Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.192

 

DC/sc

Lugano

18 giugno 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2007 di

 

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 maggio 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, di professione manovale, il 12 novembre 1999 ha chiesto di essere posto al beneficio di una rendita d'invalidità invocando, quali motivi di salute, "bronchite cronica e asma" (cfr. Doc. 1.1 - 1-7).

 

                                         L'UAI ha fatto allestire tre perizie: una a livello pneumologico (del 16 luglio 2001 dal dottor __________, cfr. Doc. 20.1), una a livello reumatologico (dell'11 aprile 2002 a cura del dottor __________, Doc. 26.1) e una a livello psichiatrico (del 30 settembre 2002 ad opera del dottor __________ del SMR, cfr. Doc. 33.1).

 

 

                                         Il 15 gennaio 2004 l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, argomentando:

 

"  (...)

Secondo il parere medico lei è stato ritenuto totalmente abile dal lato reumatologico (perizia Dr. __________), abile nella misura dell'80% per ciò che concerne l'affezione pneumologica (referto Dr. __________) e inabile, in considerazione della patologia psichiatrica, nella misura del 40% nella sua abituale attività di manovale, ma abile all'80% in attività adeguate (esame Dr. __________).

 

Visto quanto sopra esposto il suo dossier è stato sottoposto alla consulente in integrazione professionale, Signora __________, in modo da verificare l'attuabilità di possibili provvedimenti professionali. L'orientatrice, però, tramite il suo rapporto datato 03.12.2003, in considerazione della difficile identificazione di un'attività compatibile al suo stato di salute ("ha la patente ma ha paura di guidare, non può fare lavori pesanti, non può salire e scendere le scale, non può camminare in salita" - impedimenti questi indicati soggettivamente da lei stesso e che non trovano riscontro in nessuna perizia esperita) , visto pure il fatto che le si è attribuito un grado teorico di inabilità pari al 20% (grado questo dovuto alla diagnosticata disfunzione vegetativa somatoforme e alla sindrome somatoforme da dolore persistente) ed essendoci ancora un numero significativo di professioni non qualificate in cui lei potrebbe sfruttare convenientemente la sua capacità di guadagno residua, ha deciso di chiedere l'aiuto del nostro servizio di collocamento.

 

Ciò nonostante il collocatore, nella persona del Signor __________, mediante il suo rapporto del 30.12.2003, indica come, presa in considerazione la sua esigua disponibilità alla ricerca di un'attività così come il rifiuto di ogni qualsiasi proposta lavorativa, impossibile la sua collocazione presso un datore di lavoro; la stessa, dunque, dovrà avvenire tramite i normali canali.

 

Il calcolo tramite il quale siamo giunti al suo grado di invalidità è riportato qui di seguito.

 

Come reddito da sano si è preso in considerazione il reddito che lei potrebbe conseguire nella sua normale professione di manovale se non fosse subentrato il danno alla salute; il reddito da invalido, invece, è il guadagno che lei può guadagnare oggigiorno in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche lavorando in misura parziale, ossia all'80%.

 

 

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                      CHF 56'056.00

con invalidità                          CHF 39'950.00

Perdita di guadagno              CHF 16'106.00  = Grado d'invalidità 28 %

 

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 40-2)

 

                                         Il 10 novembre 2004 l'UAI ha confermato questa decisione dopo avere esaminato un'opposizione dell'assicurato (cfr. Doc. 45-1 - 45-5).

                                         La decisione su opposizione è cresciuta in giudicato incontestata.

 

                               1.2.   Il 14 marzo 2007 l'assicurato ha inoltrato una nuova domanda di rendita d'invalidità, invocando quali motivi di salute, "bronchite cronica - asma con difficoltà respiratorie" (cfr. Doc. AI 50-1 -    50-7).

                                         Il 23 maggio 2007 l'UAI ha deciso di non entrare in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, rilevando:

 

"  (...)

Dalla documentazione medica acquisita agli atti, risulta che non sono stati messi in luce elementi clinici atti a suffragare un peggioramento delle condizioni di salute, motivo per cui non sono dati i presupposti per entrare nel merito della succitata richiesta.

 

A seguito del nostro progetto di decisione dell'11.04.2007, è stata trasmessa copia di un rapporto medico redatto dall'Ospedale __________ di __________ in data 22.12.2006 e relativo ad una degenza avvenuta dal 23.09.2006 al 06.10.2006.

 

Il nostro Servizio medico regionale ne ha preso visione e, con rapporto 23.04.2007, ha potuto rilevare che la degenza in questione era stata necessaria a seguito di una polmonite basale sinistra con un corollario sintomatologico rientrato alla dimissione ed un quadro clinico che rientra nella tipologia di quello fin qui valutato da parte dell'Assicurazione Invalidità.

In sostanza, si tratta di una segnalazione di danno alla salute temporaneo, di tipo riacutizzato, sovrapponibile a quanto fin qui già oggetto di valutazione da parte dell'AI.

Alla luce dell'attuale segnalazione, non sussistono nuovi elementi o di diverso tipo in grado di modificare le decisioni fin qui prese e mancano conseguentemente le condizioni basilari e legali, per una entrata nel merito della nuova domanda." (Doc. AI 60-1)

 

 

                               1.3.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato personalmente un tempestivo ricorso al TCA (cfr. Doc. I), che non risultava sufficientemente motivato (cfr. Doc. III).

                                         Il ricorso è poi stato completato il 30 agosto 2007, da un rappresentante, il quale ritiene che l'UAI doveva entrare nel merito della nuova domanda visto il "costante aggravamento della sua salute, in particolare gravi disturbi conseguenti alle difficoltà respiratorie di cui è sofferente".

                                         Al ricorso è stato allegato un certificato dal 19 luglio 2007 del medico curante dottor __________ (cfr. Doc. B).

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 6 settembre 2007 l'UAI propone di respingere il ricorso, sottolineando quanto segue:

 

"  (…)

L'attestazione medica del Dr. __________ indica problemi già noti (cfr. certificato medico 27.3.2007, doc. 53, inc. AI; rapporto medico 22.12.2006, doc. 57, inc. AI) e sottoposti per valutazione al Servizio medico regionale (SMR). L'SMR con annotazioni mediche 23 aprile 2007 ha confermato l'assenza di un cambiamento atto a giustificare l'entrata in materia nella nuova richiesta di rendita 14 marzo 2007 (doc. 59, inc. AI). (...)" (Doc. IX)

 

                               1.5.   L'8 maggio 2008 il TCA ha inviato il seguente scritto al dottor __________:

 

"  fra gli atti dell'incarto figura una sua presa di posizione del 23 aprile 2007 (cfr. Doc. AI 59.1).

 

In questa annotazione non figura nessuna considerazione sulle affezioni a livello neurologico diagnosticate il 22 dicembre 2006 dall'Ospedale __________ di __________ (cfr. Doc. AI 57.1 – 57.3).

 

La invito pertanto ad esprimersi in merito." (Doc. XI)

 

                                         Il 20 maggio 2008 l'UAI ha comunicato al TCA che il dottor __________ non è più attivo presso il SMR dell'AI.

                                         L'amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso ed ha allegato una presa di posizione del dottor __________ (cfr. Doc. XII e Doc. XII/bis).

                                         Il 21 maggio 2008 questo documentazione è stata trasmessa al patrocinatore dell'assicurato al quale è stato assegnato un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte.

                                         Al TCA non è pervenuto nessun scritto.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                               2.3.   Qualora la rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).

                                         Questo requisito deve permettere all'amministrazione, che in precedenza aveva negato una prestazione sulla base di una decisione cresciuta in giudicato, di rifiutare senza ulteriore esame nuove richieste di prestazioni, in cui l'assicurato si limiti a ribadire gli stessi argomenti, senza addurre o provare una modificazione rilevante di fatti determinanti (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3 pag. 68, 117 V 198 consid. 4b pag. 200 e sentenze ivi citate; STF I 572/05 del 20 marzo 2007).

                                     

                                         Questa regolamentazione va applicata anche quando, in precedenza, la rendita era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).

 

                                         Nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (“Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die Beweis-anforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3).“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa; vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

 

                                         Se l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda è dichiarata irricevibile, nel senso che l'Ufficio AI emana una decisione di non entrata in materia (SVR 2002 IV Nr. 26; RCC 1991 pag. 270 consid. 1a; DTF 109 V 119 consid. 2b; Valterio, op. cit., pag. 270).

                                         Nella già citata sentenza pubblicata in DTF 130 V 67, il TFA ha precisato che se l’assicurato non rende verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile.

                                         Soltanto se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, 1983 pag. 389 consid. 2b).

 

                               2.4.   Qualora l'assicurato renda attendibile la modifica l'amministrazione deve entrare nel merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica è effettivamente intervenuta (RCC 1984 pag. 366 consid. 3, 1983 pag. 389 consid. 2b; Valterio, op.cit., pag. 270; Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, pag. 114).

                                         In quest'evenienza l'UAI deve procedere in modo analogo alla procedura applicabile in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI (ora art. 17 LPGA) (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a).

                                         Se l'amministrazione constata che il grado di invalidità non si è modificato dalla precedente decisione cresciuta in giudicato, essa rigetta la nuova domanda. Nella circostanza opposta l'amministrazione esamina se la modifica intervenuta è tale da ammettere questa volta un'invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a, 1983 pag. 492 consid. 1c, 1983 pag. 389 consid. 2b).

 

                               2.5.   In modo analogo alla procedura di revisione, per esaminare materialmente una nuova richiesta di rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
In particolare si devono paragonare i fatti esistenti al momento della decisione precedente a quelli relativi all’istante della nuova decisione. Un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è dunque sufficiente (DTF 109 V 265 consid. 4a, 105 V 30; Valterio, op. cit., p. 268; cfr. anche DTF 130 V 71).

                               2.6.   Nel caso in esame, avendo l'UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l'amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

 

                                         Al riguardo questa Corte constata innanzitutto che sia nella richiesta di prestazioni dal 1999 che in quella del 2007 l'assicurato ha indicato, quale danno alla salute, una bronchite cronica e asma risalente al 1996.

                                         Nella perizia medica pneumologica, dal 16 luglio 2001 il __________, specialista FMH in medicina interna e malattie polmonari, ha posto le seguente diagnosi:

 

"  (...)

1.   Broncopatia cronico-ostruttiva di lieve entità

           -    componente asmatica anamnestica

           -    tabagismo cronico (50 p/y) persistente

 

2.   Rinopatia cronica con sindrome discendente

           -    raucedine cronica

           -    tosse

 

3.   Dolori osteomuscolari diffusi (estremità superiori, inferiori, dorsalgie)

 

4.   Cefalee tensionali. (...)" (Doc. AI 20-5)

 

                                         Egli ha poi espresso la seguente valutazione e prognosi:

 

"  (...)

5.   VALUTAZIONE E PROGNOSI:

 

Considerando i dati oggettivi delle precedenti valutazioni pneumologiche, il decorso soggettivo, il reperto clinico e radiologico nonché i risultati dell'attuale esame di funzionalità respiratoria, dell'emogasanalisi a riposo e sotto sforzo cosiccome della capacità di diffusione del monossido di carbonio, è lecito porre la diagnosi di broncopatia cronica ostruttiva asmatiforme di lieve entità (la componente asmatica non ha potuto essere oggettivata in questa valutazione). La normalizzazione sotto sforzo della leggera ipossiemia a riposo indica la presenza di un'aumentata inomogeneità di ventilazione/perfusione, indice, unitamente alla lieve ostruzione bronchiale presente, di un iniziale danno polmonare radiologicamente non ancora oggettivabile, se non sotto forma di un ispessimento della parete bronchiale fluttuante (peribronchite).

L'eziologia di questa problematica è senz'altro l'importante tabagismo persistente; il valore elevato della carbossiemoglobina Indica un abuso nicotinico presente di almeno 20 sigarette al giorno, reperto che contrasta con le dichiarazioni dell'assicurato (1-2 sigarette al giorno). Tale consumo, attraverso un'infiammazione della mucosa bronchiale porta ad una ipersecrezione delle ghiandole mucose aumentando la quantità di espettorato. Questo può avvenire anche a livello della sfera ORL causando una rinopatia cronica con sindrome discendente, patologia che da un lato intrattiene una tosse irritativa (su base faringitica), dall'altro contribuisce ad aumentare la quantità di espettorato, ad intrattenere l'infiammazione bronchiale e può causare una raucedine cronica. In questo paziente, vista la tecnica inalatoria inadeguata con sistema dosier-aerosol (DA) senza "spacer", è possibile anche un effetto collaterale degli steroidi topici.

L'esposizione a sostanze come vapori di nafta, di catrame e/o asfalto nonché gas di scarico di autoveicoli leggeri e pesanti contribuisce a mantenere una irritazione delle mucose del tratto respiratorio.

 

Fra i sintomi soggettivi (dispnea al minimo sforzo) ed i reperti oggettivi è comunque presente una netta discrepanza; infatti l'assicurato è in grado di sostenere uno sforzo submassimale alla spiroergometria senza problemi, in presenza di un consumo di ossigeno massimale (VO2max) più che normale. Questo indica che dal lato pneumologico, sebbene siano presenti i primi segni di un danno polmonare, non sussiste ancora una limitazione oggettiva funzionale della prestanza fisica. Di conseguenza, tenuto conto dei valori dell'esame di funzionalità respiratoria e del risultato della spiroergometria, sussiste un' invalidità medico-teorica polmonare (IMT) pari al massimo al 20%, ciò che corrisponde al grado 0 secondo la scala ATS.

 

A livello prognostico, un arresto della progressione della pneumopatia ostruttiva è possibile in primo luogo sospendendo completamente l'abuso nicotinico, in secondo luogo attuando nel limi e del possibile una profilassi di esposizione ad inalazioni ambientali di tipo organico ed inorganico. (...)" (Doc. AI 20-6+7)

 

                                         Infine il dottor __________ ha così valutato le conseguenze del danno alla salute sulla capacità di lavoro:

 

"  (...)

1.   Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute al disturbi constatati

Dal punto di vista fisico l'assicurato presenta un iniziate danno polmonare riferibile al forte tabagismo, che però non spiega l'entità della dispnea allo sforzo lamentata. La spiroergometria evidenzia chiaramente la possibilità di sostenere sforzi almeno submassimali senza problemi dal punto di vista cardiopolmonare.

 

2.   Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

Esatta descrizione delle funzioni Intatte e della capacità di carico?

L'attività attuale è ancora praticabile? Se si in quale misura (ore al giorno)?

È presente Inoltre una diminuzione della capacità di lavoro? Se si in che misura?

Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Soggettivamente l'assicurato si sente molto limitato dalla dispnea da sforzo, che però obiettivamente non può essere dimostrata.

Dal punto di vista polmonare il paziente può sicuramente sostenere sforzi di intensità medio­pesante senza problemi. L'attività di manovale è ancora proponibile nella misura del 100% (8-9 ore al giorno).

Dal punto di vista pneumologico, in base al risultato degli esami eseguiti, sussiste attualmente al massimo un'inabilità medico-teorica del 20% (grado 0 secondo la scala ATS). Considerando le valutazioni pneumologiche precedenti si può affermare che tale incapacità sussiste retrospettivamente all'incirca dal 6/2000. Il decorso fino a tuttoggi è da considerarsi invariato.

 

 

Un fattore che però potrebbe influenzare negativamente la capacità di lavoro, che in questa sede non viene peritato, è la presenza di una sindrome algica osteomuscolare diffusa (estremità inferiori, superiori, dorsalgie) a manifestazione intermittente, che a mio avviso necessiterebbe di una valutazione reumatologica. (...)" (Doc. AI 20-7)

 

                                         Nella sua decisione del 15 giugno 2004 l'UAI ha fissato al 28% il grado di invalidità dell'assicurato prendendo in considerazione una capacità lavorativa residua dell'80% in attività leggere adeguate in considerazione del danno alla salute a livello pneumologico (a questo livello il dottor __________ ha stabilito peraltro un'incapacità lavorativa del 20 % "al massimo") e a livello psichico.

 

                                         Il 27  marzo 2007 il medico curante dottor __________, specialista FMH in chirurgia ha allestito un certificato medico del seguente tenore:

 

"  (...)

Il paziente summenzionato da diversi anni presenta una bronchite asmatiforme con difficoltà respiratorie, per cui non può riprendere il lavoro." (Doc. AI 53-1)

 

 

                                         Il 22 dicembre 2006, il Primario di medicina dell'Ospedale __________ di __________, Prof. dr. med. __________, il capo-clinica, la dr.ssa __________ e l'assistente dr. med. __________, hanno allestito un rapporto relativo alla degenza dell'assicurato nel Dipartimento di medicina interna dal 23 settembre al 6 ottobre 2006, nel quale hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (...)

DIAGNOSI

 

 

1.   Malattia del legionario con/su:

      -    polmonite basale sinistra;

      -    sospetta encefalopatia con sintomatologia extrapiramidale, DD effetto collaterale medicamentoso (su Primperan), sindrome cerebellare con disartria, dismetria, atassia e disturbi dell'equilibrio, sintomatologia delirante con stato confusionale e tendenza alla fuga;

      -    epatopatia citolitica e colestatica transitoria;

      -    trombocitopenia transitoria;

      -    anemia normocitaria normocronica.

 

 

2.   Sospetta bronchite cronica con/su:

      -    tosse cronica;

      -    tabagismo cronico attivo." (Doc. AI 57-1)

 

 

                                         In quell'occasione i medici hanno sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

 

"  (...)

In data 2.10.06 è stata eseguita una RM cerebrale cha ha messo in evidenza l'assenza di lesioni ischemiche o emorragiche cerebrali o di processi espansivi e la presenza di alterazioni del segnale nella sostanza bianca in sede sottocorticale a livello parietale a sinistra compatibile in prima ipotesi con una zona di cliosi (recte: gliosi). Dal lato polmonare abbiamo adattato la terapia antibiotica abbassando il dosaggio del Rimactan mantenendo il dosaggio di Tavanic immodificato, terapia che il paziente dovrà eseguire anche a domicilio per un totale di 3 settimane di antibioterapia fino al 15.10.06 compreso.

Alla radiografia del torace di controllo è stata osservata la riduzione delle consolidazione del lobo interiore sinistro in sede retrocardiaca con iniziale regressione delle dimensioni della proiezione antero-posteriore. Da segnalare un piccolo versamento pleurico a destra. Nell'ulteriore decorso osserviamo un miglioramento dal punto di vista clinico e anche agli esami di laboratorio si nota una netta diminuzione dei parametri bioumorali dell'infiammazione che troviamo alla dimissione quasi nei limiti della norma. Consigliamo una visita pneumologica ed una radiografia del torace di controllo tra 6 settimane. Ci siamo permessi di fissare un appuntamento presso il nostro consulente pneumologo Dr. __________ per metà novembre. (...)"

(Doc. AI 57-3)

 

 

                                         Al riguardo il 23 aprile 2007 il dottor __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), si è così espresso:

 

"  Con le annotazioni del 10.04.07 si reputava insufficiente il certificato medico prodotto per un'entrata in merito, in seguito al nostro progetto di decisione viene inoltrato un nuovo documento consistente in una lettera di dimissione datato precedentemente al citato certificato oggetto della nostra decisione.

Da questo rapporto di degenza si apprende che l'assicurato è stato degente presso l'ospedale __________ di __________ dal 23.09.06 al 06.10.06 per un polmonite basale sinistra con un corollario sintomatologico rientrato alla dimissione ed un quadro clinico che rientra nella tipologia di quello fin qui valutato da parte dell'AI.

In sostanza si tratta di una segnalazione di danno alla salute temporaneo di tipo riacutizzato sovrapponibile a quanto fin qui oggetto di valutazione da parte SMR, alla luce dell'attuale segnalazione non vi sono nuovi elementi o di diverso tipo in grado di modificare le decisioni fin qui prese.

Non vi sono, quindi, le condizioni per una entrata in materia."

(Doc. AI 59-1)

 

 

                                         In sede ricorsuale l'assicurato ha prodotto un certificato medico del dottor __________, del seguente tenore:

 

"  Certifico che il paziente summenzionato soffre di una bronchite asmatiforme con difficoltà respiratorie, sospetta encefalopatia con sintomatologia extrapiramidale ed una epatopatia citolitica.

Viste le condizioni di salute dell'interessato a mio parere non può svolgere attività lavorative pesanti e dovrà mantenersi costantemente sotto cura medica e svolgere attività leggere." (Doc. B)

 

                                         Rispondendo ad una richiesta del TCA, in particolare riguardo all'affezione a livello neurologico, il dottor __________, specialista FMH in medicina generale del SMR, ha sottolineato quanto segue:

 

"  (...)

La documentazione presentata nell'ambito della nuova richiesta AI non evidenzia una modifica prolungata dello stato di salute rispetto allo stato presente al momento della decisione UAI del 2004.

In particolare non vi è nessun elemento che possa far supporre un peggioramento della funzionalità polmonare.

Per quanto concerne la problematica neurologica osservata in occasione della degenza in settembre 2006 va precisato che si è trattato d'una complicazione della polmonite a legionella, complicazione regredita completamente nel corso della degenza (vedi ultima frase pagina 2 del rapporto d'uscita). Stesso vale per le altre problematiche osservare in occasione della degenza quale epatopatia ecc., tutti problemi accompagnatori della infezione acuta.

Il dr. __________ nel suo certificato del 19.7.2007 riprende in pratica in modo acritico le diagnosi del rapporto d'uscita anche se si tratta di diagnosi non più attive.

 

In conclusione confermo l'assenza di una documentata modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato con influsso prolungato sulla capacità lavorativa residua rispetto al 2004."

(Doc. XII/bis)

 

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006, si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (...)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (...)" (consid. 3.2)

 

                                         Alla luce della documentazione medica contenuta nell'incarto e dell'esito degli accertamenti compiuti, questo Tribunale ritiene che, a ragione, l'UAI non è entrato nel merito dalla nuova domanda di prestazioni inoltrata dall'assicurato.

                                         Infatti, da una parte, le affezioni a livello pneumologico, sono quelle già riscontrate in precedenza, e come rilevato dal SMR, nell'autunno 2006 è subentrato un peggioramento soltanto temporaneo.

 

                                         D'altra parte anche la problematica a livello neurologico è stata soltanto di carattere temporaneo, quale conseguenza della polmonite a legionella.

 

                                         Infine, per quel che riguarda le conseguenze sulla capacità di guadagno, lo stesso medico curante ha attestato che l'assicurato è abile al lavoro in attività leggere.

 

                                         Ora, come visto (cfr. consid. 1.1) in occasione della precedente domanda, il grado d'invalidità era stato fissato al 28% prendendo in considerazione una capacità lavorativa dell'80 % in attività leggere adeguate.

                                         Non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell'assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l'UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

 

                               2.7.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fr. 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'assicurato.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'assicurato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti