Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 24 aprile 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, nel mese di febbraio 2005 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, dichiarando di essere sofferente dal 1998 di una sindrome ansioso-depressiva e di un disturbo narcisistico di personalità (doc. 5-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM; doc. 29-1), con decisione del 24 aprile 2007 (doc. A), preavvisata con progetto del 9 febbraio 2007 (doc. 44-1), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un quarto di rendita (grado di invalidità del 42%) dal 1° novembre 2004.
1.3. Contro questo provvedimento l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica, quella economica e l’inizio del diritto alla rendita – ha postulato il diritto a una rendita intera d’invalidità a fare tempo dal mese di febbraio 2004. Egli ha inoltre chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha addotto, in particolare, di aver conseguito un attestato di capacità in qualità di cuoco, di aver continuato la propria formazione professionale specializzandosi tanto in Svizzera quanto all’estero, segnatamente negli __________, quale dietista e di essersi ulteriormente perfezionato ottenendo un certificato federale di abilitazione all’insegnamento per riuscire a inserirsi in modo ottimale nel contesto professionale a metà degli anni novanta, quale insegnante presso la __________). Egli ha poi precisato, da un lato, di avere conosciuto nel 1998 gravi disturbi depressivi che lo hanno costretto a un ricovero presso la Clinica __________ di __________ e successivamente a un trasferimento coatto presso la Clinica __________. Dall’altro, che in questo contesto si è dimesso dal proprio posto di lavoro e, dopo essersi parzialmente rimesso, ha vissuto alcune esperienze umanitarie nel terzo mondo. L’assicurato ha evidenziato che allorquando si trovava in __________ ha contratto la malaria con complicazioni cerebrali e alla colonna vertebrale che lo hanno portato, in particolare tra il 2001 e il 2002, a sottoporsi a più interventi chirurgici.
Egli ha, inoltre, asserito che nel 2003 ha ripreso un’attività lavorativa a tempo parziale presso l’azienda del fratello attiva nel settore degli impianti di riscaldamento - la __________ -, occupandosi prevalentemente di lavori amministrativi e che si trattava di un’occupazione ideale, grazie alla comprensione del datore di lavoro, in quanto esercitata nei periodi in cui la salute glielo permetteva. L’assicurato ha specificato che, siccome anche questa attività si è rivelata con il passare degli anni troppo esigente, con l’inizio del 2005 si è visto costretto a inoltrare una richiesta di prestazioni AI per adulti e ha dovuto cessare definitivamente l’attività presso la __________.
L’insorgente ha poi affermato che il suo incarto AI contiene una fornita serie di rapporti medici, segnatamente la perizia allestita presso il centro SAM. Egli ritiene comunque gli stessi insufficienti per inquadrare correttamente la sua posizione.
L’assicurato ha, al riguardo, rilevato che le conclusioni alle quali è giunto l’accertamento SAM sono contraddette dal Dr. med. __________ che parla di un evidente peggioramento e dal Dr. med. __________, da ultimo con il rapporto del maggio 2007 allegato al ricorso. A mente del ricorrente si tratta di elementi concreti elaborati da specialisti riconosciuti nei rispettivi ambiti di attività che non possono essere trascurati o minimizzati.
L’assicurato ha pure indicato che negli accertamenti effettuati dal SAM si parla di possibili abusi alcolici, tuttavia questa problematica è stata solamente sfiorata e ciò benché la stessa potrebbe interferire in maniera marcata con le altre diagnosi invalidanti.
Egli ha precisato che anche il disturbo psichico è stato trattato in modo inadeguato e che le attestazioni del Dr. med. __________ devono poter bastare per convincere sulla necessità di ulteriormente approfondire questa componente, visto che lo segue costantemente e ha confermato la presenza di “idee suicidali latenti”, contrariamente alla tesi del Dr. med. __________, il quale ha sottovalutato la tematica riferendo che dalla crisi del 1998 “ non ha più presentato delle idee suicidali attive”.
L’insorgente ha poi rilevato che nella seconda metà degli anni novanta è stato in grado di conseguire redditi particolarmente elevati che ingiustamente l’UAI non considera. Egli, in proposito, ha menzionato l’attestazione dell’8 giugno 1999 che parla di un’attribuzione oraria a quel momento di ben fr. 80.--. Inoltre l’assicurato ha chiesto, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere questo dato, di prendere in considerazione i rilevamenti statistici specifici per l’attività di insegnante.
Il ricorrente sostiene che anche per quanto attiene alla determinazione del salario da invalido non sono state considerate adeguatamente le sue diverse caratteristiche invalidanti, ossia la somma dei fattori fisici con quelli psichici.
Egli ha indicato che, avendo dovuto lasciare l’attività svolta presso la ditta del fratello dove poteva gestirsi a suo piacimento, giungere a ipotizzare un reddito da invalido di praticamente fr. 40'000.- è chiaramente arbitrario e che una riduzione della capacità produttiva del 40%, allorquando agli atti sono documentati ripetuti periodi di ricovero, non regge. Neppure è sostenibile l’ulteriore decurtazione del 3%, se si pensa che a causa delle controindicazioni dei potenti medicinali che assume non può nemmeno più condurre veicoli a motore, fattore questo che l’ha costretto a rinunciare al lavoro presso la ditta del fratello. L’assicurato ha rilevato che nemmeno l’ipotesi base di un’attività qualificata di valore mediano può essere seriamente considerata per una persona affetta da forti problemi di natura psichica, forse anche di abuso etilico, sottolineando che anche il Dr. med. __________ ha evidenziato fortissimi limiti tanto nell’esecuzione di lavori concreti (incostante, impreciso, scarsa concentrazione, affaticamento mentale), quanto nei rapporti con colleghi, superiori o clientela. Egli ritiene, pertanto, necessario partire da attività non qualificate.
L’insorgente ha, infine, censurato la data di inizio del diritto alla rendita, la quale deve essere riconosciuta dal mese di febbraio 2004, ovvero da un anno prima della presentazione della domanda di prestazioni AI (cfr. doc. I).
1.4. L’UAI, dopo aver sottoposto il rapporto del maggio 2007 del Dr. med. __________ al Dr. med. __________, del Servizio medico regionale (SMR; cfr. doc. IVbis), ha chiesto, mediante risposta del 13 giugno 2007, l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. Con scritto del 23 luglio 2007 l’assicurato, il cui patrocinatore è nel frattempo divenuto l’avv. RA 1, si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie. Egli ha, inoltre, rinunciato a formalizzare l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. IX).
1.6. Il doc. IX è stato inviato all’UAI per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. X).
L’amministrazione è rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI che verranno citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è, in primo luogo, la questione di sapere se il ricorrente ha diritto a una rendita per un grado di invalidità maggiore di quello del 42% accertato dall’Ufficio AI.
In secondo luogo, la decorrenza della rendita di invalidità.
Più precisamente, va stabilito se il diritto alla rendita deve essere riconosciuto a partire dal 1° novembre 2004, come deciso dall’UAI (cfr. doc. A), oppure a decorrere già dal 1° febbraio 2004, come fatto valere dall’assicurato (cfr. doc. I).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.7. Nella concreta evenienza dalla documentazione agli atti risulta che __________ ha inoltrato una domanda di prestazioni AI nel febbraio 2005 (cfr. consid. 1.1.).
Nel Rapporto medico all’attenzione dell’AI del 19 aprile 2005 il Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato sindrome mista ansioso-depressiva, sindrome da attacchi di panico e disturbo di personalità di tipo narcisistico.
Inoltre dallo stesso emerge quanto segue:
" (…) Per quel che riguarda i suoi disturbi psichici è stato ricoverato nel 1998 in seguito ai gravi disturbi depressivi e idee suicidali presso la Clinica __________ di __________ e successivamente presso la Clinica __________ di __________ e poi a causa dei forti dolori alla schiena gli è stata diagnosticata anche un’ernia discale per la quale è stato operato con degli ottimi risultati. E’ stato poi ricoverato anche presso la Clinica __________ di __________ e __________ a causa dei suoi dolori e disturbi psico-fisici. Per quel che riguarda l’abilità lavorativa salvo i periodi di malessere in cui era inabile in modo completo, negli ultimi anni non ha superato una percentuale superiore del 30%. (…)” (Doc. 21-2).
Dal 23 gennaio al 10 febbraio 2006 il ricorrente è stato degente presso la Clinica __________ di __________. Nel relativo referto i Dr. med. __________, FMH in psichiatria psicoterapia e capoclinica, e __________, assistente, hanno attestato che il paziente era stato inviato presso la loro struttura dal Dr. med. __________ a seguito di una persistente sintomatologia caratterizzata da stati ansiosi, da incertezza e disagi nella gestione della sua vita socio-economica. Essi hanno, da un lato, precisato che accanto alla nota sindrome depressiva si era aggiunto l’abuso di bevande alcoliche e di benzodiazepine. Dall’altro, che era stato impostato un trattamento integrato psicofarmacologico, psicologico di sostegno. I medici hanno poi osservato che comunque nel corso del ricovero si è avuta una remissione dal punto di vista depressivo con la comparsa di una progettualità più positiva nei riguardi della propria vita (cfr. doc. 28-2, 28-3).
Il SMR, vista la lunga storia psichica non ben documentata dell’insorgente accompagnata prevalentemente da un problema lombo-vertebrale operato, ha ritenuto indicata una perizia SAM (cfr. doc. 23-2).
Nel contesto di tale perizia pluridisciplinare ha avuto luogo il 4 maggio 2006 un consulto psichiatrico da parte del Dr. med. __________, nonché un consulto ortopedico da parte del Dr. med. __________ e il 5 maggio 2006 un consulto neurologico da parte del Dr. med. __________ (cfr. doc. 29-1).
Il Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha indicato che l’assicurato presentava, da un punto di vita psicopatologico, un complesso quadro clinico con una sindrome depressiva e ansiosa, nell’ambito di disturbo di personalità con una alterazione del comportamento e dell’emotività. Lo specialista ha affermato che, da un lato, prevaleva una componente magica del pensiero con caratteristiche del disturbo borderline di personalità, dall’altro, un sistema ermetico con idee a sfondo persecutorio e narcisistiche. Egli ha rilevato che queste forme miste del pensiero hanno strutturato un’organizzazione difensiva labile, con un falso “sé” e un comportamento inizialmente iperadattato, attraverso la messa in atto di meccanismi di difesa ossessivi. Lo psichiatra ha evidenziato che nel corso della vita l’assicurato non ha mai investito in modo adeguato le relazioni intime, in quanto privato di una adeguata capacità introiettiva delle emozioni. Egli ha poi osservato che la carriera e il ruolo lavorativo raggiunto hanno compensato, sebbene parzialmente, queste sue mancanze, ma che all’apice della sua carriera questi meccanismi compensatori non hanno retto assistendo all’esordio di una sintomatologia ansiosa e depressiva. L’esperienza del ricovero psichiatrico è, inoltre, stata vissuta con un’importante valenza persecutoria provocando una profonda ferita narcisistica irreparabile e irreversibile. Il Dr. med. __________ ha precisato che da allora ha messo in atto un comportamento di fuga dalla realtà imbarcandosi in un ruolo sostitutivo lontano dal suo contesto sociale che poi è finito in un nuovo insuccesso e che al rientro in Svizzera si è assistito a un processo regressivo dell’apparato psichico, rifugiandosi in una posizione egocentrata e mettendo in atto un comportamento disadattato socialmente in quanto conduceva una vita sociale particolare e ritirata, fuori dalle normali regole sociali e con scarsi interscambi interpersonali. Egli ha, infine, rilevato che il quadro clinico presentato dall’assicurato era di media gravità con influenza parziale sulla sua capacità lavorativa e che si trattava di un quadro clinico complesso e di difficile gestione sia per quanto riguardava il trattamento psicoterapico che in relazione a quello psicofarmacologico (tendeva ad automedicarsi a ad abusare di benzodiazepine).
Per quanto concerne l’abilità al lavoro, il Dr. med. __________ ha attestato che alla luce del quadro psicopatologico a quel momento l’insorgente presentava un’incapacità lavorativa nella misura del 40% nell’attività attuale e in altre attività esigibili. Egli ha precisato che l’evoluzione è stata caratterizzata da un momento iniziale (sintomatologia a fenomenologia depressiva ansiosa e attacchi di panico) nel 1998 che ha comportato una incapacità totale fino alla fine del 1998. Dal 1999 l’insorgente ha presentato un’inabilità dello 0% fino al 2001. Dal 19 novembre 2001 (data del primo ricovero a __________ per disturbi depressivi e attacchi di panico) presentava una incapacità lavorativa del 40%. Il medico ha rilevato che la prognosi poteva essere proclive al peggioramento e che l’assicurato, relativamente alle limitazioni funzionali, era poco collaborante e intollerante nei confronti di terzi sul posto di lavoro, poco affidabile nell’esecuzione delle mansioni, incostante, impreciso e presentava una minore concentrazione che poi comportava una maggiore affaticabilità mentale. Per quanto attiene ad altre attività, lo specialista ha dichiarato che il ricorrente avrebbe potuto svolgerne di adatte sempre con un’incapacità del 40% (cfr. doc. da 29-13 a 29-18).
Il Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, ha sottolineato che i dolori lombosacrali di carattere cronico si spiegavano con la presenza di un’osteocondrosi lombosacrale importante localizzata al segmento L5/S1 e con la presenza di un sacro relativamente acuto. La funzionalità della colonna vertebrale lombosacrale era malgrado ciò relativamente buona e non vi erano segni di recidiva erniaria (una discectomia a livello L5/S1 era stata eseguita dal Dr. med. __________ nel novembre 2001 a __________), né per una compressione radicolare, mentre vi erano indizi per un’irritazione residua nel settore delle radici L5 e S1 a destra. Egli ha evidenziato che negli ultimi anni vi era stata una progressione dell’osteocondrosi del disco intervertebrale L5/S1, che quest’evoluzione tendeva a stabilizzare il segmento in causa e che era probabile che a medio termine si dovesse proporre la spondilodesi lombosacrale L5/S1 per via chirurgica.
Il medico ha indicato che per quel che riguardava la spalla destra (nel febbraio 2001 il Dr. med. __________, a seguito di ripetute lussazioni dell’articolazione omero-scapolare destra, ha eseguito la stabilizzazione omero-scapolare destra con la tecnica di Neer), la situazione appariva favorevole e che anche lo stato del ginocchio sinistro (nel novembre 2002 sempre il Dr. med. __________ ha effettuato un’artroscopia di questo ginocchio con meniscectomia parziale mediale) era buono.
La prognosi a medio e lungo termine per la spalla destra e per il ginocchio sinistro appariva favorevole.
Il Dr. med. __________ ha certificato che per motivi strettamente ortopedici la capacità lavorativa dell’assicurato in qualità di cuoco dietista raggiungeva il 70% e che si teneva in considerazione che come cuoco dietista certi lavori pesanti erano difficilmente evitabili. Il medico ha rilevato che anche come ausiliario di amministrazione la capacità al lavoro si situava attorno al 70%, tenendo conto del carattere molto sedentario di quest’attività. Invece in qualità di consulente dietista e istruttore alimentare la capacità lavorativa raggiungeva praticamente il 100%.
Egli ha, altresì, indicato che il ricorrente era in grado di svolgere altre attività e che elementi limitanti erano il trasporto ripetuto e il sollevamento di pesi sopra i 12 kg. Anche il lavoro sedentario in modo unilaterale era da considerarsi sfavorevole, come pure manovre ripetute che richiedevano un movimento di leva del tronco sarebbero state da evitare entro i limiti del possibile. Il medico ha rilevato che tenendo conto di questi fattori limitanti si poteva mirare gradualmente a una capacità lavorativa del 100%.
Anche nel caso in cui si fosse dovuto operare a livello della colonna, la capacità lavorativa non avrebbe dovuto subire modifiche (cfr. doc. da 29-19 a 29-27).
Per quel che concerne l’aspetto neurologico, il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, ha attestato che l’assicurato aveva presentato all’inizio degli anni 2000, verosimilmente nell’ambito di un’infezione da malaria contratta durante un periodo in __________, crisi epilettiche, eventualmente favorite da un abuso etilico. L’elettroencefalogramma era comunque al momento del consulto normale e anamnesticamente non sembravano esservi stati sicuri episodi almeno nei due anni prima della visita specialistica molto sospetti di crisi epilettiche. Il medico ha rilevato che era più probabile che si fosse trattato, almeno nei tempi più recenti, di espisodi di origine funzionale, rispettivamente attacchi di panico, come descritto nell’ambito di varie valutazioni psichiatriche.
In relazione ai dolori alla gamba destra (questi nel passato erano stati imputati a una sindrome radicolare S1, dovuta a una grossa ernia L5/S1 evidenziata da una RM del 2001, dopo la quale l’assicurato era stato sottoposto a intervento di discectomia) lo specialista ha osservato che non vi erano assolutamente deficit sensitivo-motori che facessero sospettare una residua lesione radicolare e anche la RM del 2003 aveva mostrato una discopatia a livello L5/S1 ma senza importanti reperti comprimenti le strutture neurogene. Il Dr. med. __________ ha precisato che i dolori a quel momento sembravano essere piuttosto di tipo pseudoradicolare, ma che, anche se vi fosse stata una componente radicolare residua, questa sarebbe stata da considerare minima e non invalidante, soprattutto per le attività lavorative relativamente leggere dal punto di vista fisico che la sua formazione gli avrebbe permesso di svolgere (dietista, rispettivamente attività in ufficio con mansioni amministrative). Egli ha, in ogni caso, dichiarato che anche altre attività potevano essere svolte senza limitazioni dal punto di vista neurologico (cfr. doc. 29-28 a 29-31).
Dal rapporto conclusivo della perizia pluridisciplinare del 30 giugno 2006, redatto dai medici del SAM sulla base delle valutazioni espresse dai sanitari appena citati, emerge che:
" (…)
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie psichiatriche e ortopediche, mentre come descritto al capitolo 6, dal punto di vista neurologico l’A. non presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa.
(…) dal punto di vista fisico e psichico valutiamo il grado di capacità lavorativa globale delle attività finora esercitate nella misura del 60%. Riteniamo che le incapacità lavorative determinate dai nostri consulenti non debbano essere sommate, in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una diminuzione del rendimento.
Preponderante, con un influsso decisivo sull’evoluzione della limitazione della capacità lavorativa, è la componente psichiatrica, caratterizzata da un momento iniziale di una sintomatologia a fenomenologia depressiva ansiosa, con attacchi di panico, insorta nel 1998, che ha comportato un’incapacità lavorativa totale fino alla fine del 1998. Dal 1999 egli ha presentato una capacità lavorativa piena fino al 2001. Poi, da novembre 2001 (data del primo ricovero presso la Clinica __________ di __________), l’A. presenta un’incapacità lavorativa nella misura del 40%, come valutato nell’attuale perizia (tranne nei periodi di degenza descritti negli atti).”
(…)” (doc. 29-10, 29-11)
2.8. Il Dr. med. __________, FMH in neurochirurgia, il 21 settembre 2006 ha rilasciato un certificato medico da cui emerge che prima dell’intervento di discectomia L5/S1 del novembre 2001 l’assicurato accusava dolori lombari radicolari con un Lasègue altamente positivo a destra, ma senza deficit neurologici sensomotori. La RM aveva confermato già a quell’epoca un’importante discopatia degenerativa L5/S1 con una sclerosi sottocondrale dei piatti vertebrali.
Lo specialista ha però specificato che la situazione, dopo l’intervento, è sicuramente migliorata con fastidi lombari residuali e meno fastidi alla gamba e che la situazione è rimasta stabile per diversi anni. In seguito vi è stata una riacutizzazione dei dolori lombari e in entrambe le gambe ma in maniera diffusa. Egli ha indicato che gli ulteriori accertamenti tramite RM hanno confermato la già conosciuta discopatia L5/S1, in assenza di una recidiva di ernia.
Il medico ha poi riferito che la situazione era recentemente ulteriormente peggiorata con dolori decisamente più importanti in sede lombare e riapparizione di dolori alla gamba sinistra. Inoltre è stato precisato che una nuova RM lombare di controllo ha riconfermato la discopatia L5/S1 che decisamente è aumentata, ma nessuna recidiva d’ernia e poche aderenze periradicolari.
Il Dr. med. __________ ha sottolineato che una terapia chirurgica in questo caso sarebbe consistita in un intervento di fissazione intersomatico del segmento L5/S1, in merito al quale il paziente era contrario e che in assenza di problemi neurologici non aveva un’indicazione in senso assoluto. Il medico ha osservato che l’assicurato ha espresso il desiderio di sottoporsi a una terapia del dolore (cfr. doc. 36-2, 36-3).
Con annotazione del 4 dicembre 2006 il Dr. med. __________ dell’SMR, dopo aver visionato l’attestazione del Dr. med. __________, ha evidenziato che la patologia in oggetto al certificato del 21 settembre 2006 era già stata trattata e valutata nell’ambito dell’accertamento SAM. Inoltre il medico ha rilevato che il neurochirurgo sulla base di una RM di controllo che ha confermato la condizione clinica precedente senza recidiva di ernie ha riferito che il peggioramento era dovuto a dolori lombari, condizione questa che rientrava nella normale evolutività della condizione di base e che poteva essere trattata sintomatologicamente all’occasione, come il ricorrente stesso ha richiesto, unitamente alla possibilità di soluzione chirurgica che a quel momento non aveva un’indicazione assoluta.
Il Dr. med. __________ ha concluso affermando che la condizione riferita nel certificato del Dr. med. __________ non rivestiva un carattere di peggioramento dello stato di salute se non in modo relativo e temporaneo, rispetto a una diagnosi nota e non modificata, che rientrava nella storia naturale di tale patologia e quindi non necessitava di una nuova valutazione medica da parte AI (cfr. doc. 37-1).
Il Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 16 maggio 2007 ha attestato quanto segue:
" (…)
Il paziente è seguito preso il mio studio medico dal 21.10.1998 a tuttora a causa di una sindrome depressiva ricorrente e un disturbo di personalità misto. Si tratta di un 42enne, secondogenito di una fratria di 3; nato a __________ e cresciuto a __________. Egli ha vissuto 4 anni negli __________ ottenendo un dottorato in scienze dell’alimentazione dal 1981 al 1985 e successivamente aveva lavorato 2 anni e mezzo circa presso l’Ospedale __________ di __________ al Servizio di dietologia e poi per circa 6 anni nel __________.
Nell’arco del 1998 egli aveva presentato gravi disturbi depressivi, ragion per la quale veniva segnalato da parte del medico curante Dr. __________ per essere seguito ambulatorialmente ma vista la persistenza della sua sintomatologia depressiva grave con idee suicidali, l’avevo in un primo tempo ospedalizzato presso la Clinica __________ di __________ e successivamente dalla suddetta Clinica veniva coattamente trasferito presso la Clinica __________ a causa dei gravi disturbi psichici e idee suicidali. Dopo un periodo di relativo benessere di nuovo dal 2004 aveva presentato una riesacerbazione dei suoi sintomi depressivi che venivano peggiorati successivamente in seguito a un abuso etilico e farmacologico (la situazione peggiorava anche a causa dei suoi disturbi somatici), infatti egli è stato chirurgicamente operato anche per ernia discale e poi nel periodo che aveva vissuto in __________ si era infettato, sviluppando una malaria con interessamento del sistema nervoso centrale e questo evento sicuramente ha peggiorato la sua situazione già precaria. In effetti egli soffre ancora di importanti dolori alla colonna vertebrale malgrado l’intervento neurochirurgico e a causa dei suoi dolori abusa spesso di medicamenti e a volte d’alcol, ragion per la quale in seguito a un peggioramento della sua situazione, già durante lo scorso anno avevo chiesto di nuovo il ricovero presso la Clinica __________ di __________ dove egli è stato ricoverato dal 23.01 al 10.02.2006. Dopo il ricovero presso la Clinica __________, egli è stato regolarmente seguito anche dal Dr. __________, psicologo, ed è stato al beneficio di colloqui di sostegno psicologico in modo regolare vista la sua situazione psichica precaria. Per quel che riguarda la sua inabilità lavorativa, egli ormai già dal 2005 presenta un’inabilità lavorativa completa con oscillazioni e miglioramenti fino a un’abilità lavorativa nella misura del 30% e un peggioramento negli ultimi mesi anche a causa di riesacerbazione di dolori dovuti all’ernia discale. Dal punto di vista psichiatrico attualmente presenta almeno un’inabilità lavorativa nella misura del 70% con una prognosi a medio-lungo termine sfavorevole. Egli è regolarmente seguito presso il mio studio medico ed è al beneficio di un'importante psicofarmacoterapia oltre che colloqui di sostegno, assolutamente necessari, altrimenti vi è il rischio di gravi scompensi visto che presenta ancora idee suicidali latenti.” (Doc. B)
Il Dr. med. __________, dell’SMR, l’11 giugno 2007, ha affermato che il referto del Dr. med. __________ appena citato sarebbe in parte contraddittorio se confrontato con il suo rapporto del 19 aprile 2005, dove aveva indicato che vi era stata unicamente una inabilità al lavoro completa durante i periodi di ricovero e che negli altri periodi l’incapacità non avrebbe superato il 30%.
Nel maggio 2006 lo psichiatra curante ha, invece, asserito che in pratica vi sarebbe stata un’incapacità completa dal 2005. Il medico dell’SMR, al riguardo, ha rilevato, da una parte, che non risultava spiegata né documentata con dati medico-clinici in modo convincente per quali ragioni vi è stata una così importante variazione dell’inabilità lavorativa. Dall’altra, che la documentazione medica presentata dopo la perizia SAM non permetteva di oggettivare o rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato rispetto al momento della perizia SAM (cfr. doc. IVbis).
Per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In concreto i referti dei Dr. med. __________ ed __________, menzionati sopra, sono posteriori alla decisione impugnata. Tuttavia quanto riscontrato dai medici citati può permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato. Pertanto tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 25 aprile 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
2.9. Nell’evenienza concreta l’UAI ha ritenuto che l’assicurato presentava un’inabilità lavorativa del 40% sia nelle precedenti attività svolte (cuoco, cuoco dietista e docente) che in altre attività adeguate allo stato di salute, fondandosi sul rapporto della perizia pluridisciplinare effettuata dal SAM nel 2006 (cfr. doc. 49-1, 42-1).
L’insorgente contesta tale conclusione, sostenendo in buona sostanza che le patologie di cui soffre di natura psichiatrica, ortopedica e neurologica non sono state sufficientemente approfondite (cfr. doc. I).
Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’aspetto neurologico sia stato accuratamente vagliato dal neurologo consulente SAM.
In effetti la perizia medica allestita nel maggio 2006, da cui si evince che l’assicurato non ha limitazioni di sorta dal profilo neurologico nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa (cfr. doc. da 29-28 a 29-31), è dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al consid. 2.6. A tale perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena (cfr. consid. 2.8).
Agli atti non risultano, d’altronde, indizi concreti atti a ritenere la valutazione del Dr. med. __________ inattendibile.
Per quanto attiene agli asseriti influssi dovuti al consumo eccessivo di alcool e medicamenti (cfr. doc. I), va osservato che il neurologo ha preso in considerazione tale elemento, specificando comunque che le crisi epilettiche insorte, forse anche nell’ambito di un abuso etilico, erano verosimilmente occasionali e sottolineando per di più che “l’elettroencefalogramma è attualmente normale e anamnesticamente non sembrano esservi stati sicuri episodi almeno negli ultimi due anni molto sospetti di crisi epilettiche” (Doc. 29-29).
In proposito giova ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di consumo di medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia ( STF I 56/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1.; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4 aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
Per quanto riguarda le problematiche ortopediche, secondo questo Tribunale il rapporto peritale del Dr. med. __________ del maggio 2006 e l’attestazione del Dr. med. __________ del settembre 2006 non sono in contraddizione (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).
Più precisamente il Dr. med. __________ ha esposto l’evoluzione dei disturbi e della sintomatologia a livello lombare a partire dall’intervento di discectomia a livello L5/S1 da lui effettuato il 9 novembre 2001 (cfr. doc. 29-20), affermando che “recentemente” la situazione era peggiorata.
A prescindere dal fatto che dal certificato del Dr. med. __________ non risulta la data della visita dell’assicurato a cui si riferisce il rapporto del Dr. med. __________ del settembre 2006, il consulto da parte del Dr. med. __________ ha comunque avuto luogo nel maggio 2006, per cui non molto tempo prima del referto del Dr. med. __________.
Lo stato di salute riscontrato da entrambi i medici era, peraltro, il medesimo. Anche il Dr. med. __________ ha attestato l’assenza di una recidiva d’ernia e poche aderenze periradicolari.
Inoltre dai dati soggettivi riferiti nel rapporto del Dr. med. __________ già risultava dolore in sede lombosacrale di carattere cronico con fasi frequenti di acutizzazione del dolore e alla gamba sx, come poi certificato dal Dr. med. __________, nonché formicolii e crampi alla gamba dx (cfr. doc. 29-19 segg.).
Anche per quanto riguarda il trattamento suggerito, entrambi i sanitari hanno dichiarato che era da prendere in considerazione un intervento a livello lombosacrale (cfr. doc. 29-24, 29-25; 36-3).
Di conseguenza il peggioramento attestato dal Dr. med. __________ è, secondo ogni verosimiglianza, già stato considerato dal Dr. med. __________.
In simili condizioni, non vi è motivo di scostarsi dall’approfondita analisi del Dr. med. __________, il quale ha ritenuto l’assicurato inabile al 30% per ragioni ortopediche. Per determinate attività, come consulente dietista e istruttore alimentare, il consulente SAM ha indicato una capacità al lavoro del 100%. Egli ha pure precisato che, anche nel caso in cui si dovesse effettuare un intervento alla colonna vertebrale, la capacità lavorativa non dovrebbe subire modifiche (cfr. doc. 29-24, 29-25).
Del resto il Dr. med. __________ nemmeno si è pronunciato circa l’abilità al lavoro del ricorrente.
2.10. Per quanto attiene, invece, all’aspetto psichico, dopo approfondito esame della documentazione agli atti, questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica psichichiatrica non è stata sufficientemente chiarita.
Nel contesto della perizia SAM, l’aspetto psichiatrico è stato vagliato dall’UAI tramite il consulto specialistico del Dr. med. __________.
Le conclusioni del perito si rivelano in dissonanza con la valutazione effettuata dal Dr. med. __________, psichiatra curante dell’insorgente.
Infatti il Dr. med. __________, nel maggio 2006, ha rilevato un quadro clinico di media gravità che incide parzialmente sulla capacità lavorativa del ricorrente, che è stata attestata del 60% in attività esigibili (cfr. doc. da 29-13 a 29-18).
Dal canto suo, il Dr. med. __________, già nell’aprile 2005, ha indicato che la sua ”abilità lavorativa, salvo nei periodi di malessere in cui era inabile in modo completo, negli ultimi anni non ha superato una percentuale superiore del 30%” (cfr. doc. 21-2).
Nel maggio 2007 lo psichiatra curante ha poi osservato che dal 2005 presentava un’inabilità lavorativa completa con oscillazioni e miglioramenti fino a un’abilità nella misura del 30% e che dal punto di vista psichiatrico a quel momento presentava almeno un’incapacità al lavoro del 70% con un prognosi a medio-lungo termine sfavorevole (cfr. doc. B).
Dalle annotazioni del Dr. med. __________ del giugno 2007, risulta implicitamente che l’apprezzamento del Dr. md. __________ sarebbe inattendibile, in quanto i suoi due referti dell’aprile 2005 e del maggio 2007 sarebbero contraddittori.
Tuttavia dal tenore degli stessi risulta che lo psichiatra curante nel maggio 2007 non ha cambiato la sua valutazione dell’inabilità lavorativa. Egli ha ritenuto un’incapacità completa con oscillazioni e miglioramenti fino a un’abilità nella misura del 30% (cfr. doc. B), come del resto già nel 2005 - precedentemente alla perizia SAM -, affermando che la capacità al lavoro, quando non era nulla a causa dei periodi di malessere, non superava in ogni caso il 30% (cfr. doc. 21-2).
Il Dr. med. __________ ha, del resto, affermato che l’insorgente è regolarmente seguito presso il suo studio e che è al beneficio di un'importante psicofarmacoterapia oltre che di colloqui di sostegno, necessari essendoci il rischio di gravi scompensi e presentando ancora idee suicidali latenti (cfr. doc. B; 39-2).
Il Dr. med. __________, limitandosi a riferire quanto l’assicurato ha indicato, ossia che nel 1998 ha avuto delle idee suicidali, ma che da allora non ha più presentato delle idee suicidali attive (cfr. doc. 29-15), non ha escluso questi aspetti gravi.
Giova, peraltro, sottolineare che l’insorgente dal 23 gennaio al 10 febbraio 2006 è rimasto degente presso la Clinica __________ di __________, per una persistente sintomatologia caratterizzata da stati ansiosi, da incertezza e disagi nella gestione della sua vita socio-economica (cfr. doc. 28-2 segg.).
E’ vero che dalla descrizione dello status psicopatologico all’ingresso risulta che egli non ha verbalizzato idee suicidali attive o passive (cfr. doc. 28-3). E’ altrettanto vero, però, che ciò non permette ancora di concludere che non ve ne fossero a livello latente.
Inoltre, per quanto riguarda i motivi che hanno condotto alla degenza a __________ del 2006, questa Corte non ignora il fatto che per costante giurisprudenza i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Tuttavia nel rapporto del 17 aprile 2006 della Clinica __________ è stato precisato che era in atto un nuovo episodio, anche se lieve, della nota sindrome depressiva e che l’assicurato presentava una sindrome di personalità mista (cfr. doc. 28-2, 28-3).
Non va inoltre dimenticato che il ricorrente era già stato ospedalizzato, dopo il grave episodio depressivo del 1998 (cfr. doc. 6-6), dal 19 novembre al 21 dicembre 2001 presso la Clinica __________ di __________, oltre che per una riabilitazione a seguito dell’intervento di discectomia del 9 novembre 2001, a causa dello stato depressivo con attacchi di panico (cfr. doc. 29-2).
La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Nella presente fattispecie, come risulta da quanto esposto sopra, in primo luogo, il Dr. med. __________, asserendo che l’assicurato ha idee suicidali latenti, ha comunque attestato un quadro clinico più grave rispetto a quello descritto dal Dr. med. __________.
In secondo luogo, il rapporto del Dr. med. __________ del 2005 è stato allestito prima della perizia SAM, per cui il suo apprezzamento non può in nessun caso rappresentare semplicemente una critica al referto del consulente SAM, egli non si è limitato a esprimere il proprio parere personale in merito al rapporto di un collega, bensì ha giudicato lo stato di salute dell’assicurato e ne ha indicato l’abilità al lavoro, come richiesto dalla giurisprudenza (cfr. STF I 188/06 del 12 aprile 2007 consid. 5.1.; DTF 125 V 256).
Piuttosto è il Dr. med. __________ che nel suo referto, benché abbia citato la valutazione dell’abilità lavorativa effettuata dal Dr. med. __________ nel 2005, non ha indicato il motivo per il quale se n’è distanziato, salvo fare riferimento all’auspicio dello psichiatra curante che venissero assegnati all’assicurato dei provvedimenti professionali (cfr. doc. 29-15).
Infine, il Dr. med. __________, nel maggio 2007, non ha sostanzialmente modificato la propria valutazione circa l’abilità lavorativa dell’insorgente rispetto a quella del 2005, come risulta da quanto esposto sopra.
Questo Tribunale ritiene, dunque, che il presente caso non possa essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia del Dr. med. __________.
Si rivela, conseguentemente, necessario procedere ad un ulteriore approfondimento peritale di natura psichiatrica, al fine di determinare con precisione la gravità delle patologie che affliggono l’assicurato e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa.
È vero che il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, dell’SMR ha confermato la validità della valutazione peritale esperita dal consulente SAM, ritenendo che la documentazione dello psichiatra curante, Dr. med. __________, non apporti nuovi elementi clinici rilevanti, in grado di influire sulla valutazione dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. IVbis; consid. 2.8.).
Al riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialista in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno dei certificati specialistici dello psichiatra curante a fronte della valutazione peritale del Dr. med. __________ non era di competenza del Dr. med. __________.
Più in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, secondo questa Corte non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con la necessaria tranquillità che la gravità dello stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, fosse soltanto media così da giustificare una capacità lavorativa del 60% dal novembre 2001 (cfr. doc. 29-11; consid. 2.7.).
Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va, quindi, annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, perché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente. A quest’ultimo riguardo dovrà essere appurato quali attività specifiche può ancora eseguire l’assicurato tenendo conto dei suoi disturbi psichici, segnatamente se può ancora svolgere le occupazioni da lui intraprese nel passato (cuoco, insegnante ecc.) e quali altre può intraprendere e in che misura.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato, tenendo conto delle considerazioni che seguono.
2.11. L’assicurato ha pure contestato i dati posti a fondamento del raffronto dei redditi di cui all’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.4.), e meglio sia l’importo del reddito da valido che quello da invalido (cfr. doc. I).
Più precisamente, egli ha censurato, da un lato, l’utilizzo, al fine della determinazione del reddito da valido del dato statistico totale, senza riferimento a un ambito professionale specifico, ripreso dalla TA1 del 2002 categoria 3 (persone qualificate), invece che il salario effettivo conseguito presso la __________ o perlomeno il dato statistico relativo all’insegnamento (cfr. doc. I; IX).
Dall’altro, relativamente al reddito da invalido, oltre alla deduzione di solo il 40% per tenere conto della sua inabilità lavorativa, la decurtazione del 3% per attività leggere (cfr. doc. 42-2), ritenuta troppo esigua, nonché la presa in considerazione del dato statistico per un’attività qualificata, allorché bisognava considerare quello afferente alle attività non qualificate (cfr. doc. I).
Visto quanto esposto al considerando precedente, ossia che si rivelano necessari ulteriori approfondimenti dello stato di salute dell’assicurato dal profilo psichiatrico, risulta prematuro esaminare se l’UAI ha a ragione o meno stabilito il grado di invalidità del 42%.
Tuttavia questa Corte può e deve verificare se il reddito da valido a cui ha fatto capo l’amministrazione è corretto oppure no, così come se rettamente o meno per determinare il reddito da invalido ha utilizzato il dato statistico TA1 relativo alle persone con conoscenze specialistiche (categoria 3).
2.12. Secondo la giurisprudenza del TFA, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
In una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1. il Tribunale federale ha ribadito che:
" (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).”
Soltanto in presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà, segnatamente, il caso laddove non si dispongano informazioni sull'ultima attività professionale dell'assicurato (sentenze I 452/05 del 27 novembre 2006, consid. 3.1, I 201/06 del 14 luglio 2006, consid. 5.2.3, e U 243/99 del 23 maggio 2000, consid. 2b) o quando l’ultimo salario conseguito non corrisponde manifestamente a quello che l’assicurato sarebbe stato in grado di realizzare, secondo ogni verosimiglianza, quale persona non invalida, ad esempio allorché prima di essere riconosciuto definitivamente incapace di lavorare, egli era in disoccupazione (STFA I 774/01 del 4 settembre 2002) o incontrava delle difficoltà professionali a causa di un degrado progressivo del suo stato di salute (RCC 1985 pag. 662).
Al riguardo cfr. anche STF I 927/05 dell’11 aprile 2007 e STFA I 201/06 del 14 luglio 2006.
In particolare in una sentenza I 774/01 del 4 settembre 2002 l’Alta Corte si è pronunciata in merito a un assicurato che, licenziato nel 1992 e iscrittosi in disoccupazione, da gennaio ad agosto 1994 ha percepito dei guadagni intermedi e dopo essere stato ritenuto, nel settembre 1994, incapace al lavoro a causa di disturbi lombari ha cessato di esercitare ogni attività professionale. Egli, a seguito di una domanda di prestazioni AI inoltrata nel giugno1995, è stato poi posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità dal 1° novembre 1995.
Il TF, a tale proposito, ha stabilito che:
" (…)
c) En l'occurrence, L.________ a subi une période de chômage relativement longue (2 ans) avant de connaître une incapacité de travail totale. On doit admettre que le revenu qu'il a obtenu durant cette période ne représente pas la mesure de ce qu'il est véritablement apte à gagner en tant que personne valide. Au regard de l'assurance-invalidité, c'est une situation extraordinaire et passagère, si bien qu'elle ne saurait, à l'instar de celle décrite dans l'arrêt mentionné ci-dessus, servir de référence pour déterminer le revenu sans invalidité de l'assuré.
C'est donc à juste titre que les premiers juges n'en ont pas tenu compte dans l'évaluation de l'invalidité du recourant.
Cela étant, on peut se demander si, dès lors qu'il y a lieu de s'écarter du dernier revenu effectif de L.________, il faut se baser sur le salaire que le prénommé avait réalisé antérieurement à son inscription au chômage comme il le soutient, ou s'il faut plutôt se référer aux salaires moyens de la branche professionnelle concernée comme l'ont fait les premiers juges. Cette question peut cependant demeurer ouverte car, ainsi qu'on le verra ci-après, même si l'on retenait les derniers revenus que le recourant a réalisés en 1992 (soit 58'500 fr. par an, ce qui représente un montant plus élevé que le salaire moyen statistique pris en compte par les premiers juges), cela ne change rien à la solution du litige.”
2.13. Nel caso in esame sulla base della giurisprudenza menzionata al considerando precedente e degli elementi fattuali emerge che il periodo effettuato all’estero dall’assicurato da inizio 1999 al 2001 per missioni umanitarie in relazione alla sua formazione di consulente in scienze dell’alimentazione, e meglio in __________ per conto della fondazione __________, __________ (cfr. doc. 29-4; 38-4), corrisponde a una situazione straordinaria e passeggera nella sua vita.
Egli, dal 2003 al 2006, ha d’altronde ripreso un’attività professionale con compiti amministrativi presso la ditta del fratello la __________ (cfr. doc. 38-4).
L’amministrazione ha, in effetti, calcolato il grado di invalidità dell’insorgente secondo il metodo ordinario ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI e 16 LPGA (consid. 2.4.) e non secondo il metodo specifico di cui all’art. 28 cpv. 2bis LAI, applicabile agli assicurati maggiorenni che non esercitavano un'attività lucrativa prima di essere invalidi (l'applicazione nei loro confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno; cfr. a contrario STF9C_192/2007 del 3 aprile 2008).
Pertanto, in concreto, deve essere ricercato il reddito che avrebbe conseguito l’assicurato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante se non fosse intervenuta la problematica alla salute, tenendo conto di una situazione normale, quindi prescindendo dal periodo eccezionale e transitorio vissuto all’estero intraprendendo un’attività di volontariato.
Il ricorrente, dopo avere ottenuto negli __________ - dove ha risieduto dal 1985 al 1990 - il diploma in scienze dell’alimentazione, dal 1990 al 1998 ha lavorato presso l’Ospedale __________ di __________, effettuando parallelamente la formazione di cuoco dietista, e in seguito presso la __________ quale docente (nel 1995 ha ricevuto l’abilitazione federale all’insegnamento; cfr. doc. 29-4; 51-5).
In casu, dunque, non vi è stato un sostanziale cambiamento a livello degli ambiti professionali in cui l’assicurato ha esercitato, come sostenuto dall’amministrazione, ma piuttosto un’evoluzione della sua occupazione sempre nel campo dell’alimentazione.
Pertanto non vanno semplicemente applicati i dati statistici generali TA1 categoria 3, come invece fatto dall’UAI.
In applicazione analogica della sentenza I 774/01 del 4 settembre 2002, citata al considerando precedente, essendo stato il periodo di volontariato all’estero eccezionale e passeggero, si deve partire dalla professione esercitata prima di tale lasso di tempo, ovvero quella di insegnante nel settore dell’alimentazione.
Dalla sentenza 38.1999.319 del 24 luglio 2000 emessa da questa Corte e passata in giudicato incontestata si evince che il ricorrente, contrariamente a quanto da lui asserito durante la procedura dell’assicurazione contro l’invalidità (cfr. doc. 29-4, I), non ha dato le dimissioni, bensì è stato licenziato dalla __________ con raccomandata del 31 luglio 1998 con effetto dal 30 novembre 1998. Dal giudizio citato non emergono i motivi che hanno portato il datore di lavoro alla rescissione del contratto di impiego.
Se l’assicurato è stato licenziato per motivi legati al suo danno alla salute (non va dimenticato che nel 1998 l’insorgente ha avuto i primi disturbi psichici - segnatamente un episodio grave di depressione che ha portato anche a un internamento coatto - che dopo alcuni anni di remissione si sono ripresentati e hanno influenzato negativamente la sua capacità lavorativa; cfr. doc. 29-11), andrà tenuto conto, conformemente al principio secondo cui il reddito da valido dev'essere determinato il più concretamente possibile (cfr. consid. 2.12.), del guadagno che avrebbe conseguito presso la __________ nel 2002 (momento determinante dell’inizio del diritto alla rendita; cfr. consid. 2.4.), come peraltro proposto in prima battuta dalla consulente in integrazione professionale credendo che l’assicurato si fosse dimesso (cfr. doc. 31-2).
Nell’ipotesi in cui il ricorrente, per contro, fosse stato licenziato per motivi estranei al suo stato di salute, allora si farà capo ai dati statistici per il settore specifico dell’insegnamento, visto che egli, anche senza il danno alla salute non avrebbe comunque più lavorato presso la __________.
L’UAI interpellerà, dunque, l’ex datore di lavoro al fine di conoscere le reali ragioni che hanno portato al licenziamento del ricorrente e in caso fossero da fare risalire al suo stato di salute (psichico), accerterà quale sarebbe stato lo stipendio che avrebbe conseguito nel 2002 presso la __________.
2.14. Per quel che concerne, invece, il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai dati statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
Va qui fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.15. Nel caso di specie non esercitando più l’assicurato alcuna attività (cfr. doc. 38-4), a ragione l’amministrazione ha fatto capo ai dati statistici per determinare il reddito da invalido.
L’UAI, sulla base dell’esito degli accertamenti medici che esperirà secondo quanto stabilito al consid. 2.10., e meglio a dipendenza di quali attività sono ancora esigibili dall’assicurato, dovrà nuovamente determinare quale categoria del dato totale della TA1 applicare, se la categoria 3 o la 4.
Se, in effetti, dalla perizia psichiatrica emergerà che l’assicurato può ancora svolgere, anche se in misura ridotta, l’attività di insegnante nel settore dell’alimentazione o comunque di consulente dietista - attività che in generale richiedono una specifica formazione - andrà utilizzato il dato della categoria 3.
In caso contrario, ossia se potrà esercitare solo attività semplici e ripetitive che si possono svolgere senza una particolare formazione, l’UAI farà capo al dato della categoria 4.
Al dato statistico andrà poi applicata la riduzione della percentuale relativa all’inabilità al lavoro dell’assicurato, oltre che a una decurtazione ulteriore che sarà stabilita fondandosi su quanto prescritto dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.14.) e da quanto risulterà dalle indagini mediche circa gli impedimenti dell’assicurato.
La riduzione del 3% applicata dall’UAI (cfr. doc. 49-1; 42-2) già solo per le difficoltà legate al danno alla salute risulta in ogni caso, troppo esigua e andrà elevata perlomeno al 10%.
2.16. L’assicurato ha, infine, fatto valere che il diritto alla rendita - la cui nascita nel novembre 2002 (cfr. doc. 49-3) non è stata contestata -, vista la richiesta tardiva di prestazioni AI del febbraio 2005, debba decorrere dal 1° febbraio 2004 e non dal 1° novembre 2004, come invece deciso dall’amministrazione (cfr. doc. I).
Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 LAI il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse è disciplinato conformemente all’articolo 24 capoverso 1 LPGA.
L’art. 24 cpv. 1 LPGA enuncia che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato.
L'art. 48 cpv. 2 LAI precisa, poi, che:
se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza."
L’art. 48 cpv. 2 istituisce un termine di perenzione che non può essere né interrotto, né sospeso. La seconda frase di tale disposto accorda, dal canto suo, la restituzione di tale termine in determinate circostanze (cfr. DTF 102 V 112 consid. 1).
In concreto dalle carte processuali emerge che effettivamente l’UAI, concedendo all’insorgente una rendita soltanto dal mese di novembre 2004, nonostante la richiesta sia stata inoltrata nel febbraio 2005 (cfr. il timbro di entrata dell’UAI dell’11 febbraio 2005, doc. 5-1), è incorso in una svista manifesta.
L’assicurato ha, quindi, diritto a una rendita - la cui entità verrà nuovamente determinata dall’amministrazione sulla base sia degli esiti degli accertamenti che esperirà secondo quanto indicato ai consid. 2.10., 2.13. 2.15., che di quanto già stabilito in questo giudizio (cfr. consid. 2.13. e 2.15.) - a fare tempo dal 1° febbraio 2004.
2.17. Vincente in causa, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.18. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è sostanzialmente soccombente, le spese di complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 24 aprile 2007 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai consid. 2.10., 2.13. e 2.15.
2. La rendita, il cui grado sarà nuovamente determinato dall’UAI sulla base di quanto stabilito ai considerandi del presente giudizio, è concessa dal 1° febbraio 2004.
3. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti