Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.191

 

rs

Lugano

28 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2007 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 maggio 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, attivo come operaio di segheria presso la __________ di __________, il 7 aprile 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, dichiarando di essere sofferente dall’agosto 2004 a causa di mal di schiena, dolori al polso destro e alle gambe (cfr. doc. 3; 8-5; 1-5).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 23 maggio 2007, l’Ufficio AI, appurato un grado di invalidità del 33%, ha respinto la richiesta di prestazioni (cfr. doc. A1).

 

                               1.3.   Contro il provvedimento del 23 maggio 2007 l’RA 1, per conto di RI 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento del diritto a un quarto di rendita di invalidità a partire dal 1° agosto 2005.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha, in particolare, addotto che il proprio medico curante non condivide la valutazione dei Dr. med. __________ e __________ - che hanno agito in qualità di medici di fiducia degli assicuratori __________ e __________ chiamati a erogare delle prestazioni - sulla quale si è basato l’UAI per negare il diritto a una rendita, soprattutto per quanto concerne la residua capacità lavorativa in un’attività leggera.

                                         Egli ha precisato che per questo motivo è stato predisposto un consulto presso il Dr. med. __________, che l’ha avuto in cura dal 24 settembre 2004. L’insorgente ha, poi, osservato che dal rapporto di quest’ultimo medico del 30 maggio 2007 risulta la presenza di un decorso cronico delle problematiche a livello dell’apparato muscolo-scheletrico sia per quanto riguarda le alterazioni degenerative alla colonna vertebrale, come pure a livello dell’articolazione radiocarpica a destra e delle articolazioni delle dita delle mani. L’assicurato ha, quindi, indicato che il Dr. med. __________ ha concluso esistere una limitazione di almeno il 20% in un’attività leggera, anche perché bisogna tener conto delle problematiche alle dita delle mani che gli impediscono una rapidità di movimento, nonché l’utilizzo ripetuto della mano in movimenti ripetitivi pure non sotto sforzo e della necessità di fare delle pause prolungate.

                                         Il ricorrente ritiene che l’apprezzamento del Dr. med. __________, essendo dettagliato e giungendo a delle conclusioni chiare, oggetto di un esame approfondito, abbia tutti i requisiti perché gli sia conferito valore probatorio.

                                         Egli ha, altresì, rilevato di avere già messo in evidenza come la valutazione sulle possibilità occupazionali indicate dalla consulente in integrazione professionale siano come sempre, ma in modo particolare per il caso in esame, veramente puramente teoriche e che tutti, partendo dai medici, sono coscienti che non potrà mai trovare un’occupazione alternativa a quella che sta svolgendo nella misura del 50%.

                                         L’assicurato ha, infine, precisato che, considerando una residua capacità lavorativa dell’80% in un’attività leggera e applicando la riduzione del 20% ammessa dall’AI per le varie limitazioni, il reddito da invalido ammonta a fr. 37'011.-- e il grado di invalidità al 47%, il che giustifica l’assegnazione di un quarto di rendita (cfr. doc. I).

 

                               1.4.   L’UAI, dopo aver sottoposto il rapporto del maggio 2007 del Dr. med. __________ al medico responsabile del Servizio medico regionale (SMR), Dr. med. __________ (cfr. doc. IVbis), ha chiesto, mediante risposta del 5 luglio 2007, l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cu si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

 

                               1.5.   Il 25 luglio 2007 il rappresentante dell’assicurato ha prodotto una nuova certificazione del Dr. med. __________, datata 20 luglio 2007, sottolineando che lo specialista ha confermato pienamente la sua valutazione e ha precisato ulteriormente per quali motivi ritiene l’insorgente incapace al lavoro in misura del 20% anche in un’attività leggera (cfr. doc. VI + bis).

 

                               1.6.   L’amministrazione, il 2 agosto 2007, si è riconfermata nella propria risposta di causa (cfr. doc. VIII).

 

                               1.7.   Il doc. VIII è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. IX).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Questa Corte è chiamata a stabilire se l’UAI era legittimato o meno a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

 

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta la questione relativa alla valutazione dell’esigibilità lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.

 

                                         L’UAI, fondandosi, sui referti dei Dr. med. __________ e __________, allestiti all’attenzione degli assicuratori __________ e __________ (cfr. doc. 1-4, 8-4), ha ritenuto l’assicurato in grado di svolgere a tempo pieno attività confacenti al proprio stato di salute, e meglio impieghi che “… non implichino il porto di pesi sopra i 10 chili, che permettano di alternare frequentemente le posizioni statiche seduta (max 1 ora di fila) eretta (max. ½ ora) e in deambulazione (max 2 km), che non richiedano il frequente sollevamento delle braccia sopra l’orizzontale , frequenti movimenti di rotazione del tronco o la regolare posizione seduta o eretta china in avanti. La posizione flessa sulle ginocchia o inginocchiata è controindicata” (cfr. doc. 35-2)

 

                                         Il ricorrente sostiene, invece, sulla base della valutazione del Dr. med. __________, di essere inabile al lavoro in misura del 20% anche in un’attività leggera (cfr. doc. I; VI).

 

                                         Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che il 21 ottobre 2005 ha avuto luogo, per conto della __________, un consulto presso il Dr. med. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria riabilitazione e medicina manuale.

 

                                         Dal relativo rapporto, quale diagnosi, risulta:

 

"  Sindrome lombovertebrale cronica con /da

-          turbe statiche importanti (rachide piatto con breve scoliosi ad S in sede lombare (secondo RX))

-          alterazioni degenerative plurisegmentali in stato dopo Morbo di Scheurmann con osteocondrosi L2/3 e L5/S1 ma soprattutto L3/4 in presenza di un’ernia intraspongiosa all’angolo anterosuperiore di L4; scomparsa subcompleta dello spazio intersomatico, fenomeno vacuo e concomitante spondilartrosi;

Gonartrosi retropatellare bilaterale, sintomatica a destra." (Doc. 8-8)

 

                                         Lo specialista ha, inoltre, affermato che:

 

"  (…)

In considerazione dell’importanza del quadro sia dal profilo statico/anatomico che funzionale appare poco probabile che il paziente possa un giorno riprendere il suo lavoro in segheria oltre al presente 50%, limite che ritengo per intanto definitivo (in concordanza con quanto già ipotizzato dal medico curante nel suo ultimo certificato __________ del 12.09.2005).

 

 

Capacità funzionale residuale:

 

-   sollevamento e/o trasporto di carichi:

    molto leggeri (fino a 5 kg): normale;

    medi (fino a 25 kg): molto ridotta;

    pesanti (oltre a 26 kg): da evitare;

    sopra le spalle:

    - di 5 kg: normale

    + di 5 kg: ridotta

 

 

-   manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

    leggeri: normale

    medi: lievemente ridotta

    pesanti: da evitare

 

-   posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

    a braccia elevate: ridotta

    con rotazione: ridotta

    seduta e piegata in avanti: ridotta (se non appoggiato sulle braccia)

    eretta e piegata in avanti: molto ridotta

    inginocchiata e con ginocchia inflessione: ridotta

 

-   mantenere posizione statiche:

    seduta: 1 ora senza interruzione

    eretta: ½ ora senza interruzione

 

-   spostarsi/camminare:

    fino a 2 km circa: normale

    per tratti più lunghi: con interruzione

    su terreni accidentati: ridotta

    salire/scendere scale: lievemente ridotta

 

-   diversi

    l’impiego delle due mani è possibile in forma normale (eccezion fatta per la manipolazione di oggetti di precisione, non possibile per l’assenza dell’indice destro).

    Il paziente non dovrebbe esporsi a situazioni di scarso equilibrio

 

Per un’attività lucrativa consona alle presenti limitazioni non vi è alcuna limitazione della capacità lavorativa. Si tratta di una valutazione medico/teorica. Il reinserimento del paziente in una professione alternativa di quella svolta sarebbe difatti ostacolato da fattori non medici ossia l’età, la scarsa formazione scolastica, le capacità prettamente manuali del paziente ecc." (Doc. 8-10)

 

                                         Il 28 marzo 2006 l’insorgente è stato esaminato dal Dr. med. __________, spec. FMH reumatologia, medico fiduciario della __________. Questo sanitario ha rilevato, segnatamente, quanto segue:

 

"  (…)

Dato che lo stato di salute dell’assicurato non si discosta sostanzialmente da quello riscontrato dal collega reumatologo Dr. __________ di __________, durante una visita  medico-fiduciaria il 21.10.2005 su incarico della __________, rimane valida anche la sua valutazione della capacità lavorativa formulata a pagina 4 del suo rapporto del 21.10.2005 (…)" (Doc. 1-6)

                                        

                                         Il Dr. med. __________, dal canto suo, il 9 maggio 2006 ha indicato di avere visitato il ricorrente una sola volta il 24 settembre 2004 su indicazione del Dr. med. __________. Egli ha precisato di aver constatato, nel 2004, che accanto alla problematica alla colonna vertebrale si era sviluppato un dolore progredente a livello del polso destro relazionato all’attività lavorativa svolta, associato anche a dolori alla caviglia sinistra. Le indagini radiologiche eseguite dal Dr. med. __________ hanno mostrato, per quanto riguarda le mani, un’iniziale poliartrosi delle dita delle mani, soprattutto di tipo Heberdeen, con un’iniziale problematica artrosica a livello del carpo. Clinicamente non è stato invece riscontrato alcun reperto in relazione alla caviglia sinistra.

                                         Il Dr. med. __________ ha, poi, attestato di non potersi determinare, dopo un solo consulto nel settembre 2004, circa l’abilità al lavoro dell’assicurato nella sua professione di operaio presso una segheria con taglio della legna e trasporto di questo materiale oppure in un’attività lavorativa medio-leggera ed ergonomicamente adatta (cfr. doc. 13-1; 1-19).

 

                                         Nel ricorso interposto contro la decisone del 23 maggio 2007 con cui all’assicurato è stata negata una rendita di invalidità è stato specificato che era stata predisposta una visita specialistica presso il Dr. med. __________ (cfr. doc. I).

                                         In effetti all’impugnativa è stato allegato il rapporto del 30 maggio 2007 del medico appena menzionato, dal quale si evince che:

 

"  (…)

                                        Egli presenta una diagnosi di sindrome toracolombo-vertebrale su alterazioni statiche con appiattimento della cifosi toracale, nonché deformazione cifotica della colonna lombare, alterazioni degenerative importanti a carattere osteocondrotico, in parte spondilosico con localizzazione da L2 fino a L5 con a livello L4 erniazione anteriore del corpo vertebrale. Vi sono poi dei dolori a livello dell’articolazione radiocarpica di destra su un’artrosi radiocarpica di destra e un’iniziale poliartrosi delle dita delle mani nonché uno stato dopo amputazione traumatica del dito I della mano destra. Il paziente è di professione operaio, lavora presso una segheria addetto al taglio della legna con una sega circolare. Le difficoltà principali nel suo lavoro sono lo spostare le tavole che possono raggiungere anche dei pesi considerevoli. Sono subentrati nel decorso diversi periodi di incapacità lavorativa anche prolungata nella forma completa. Il paziente è stato visitato in ambito medico da parte del perito dell’assicurazione invalidità Dr. __________. Una rendita di invalidità è stata per il momento rifiutata. In questo paziente è presente un decorso cronico delle sue problematiche a livello dell’apparato muscolo-scheletrico sia per quanto riguarda le alterazioni degenerative alla colonna vertebrale come pure a livello dell’articolazione radiocarpica a destra e delle articolazioni delle dita delle mani. Tenendo conto di queste problematiche ritengo che la capacità lavorativa del paziente sia limitata. In particolar modo l’utilizzo della mano destra in lavori in cui siano richiesti dei movimenti ripetitivi, ma soprattutto l’alzare dei pesi e il tenere degli oggetti pesanti alzati è limitata. I disturbi a livello della colonna lombare provocano una limitazione per quanto riguarda l’attività lavorativa da svolgere prevalentemente in piedi, in posizioni non ergonomiche alzando dei pesi alle volte anche considerevoli. In questo senso ritengo giustificata un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività attualmente svolta di operaio presso una segheria. Per quanto riguarda un’attività lavorativa più leggera vi sono a mio modo di vedere delle limitazioni che raggiungono un 20%. Tali limitazioni sono dettate soprattutto dalle problematiche a livello dell’articolazione radiocarpica, nonché alle dita delle mani che impediscono una rapidità di movimento, nonché l’utilizzo ripetuto della mano in movimenti ripetitivi anche non sotto sforzo. Vi è poi a mio modo di vedere in questo paziente una diminuzione della redditività di un 20% anche in attività lavorativa leggera tenendo conto di pause prolungate, nonché di una diminuita rapidità nell’esecuzione delle varie attività manuali.”(Doc. A2)

 

                                         Il medico responsabile SMR, Dr. med. __________, il 4 luglio 2007, prendendo posizione in merito alla certificazione del Dr. med. __________, ha precisato, da una parte, che il reumatologo curante, nel 2006, non si era espresso in merito all’inabilità lavorativa, poiché aveva visto l’assicurato solo una volta e proponeva un esame peritale. Dall’altra, che i reumatologi che si sono susseguiti nella valutazione funzionale per l’assicuratore indennità giornaliere sono concordi. Il Dr. med. __________ ha, inoltre, aggiunto che il rapporto del Dr. __________ del maggio 2007 contiene pure una valutazione di diminuita capacità lavorativa anche per attività adeguate, fornendo altresì alcune motivazioni, ma senza peraltro riferire di un correlato clinico per un confronto con quanto da lui costatato nel corso degli anni. Il medico del SMR ha concluso che in presenza di rapporti completi e coerenti non ha alcun elemento per discostarsi dalle valutazioni di tutti i colleghi che lo hanno preceduto (cfr. doc. IVbis).

 

                                         Il Dr. med. __________ si è ulteriormente espresso riguardo all’esigibilità lavorativa dell’assicurato il 20 luglio 2007, rilevando che:

 

"  (…) Per quanto riguarda la problematica di incapacità lavorativa in un’attività lavorativa da me definita leggera, non posso che ribadire quanto detto antecedentemente e sostenere che effettivamente, le limitazioni dettate dalle alterazioni degenerative a livello della mano destra, in particolar modo l’artrosi radiocarpica, ma anche la poliartorsi di tipo erosivo alle dita delle mani e l’amputazione dell’indice, provocano una limitazione dettata dall’impossibilità di svolgere dei lavori manuali anche di tipo leggero in modo ripetitivo continuo, alzando magari anche dei pesi o mantenendo delle posizioni continue. Vi è una certa rigidità dettata dai movimenti e vi è una diminuita mobilità articolare associata anche ad una susseguente lentezza nello svolgere i movimenti. Segnalo poi che il paziente ha un’amputazione a livello del II dito della mano destra, fatto questo che ulteriormente è limitante nello svolgimento di attività manuali anche se considerate leggere. Soprattutto se queste attività manuali devono essere apprese nuovamente dal paziente e non sono le attività normalmente svolte da lui.

Per quanto riguarda il correlato clinico, questo è riferibile alle alterazioni di tipo degenerativo evidenziabili clinicamente nell’ambito di una poliartrosi delle dita delle mani erosiva, una limitazione della mobilità dell’articolazione radiocarpica, nonché dolori ai movimenti. Si tratta di alterazioni clinicamente da me già descritte nei miei rapporti antecedenti.” (Doc. VIbis)

 

                                         Per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

 

                                         In concreto i referti dei Dr. med. __________ e __________ del maggio e luglio 2007 sono posteriori alla decisione impugnata.

                                         Tuttavia quanto riscontrato da tali medici può permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato e la sua abilità al lavoro antecedente al provvedimento contestato. Pertanto i rapporti citati sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 23 maggio 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

 

                               2.5.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

 

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

 

                               2.6.   Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che le conclusioni esposte nelle valutazioni dei Dr. med. __________ e __________, secondo cui l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente alla valutazione funzionale inerente le attività ancora eseguibili dall’insorgente in riferimento alla patologia alla mano destra, come invece richiesto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. VIbis).

 

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         I rapporti dei Dr. med. __________ e __________ (cfr. doc. 8-10, 1-6) non contengono, in effetti, contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, i medici hanno tenuto conto delle singole patologie invalidanti di cui l’assicurato è affetto e hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso dell’insorgente, all’esame del paziente e del suo dossier.

 

                                         Del resto anche il medico curante del ricorrente, Dr. med. __________, nel giugno 2006 compilando il formulario E 213 “Perizia medica particolareggiata” ha indicato, da un lato, che l’assicurato può svolgere la sua attività abituale di operaio di segheria al “50% con possibilità di attività su tutto l’arco della giornata tuttavia a intensità ridotta oppure intensità normale tuttavia per metà del peso orario giornaliero” (cfr. doc. 20-10). Dall’altro, che è comunque in grado di esercitare a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue condizioni, e meglio un’attività rispettosa della problematica dorsale con diminuzione del sollevamento pesi e rispettosa dell’ergonomia (cfr. doc. 20-10).

 

                                         Le certificazioni del Dr. med. __________, a cui si è appellato l’insorgente per affermare una ridotta abilità lavorativa in attività leggere, non sono poi tali da inficiare l’apprezzamento dei Dr. med. __________ e __________.

                                         In effetti il Dr. med. __________ ha fatto valere delle limitazioni in un’attività leggera che raggiungono il 20% soprattutto a causa delle problematiche artrosiche a livello dell’articolazione radiocarpica della mano destra e delle dita delle mani, nonché dell’amputazione dell’indice della mano destra (cfr. doc. A2; VIbis).

 

                                         Per quanto concerne l’amputazione del II dito della mano destra, va osservato che la stessa ha avuto luogo molti anni prima dell’inoltro della domanda di invalidità - nella quale peraltro alla voce “Indicazioni concernenti il danno alla salute” nulla è stato menzionato circa le mani o le dita (cfr. doc. 3-6). Più precisamente dal rapporto del 21 ottobre 2005 del Dr. med. __________ risulta che l’amputazione è avvenuta circa nel 1971 (cfr. doc. 8-4).

                                         Questa menomazione non gli ha, però, impedito di lavorare, dal 1990, presso la __________ di __________ (cfr. doc. 3-5; 8-4).

 

                                         E’ nota, infatti, la capacità generale di assuefazione ed adattamento nelle persone con lesioni alle dita/mani simili a quelle lamentate dal ricorrente (cfr. STCA 35.2007.17 del 26 settembre 2007 e giurisprudenza federale e cantonale ivi citata).

 

                                         In relazione ai disturbi dettati dalle alterazioni degenerative a livello della mano destra e delle dita di entrambe le mani, occorre, poi, ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch’essi con problematiche agli arti superiori.

 

                                         In una sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 - integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro (in un'attività adeguata a tempo pieno), un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

 

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano):

 

"  (…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)."

                                         (STFA succitata, consid. 3b)

 

                                         È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA del 3 marzo 2005 nella causa P., inc. n. 35.2004.38).

 

                                         Infine, con un giudizio del 24 agosto 2006 nella causa R., I 27/06 e U 18/06, consid. 5.2.3, il TFA ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         Inoltre, per quanto attiene alla minore redditività fatta valere dal Dr. med. __________ in riferimento alle pause prolungate e alla diminuita rapidità nell’esecuzione delle varie attività manuali (cfr. doc. A2; VIbis), va precisato, da una parte, che riguardo a quest’ultimo aspetto esistono occupazioni semplici confacenti allo stato di salute dell’assicurato che non implicano lavori manuali, ad esempio le attività di controllo e sorveglianza.

                                         Dall’altro, che il tempo dedicato alle pause non può certo, come unico fattore, giustificare una riduzione della capacità lavorativa per minor rendimento.

                                         Quest’ultimo elemento può comunque essere tenuto in considerazione contestualmente all’esame delle conseguenze economiche del danno alla salute per ridurre il reddito ipotetico da invalido (cfr. consid. 2.12).

 

                                         Giova, infine, segnalare che la nostra Massima Istanza ha, in ogni caso, ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

 

                                         In concreto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene, quindi, che sul mercato del lavoro esistano delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza - peraltro non richiedenti una particolare formazione -, che il ricorrente, nonostante i disturbi di salute di cui è affetto, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

                                         In questo contesto è d’altronde utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

 

                               2.7.   Per quanto riguarda l’asserzione del Dr. med. __________, secondo cui l’età avanzata dell’assicurato ostacolerebbe il suo reinserimento in una professione alternativa (cfr. doc. 8-10), questo Tribunale sottolinea che l’assicurato è nato nel 1950. Al momento dell’emissione della decisione qui contestata egli aveva, dunque, 57 anni.

                                         Gli restano, pertanto, ancora alcuni anni di attività prima di beneficiare di una rendita di vecchiaia (cfr. sentenza del TFA I 617/02 del 10 marzo 2003).

                                         Non si può, di conseguenza, ritenere che la sua capacità lavorativa residua non sia più economicamente utilizzabile sul mercato generale del lavoro dell’assicurato, a causa della sua età.

                                         Il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che questa circostanza si realizza nei casi in cui un assicurato è molto vicino al pensionamento (a quest’ultimo proposito, cfr. STF I 462/02 del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35; STF I 401/01 del 4 aprile 2002; STF I 617/02 del 10 marzo 2003. Al contrario, per dei casi in cui il Tribunale federale ha considerato ancora economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato a cui restano ancora alcuni anni lavorativi prima del pensionamento, cfr. STF I 831/05 del 21 agosto 2006; STF I 293/05 del 17 luglio 2006; STF I 359/2006 del 22 giugno 2007; STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004; STF I 246/02 e 247/02 del 7 novembre 2003; STF I 304/06 del 22 gennaio 2007; STF I 376/05 del 5 agosto 2005; STF I 500/06 del 30 agosto 2007).

 

                                         In particolare in una sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 4.3. l’Alta Corte ha stabilito che:

 

"  (…) riguardo all'esigibilità e alla possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro, va ricordato che al momento determinante della decisione su opposizione in lite, l’opponente aveva 59 anni. Dal profilo dell'età, le condizioni per ammettere una incapacità di lavoro e di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità non erano pertanto realizzate (v. sentenze I 359/06 del 22 giugno 2007, consid. 4.2. e I 304/06 del 22 gennaio 2007, consid. 4.2. coni rispettivi riferimenti)”

 

                                         A ciò si aggiunga che il fattore età avanzata può comunque, se del caso, essere considerato anch’esso in altra maniera (cfr. in seguito, consid. 2.12.)

 

                                         In esito alle considerazioni di cui al consid. 2.6. e a quanto appena esposto, il TCA deve concludere che - dal punto di vista medico - l'assicurato è limitato nell’esercizio della sua abituale professione di operaio di segheria, ma è in grado di esercitare a tempo pieno e con rendimento completo un’attività confacente al suo stato di salute.

 

                               2.8.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                                         Visto che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3.), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2005, come del resto riconosciuto dall’UAI (cfr. doc. 34-1, 35-4) e non contestato dall’assicurato.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che l’amministrazione ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 69’298.-- (cfr. doc. 34-1, 35,4).

                                         L’insorgente non ha sollevato alcuna obiezione in merito a tale dato e può essere fatto proprio dal TCA.

 

                               2.9.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

 

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

 

                                         permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                             2.10.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

 

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

 

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

 

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

 

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

 

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

 

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

 

"  (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

 

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

 

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

 

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

 

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

 

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

 

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

 

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

 

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

 

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

 

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

 

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

 

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

 

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

 

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

 

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

 

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

 

                                         Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale __________, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

 

"  Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

 

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

 

                                         In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

                                         Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta Corte ha stabilito che:

 

"  (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

 

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

 

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

 

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

 

                                         Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

 

                             2.11.   Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a

                                         fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno

                                         (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali (“Nominallohnindex” – cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.3 uomini, pubblicata in La Vie économique, 4-2008 pag. 91) – si ottiene, per il 2005, un reddito mensile di fr. 4'812.-- oppure di fr. 57'751.-- per l’intero anno.

 

                                         L’assicurato, quale operaio di segheria presso la __________ di __________, avrebbe guadagnato nel 2005 fr. 69’298.-/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.), corrispondenti a fr. 5'775.-/mese.

                                         Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 56’895.--/ anno e 4’741.--/mese; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 20 “Industria del legno e dei prodotti in legno”, livello di qualifica 4: fr. 4’520.-- X 12 mesi = 54’240.--, riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 56’410.-- e pari per il 2005, dopo adeguamento all’indice dei salari nominali, a fr. 56'895.--).

                                         Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

 

                             2.12.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

 

                             2.13.   In concreto l’UAI ha applicato una riduzione del 20% (5% per la limitazione nel portare pesi e 15% per le numerose limitazioni ergonomiche; cfr. doc. 36-2; A1).

 

                                         Nella presente evenienza, anche volendo applicare la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, il grado di invalidità sarebbe in ogni caso inferiore al 40%.

                                         In effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a fr. 43'313.-- (75% di fr. 57'751.--).

                                         Raffrontando quest’ultimo dato al reddito da valido (fr. 69'298.--, cfr. consid. 2.8.), si otterrebbe un tasso di invalidità del 37.50%, arrotondato al 37%.

 

                                         Visto che l’assicurato presenta un tasso di invalidità inferiore alla soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1 LAI, questa Corte non può che confermare la decisione del 23 maggio 2007.

 

                             2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.                                       

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti