Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.159

 

cr/DC/sc

Lugano

14 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 aprile 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, precedentemente attivo quale sorvegliante, in data 23 ottobre 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, segnalando di essere affetto da “cardiopatia ipertensiva; diabete mellito II; protrusioni discali e discopatie lombari multiple; sindrome vertiginosa cronica; sindrome ansioso-depressiva; stato dopo rottura del seno di Valsalva e chiusura chirurgica” (doc. 8/1-7).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM), con decisione del 13 luglio 2005 l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado del 100%) dal 1° ottobre 2003 al 31 dicembre 2004 e una mezza rendita di invalidità (grado del 50%) a partire dal 1° gennaio 2005 (doc. 37, doc. 42 e doc. 43).

 

                               1.3.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato – con la quale ha criticato la perizia del SAM, che non ha adeguatamente tenuto conto dei suoi molteplici disturbi (cfr. doc. 45-1), che lo rendono inabile al lavoro al 100%, come attestato anche dal dr. RA 1 (cfr. doc. 44-1) - l’amministrazione, dopo aver affidato al dr. __________ l’incarico di esperire una nuova perizia psichiatrica (doc. 63/1-14), con decisione su opposizione del 23 aprile 2007, ha confermato la precedente decisione (doc. A).

 

                               1.4.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal suo curante, dr. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, contestando il fatto di poter esercitare al 50% la sua precedente attività di sorvegliante (I).

                                         Il dr. RA 1 ha in particolare evidenziato che l’assicurato presenta delle condizioni fisiche tali da non poter reagire in modo adeguato ad eventuali aggressioni nell’ambito della sua funzione di sorvegliante. Il curante ha concluso che l’interessato non ha concretamente alcuna possibilità di impiego in qualità di sorvegliante, né presso enti pubblici, né presso privati (I).

 

                               1.5.   L’UAI, in risposta, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, osservando che la consulente IP ha rilevato come esistano, nell’attività di sorvegliante o nel campo della sicurezza, impieghi a tempo parziale in grado di rispettare i limiti funzionali dell’assicurato e, in particolare, che non comportino automaticamente la necessità di essere in grado di difendersi da attacchi personali.

                                         L’UAI ha inoltre evidenziato che l’assicurato potrebbe avere diritto ad un aiuto al collocamento da parte dell’amministrazione e ad un’introduzione presso un nuovo datore di lavoro, consigliando al signor RI 1 di presentare quanto prima una richiesta in tal senso (VI + bis).

 

                               1.6.   In data 13 giugno 2007 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito quanto già indicato in sede ricorsuale (VIII).

 

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (IX), con facoltà di presentare osservazioni scritte.

 

                               1.7.   In corso di causa, questa Corte si è rivolta alla consulente IP, chiedendole alcune precisazioni circa le osservazioni da lei formulate in merito all’attività di sorvegliante e alla necessità o meno, per svolgere tale ruolo, del requisito della capacità di difendersi da attacchi personali (X).

 

                                         La risposta della consulente, datata 10 marzo 2008 (XI/bis), è stata trasmessa dall’UAI al TCA con scritto del 10 marzo 2008 (doc. XI).

 

                                         Tali scritti sono stati trasmessi all’assicurato (XII), con la possibilità di presentare osservazioni scritte.

                                         Con scritto del 21 marzo 2008 il rappresentante dell’assicurato, dopo aver ribadito che l’interessato presenta delle condizioni fisiche tali da non poter reagire in modo adeguato ad eventuali aggressioni, ha osservato che sono ben accette proposte di impiego lavorativo nell’attività di sorvegliante, ma solo a condizione che vi sia una “garanzia totale per ruoli in cui è esclusa con certezza la necessità di doversi difendere da attacchi personali fisici” (XIII).

 

                               1.8.   In data 1° aprile 2008 l’UAI ha nuovamente rilevato che la consulente IP ha motivatamente spiegato che il concetto di sorveglianza non include automaticamente la difesa armata o a mani nude da eventuali aggressori (XV).

 

                                         Tali osservazioni sono state trasmesse all’assicurato (XVI), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                                2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

 

                               2.5.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                               2.6.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

 

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révi­sion en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzun­gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfi­gur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffau­ser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

 

2.2  Si l'on compare les experti­ses du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépen­dants [F60.7] en 2002). Les con­clusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syn­drome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au mo­tif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépen­dants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé men­tale importante.

 

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'apprécia­tion précédente - et fondée sur un même état de fait - des ex­perts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démon­trer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

 

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'em­porte sur la procédure de révi­sion. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut con­firmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en prin­cipe justifier une reconsidéra­tion (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accor­dé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs élé­ments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la si­tuation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

 

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'ad­ministration a recueilli l'experti­se du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjec­tifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investi­gations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concer­ne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critè­res jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les cri­tiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'as­sociation d'un trouble somato­forme douloureux à une person­nalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au re­courant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumiè­re exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour fai­re apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affir­mer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconn­aissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

 

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

 

                               2.7.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.8.   Nella decisione su opposizione del 23 aprile 2007 l’UAI, fondandosi sul parere del dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), al quale era stato nuovamente sottoposto l’incarto del ricorrente (cfr. doc. 65-1), ha confermato la precedente decisione del 13 luglio 2005 (doc. 45/3-9), riconoscendo all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI pari al 100%) limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2003 al 31 dicembre 2004 e ad una mezza rendita (grado AI del 50%) a fare tempo dal 1° gennaio 2005 (cfr. doc. A).

 

                                         Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.4., 2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno dimezzato la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° gennaio 2005.

 

                               2.9.   Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha ritenuto opportuno sottoporre l’interessato ad una perizia pluridisciplinare, affidata al SAM (doc. 51-1).

                                         In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia ortopedica (dr. __________), sia quella psichiatrica (dr. __________), sia infine quella cardiologica (dr. __________).

 

L’aspetto ortopedico è stato vagliato dal dr. __________, Capo-clinica di ortopedia e traumatologia presso l’Ospedale regionale di __________, che nel suo referto del 22 dicembre 2004 ha posto le diagnosi di “lombalgia cronica e sciatalgie croniche predominanti a destra; alterazioni degenerative della colonna lombare con osteocondrosi erosiva L4/L5 e discopatie, spondilosi e spondilartrosi plurisegmentali; insufficienza della muscolatura abduttoria delle anche bilaterali e raccorciamento della muscolatura ischiocrurale e crurale bilaterale; moderata coxartrosi a destra; cervicalgia cronica aspecifica; sindrome del tunnel carpale a sinistra” (doc. 29-20).

Il dr. __________ ha indicato che, dal lato ortopedico, la capacità lavorativa è limitata a causa della patologia e della sintomatologia a livello della colonna lombare, mentre le altre problematiche sono di minore entità. Lo specialista ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro, per lavori pesanti, da almeno due anni, in modo definitivo (doc. 29-21); inabile al lavoro in misura del 30%-60% con un rendimento del 20%-40% per lavori non-pesanti ma neanche adatti perfettamente alla situazione dell'assicurato; abile al lavoro al 100% in un'attività lavorativa adatta, rispettosa delle problematiche della schiena (doc. 29-22).

A proposito dei limiti funzionali, il dr. __________ ha indicato che vanno evitati tutti i lavori che comportino di camminare per lunghe distanze (più di 20 minuti); di camminare su terreni sconnessi; di salire e scendere le scale ripetutamente; di alzare o portare pesi oltre di 10 kg; di alzare spesso pesi dal suolo; di mantenere posizioni statiche del tronco; di rimanere in posizione eretta (senza camminare) o seduta per più di 15 minuti; di effettuare movimenti ripetitivi del tronco sia in flessione-estensione, sia in rotazione; di manovrare cronicamente leve o guide con la mano sinistra.

                                         In conclusione, il dr. __________ ha rilevato che la precedente attività professionale dell’interessato di addetto alla sorveglianza con controlli e piccoli lavori di manutenzione in una ditta farmaceutica, è esigibile al 50% (doc. 29-22).

 

L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel suo referto del 27 ottobre 2004, posta la diagnosi di “sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD10-F43.21)”, ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 50% (doc. 29-30).

 

Infine, l’aspetto cardiologico è stato vagliato dal dr. __________, Capo-servizio del Servizio di cardiologia ed angiologia dell’Ospedale regionale di __________, che nel suo rapporto peritale del 16 settembre 2004 ha posto le diagnosi di “stato dopo chiusura di un aneurisma del seno di Valsalva non coronarico con rottura in atrio destro nel 1994; coronaropatia clinicamente non manifesta; ipertensione arteriosa; fibrillazione atriale parossistica; intolleranza allo sforzo e dispnea di causa non cardiaca” (doc. 29-25).

Il dr. __________ ha indicato che, dal profilo strettamente cardiologico, non vi sono restrizioni per quanto concerne la precedente attività di addetto alla sorveglianza presso una ditta farmaceutica, come pure per altre professioni che implichino sforzi fisici di grado leggero o moderato (doc. 29-26).

Lo specialista ha poi precisato che, tenuto conto degli attacchi di fibrillazione atriale parossistica, le uniche restrizioni della capacità lavorativa riguardano teoricamente quelle professioni che implicano un rischio per il paziente o per terzi in caso di alterazioni transitorie dell'equilibrio e della coscienza (autista professionista, lavori su altezze o in equilibrio) (doc. 29-26).

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale dell’11 gennaio 2005, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata; sindrome lombovertebrale cronica con sciatalgie croniche predominanti a destra, alterazioni degenerative, osteocondrosi L4-L5, discopatie multiple, spondilosi e spondilartrosi plurisegmentali, insufficienza dei muscoli abduttori, accorciamento della muscolatura ischiocrurale e crurale bilaterale” mentre, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “moderata coxartrosi destra; sindrome cervicale cronica (aspecifica); coronaropatia clinicamente non manifesta su pregressa chiusura di aneurisma del seno di Valsalva acoronarico, con rottura dell’atrio destro (23.2.1994), ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale parossistica, dislipidemia; diabete mellito tipo 2 con terapia insulinica; gozzo multinodulare eutiroideo; anemia (anamnesticamente ferripriva d’origine indeterminata); ipomagnesiemia plasmatica; ipoacusia bilaterale di tipo percettivo (trattata con apparecchi acustici); sospetta sindrome del tunnel carpale sinistro; ernia discale con esofagite stadio II” (doc. 29-12).

 

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto che le patologie a livello psichiatrico ed ortopedico hanno un influsso sulla capacità lavorativa dell’interessato (limitazioni dovute ad ansia, angoscia, depressione, problemi alla colonna vertebrale in sede lombare), il quale risulta inabile al lavoro al 50% sia nella sua precedente attività di addetto alla sorveglianza (con la necessità di interventi e lavori di riparazione al bisogno), sia in attività leggere adeguate alle sue condizioni di salute. Tale capacità lavorativa è presente dal settembre 2004 (doc. 29-15).

 

I medici del SAM hanno indicato, quali attività adeguate alle condizioni di salute dell’interessato, attività leggere, senza l'obbligo di deambulare per più di 20 minuti, senza dovere camminare su terreni sconnessi - irregolari, senza dover salire - scendere le scale ripetutamente, senza dover alzare - portare pesi oltre i 10 kg, senza dover alzare spesso pesi dal suolo, senza posizioni statiche del tronco, senza dover rimanere in posizione eretta, senza necessità di deambulare o rimanere seduto per più di 15 minuti, senza dover effettuare movimenti ripetitivi del tronco (flessione / estensione / rotazione), senza dover manovrare continuamente leve od oggetti simili con la mano sinistra, senza dover condurre un veicolo come autista professionista, senza dover lavorare su impalcature o scale a pioli, senza dover usare macchine pericolose per se stesso o per terzi (doc. 29-15).

 

Le conclusioni della perizia del SAM sono state contestate dal curante dell’assicurato, dr. RA 1, spec. FMH in medicina interna e in endocrinologia e diabetologia, il quale con scritto del 4 agosto 2005, indirizzato all’UAI, ha osservato:

 

"  (...)

Dalla lettura della perizia svolta presso il servizio di Accertamento Medico, ritengo che il tipo di attività svolta dal paziente in qualità di sorvegliante dell'Istituto privato presso il quale lavorava fino al momento dell'incapacità lavorativa sia stato sottovalutato: in effetti, il paziente svolgeva il ruolo di sorvegliante notturno dell'immobile sia per la sicurezza dello stesso, sia per la supervisione del normale funzionamento dei macchinari. La sua funzione contemplava dunque anche l'eventualità di improvvisi scontri fisici con terzi. Pur ammettendone l'eccezionalità, tali situazioni implicano un grado di funzione del sorvegliante al 100%, perlomeno per autodifesa, caratteristica non soddisfatta presso il paziente in questione.

Segnalo inoltre che il ruolo del sorvegliante notturno comporta camminate lunghe, salite e discese ripetute di scale, attività sconsigliate dal perito ortopedico (vedi perizia datata 22.12.2004 del Dr. __________ al punto 5. valutazione e al punto 6.3. limitazioni lavorative).

In considerazione di quanto da me esposto nonché considerando il clima di incertezza sul posto di lavoro (per il riscontro recentemente di infrazioni di scasso delle macchine distributrici di bibite, come riportato nell'anamnesi professionale della perizia (punto 3.3)), il paziente ha avuto un rafforzamento dello stato di ansia con sottovalutazione delle sue capacità professionali, ruolo fino ad allora esercitato con competenza e dedizione.

Quale ulteriore elemento aggravante lo stato ansioso va menzionata la paura del sopravvento di ipoglicemie notturne sul posto di lavoro, il paziente essendo solo.

Il Signor RI 1 deve essere considerato inabile al 100% per il ruolo di sorvegliante di sicurezza per ragioni ortopediche e psichiche. Il suo ruolo svolto di sorvegliante notturno ed addetto alla sicurezza non è confacente al suo stato plico-fisico.

Nella perizia del Dr. __________ leggasi (al punto 5. valutazione): "La capacità lavorativa per lavori non pesanti ma neanche adatti perfettamente alla situazione dell'assicurato come descritto prima, dovrebbe situarsi tra 30-60% con rendimento di 20-40%. L'attività professionale eseguita prima, addetta alla sorveglianza con controlli e piccoli lavori di manutenzione in una ditta farmaceutica, è esigibile attualmente in misura del 50%".

Non tenendo conto di quanto da me esposto nella prima parte della lettera, ma soltanto considerando quanto scritto dal Dr. __________, se il Signor RI 1 è abile al 50% ha un rendimento certamente minore del 40%, verosimilmente del 30% ciò che lo rende in effetti inabile al 70%, grado di invalidità che gli conferisce pienamente una rendita maggiore del 50%.

 

Sono certo che anche le vostre conclusioni non potranno differire da quanto vi ho esposto e che dunque il paziente avrà assegnato il giusto grado di inabilità lavorativa con la rispettiva rendita." (Doc. 44-1+2)

 

Il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, con scritto del 4 agosto 2005, indirizzato all’UAI, ha rilevato:

 

"  II sig. RI 1 presenta un quadro clinico di depressione grave con sintomi biologici (ICD 10 - F32.2), caratterizzato da umore depresso, astenia, insonnia, riduzione della libido, pessimismo, ansia costante, sensi di colpa, idee di autosvalutazione, ruminazioni sulla sua condizione attuale.

 

Egli ha sofferto e soffre tuttora di numerose patologie fisiche metaboliche, cardiovascolari, gastrointestinali, osteoarticolari ed ha subito diversi interventi chirurgici (a quanto ne so, ben dettagliati dai medici che lo hanno avuto in cura). Ciò ha comportato uno scadimento delle condizioni fisiche e la impossibilità di svolgere il lavoro di sorvegliante che comunque richiede almeno una discreta forma fisica. Da tale situazione è derivata una generalizzazione della sensazione di incapacità personale che appare attualmente compromettere gravemente l'autostima del paziente. Egli non sembra possedere le risorse cognitive e di personalità per superare la condizione attuale e ritrovare un nuovo adattamento alla mutata situazione personale.

 

È stata prescritta una terapia antidepressiva, che però deve essere assunta a bassi dosaggi a causa delle condizioni generali.

 

In conclusione, ritengo il paziente completamente inabile ad una attività lucrativa anche generica." (Doc. 45-13)

 

Nelle sue annotazioni mediche del 20 settembre 2005 il dr. __________, medico SMR e specialista FMH in medicina interna, ha osservato:

 

"  Trattasi di opposizione

 

In data 04.08.2005, è stata inoltrata formale opposizione da parte del Dr. RA 1, per conto dell'A., contro la decisione Al del 13.06.2005, in merito al grado di invalidità riconosciuto

 

Nel suo scritto del 04.08.2005, il Dr. RA 1 commenta i risultati della perizia SAM effettuata in settembre 2004. Lo specialista emette le osservazioni seguenti

 

I.- Il tipo di attività svolta dall'A in qualità di sorvegliante è stato sottovalutato: "in effetti il paziente svolgeva il ruolo di sorvegliante notturno dell'immobile sia per la sicurezza dello stesso, sia per la supervisione del normale funzionamento dei macchinari. La sua funzione contemplava dunque anche l'eventualità di improvvisi scontri con terzi. Pur ammettendone l'eccezionalità, tali situazioni implicano un grado di funzione del sorvegliante al 100 %, perlomeno per autodifesa, caratteristica non soddisfatta presso il paziente in questione".

 

In data 17.06.2004, la ditta __________, presso la quale l'A. era attivo, ci ha comunicato l'esatto mansionario dell'attività di "Addetto alla sorveglianza". I compiti sono i seguenti:

-   Controlli di guardiania continua durante i periodi (sabati-domeniche-festivi-notti) in cui l'azienda non è presidiata dalle normali funzioni diurne.

-   L'incarico primario è stato il controllo degli impianti: centrali tecnologiche, distribuzioni, linee produttive, sistemi di rilevazione fumi e spegnimento, ecc.: in tale funzione ha eseguito, in collaborazione con il personale di manutenzione, interventi tecnici di emergenza.

Attività di guardiania generica (controllo entrate-uscite di personale, ricezione di telefonate, ecc.).

 

Dalla lettura di questo mansionario, si deduce che l'incarico principale consisteva nel controllo degli impianti, attività senza necessità di grossi impegni fisici e per la quale collaborava con il personale di manutenzione. Inoltre, la funzione di guardiania generica era indirizzata principalmente verso il controllo del personale ed in mansioni amministrative, anche essa priva di grossi sforzi fisici e di pericolosità.

 

Inoltre il Dr. RA 1 segnala che "il ruolo di sorvegliante notturno comporta camminate lunghe, salite e discese ripetute di scale, attività sconsigliate dal perito ortopedico, Dr. __________". Queste affermazioni non sono corroborate dal mansionario fornito dalla ditta che impiegava l'A. Inoltre il Dr. __________, nella sua perizia ortopedica, consigliava di "evitare tutti i lavori che comportino distanze lunghe da camminare (più di 20 minuti), andare su terreni scabrosi o sconnessi, salire e scendere scale ripetutamente..."

 

Nell'attività dell'A., ben difficilmente quest'ultimo deve effettuare lunghi spostamenti della durata di più di 20 minuti. In effetti all'interno di una ditta delle dimensioni di quella presa in considerazione, le distanze non sono tali da esigere così lunghi tragitti. Inoltre il terreno sul quale l’assicurato doveva camminare regolarmente è generalmente liscio, senza superficie sconnesse o scabrose. Se l'A. deve ogni tanto salire o scendere scale, non lo fa sicuramente in modo ripetuto.

 

II.- Il clima di incertezza sul posto di lavoro avrebbe provocato un "rafforzamento dello stato di ansia con sottovalutazione delle sue capacità professionali, ruolo fino ad allora esercitato con competenze e dedizione. Quale ulteriore elemento aggravante lo stato ansioso va menzionata la paura del sopravvento di ipoglicemie notturne sul posto di lavoro, il paziente essendo solo".

Nella sua perizia psichiatrica, il Dr. __________ consigliava che l'A. fosse seguito da uno psichiatra in caso di persistenza dei disturbi psichici. Al momento della sua valutazione l'A. non era al beneficio né di colloqui di sostegno, né di una psicofarmacoterapia antidepressiva ansiolitica. Esiste dunque ancora una importante possibilità terapeutica, che deve essere messa in atto in caso di bisogno.

Inoltre la citata paura del sopravvento di ipoglicemie notturne sul posto di lavoro induce qualche perplessità. In effetti l'anamnesi non fa riferimento ad episodi di ipoglicemia né ad un diabete grave difficile da equilibrare con la terapia. In più se questi episodi dovessero accadere durante la notte allorché l'A. è sveglio (lavoro notturno) egli avrebbe il tempo di accorgersene e di prendere le misure necessarie per correggerli.

Inoltre il Dr. RA 1 interpreta a modo suo le conclusioni del Dr. __________ concernenti la CL, che certifica una CL del 50% nell'attività professionale eseguita prima di addetto alla sorveglianza e piccoli lavori di manutenzione.

 

In conclusione, l'A. non deve essere considerato inabile al 100% per ragioni ortopediche e psichiche, nell'attività ultimamente svolta. Gli argomenti forniti dal Dr. RA 1 in fase di opposizione non modificano la nostra precedente valutazione." (Doc. 50-1+2)

 

Lo stesso medico, nelle sue annotazioni del 12 giugno 2006, ha indicato:

 

"  II 16.09.2005 veniva proposta dall'ispettore una breve nota riassuntiva, in seguito a procedura di opposizione, nella quale si chiedeva se la documentazione acquisita in fase di opposizione modificava la nostra precedente valutazione. Come veniva citato unicamente lo scritto del Dr. RA 1, si poteva ipotizzare che fosse l'unica documentazione degna di analisi...

 

In data 04.08.2005, lo psichiatra curante dell'A., Dr. __________, manda un rapporto medico all'AI nel quale indica un "quadro clinico grave con sintomi biologici", responsabile di una completa IL per qualsiasi attività lucrativa. Questa patologia compromette gravemente l'autostima dell'A., che non sembra possedere le risorse cognitive e di personalità per superare la condizione attuale e ritrovare un nuovo adattamento alla mutata situazione generale.

 

In data 20.07.2005, il MC, Dr. __________, certifica una totale IL senza tuttavia fornire dati oggettivi per giustificarla.

 

In settembre 2004, l’A. era stato sottoposto a perizia SAM, che concludeva ad una IL del 50% per motivi psichiatrici (dr. __________), con la diagnosi di "Sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata".

 

Il rapporto del Dr. __________ (04.08.2005) segnala dunque un peggioramento del quadro clinico in confronto della valutazione presso il SAM (settembre 2004).

A quasi un anno dalla precedenza valutazione psichiatrica, non è possibile descrivere il decorso clinico e valutare l'accennato peggioramento dello stato di salute.

 

Procedere: Richiesta al Dr. __________ di valutare attualmente le condizioni di salute dell'A. con definizione delle limitazioni funzionali in attività abituale ed adatta, con data del presunto peggioramento." (Doc. 53-1)

 

L’UAI ha quindi affidato al dr__________ l’incarico di esperire una perizia specialistica. Nel suo rapporto peritale del 27 dicembre 2006 il dr. __________ ha posto le seguenti diagnosi:

 

"  (...)

4.   Diagnosi

 

      -    Con ripercussione sulla sua capacità lavorativa

 

Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media con sindrome biologica (ICD-10 F33.11) esistente dal 2004.

Sindrome lombovertebrale cronica/ su: sciatalgie croniche predominanti a destra

           Alterazioni degenerative

           Osteocondrosi L4-L5

           Discopatie multiple

           Spondilosi e spondilartrosi plurisegmentari

Insufficienza dei muscoli abduttori accorciamento della muscolatura ischio-crurale bilaterale già dal 2004

 

      -    Senza ripercussione sulla sua capacità di lavorativa

 

           Moderata coxatrosi destra

           Sindrome cervicale cronica aspecifica

           Coronaropatia clinicamente non manifesta con/su:

pregressa chiusura di aneurisma del seno di Valsava con rottura nell'atrio destro dal 1994

           ipertensione arteriosa

           fibrillazione atriale parosistica

           dislipidemia

           diabete mellito di II° tipo con terapia insulinica

           anemia ferro priva

           ipomagnesemia

           ipoacusia bilaterale di tipo percettivo

           sindrome del tunnel carpale a sinistra

           ernia iatale con esofagite di stadio Il. (...)" (Doc. 63-9)

 

 

Il dr. __________ ha osservato che, conformemente a quanto da lui proposto nella precedente valutazione peritale del 27 settembre 2004, l’assicurato è seguito regolarmente da un punto di vista psichiatrico dal dr. __________. Egli rileva tuttavia che, nonostante le cure, la situazione dell’interessato è ancora precaria e necessita di un supporto regolare (doc. 63-10). Il dr. __________ ha quindi indicato che, dal punto di vista psichiatrico, l’inabilità lavorativa dell’assicurato non supera la misura del 50%. Lo specialista ha precisato che è auspicabile una ripresa lavorativa al 50%, sia nella precedente attività, sia in altre adeguate alle sue limitazioni dal punto di vista fisico (doc. 63-12 e 13).

 

Nelle sue annotazioni del 24 gennaio 2007 il dr. __________ ha osservato:

 

"  Perizia SAM in settembre 2004 con definizione dei seguenti periodi di IL:

-   IL del 100% dal 24.10.2002

-   IL del   50% dal 22.12.2002

-   IL del 100% dal 07.01.2003

-   IL del   50% dal 09.2004 (soggiorno presso il SAM) in attività adatte.

 

Decisione UAI (13.07.2005)

-   Rendita del 100% dal 01.10.2003 al 31.12.2004

-   Rendita del 50% dal 01.01.2005

 

Opposizione (08.08.2005)

 

Perizia psichiatrica, Dr __________ (31.08.2006):

 

-   Diagnosi

    - Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media con sindrome biologica esistente dal 2004

 

(Diagnosi ritenuta all'occasione della Perizia SAM in settembre 2004:

Sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata)

 

-   Conseguenze sulla capacità di lavoro / d'integrazione:

IL del 50% (4 ore al giorno) da settembre 2004, come descritto nella diagnosi.

L'A. è in grado di svolgere attività leggere ed adeguate alla sua situazione psico-fisica." (Doc. 65-1)

 

 

                             2.10.   In sede ricorsuale il dr. RA 1 ha nuovamente contestato il fatto che l’assicurato possa essere ritenuto abile al lavoro al 50% nella sua attività di addetto alla sorveglianza, osservando:

 

"  Considerando quanto scritto nel rapporto peritale del Dottor __________ datato 7.5.2003 "l'insieme delle alterazioni funzionali strutturali dell'apparato locomotorio determinano un'incapacità lavorativa completa per il lavoro svolto di guardia notturna presso una ditta farmaceutica, attività a dire del paziente svolta prettamente in piedi con l'obbligo di percorrere lunghe distanze durante il controllo dell'impianto industriale. Il paziente è di fatti limitato nell'assumere la posizione eretta (ma anche quella seduta) possibile solo per il massimo di mezz'ora circa e non può camminare per oltre 45-60 minuti senza interruzioni. Gli spostamenti su terreni sconnessi sono controindicati. Il salire e scendere scale è possibile solo in misura ridotta. Oltre a ciò vi è anche un limite nell'alzare pesi dal suolo (possibili solo fino a un massimo di 5-8 kg circa), rispettivamente nell'effettuare movimenti ripetitivi del tronco sia in flessione/estensione che in rotazione (possibile solo ad un ritmo molto limitato). Per un'attività lucrativa più confacente che possa rispettare in grandi linee i presenti limiti vi sarebbe, dal lato reumatologico, una capacità lavorativa residuale del 50% circa. Le attività proposte dalla __________ assicurazioni non potrebbero essere svolte in forma completa (cassiere, operaio di fabbrica)".

Il paziente presenta condizioni fisiche tali da non poter reagire in modo adeguato ad eventuali aggressioni nell'ambito della funzione di sorvegliante. Considerando ciò e al di là delle motivazioni psichiatriche, il paziente non può essere considerato abile ad un lavoro di sorveglianza nell'ordine del 50%; concretamente non ha nessuna possibilità di impiego in quel ruolo presso nessun ente, né pubblico, né privato; credo che dobbiamo tenere in considerazione le limitazioni enunciate dal Dr. __________ (tuttora di attualità) nel giudicare il grado di inabilità lavorativa del paziente." (Doc. I)

 

Su questo aspetto il TCA constata che, nel rapporto finale del 1° giugno 2007, la consulente in integrazione professionale ha rilevato:

 

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

Rimando alle valutazioni mediche per quanto concerne le diagnosi.

 

IL 50% nell'attività abituale di addetto alla sorveglianza, dal 09.2004 (vedi perizia SAM per IL precedenti)

IL 50% in attività adeguata, dal 09.2004

 

Limiti funzionali:

Attività leggera, senza l'obbligo di deambulare più di 20', senza dovere deambulare su terreni sconnessi-irregolari, senza dover salire-scendere le scale ripetutamente, alzare-portare pesi oltre i 10 kg, dover alzare spesso pesi dal suolo, senza posizioni statiche del tronco, senza dover rimanere in posizione eretta senza deambulare o seduto per più di 15', senza effettuare movimenti ripetitivi del tronco (flessione/estensione/rotazione), senza dover manovrare continuamente leve od oggetti simili con la mano sinistra, senza dover condurre un veicolo come autista professionista, senza dover lavorare su impalcature o scale a pioli, senza dover usare macchine pericolose per se stesso o per terzi.

 

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

Dopo le scuole dell'obbligo, iniziate in Italia e terminate in Ticino, l'A. lavora come fattorino, come autista, come benzinaio. Dal 1981 al 2003 lavora per la ditta __________ di __________ come addetto alla sorveglianza, con un salario di Fr. 64'617.- (2002).

 

 

Attività esigibili -  senza (ri)formazione specifica

Appurato che a livello medico l'A. potrebbe lavorare al 50% come addetto alla sorveglianza o in altre attività leggere che rispettino i limiti funzionali, posso affermare quanto segue:

● Esistono impieghi a tempo parziale nell'attività di sorvegliante o

   nella sicurezza, che possono rispettare i limiti funzionali, e

   l'attività a tempo parziale in queste mansioni non comporta un

   salario inferiore a quello percepito proporzionalmente a tempo

   pieno

● L'attività di sorvegliante o di sicurezza non implica automatica-

   mente la necessità di essere in grado di difendersi da attacchi

   personali, questo dipende dal datore di lavoro e dal mansionario

● Esistono impieghi, sempre in queste attività, dove le 4 ore lavora-

   tive possono essere suddivise sull'arco della giornata, permetten-

   do all'A. un recupero delle energie (es. servizio pedonale per

   l'attraversamento stradale dei pedoni)

 

Proposte informative (eventuali) o di chiusura del caso

L'A. può avere diritto all'aiuto al collocamento da parte del nostro ufficio e ad un'introduzione presso un nuovo datore di lavoro.

Consiglio all'A. di fare questa richiesta ai nostri uffici al più presto, senza attendere l'esito giudiziario, per evitare che una più lunga inattività diventi un ostacolo maggiore alle possibilità di inserimento.

(Doc. VI/bis)

 

                                         Rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA volta ad appurare cosa intendesse con la frase “l’attività di sorvegliante o di sicurezza non implica automaticamente la necessità di essere in grado di difendersi da attacchi personali, questo dipende dal datore di lavoro e dal mansionario” (doc. X), la consulente IP ha spiegato:

 

"  A livello svizzero ci sono ditte che si occupano di sicurezza di persone, stabili e a livello di manifestazioni, dove effettivamente c’è la necessità di essere in grado di difendersi.

Alcune di queste ditte, però, si occupano anche di regolazione della circolazione, controllo del traffico in stazionamento, sicurezza ferroviaria.

In queste attività le mansioni sono le seguenti.

 

Regolazione della circolazione:

    ▪    regolamentazione permanente del traffico agli incroci

    ▪    regolamentazione del traffico presso i cantieri / accensione e spegnimento dei segnali luminosi

    ▪    regolamentazione del traffico e servizio di parcheggio durante le manifestazioni

 

Controllo traffico in stazionamento:

    ▪    indicazioni di posteggio e incasso delle tariffe di parcheggio in occasione di grandi manifestazioni

    ▪    gestione di parcheggi pubblici

    ▪    controllo dei veicoli in sosta, compresa l’emissione e la gestione delle multe

    ▪    sorveglianza di parcheggi privati su incarico di società e istituzioni

 

Sicurezza ferroviaria:

    ▪    segnalazione via radio dell’arrivo di un treno

    ▪    avviso della squadra di operai impegnata sui binari

    ▪    ev. ordine al treno di effettuare una frenata di emergenza”

(Doc. XI/bis)

 

Al riguardo, il dr. RA 1, nello scritto del 21 marzo 2008, ha osservato:

 

"  Ribadendo quanto annotato nella mia lettera del 3 maggio 2007, segnalo che il paziente presenta condizioni fisiche tali da non poter reagire in modo adeguato ad eventuali aggressioni nell’ambito della funzione di sorvegliante. Per un impiego quale la sorveglianza occorre dunque che sia data garanzia totale per ruoli in cui è esclusa con certezza la necessità di doversi difendere da attacchi personali fisici. A queste condizioni evidentemente sarà ben accetta ogni proposta di impiego lavorativo.” (Doc. XIII)

 

                             2.11.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

 

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                             2.12.   Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.11.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio.

 

                                         Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 50% sia nella sua precedente attività di sorvegliante, sia in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (di natura ortopedica).

 

I medici del SAM hanno ben evidenziato che l’assicurato, da un punto di vista strettamente cardiologico, è abile al lavoro al 100% sia nella sua precedente attività, sia in altre attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, mentre presenta una limitazione della capacità lavorativa del 50% sia dal profilo ortopedico – a causa delle patologie a livello della colonna lombare - sia da quello psichico - a causa della sindrome depressiva ricorrente di entità media di cui è affetto.

 

                                         In particolare, nel suo consulto cardiologico del 16 settembre 2004 il dr. __________ ha attentamente esaminato le patologie dell’assicurato, giungendo alla conclusione che l’ipertensione arteriosa è ben controllata con la terapia farmacologica in atto; che la fibrillazione atriale parossistica, con tre attacchi negli ultimi anni, non necessita di interventi particolari; che i sintomi di affanno e stanchezza non possono essere attribuiti al cuore.

                                         Di conseguenza, il dr. __________ ha concluso che, dal lato strettamente cardiologico, l’assicurato non presenta delle limitazioni della capacità lavorativa sia in relazione alla sua precedente attività di sorvegliante, sia con riferimento ad altre attività che implicano sforzi fisici da leggeri a moderati (doc. 29-26).

                                         L’interessato deve per contro, secondo il dr. __________, essere considerato inabile al lavoro, a causa degli attacchi di fibrillazione atriale parossistica, in tutte quelle professioni che “implicano un rischio per il paziente o per i terzi, in caso di alterazioni transitorie dell’equilibrio e della coscienza (autista professionista, lavori su altezze o in equilibrio)” (doc. 29-26).

 

Tali conclusioni, che non sono state del resto contraddette, in sede ricorsuale, da certificati medico-specialistici attestanti patologie maggiormente invalidanti, possono essere condivise dal TCA, che ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo cardiologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal dr. __________.

 

                                         L’aspetto psichico è invece stato analizzato dal dr. __________, che ha avuto modo di analizzare le condizioni di salute dell’interessato a due riprese e meglio in data 14 settembre 2004 e, successivamente, il 20 novembre 2006.

                                         Nel primo referto peritale del 27 settembre 2004, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato, affetto da una sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD10-F43.21), inabile al lavoro al 50%, sottolineando l’importanza, in caso di persistenza dei disturbi psichici, che egli venga seguito a livello specialistico (doc. 29-30).

                                         In seguito, alla luce del certificato del 4 agosto 2005 del dr. __________, specialista curante - che segnalava la presenza di un quadro clinico di depressione grave con sintomi biologici (ICD10-F32.2), che a suo avviso rendevano l’assicurato totalmente inabile al lavoro (doc. 45-13) – l’interessato è stato nuovamente sottoposto ad un esame peritale presso il dr. __________.

                                         Nel suo referto peritale del 27 dicembre 2006 lo specialista ha potuto evidenziare l’esistenza di una sindrome depressiva ricorrente, di entità media, con sintomi biologici, giungendo alla conclusione che l’assicurato, da un punto di vista psichico, sia inabile al lavoro al 50% (doc. 63-11). Lo specialista ha precisato che l’assicurato aveva presentato, come comunicato dal curante, dr. __________, una grave alterazione dell’umore, con importanti stati ansioso-depressivi, reattivi in parte alla sua situazione socio-familiare ed economica, che era migliorata leggermente in seguito alle cure regolari e alla psicofarmacoterapia assunta (doc. 63-10). Constatando comunque l’esistenza di una situazione ancora precaria, per la quale l’assicurato necessitava di essere seguito regolarmente, il dr. __________ ha considerato auspicabile la ripresa di un’attività lavorativa al 50% (doc. 63-11).

 

Anche queste conclusioni non sono state contestate dall’assicurato.

Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dall’apprezzamento del dr. __________, che del resto non è stato smentito da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie psichiatriche maggiormente invalidanti, in grado di influire ulteriormente sulla sua capacità lavorativa.

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Infine, l’aspetto ortopedico è stato valutato dal dr. __________, che nel suo rapporto peritale del 22 dicembre 2004, ha riscontrato la presenza di una lombalgia cronica e di sciatalgie croniche predominanti a destra; di alterazioni degenerative della colonna lombare con osteocondrosi erosiva L4/L5 e discopatie, spondilosi e spondilartrosi plurisegmentali; di un’insufficienza della muscolatura abduttoria delle anche bilaterale e di un raccorciamento della muscolatura ischiocrurale e crurale bilaterale; di una moderata coxartrosi a destra; di una cervicalgia cronica aspecifica e di una sindrome del tunnel carpale a sinistra (doc. 29-20).

Sulla base di tali patologie, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro, in maniera definitiva, in attività pesanti (doc. 29-21). Lo specialista ha per contro considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro in un’attività adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali, nella quale non occorra camminare per lunghe distanze (più di 20 minuti); né deambulare su terreni sconnessi; né salire e scendere le scale ripetutamente; nella quale non occorra alzare o portare pesi oltre di 10 kg o alzare spesso pesi dal suolo; nella quale non serva mantenere posizioni statiche del tronco o rimanere in posizione eretta (senza camminare) o seduta per più di 15 minuti; in cui non siano necessari movimenti ripetitivi del tronco sia in flessione-estensione, sia in rotazione e che non preveda di manovrare cronicamente leve o guide con la mano sinistra (doc. 29-22).

                                         Il dr. __________ ha poi aggiunto che in attività non pesanti, ma non pienamente adatte alle condizioni di salute dell’interessato (e quindi non pienamente rispettose dei limiti funzionali appena esposti), l’assicurato è da ritenere inabile al lavoro al 30%-60%, con un rendimento del 20%-40%, (doc. 29-22).

                                         Infine, il dr. __________ ha considerato l’assicurato abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di sorvegliante, con piccoli lavori di manutenzione e di controllo, presso una ditta farmaceutica (cfr. doc. 29-22).

 

Queste conclusioni sono state contestate dal curante dell’assicurato, dr. RA 1, il quale ritiene che la precedente attività di sorvegliante non sia più esigibile, dato che l’assicurato presenta condizioni fisiche tali da non poter reagire in modo adeguato ad eventuali aggressioni.

Il dr. RA 1 ha quindi ritenuto, conformemente a quanto valutato dal dr. __________ nel maggio 2003, che l’assicurato vada considerato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di sorvegliante (doc. I).

 

                                         La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

 

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

 

Nel caso di specie, come verrà esposto qui di seguito, le argomentazioni del curante non sono tali da poter rimettere in discussione la perizia del dr. __________.

 

Con riferimento all’affermazione del dr. RA 1 relativa alla totale inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente professione, come del resto valutato dal dr. __________ nel 2003, il TCA sottolinea che nel suo referto 7 maggio 2003, reso su incarico dell’assicuratore malattia, il dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, dopo aver esposto le diagnosi che affliggono l’assicurato - ossia sindrome lombovertebrale cronica (e spondilogena a destra) con turbe statiche, alterazioni degenerative plurisegmentali in sede lombare e disequilibrio muscolare del cinto pelvico; coxalgie a destra da incipiente coxartrosi; lieve sindrome cervicovertebrale; sospetta sindrome del tunnel carpale a sinistra (doc. 45-38) – ha ritenuto che l’interessato presentasse le seguenti limitazioni: assunzione della posizione eretta e di quella seduta, possibili solo per un massimo di mezzora circa; camminare non oltre 45-60 minuti senza interruzione; controindicati gli spostamenti su terreni sconnessi; salire e scendere le scale possibile solo in maniera ridotta; il sollevamento di pesi dal suolo non oltre i 5-8 kg circa; limitazioni nell’effettuare movimenti ripetitivi del tronco sia in flessione / estensione che in rotazione (doc. 45-38).

Il TCA constata che questi limiti funzionali corrispondono a quelli stabiliti in sede peritale dal dr. __________.

Sulla base di tutti questi limiti funzionali, il dr. __________ ha quindi ritenuto non più esigibile lo svolgimento della precedente attività di sorvegliante presso una ditta farmaceutica, descritta dall’assicurato stesso come “svolta prettamente in piedi, con l’obbligo di percorrere lunghe distanze durante il controllo dell’impianto industriale”, ma abile al 50% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 45-38).

Le affermazioni dell’assicurato in merito alla sua precedente attività, riportate dal dr. __________, non trovano tuttavia conferma agli atti.

Nelle sue annotazioni del 20 settembre 2005 il dr. __________ del SMR ha infatti rilevato che il precedente datore di lavoro dell’interessato, ditta __________, in data 17 giugno 2004 ha comunicato all’UAI il mansionario dell’attività svolta dall’interessato, il cui incarico principale consisteva nel controllo degli impianti, attività senza necessità di grossi impegni fisici e per la quale l’interessato collaborava con il personale di manutenzione. Inoltre, sempre stando al mansionario relativo alla sua attività di sorvegliante, l’assicurato non doveva effettuare lunghi spostamenti, oltre i 20 minuti, ritenuto che le dimensioni della ditta non erano tali da esigere tragitti così lunghi. Inoltre, il terreno sul quale l’assicurato doveva camminare era liscio, non presentava superfici sconnesse e non comportava in maniera ripetuta il dover salire e scendere scale (doc. 50-2).

Alla luce di queste osservazioni del SMR, formulate sulla base delle comunicazioni del precedente datore di lavoro dell’assicurato, che possono essere fatte proprie da parte di questo Tribunale, non si può quindi ritenere che la precedente attività dell’assicurato non sia più esigibile, perché incompatibile con i suoi limiti funzionali, come indicato dal dr. __________, tenendo conto della descrizione della sua precedente attività fatta dall’assicurato.

Il grado di abilità lavorativa del 50% nell’attività di sorvegliante, stabilita dal dr. __________, non è quindi incompatibile con quanto valutato dal dr. __________, che ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 50% in un’attività adeguata al suo stato di salute.

 

Quanto all’altra argomentazione del dr. RA 1 per giustificare il suo parere circa la completa inabilità lavorativa dell’interessato nella precedente attività di sorvegliante, vale a dire l’impossibilità per il signor RI 1 di reagire in maniera adeguata ad eventuali aggressioni, questo Tribunale sottolinea che, come spiegato in maniera motivata dalla consulente IP, l’attività di sorvegliante non implica automaticamente la necessità di essere in grado di difendersi da attacchi personali, ma tale requisito dipende dal datore di lavoro e dal mansionario dell’attività richiesta (doc. VI/bis).

Rispondendo ad una richiesta di precisazioni del TCA (X), in data 10 marzo 2008 la consulente IP ha puntualizzato che a livello svizzero vi sono delle ditte che si occupano della sicurezza di persone, di stabili e di manifestazioni, la cui attività presuppone effettivamente la necessità di essere in grado di difendersi da eventuali attacchi personali. Ella ha tuttavia aggiunto che alcune di queste ditte si occupano anche della regolamentazione della circolazione, del controllo del traffico in stazionamento e della sicurezza ferroviaria, attività queste nelle quali non occorre possedere il requisito della capacità di difendersi da attacchi personali (doc. XI/bis). La consulente ha poi elencato per ciascuna di queste attività quali sono le mansioni richieste (cfr. doc. XI/bis e l’indicazione, per esteso, al consid. 2.10.).

Anche queste considerazioni della consulente IP possono essere condivise da questo Tribunale.

 

Alla luce di queste precisazioni, il TCA ritiene quindi che l’assicurato possa ancora svolgere, nonostante le sue limitazioni funzionali, nella misura del 50%, la sua precedente attività di sorvegliante, con l’avvertenza di circoscrivere tale genere di occupazione a tutte quelle attività di sorveglianza che, come indicato dalla consulente IP, non necessitano della capacità di essere in grado di difendersi da eventuali attacchi personali (cfr. doc. XI/bis).

Al riguardo, va rilevato che anche il curante dell’assicurato, con scritto del 21 marzo 2008, ha ritenuto esigibile l’attività di sorvegliante, purché venga rispettata la condizione di non dover essere pronti a reagire, nello svolgimento di tale attività, ad eventuali attacchi fisici personali (cfr. doc. XIII).

 

                                         Visto quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente è inabile al lavoro al 50% sia nella sua precedente occupazione, sia in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

 

Per quel che riguarda gli aspetti economici, nella documentazio-ne agli atti è presente una tabella di calcolo del grado di invalidità dell’assicurato, in attività adeguate alle sue condizioni di salute, esigibili al 50% (doc. 36-1).

Da tale tabella risulta che il reddito da valido nella sua precedente attività è pari a fr. 58'500 (2003); che il reddito da invalido, secondo i dati statistici, ammonta a fr. 52'188 (2003), che ritenuta un’esigibilità del 50% e ammettendo una riduzione del 15% (10% “per attività leggera” e 5% “per eventuali altre riduzioni salariali”, cfr. doc. 36-1) corrisponde a fr. 22'180. Dal raffronto tra il reddito da valido e quello da invalido, emerge un’incapacità al guadagno pari a 62.1 ([Fr. 58’500.- – Fr. 22’180.--] x 100 : Fr. 58’500.-), arrotondato al 62% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

                                         Il funzionario incaricato ha quindi scritto, a mano, la seguente annotazione, datata 25 aprile 2005:

 

"  Altre attività. Reddito sicuramente non superiore al 50%.” (Doc. 36-2)

 

Secondo questo Tribunale tale annotazione deve essere intesa nel senso che l’assicurato, inabile al 50% sia nella sua precedente attività, sia in altre adeguate, alla luce del grado di invalidità del 62% in attività adeguate risultato dal raffronto dei redditi, è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua nella sua precedente professione di sorvegliante.

 

A questo proposito, va ricordato che, in una sentenza U 240/02 del 28 maggio 2004, il Tribunale federale ha censurato il fatto che l’assicuratore infortuni abbia stabilito il grado di invalidità di un assicurato - considerato dal consulente in integrazione professionale dell’UAI convenientemente reintegrato nella sua precedente attività di magazziniere, svolta a tempo parziale (50%) – senza far capo al necessario confronto dei redditi. L’Alta Corte ha quindi rinviato gli atti all’assicuratore infortuni, affinché procedesse in tal senso, confrontando la situazione salariale concreta esistente presso il datore di lavoro al momento dell’inizio del diritto alla rendita con il reddito ipoteticamente realizzabile dall’assicurato, alla stessa data, presso il medesimo datore di lavoro, senza il danno alla salute.

 

Nella fattispecie concreta, dal tenore del rapporto del 1° giugno 2007, emerge implicitamente che la consulente IP ha, conformemente alla giurisprudenza appena citata, proceduto al raffronto dei redditi, al fine di calcolare il grado di invalidità dell’assicurato nella sua precedente attività di sorvegliante. La consulente ha infatti espressamente indicato che “esistono impieghi a tempo parziale nell'attività di sorvegliante o nella sicurezza, che possono rispettare i limiti funzionali, e l'attività a tempo parziale in queste mansioni non comporta un salario inferiore a quello percepito proporzionalmente a tempo pieno” (doc. VI/bis e consid. 2.10.).

 

                                         Secondo tale indicazione della consulente IP, dunque, il reddito da invalido che l’assicurato potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, lavorando al 50% quale sorvegliante, corrisponde al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%).

 

                                         Pertanto, l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al 50%, ciò che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità, a partire dal 1° gennaio 2005, come stabilito dall’amministrazione.

 

                                         Visto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva che nella risposta di causa l’UAI, sulla base di quanto indicato dalla consulente IP nel rapporto del 1° giugno 2007, ha ritenuto che l’assicurato “può avere diritto all’aiuto al collocamento e ad un’introduzione presso un nuovo datore di lavoro” da parte dell’amministrazione, consigliando all’assicurato di “fare questa richiesta ai nostri uffici al più presto, senza attendere l’esito giudiziario, per evitare che una più lunga inattività diventi un ostacolo maggiore alle possibilità di inserimento” (doc. VI).

Spetta dunque all’assicurato attivarsi, facendone richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento e un’introduzione presso un nuovo datore di lavoro.

 

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti