Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.196

 

FS/td

Lugano

4 dicembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 giugno 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 8 maggio 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, attiva quale portinaia per la __________ di __________ (doc. AI 10/1-5), nel marzo 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) sindrome ansioso-depressivo (…)” (doc. AI 1/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 8 maggio 2007 (doc. AI 24/1-3), preceduta da un progetto del 15 marzo 2007 (doc. AI 23/1-2), l’Ufficio AI, fissato un grado d’invalidità del 34%, ha negato il diritto ad una rendita motivando:

 

"  (…)

L'inizio dell'inabilità lavorativa attestata, medicalmente sostenibile e quantificata in un 50% nell'attività di portinaia, risale al mese di settembre 2005. Dal 2001 al mese di giugno del 2005 l'assicurata aveva svolto altre due attività lucrative nella misura complessiva di 6 ore settimanali.

Visto che il rapporto con questi due datori di lavoro è stato sciolto prima dell'inizio dell'inabilità lavorativa citata sopra, le rispettive ore lavorative non sono considerate nel calcolo effettuato per ottenere la suddivisione percentuale tra lo stato di salariata e quello di casalinga. Lo stipendio percepito per i lavori di portineria corrisponde a 4,5 ore lavorative alla settimana, ossia all'11% rispetto ad un impiego a tempo pieno di 42 ore. La suddivisione in percentuale tra le due distinte attività è quindi dell'11% quale salariata e 89% quale casalinga.

 

L'inchiesta esperita al domicilio per determinare gli impedimenti e la loro entità nell'ambito della conduzione della propria economia domestica ha rilevato un impedimento del 32%.

 

Qui di seguito vengono riportati i valori che determinano il grado d'inabilità complessivo e rispettivo grado d'invalidità.

 

Attività                             Quota parte            Limitazione      Grado d'invalidità parziale

 

Casalinga                        89%                        32%                          28.5

Salariata                          11%                        50%                            5.5

Grado d'invalidità totale                                                                    34.0

 

Decidiamo pertanto:

 

    Il grado d'incapacità lavorativa e d'invalidità non raggiunge il livello minimo per avere diritto all'ottenimento della richiesta rendita d'invalidità. La richiesta di prestazioni è pertanto respinta.

(…).” (doc. AI 24/2)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, completato con scritto 20 giugno 2006, con il quale, fondandosi sullo scritto 24 maggio 2007 del dr. __________, ha contestato la valutazione medica mettendosi a disposizione per eseguire tutti gli accertamenti necessari a rivalutare il suo stato psicofisico.

 

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso osservando:

 

"  (…)

con riferimento al ricorso in oggetto, abbiamo valutato le considerazioni dell'assicurata, la quale contesta la valutazione del suo danno alla salute da parte dell'Ufficio AI sostenendo di presentare una maggiore incapacità lavorativa e quindi un più elevato grado d'invalidità e richiama a tale proposito il certificato medico 24 maggio 2007 del medico curante Dr. __________ (doc. 25-1, inc. AI).

 

Si osserva che il ricorso ed il citato certificato medico non portano e dimostrano elementi inerenti lo stato di salute dell'assicurata che non siano già stati considerati e valutati nell'ambito della decisione impugnata, trattandosi al contrario di problemi noti e valutati (cfr. certificato Dr. __________ del 19 gennaio 1995, doc. 8-16, inc. AI). Non viene inoltre precisata e quantificata una maggior incapacità lavorativa. Una diversa valutazione rispetto alla decisione impugnata non è quindi giustificata.

(…)." (doc. VI)

 

                               1.4.   Con scritto 18 luglio 2007 l’avv. RA 1, divenuto nel frattempo suo rappresentante, ha inoltrato un’istanza per assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio e ha chiesto la trasmissione dell’intero incarto AI.

 

                                         Con ulteriore scritto 20 agosto 2007 l’avv. RA 1 ha sostenuto che:

 

"  (…)

La ricorrente ha motivato che il suo stato di salute è peggiorato, da intendersi sia quale critica ad una valutazione non corretta alla base della decisione dell'UAI, sia e inoltre quale effettivo peggioramento dopo la constatazione dell'AI.

 

In particolare, dall'incarto AI risulta che le altre due attività lucrative (presso la __________ e l'__________), sono state interrotte a causa del peggioramento dello stato dell'assicurata. Pertanto non è stato corretto da parte dell'UAI non tener conto di tale incapacità lavorativa.

Inoltre non trova fondamento tener in considerazione un impiego a tempo pieno basato su 42 ore, invece delle 40 ore usuali per la maggior parte delle professioni.

La quota parte di attività quale salariata dovrebbe pertanto ammontare almeno al 26.25%, quindi con un grado d'invalidità parziale almeno del 13.125%.

 

Si deve pure ritenere che il grado di limitazione quale casalinga è stato fissato in maniera troppo basso rispetto alle constatazioni della fattispecie esperite dal servizio incaricato (v. doc. 17-4): riteniamo che i differenti gradi di limitazione dovevano essere fissati almeno al doppio e pertanto con un grado d'invalidità parziale del 47.2% (quota a parte casalinga 73.75% x 64% limitazione).

 

Si giunge pertanto ad un grado d'invalidità totale di almeno il 60.325% e quindi all'assicurata dovrebbe essere già riconosciuto un ¾ di rendita d'invalidità sulla base della situazione già conosciuta.

 

Per quanto riguarda il peggioramento della situazione dopo le ultime constatazioni fatte dall'AI, non si può ritenere la situazione uguale a quella già nota, come sostenuto dall'AI.

Infatti quanto attesta il Dr. __________ (doc. 25-1, inc. AI) va oltre a quanto certificato dal Dr. __________ nel lontano 1995 (doc. 8-16).

Su quest'aspetto e quale ulteriore mezzo di prova si chiede un eventuale accertamento medico.

 

Tenuto conto di tale peggioramento di salute il grado d'invalidità dovrebbe pertanto fissarsi oltre al 70% e quindi con diritto ad una rendita intera d'invalidità (…)." (doc. VI)

 

                               1.5.   Con scritto 21 agosto 2007 il rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione all’assi-stenza giudiziaria.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita. La ricorrente postula il diritto ad una rendita intera.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.5.   D’altra parte va ricordato che se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).

 

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit., pag. 211).

 

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui:

 

"Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

 

                                         Giusta l’art. 27bis OAI:

 

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

                                         Essa è stata ribadita in una STF 9c 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, destinate alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale.

 

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

 

                               2.8.   Nella fattispecie, dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l’amministrazione ha interpellato il dr. __________, FMH in medicina interna e la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.

 

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 27 marzo 2006 (doc. AI 8/1-2), posta la diagnosi di “(…) 1. stato dopo colite ulcerosa nel 2003. Attualmente nei limiti della norma. 2. Mancanza di ferro con intermittenti fasi di anemia ferripriva. 3. Sospetto tunnel carpale più a dx che a sx. 4. Stato dopo paralisi facciale nel 2003. 5. Stato dopo sterilizzazione laparoscopica. 6. Consumo di Temesta, Xanax nel senso di un abuso dovuto all’ansia. 7. Diffusi dolori alla gamba dx, tipo tendomiosi. Per la diagnosi psichiatrica, vi prego di rivolgervi direttamente alla Dr.ssa __________. (…)”, circa l’incapacità al lavoro ha osservato che “(…) la paziente attualmente lavora come casalinga e da quello che mi risulta non lavora. Non ho mai emesso dei certificati d’inabilità. Sono del parere che questo sia di competenza della psichiatra curante. (…)” e puntualizzato che “(…) per quanto riguarda l’allegato al rapporto, sono del parere che la paziente potrebbe fare lavori come donna di pulizie senza alzare pesi in modo ripetuto o sopra 10 kg, con flessione e rotazione. La paziente sarebbe abile al 100% con le limitazioni sopra citate. (…)”.

 

                                         La dr.ssa __________, nel rapporto medico 12 giugno 2006 (doc. AI 11/1-4), posta la diagnosi di “(…) sindrome ansioso-depressiva medio-grave (ICD-10: F41.2), da più di 10 anni; sindrome somatoforme indifferenziata (ICD-F45.1), da più di 10 anni (…)”, ha attestato un’incapacità lavorativa quale portinaia del 50% e l’impossibilità a svolgere altre attività lavorative.

                                         Il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 10 agosto 2006 (doc. AI 14/1-3), ha espresso la seguente raccomandazione: “(…) casalinga, in parte anche portinaia. A livello somatico secondo il medico curante dr. __________ nel suo rapporto del 3.2006 non vi sono limitazioni dal punto di vista somatico se non nel evitare attività di tipo pesante e ripetitivo. La solo limitazione è dettata dalla componente psichica che limita l’Ata nella continuità d’esecuzione e diminuisce il rendimento lavorativo anche per la presenza di anemia su/con colite ulcerosa attualmente in fase di stabilità. Propongo di ritenere quindi giustificato una limitazione globale al massimo del 50% dal 9.2005 data dell’ospedalizzazione in clinica __________. Una migliore valutazione si potrà avere con l’inchiesta casalinghe. Ricordo che se si presentasse una recidiva della colite ulcerosa (sempre possibile) vi sarà allora un peggioramento della globale esigibilità lavorativa.”.

 

                                         Il dr. __________, con lettera 24 maggio 2007 (doc. AI 25/1-2), ha trasmesso all’Ufficio AI ulteriore documentazione medica rilevando che “(…) la paziente attualmente ha una sintomatologia di debolezza della mano destra con disestesie periorali della mano destra, come anche dell'emicorpo destro, persistenti. Malgrado che siano stati valutati ritengo che un ulteriore valutazione sarebbe indicata. La paziente per problemi finanziari (non pagamento del suo premio di Cassa Malati) non riesce ad assumere e a provvedere a tali interventi. Mia valutazione come medico di famiglia. La paziente soffre di emicrania con disestesie iperestesie del emicorpo destro con, al dire della paziente e clinicamente non sempre valutabile, delle debolezze nella mano destra. Queste emicranie sicuramente limitano ancora di più un rendimento della paziente in qualsiasi lavoro finora svolto. Visto che il mio ultimo rapporto è datato 27.03.2006, ritengo che queste informazioni siano importanti prima di procedere all’esecuzione della decisione da voi espressa il 06 (ndr. recte: l’8) maggio 2007. (…)”.

 

                               2.9.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

 

                             2.10.   Dopo attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.9), a ragione l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica sopra esposta (consid. 2.8, in particolare le valutazioni del medico SMR espresse nel rapporto 10 agosto 2006 sub doc. AI 14/2), ha concluso che l’assicurata è globalmente inabile al lavoro nella misura del 50% dal mese di settembre 2005.

 

                                         Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

 

Ciò deve quindi a maggior ragione valere in caso di pieno accordo tra parere del medico curante e valutazione del SMR, come nel caso di specie.

 

                                         Del resto il dr. __________, nella lettera 24 maggio 2007 indirizzata all’Ufficio AI (doc. AI 25/1-2), non attesta e tanto meno documenta un peggioramento della situazione valetudinaria e, limitandosi a osservare che “(…) un’ulteriore valutazione sarebbe indicata (…)”, conclude in modo del tutto generico che “(…) la paziente soffre di emicrania con disestesie iperestesie dell'emicorpo destro con, al dire della paziente e clinicamente non sempre valutabile, delle debolezze nella mano destra. Queste emicranie sicuramente limitano ancora di più un rendimento della paziente in qualsiasi lavoro finora svolto. (…)”.

 

                                         Dal rapporto d’uscita 13 maggio 2006 (doc. AI 25/7-9), sottoscritto dal Primario, dr. __________, dal Capo-Servizio, dr. __________ e dal medico assistente, dr. __________, dell’Ospedale __________ di __________, risulta inoltre che:

 

"  (…)

Ad1: La paziente viene ricoverata in reparto, si richiede una valutazione specialistica neurologica del Dr. __________, medico che già conosce la paziente (alleghiamo il referto). In data 10.05.2006 si esegue una TAC cerebri, non si rilevano lesioni focali, non emorragie, lieve atrofia cerebrale per l'età. Come consigliato dal neurologo si introduce un trattamento antiaggregante non potendo escludere un'origine ischemica della sintomatologia, si predilige il Plavix rispetto all'Aspirina cardio dati i pregressi episodi di colite ulcerosa. Si organizza una risonanza magnetica cerebrale con assistenza di anestesista (dati i problemi di claustrofobia avuti in passato) per il 24.05.2006 in regime ambulatoriale presso l'ospedale __________.

Durante la degenza regressione dei disturbi neurologici, non insorgenza di nuovi deficit.

 

Ad2: L'anemia microcitica ipocromica normorigenerativa si rileva essere di origine ferripriva, la ferritina è 3,7 pmol/l. Il deficit di ferro calcolato è di 1115 mg. L'anamnesi ginecologica è bland, le perdite mestruali vengono riferite come normali. Vi è probabilmente un'origine carenziale in paziente da tempo a dieta. Per escludere una perdita dal tratto gastrointestinale, dopo aver consultato il gastroenterologo Dr. __________, che in passato a 3 riprese aveva esaminato endoscopicamente la paziente, si procede con la ricerca di sangue occulto nelle feci. Per il momento si rinuncia all'esecuzione di una nuova colonscopia. Dal lato terapeutico si introduce una sostituzione con ferro per via endovenosa data l'intolleranza al ferro per os riferita dalla paziente.

(…)." (doc. AI 25/8)

 

                                         Il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 10 maggio 2006, non si è pronunciato sulla capacità lavorativa e ha espresso la seguente valutazione: “(…) non è possibile dire se si tratti di un problema funzionale o organico, non vi sono i criteri per un’origine emicranica (esordio acuto, durata prolungata, assenza di disturbi visivi o cefalea), lo sviluppo di un disturbo sensitivo di topografia cheiro-orale deve comunque far ricercare una patologia vascolare. Richiederei una RM cerebrale prima di discutere la necessità di un bilancio cardiovascolare completo.” (doc. AI 25/15).

 

                                         Il dr. __________, Capo-Servizio del Dipartimento di radiologia diagnostica e interventistica dell’Ospedale __________ di __________, nel referto radiologico 24 maggio 2006, MRI cerebrale in sedazione profonda del 24.05.2006 (doc. AI 25/5-6), ha concluso che “(…) a parte un polipo di aspetto infiammatorio alla base del seno mascellare di des. non vi sono reperti degni di nota a livello intra-cerebrale in particolare non si evidenziano lesioni ischemiche emorragiche o di sospetta origine neoplastica.”.

 

                                         Infine, ancora nel rapporto 2 giugno 2006 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 25/3), il dr. __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa e, ritenuti i dati clinici sopra esposti e considerato il duplex carotideo e vertebrale normale, ha concluso che “(…) per la normalità della RM cerebrale e del duplex penso che si possa sospendere l’antiaggregazione. Rimangono poco chiari i disturbi sensitivi residui alla mano ds, che oltrepassano comunque il territorio di un singolo tronco nervoso. Verificherei ancora sierologie per Lues, Lyme, ANA e Lupus anticoagulans. (…)”.

 

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b) senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         In questo senso – rilevato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti) e che un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti) – la domanda volta all’esperimento di “(…) un eventuale accertamento medico (…)” (XI, pag. 2) va disattesa.

 

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una incapacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività professionale o in altre attività adeguate.

 

                                         Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

 

                             2.11.   L’assicurata ha contestato la limitazione complessiva del 32% fissata dall’assistente sociale nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 10 novembre 2006 (doc. AI 17/1-7) e la ripartizione tra l’attività di casalinga (89%) e salariata (11%) considerata dall’Ufficio AI (doc. AI 24/2).

 

                                         Per quanto riguarda alla prima censura questo Tribunale rileva che, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 32% (doc. AI 17/6).

                                         Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

                                         Considerato che l’insorgente non ha formulato alcuna precisa contestazione e si è limitata a sostenere in modo del tutto generico che “(…) il grado di limitazione quale casalinga è stato fissato in maniera troppo basso rispetto alle constatazioni della fattispecie esperite dal servizio incaricato (v. doc. 17-4): riteniamo che i differenti gradi di limitazione dovevano essere fissati almeno al doppio (…)” (XI, pag. 2), questo Tribunale ritiene che alla valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

                                         Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

                                         Conforme alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.

 

                                         In merito alla ripartizione delle quote tra attività salariata e casalinga il TCA rileva che dagli atti risulta che l’assicurata ha lavorato, dal 26 marzo 2004 al 30 giugno 2005, per tre ore settimanali presso la __________ (impiego questo da lei disdetto per motivi di salute; doc. AI 20/1-3) e, sempre per tre ore settimanali, dal 1. giugno 2001 al 31 luglio 2004, presso la __________ (doc. AI 21/1-3).

                                         Considerato che già dal 15 giugno 2005 l’assicurata era in cura presso la dr.ssa __________ che ha diagnosticato una sindrome ansioso-depressiva medio-grave e una sindrome somatoforme indifferenziata da più di 10 anni (doc. AI 11/1), questo Tribunale ritiene che, per il solo fatto che le due attività lavorative in parola siano state sciolte prima dell’inizio dell’inabilità lavorativa ritenuta dall’Ufficio AI del 50% dal mese di settembre 2005, non è possibile escludere con la sufficiente tranquillità che queste attività non siano state sciolte per motivi di salute.

                                         In ogni caso, anche aderendo al calcolo della ripartizione così come proposto dall’assicurata, salariata 26,25% (100 x [4.5 + 3 + 3 ore settimanali] : 40 = 26,25%) e casalinga 73,75% (100 – 26,25 = 73,75) – ribadito che la limitazione complessiva del 32% deve essere confermata – il grado di invalidità non sarebbe pensionabile in quanto inferiore al 40%.

                                         Infatti (26,25 x 50%) + (73,75% x 32%) = 36,73%.

                                         Di conseguenza, anche in questa ipotesi, l’assicurata non avrebbe diritto ad una rendita.

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                             2.13.   La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere alla ricorrente il diritto a prestazioni ritenuto che ella, dal mese di settembre 2005, va ritenuta abile al lavoro nella misura del 50% nella sua professione e che, anche volendo considerare la ripartizione delle quote tra salariata e casalinga da lei proposte – considerata la contestazione del tutto immotivata della limitazione complessiva del 32% –, in ogni caso non avrebbe raggiunto un grado d’invalidità pensionabile.

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle spese è respinta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti