Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 maggio 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel __________, l’11 ottobre 2006 ha postulato l’assegnazione di una rendita d’invalidità a causa di un’”amputazione trans-articolare interfalangea prossimale dz mano destra” e “lesione dei tendini flessori e del nervo collaterale, lacerazione legamenti anulari D3, mano destra” (doc. AI 3-6). L’insorgente nel corso del mese di ottobre 2005 ha infatti subito un infortunio che gli ha provocato l’amputazione del dito indice della mano destra e la lesione permanente del dito medio della medesima mano (doc. I).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 16 maggio 2007, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta poiché il grado d’invalidità alla scadenza dell’anno di attesa è nullo (doc. A1).
B. Contro questa decisione l’assicurato è tempestivamente insorto contestando la decisione dell’amministrazione (doc. I).
C. Con risposta del 27 giugno 2007 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
D. Il 6 luglio 2007 l’interessato ha prodotto ulteriore documentazione, ribadendo le sue ragioni (doc. VI).
E. Pendente causa il TCA ha proceduto ad un accertamento di cui si dirà in seguito (doc. IX e seguenti).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel merito
2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità o a provvedimenti d’integrazione.
4. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2; DTF 114 V 313 consid. 3a).
6.In concreto dagli atti emerge che il ricorrente è stato vittima, nell’ottobre 2005, di un importante infortunio con una sega circolare, coinvolgente seriamente la mano destra, in particolare “D2 e D3” (dito 2 e dito 3), con ferita lacerocontusa volare con lesione dei tendini flessori, del nervo collaterale radiale, lacerazione dei legamenti anulari D3 e amputazione traumatica trans-articolare interfalangea prossimale D2 (doc. AI 12-7).
Dal 17 agosto al 21 agosto 2006 il ricorrente è stato degente presso il servizio di ortopedia dell’Ospedale __________, che ha posto la seguente diagnosi:
"Esiti di lesione complessa da sega circolare alla mano destra con:
- attuale revisione della ricostruzione tendine flessore D3 mano destra
- ferita volare con lesione dei tendini flessori, del n. collaterale radiale, alterazione dei legamenti anulari D3 con ricostruzione n. collaterale, sutura legamenti anulari e sezione t. flessori e posa di spacer al D3 (21.10.2005)
- amputazione trans-articolare interfalangea prossimale D2 e pregres-sa revisione e copertura con lembo cutaneo (21.10.2005)
Ricostruzione tendini flessori D3 mano destra t. palmaris longus il 25.04.2006, con
- rottura distale innesto tendineo del 25.04.2006
- revisione e risutura innesto tendineo mano dx il 27.04.2006
- revisione con seconda ricostruzione del t. flex. D3 il 11.05.2006” (doc. AI 2-1)
Il 25 ottobre 2006 il dr. med. __________, FMH chirurgia della mano, ha indicato che l’assicurato non è più in grado di svolgere l’attività precedente, ma che “da ora” è possibile esercitare “attività leggere, se possibile in ambienti temperati (intolleranza al freddo) senza manipolazioni fini e delicate (la doppia artrodesi fa perdere destrezza).” (doc. AI 10-3).
Agli atti sono inoltre stati prodotti i rapporti operatori del dr. med. __________ (doc. AI 10-4 e seguenti).
Il 12 dicembre 2006 il dr. med. __________, FMH medicina generale, dopo aver ripercorso l’intera fattispecie, ha posto la seguente prognosi:
" Lo stato di amputazione e di artrodesi al dito III sono irreversibili.
Se la sensibilità migliorerà ancora spontaneamente o se si può migliorare con interventi chirurgici si deve chiedere la risposta al Dr. __________. Il paziente in questo senso è ottimista, dice che in qualche modo si arrangerà. Per il suo futuro professionale il paziente dovrebbe essere valutato in un centro specialistico, come per esempio quello della __________ a __________. Un’intenzione del paziente è di riprendere a lavorare come autista. Le lesioni della mano destra permettono di guidare con sicurezza, una problematica potrebbe essere il caricare e scaricare.
Sempre nell’ambito di una professione da autista il paziente potrebbe fare la patente per la guida dell’autobus dove non vi sarebbero i problemi di caricare e scaricare.” (doc. AI 12-4).
Il medico curante ha inoltre precisato che l’insorgente non può più esercitare l’attuale attività lavorativa, mentre l’assicurato è in grado di svolgere altre attività leggere, senza che vi sia un rendimento ridotto (doc. AI 12-5).
Il 1° marzo 2007 il medico SMR, dr. __________, ha posto la diagnosi principale di “lesione complessa alla mano destra (da sega circolare): ferita volare con lesione dei tendini flessori e del nervo collaterale radiale, lacerazione dei legamenti anulari III dito, ricostruzione del nervo collaterale radiale, sutura dei legamenti e sezione dei tendini flessori, posa di spacer (21 ottobre 2005), amputazione transarticolare interfalangea prossimale dito II, revisione e risutura innesto tendineo mano destra, revisione e seconda ricostruzione del tendine flessore dito III (11 maggio 2006), artrodesi delle articolazioni interfalangee dito III” e di ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome ansioso-depressiva con episodi di agitazione (2006).” (doc. AI 17-1) ed ha affermato:
“In data 27 novembre 2006, il Dr. __________ esprime delle riserve circa l’idoneità all’attività di autista (professionale) e propone, in considerazione della roncopatia, una polisonnografia prima della ripresa del lavoro.
Propongo di accertare tramite il CIP la realizzabilità della proposta del medico curante per una riqualificazione nell’attività di autista, non più di camion ma di autobus. In caso affermativo dovrebbe procedere agli accertamenti dell’idoneità.” (doc. AI 17-2)
Il 28 marzo 2007 il medico SMR ha precisato che “un’attività rispettosa dei limiti funzionali poteva essere iniziata nel novembre 2006 (documentato dal rapporto del Dr. __________ del 25 ottobre 2006). Per quanto riguarda la realizzabilità della proposta specifica di un’attività come autista resta il dubbio dell’idoneità da fugare tramite una polisonnografia per escludere una sindrome dell’apnea morfea che renderebbe improponibile una simile riqualificazione. Il Dr. __________ attesta una capacità lavorativa del 50% senza ulteriori specificazioni a partire dal 1° febbraio 2007 che permette di beneficiare dell’indennità di disoccupazione.” (doc. AI 19-1)
Dopo aver esaminato l’intera documentazione, la consulente in integrazione professionale, a proposito della formazione scolastica e professionale, ha affermato:
“Dopo le scuole dell’obbligo l’A. ha eseguito un apprendistato come polimeccanico con l’ottenimento dell’AFC. Egli non ha mai lavorato in questa professione. Durante il servizio militare ha fatto la patente per il camion ed ha lavorato per qualche anno (dal 1 gennaio 2001 al 31 maggio 2004) come autista presso la ditta __________ di __________. Dopo aver perso questo lavoro non ha più trovato un lavoro fisso ma ha svolto diversi lavori a tempo determinato. Dal 1 luglio 2004 al 31 dicembre 2004 l’A. ha svolto una piccola attività in proprio con mansioni di riparazione di autoveicoli. Ad ottobre 2005 è vittima di un infortunio ed inizia l’inabilità lavorativa. Dal 29 febbraio 2007 l’A. è iscritto presso l’assicurazione contro la disoccupazione. Ricerca un impiego a tempo parziale (50%).
(…)
Sulla base delle indicazioni segnalate in sede medica il signor RI 1 potrebbe essere reintegrato sul mercato libero del lavoro in attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio:
operaio generico (mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura). Considerando i limiti funzionali, in particolare quello relativo alla difficoltà di svolgere lavori di precisione, si escludono quei settori in cui è richiesta una buona manualità fine (es. orologeria, micromeccanica, microelettronica,…)
Vendita al dettaglio (es. addetto alla vendita di carburanti e servizi collaterali)
Addetto alla logistica (magazziniere, con l’ausilio del muletto)
Autista (senza compiti di carico/scarico), fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici).
Portiere, custode, guardarobiere in campo alberghiero
Compiti di controllo (manutenzione tipici delle organizzazioni comunali letturista, ripristino dei cestini, pulizia fontane, servizi).
Personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio, servizio meccanografici, di duplicazione, economato e similari)
Per quanto riguarda la possibilità di un impiego come autista di autobus non ritengo tale attività pienamente esigibile in quanto in alcune occasioni l’autista deve sollevare dei pesi (es. borse/valigie) e per ragioni di sicurezza deve possedere una buona sensibilità nelle mani.” (doc. AI 20-1)
L’insorgente non contesta le valutazioni mediche ed anzi conferma che i medici hanno accertato che in seguito all’infortunio dell’ottobre 2005 “non tollera il freddo, può lavorare in ambienti temperati. Non può eseguire manipolazioni fini. Può eseguire soltanto un’attività leggera, senza dover alzare e spostare pesi con la mano destra.” (doc. I)
Il ricorrente ritiene tuttavia di non poter essere “giudicato “reintegrabile in attività poco qualificate”, e sostiene di essere stato trattato con superficialità.
7. Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
8. Nella fattispecie, alla luce degli atti medici, non contestati nel loro contenuto, questo Tribunale deve confermare la conclusione cui è giunta l’amministrazione di ritenere l’assicurato inabile al lavoro al 100% nella precedente attività ed abile in misura completa in attività leggere.
Infatti, nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni cui sono giunti i medici che hanno valutato lo stato di salute del paziente, i quali sono giunti, in maniera convergente, alla conclusione che l’assicurato può svolgere un’attività leggera in maniera completa (cfr. in particolare doc. AI 10-3 e AI 12-5).
Essendo le valutazioni complete e dettagliate, prive di contraddizioni e non essendoci indizi concreti che permettono di ritenerle inaffidabili, alle stesse va accordato valore probatorio pieno.
Il ricorrente non ha del resto apportato attestazioni mediche specialistiche in senso contrario.
Certo, il medico SMR ha precisato che il dr. med. __________ esprime delle riserve circa l’idoneità all’attività di autista e propone una polisonnografia prima della ripresa del lavoro. Tuttavia, dal rapporto della consulente in integrazione emerge che l’attività di autista (senza compiti di carico/scarico) è solo una delle molteplici attività che l’insorgente può ancora svolgere in maniera completa (doc. AI 20-2). Per cui non è necessario effettuare un ulteriore accertamento medico in tal senso, essendo la gamma degli altri lavori ancora esigibili sufficientemente ampia.
9. Come visto l’insorgente ritiene tuttavia di non poter essere “giudicato reintegrabile in attività poco qualificate”, e sostiene di essere stato trattato con superficialità.
Egli censura l’utilizzo, come termine di paragone per il calcolo di un ipotetico reddito ancora conseguibile, dei guadagni conseguiti in passato per i medesimi lavori (autista con mansioni di consegna a domicilio di bibite, meccanico di precisione) poiché non potrà più esercitarli in futuro. L’insorgente rammenta che trasportare e consegnare casse di bibite o eseguire lavori di meccanica di precisione sono mestieri che non potrà più esercitare e, trovandosi senza diploma valido, si chiede come potrà sopravvivere nel mondo del lavoro se le sue esperienze lavorative sono state annullate.
L’interessato ritiene inoltre che se è stato deciso di calcolare un discapito del 25% per il reddito esigibile in attività adeguate allo stato di salute, allora l’amministrazione ammette che c’è una seppure minima invalidità e si chiede per quale motivo invece alla fine della decisione l’UAI afferma che il grado di invalidità è nullo.
L’insorgente segnala poi che la professione da lui appresa non è quella di meccanico d’auto come riportato nella decisione ma meccanico di precisione e che un importo di fr. 48'984 non è un termine di paragone corretto.
Infine il ricorrente evidenzia di aver iniziato a lavorare a tempo pieno in qualità di aiuto giardiniere dal mese di maggio 2007 (non senza difficoltà pratiche a svolgere attività fini, riscontrate anche dal suo datore di lavoro) e di percepire un salario di circa fr. 18 lordi all’ora. Per cui il reddito annuo lordo dovrebbe ammontare a circa fr. 33'120 e non fr. 43'373 come calcolato dall’UAI. A questo proposito l’insorgente ha prodotto un attestato dell’attuale datore di lavoro del seguente tenore:
“Con la presente dichiaro che il Signor RI 1 si trova alle mie dipendenze dal 7.5.07 quale aiuto giardiniere con uno stipendio di Fr. 18.-- all’ora e lavora al 100%.
Non esegue lavori pesanti, taglio dell’erba e siepi con le macchinette, pulisce le aiuole dalle erbacce e scopa i viali.” (doc. VI/Bis)
In sede di osservazioni l’interessato sostiene infine che le attività proposte lo sono solo in teoria visto che in una zona di confine come il __________ è presente una forte concorrenza di manodopera d’oltre confine che gli rende più difficile la possibilità di esercitare un’attività come quelle descritte dall’UAI (doc. VI).
10. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’amministrazione ha indicato che l’assicurato, totalmente abile dal profilo medico in attività adeguate ai suoi limiti funzionali dall’ottobre 2006, in considerazione del fatto che l’attività indipendente di meccanico è stata svolta per pochi mesi (6 mesi nel 2004), come reddito di riferimento ha utilizzato quello percepito nell’attività svolta in precedenza, ossia autista per un distributore di bibite, di fr. 42'000 annui.
Nella decisione impugnata viene inoltre indicato che “ammettendo che una volta terminata questa attività l’assicurato avesse trovato un impiego nella professione appresa (meccanico d’auto) egli avrebbe potuto guadagnare un importo di poco superiore (fr. 48'984.- nel secondo anno dopo il tirocinio)” (doc. A1).
Per contro in attività adeguate al suo stato di salute avrebbe potuto realizzare un reddito di fr. 43'373 (stato 2005 con riduzione del 25%).
L’amministrazione ha quindi concluso che dal raffronto dei redditi da valido e da invalido non risulta un grado invalidante (doc. AI 20-3).
Nel suo rapporto finale 13 giugno 2007 la consulente IP, come già indicato in precedenza (consid. 6), ha elencato l’ampia gamma di attività lavorative a sua disposizione.
Va a questo proposito rammentato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).
Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).
Pur dovendo riconoscere in concreto una difficoltosa collocabilità dell'assicurato, al medesimo si presenta - nel momento determinante della decisione in lite - un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e peraltro anche sufficientemente specificate) che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una certa misura e quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).
11. Va ancora evidenziato come l’invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
12. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).
Nel caso in esame, dunque, è stato preso in considerazione il salario annuo di
fr. 42'000 che l’insorgente avrebbe potuto conseguire continuando a lavorare
presso la ditta __________ di __________, presso la quale ha svolto un’attività
lucrativa dal gennaio 2001 al 31 maggio 2004. Giustamente l’UAI non ha preso in
considerazione l’attività indipendente svolta da luglio a dicembre 2004,
trattandosi di un’attività svolta per pochi mesi. Del resto, avendo conseguito
un guadagno assai ridotto, ciò sarebbe andato a svantaggio del ricorrente (cfr.
doc. AI 8-2, tassazione 2004, reddito d’attività indipendente tassato di fr.
7'567).
Nella decisione formale l’UAI accenna all’importo di fr. 48'984 che l’assicurato avrebbe potuto guadagnare nell’impiego di meccanico d’auto da lui appresa. L’insorgente rileva che in realtà non ha appreso l’attività di meccanico d’auto, bensì di meccanico di precisione e che l’importo utilizzato non è di conseguenza un termine di paragone corretto.
A questo proposito, pendente causa, il TCA ha interpellato l’UAI, che con scritto del 2 giugno 2008 ha riconosciuto un errore di valutazione, nel senso che l’assicurato non ha appreso l’attività di meccanico d’auto, bensì di meccanico di precisione (attualmente polimeccanico; doc. X).
Dalla documentazione allegata emerge che l’interessato nel 2004, quale polimeccanico avrebbe potuto conseguire, in Ticino, un reddito di fr. 50'640 (doc. X + Bis).
Sennonché, come rileva giustamente l’amministrazione, poiché l’assicurato, a formazione terminata, non ha esercitato tale attività, ma dal gennaio 2001 al maggio 2004 ha lavorato come autista distributore di bibite, non è sostenibile che in assenza del danno alla salute egli avrebbe continuato ad esercitare l’attività appresa, abbandonata da più di cinque anni.
Per cui nel caso di specie va preso in considerazione l’importo di fr. 42'000 conseguito nel 2004 (cfr. doc. AI 7-3) come autista, che aggiornato al 2006, quando potrebbe nascere l’eventuale diritto ad una rendita, ammonta a fr. 42'929 (42'000 + 1% nel 2005; + 1,2% nel 2006).
13. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Recentemente con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr. inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.- nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R. vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai 2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”, sottolineatura del redattore).
In concreto l’insorgente ha iniziato un’attività di aiuto giardiniere, grazie alla quale consegue un importo di fr. 18 all’ora (circa fr. 33'120 all’anno secondo l’insorgente). Tuttavia, come rileva l’UAI in sede di risposta, questa attività non risulta esigibile dal profilo medico poiché l’insorgente non tollera il freddo e non può eseguire manipolazioni fini, bensì soltanto attività leggere senza dover alzare e spostare pesi con la mano destra. Lo stesso ricorrente evidenzia di avere difficoltà, riscontrate anche dal datore di lavoro, a svolgere attività fini (doc. I).
Del resto all’insorgente incombe l’obbligo di ridurre il danno. Ora, come visto in precedenza, la consulente d’integrazione professionale ha accertato che nel caso di specie esiste un ampio ventaglio di professioni esigibili che possono essere esercitate dal ricorrente e tra le quali, viste le limitazioni, non figura quella di giardiniere. Spetta pertanto all’interessato sfruttare in maniera ragionevolmente esigibile la sua piena capacità residua in attività confacenti (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 5, sentenza I 359/06 del 22 giugno 2007).
In tali condizioni in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'197 (4'732 : 40 X 41.7 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008).
L’assicurato, quale autista per la consegna a domicilio di bibite, avrebbe guadagnato fr. 42’929.
Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 60 “trasporti terrestri; trasp. mediante condotte”, livello di qualifica 4: fr. 4’649.-- X 12 mesi = 55’788.--, riportato su 41.7 ore/settimana = 58’159).
Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata, della stessa percentuale, ossia del 26%, per un importo di fr. 43’806.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Nella presente evenienza l’UAI ha applicato la riduzione massima del 25% (10% per attività leggere e 15% in considerazione delle limitazioni legate all’uso della mano).
Il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’UAI nell’applicazione della riduzione concessa.
L’interessato potrebbe pertanto conseguire un reddito di fr. 32'854 (43’806 – [43’806 : 100 X 25]). Questo reddito va raffrontato con il reddito da valido di fr. 42'929, per un tasso d’invalidità del 23%, che, pur non dando diritto all’ottenimento di una rendita d’invalidità, poiché il saggio minimo del 40% non viene raggiunto, permette al ricorrente, se dati i presupposti, di far capo a provvedimenti d’integrazione (grado minimo del 20%, cfr. consid. 4).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in parziale accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché esamini se, visto il grado d’invalidità del 23%, sono dati i presupposti per mettere l’insorgente al beneficio di provvedimenti d’integrazione ai sensi del consid. 4.
14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché esamini se sono date le condizioni per mettere l’insorgente a beneficio di provvedimenti d’integrazione.
2. Le spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico di RI 1.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti