Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.20

 

BS/td

Lugano

5 dicembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 dicembre 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, dal 1993 ha lavorato in qualità di tecnico specializzato presso la ditta __________ di __________ (doc. AI 1-67).

 

                                         Nel mese di dicembre 1999 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando di essere inabile al lavoro nella misura del 50% da febbraio e che il suo datore di lavoro sarebbe intenzionato di prepensionarlo per motivi di salute (doc. AI 1-6).

                                        

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del __________ (__________ di __________), con decisione 18 giugno 2001 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero di __________ – divenuto nel frattempo competente a seguito del trasferimento, nell’aprile 2000, in __________ dell’assicurato -, ha statuito il diritto ad una mezza rendita dal 1° dicembre 1999 al 31 ottobre 2000.

                                         Con sentenza 27 gennaio 2003 la Commissione federale di ricorso in materia AVS/AI per le persone residenti all'estero di Losanna (in seguito: Commissione federale), confermando la perizia del __________ (l’assicurato è stato valutato abile al 75% in attività adeguate), ha tuttavia modificato la decisione amministrativa prorogando la mezza rendita sino al 31 dicembre 2000 (doc. AI 1-11).

 

                               1.2.   Rientrato in Svizzera, a __________ (aprile 2003), nel mese di novembre 2004 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI indicando, quale danno alla salute, esaurimento cronico, difficoltà di concentrazione, tinnito a destra (doc. AI 10-1).

 

                                         Raccolta la pertinente documentazione medica, l’Ufficio AI del Canton Ticino (in seguito: Ufficio AI), ha ordinato l’esecuzione di una perizia a cura del dr. __________. Nel rapporto 19 gennaio 2006 lo specialista in psichiatrica e psicoterapia ha accertato un’incapacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività lavorativa (doc. AI 40-1).

 

                                         Essendo stato l’assicurato considerato quale persona senza attività lucrativa, su mandato dell’Ufficio AI, in data 19 ottobre 2006 l’assistente sociale si è recata al suo domicilio ed ha proceduto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Con rapporto 24 ottobre 2006 essa non ha accertato impedimenti tali da compromettere lo svolgimento delle mansioni consuete da parte dell’interessato (doc. AI 52).

 

                                         Di conseguenza, con decisione 5 dicembre 2006, preavvisata il 27 ottobre 2006, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, evidenziando in particolare:

 

"  Nel caso specifico, sotto il profilo medico viene giustificato che l'inizio della malattia di lunga durata decorre dal mese di luglio dell'anno 2003. In quel momento lei non esercitava alcuna attività lucrativa già da alcuni anni in quanto era rientrato dall'estero il mese di aprile dell'anno 2003.

A livello economico, dal momento in cui ha smesso di lavorare, provvede al suo sostentamento con la rendita percepita dalla propria cassa pensione, con un contributo mensile che le è stato riconosciuto dall'ex datore di lavoro e da ultimo tramite l'aiuto della moglie la quale è beneficiaria da anni di una rendita d'invalidità.

 

L'interruzione dell'esercizio dell'ultima attività lavorativa da lei svolta e l'immediata impossibilità nel ricercare un nuovo impiego, non è considerato in diretta connessione con il danno alla salute. Di conseguenza, abbiamo inoltrato il mandato ad una nostra assistente sociale allo scopo di verificare quali sono gli impedimenti che ha nello svolgere le mansioni consuete che esercita nella vita quotidiana.

 

A tal proposito, applicando le summenzionate disposizioni attualmente in vigore nella procedura di valutazione, non emergono elementi che concorrono alla nascita di alcun diritto ad una rendita d'invalidità, in quanto non vi sono impedimenti tali che le compromettono di svolgere le proprie mansioni consuete." (Doc. AI 72)

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA, postulando l’assegnazione di una rendita intera.

                                         In sostanza egli contestata il metodo di valutazione dell’invalidità applicato dall’Ufficio AI, ossia quello previsto per  le persone senza attività lucrativa (metodo specifico), rilevando invece che, senza il danno alla salute, avrebbe intrapreso una professione. Solamente a causa del perdurare dei suoi problemi di salute e visto l’aggravamento dovuto alla sintomatologia depressiva egli non aveva cercato un lavoro, convinto di non poter adempiere in alcun modo a delle condizioni minime lavorative. Qualora la richiesta di applicazione del metodo ordinario non dov’essere essere accolta, il ricorrente contesta inoltre l’inchiesta domiciliare, chiedendo, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad una nuova inchiesta, decidendo in seguito nuovamente sul diritto a percepire una rendita d’invalidità.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, confermando quando esposto nella decisione contestata.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è innanzitutto sapere se nel caso concreto l'Ufficio AI ha correttamente applicato il metodo specifico di valutazione dell’invalidità previsto per le persone senza attività lucrativa.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

 

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit., pag. 199).

 

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit., pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.5.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M.; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

 

                               2.6.   Nella fattispecie concreta, da un attento esame della documentazione questa Corte non può confermare la decisione contestata. La conclusione fatta propria dell’Ufficio AI di considerare l’assicurato, ai fini dell’applicazione del metodo di valutazione dell’invalidità, quale persona senza attività lucrativa non può essere condivisa per i motivi che seguono.

 

                                         Orbene, nella domanda di prestazioni 8 novembre 2004 l’insorgente ha dichiarato di essere “casalingo” dall’aprile 2000, mese di trasferimento in __________ (doc. AI 10-4). Tuttavia, invitato dall’Ufficio AI a spiegare i motivi per cui non aveva ripreso un’attività lavorativa e di comunicare se, in assenza del danno alla salute, avrebbe intrapreso un’attività lucrativa o meno (doc. AI 47-1), con scritto 28 agosto 2006 l’assicurato ha fra l’altro evidenziato:

 

"  Il mio stato di salute è invariato: ho grossi attacchi di stanchezza, riesco a fare qualche lavoro in giardino per ca un'ora, a dipendenza dei giorni, poi devo riposare per alcune ore. Questo stato mi impedisce di affrontare un lavoro lucrativo.

Al rientro dalla __________ la situazione non era cambiata: non sarei stato e non sono in grado tuttora di affrontare un lavoro che richieda un impegno costante, né una concentrazione prolungata; questo per me, che ero un tipo iperlavoratore e rapido, è oltremodo difficile; dunque non ho attivamente cercato un lavoro." (Doc. AI 50)

 

                                         Ciò è stato ribadito durante l’inchiesta economica 19 ottobre 2006, nel cui rapporto 24 ottobre 2006 dell’assistente sociale si legge:

 

"  Nonostante la valutazione peritale che lo ha dichiarato abile al lavoro al 75% dal mese di ottobre 2000 il signor RI 1 non si è mai sentito in grado di ricercare un nuovo lavoro e non si è mai annunciato all'Ufficio della disoccupazione. Il signor RI 1 afferma di essere sempre stato un "iperlavoratore" e dalla sua attività traeva molta soddisfazione senza avvertirne fatica o avere cedimenti nel suo rendimento.

Ritiene che la malattia abbia determinato un profondo sconvolgimento nella sua persona e, in un breve lasso di tempo, di non essere più stato in grado di garantire una prestazione lavorativa soddisfacente. Ribadisce di non aver intrapreso ricerche di lavoro poiché certo di non riuscire a rispettare le condizioni di un contratto di lavoro, di un impegno regolare e giornaliero. Non potrebbe immaginare di presentarsi da un datore di lavoro sottacendo le sue difficoltà allo scopo di farsi assumere." (Doc. AI 52 pag. 2)

 

                                         Di fronte a queste dichiarazioni, l’assistente sociale ha tratto la seguente, secondo il TCA, errata conclusione:

 

"  La situazione come descritta dal signor RI 1, preso atto della documentazione medica e accertato che l'assicurato non ha attivamente ricercato un'attività lucrativa (per esempio iscrivendosi all'Ufficio disoccupazione o producendo copie di candidature spontanee presso ditte, ecc.) obbliga il nostro Ufficio a valutare l'assicurato esclusivamente quale casalingo e non come salariato.”(DOC AI 52 pag. 3)

 

 

                                         Infatti, per motivi legati al suo stato di salute, l’assicurato ha ritenuto di non poter svolgere una professione, convinto di non poter soddisfare una benché minima prestazione lavorativa e quindi, durante il soggiorno all’estero, non ha mai intrapreso alcuna ricerca lavorativa.

                                         Come può del resto l’assicurato, al rientro in Svizzera, affetto da sindrome depressiva ricorrente, sindrome somatizzante e sindrome ipocondriaca (cfr. rapporto 24 aprile 2006 del SMR [Servizio medico regionale dell’AI]) iscriversi all’Ufficio disoccupazione o presentare delle candidature spontanee?

                                                                                

                                         Va poi evidenziato che, prima del danno alla salute, l’assicurato era pienamente dedito al lavoro. Lo ha dichiarato lui stesso, come visto sopra, durante l’inchiesta domiciliare.

                                         Anche nella perizia 19 gennaio 2006 il dr. __________ ha descritto in generale l’assicurato come persona "di buona intelligenza e molto volenteroso di imparare tante cose, ha seguito almeno una tripla formazione, da meccanico di precisione a costruttore…..molto impegnata e competente sul lavoro" (pag. 6).

                                         Inoltre, quando si è trasferito in Ticino (2003) egli aveva 50 anni e viste le sue competenze acquisite, da sano avrebbe potuto reinserirsi, anche se non senza difficoltà, nel mondo del lavoro.

 

                                         Non da ultimo, anche le sue condizioni finanziarie possono giustificare una ripresa dell’attività lucrativa. Al riguardo, nell’inchiesta economica si legge:

 

"  Il signor RI 1 è stato prepensionato dalla __________ al 50%. Dalla LPP riceve un versamento mensile di fr. 1'609.-. Il datore di lavoro versa mensilmente fr. 1'000.- a titolo volontario. Questo versamento è dichiarato alle tasse sottoforma di reddito (Vedi certificato di salario per la dichiarazione d'imposta). La moglie è beneficiaria di una rendita AI intera dal 1996, attualmente pari a fr. 2'150.- più fr. 645.- quale completiva per il marito. L'entrata mensile familiare ammonta a fr. 5'404.- (annuo: 64'848). Lo stipendio percepito dal signor RI 1 nel 1999 ammontava a fr. 95'465.-. Egli ritiene di trovarsi in una situazione finanziaria ristretta." (Doc. AI 52 pag. )

 

                                         Certo che con un simile introito mensile familiare l’assicurato e la di lui moglie possono assicurarsi un tenore di vita dignitoso oppure, come si legge dalla nota 7 agosto 2006 dell’Ufficio AI, “dalle tassazioni risulta una situazione economica abbastanza agiata…” e che “ la moglie non ha mai richiesto una prestazione complementare” (doc. AI 26-1). Ciononostante, la descritta condizione economica non può essere interpretata come rinuncia allo svolgimento di qualsiasi attività lucrativa, allorquando l’insorgente stesso ha credibilmente evidenziato come siano state le condizioni di salute a farlo desistere dalla ricerca di un lavoro. È anche ben comprensibile che l’assicurato, se non fosse stato invalido, avrebbe continuato la sua redditizia professione. Inoltre, ammesso, per pura ipotesi di lavoro, che con le entrate il ricorrente, insieme a sua moglie, poteva vivere senza difficoltà in __________ e quindi non avrebbe avuto motivi di cercare un lavoro, diversa è invece la situazione al suo rientro Svizzera dove notoriamente il costo della vita è ben più alto che all’isole __________.

 

                                         In conclusione, sulla base di quanto sopra, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che l’assicurato, senza il danno alla salute avrebbe continuato ad esercitare un’attività lucrativa a tempo pieno. Il calcolo dell’invalidità deve quindi nella specie essere operato esclusivamente secondo il metodo ordinario applicabile a persone con attività lucrativa (cfr. consid 2.3).

 

                               2.7.   Occorre quindi determinare il grado d’invalidità e la decorrenza del diritto alla rendita, atteso che non sono dati i presupposti per misure professionali integrative.

 

                                         Con perizia 11 ottobre 2000 il __________ ha ritenuto l’insorgente inabile al 75% nella propria professione, ma abile al 75% in attività adeguate (doc. AI 1-44). Sulla base della citata perizia, l’Ufficio AI per assicurati residenti all’estero ha determinato, mediante il raffronto dei redditi, una mezza rendita dal 1° dicembre 1999 al 31 ottobre 2000. Con sentenza 27 gennaio 2003 la Commissione federale, fatto risalire il miglioramento della capacità al guadagno alla data di stesura della citata perizia, ha prolungato il diritto alla rendita, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI, sino a dicembre 2000.

                                         La valutazione pluridisciplinare è stata dettagliatamente ed esaurientemente confermata dalla Commissione stessa (cfr. sentenza citata, consid. 3c; doc. AI 1-16). Contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurato (cfr. ricorso, punto 6.2), non vi è alcun motivo per riesaminare il valore probatorio della perizia, fondamento di una decisione di un’autorità di ricorso che, da quanto è dato di sapere, è divenuta definitiva. Né sono stati evidenziati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (i rapporti medici citati nel ricorso sono stati tutti analizzati dalla Commissione federale) per giustificare una revisione processuale ex art. 53 LPGA. Non spetterebbe del resto a questa Corte modificare una pronunzia di un altro Tribunale.

 

                                         Determinante ai fini del presente giudizio è invece la circostanza che, successivamente al rimpatrio, le condizioni di salute dell’assicurato si sono aggravate con conseguente influsso sulla capacità lavorativa. La perizia 19 gennaio 2006 del dr. __________ ha infatti accertato un’incapacità lavorativa dell’80% “da almeno tre anni “(pag. 13; doc. AI 40-13). Con rapporto 24 aprile 2006 il SMR, sulla base della perizia psichiatrica e della documentazione medica raccolta, ha valutato un’incapacità lavorativa all’80% in qualsiasi attività da metà luglio 2003, ciò che giustifica un’incapacità al guadagno di pari grado (doc. AI 42-4).

 

                                         Secondo l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e che l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’articolo 29 capoverso 1 LAI.

                                     

                                         In casu, siccome il risorgere dell’invalidità di grado rilevante è subentrato (luglio 2003) entro i tre anni dalla soppressione della rendita (dicembre 2000), in applicazione dell’art. 29 bis OAI, il ricorrente ha diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2003.

                                     

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §   La decisione 17 gennaio 2007 impugnata è annullata.

                                         §§ A RI 1 è riconosciuta una rendita intera di invalidità a contare dal 1° luglio 2003.

 

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI; quest’ultimo verserà al ricorrente fr. 1'500.--

                                         (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.                         

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti