Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano 4 aprile 2008
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 maggio 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, professionalmente attivo quale consulente indipendente, nel mese di ottobre 2005 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ ed una valutazione psichiatrica da parte della dr. ssa __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con decisione 14 maggio 2007, preavvisata il 30 agosto 2006, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita d’invalidità (grado del 55%) dal 1° agosto 2005, aumentata a rendita intera dal 1° dicembre 2005 e nuovamente ridotta a metà rendita (grado del 55%) dal 1° aprile 2006.
Il grado d’invalidità del 55%, determinato secondo il cosiddetto metodo straordinario, è la somma degli impedimenti delle mansioni componenti la professione di consulente indipendente che l’assicurato, nonostante il danno alla salute, continua a svolgere in misura parziale, vale a dire: impedimento del 5% relativo alla mansione “attività domicilio” (svolta nella misura del 10% dell’attività lucrativa complessiva) aggiuntivo dell’impedimento del 50% riguardo alle “attività esterne” (svolta in ragione del restante 90%).
1.2. L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato tempestivo ricorso al TCA, mediante il quale ha postulato, a modifica della decisione contestata, tre quarti di rendita dal 1° aprile 2006.
Sostenendo, sulla base del certificato 8 giugno 2007 del suo medico curante, un’incapacità lavorativa medico-teorica del 70%, egli ha contestato l’inchiesta economica eseguita dall’Ufficio AI. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.3. Con risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ha invece postulato la reiezione del ricorso.
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente, a far da tempo dal 1° aprile 2006, ha diritto ad una prestazione maggiore della mezza rendita d’invalidità determinata con la decisione contestata. Pacifico è invece il diritto ad una mezza rendita dal 1° agosto 2005 ed ad una rendita intera dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2006.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5.
2.5.1. Nella fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che l’appro-fondita e completa perizia 30 ottobre 2006 del dr. __________ (doc. AI 23) non può che essere confermata. Accertate, quali diagnosi principali, una sindrome lombo-vertebrale cronica senza neurologica, una sindrome cervico-spondilogena cronica, morbo di Paget (inattivo) all’osso sacro e iperostosi vertebrale, lo specialista in reumatologia ha dettagliatamente descritto i limiti funzionali:
" (...)
Risulta evidente che il paz. non può svolgere attività lavorative pesanti nè sollevare o portare carichi superiori a 10 kg, se non occasionalmente e in posizione ergonomica, distribuendo il peso simmetricamente sulle due braccia. È inoltre limitato a tenere la stessa posizione, eretta o seduta, per più di un'ora (sia in ufficio sia in automobile) o camminare su tragitti lunghi (un km in piano, 200-300 m in salita, ammesso che il terreno non sia sconnesso). Non può inoltre assumere posizioni inergonomiche sfavorevoli. (...)" (Doc. AI 23-8)
Successivamente il perito ha proceduto ad una dettagliata ed esauriente valutazione reumatologica, rilevando in particolare che la sintomatologia all’arto inferiore sinistro è stata risolta grazie all’intervento chirurgico del settembre 2005 ad opera del dr. __________, che permane la problematica lombare e cervicale (quest’ultima nettamente meno rilevante della prima), che il morbo di Paget non esplica più alcuna algia (cfr. perizia pagg. 7 e 8). Riguardo alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto che dal 1° gennaio 2006, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa a seguito dell’operazione (6 settembre 2005), l’assicurato può svolgere la sua attività professionale, nonché altre attività adatte al suo stato di salute, a tempo pieno con un rendimento ridotto del 50% con la seguente precisazione: “considerando che il mattino vi è una limitazione del rendimento più moderata (circa di 1/3) che il pomeriggio (circa di 2/3 che comprenda anche un’eventuale leggera diminuzione dell’orario di lavoro)” (perizia pag. 9; doc. AI 23-9). Quanto alla prognosi, il perito ha evidenziato che “occorre aspettarsi una persistenza dei disturbi e dei dolori lombari” (perizia pag. 8; doc. AI 23-8).
La succitata perizia risulta essere completa, motivata e priva di contraddizioni. A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Né la stessa può essere sconfessata dai rapporti 19 gennaio 2007 e 8 giugno 2007 del medico curante del ricorrente (doc. AI 34-5, doc. A4) in quanto, oltre ad essere scarni, riportano le note diagnosi senza tuttavia spiegare perché l’inabilità lavorativa, nonostante il citato intervento chirurgico, è da valutare al 67% rispettivamente al 70%. Il dr. __________ non ha inoltre evidenziato un peggioramento delle condizioni di salute del suo paziente successivamente alla perizia 30 ottobre 2006 del dr. __________. Del resto, come detto poc‘anzi, il perito aveva pronosticato una persistenza della sintomatologia ma non un possibile peggioramento.
2.5.2. L’assicurato è stato visto dalla dr.ssa __________, medico SMR, la quale nel rapporto 20 dicembre 2006 non ha riscontrato “patologie psichiatriche significative, nel senso di disturbi depressivi, di personalità o quant’altro, che comportino limiti funzionali di rilevo a carattere invalidante” (doc. AI 29-5).
Al riguardo non vi sono motivi né indizi per distanziarsi dalla succitata valutazione, rimasta incontestata. Va poi evidenziato che dagli atti non risulta come l’insorgente abbia seguito o stia seguendo un accompagnamento né d’ordine psicologico che psichiatrico.
2.5.3. Visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti come richiesto.
Va qui fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs- rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.5.4. In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del dr. __________ e del SMR, tenuto conto dell’assenza di un rilevante peggioramento, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente presenta un’incapacità lavorativa del 50% nella sua professione di consulente ed in attività adeguate.
2.6. Per quel che concerne gli esiti economici, nel caso in esame l’Ufficio AI non ha determinato il grado d’invalidità mediante il raffronto dei redditi (metodo ordinario, cfr. consid. 2.4), bensì utilizzando il cosiddetto metodo straordinario.
2.6.1. Al riguardo, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedi-mento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
2.6.2. Ritornando alla fattispecie concreta, con rapporto 12 maggio 2006 l’ispettore AI ha fissato il grado d’invalidità:
" (...)
Dal profilo pratico le limitazioni lavorative, tenuto conto della documentazione medica acquisita agli atti e di quanto emerso in sede di colloquio, possono essere quantificate verosimilmente come segue:
Mansioni Quota-parte Impedimenti Invalidità
Attività al domicilio 10 % 50 % 05 %
Attività esterna 90 % 55 % 50 %
Impedimenti pratici totali 55 %
Per i lavori esterni è stato considerato un impedimento leggermente maggiore per tenere in debita considerazione i giorni in cui l'assicurato è costretto a finire prima il lavoro o eventualmente rimane a casa. Dal profilo pratico, tenuto conto delle indicazioni mediche agli atti, e di quanto emerso in sede d'inchiesta si ritiene che l'incapacità lavorativa dell'interessato possa essere verosimilmente quantificabile attorno al 55%, ciò considerato in particolare che la moglie del richiedente che prima collaborava in misura ridotta (ca. 10% - vedi sopra), ha dovuto aumentare il suo apporto, ora in ragione di circa un metà tempo ed il cliente principale del signor RI 1, ricorrere a dei correttivi interni nella ripartizione dei lavori.
Per il lato economico, si rimanda alla documentazione UT allegata in fotocopia ed alla tabella riassuntiva per il periodo 2002-2005. Il reddito aziendale imponibile dopo l'insorgenza del danno alla salute ha potuto essere mantenuto a fr. 78'000.--, grazie anche all'apporto lavorativo della moglie al domicilio."
(Doc. AI 19-3)
Va qui fatto presente che, riguardo alla succitata valutazione, l’Ufficio AI non ha tuttavia proceduto ad un raffronto dei redditi di ogni singola mansione componente la professione di consulente. In altre parole, non ha determinato le conseguenze economiche di ogni singolo impedimento. Al riguardo va ricordato che con sentenza 12 maggio 2004 (I 540/02) il TFA, rinviando gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di accertamenti di natura economica, aveva in particolare evidenziato quanto segue:
" (…)
4.
4.1Già si è detto, al consid. 2.1, che qualora non sia possibile determinare con esattezza i due redditi da comparare conformemente all'art. 28 cpv. 2 LAI, si deve procedere, ispirandosi dal metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa, al confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta. La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (cfr. di nuovo DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b).
4.2 Ora, nell'evenienza concreta le istanze inferiori, dopo aver correttamente valutato l'impedimento causato al ricorrente dai postumi infortunistici al braccio sinistro, non si sono poi pronunciate sulle ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Nell'inserto della causa mancano apprezzamenti riguardanti il reddito dell'assicurato prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute. Gli atti devono pertanto essere ritornati all'amministrazione per ovviare a questa omissione.”
In tal senso, la Circolare sull’invalidità e impotenza nell’assi-curazione per l’invalidità (CIGI), edita dall’UFAS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, prevede quanto segue:
" 3114
In seguito (dopo il confronto delle attività, n.d.r.) si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi.
3115
In base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).”
Ne consegue dunque che gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda alla succitata valutazione economica.
Va poi fatto presente, che giustamente il ricorrente evidenzia che il dato di fr. 78'000.-- relativo alla media dei redditi aziendali 2002-2005 non è significativo, essendo, come ammesso dallo stesso consulente, comprensivo anche dell’apporto dato dalla di lui moglie, anch’essa esercitante un’attività indipendente.
Nella risposta di causa l’Ufficio AI ha in particolare osservato:
" (...)
Nel caso concreto, dagli atti nell'incarto dell'UAI risulta chiaramente che nella propria attività di consulente in amministrazione nel 2004 l'assicurato ha realizzato un reddito lordo di fr. 124'007.--; rispettivamente di fr. 128'020.-- nel 2003 e di fr. 127'396.-- nel 2002 (cfr. doc. 1-1, incarto UAI). Mediamente, negli ultimi tre anni precedenti alla propria domanda di prestazioni AI l'assicurato ha realizzato un reddito lordo annuo di fr. 126'474.--.
Dai conteggi contabili allegati alla documentazione fiscale inerente al periodo d'assoggettamento 01.01.2005 - 31.12.2005, nonostante il proprio danno alla salute risulta chiaramente che l'assicurato ha realizzato un reddito lordo di fr. 59'092.90 (cfr. doc. 18-9, incarto UAI).
4.
Mettendo a confronto il reddito lordo di fr. 59'092.90 percepito dall'assicurato come invalido nel 2005 con il reddito lordo di fr. 126'474.-- percepito dall'assicurato negli ultimi tre anni precedenti alla domanda di prestazioni AI, si ottiene un pregiudizio economico di fr. 67'381.10; rispettivamente un grado d'invalidità del 53% (100% : fr. 126'474.-- x fr. 67'381.10). (...)" (Doc. IV)
A tale esposto non può essere data adesione poiché l’amministrazione, nel raffronto dei redditi, ha preso in considerazione il reddito lordo. Inoltre – qui sta il punto decisivo -, non si vede il motivo per cui con la risposta di causa è fatto riferimento al metodo ordinario. Infatti, se nella decisione contestata l’Ufficio AI ha rettamente optato per il metodo straordinario, significa che ha ritenuto i redditi non sufficientemente attendibili (cfr. consid. 2.6.1).
2.6.3. In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata dev’essere annullata limitatamente al periodo controverso (cfr. consid. 2.3) e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI ai sensi del consid. 2.6.2.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e, di conseguenza, l’insorgente ha diritto a ripetibili.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 13 giugno 2007 è annullata per quanto con-
cerne il diritto alla rendita dal 1° aprile 2006.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli ac-
certamenti di cui al consid. 2.6.2.
2. Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti