Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 25 aprile 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, che ha conseguito il diploma di estetista, truccatrice ecc. presso la __________ di __________ ed è attiva quale aiuto ufficio/telefonista presso __________ di __________ al 50% circa (cfr. doc. 2-1, 25-1, 57-1, 18-4), nel mese di febbraio 2003 ha presentato richiesta di prestazioni AI per adulti, in quanto affetta da cefalee a grappolo, sospetta pannicolite tipo Weber-Christian, prolasso mitralico e sindrome Wolf-Parkinson-White (cfr. doc. 2-6).
Con decisione del 26 settembre 2003 l’Ufficio AI ha respinto la domanda dell’assicurata, poiché il danno alla salute presentato dalla stessa ha compromesso la sua abilità lavorativa unicamente dal marzo 2003 e tale inabilità risultava essere soltanto del 20% (cfr. doc. 15-1).
Il provvedimento appena menzionato è passato in giudicato incontestato.
1.2. L’assicurata, nel gennaio 2005, ha postulato nuovamente l’assegnazione di prestazioni AI per adulti a causa di poliallergie, sospetta pannicolite tipo Weber-Christian, cefalee a grappolo, sindrome Wolf-Parkinson-White (cfr. doc. 18-1).
Esperiti gli accertamenti del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM, doc. 52/1-39), con decisione del 25 aprile 2007, l’UAI ha negato il diritto dell’assicurata a una rendita di invalidità, in quanto il suo grado di invalidità corrisponde al 30%. Inoltre l’amministrazione ha indicato di non ritenere, considerati tutti gli elementi del caso, che la residua capacità di guadagno possa essere ulteriormente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale (cfr. doc. A1)
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con cui ha postulato di essere posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto di soffrire da molti anni di un’emicrania con aura visiva e di una cefalea a grappolo, oltre ad altre problematiche non particolarmente invalidanti se prese singolarmente.
Essa ha, inoltre, precisato che il provvedimento dell’UAI è assolutamente penalizzante per lei, siccome, da una parte, le ha negato un’eventuale rendita, dall’altra, invece, pur sapendo che presenta una riduzione della capacità di guadagno ormai definitiva, non viene messo in atto nessun tentativo di recupero del suo reddito, benché il danno residuo sia maggiore del 20%.
Secondo la ricorrente non è stata fatta alcuna indagine mirata a definire le sue limitazioni fisiche che sono evidenti ed estremamente importanti. L’assicurata ha evidenziato che il suo attuale posto di lavoro di centralinista al 50%, sia per gli orari favorevoli, che per la libertà d’azione, è da considerarsi una situazione protetta. Essa ritiene, però, di dover recuperare la sua restante capacità di guadagno del 50% che è stata ridotta per ragioni essenzialmente mediche.
L’insorgente ha specificato che, oltre alle limitazioni funzionali, vada ponderata la stanchezza cronica dovuta probabilmente all’assunzione di farmaci, anche se non vi sono informazioni molto chiare su questo aspetto (gli accertamenti medici non descrivono l’origine della stanchezza cronica, se dovuta alla cefalea o alle emicranie, oppure all’assunzione dei farmaci).
L’assicurata ha, poi, sottolineato che emergono delle contraddizioni tra l’esame del neurologo SAM e la valutazione del medico curante, Dr. __________, il quale la conosce da molti anni e l’ha giudicata inabile per qualsiasi professione nella misura del 50%. Essa ha puntualizzato che, avendo il Dr. __________ indicato che le cefalee si manifestano mediamente una volta ogni settimana sull’arco di 2/3 giorni considerata la fase acuta e la fase di remissione durante le quali è da ritenere inabile, la sua incapacità al lavoro è del 60% e l’attestazione del Dr. __________ del 30% non regge, visto che quest’ultimo medico ha comunque affermato che il rendimento è ridotto o nullo in occasione delle cefalee più intense.
La ricorrente ha, altresì, precisato che il mal di testa talvolta si manifesta a orari notturni, comportando una perdita di sonno e quindi una riduzione della capacità lavorativa.
Infine essa ha dichiarato di stare procedendo a ulteriori accertamenti medici e che il 5 luglio 2007 avrebbe avuto luogo una visita medica presso il Dr. __________, primario dell’ __________ di __________ (cfr. doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta, ha chiesto la reiezione integrale dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.5. Il 13 luglio 2007 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto il rapporto del consulto del 5 luglio 2007 presso la __________ dell’__________ di __________ e ha comunicato che gli specialisti __________ hanno chiesto di ospedalizzare l’insorgente per una settimana al fine di monitorare la situazione ed esprimere poi un giudizio più compiuto e con cognizione di causa. E’ stato conseguentemente domandato un congruo tempo per permettere di approfondire medicalmente la situazione (cfr. doc. VIII, B, X+bis).
1.6. Dopo che il TCA ha concesso due proroghe (cfr. doc. IX, XI), il 30 ottobre 2007 il RA 1, per conto dell’insorgente, ha inviato il rapporto del 16 ottobre 2007 rilasciato dalla __________ dell’__________ di __________, precisando, segnatamente, da un lato, che gli specialisti di __________ hanno rilevato che occorreva un nuovo ricovero stazionario per provare delle terapie mai tentate. Dall’altro, che l’assicurata, però, non aveva intenzione di ricoverarsi essendo seriamente preoccupata di perdere il proprio impiego (cfr. doc. XII + 1/2).
1.7. L’UAI, il 16 novembre 2007, dopo aver sottoposto il referto dell’__________ di __________ al Dr. med. __________ del Servizio medico regionale dell’AI, ha presentato le proprie osservazioni in merito ai doc. XII + 1/2 (cfr. doc. XIV + 1).
1.8. L’assicurata, tramite il proprio rappresentante, si è pronunciata nuovamente in relazione alla presente fattispecie e ha trasmesso una certificazione del 22 novembre 2007 del Dr. med. __________ (cfr. doc. XVI + 1).
1.9. Il 30 novembre 2007 il Dr. med. __________ ha formulato alcune osservazioni, specificando che non risultava che il Dr. __________, successivamente alla sua valutazione del giugno 2006 nel contesto della perizia pluridisciplinare del SAM, avesse riconsiderato il caso (cfr. doc. XVIII).
1.10. Il RA 1, per conto della ricorrente, il 10 dicembre 2007, ha affermato, in primo luogo, che, siccome il medico curante ha dimostrato, non solo di conoscere bene la paziente e le sue problematiche, ma anche di conoscere gli effetti delle terapie essendo colui che ha tentato/proposto delle soluzioni, alle sue valutazioni deve essere riconosciuta valenza probatoria piena. In secondo luogo, che la ponderazione del 50% d’inabilità lavorativa risponde meglio alle problematiche dell’assicurata mentre appare strumentale la valutazione degli esaminatori AI (cfr. doc. XX).
1.11. Il 19 dicembre 2007 l’UAI ha indicato che l’SMR, dopo avere preso visione dei rapporti del 22 e del 30 novembre 2007 del Dr. med. __________, rispettivamente del Dr. med. __________, ha indicato che risulta un peggioramento dello stato di salute dell’insorgente con incapacità al lavoro del 50% dal 5 luglio 2007, non migliorabile in altra attività e con prognosi incerta. L’amministrazione ha, tuttavia, aggiunto che, siccome l’insorgere di un eventuale peggioramento è posteriore alla data della decisione impugnata, la questione di detto peggioramento dovrà, se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo, mediante nuova richiesta di prestazioni AI. L’UAI si è conseguentemente riconfermato nel proprio provvedimento del 25 aprile 2007 e nella risposta di causa (cfr. doc. XXI + BIS).
1.12. L’assicurata, tramite il proprio rappresentante, il 21 gennaio 2008, ha trasmesso un’attestazione del 15 gennaio 2008 rilasciata dal Dr. med. __________ in relazione al doc. XXI, e ha specificato che nell’attesa della sentenza di questo Tribunale non inoltrerà alcuna nuova domanda, poiché la prestazione deve esserle riconosciuta retroattivamente e non un anno dopo il luglio 2007 (cfr. doc. XXIV).
Il 31 gennaio 2008 ha inviato uno scritto del 22 gennaio 2008 del Dr. med. __________ sempre in merito al doc. XXI dell’UAI (cfr. doc. XXVI + bis)
1.13. Il RA 1, l’8 aprile 2008, ha sollecitato l’evasione della causa (cfr. doc. XXVIII).
1.14. Il 10 aprile 2008 questa Corte ha interpellato il Dr. med. __________ per sapere se alla luce dei referti medici allestiti dopo la sua valutazione del giugno 2006 confermava il grado di incapacità al lavoro del 30% oppure riteneva che fosse stato sottostimato e che dovesse invece essere fissato al 50%.
Lo specialista è stato, inoltre, invitato a precisare, nel caso in cui confermasse il grado di inabilità del 30%, quando è intervenuto il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata menzionato dal medico dell’SMR nel dicembre 2007 e in cosa consiste (cfr. doc. XXIX).
Il Dr. med. __________ ha risposto il 14 aprile 2008 (cfr. doc. XXX).
1.15. I doc. XXIX e XXX sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (cfr. doc. XXXI)
L’insorgente, tramite il proprio rappresentante, si è pronunciata al riguardo il 29 aprile 2008 (cfr. doc. XXXII).
L’UAI, dal canto suo, il 2 maggio 2008, alla luce delle annotazioni del 28 aprile 2008 dal Dr. med. __________ del SMR in cui si è riconfermato nella sua valutazione del 17 dicembre 2007, ha ribadito la propria posizione (cfr. doc. XXXIII + BIS).
1.16. Il doc. XXXII è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XXXIV).
I doc. XXXIII + BIS sono stati, per contro, inviati al RA 1 per conoscenza (cfr. doc. XXXV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.5. Nella concreta evenienza l’UAI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità fondandosi sul rapporto della perizia pluridisciplinare effettuata dal SAM nel 2006 (cfr. doc. A1).
Nel contesto di tale perizia pluridisciplinare ha avuto luogo il 30 maggio 2006 un consulto reumatologico da parte del Dr. med. __________, il 1° giugno 2006 un consulto cardiologico da parte del Dr. med. __________ e un consulto neurologico da parte del Dr. med. __________, il 2 giugno 2006 un consulto pneumologico da parte del Dr. med. __________ e un consulto psichiatrico da parte della Dr.ssa __________ (cfr. doc. 52-13).
Più specificatamente il Dr. med. __________, spec. FMH in reumatolgia, ha indicato di non avere evidenza per patologie reumatologiche che potesseno influenzare la capacità lavorativa. Egli ha rilevato che l’assicurata presentava una problematica dermatologica, per la quale non era mai stato possibile realizzare una biopsia, che non incideva sull’abilità al lavoro. Il medico ha poi constatato che l’insorgente, a quel momento, soffriva di una modica sindrome cervicospondilogena acuta che avrebbe dovuto regredire nei giorni seguenti e senza influsso sulla capacità al lavoro a lungo termine (cfr. doc. 52-29).
Il Dr. med. __________, Capo-servizio del Servizio di cardiologia e angiologia dell’__________ di __________, ha dichiarato che, dal profilo cardiologico, l’assicurata era pienamente abile al lavoro. Egli ha segnatamente evidenziato che la ricorrente non aveva mai presentato dei sintomi evocanti una patologia cardiologica e che le patologie sindrome di Wolf-Parkinson-White e prolasso mitralico del foglietto posteriore sono state scoperte durante le investigazioni per le cefalee. La via di conduzione ectopica nel contesto WPW è stata interrotta con successo tramite radio-ablazione ma già prima dell’intervento non aveva nessuna influenza sulla capacità lavorativa. La diagnosi di prolasso della scallop mediana del foglietto mitralico posteriore è stata posta nel 1998, funzionalmente la valvola era da considerare normale. Secondo lo specialista non era, pertanto, ipotizzabile alcuna influenza sull’abilità al lavoro (cfr. doc. 52-24, 52-25).
Per quel che concerne l’aspetto pneumologico, il Dr. med. __________, FMH in malattia polmonari e Capo-servizio del Servizio di pneumologia dell’__________ di __________, ha osservato, da un lato, che a quel momento l’assicurata soffriva di un’asma bronchiale cosiddetta leggera intermittente relativamente ben controllata con una terapia, anche se condotta in maniera non completamente corretta per quanto riguardava il dosaggio. Dall’altro, che tenuto conto del decorso, della situazione a quel momento e dell’esame funzionale, non sussistevano elementi tali da giustificare un’incapacità lavorativa medico teorica per l’affezione respiratoria e nemmeno dal profilo pneumologico (cfr.doc. 52-20, 52-21).
La Dr.ssa __________, in possesso sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia che di un certificato di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero - come appurato da questa Corte in una altra fattispecie relativa all’assicurazione invalidità (cfr. STCA 32.2007.162 dell’8 maggio 2008) -, dopo avere diagnosticato un disturbo alimentare non specificato (ICD X-F 50.9), nevrastenia (ICD X-F48.0) e un disturbo di personalità misto (ICD X-F61.0), ha ritenuto che l’attività attuale dell’assicurata è ancora praticabile al 75-80%. Essa ha, altresì, indicato di non ritenere utili né ipotizzabili dei provvedimenti di integrazione e che la ricorrente è in grado di svolgere altre attività, soprattutto idonea l’attività di estetista, con una riduzione della capacità di lavoro del 20-25% (cfr. doc. 52-33, 52-34, 52-35).
Infine il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, ha in particolare sottolineato che:
" (…)
Fin dall’età scolastica questa paziente presenta cefalee recidivanti che sulla base dei dati anamnestici corrispondono ad una emicrania, in parte associata ad aura visiva. Negli anni più recenti ha sviluppato un secondo tipo di cefalea che si manifesta più raramente e che quasi sicuramente corrisponde ad una cefalea a grappolo: vi sono infatti, oltre alla durata e periodicità caratteristiche, i tipici sintomi perioculari, che erano ben visibili anche ad un paio di fotografie che la paziente ha portato quale documentazione di queste crisi acute. L’esame neurologico dettagliato risulta essere normale.
Si tratta ora di valutare quale sia l’impatto delle cefalee sull’abilità lavorativa della paziente. Innanzi tutto la cefalea a grappolo risulta sicuramente essere all’origine di una temporanea incapacità lavorativa ma solo durante le crisi acute. Fortunatamente questo tipo di crisi si manifesta tutto sommato raramente presso questa paziente, solitamente per periodi di pochi giorni, con al massimo una o due crisi al giorno, spesso con crisi notturne (dunque al di fuori dell’orario di lavoro). Si può dunque affermare che la cefalea a grappolo in questo caso non provoca un’inabilità lavorativa a lungo termine in una percentuale rilevante.
Per quel che riguarda le cefalee emicraniche, queste si manifestano più frequentemente e praticamente ogni settimana, per quanto la paziente riferisce in modo tutto sommato credibile, vi sono sicuramente crisi associate a nausea e vomito con cefalee intense che causano una temporanea incapacità di rimanere al posto di lavoro. Sembra comunque che la paziente riesca pur con qualche difficoltà a recarsi abbastanza regolarmente a lavorare e non mi è stato possibile chiarire completamente se le eventuali interruzioni del lavoro sono dovute solo alle cefalee: la paziente parla infatti anche di una sensazione di stanchezza e malessere generale che mi sembra esulare e sovrapporsi alla diagnosi più specifica di emicrania. Tenendo presente il fatto che alcune crisi di cefalea regrediscono con l’assunzione di un trattamento con triplani (Imigran), che alcune crisi si manifestano il fine settimana e che altre crisi non sono comunque di intensità tale da impedire alla paziente di recarsi al lavoro penso che, almeno solo per quel che riguarda esclusivamente le cefalee, si possa ragionevolmente ammettere un’inabilità lavorativa massima del 30%. Chiaramente si tratta comunque di interruzioni del lavoro imprevedibili e dunque probabilmente difficilmente gestibili con il datore di lavoro." (cfr. doc. 52-38, 52-39)
Dal rapporto conclusivo della perizia pluridisciplinare del 19 luglio 2006, redatto dai medici del SAM sulla base delle valutazioni espresse dai sanitari appena citati, emerge che predominante risulta la patologia neurologica, caratterizzata da due tipi di cefalea, un’emicrania a volte con aura visiva e una cefalea a grappolo con decorso episodico. E’ stato, poi, specificato che tali patologie concorrono a ridurre la capacità lavorativa nella misura del 30%, da considerare come incapacità totale in certi periodi in cui le cefalee insorgono e sono particolarmente acute, alternata ad altri in cui il rendimento può essere ritenuto normale e pieno.
Per quanto attiene alla patologia psichiatrica, è stato indicato che la stessa porta a un’incapacità lavorativa del 20-25% e che necessita di una presa a carico psicoterapica assidua e protratta nel tempo, al fine di evitare pericolose derive psicopatologiche future.
I medici del SAM hanno pure rilevato che la patologia neurologica e quella psichiatrica non devono essere sommate, poiché entrambe considerano i disturbi soggettivi dell’insorgente di dolore cefalico e di malessere ad esso legato.
Essi hanno infine evidenziato che dal punto di vista reumatologico, pneumologico e cardiologico l’assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa (cfr. doc. 52-17).
2.6. L’assicurata, il 7 febbraio 2007, è stata visitata, su richiesta del suo medico curante, Dr. med. __________ - spec. FMH in medicina interna -, dal Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia.
Lo specialista ha constatato che si tratta di una situazione difficile, da una parte, per l’intensità e la frequenza delle crisi, dall’altra, per l’insuccesso delle diverse misure fino a quel momento tentate (cfr. doc. A5).
Il 5 luglio 2007 la ricorrente è stata inviata, sempre da parte del suo medico curante, presso la __________ dell’__________ di __________.
Dal relativo rapporto si evince quanto segue:
" (…)
Wir können die bereits gestellten Diagnosen einer Mischform von Migräne (ca. 10% aller Attacken mit visueller Aura) und (chron.?) cluster headache nur bestätigen. Aufgrund der komplexen Situation ist der Fall im Rahmen der Poliklinik-Sprechstunde nicht adäquat zu beurteilen, insbesondere auch im Hinblick auf weitere diagnostische Abklärungen sowie Diskussion von weiteren therapeutischen Optionen. Wir empfehlen deshalb eine Hospitalisation von mehreren Tagen (u.a. zur Beobachtung der geschilderten Kopfschmerzattacken). (…) Zur Arbeitsfähigkeit kann im Moment ebenfalls nicht Stellung genommen werden.“(Doc. B)
L’assicurata è stata degente, dal 10 al 23 ottobre 2007, presso la __________ dell’__________ di __________ al fine di monitorare le sue condizioni di salute. Nel referto del 16 ottobre 2007 è stato precisato che:
" (…) Anhand Anamnese und Beobachtung während des Aufenthaltes identifizierten wir zwei Kopfwehtypen, zum einen eine vorwiegend linksseitige Migräne, zum anderen einen ebenfalls linksseitigen Clusterkopfschmerz mit leichter konjunktivaler Injektion und Rhinorrhoe.
(…) Ihre Arbeitsunfähigkeit liegt während der medikamentösen Einstellung sicher bei 100%, eine langfristige Einschätzung ist uns derzeit nicht möglich, da keine weiteren Therapieversuche unternommen werden konnten.“ (Doc. XII1)
Il Dr. med. __________, FMH in medicina generale e medico dell’SMR, il 15 novembre 2007, dopo aver preso visione del rapporto zurighese del 16 ottobre 2006, ha asserito che lo stesso non permette di oggettivare una modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla perizia SAM, visto che gli accertamenti di __________ attestano unicamente la necessità di uno svezzamento dagli analgesici e un riadattamento del trattamento medicamentoso con quindi incapacità al lavoro al 100% in questo periodo, ossia dal 10 ottobre 2007, limitata nel tempo (cfr. doc. XIV1).
Il 22 novembre 2007 il Dr. med. __________, che ha ricontrollato l’assicurata, ha attestato che la terapia con Indometacin 3x75mg prescritta a __________ non sembra avere portato grosso beneficio e il farmaco è mal sopportato. Dal lato lavorativo egli ha precisato che, avendo il rapporto della __________ di __________ confermato che l’insorgente è inabile al lavoro nella misura del 100%, bisognerebbe insistere con i responsabili dell’AI per il riconoscimento di una rendita almeno del 50%, da rivalutare a lungo termine (cfr. doc. XVI1).
Il Dr. med. __________, il 30 novembre 2007, ha indicato, in primo luogo, di non avere rilevato nessuna riconsiderazione da parte del Dr. med. __________ dopo il giugno 2006, in secondo luogo, che nel rapporto del 2006 di quest’ultimo vi è una chiara sottovalutazione dell’entità della cefalea sia emicranica che a grappolo e, infine, che resta dell’opinione che all’assicurata vada riconosciuta un’inabilità al lavoro e una rendita del 50% (cfr. doc. XVIII).
Dopo aver visionato i rapporti del 22 e del 30 novembre 2007 dei Dr. med. __________ e __________ e aver contattato il neurologo curante, il quale ha ribadito che vi è un impedimento funzionale molto importante in questa giovane assicurata, il Dr. med. __________, il 17 dicembre 2007, ha concluso che:
" (…) in considerazione dell’evoluzione negativa posso confermare un impedimento funzionale aumentato, peggioramento databile con il 5.7.2007, inizio accertamenti a __________ con seguente modifica del trattamento in atto. Da allora la capacità lavorativa dal punto di vista neurologico non ha più superato il 50%. Come già stabilito dal SAM l’inabilità neurologica e quella psichiatrica non vanno sommate.
Quindi si conferma un peggioramento dello stato di salute con IL del 50% dal 5.7.2007 non migliorabile in altra attività, prognosi incerta.” (Doc. XXIbis).
Il Dr. med. __________, il 15 gennaio 2008, al riguardo ha dichiarato che la paziente è inabile al lavoro al 50% da 3-4 anni e che la richiesta di prestazioni AI si basava su questa incapacità. Egli considera inesatta la data del 5 luglio 2007, corrispondente all’inizio degli accertamenti a __________, come data dell’inabilità al lavoro, poiché risale a molto tempo prima (cfr. doc. C).
Il 22 gennaio 2008 il Dr. med. __________ si è detto d’accordo con l’attribuzione di una rendita AI del 50% e ha sottolineato che l’assicurata è inabile al 50% già dal 1° giugno 2003. Egli ha inoltre rilevato che in occasione della degenza presso la __________ di __________ si è potuta confermare l’inabilità lavorativa (giudicata addirittura del 100%) ma non vi è stato in tale periodo un peggioramento significativo dello stato di salute (cfr. doc. XXVIbis).
Per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In concreto i referti della __________ dell’__________ di __________, dei Dr. med. __________ e __________, menzionati sopra, sono posteriori alla decisione impugnata. Tuttavia quanto riscontrato dai medici citati può permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato. Pertanto tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 25 aprile 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
2.7. Pendente causa questa Corte ha conseguentemente interpellato il Dr. med. __________ per sapere se, alla luce dei referti medici allestiti dopo la sua valutazione del giugno 2006, confermava il grado di incapacità al lavoro del 30% oppure riteneva che fosse stato sottostimato e che dovesse invece essere fissato al 50%.
Lo specialista è stato, inoltre, invitato a precisare, nel caso in cui confermasse il grado di inabilità del 30%, quando è intervenuto il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata menzionato dal medico dell’SMR nel dicembre 2007 e in cosa consiste (cfr. doc. XXIX).
Il Dr. med. __________, il 14 aprile 2008, ha così risposto:
" (…)
Innanzi tutto sottolineo il fatto che le diagnosi poste dalla __________ di __________, dal Dr. __________, spec. FMH neurologia e in occasione della mia valutazione sono sovrapponibili: si parla sempre in effetti di due tipi di cefalea, emicrania e cefalea a grappolo. Anche i dati anamnestici riportati concernenti l’evoluzione e la sintomatologia sono tutto sommato simili nei tre documenti: in pratica emerge in tutte e tre le valutazioni, pur con piccole divergenze, un’evoluzione estremamente sfavorevole con frequenti cefalee e un consumo notevole di analgesici, fattore quest’ultimo che notoriamente favorisce un decorso cronico delle cefalee. La mia prima ed unica valutazione risale al 1 luglio (recte: giugno) 2006 mentre la documentazione successiva è del febbraio e novembre 2007 (Dr. __________) e dell’ottobre 2007 (__________ di __________), dunque 8 rispettivamente 17 mesi più tardi. Entrambe queste valutazioni si riferiscono dunque ad una situazione piuttosto distante nel tempo rispetto alla mia e in entrambe si prende posizione riguardo alla capacità lavorativa della paziente solo in quel periodo e non in periodi antecedenti. Nel primo rapporto del Dr. __________ si cita unicamente che la paziente “ha dovuto ridurre il lavoro al 50%” poiché “la qualità di vita si è molto degradata a causa delle cefalee”, senza una valutazione della capacità lavorativa; solo nel successivo rapporto del 22 novembre 2007 ritiene che la paziente sia inabile al lavoro al 100% “nelle attuali condizioni” e, a lungo termine, ritiene giustificato un riconoscimento di una rendita di almeno il 50%.
Come avevo già discusso nella mia valutazione è sempre difficile quantificare in modo oggettivo l’impatto delle cefalee sull’abilità lavorativa di una persona. Penso di poter affermare che, rispetto a quanto da me ricostruito con l’anamnesi del giugno 2006, il successivo decorso è stato caratterizzato da un peggioramento della sintomatologia. Il Dr. __________ nel suo rapporto del 7 febbraio 2007 non fornisce dettagli sull’evoluzione tra giugno 2006 e gennaio 2007 ma parla di cefalee ricorrenti da anni 2-3 volte per settimana, che si attenuano nel giro di 2-3 ore dopo assunzione di Imigran spray nasale. Ciò approssimativamente corrisponde a 8-12 crisi al mese della durata di alcune ore rispettivamente un consumo di Imigran di 8-12 somministrazioni al mese. Ciò è simile dunque a quanto riportato nel mio rapporto con circa 10 assunzioni di Imigran al mese (forse a volte fino a 15). Da parte mia ero giunto a quantificare un’inabilità lavorativa del 30% secondo il ragionamento seguente: la paziente descriveva in media 10 (nel peggiore dei casi 15) crisi di cefalea limitante ogni mese (ciò che corrisponde all’assunzione di altrettanti dosi di un medicamento specifico per il trattamento di cefalee acute e limitanti, come ad esempio l’Imigran); questo medicamento nel caso specifico era spesso efficace, permettendo di fare scomparire le cefalee nel giro di poche ore (2-3 ore secondo quanto citato dal Dr. __________, “poche ore” secondo il mio rapporto), per cui si può considerare un’inabilità lavorativa limitata a mezza giornata in occasione delle crisi; inoltre alcune crisi si manifestano il fine settimana e a volte non erano di entità tale da costringere la paziente a starsene a casa a letto. Vi era infine un dato anamnestico piuttosto vago, secondo il quale a volte la paziente non riusciva a lavorare a causa di sensazione di stanchezza e malessere generale ma non a causa delle cefalee. Calcolando approssimativamente nel peggiore dei casi una decina di giorni al mese con cefalee, di cui alcune crisi di fine settimana, altre della durata di poche ore grazie all’effetto degli analgesici specifici ero giunto a concludere che un’inabilità lavorativa del 30% fosse ragionevole. Ritengo tuttora che queste considerazioni possano essere sostenibili, come ho cercato di mostrare in dettaglio, per cui penso di poter confermare, anche alla luce di quanto riportato successivamente nei rapporti a disposizione, quella mia valutazione e che il grado di inabilità lavorativa come telefonista non fosse stato sottostimato. Si deve tenere pure presente che, in momenti senza cefalea, la paziente può lavorare normalmente e con un rendimento pieno.
Giungo così alla seconda domanda e cioè da quando sia intervenuto il peggioramento. Questo emerge soprattutto nel rapporto della __________ dell’__________ di __________, dove si riferisce che la paziente era arrivata a necessitare nell’ottobre 2007 di 1-3 iniezioni di Imigran per settimana (fino al massimo di 12 al mese) e di 2-3 spray al giorno: vi è stato cioè un massiccio aumento del consumo di questo medicamento specifico per emicrania, dalle 10 assunzioni in media al mese da me riportate e corrispondenti alle 2-3 crisi per settimana citate dal Dr. __________ nel febbraio 2007, ad un’assunzione praticamente giornaliera: si può da ciò dedurre che anche le crisi di cefalea erano nel corso del 2007 divenute giornaliere. Sulla base di questi dati si deve ritenere che il peggioramento, probabilmente già in fase di lenta evoluzione nella seconda metà del 2006, abbia avuto un’accelerazione dopo il febbraio 2007, tra la valutazione del Dr. __________ e quella della __________ di __________. Nel rapporto non sono però indicati dettagli del decorso tra febbraio e ottobre 2007, cosa d’altronde molto difficile da ricostruire anamnesticamente, a meno che non vi sia un diario di decorso giornaliero (non descritto nei documenti, ma consigliato – Kopfwehtagebuch – alla dimissione da __________). Posso dunque a questo proposito datare il peggioramento solo approssimativamente tra marzo e ottobre 2007 non in modo piû preciso. Ci si può immaginare un’evoluzione graduale che potrebbe aver portato a una situazione tale da determinare un’inabilità lavorativa di almeno il 50% a partire dalla primavera 2007 ma questo non è meglio precisabile.” (Doc. XXX).
Il Dr. med. __________, dopo aver preso visione della certificazione del neurologo, ha indicato di non avere nulla da aggiungere e di riconfermarsi nella sua valutazione del 17 dicembre 2007 (cfr. doc. XXXIIIBIS).
2.8. Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare delle convincenti e motivate attestazioni del Dr. med. __________, il quale conosce approfonditamente il caso della ricorrente, avendola visitata già nel giugno 2006 nel contesto della perizia pluridisciplinare del SAM (cfr. consid. 2.5.), a mente di questa Corte, per il periodo dalla domanda di prestazioni AI del gennaio 2005 al giugno 2006, la valutazione dell’UAI secondo cui l’assicurata non ha diritto a una rendita presentando una inabilità al lavoro del 30% risulta corretta.
In primo luogo, va rilevato che sulla base di accertamenti approfonditi e convincenti esperiti in occasione della perizia pluridisciplinare SAM è emerso che l’assicurata non presenta alcuna inabilità lavorativa dal profilo cardiologico, reumatologico e pneumologico (cfr. consid. 2.5.)
Agli atti non risultano, d’altronde, indizi concreti atti a ritenere tali valutazioni dei Dr. med. __________, __________ e __________ inattendibili, né l’assicurata ha contestato tali punti.
In effetti l’insorgente ha fatto valere un’incapacità al lavoro del 60% esclusivamente a causa delle cefalee ed emicranie.
Essa, del resto, nemmeno ha sollevato obiezioni circa la valutazione dell’inabilità lavorativa dal lato psichiatrico del 20-25% espressa dalla Dr.ssa __________, né circa il fatto che i medici del SAM abbiano indicato che tale incapacità non è sommabile a quella dal punto di vista neurologico, poiché entrambe considerano i disturbi soggettivi dell’insorgente di dolore cefalico e di malessere ad esso legato. (cfr. doc. I; 52-17, 52-34, 52-35).
In secondo luogo, dal lato neurologico, il neurologo consulente SAM, interpellato espressamente dal TCA nell’aprile 2008, ha validamente motivato la sua valutazione del giugno 2006 in relazione a una capacità al lavoro del 70%. Egli è giunto a questa conclusione, calcolando approssimativamente, nel peggiore dei casi, una decina di giorni al mese con cefalee di cui alcune crisi durante i fine settimana, altre della durata di poche ore grazie all’effetto degli analgesici. Al riguardo va osservato che anche il Dr. med. __________ nel rapporto del 7 febbraio 2007 ha rilevato che l’assicurata “accusa cefalee ricorrenti 2-3 volte per settimana” (cfr. doc. A5).
Inoltre il Dr. med. __________ ha specificato che si deve pure tenere presente che, nei momenti senza cefalea, la paziente poteva lavorare normalmente e con un rendimento pieno (cfr. doc. XXX).
Gli apprezzamenti dei medici della __________ dell’__________ di __________, nonché dei Dr. med. __________ e __________ non sono poi tali da sovvertire la conclusione del Dr. med. __________.
I sanitari __________, nell’ottobre 2007, si sono espressi unicamente sull’abilità lavorativa a quel momento e non in relazione al passato (cfr. doc. XII1).
Il Dr. med. __________, dal canto suo, ha semplicemente attestato un’incapacità del 50% dal 1° giugno 2003 (cfr.doc. XXVIbis) senza fornire alcuna spiegazione in merito.
Nemmeno il Dr. med. __________, ha motivato specificatamente il suo apprezzamento in merito a un’inabilità al lavoro del 50% (cfr. doc. XVIII, C).
Del resto, egli, quale medico internista, indipendentemente dal fatto che segue da anni l’assicurata, non risulta particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa.
Inoltre si rileva un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Anche quanto attestato dal Dr. med. __________, capo-servizio del Servizio di neurologia dell’__________ di __________, nel mese di novembre 2005 nell’”Allegato al rapporto medico” per l’UAI, ossia che l’insorgente presenta una diminuzione del rendimento nella sua attività e in altre attività adeguate del “50% in situazione di mal di testa” (cfr. doc. 38-3), si rivela ininfluente.
Lo specialista non ha proceduto a una valutazione complessiva dell’abilità lavorativa considerando sia i momenti in cui sono presenti le cefalee, che quelli di remissione, bensì ha tenuto conto unicamente delle situazioni in cui l’assicurata è affetta da cefalee/emicranie.
2.9. Per quanto attiene, per contro, al lasso di tempo a decorrere dal mese di luglio 2006 fino al 25 aprile 2007 (il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata; cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005), la fattispecie, per quanto riguarda il giudizio sull'incapacità al lavoro dell’assicurata, non è stata adeguatamente e compiutamente indagata.
In effetti dalle certificazioni del Dr. med. __________ dell’aprile 2008, alle quali va senz'altro attribuita piena valenza probatoria conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), risulta che lo stato di salute dell’assicurata in relazione alle cefalee è peggiorato. A mente del neurologo tale peggioramento, probabilmente in fase di lenta evoluzione a partire dalla seconda metà del 2006, ha avuto un’accelerazione dopo il febbraio 2007 - tra la valutazione del Dr. med. __________ e quella della __________ di __________ - che potrebbe avere portato a una situazione tale da determinare un’inabilità lavorativa di almeno il 50% a partire dalla primavera 2007 (cfr. doc. XXX).
Il peggioramento è stato peraltro riconosciuto anche dall’UAI sulla base del rapporto del Dr. med. __________ del 17 dicembre 2007.
Tuttavia l’amministrazione ha indicato che il peggioramento dello stato di salute dell’insorgente ha comportato un’incapacità al lavoro del 50% non migliorabile in altra attività solo dal 5 luglio 2007, corrispondente alla data di inizio degli accertamenti a __________ (cfr. doc. XXI, XXIBIS).
Questa conclusione del Dr. med. __________ non può essere fatta propria dal TCA.
Il fatto di fissare l’inizio dell’aggravamento al momento in cui vi è stato il primo consulto a __________ nel luglio 2007 (cfr. doc. XXIbis, B) si rivela, alla luce del carattere evolutivo del peggioramento attestato dal Dr. med. __________, carente e semplicistica.
La frequenza delle cefalee accusate dall’assicurata si è intensificata dal febbraio 2007 giungendo, nel corso del 2007, a crisi di cefalea giornaliere.
In effetti, come evidenziato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. XXX), l’assunzione di medicamenti specifici per emicrania è massicciamente aumentato: dalle 10 assunzioni riportate nel giugno 2006 dal neurologo consulente del SAM, corrispondenti a 2-3 crisi per settimana, anche citate dal Dr. med. __________ nel febbraio 2007 (cfr. doc. A5), si è passati a 1-3 iniezioni di Imigran alla settimana, oltre a 2-3 spray al giorno nell’ottobre 2007 quando è stata esaminata dai sanitari della __________ di __________ (cfr. doc. XII1).
In simili condizioni e visto che il Dr. med. __________ stesso, nell’aprile 2008, ha attestato che probabilmente un’evoluzione, anche se lenta, era già presente nella seconda metà del 2006 (cfr. doc. XXX), questa Corte ritiene che l’aggravamento delle cefalee e l’ulteriore diminuzione della capacità lavorativa dell’assicurata - già ridotta al 70% nel giugno del 2006 (cfr. consid. 2.5.) - debbano essere ulteriormente indagati, al fine di giungere a un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti. In particolare andrà effettuata un'accurata valutazione, dal profilo sia della tempistica dell’insorgenza del peggioramento delle cefalee, che della relativa influenza sull’abilità lavorativa della ricorrente.
A tale proposito è utile ricordare che giusta l’art. 29 LAI il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui un assicurato presenta un’incapacità permanente al guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40% oppure è stato per un anno, senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40% in media.
2.10. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
In proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti che ha richiesto l’esperimento di accertamenti specialistici presso il Dr. med. __________.
Si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata nella misura in cui ha negato prestazioni dal mese di luglio 2006 e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia medica volta a determinare quando ha iniziato a insorgere il peggioramento delle cefalee, la relativa evoluzione e le conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’insorgente, si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2006.
2.11. Parzialmente vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un sindacato, ha diritto a un'indennità per ripetibili parziali da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, in casu, si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 70.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 130.-- che vanno a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata nella misura in cui ha
negato a RI 1 il diritto a prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2006.
§§ L’incarto è rinviato all’UAI affinché proceda agli accertamenti indicati ai considerandi 2.9., 2.10. e si pronunci nuovamente sul diritto dell’assicurata a prestazioni dell’assicurazione invalidità a fare tempo dal mese di luglio 2006.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 70.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 130.-- a carico dell’assicurata.
L’Ufficio AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti