Raccomandata |
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Incarto n.
cr/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 5 giugno 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, da ultimo attiva in qualità di impiegata di ufficio, ha presentato una prima richiesta di prestazioni in data 30 giugno 1999 (cfr. doc. 2/1-7), respinta con decisione del 5 aprile 2000, in quanto a partire dal mese di novembre 1999 l’interessata aveva potuto riprendere un’attività lucrativa al 100% in qualità di impiegata di ufficio (doc. 17/1-2). Tale decisione non è stata contestata.
In data 19 gennaio 2005 l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni (doc. 22/1-8).
Con decisione del 25 febbraio 2005, l’UAI ha deciso di non entrare nel merito della domanda di prestazioni, in quanto l’interessata non ha fatto valere elementi nuovi (doc. 25-1).
Con decisione su opposizione del 24 giugno 2005, l’UAI ha considerato irricevibile l’opposizione presentata dall’interessata, poiché ella non ha provveduto a completare l’opposizione nel termine di 20 giorni accordato dall’UAI (doc. 34/1-3).
Con scritto del 2 agosto 2005 il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, endocrinologia e diabetologia, ha chiesto all’Ufficio AI che, in considerazione della gravità delle patologie dell’interessata, la stessa venga sottoposta ad un accurato esame da parte dell’amministrazione, eventualmente tramite SAM (doc. 36-1).
1.2. In data 5 ottobre 2005 l’assicurata, su richiesta dell’UAI (cfr. doc. 37-1), ha quindi presentato una terza richiesta di prestazioni (doc. 41/1-8).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione del 5 giugno 2007 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, indicando che, dal punto di vista medico, dal mese di dicembre 2003, ella è da considerare inabile al lavoro al 15% in qualsiasi attività, ma non essendo assolta la condizione connessa all’anno di incapacità lavorativa con una media almeno del 40%, il diritto ad una rendita di invalidità non esiste (doc. 62/1-3).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che l’incarto venga retrocesso all’amministrazione affinché proceda ad un nuovo apprezzamento medico.
Sostanzialmente la ricorrente ha contestato la valutazione del SAM, che non ha adeguatamente tenuto conto dell’iperparatiroidismo primario che la affligge dal 1993, impedendole di conservare i vari posti di lavoro nei quali è stata impiegata. A causa delle sue patologie, ella è stata sottoposta a 5 interventi chirurgici, che non hanno tuttavia posto termine ai suoi disturbi.
A sostegno delle sue pretese, l’assicurata ha trasmesso al TCA un certificato medico della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, preannunciando inoltre la trasmissione di un nuovo certificato medico da parte del dr. __________ (I).
In conclusione, il rappresentante ha indicato che, in ragione delle patologie dell’assicurata, sarebbe ragionevole attribuirle una mezza rendita, aggiungendo che “si ritiene sbalorditivo il mancato riconoscimento di un grado di incapacità lavorativa del 20%, che consentirebbe invece alla ricorrente di godere dei necessari presupposti e aiuti alle misure di riqualifica professionale” (I).
1.4. L’UAI, in risposta, dopo aver ribadito la correttezza della perizia del SAM, ha confermato la sua decisione, osservando che l’assicurata, con un pregiudizio della capacità di guadagno valutabile nella misura del 15%, non ha diritto né ad una rendita, né ad una riqualifica professionale (IV).
1.5. Pendente causa il TCA, rilevato che l’amministrazione, pur ritenendo l’assicurata ancora abile all’85% sia nella sua professione, sia in altre adeguate, non ha proceduto ad una valutazione economica, ha chiesto all’UAI, alla luce della giurisprudenza del TF, di procedere, al fine della valutazione del diritto a prestazioni, al raffronto dei redditi anche con riferimento alla precedente attività dell’assicurata (VI).
L’UAI ha risposto con scritto del 7 luglio 2008, al quale ha allegato il rapporto finale della consulente IP datato 4 luglio 2008 (VII + bis).
Tale risposta è stata trasmessa all’assicurata (VIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte. L’interessata è rimasta tuttavia silente.
Su richiesta del TCA (IX), l’UAI, in data 11 luglio 2008, ha inoltre trasmesso al Tribunale le Raccomandazioni salariali della società svizzera degli impiegati di commercio (edizione 2005), precisando che la riduzione del 9% operata sul reddito da invalido deriva dalle istruzioni per la consultazione delle tabelle salariali, indicate a pag. 5 delle suddette raccomandazioni (X + bis). Tale scritto è stato trasmesso alla ricorrente (XI), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti
pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.4. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare lo stato di salute dell’assicurata, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia psichiatrica (dr. __________), sia quella endocrinologica (dr. __________).
L’aspetto psichico è stato vagliato dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel suo referto del 16 novembre 2006, posta la diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo Borderline (ICD10-F60.31) e sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve con sindrome biologica (ICD10-F33.1)”, ha ritenuto l’interessata, dal profilo strettamente psichiatrico, inabile al lavoro al 10%-20%, con una prognosi a breve-medio termine favorevole. Lo specialista ha poi sottolineato l’importanza di una presa a carico di tipo psichiatrico o psicologico di sostegno (posto che da giugno 2006 non è più seguita dal dr. __________), “vista la fragilità psichica che essa ha presentato durante vari anni della sua esistenza ed è importante appunto che venga seguita finché riuscirà a realizzare qualche progetto, in particolar modo per quel che riguarda il suo reinserimento nel mondo socio-lavorativo” (doc. 54-20+21).
Il dr. __________ ha indicato di ritenere importante un reinserimento lavorativo, che potrebbe essere anche terapeutico, vista la sua giovane età e la sua volontà di riprendere un’attività lavorativa (doc. 54-21).
L’aspetto endocrinologico è stato vagliato dal dr. __________, spec. FMH in endocrinologia/diabetologia, il quale, nel suo referto del 16 novembre 2006, ha posto le diagnosi di “1. iperparatiroidismo primario a localizzazione sconosciuta su ipercalcemia nota dal 1993 e complicata da urolitiasi recidivanti, con pancreatite nel 1999 nonché disturbi gastrointestinali con nausea, vomito e sindrome di Mallory-Weiss; stato dopo due esplorazioni alla tiroide senza riscontro di adenomi paratiroidi nel 1994 e 1995; stato dopo flebografie 1994 e 1997, senza localizzazione nella paratiroidea; scintigrafia tiroide del 2.10.2001 senza tessuto paratiroideo ectopico; revisione cervicale destra con linfadenectomia mediastinale destra e timectomia toracoscopica il 10.9.2004, senza ritrovo di tessuto della paratiroide; scintigrafia con citrato di sodio del 17.2.2005 senza localizzazione della paratiroidea; osteopenia lombare nella osteodensitometria del 5/2005; stato dopo terapia probatoria medicamentosa con Cinacelat (6-10/2005), con calo della ipercalcemia ma senza beneficio soggettivo; 2. Tiroidite cronica autoimmunitaria (morbo di Hashimoto) su ipotiroidismo subclinico moderato e noto dal 10/2005, soggettivamente asintomatico; 3. Oligomenorrea primaria; 4. Ipertensione arteriosa, recentemente diagnosticata; 5. Sindrome Borderline, con stato ansioso-depressivo a tratti isteriformi e tendenza alla somatizzazione; 6. Abuso nicotinico persistente (circa 22 py); 7. Abuso di spinelli (circa 1x/settimana)” (doc. 54-22).
Il dr. __________ ha evidenziato che il decorso dei risultati di laboratorio ha mostrato una stabilità poco sopra i limiti della norma, come si trovano spesso nei pazienti completamente asintomatici. Lo specialista ha aggiunto che la sintomatologia descritta dalla paziente, con quasi quotidianamente nausea e vomito, persisteva anche dopo la normalizzazione medicamentosa della ipercalcemia, motivo per il quale si deve ritenere che non sia la calcemia che influenza lo stato della paziente. Sulla base di tali constatazioni, il dr. __________ ha concluso che, per lo stato strettamente endocrinologico, in assenza di un influsso diretto della ipercalcemia sulla sintomatologia dell’interessata, non ci sia l’indicazione per un’incapacità lavorativa (doc. 54-24).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 18 dicembre 2006, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve, con sindrome biologica (ICD10-F33.1), disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline (ICD10-F60.31)”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “iperparatiroidismo primario a localizzazione sconosciuta su ipercalcemia nota dal 1993 e complicata da urolitiasi recidivanti, con pancreatite nel 1999 nonché disturbi gastrointestinali con nausea, vomito e sindrome di Mallory-Weiss, stato dopo due esplorazioni alla tiroide senza riscontro di adenomi paratiroidi nel 1994 e 1995, stato dopo flebografie 1994 e 1997, senza localizzazione nella paratiroidea, scintigrafia tiroide del 2.10.2001 senza tessuto paratiroideo ectopico; revisione cervicale destra con linfadenectomia mediastinale destra e timectomia toracoscopica il 10.9.2004, senza ritrovo di tessuto della paratiroide, scintigrafia con citrato di sodio del 17.2.2005 senza localizzazione della paratiroidea, osteopenia lombare nella osteodensitometria del 5/2005, stato dopo terapia probatoria medicamentosa con Cinacelat (6-10/2005), con calo della ipercalcemia ma senza beneficio soggettivo; tiroidite cronica autoimmunitaria (morbo di Hashimoto) su ipotiroidismo subclinico moderato e noto dal 10/2005, soggettivamente asintomatico; oligomenorrea primaria; ipertensione arteriosa, recentemente diagnosticata; tabagismo e consumo di cannabis regolare; iperreagibilità bronchiale” (doc. 54-11).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 15% nella sua precedente attività di impiegata di ufficio (doc. 54-13). I medici del SAM hanno sottolineato l’importanza, vista la giovane età dell’assicurata, di un orientamento/collocamento professionale (doc. 54-14).
Essi hanno pure rilevato la necessità di una presa a carico psichiatrica o psicologica regolare, oltre a controlli regolari da parte del suo medico endocrinologo (doc. 54-14).
2.8. Con il ricorso l’assicurata ha contestato la decisione di rifiuto di prestazioni da parte dell’UAI, producendo un certificato medico del 15 giugno 2007 della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, del seguente tenore:
" Con la presente certifico di avere da poco in mia cura la summenzionata paziente, la quale soffre di un iperparatiroidismo primario dal 1993, con decorso molto complicato, necessitante anche di multipli interventi chirurgici.
A questo si aggiunge un’osteopenia lombare, un’oligomenorrea primaria, una calcolosi delle vie urinarie, nonché un ipotiroidismo subclinico dall’ottobre 2005.
In seguito alle summenzionate patologie endocrinologiche, la signora RI 1 è da tempo regolarmente seguita dal dr. __________, mentre gli interventi chirurgici erano stati effettuati presso il __________ di __________ nonché presso l’Ospedale Universitario di __________.
La paziente presenta tutt’ora un quadro depressivo rilevante, episodi ripetuti di nausee-vomito mattutini nonché crisi di diarrea, oltre ad una diminuita resistenza agli sforzi psico-fisici.
Sintomatologia mal controllabile dal profilo medicamentoso, che sicuramente ne compromette la capacità lavorativa.” (Doc. C)
2.9. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.10. Nell’evenienza concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attento esame della fattispecie, non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai medici del SAM, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.9.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).
I medici del SAM hanno in effetti tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa dell’85% nella sua precedente professione di impiegata di ufficio e in qualsiasi altra.
Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal dr. __________ del SMR.
Il dr. __________ ha approfonditamente vagliato le problematiche psichiatriche, constatando la presenza di un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline e di una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve, con sindrome biologica. Sulla base delle sue constatazioni, lo specialista ha quindi ritenuto che, da un punto di vista strettamente psichiatrico, l’assicurata vada considerata inabile al lavoro al 10-20% (doc. 54-20).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, che non sono del resto state smentite in sede ricorsuale da altri certificati medico-specialistici attestanti delle patologie psichiatriche maggiormente invalidanti.
Analogo discorso vale con riferimento alle problematiche endocrinologiche, attentamente esaminate dal dr. __________, giungendo alla conclusione che le stesse non giustificano un’inabilità lavorativa (doc. 54-24). Lo specialista ha infatti evidenziato che i risultati di laboratorio, sia in riferimento al paratormone, sia per la calcemia non trattata, mostrano valori poco sopra i limiti, come si riscontra in pazienti completamente asintomatici. Inoltre, la sintomatologia descritta dall’assicurata (con quotidianamente nausea e vomito), persisteva anche dopo la normalizzazione medicamentosa della ipercalcemia, a dimostrazione della non influenzabilità della calcemia sullo stato di salute dell’interessata (doc. 54-24).
Il TCA può fare proprio questo apprezzamento specialistico, non contraddetto del resto da altri certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Tale non può essere considerato il certificato medico del 15 giugno 2007 della dr.ssa __________, prodotto dall’assicurata, nel quale la specialista in medicina interna, dopo avere ricordato che l’interessata è affetta da un iperparatiroidismo primario dal 1993, con decorso molto complicato, accompagnato da osteopenia lombare, oligomenorrea primaria, calcolosi delle vie urinarie e ipotiroidismo subclinico dall’ottobre 2005, ha rilevato che ella continua a presentare episodi ripetuti di nausee-vomito mattutini nonché crisi di diarrea, oltre ad una diminuita resistenza agli sforzi psico-fisici, che sicuramente ne compromettono la capacità lavorativa (doc. C e consid. 2.8.).
Al riguardo, il TCA rileva che le patologie e i disturbi elencati dalla dr.ssa __________ corrispondono a quelli indicati nella perizia del SAM, in particolare nel consulto specialistico endocrinologico del dr. __________. Lo specialista ha infatti posto, tra le altre, la diagnosi di iperparatiroidismo primario a localizzazione sconosciuta, oligomenorrea primaria, ipotiroidismo subclinico moderato e noto dall’ottobre 2005 (cfr. doc. 54-22), aggiungendo che tra le conseguenze dell’iperfunzione paratiroidea vi sono le “classiche complicanze, come l’urolitiasi recidivante, l’osteopenia a livello lombare e anche la pancreatite” (doc. 54-23).
Quanto ai ripetuti episodi di nausea e vomito, va sottolineato che, nell’anamnesi, il dr. __________ ha indicato che “da anni già la paziente lamenta delle crisi di nausea e vomito, quasi ogni giorno e spesso la mattina”, mentre “la sera invece ci sono regolarmente dei dolori addominali” (doc. 54-23), aggiungendo che tali disturbi sono accentuati se l’interessata si sente agitata o se esegue degli sforzi fisici (doc. 54-24).
Inoltre, nelle “affezioni attuali” indicate nel referto peritale del 18 dicembre 2006, i medici del SAM hanno rilevato che “da 13 anni l’assicurata soffre di una emesi alla mattina con vomito. Inoltre accusa dolori addominali frequenti, spesso accompagnati da diarrea e meteorismo” (doc. 54-8).
Stante quanto sopra, occorre quindi concludere che le patologie citate dalla dr.ssa __________ nel suo referto del 15 giugno 2007 sono già state approfonditamente valutate dai medici del SAM in sede peritale e non sono quindi in grado di sovvertire le risultanze peritali.
Da sottolineare, inoltre, che in sede ricorsuale il rappresentante dell’assicurata ha preannunciato la trasmissione di un certificato medico specialistico dettagliato da parte dello specialista curante, dr. __________ (cfr. doc. I), certificato che tuttavia non è mai giunto al TCA.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni dei medici del SAM, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.9.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.
Pertanto, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurata sia abile al lavoro all’85% nella sua precedente attività e in qualsiasi altra.
2.11. Essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa, dell’85%, nella sua attività e in altre adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Il TCA, constatato che nella documentazione agli atti mancava una valutazione economica, ha chiesto all’UAI di procedere al raffronto dei redditi (VI).
Ai fini della valutazione economica, l’UAI ha quindi trasmesso il dossier alla consulente in integrazione professionale.
Con rapporto del 4 luglio 2008, tenuto conto dei dati medici, la consulente, dopo aver indicato che l’assicurata potrebbe esercitare, all’85%, tutte quelle attività non qualificate, semplici e ripetitive, tipiche del settore secondario e terziario, che rispettano i suoi limiti invalidanti e il suo profilo attitudinale, come ad esempio quelle di operaia generica, venditrice non qualificata, cassiera, ha sottolineato che l’interessata conserva una capacità lavorativa dell’85% nella sua attività di impiegata, nella quale potrebbe sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno (doc. VII/bis pag. 2, sottolineatura della redattrice).
(Al riguardo cfr. STFA U 158/02 del 20 giugno 2003:
" D'autre part, il sied de rappeler, avec les premiers juges (cf. consid. 2a/aa du jugement attaqué), qu'on peut attendre de l'assuré qu'il utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail; il s'agit d'ailleurs d'un réquisit légal (cf. art. 18 al. 2 LAA) pour procéder à la comparaison des revenus (à ce sujet, voir par ex. Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 76 p. 35). A défaut, l'obligation du recourant d'atténuer autant qu'il le peut les conséquences du dommage imputable à l'accident serait vidée de son sens (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61).")
In una sentenza U 240/02 del 28 maggio 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni ha censurato il fatto che l’assicuratore infortuni aveva stabilito il grado di invalidità di un assicurato - considerato dal consulente in integrazione professionale dell’UAI convenientemente reintegrato nella sua precedente attività di magazziniere, svolta a tempo parziale (50%) – senza far capo al confronto dei redditi. L’Alta Corte ha quindi rinviato gli atti all’assicuratore infortuni, affinché procedesse in tal senso, confrontando la situazione salariale concreta esistente presso il datore di lavoro al momento dell’inizio del diritto alla rendita con il reddito ipoteticamente realizzabile dall’assicurato, alla stessa data, presso il medesimo datore di lavoro, senza il danno alla salute.
Nel rispetto di questa giurisprudenza, su esplicita richiesta del TCA (doc. VI), la consulente IP ha quindi effettuato il raffronto dei redditi con riferimento alla precedente professione di impiegata, giungendo ad un grado di invalidità del 17%, insufficiente per avere diritto ad una rendita (cfr. doc. VII/bis).
2.11.1. Per quel che concerne il reddito da valido, la consulente ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 67'600 (2005), corrispondenti a quanto l’assicurata avrebbe guadagnato presso l’ultimo datore di lavoro, conformemente a quanto indicato nel questionario compilato dalla ditta __________ di __________ in data 29 settembre 2005 (doc. 40/1-3).
L’assicurata non ha contestato tale importo.
2.11.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
Il reddito da invalida, calcolato secondo le tabelle RSS, settore segretariato/cancelleria, categoria 4, quartile 2, nel 2004 ammontava a fr. 62’300.16 annui, valore che, aggiornato al 2005, è pari a fr. 63'074 annui.
L’assicurata, quale impiegata d’ufficio, avrebbe guadagnato nel 2005 fr. 67’600.-/anno per un’occupazione a tempo pieno corrispondenti a fr. 5’200.-/mese.
Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 63’074.--/ anno per il 2005; cfr. Tabella TA7 2004 p.to 22 “Segretariato-cancelleria”, livello di qualifica 4, dopo adeguamento all'evoluzione salariale per il 2005: fr. 4’992.-- X 12 mesi : 40 x 41.7 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2]).).
Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 appena menzionata.
Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), dal punto di vista medico, l’assicurata può esercitare la sua precedente attività all’85%, il reddito statistico citato va ridotto del 15% e ammonta a fr. 53’612.9 (fr. 63’074 ridotti del 15%).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.
Anche nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del 10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute dell’interessata.
Altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età dell’assicurata, nata nel 1971).
Partendo quindi da un salario da invalida di 63’074, ammettendo una riduzione del 15% per motivi medici e del 10% per circostanze personali, nel 2005 il reddito ipotetico da invalida è fr. 48'251.61. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valida nel medesimo anno di fr. 67'600.-. (consid. 2.11.1.), emerge un’incapacità al guadagno pari al 28.6 ([fr. 67’600.- – fr. 48’251.61] x 100 : fr. 67’600.-), arrotondato al 29% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà in ogni caso diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Il TCA rileva, per inciso, che nel rapporto finale del 4 luglio 2008 la consulente ha stabilito, quale reddito da invalido, un importo di fr. 72’342 annui (2005), calcolato secondo le raccomandazioni salariali della società svizzera degli impiegati di commercio, per un’impiegata di 37 anni, profilo C. A tale importo la consulente ha poi apportato una riduzione del 15% per le limitazioni mediche, per un reddito da invalida di fr. 61'491 e una ulteriore riduzione del 9% come “adeguamento al Canton Ticino”, ottenendo un reddito da invalida di fr. 55'957 e un grado di invalidità del 17% (doc. VII/bis).
Tale modo di agire non è tuttavia corretto, ritenuto che, come ricordato in precedenza, la nostra Massima Istanza ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali statistici nazionali.
A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che la consulente ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi di natura professionale (cfr. doc. VII/bis pag. 3).
Nel rapporto del 4 luglio 2008 la consulente ha infatti osservato che “sulla base degli elementi emersi dall’analisi della pratica, non esistono le premesse per entrare nel merito di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base. L’assicurata può ancora svolgere la sua attività abituale di impiegata di ufficio nella misura dell’85% (attività che permette di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno)” (doc. VII/bis pag. 3).
Questo Tribunale rileva comunque che la consulente IP, nel rapporto del 4 luglio 2008, ha sottolineato che “sotto espressa richiesta, si rimane a disposizione per valutare la possibilità di aiuto al collocamento (problemi psichici, lungo periodo di inattività). Non ritengo che vi siano altri provvedimenti professionali da applicare” (doc. VII/bis pag. 3).
Spetta dunque all’assicurata attivarsi, facendone richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti