da dolore persistente (F43.4); cefalee croniche nell’ambito di emicrania senz’aura su abuso di analgesici e con possibile associata cefalea tensionale” e quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “leggero incipiente alluce valgo bilaterale con alluce sinistro parzialmente rigido; fibromialgia” (doc. 192-11).

 

I medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata globalmente abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di tassista, indicando che ella è limitata da problemi ortopedici (alterazioni della colonna vertebrale), da disturbi psichici e, in misura minore, da problematiche neurologiche (doc. 192-12).

I periti del SAM hanno rilevato che non vi è stato un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, osservando che la capacità lavorativa del 50% è presente dal 1° aprile 2003, così come deciso dall’UAI nella precedente decisione del 16 settembre 2004. Essi hanno pure aggiunto che non vi è stato un peggioramento rispetto alla perizia reumatologica del dr. __________ del 20 febbraio 2004 (doc. 192-13).

I medici del SAM hanno pure evidenziato che le percentuali di incapacità lavorativa ortopedica-reumatologica e psichiatrica non possono essere sommate, in quanto entrambi i campi della medicina hanno valutato il sintomo principale dell’assicurata, vale a dire il dolore (doc. 192-13).

Infine, i medici del SAM hanno considerato l’assicurata abile al lavoro al 50% anche in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, nelle quali non debba sollevare e trasportare ripetutamente pesi al di sopra degli 8 kg, in cui possa alternare la posizione di lavoro, in cui possa rispettare le regole di ergonomia della schiena, in cui non debba deambulare prolungatamente su terreni accidentati (doc. 192-13).

L’assicurata è invece da considerare abile al lavoro al 60% quale casalinga (doc. 192-13).

Tali capacità lavorative “partono dal 1° marzo 2003 (si veda decisione UAI) e continua” (doc. 192-13).

 

 

Nelle sue annotazioni del 21 agosto 2006 il dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha rilevato:

 

"  Nella sentenza del TCA si lamentava principalmente la mancanza di una valutazione psichiatrica, per cui si è proceduto ad una valutazione globale mediante perizia SAM.

 

La valutazione SAM si basa su perizie ortopedica, neurologica e psichiatrica, le conclusioni sono esaustive e, per quanto ci riguarda, condivisibili.

 

Per cui riprendendo i punti conclusivi del rapporto SAM, possiamo stabilire:

IL 50% nell’attuale attività di tassista (orario completo, rendimento ridotto) dal gennaio 2003;

IL 50% in attività adeguata secondo le limitazioni espresse al punto 9 dal gennaio 2003.

Per quanto riguarda la capacità come casalinga (che viene citata al 60%) la valutazione è da ritenersi orientativa in quanto occorre invece una indagine domiciliare per una corretta conclusione, tenendo conto sempre delle limitazioni espresse al punto 9.

 

Nota: l’attuale attività è da ritenersi adeguata concordando le capacità residue con le limitazioni espresse, inoltre vi è l’obbligo di sottoporsi a cure psichiatriche in quanto viene riferita una prognosi favorevole (almeno parzialmente) in tale direzione.” (Doc. 194-1)

 

In data 17 gennaio 2007 il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha trasmesso all’UAI due nuovi referti medici e meglio:

 

-          rapporto medico del 25 ottobre 2006 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, indirizzato al dr. __________, in cui, poste le diagnosi di “dolori nella regione dell’anca sinistra probabilmente da mettere in relazione ad una tendinosi del tratto ileo-tibiale con borsite trocanterica”, ha osservato:

 

"  Dopo l’infiltrazione locale sul grande trocantere sinistro con Carbostesina e Diprophos la paziente ha notato un importante miglioramento della sintomatologia. Da segnalare, comunque, una reazione allergica durata per alcuni giorni probabilmente da mettere in relazione alla Carbostesina oppure al Diprophos. Da alcune settimane lamenta ancora dolori abbastanza importanti nella regione dell’anca sinistra come pure alla schiena. Vorrebbe ripetere l’infiltrazione locale. Personalmente ho consigliato anche una valutazione della schiena presso il dr. __________, che mi legge in copia.

 

Prego il segretariato del dr. __________ di convocare direttamente la paziente.

 

Rammento un’operazione per ernia discale lombare nel 2002.

Durante la visita odierna viene eseguita un’infiltrazione locale sul grande trocantere sinistro con una fiala di Diprophos.

Ulteriori controlli nel mio studio al bisogno.” (Doc. 197-5+6)

 

-          rapporto medico del 20 dicembre 2006 del dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, indirizzato al dr. __________, nel quale, poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a sinistra in stato dopo sindrome irritativa radicolare a livello della gamba destra per ernia discale L5/S1 ed intervento chirurgico di discectomia nell’anno 2004; sindrome cervicovertebrale su discopatia a livello C5/C6 e C6/C7; fibromialgia”, ha osservato:

 

"  Valutazione:

Questa paziente presenta due patologie croniche invalidanti con evoluzione di dolori persistenti ed insistenti e resistenti a tutte le terapie fino a qui instaurate. Da una parte vi sono delle problematiche di tipo degenerativo soprattutto a livello della colonna lombare, con un’importante osteocondrosi a livello L5/S1, con una sindrome lombovertebrale a carattere anche spondilogena. Clinicamente si può avere il sospetto di una leggera instabilità lombosacrale. Radiologicamente vi è un’importante discopatia. Non vi sono segni compressivi o irritativi radicolari o segni deficitari sensitivo motorici residuali. In associazione troviamo un quadro a carattere fibromialgico con dolori diffusi con la presenza di tutti i tender points necessari per questa diagnosi. Da segnalare il dolore particolarmente spiccato nella zona del trocantere di sinistra, che potrebbe essere in parte relazionato a delle tendo-mioghelosi a catena, relazionate a dei problemi a livello lombo-vertebrale, ma potrebbe anche essere nell’ambito della fibromialgia essendo il trocantere un classico tender point. Non vi sono patologie a livello dell’anca sia dal punto di vista clinico che radiologico.

 

Procedere:

Tenendo in considerazione quindi queste due patologie, ritengo che bisogna essere estremamente prudenti per quanto riguarda gli approcci terapeutici che di solito hanno dei risultati negativi. Un intervento chirurgico a livello della colonna lombare per il momento mi sembra non opportuno. Un procedimento di tipo fisioterapico è stato negato dalla paziente per delle esperienze negative avute antecedentemente. Consiglierei comunque della fisioterapia in particolar modo con della ginnastica dolce per il quadro fibromialgico e con rinforzo muscolare isometrico lombare. Non massaggi, ma applicazioni di peloidi calde. Per quanto riguarda la terapia medicamentosa, la paziente è piuttosto restia all’assunzione di qualsiasi medicamento in particolar modo comunque di anti-infiammatori non sferoidali ed analgesici in generale. Si potrebbe tenere in considerazione eventualmente anche una terapia con medicamenti omeopatici oppure con dell’agopuntura se desiderato dalla paziente.” (Doc. 197-4)

 

Nelle sue annotazioni mediche del 5 febbraio 2007 il dr. __________ ha osservato:

 

"  L’assicurata era stata adeguatamente valutata mediante il SAM, l’ultimo certificato prodotto in visione, redatto dal dr. __________ e quello del dr. __________, attestano un miglioramento della sintomatologia dopo l’infiltrazione a livello del grande trocantere di sinistra, questo sintomo è riferito come tender point nell’ambito della fibromialgia, non vi è un aggravamento della condizione reumatico-ortopedica, precedentemente valutata.

In sostanza la condizione clinica, sotto l’aspetto somatico, è la medesima già valutata in ambito SAM, per cui non vi sono altre considerazioni da parte nostra da aggiungere.

 

Per quanto riguarda il quesito inerente la IL dal luglio 2002 al dicembre 2002, è giustificata una completa IL; dalla perizia, agli atti, del dr. __________ del 20 aprile 2004, si evince che alla specifica domanda nelle conclusioni a pag. 9, il peggioramento vi è stato e a partire dal 1° gennaio 2003, dopo operazione e convalescenza, la condizione clinica si è stabilizzata.” (Doc. 202-1)

 

In data 15 febbraio 2007 il dr. __________ ha inviato all’UAI uno scritto del seguente tenore:

 

"  Con stupore ho preso atto della vostra decisione concernente la sopraccitata paziente. In particolare sono colpito dal fatto che non si è tenuto in minima considerazione il rapporto del dr. med. __________, FMH in reumatologia, che vi avevo indirizzato e il rapporto del dr. __________, che vi avevo pure indirizzato.

I due colleghi ed in particolare il dr. __________ ha chiaramente indicato che la patologia presentata dalla paziente è invalidizzante.

Da parte mia ritengo che la paziente dovrebbe essere considerata inabile al lavoro in misura completa.” (Doc. 205-1)

 

Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 5 marzo 2007, ha indicato:

 

"  Rimango perplesso dello stupore del dr. __________ nel prendere atto della nostra decisione; i certificati da lui prodotti contengono i rapporti del dr. __________ e del dr. __________, che nella sostanza ricalcano i contenuti delle perizie svolte in ambito SAM; in tale contesto vi era il riconoscimento della condizione clinica attestata e conseguenti calcoli per valutare l’invalidità, queste valutazioni non sono di pertinenza medica, le basi, sulle quali sono stati fatti, sono corrette sotto il profilo medico teorico.

 

Dal punto di vista medico-assicurativo la decisione è sostenibile.” (Doc. 209-1)

 

In data 12 luglio 2007 l’allora patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA copia della prescrizione medica del 14 giugno 2007 del dr. __________, relativa ad alcuni medicamenti di cui necessita l’interessata (doc. VIII/bis), indicando che gli stessi hanno numerosi effetti collaterali e provocano dolori allo stomaco e disturbi di digestione (doc. VIII).

 

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del TCA in merito alla terapia farmacologica dell’assicurata, con scritto del 5 marzo 2008 il dr. __________ ha osservato:

 

"  (…)

Quali sono i medicamenti che l’assicurata deve assumere?

Tranxilium 20 mg

Temesta 2.5 mg

Voltaren supposte al bisogno

 

Qual è il loro scopo?

Terapia ansiolitica – antidepressiva.

Terapia antalgica

 

In quali quantità e con quale frequenza deve assumere tali medicamenti?

Voltaren supposte 2-3 volte al giorno

Tranxilium 20 mg alla sera

Temesta 2.5 mg alla sera

 

Da quando assume tale farmacoterapia?

Voltaren e Temesta da anni, Tranxilium da pochi giorni

 

Se l’assicurata non assumesse tali medicamenti, quali conseguenze vi sarebbero sulla sua capacità lavorativa residua?

Ulteriore riduzione della sua capacità lavorativa. Attualmente comunque la sua capacità lavorativa è nulla, è previsto un ricovero presso la Clinica __________ di __________.” (Doc. XIII)

 

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 14 marzo 2008 il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

 

"  SAM 7.2006:

Allora a beneficio rendita AI ½

 

Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

- Sindrome lombovertebrale cronica con/su:

      ▪    pregressa discectomia mini-invasiva per ernia discale L5-S1 a destra (28.08.2002)

      ▪    osteocondrosi e spondilosi lombosacrale L5-S1

      ▪    spondilartrosi moderata L4-S1

- Sindrome cervicovertebrale cronica con/su:

        ▪    modesta osteocondrosi C5-C7

- Sindrome somatoforme da dolore persistente F43.4

- Cefalee croniche nell’ambito di emicrania senza aura con/su:

                                                  ▪    abuso di analgesici

                                                  ▪    possibile associata cefalea tensionale

 

Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:

- Leggero incipiente alluce valgo bilaterale con/su.

      ▪    alluce sinistro parzialmente rigido. Fibromialgia.

 

Il SAM valuta uno stato valetudinario invariato, confermando una IL del 50% quale tassista (rendimento ridotto)

 

Valutazione:

 

La documentazione medica prodotta dopo la perizia SAM non evidenzia nessuna modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto al momento della perizia SAM.

 

Per quanto concerne i medicamenti prescritti in data 14.6.2007 faccio notare che la ricetta si riferisce ai medesimi medicamenti già presi in occasione della perizia SAM, ossia Voltaren 50 mg, Temesta expidet 1.0 mg e bustine di Magnesio.

 

Questa ricetta è in contrasto con l’attuale certificato del dr. __________, dove viene certificato che l’assicurata attualmente assume del Tranxilium 20 mg e Temesta 2.5 mg. Come indicato dal dr. __________, questi medicamenti vengono assunti solo da pochi giorni, ossia da marzo 2008. Da notare che il Tranxilium è un ansiolitico, quindi un medicamento indicato per trattare i sintomi dell’ansia e non per trattare problemi derivanti dal rachide dorsale.” (Doc. XVI/bis)

 

L’assicurata ha trasmesso al TCA il rapporto del 27 febbraio 2008, redatto dalla dr.ssa __________, assistente di medicina del Servizio di Pronto soccorso di __________. In tale referto la dr.ssa __________, poste le diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva con attuale esacerbazione; cefalea recidivante nota da anni; lombalgia cronica con stato dopo intervento chirurgico per ernia discale”, ha osservato:

 

"  Si tratta di una paziente nota per sindrome ansioso-depressiva e che da anni beneficia dell’invalidità per dolori cronici lombari con stato dopo intervento chirurgico per ernia discale, che giunge alla nostra osservazione per intensificazione dello stato d’ansia che le provoca un’esacerbazione della nota cefalea. La paziente era già stata vista dal dr. __________ presso il nostro __________ circa 15 giorni fa e aveva provveduto ad organizzarle un ricovero presso la Clinica __________ a __________, ma la paziente lo rifiuta. All’entrata la paziente lamenta nausea e cefalea, inoltre riferisce importante esaurimento psicofisico.

 

All’esame obiettivo d’entrata paziente in ridotte condizioni generali, prostrata sia dal punto di vista fisico che psichico, orientata nel tempo e nello spazio, lucida e collaborante, normotesa (130/70 mmHg), normocardica (90 bpm), afebbrile ed eupnoica con saturazione di O2 al dito in aria a 99%. All’auscultazione cardiaca i toni sono validi e le pause apparentemente libere. All’auscultazione polmonare MVU, senza rumori aggiunti. Esame neurologico cursorio: pupille isocoriche, isocicliche e normoreagenti alla luce, velo palatino simmetrico, movimenti oculari normoconservati; nessun nistagmo evocabile con lo sguardo; ROT normoipervivi sia agli arti superiori che inferiori; forza muscolare, tono muscolare e sensibilità tattile superficiale nella norma; prove di posizione, prove dita-naso e tallone-ginocchio nella norma; babinski negativo bilateralmente.

 

La paziente presenta una chiara esacerbazione dello stato ansioso con coinvolgimento somatico importante. Come consigliato dal dr. __________ abbiamo somministrato del Tranxilium 10 mg perorale e successivamente 25 mg per via endovenosa con parziale beneficio sulla cefalea e scomparsa della nausea. Quasi certamente la paziente avrà un posto presso la clinica __________ di __________ il prossimo 29 febbraio. Nel frattempo offriamo alla paziente un ricovero presso l’Ospedale __________ di __________, che la stessa rifiuta. In accordo con il dr. __________ dimettiamo la paziente a domicilio in attesa della sua entrata a breve presso la clinica __________, come già organizzato.” (Doc. C2)

 

A tal proposito, nelle sue annotazioni dell’11 aprile 2008, il dr. __________ ha osservato:

 

"  Vedi nota riassuntiva del 14.03.2008

 

Attuale nuova certificazione medica:

rapporto concernente consultazione pronto soccorso __________ del 27.02.2008.

-   Da questo rapporto risulta imminente un ricovero presso la Clinica __________

-   Inoltre, si parla di una esacerbazione dello stato ansioso che ha portato già ad un’altra consultazione del PS due settimane prima.

 

Valutazione:

Dalla documentazione risulta un possibile peggioramento della problematica ansiosa da metà febbraio 2008 con previsto ricovero presso la __________, peggioramento questo posteriore alla decisione impugnata e di durata ancora da stabilire (evoluzione da valutare dopo la prevista degenza alla __________).” (Doc. XX/bis)

 

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Nella fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.6. e 2.7.) e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.8.), questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI, dopo aver attribuito all’assicurata una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003, per un peggioramento dello stato di salute intervenuto da luglio 2002 a dicembre 2002 - che l’ha resa totalmente inabile al lavoro - ha ritenuto l’interessata, dal mese di gennaio 2003, inabile al 50% sia nella sua precedente attività di tassista, sia in altre attività adeguate.

 

                                         Innanzitutto va osservato che alla perizia del 27 luglio 2006 del SAM, completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.

                                         I medici del SAM hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 50%, a partire dal 1° gennaio 2003, sia nella sua precedente attività di tassista, sia in altre in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Tali conclusioni sono poi state confermate dal dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 21 agosto 2006 (doc. 194-1), del 5 febbraio 2007 (doc. 202-1) e del 5 marzo 2007 (doc. 209-1).

 

I medici del SAM hanno ben evidenziato che l’assicurata, da un punto di vista strettamente ortopedico, presenta una capacità lavorativa del 50%, a causa della limitazione funzionale di un certo rilievo della colonna vertebrale lombosacrale, più moderata a livello del rachide cervicale; presenta poi una limitazione della capacità lavorativa del 40% dal profilo psichico, che potrebbe migliorare almeno in parte con una presa a carico psichiatrica, mentre da un punto di vista neurologico, è inabile al lavoro al 20% a causa delle cefalee che la affliggono (doc. 192-12).

Essi hanno inoltre osservato che non vi è stato un peggioramento rispetto alla perizia reumatologica del dr. __________ del 20 febbraio 2004 (doc. 192-13), il quale aveva a sua volta considerato l’assicurata abile al lavoro al 50% sia nella precedente attività di tassista, sia in altre attività leggere adeguate, a partire dal 1° gennaio 2003 (doc. 139-9).

 

                                         Nel suo consulto ortopedico del 5 luglio 2006 il dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale cronica, stato dopo discectomia mini-invasiva per ernia discale lombosacrale L5/S1 a destra; osteocondrosi e spondilosi lombosacrale L5/S1, spondilartrosi moderata L4/L5 e L5/S1; sindrome cervicale vertebrale cronica in modesta osteocondrosi C5/C6/C7; tendomialgie multiple, omeroscapolari e pelvi-femorali, nel quadro di una fibromialgia; leggero incipiente alluce valgo bilaterale, alluce sinistro parzialmente rigido” (doc. 192-26), ha evidenziato che la situazione, dal punto di vista strettamente ortopedico, è rimasta stazionaria negli ultimi anni (doc. 192-28, sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata, da un punto di vista strettamente ortopedico, abile al lavoro al 50% sia nella sua precedente attività di tassista, che in attività alternative, quali quella di autista-corriere, attività nell’ambito della vendita e quale ausiliaria di ufficio, indicando, quali limiti funzionali, il sollevamento ripetuto ed il trasporto di pesi superiori a 7-8 kg, la deambulazione su terreni accidentati e attività lavorative in posizioni coatte prolungate (doc. 192-29).

 

Tale conclusione, analoga a quella posta dal dr. __________ nella sua perizia del 20 febbraio 2004, non è del resto stata contraddetta, in sede ricorsuale, da certificati medico-specialistici attestanti patologie maggiormente invalidanti.

Quanto al certificato del dr. __________ del 25 ottobre 2006 (doc. 197-5) e a quello del dr. __________ del 20 dicembre 2006 (doc. 197-2), prodotti in sede amministrativa, come correttamente affermato dal dr. __________ nelle sue annotazioni del 5 febbraio 2007, gli stessi non attestano un peggioramento delle patologie dell’assicurata. Il dr. __________ ha infatti indicato un miglioramento della sintomatologia dopo un’infiltrazione a livello del grande trocantere di sinistra. Il dr. __________, dal canto suo, ha ribadito le diagnosi già poste dal dr. __________.

Come giustamente rilevato dal dr. __________, non vi è pertanto un aggravamento della condizione reumatico-ortopedica dell’interessata, già valutata in precedenza dal SAM (doc. 202-1).

Tali considerazioni del medico SMR possono essere condivise dal TCA.

 

Anche il certificato medico del 15 febbraio 2007 del dr. __________, che ritiene la paziente inabile al lavoro in misura completa (doc. 205-1), senza motivare le ragioni di tale sua affermazione, ma rifacendosi ai certificati medici del dr. __________ e del dr. __________, non è atto a dimostrare un peggioramento dello stato di salute dell’interessata. Inoltre, la sua contestazione riguardo al fatto che il dr. __________ ha chiaramente indicato che la patologia dell’interessata è invalidante, risulta superflua, posto che anche il dr. __________, così come il dr. __________, hanno considerato invalidanti le patologie dell’interessata, ritenendola abile al lavoro al 50% sia nella sua precedente attività di tassista, che in attività alternative.

 

                                         La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

 

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

 

Come indicato dal dr. __________, nelle sue annotazioni del 5 marzo 2007, il certificato del dr. __________ e quelli da lui prodotti del dr. __________ e del dr. __________ “ricalcano nella sostanza i contenuti delle perizie svolte in ambito SAM” (doc. 209-1).

Anche queste considerazioni possono essere fatte proprie dal TCA.

 

Infine, quanto alla censura ricorsuale relativa al fatto che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente tenuto conto della fibromialgia che affligge l’interessata, ritenuta ininfluente sulla capacità lavorativa (doc. I), occorre rilevare che già nel suo consulto peritale del 20 febbraio 2004 il dr. __________ ha posto, tra le altre, la diagnosi di fibromialgia, nota dal 2002. Tale diagnosi, a mente del perito reumatologo, unitamente alle altre, limita l’attività lavorativa dell’assicurata, da considerare abile al lavoro al 50% nella sua professione e in attività adatte (cfr. doc. 139-9).

Anche il dr. __________, nel suo referto peritale del 5 luglio 2006, ha indicato che l’assicurata soffre, tra l’altro, di tendomialgie multiple, omeroscapolari e pelvi-femorali, nel quadro di una fibromialgia (doc. 192-26). Lo specialista ha ritenuto che, sulla base di tutte le patologie riscontrate, l’assicurata è da ritenere inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività e in altre adeguate (doc. 192-27).

Il dr. __________ ha poi evidenziato la presenza di una componente somatoforme (doc. 192-27).

 

Al riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, anche in presenza di una fibromialgia (come nel caso di un disturbo del dolore somatoforme) si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 49).

Solo eccezionalmente, in presenza di determinati presupposti fissati dalla giurisprudenza, si può ritenere inesigibile dall'assicurato, affetto da una fibromialgia, lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro.

La giurisprudenza esige infatti l'esistenza di una "comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata" oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi (sull’applicabilità dei principi restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere, a titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme comporti una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352 e le successive STF I 1093/06 del 3 dicembre 2007; STF I 404/03 del 23 aprile 2004 e I 702/03 del 28 maggio 2004. Sulla non applicabilità di tali principi in caso di revisione della rendita, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 901/06 del 23 novembre 2007).

 

Nel caso di specie, dall’accurato esame psichiatrico del dr. __________, è stato confermato che la sindrome somatoforme che affligge l’assicurata influisce sulla sua capacità lavorativa, rendendola inabile al lavoro al 40% (doc. 192-19).

La fibromialgia dell’interessata è dunque invalidante, come ritenuto dal dr. __________.

La critica dell’allora patrocinatore dell’assicurata non può quindi essere ritenuta meritevole di ulteriori approfondimenti.

 

                                         L’aspetto psichiatrico è stato vagliato dal dr. __________, medico Capo-clinica del __________, che nel suo rapporto peritale del 30 giugno 2006, posta la diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F43.4)”, ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 40% (doc. 192-19), sottolineando che la situazione psicopatologica complessiva è rimasta invariata rispetto alla valutazione psichiatrica peritale del febbraio 2002, eseguita dalla dr.ssa __________ (doc. 192-18, sottolineatura della redattrice).

 

Anche queste conclusioni possono essere fatte proprie dal TCA, per lo meno con riferimento al momento di emanazione della decisione su opposizione impugnata (22 marzo 2007), che delimita, il potere cognitivo del giudice.

 

Per quanto concerne invece il periodo successivo alla decisione impugnata, va rilevato che nel referto del 27 febbraio 2008 la dr.ssa __________ ha riscontrato un’esacerbazione dello stato ansioso dell’assicurata, per la quale è previsto un ricovero presso la Clinica __________ di __________ (cfr. doc. C2).

Al riguardo, nelle sue annotazioni dell’11 aprile 2008, il dr. __________ ha osservato che “dalla documentazione risulta un possibile peggioramento della problematica ansiosa da metà febbraio 2008 con previsto ricovero presso la __________, peggioramento questo posteriore alla decisione impugnata e di durata ancora da stabilire” (doc. XX/bis).

 

                                         In concreto, il possibile peggioramento, dal profilo psichico, dello dello stato di salute dell’interessata è successivo alla decisione impugnata, come correttamente osservato dal medico SMR.

Si giustifica pertanto la retrocessione degli atti all’UAI, affinché valuti la documentazione prodotta quale richiesta di revisione su cui l’amministrazione dovrà pronunciarsi.

 

Da notare, inoltre, al riguardo, che, come comunicato dal dr. __________ nel suo scritto del 5 marzo 2008, l’assicurata assume “da pochi giorni” un nuovo ansiolitico (Tranxilium) (cfr. doc. XIII).

                                         Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 22 marzo 2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

L’assunzione di nuovi farmaci, in un periodo successivo alla decisione impugnata, non può quindi essere presa in considerazione nel caso di specie e dovrà, se del caso, essere oggetto di valutazione in sede di revisione.

 

Infine, nel suo referto peritale del 12 luglio 2006 il dr. __________, spec. FMH in neurologia, poste le diagnosi di “cefalee croniche nell’ambito di una emicrania senza aura, con abuso di analgesici, possibile associata cefalea tensionale; sindrome lombovertebrale cronica, attualmente senza deficit neurologici, in stato dopo discectomia L5/S1 a destra nel 2002” (doc. 192-16), ha ritenuto che, dal punto di vista neurologico, le cefalee possono limitare la capacità lavorativa dell’interessata nella sua precedente attività al massimo nella misura del 20% (doc. 192-16).

 

Lo specialista ha quindi di fatto confermato la precedente valutazione peritale del 4 marzo 2002, eseguita nell’ambito di una perizia SAM, del dr. __________ (che aveva ritenuto l’interessata inabile al lavoro al massimo al 25%).

 

Al riguardo, la contestazione ricorsuale relativa alla mancata presa in considerazione dei forti e continui dolori al capo, che costringono l’assicurata a letto (doc. I), non ha ragione d’essere, ritenuto che nel suo consulto peritale il dr. __________ ha espressamente indicato che “le cefalee possono essere al limite all’origine di un’incapacità lavorativa massima del 20%, ammettendo che possano esservi delle crisi di cefalea più intensa causanti una transitoria interruzione della capacità lavorativa” (doc. 192-16).

Il dr. __________ ha poi evidenziato che la paziente ha osservato di avere avuto cefalee molto frequenti fin dall’età di 16 anni e che queste non le hanno comunque impedito di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno perlomeno fino al 1997 (doc. 192-16).

 

Stante quanto sopra, l’assicurata va quindi considerata abile al lavoro al 50% sia nella sua precedente attività di tassista, sia in altre attività adeguate, a partire dal 1° gennaio 2003.

 

Nella decisione impugnata del 22 marzo 2007, l’UAI ha riconosciuto che, come accertato nella perizia reumatologica del 20 febbraio 2004 del dr. __________, vi è stato, rispetto alla precedente decisione dell’11 luglio 2002 - con la quale era stato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° gennaio 2001, per un grado di invalidità del 50% (doc. 125-1) - un temporaneo peggioramento dello stato reumatologico dell’interessata, nel periodo compreso fra il mese di luglio del 2002 e il mese di dicembre del 2002, giustificante una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività e la conseguente attribuzione di una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° ottobre 2002 e il 31 marzo 2003 (doc. 65-10). In seguito, tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2003, essendosi le condizioni di salute dell’interessata stabilizzate (dopo l’operazione di ernia discale e la relativa convalescenza), senza subire ulteriori peggioramenti - come rilevato dal medici del SAM nel consulto peritale del 27 luglio 2006 - l’UAI ha ripristinato, a decorrere dal 1° aprile 2003, il diritto ad una mezza rendita, posto che l’assicurata è stata considerata nuovamente inabile al lavoro al 50% sia come tassista, sia in altre attività adatte.

 

L’attribuzione, da parte dell’UAI, di una rendita intera limitata nel tempo, poi ridotta visto il ripristino di una capacità lavorativa del 50% dell’assicurata, è corretta. Come visto in precedenza, infatti, dalla perizia del dr. __________ del 20 febbraio 2004 – sul cui valore probatorio il TCA si è già espresso nella decisione del 5 settembre 2005 (cfr. doc. 183) - emerge in maniera chiara e ben motivata che, rispetto al precedente consulto peritale dello stesso dr. __________ dell’8 marzo 2002 (nell’ambito della perizia SAM del 25 marzo 2002, cfr. doc. 116-17), vi è stato un temporaneo peggioramento dello stato di salute dell’interessata a partire dal mese di luglio del 2002 (doc. 139-7). A causa di tale deterioramento, l’assicurata è stata sottoposta il 28 agosto 2002 ad un intervento di ernia discale, con esito favorevole.

                                         Nel suo referto peritale del 20 febbraio 2002 il dr. __________ ha tenuto a precisare che dopo l’operazione e la relativa convalescenza, la situazione si è stabilizzata e che a partire dal 1° gennaio 2003 la capacità lavorativa dell’assicurata non ha più subito modifiche di rilievo (doc. 139-9, sottolineatura della redattrice).

                                         Nella successiva perizia pluridisciplinare del 27 luglio 2006 i medici del SAM hanno poi confermato che, dopo un temporaneo peggioramento dello stato di salute dell’assicurata attestato dal dr. __________, a partire dal 1° gennaio 2003, lo stato di salute dell’interessata è tornato sovrapponibile a quello precedente, già valutato dal SAM nel referto peritale del 25 marzo 2002 e dal dr. __________ nella perizia del 20 febbraio 2004, con un’inabilità lavorativa del 50% in qualsiasi attività.

 

Pertanto, considerato un peggioramento dello stato di salute limitatamente al periodo compreso fra il mese di luglio 2002 e il mese di dicembre 2002 e ritenuto che successivamente, dopo il 1° gennaio 2003, non è più intervenuto, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, alcun peggioramento dello stato di salute, è a giusta ragione che l’UAI ha assegnato all’interessata una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° ottobre 2002 e il 31 marzo 2003.

 

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alla stessa può essere fatto riferimento. Inoltre, non essendo stato comprovato, sino all’emissione della decisione contestata, un ulteriore peggioramento, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che ragionevolmente, a partire dal 1° gennaio 2003 e fino al momento di emanazione della decisione impugnata, l’assicurata ha presentato nuovamente una capacità lavorativa del 50% sia nella sua precedente attività di tassista, sia in attività adeguate.

 

                             2.10.   Ai fini della valutazione economica, il dossier è stato trasmesso alla consulente in integrazione professionale.

Con rapporto del 31 gennaio 2007, tenuto conto dei dati medici ed escludendo qualsiasi progetto di riformazione professionale, la consulente, dopo aver indicato che l’assicurata conserva una capacità lavorativa del 50% nella sua attività di tassista, ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità in attività adeguate (esigibili pure al 50%), mediante il consueto raffronto dei redditi (anno di riferimento 2005).

Stabilito un reddito da valida di fr. 58'152 annui - corrispondenti a quanto l’assicurata avrebbe guadagnato secondo le tabelle RSS, settore trasporti terrestri, categoria 4, quartile 2, nel 2004 (pari a fr. 57'577 annui), valore poi aggiornato al 2005 – e un reddito da invalida di fr. 22'818 annui – calcolati secondo le tabelle RSS, settore dell’industria e dell’artigianato, in attività semplici e ripetitive (categoria professionale 4, quartile 2), apportando una riduzione del 50% per le limitazioni mediche e un’ulteriore riduzione del 5% per la limitazione nel porto di pesi e del 2% per la limitazione alla deambulazione su terreni sconnessi – la consulente ha determinato un grado di invalidità del 60.76%, proponendo quindi l’attribuzione di ¾ di rendita (doc. 198-3).

 

Nella successiva annotazione per l’incarto, datata pure 31 gennaio 2007, la consulente IP ha tuttavia indicato:

 

"  MODIFICA RAPPORTO FINALE

 

Come noto, l’assicurata è abile in misura parziale (50%) nella professione di tassista: se ne deduce quindi, che la CGR in tale professione è del 50%.

 

Pertanto fa stato il grado di invalidità del 50%.” (Doc. 199-1)

 

Con il ricorso l’assicurata ha contestato di poter continuare a lavorare in qualità di tassista, dato che tale professione non è rispettosa dei suoi limiti funzionali, in quanto comporta il sollevamento di valigie di peso ben superiore a 8 kg (I). Ella ha inoltre chiesto di poter beneficiare di una rendita intera di invalidità o, nella negativa, almeno di ¾ di rendita di invalidità, così come proposto dalla consulente IP (I).

 

                                         Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che l’assicurata è sempre stata ritenuta, dal profilo medico, abile al lavoro nella sua precedente attività di tassista, seppure in misura ridotta (50%), proprio per tener conto dei suoi limiti funzionali.

 

Già nella perizia reumatologica dell’8 marzo 2002, eseguita dal dr. __________ nell’ambito di una perizia SAM, lo specialista aveva considerato l’assicurata inabile al lavoro al 30% in attività pesanti, ma inabile al lavoro al 10% in attività da mediamente pesanti a leggere, che evitino posizioni molto inergonomiche e molto prolungate della colonna cervicale o lavori di forza con i polsi in iperflessione e iperestensione e nella sua precedente attività di tassista (doc. 116-19, sottolineatura della redattrice).

A livello globale, nella perizia pluridisciplinare del 25 marzo 2002 i medici del SAM avevano poi ritenuto l’interessata inabile al lavoro al 50% sia nella sua precedente attività di tassista, sia in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, per tener conto del suo ridotto rendimento e del suo ridotto tempo di lavoro nell’arco di un’intera giornata (doc. 116-13, sottolineatura della redattrice).

In seguito, nel consulto peritale del 20 febbraio 2004 il dr. __________, nonostante nelle limitazioni soggettive dell’interessata abbia indicato che “la paziente non crede di poter più svolgere il lavoro di tassista. Vi sono troppi problemi per entrare e uscire dalla macchina” (doc. 139-5), ha ritenuto che la stessa possa svolgere la sua precedente attività di tassista al 50% (4 ore al giorno), così come altre attività adeguate, sempre in misura del 50% (doc. 139-9, sottolineatura della redattrice).

 

Infine, nella perizia pluridisciplinare del SAM del 27 luglio 2006 i medici hanno ritenuto l’assicurata abile al 50% come tassista (doc. 192-12). Anche il dr. __________, nel suo rapporto peritale ortopedico del 5 luglio 2006, ha considerato che “nella professione di tassista, per le patologie più strettamente ortopediche, la capacità lavorativa è da valutare attorno al 50%. La riduzione della capacità lavorativa, quale diminuzione della durata lavorativa e dell’efficienza, si giustifica con la presenza di una limitazione funzionale di un certo rilievo della colonna vertebrale lombosacrale e con una più moderata limitazione funzionale del rachide cervicale. Si tiene conto del fatto che in qualità di tassista non è possibile sovente evitare il sollevamento, vale a dire il carico e lo scarico, di valigie e di oggetti talora pesanti” (doc. 192-27, sottolineatura della redattrice).

 

                                         Questa constatazione (abilità lavorativa del 50% nell'attività di tassista) non è comunque sufficiente come invece fatto dalla consulente, per concludere che il grado di invalidità dell’interessata in tale professione sia del 50% (doc. 199-1).

Nella sua annotazione del 31 gennaio 2007 la consulente ha infatti indicato che, essendo la capacità lavorativa dell’interessata, quale tassista, del 50%, anche la sua capacità di guadagno residua è del 50%, ciò che porta ad un grado di invalidità del 50% (cfr. doc. 199-1).

Secondo questo Tribunale, tale annotazione deve essere intesa nel senso che l’assicurata, inabile al 50% sia nella sua precedente attività, sia in altre adeguate, alla luce del grado di invalidità del 61% in attività adeguate risultato dal raffronto dei redditi, è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua nella sua precedente professione di tassista.

 

(Al riguardo cfr. STFA U 158/02 del 20 giugno 2003:

 

"  D'autre part, il sied de rappeler, avec les premiers juges (cf. consid. 2a/aa du jugement attaqué), qu'on peut attendre de l'assuré qu'il utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail; il s'agit d'ailleurs d'un réquisit légal (cf. art. 18 al. 2 LAA) pour procéder à la comparaison des revenus (à ce sujet, voir par ex. Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 76 p. 35). A défaut, l'obligation du recourant d'atténuer autant qu'il le peut les conséquences du dommage imputable à l'accident serait vidée de son sens (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61).")

 

In una sentenza U 240/02 del 28 maggio 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni ha censurato il fatto che l’assicuratore infortuni aveva stabilito il grado di invalidità di un assicurato - considerato dal consulente in integrazione professionale dell’UAI convenientemente reintegrato nella sua precedente attività di magazziniere, svolta a tempo parziale (50%) – senza far capo al necessario confronto dei redditi. L’Alta Corte ha quindi rinviato gli atti all’assicuratore infortuni, affinché procedesse in tal senso, confrontando la situazione salariale concreta esistente presso il datore di lavoro al momento dell’inizio del diritto alla rendita con il reddito ipoteticamente realizzabile dall’assicurato, alla stessa data, presso il medesimo datore di lavoro, senza il danno alla salute.

 

Nel rispetto di questa giurisprudenza, nella presente fattispecie l’amministrazione avrebbe quindi dovuto procedere al confronto dei redditi anche con riferimento alla precedente professione di tassista.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2003 (visto che il miglioramento dello stato di salute dell’assicurata è intervenuto a partire dal 1° gennaio 2003 (abile al lavoro al 50%) e in quell’anno è avvenuta la riduzione della rendita).

La consulente ha invece proceduto al raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2005.

Il TCA ritiene di poter comunque utilizzare, per il raffronto dei redditi nell’attività di tassista, i valori inerenti al 2005 calcolati dalla consulente, ritenuto che tanto il reddito da valida, quanto quello da invalida, devono essere determinati sulla base delle tabelle statistiche (RSS, settore trasporti terrestri). L’invalidità, pertanto, è determinata dalla percentuale di riduzione per motivi medici e dall’ulteriore riduzione percentuale stabilita per tenere conto delle circostanze specifiche del caso concreto.

 

Il reddito da valida, come stabilito dalla consulente, è pari a fr. 58'152 annui (2005) - corrispondenti a quanto l’assicurata avrebbe guadagnato secondo le tabelle RSS, settore trasporti terrestri, categoria 4, quartile 2, nel 2004 (pari a fr. 57'577 annui), valore poi aggiornato al 2005.

 

Il reddito da invalida, calcolato secondo le tabelle RSS, settore trasporti terrestri, categoria 4, quartile 2, nel 2004 (pari a fr. 57'577 annui), valore poi aggiornato al 2005, è pari a fr. 58’152 annui, importo al quale va apportata una riduzione del 50% per le limitazioni mediche, per un reddito da invalida di fr. 29'076.

 

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

 

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

In concreto, nel suo rapporto del 31 gennaio 2007, la consulente ha apportato una riduzione del 5% per la limitazione nel porto di pesi e del 2% per la limitazione alla deambulazione su terreni sconnessi (cfr. doc. 198-2).

 

                                         Ai fini della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurata è sì stata giudicata in grado di esercitare l'attività di tassista, ma solo nella misura del 50%.

                                         Ora, secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata soltanto in misura parziale:

 

"  In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen. Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.

 

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE 129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen (RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc)."

(STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)

 

                                         Inoltre, occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido - nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) – nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera precisa.

 

                                         In conformità alla giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurata lavorare come tassista solo al 50%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del reddito statistico del 10% per tener conto del fatto che lavorando a tempo parziale l’interessata può percepire un salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100%.

 

Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.

 

                                         Anche nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del 10% - anziché del 7%, come stabilito dalla consulente - per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute dell’interessata (cfr. doc. 198-3).

 

                                         Tutto ben considerato, il TCA ritiene che con una riduzione globale del 20% (10% per gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, 10% per il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale) si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

 

                                         Nessun altro fattore di riduzione può entrare in considerazione ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTF 126 V 78ss.), in particolare, non quelli relativi all’età dell’insorgente (49 anni al momento determinante).

 

                                         Partendo, quindi, da un salario da invalida di fr. 58’152.-- e ritenuta un’esigibilità del 50%, ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2005 risulta, quindi, essere pari a fr. 23'260.8 (Fr. 29’076.-- - (Fr. 29’076.-- x 20 : 100)).

                                         Confrontando ora questo dato con l'importo di Fr. 58’152.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire da valida nell'anno 2005, emerge un’incapacità al guadagno pari al 60% ([Fr. 58’152.- – Fr. 23'260.8] x 100 : Fr. 58’152.-), percentuale che dà diritto a tre quarti di rendita.

 

                                         La decisione impugnata va dunque modificata nel senso che l'assicurata, dal 1° aprile 2003, ha diritto a tre quarti di rendita di invalidità e non soltanto a mezza rendita, come stabilito dall'amministrazione.

 

Pertanto, stante quanto sopra esposto, questo Tribunale non può che ritenere corretto procedere, dal 1° aprile 2003, ad una riduzione delle prestazioni, dopo la temporanea attribuzione di una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003.

                                         Queste ultime non vanno tuttavia ridotte ad una mezza rendita, come stabilito dall’amministrazione, bensì a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 60%, a partire dal 1° aprile 2003 (al riguardo va evidenziato che i tre quarti di rendita vanno attribuiti a partire dal mese di aprile 2003, in quanto giusta l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. In concreto, il dr. __________ e i medici del SAM hanno dichiarato l’assicurata temporaneamente inabile al lavoro al 100% dal mese di luglio 2002 al mese di dicembre 2002, a causa dell’intervento di ernia discale al quale è stata sottoposta, ma poi abile al 50% sia nella sua professione, sia in altre attività lavorative leggere, a partire dal 1° gennaio 2003, cfr. doc. 139 e doc. 192).

 

                             2.11.   L'assicurata ha sottolineato che, per far fronte ai suoi disturbi, deve assumere regolarmente dei medicamenti - fra i quali il Voltaren - che le provocano numerosi effetti collaterali, quali dolori allo stomaco e disturbi nella digestione, come comunicato dall’allora patrocinatore (doc. VIII).

A sostegno delle sue allegazioni, ella ha prodotto una prescrizione medica del 14 giugno 2007 del dr. __________ (VIII/bis), riguardante alcuni medicamenti (Voltaren, Temesta e Diasporal), che è costretta ad assumere.

Nel suo scritto del 5 marzo 2008, il dr. __________, interpellato dal TCA, ha indicato che l’assicurata assume Voltaren “da anni”, precisando che, qualora non assumesse regolarmente la sua farmacoterapia, vi sarebbe “una ulteriore riduzione della sua capacità lavorativa” (cfr. doc. XIII).

 

Ora, è vero che, come rilevato dal dr. __________, i medicamenti prescritti in data 14 giugno 2007 dal dr. __________, tra i quali vi è anche il Voltaren, sono gli stessi che l’assicurata già assumeva al momento della perizia del SAM (cfr. doc. XVI/bis).

Ci si potrebbe chiedere se è ragionevolmente esigibile pretendere che l’assicurata, per poter svolgere la sua precedente professione di tassista, attività che implica il dover sollevare pesi spesso superiori a quanto consentitole, debba fare ricorso all’assunzione regolare, da anni, di farmaci antalgici, quale appunto il Voltaren.

 

Qualora infatti si dovesse concludere che l’assunzione continuativa di questi medicamenti non è ragionevolmente esigibile dall’assicurata, in quanto eccedente il normale obbligo di ridurre il danno (cfr. al riguardo STF I 442/2005 del 13 aprile 2006, pag. 3 e giurisprudenza ivi citata), ella andrebbe considerata esclusivamente abile al lavoro al 50% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

In tale evenienza, come calcolato dalla consulente IP nel suo rapporto del 31 gennaio 2007, il grado di invalidità dell’assicurata in attività adeguate, esigibili da un punto di vista medico al 50%, sarebbe del 61% (cfr. doc. 198-3), percentuale che giustificherebbe l’attribuzione di tre quarti di rendita. Al medesimo risultato si giungerebbe anche procedendo al raffronto dei redditi con riferimento al 2003 (momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita).

 

                                         Tale questione può rimanere aperta, visto che comunque l'assicurata ha diritto a tre quarti di rendita anche considerando l'attività di tassista (cfr. consid. 2.10).

 

                             2.12.   L’assicurata ha chiesto l’audizione testimoniale dei dottori __________, __________ e __________, unitamente all’edizione da parte dei citati medici delle sue cartelle mediche, oltre all’audizione testimoniale della consulente IP (VIII).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, secondo questo Tribunale la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti probatori.

                                         Non è pertanto necessario procedere né alle audizioni, né all’edizione delle cartelle mediche richieste.

 

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico della ricorrente.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §                                      La decisione del 22 marzo 2007 impugnata è annullata.

                                         §§  L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurata tre quarti di rendita a contare dal 1° aprile 2003.

 

                                   2.   Le spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti