Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.184

 

cr/DC/sc

Lugano

25 giugno 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° giugno 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 aprile 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, in precedenza attiva quale gerente di una boutique, in data 22 settembre 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 3/1-8).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia ortopedica eseguita dal dr. __________, con decisione del 27 aprile 2007 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. 51/1-3).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione, che non avrebbe adeguatamente tenuto conto di tutte le patologie che la affliggono.

                                         Ella ha infatti rilevato di soffrire, oltre che di disturbi alle ginocchia, anche di una sindrome ansioso-depressiva e di problemi derivanti dall’asma bronchiale di cui è affetta. Entrambe queste patologie, attestate dal suo curante, dr. __________, non sono state, secondo l’interessata, adeguatamente approfondite da parte dell’UAI, motivo per il quale occorre rinviare gli atti all’amministrazione, per un complemento istruttorio.

                                         L’assicurata ha pure contestato la valutazione peritale reumatologica del dr. __________, che giunge, a suo avviso, a conclusioni contraddittorie, considerandola inabile al lavoro al 20% come impiegata d’ufficio (attività che non comporta il trasporto di pesi e permette di alternare la posizione), ma pienamente abile al lavoro in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali: a mente dell’assicurata, essendo l’attività di impiegata di ufficio, esigibile all’80%, rispettosa dei suoi limiti funzionali, non si capisce per quale motivo altre attività, rispettose dei limiti funzionali dell’interessata, dovrebbero essere esigibili al 100% e non all’80%. L’insorgente sottolinea che alla richiesta di chiarimenti da parte del dr. __________ del SMR riguardo a tale aspetto, il dr. __________ non ha fornito una spiegazione, limitandosi a ribadire le sue conclusioni peritali.

                                         Infine, l’assicurata ha criticato il confronto dei redditi operato dalla consulente IP, che nello stabilire il reddito da valida ha tenuto conto degli importi risultanti dai dati fiscali, aggiornandoli al 2005. Questo modo di procedere è, a mente dell’insorgente, errato, ritenuto che ella ha iniziato la sua attività indipendente nel 1998, conseguendo redditi molto esigui, anche a causa dei suoi problemi di salute, presenti già da anni e poi andati sempre più peggiorando, fino a portare ad un intervento di protesi totale al ginocchio sinistro e poi a quello destro. L’assicurata ha infatti rilevato che è circostanza notoria che gli imprenditori, nei primi anni di attività, non possono contare su un utile alto, dato che occorrono in media circa cinque anni prima che un’azienda possa dirsi avviata. L’assicurata ha quindi concluso che i dati aziendali del 2001-2002 non possono essere ritenuti rappresentativi del reddito che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse insorto il danno alla salute. Quest’ultimo andava invece fissato, secondo l’insorgente, sulla base del reddito conseguito da aziende simili. Ella ha aggiunto che il reddito considerato dall’UAI non è attendibile anche alla luce di quanto percepito come fotografa, pari a fr. 4'000 mensili (I).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta, ha confermato la correttezza della perizia del dr. __________, così come il raffronto dei redditi operato dalla consulente IP, postulando un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).

 

                               1.5.   In data 23 luglio 2007 la rappresentante dell’interessata ha nuovamente ribadito quanto già esposto con il ricorso (VI).

 

                                         Tali osservazioni sono state trasmesse all’amministrazione (VII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                                2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità, oppure no.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (DTF 128 V 29; Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 128 V 31).

                                         Secondo giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

 

                                         Per dei casi in cui, invece del metodo straordinario è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

 

                               2.5.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, il mandato di esperire una perizia specialistica.

                                         Nel suo referto del 5 settembre 2005 il dr. __________ ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “stato dopo impianto di una protesi totale al ginocchio bilateralmente; obesità permagna”, mentre, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “asma bronchiale; sindrome ansioso-depressiva reattiva; ipertensione arteriosa; rinocongiuntivite allergica; stato dopo appendicectomia del 1965; stato dopo operazione per canale carpale bilaterale nel 1982; OP per E.D. L4/L5 a destra nel 1984; sfinterectomia nel 1999; isterectomia e annesectomia bilaterale nel 1999” (doc. 19/3-4).

 

                                         Quali limiti funzionali, il dr. __________ ha indicato che l’assicurata può sollevare normalmente pesi leggeri fino a 5 kg, mentre ha una capacità ridotta nel sollevamento di pesi fino a 10 kg, esigua per pesi fino a 25 kg e nulla per pesi oltre i 26 kg; ella può sollevare pesi fino a 5 kg sopra il piano delle spalle in modo normale e in maniera lievemente ridotta pesi superiori a 5 kg; può manipolare normalmente oggetti di precisione leggeri, in maniera lievemente ridotta oggetti medi; non può assolutamente svolgere lavori di manovalanza e molto pesanti; può svolgere in modo normale la rotazione della mano; può svolgere lavori con braccia elevate in modo normale; ha una capacità lavorativa ridotta per posizioni di lavoro che comportano la rotazione del busto, così come pure per la posizione seduta e piegata in avanti e per la posizione eretta e piegata in avanti; non può svolgere attività in posizione inginocchiata e con le ginocchia in flessione, può stare in posizione seduta e in posizione eretta in misura ridotta; può spostarsi normalmente fino a 50 metri, in maniera ridotta oltre i 50 metri; la possibilità di spostarsi su terreni accidentati, così come quella di salire e scendere le scale, sono molto ridotte; la possibilità di eseguire spostamenti su scale a pioli e ponteggi è esigua; l’impiego delle due mani è possibile normalmente; possibile solo in parte l’equilibrio e il bilanciamento (doc. 19-5).

 

Quanto alla capacità lavorativa nelle precedenti attività svolte dall’interessata (ossia impiegata d’ufficio, fotografa e gerente di una boutique), il dr. __________ ha considerato l’assicurata ancora abile al lavoro al 70% nella sua ultima attività di gerente di una boutique, giustificando la riduzione del rendimento del 30% con il fatto che ella non può più effettuare lavori di pulizia del negozio, né spostare grossi pacchi (doc. 19-5); abile al lavoro quale fotografa, ma soltanto per un’attività svolta in negozio, senza dover spostarsi per effettuare dei reportage; abile al lavoro all’80% quale segretaria (attività per la quale ella è in possesso di un diploma), dato che tale impiego non comporta il trasporto di pesi e permette di alternare la posizione eretta/seduta (doc. 19-6).

Il dr. __________ ha poi indicato che in attività che non comportino lo spostamento di oggetti pesanti, che non necessitino di spostamenti su terreni sconnessi o di salire e scendere le scale, nelle quali possa anche ogni tanto sedersi, l’assicurata sarebbe da considerare totalmente abile al lavoro (doc. 19-6).

 

                                         Il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), rilevato che l’attività di segretaria, in sé rispettosa dei limiti funzionali dell’assicurata, è stata ritenuta dal perito esigibile all’80%, mentre attività adeguate alle sue condizioni di salute sono state considerate esigibili al 100%, ha chiesto al dr. __________ chiarimenti al riguardo (cfr. doc. 21-1).

                                         Nella sua risposta del 6 dicembre 2005 il dr. __________ ha osservato:

 

"  La paziente sopracitata ha svolto in pratica 3 attività, la prima di impiegata d'ufficio, la seconda di fotografa, la terza di proprietaria di Boutique.

In qualità di impiegata d'ufficio ritengo che la paziente sia sicuramente abile nell'ambito di 8 ore al giorno con un riduzione del rendimento di circa il 20-25%.

In qualità di fotografa la paziente sarebbe molto limitata in quanto non può più fare lavori all'esterno che comportano il trasporto di grossi pesi e spostarsi.

Tale attività sarebbe quindi proponibile soltanto in negozio con una presenza di 8 ore e una riduzione del rendimento di circa il 30% considerando che il fotografo in negozio fa una importante attività anche in posizione seduta.

In qualità di proprietaria di Boutique ho valutato la presenza di un negozio di circa 6 ore in quanto tale attività comporta lo stare in piedi frequentemente.

Come gerente di Boutique inoltre risulta limitata nello svolgimento di attività pesanti cioè caricare e scaricare pesi, lavori di pulizia o altro ammesso che anche prima gli facesse.

Globalmente e riassumendo ritengo che in qualità di impiegata d'ufficio la paziente potrebbe essere considerata abile nella misura dell'80%, in qualità di gerente di Boutique nella misura del 35% e nell'attività di fotografo nella misura del 45%." (Doc. AI 23-1)

 

Nel rapporto medico del 12 dicembre 2005 il dr. __________, posta la diagnosi principale di “stato dopo impianto protesi ginocchia bilateralmente (a destra il 3 ottobre 2003 e a sinistra il 20 ottobre 2004)”, ha osservato:

 

"  (...)

Negozio / boutique di abbigliamenti chiuso definitivamente  in 10.2004, prima fotografa.

 

L'attuale perizia Dr. __________ indica che l'attività di gerente di boutique risulta ancora esigibile nella misura di 2x3 ore al giorno senza attività gravose tipo di pulizia.

Nè dal rapporto periziale nè dalla documentazione medica a disposizione risulta esservi una patologia psichiatrica maggiore con influsso sulla capacità lavorativa.

L'evoluzione postoperatoria dopo il 2° intervento di protesi risulta favorevole e priva di complicazioni (vedi anche visita __________ 12.2004). In questo senso la funzionalità riscontrata in sede peritale era presente a distanza di 3 mesi dall'intervento, quindi da inizio febbraio 2005.

 

Per i periodi da 9.2003 a 1.2005 vedi periodi riconosciuti dalla __________.

__________:

 

IL

  50% dal 22.09.2003 al 02.10.2003

100% dal 03.10.2003 al 12.01.2004

  75% dal 13.01.2004 al 21.03.2004

100% dal 22.03.2004 al 30.03.2004

  75% dal 31.03.2004 al 30.09.2004

 

Controllo __________ del 9.12.2004: buona funzione bilaterale delle ginocchia

 

Perizia dr. __________ del 5.9.2005:

 

Diagnosi:

stato dopo impianto protesi ginocchia bilateralmente (a destra il 3.10.2003, a sinistra il 20.10.2004)

obesità (120 kg / 164 cm / BMI 45)

 

diagnosi collaterali:

asma bronchiale

sindrome ansioso-depressiva

ipertensione arteriosa

 

limiti funzionali:

portare pesi fino a 5 kg normalmente, in forma ridotta pesi fino a 10 kg, raramente pesi fino a 25 kg

sollevare pesi fino a 5 kg normalmente, in modo ridotto pesi superiori

assenza di limitazioni per manipolazione di oggetti leggeri, lieve limitazione per oggetti medi

non esigibili attività pesanti

non lavori in posizione inginocchiata o accovacciata

spostamenti fino a 50 m normalmente, spostamenti superiori ai 50 m in forma ridotta; non esigibili spostamenti prolungati recidivanti

non spostamenti sul terreno accidentato

non salite/scendere ripetutamente le scale

assenza di limitazioni a livello delle mani

attività richiedenti la rotazione del busto o attività con tronco piegato in avanti in modo prolungato non più esigibili

 

alla richiesta di precisazioni il perito conferma:

attività di gerente boutique ancora esigibile con rendimento ridotto 2 x 3 ore senza attività pesanti

attività d'impiegata d'ufficio esigibile nella misura del 80% (rendimento ridotto, orario normale)

attività rispettosa dei limiti funzionali esigibile in misura completa." (Doc. 24-2+3)

 

In sede di contestazione del progetto di decisione del 26 ottobre 2006 dell’UAI, l’assicurata ha inviato uno scritto del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, il quale, rispondendo ad una richiesta della sua patrocinatrice (cfr. doc. 46/6-7), ha osservato:

 

"  Mi riferisco al suo fax del 20.11.06 e rispondo di seguito alle sue domande:

 

1.      La paziente lamenta un aumento dell'asma quando deve svolgere lavori fisicamente impegnativi e se esposta a profumi (cosmetici) ed esalazioni e/o vapori di sostanze chimiche e/o irritanti.

 

2.      La signora RI 1 ha lentamente sviluppato una sindrome ansioso-depressiva reattiva al problema delle ginocchia che, a parte i dolori, l'hanno costretta ad interrompere l'attività lavorativa fino alla chiusura forzata del negozio e quindi della propria attività professionale; inoltre il risultato dopo gli interventi ortopedici alle ginocchia non è soddisfacente al punto che la paziente non ripeterebbe queste operazioni.

 

2.1    Vedi punto 2.

 

2.2    La paziente mi consulta regolarmente circa una volta al mese quando le offro colloqui di sostegno, inoltre le ho prescritto medicamenti ad azione psichica (Solevita, Sedonium, Stilnox) ed assume attualmente Deanxit.

 

2.3    A causa dei disturbi psichici un'attività lavorativa comportante stress e/o lavori di responsabilità non è più adeguata alla situazione psichica della paziente.

 

Approfitto dell'occasione per ribadirle quanto già espresso alla signora RI 1 in merito al ricorso sulla decisione dell'Ufficio AI e segnatamente che il servizio medico di codesto ufficio non tiene in considerazione certificati di medici generici ma unicamente di specialisti per cui verosimilmente, in caso di proseguio della pratica saranno indispensabili una valutazione pneumologica ed una psichiatrica." (Doc. 46-5)

 

Nelle sue annotazioni dell’8 gennaio 2007, il dr. __________ ha osservato:

 

"  Presa di posizione in merito alle osservazioni:

 

l'asma bronchiale dell'assicurata è di tipo allergico e si manifesta episodicamente (vedi rapporto dr. __________ del 30.9.2004) e quindi non ha un influsso prolungato o duraturo sulla capacità lavorativa in particolare per attività senza esposizione ad allergeni o sostanze irritanti come nelle professioni ritenute esigibili.

 

Per quanto concerne la diagnosi di sindrome ansiosa-depressiva reattiva questa non risulta minimamente documentata nel rapporto del dr. __________. Pure in occasione della perizia ortopedica da parte del dr. __________ non risulta nessuna patologia psichiatrica manifesta nè risulta esservi un trattamento medicamentoso psichiatrico in atto (vedi pagina 2 della perizia).

Ritengo quindi che una patologia psichica con influsso sulla capacità lavorativa non sia presente non essendo una tale problematica nè documentata nè trattata." (Doc. 49-1)

 

 

                               2.6.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

 

                               2.7.   Dopo attento esame della fattispecie, questo Tribunale non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal dr. __________, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.6.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

 

                                         Nel suo consulto ortopedico del 30 agosto 2005 il dr. __________ ha debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta, ponendo le diagnosi di “stato dopo impianto di una protesi totale al ginocchio bilateralmente; obesità permagna” e giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 65% nella sua precedente attività di gerente di una boutique – al riguardo va rilevato che nonostante nella perizia e poi nello scritto del 6 dicembre 2005 il dr. __________ abbia ritenuto esigibili ancora 6 ore di lavoro quale gerente di boutique, lo stesso dr. __________ ha poi indicato, per errore, che la capacità lavorativa è del 35%, percentuale che di tutta evidenza deve invece essere considerata quella corrispondente all’incapacità lavorativa, potendo ancora l’interessata svolgere la sua precedente attività in misura di 6 ore al giorno (cfr. doc. 23-1) - dell’80% come impiegata di ufficio, ma del 100% in altre attività leggere adeguate al suo stato di salute.

Tali conclusioni sono poi state confermate dal dr. __________ del SMR, nel suo rapporto medico del 12 dicembre 2005 (doc. 24/1-3) e nelle sue annotazioni dell’8 gennaio 2007 (doc. 49-1).

 

In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato queste conclusioni specialistiche dell’ortopedico, senza tuttavia apportare dei certificati medico-specialistici attestanti della patologie a livello ortopedico in grado di influire sulla capacità lavorativa dell’interessata, che possano sovvertire le risultanze della perizia del dr. __________.

 

L’assicurata si è infatti limitata a rilevare che, a suo avviso, vi sarebbe un’incongruenza nelle conclusioni peritali del dr. __________ riguardo alla capacità lavorativa residua. Infatti, se ella è da considerare abile al lavoro all’80% nell’attività di impiegata di ufficio, che è rispettosa dei suoi limiti funzionali, altrettanto dovrebbe valere con riferimento ad altre attività adeguate, che dovrebbero pure essere considerate esigibili all’80%.

 

Al riguardo, questo Tribunale rileva che il dr. __________, nel suo referto peritale, ha ritenuto esigibile all’80% l’attività di impiegata di ufficio, indicando che “la paziente è in possesso di un diploma di segretaria, potrebbe essere eventualmente adibita a questa attività che non comporta il trasporto di pesi, che le potrebbe fare alternare la posizione seduta a quella eretta” (doc. 19-6).

Quanto ad altre attività esigibili, lo specialista ha osservato che “attività che non comportino lo spostamento di oggetti pesanti, lo spostarsi frequentemente su terreni sconnessi e salire e scendere le scale, attività che consentano anche saltuariamente di sedersi, queste potrebbero essere svolte anche in misura completa” (doc. 19-6, sottolineatura della redattrice).

Pertanto, stante quanto sopra, a mente del TCA occorre ritenere che l’attività di impiegata di ufficio non sia completamente rispettosa dei limiti funzionali dell’assicurata, comportando prevalentemente una posizione seduta, ma che vi sono altre attività maggiormente rispettose dei suoi limiti funzionali, esigibili al 100%.

 

L’assicurata ha poi criticato il fatto che l’UAI non abbia svolto degli accertamenti peritali di natura pneumologica e psichiatrica, nonostante il suo medico curante, dr. __________, in data 30 settembre 2004, abbia attestato la presenza di un’asma bronchiale e di una sindrome ansioso-depressiva reattiva, entrambe con influsso sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 9-1).

Il dr. __________ ha ribadito l’esistenza di tali patologie nel suo scritto del 23 novembre 2006 (doc. 46-5).

 

Come correttamente indicato dal dr. __________ del SMR, l’asma bronchiale dell’assicurata è di tipo allergico e si manifesta episodicamente, come rilevato dal dr. __________: nel suo referto del 30 settembre 2004, il curante ha infatti indicato che “la paziente lamenta inoltre a volte, nell’ambito di una poliallergia, un’asma bronchiale” (cfr. doc. 9-2). Il medico SMR ha quindi concluso che tale disturbo non ha un influsso prolungato sulla capacità lavorativa, in particolare per attività senza esposizione ad allergeni o a sostanze irritanti, come nelle professioni ritenute esigibili (cfr. doc. 49-1).

Queste considerazioni del medico SMR possono essere condivise dal TCA, ritenuto da una parte che non vi sono certificati specialistici attestanti una patologia peumologica in grado di influire sulla capacità lavorativa dell’assicurata in attività adatte e, d’altra parte, che nel suo scritto del 23 novembre 2006, il dr. __________ ha indicato che la paziente “lamenta un aumento dell’asma quando deve svolgere lavori fisicamente impegnativi e se esposta a profumi (cosmetici) ed esalazioni e/o vapori di sostanze chimiche e/o irritanti” (doc. 46-5). In attività leggere, non a contatto con allergeni, l’assicurata va quindi considerata pienamente abile al lavoro.

 

Quanto alla patologia depressiva, nel suo scritto del 23 novembre 2006, il dr. __________ ha certificato che l’assicurata “ha lentamente sviluppato una sindrome ansioso-depressiva reattiva al problema delle ginocchia”, aggiungendo che l’interessata “mi consulta regolarmente circa una volta al mese quando le offro colloqui di sostegno, inoltre le ho prescritto medicamenti ad azione psichica”, concludendo che “a causa dei disturbi psichici un’attività lavorativa comportante stress e/o lavori di responsabilità non è più adeguata alla situazione psichica della paziente” (doc. 46-5).

Al riguardo, il dr. __________ ha osservato che la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva reattiva non è minimamente documentata nel rapporto del dr. __________, concludendo che una patologia psichica con influsso sulla capacità lavorativa non è presente non essendo né documentata, né trattata (cfr. doc. 49-1).

 

                                         A tale proposito, il TCA ricorda che, in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                                         Nel caso di specie, la presunta esistenza di una sindrome ansiosa-depressiva reattiva è stata diagnosticata dal dr. __________, spec. FMH in medicina generale e non in psichiatria, il quale, nel suo scritto del 23 novembre 2006, ha indicato in maniera del tutto generica e sommaria la presenza di una affezione depressiva non meglio precisata, senza porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta, senza una valutazione delle patologie dell’interessata e del loro eventuale influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia, indicare una prognosi e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi. Tale certificato non adempie quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.6.).

Per tale disturbo, inoltre, l’assicurata è in cura unicamente presso il medico generico, senza essersi rivolta ad uno specialista in psichiatria.

Come giustamente rilevato dal dr. __________ nel suo scritto del 23 novembre 2006, indirizzato alla patrocinatrice dell’assicurata, il Servizio medico regionale dell’UAI “non tiene in considerazione certificati medici generici ma unicamente di specialisti per cui, verosimilmente, in caso di proseguio della pratica saranno indispensabili una valutazione pneumologica ed una psichiatrica” (doc. 46-5).

Nonostante ciò, in sede ricorsuale l’assicurata non ha tuttavia prodotto certificati medico-specialistici attestanti delle patologie psichiatriche in grado di influire sulla sua capacità lavorativa.

 

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                         Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del dr. __________, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

 

                                         Pertanto, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurata sia abile al lavoro al 65% nella sua precedente attività di gerente di una boutique, ma abile al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

 

                               2.8.   Al riguardo va sottolineato che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessata, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.

 

                                         Per costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.6.).

Ora, nel caso concreto, la consulente IP, nel suo rapporto dell’11 ottobre 2006, ha indicato quali attività esigibili, nel rispetto delle limitazioni mediche, attività di vendita (commessa, addetta alla vendita nei self-services); bigliettaia, addetta alle informazioni (presso i vari sportelli dell’Ente del Turismo), sorvegliante nei musei; operaia non qualificata in attività di cernita, assemblaggio, imballaggio, controllo di qualità nell’industria farmaceutica, plastica ed elettronica (doc. 33-2).

 

La patrocinatrice ha criticato l’esigibilità delle attività elencate dalla consulente, indicando che “ci sono diverse attività indicate dalla consulente in integrazione come adeguate allo stato di salute, che in realtà si scontrano con i suoi problemi di asma, come ad esempio l’attività di commessa o di controllo nell’industria plastica” (I).

 

                                         Occorre qui ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

 

                                         Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

 

                                         A prescindere dall’esistenza o meno per l’interessata di limitazioni dal profilo pneumologico - che non sono state adeguatamente comprovate dall’assicurata, tramite certificati medici specialistici - nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurata può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive.

                                         Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura e che non comportano contatti con sostanze irritanti.

Tali attività sono senz’altro esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessata e compatibili con le sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurata incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute.

 

                                         Al riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

 

                               2.9.   Per quel che concerne la valutazione economica, procedendo alla determinazione dell’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3.), l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valida riferendosi ad un importo di fr. 14'714, sulla scorta dei redditi contenuti nelle dichiarazioni fiscali del 2001-2002, poi aggiornati al 2005.

 

                                         Per procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).

                                         Come ricordato in precedenza (consid. 2.4.), se non è possibile determinare o stimare in maniera attendibile ("zuverlässig") i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di graduazione). Questo metodo particolare si applica eccezionalmente e soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso.

 

                            2.9.1.   Nel caso di specie va esaminato se i redditi da porre a confronto secondo il metodo ordinario (metodo utilizzato dall’Ufficio AI) possono essere quantomeno stimati, circostanza, questa, che escluderebbe l'applicazione del metodo straordinario.

 

                                         L’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valido riferendosi ad un importo di fr. 14'174 sulla scorta dei dati fiscali del 2001-2002.

 

                                         In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato l’importo del reddito da valido utilizzato dall’amministrazione, rilevando di avere lavorato come fotografa fino al 1998, dapprima a __________ e poi a __________. Dopo aver perso il posto di lavoro come fotografa, l’assicurata è rientrata in Ticino ed ha aperto, nel 1998, una boutique di abbigliamento, attività svolta fino alla fine del 2003. L’assicurata ha rilevato che già nel 1998, al momento di apertura della sua attività indipendente, ella soffriva di dolori alle ginocchia, come attestato dal suo medico curante di __________, il quale aveva certificato già nel 1995 l’assicurata lamentava i primi dolori alle ginocchia e dal dr. __________ nel suo rapporto medico del 30 settembre 2004.

                                         Pertanto, l’assicurata ha affermato che, quando ha intrapreso la sua attività indipendente, soffriva già di dolori alle ginocchia, diventati sempre più invalidanti, fino a portare ad un’incapacità lavorativa nella sua attività di gerente di boutique, come valutato dal dr. __________: la patologia ortopedica ha quindi influito, fin da subito, sulla sua capacità lavorativa e sul relativo reddito.

                                         Inoltre, l’assicurata ha sottolineato come sia circostanza notoria il fatto che gli imprenditori, nei primi anni di attività, non possano contare su utili alti, dato che occorrono in media circa cinque anni prima che un’azienda possa dirsi avviata.

                                         Per tali motivi, a mente dell’insorgente, i dati fiscali estrapolati dall’UAI non possono essere presi in considerazione per fissare il reddito da valida. Al contrario, secondo l’assicurata, l’amministrazione avrebbe dovuto calcolare il reddito da valida attraverso un rilevamento economico volto a chiarire il reddito di aziende simili (I).

 

                                         Innanzitutto occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

 

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza l’Alto Tribunale ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

                                         Per questi motivi, secondo la prassi, la valutazione dell’invalidità di un indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo straordinario.

 

                                         Se tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più possibile (RAMI 1995 p. 106ss).

                                        

                                         Inoltre, è opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

 

                            2.9.2.   Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, per determinare il reddito da valida dell’interessata non si può utilizzare quanto da lei percepito negli anni addietro quale fotografa (quantificato dalla stessa in fr. 4'000 mensili, cfr. doc. I), in quanto al momento dell’insorgenza del danno alla salute ella aveva abbandonato tale attività, intraprendendo quella di gerente indipendente di una boutique.

                                         Inoltre, nella determinazione del reddito da valida, a mente del TCA non è utilizzabile nemmeno quanto percepito effettivamente dall’assicurata quale gerente indipendente di una boutique, ritenuto, da una parte, che i dati fiscali relativi agli anni 1999-2003 sono poco indicativi – generalmente nei primissimi anni d’avviamento di un’attività indipendente gli utili sono bassi – e non consentono di procedere ad una proiezione economica affidabile (cfr. ad esempio STCA 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.03.15, confermata dal TFA con STFA 24 maggio 2006 nella causa C., I 782/03; STCA 3 settembre 2004 nella causa L., inc. 32.04.27) e che, d’altra parte, la ricorrente ha definitivamente abbandonato tale attività nel 2004, motivo per il quale non può essere applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.9.1.). Come espressamente indicato dal funzionario incaricato, in una nota del 12 gennaio 2006, “la situazione contabile è complessa e il reddito minimo. Essendo il negozio chiuso dal 2004 non è possibile fare un’inchiesta indipendenti” (cfr. doc. 29-2, sottolineatura della redattrice).

 

                                         Pertanto, nel caso di specie, secondo questo Tribunale, sia il reddito da valida che quello da invalida vanno fissati sulla base dei valori statistici nazionali della tabella TA1 di cui all’ISS (cfr. al riguardo STF 9C_335/2007 dell’8 maggio 2008, in cui il TF, nel caso di un indipendente, ha ritenuto corretto determinare sia il reddito da valido che quello da invalido sulla base dei dati statistici, considerando che i dati fiscali non fossero attendibili a causa delle notevoli fluttuazioni mostrate dai proventi della sua attività).

 

                            2.9.3.   Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2004, essendo l’assicurata inabile al lavoro parzialmente nella sua attività a partire da ottobre 2003.

La consulente ha proceduto al raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2005.

 

                            2.9.4.   Richiamata la giurisprudenza evocata sopra (cfr. consid. 2.9.1.) per la quale se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02), questa Corte reputa nella specie indicato riferirsi ai salari statistici e meglio a quelli desumibili dalle Tabelle elaborate dall’Ufficio federale di statistica riferite a valori mediani svizzeri (Tabella TA1; sulla sua applicabilità cfr. al consid. 2.9.6. che segue).

                                         Orbene, utilizzando i dati salariali forniti dalla Tabella TA1, la ricorrente, svolgendo nel 2004 un’attività nella categoria “Commercio”, sottocategoria “Commercio al dettaglio” (cat. N. 52) - categoria che a mente di questo Tribunale più si avvicina all’attività da ultimo svolta dall’assicurata - nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’792.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. per questo aspetto, tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 3’943.70 mensili oppure a fr. 47'324 quale reddito da valida annuale (fr. 3’943.70 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

 

                            2.9.5.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.

 

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                            2.9.6.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

 

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

 

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

 

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

 

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. V bis)

 

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

 

"  (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

 

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

 

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

 

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

 

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg.
(28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

 

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

 

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

 

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

 

"  (...)

8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

 

8.3 Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

 

8.4. A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

 

8.5 Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

 

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

 

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

 

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006 pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

 

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

 

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

 

                                         Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

 

"  Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

 

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

 

                                         In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

                                         Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:

 

"  (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

 

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

 

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

 

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

 

                                         Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

 

                            2.9.7.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati statistici nazionali della Tabella TA1.

 

                                         Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

 

                            2.9.8.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Nella sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         L'Alta Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata).

 

                                         In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                                         Dalla decisione formale impugnata si evince che l’amministrazione ha applicato una decurtazione del 20% sul reddito statistico, e ciò per tenere conto, come indicato dalla consulente IP nel suo rapporto dell’11 ottobre 2006, del fatto che l’assicurata ha una “forte limitazione nel porto di pesi” (riduzione del 10%) e per tener conto delle “restanti limitazioni ergonomiche” (riduzione del 10%) (cfr. doc. 33-3).

 

                                         Questa Corte non ha motivo per distanziarsi da tale riduzione percentuale decisa dall’UAI, che appare anzi generosa.

 

                                         Partendo, quindi, da un salario da invalida di fr. 48'584.64 e ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2004 ammonta quindi a fr. 38'867.71

                                         (fr. 48'584.64 - (fr. 48'584.64 x 20 : 100)).

                                         Confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 47'324.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.9.4.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 17.87 ([fr. 47'324.- – fr. 38'867.71] x 100 : fr. 47'324.-), arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.

 

                                         Dovendo poi, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.3. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre aggiornare il reddito da valido e da invalido al 2007 (ultimi dati disponibili).

 

                                         Utilizzando i dati salariali forniti dalla Tabella TA1, la ricorrente, svolgendo nel 2006 un’attività nella categoria “Commercio”, sottocategoria “Commercio al dettaglio” (cat. N. 52) nel settore privato svizzero, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3'946, che riportato su 41.7 ore (cfr. per questo aspetto, tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2008, p. 90), esso ammonta a fr. 4’113.70 mensili oppure a fr. 49'364.50 quale reddito da valida annuale (fr. 4’113.70 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Adeguando l’importo di fr. 49'364.50 riferito all’anno 2006 al 2007, si otterrebbe un reddito di fr. 50'154.33 (+1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

 

                                         Quanto al reddito da invalido, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'252.21 oppure di fr. 51'026.50 per l'intero anno (fr. 4'252.21 x 12).

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un salario da invalida di fr. 51'026.50 e ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente risulta, quindi, essere pari a fr. 40’821.22 (fr. 51’026.50 - (fr. 51’026.50.-- x 20 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 50'154.33 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2007, emerge un’incapacità al guadagno pari a 18.61 ([fr. 50'154.33 – fr. 40’821.22] x 100 : fr. 50'154.33), arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà in ogni caso diritto ad una rendita di invalidità.

 

                                         La decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti