Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.217

 

cr

Lugano

6 agosto 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 giugno 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 maggio 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, da ultimo attivo come operatore di borsa, in data 5 maggio 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, segnalando di essere affetto da problemi psichici fin dall’adolescenza (doc. 1/1-8).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione del 24 maggio 2007, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenendo che l’assicurato conserva una capacità lavorativa del 75% sia nella sua precedente attività, sia in qualsiasi altra attività e, dal confronto dei redditi, è risultato un grado di invalidità del 25%, insufficiente per avere diritto ad una rendita (doc. 36/1-3).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, che l’incarto venga retrocesso all’amministrazione per una nuova valutazione e per sottoporre l’interessato ad un periodo di osservazione presso un centro professionale.

                                         Sostanzialmente il ricorrente ha contestato la valutazione psichiatrica del dr. __________, che lo ritiene ancora abile al lavoro al 75% nella sua precedente professione. Tale apprezzamento contrasta con la valutazione fornita dal suo psichiatra curante, dr. __________, secondo il quale la precedente attività professionale non è più esigibile. Egli ha inoltre fatto presente di dover assumere regolarmente numerosi farmaci antidepressivi.

                                         L’assicurato ha pure contestato il reddito da valido di fr. 75'000 ritenuto dall’amministrazione, frutto della speculazione in borsa sul mercato dei derivati effettuata con capitali propri (I).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta, dopo avere ribadito la correttezza della perizia psichiatrica, ha confermato la sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (IV).

 

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha interpellato il dr. __________, il quale è stato invitato a valutare se le considerazioni del 14 giugno 2007 del dr. __________, prodotte dall’assicurato, sono atte a modificare le sue conclusioni peritali (VI).

 

Lo specialista ha risposto in data 24 giugno 2008 (VII).

 

                                         L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 7 luglio 2008 (IX), mentre l’assicurato è rimasto silente.

 

Le osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (X), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

 

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il mandato di esperire una perizia specialistica.

Nel suo referto peritale del 13 novembre 2006, il dr. __________, poste le diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31); sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD10-F33.1) in progressiva parziale remissione; problemi correlati alle circostanze economiche (ICD10-Z59) / problemi correlati alla disoccupazione (ICD10-Z56)”, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 25% sia nella sua precedente attività, sia in altre a lui idonee (cfr. doc. 19-5+6).

Il dr. __________ ha evidenziato che nella psicopatologia dell’assicurato il disturbo predominante è quello concernente l’alterazione caratteriale, disturbo che ha contraddistinto tutta la sua esistenza lavorativa, manifestandosi fin dall’adolescenza. Lo specialista ha quindi rilevato che, non essendo obiettivate manifestazioni più gravi rispetto al passato, non si può concludere che egli non sia più in grado di utilizzare la propria capacità lavorativa sul mercato del lavoro, malgrado la sua cronica instabilità-scostanza e difficoltà nelle relazioni interpersonali (doc. 19-5).

Il dr. __________ ha aggiunto che “è dal 2004 che l’assicurato non riesce più a reperire un posto di lavoro consono alle sue aspettative e caratteristiche, arrendendosi-adagiandosi alla situazione”, concludendo che “il disturbo depressivo, che potrebbe e che ha sicuramente per un periodo limitato di tempo ridotto maggiormente la funzionalità lavorativa del periziando, si è ridimensionato e incide, ora, solo minimamente sulla capacità lavorativa” (doc. 19-6).

 

Tali conclusioni sono poi state condivise dal dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), il quale, nel suo rapporto medico del 21 novembre 2006, ha osservato:

 

"  (…)

Perizia psichiatrica 13.11.2006 dr. __________.

Dall’esame risulta che l’assicurato, malgrado l’anamnesi di trattamenti psichiatrici già negli anni scorsi, dispone tuttora di risorse che permettono di avere una capacità lavorativa ancora alta.

Lo stato psichico non mette in evidenza elementi che impediscono un’attività lavorativa.

Il perito fa notare che la psicopatologia di base è presente sin dall’adolescenza, ma non ha impedito di svolgere attività in diversi ambiti finanziari.

La patologia depressiva, in miglioramento, compromette in maniera ridotta il rendimento.

 

La IL del 25% nella sua attuale attività e in altre è giustificata.”

(Doc. 21-2)

 

                               2.6.   Con il ricorso l’assicurato ha contestato le conclusioni del dr. __________, producendo, a comprova della sua completa incapacità lavorativa, lo scritto del 14 giugno 2007 del suo psichiatra curante, dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

 

"  (…)

Seguo il paziente dal 28 luglio 1999 a causa del quadro psicologico di base, cioè quello di un disturbo depressivo ricorrente nell’ambito di un disturbo di personalità di tipo borderline.

Il paziente da sempre lamenta disturbi psichici tali che in passato per lunghi periodi hanno determinato lunghe incapacità lavorative e problematiche ambientali e relazionali di vario tipo.

 

Le ricordo che il curriculum psichiatrico del paziente è impressionante nel senso che in pratica ha conosciuto tutti gli psichiatri antichi e recenti del Cantone (Dottor __________, Dottor __________, Dottor __________, Dottoressa __________ ecc.).

 

Le condizioni del paziente sono caratterizzate da una grande instabilità con conseguente incapacità di progettare e pianificare in maniera consona attività concrete sia perché presenta un’elevata stancabilità per cui anche sforzi minimi rendono il paziente spossato (il paziente tra l’altro è obeso), sia perché molto spesso i suoi scoppi di tipo collerico rendono impossibile mantenere contatti in qualsiasi contesto di tipo funzionale.

 

Ricordo in quanto di interesse psichiatrico che la personalità premorbosa del paziente è stata tale da determinare il suo esonero alla leva militare, probabilmente proprio a causa di questo tratto caratteriale di personalità che lo rende impulsivo e non prevedibile.

Su queste caratteristiche di personalità, seppur è vero che in determinati periodi egli è riuscito comunque a mantenere un posto di lavoro, nel tempo si è determinata una cristallizzazione del quadro per cui nessun ambiente del lavoro precedente potrebbe tollerare i limiti funzionali e i disturbi lamentati dall’assicurato.

 

Per questo motivo a suo tempo ho segnalato nel rapporto all’assicurazione invalidità la mia idea che sarebbe stato utile un periodo di osservazione, per valutare eventuali possibilità residue in attività più semplici, meno responsabilizzanti, sostanzialmente più adeguate al suo stato di salute compromesso, presso il centro di __________. Questo perché valuto la non collocabilità in un’attività quali funzionario di banca e fiduciario.

 

A questo proposito, ricordo che il paziente in passato, a causa del disturbo psichiatrico di base, ha avuto occasionalmente anche dei periodi di abuso alcolico che senz’altro hanno peggiorato il quadro, rendendo ancora più improponibile qualsiasi possibilità lavorativa per l’interessato.

 

Sulla base di queste considerazioni, non capisco come mai il collega Dottor __________, pur riconfermando interamente le diagnosi da me riportate, valuti in queste circostanze un’incapacità lavorativa del 25% quando è risaputo in qualsiasi ambito psichiatrico riconosciuto che i disturbi di cui soffre il paziente, anche prendendoli separatamente, sono tali da determinare incapacità lavorative anche complete, proprio per la non collocabilità dei soggetti.

 

Riconfermo quindi integralmente la mia valutazione e cioè che il paziente soffre di una malattia psichica che determina attualmente una completa incapacità al lavoro e riformulo la mia proposta di un periodo di osservazione in un centro tipo __________, per valutare la possibilità, in attività molto più semplici e quindi non quelle precedenti dell’assicurato, di una possibile collocazione.

Qualora questo avesse esito negativo, bisognerà riconoscere al paziente una completa incapacità al guadagno.” (Doc. C)

 

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 10 luglio 2007, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

 

"  Vedi nota SMR del 20.11.2006 dopo perizia psichiatrica.

 

Attualmente perviene una lettera del dr. __________ del 14.6.2007, il quale non condivide le conclusioni peritali.

In pratica, il dr. __________ si discosta dalle conclusioni peritali, ma non risultano nuovi elementi medici non noti in occasione della perizia, perizia che ritengo tuttora conclusiva e attendibile.” (Doc. IV/1)

 

                                         In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli le osservazioni del dr. __________ con invito ad apprezzare se tali considerazioni sono atte a modificare le sue conclusioni peritali (VI).

 

                                         Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 25 giugno 2008:

 

"  (…)

-   al momento della visita peritale avvenuta nel mio studio il 10 novembre 2006 le condizioni psichiche, globali, della persona citata in epigrafe non apparivano compromesse in maniera importante-definitiva (la funzionalità sociale era intatta); egli stesso riconosceva un miglioramento delle proprie condizioni di salute psichica, che perdurava da circa un anno e un bisogno, quindi, di sottoporsi a controlli specialistici-psichiatrici solo sporadicamente (uno ogni due-tre mesi).

    In passato, il signor RI 1 avrebbe avuto (risulta dalle notizie anamnestiche da me raccolte) una funzionalità lavorativa, a volte interrotta ma anche prolungata per anni, fino al suo arresto verificatosi all’inizio dell’anno 2005.

 

-   Le considerazioni del dr. med. __________ trasmessemi (da me già citate nella mia perizia del 13 novembre 2006) hanno, indubbiamente, un valore clinico per quanto concerne la psicopatologia/disturbi comportamentali del signor RI 1 e sono state valutate e, quindi, inglobate nel mio giudizio che non ho motivi per cambiarlo; ovviamente si potrebbe prendere in considerazione, anche per il lungo tempo trascorso dal mio esame, una nuova valutazione peritale neutrale.”

(Doc. VII)

 

                               2.7.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

 

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attento esame della fattispecie, non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione specialistica effettuata dal dr. __________, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

 

Il dr. __________ ha in effetti tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 75% sia nella precedente professione di impiegato nel ramo finanziario, sia in altre attività adeguate.

Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR.

 

Il dr. __________ ha approfonditamente vagliato le problematiche psichiatriche, constatando la presenza di un “disturbo della personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31); di una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD10-F33.1) in progressiva-parziale remissione; di problemi correlati alle circostanze economiche (ICD10-Z59) / problemi correlati alla disoccupazione (ICD10-Z56)”, che compromettono la capacità lavorativa dell’assicurato in misura del 25% sia nella precedente professione, sia in altre adeguate.

Il dr. __________ ha sottolineato che il disturbo predominante è quello relativo all’alterazione riscontrabile a livello caratteriale, disturbo che ha tuttavia contraddistinto tutta l’esistenza lavorativa dell’interessato, iniziando a manifestarsi già nel periodo dell’infanzia e dell’adolescenza (doc. 19-5). Il dr. __________ ha rilevato che non essendo state obiettivate delle manifestazioni più gravi rispetto al passato, non si può concludere che l’assicurato “non sia più in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro malgrado la sua “cronica” instabilità-scostanza e difficoltà nelle relazioni interpersonali”. Il dr. __________ ha aggiunto che è dal 2004 che l’assicurato non riesce a reperire un posto di lavoro consono alle sue aspettative, arrendendosi-adagiandosi a tale situazione. Il dr. __________ ha concluso che “il disturbo depressivo, che potrebbe e che ha sicuramente, per un periodo limitato di tempo, ridotto maggiormente la funzionalità lavorativa del periziando, si è ridimensionato e incide, ora, solo minimamente sulla capacità lavorativa del periziando” (doc. 19-6, sottolineatura della redattrice).

 

Queste conclusioni sono poi state confermate dal dr. __________ del SMR, sottolineando che la psicopatologia di base è presente fin dall’adolescenza, senza avere impedito all’assicurato di svolgere attività in diversi ambiti finanziari (doc. 21-2).

Anche il dr. __________, nelle sue annotazioni del 10 luglio 2007, ha ritenuto conclusiva e attendibile la perizia psichiatrica del dr. __________, evidenziando che le osservazioni presentate dal dr. __________ si discostano dalle conclusioni peritali, senza tuttavia presentare nuovi elementi medici non noti al momento della perizia (doc. IV/1).

Il TCA condivide queste osservazioni dei medici SMR, soprattutto alla luce delle considerazioni espresse dallo stesso dr. __________ in data 24 giugno 2008, in risposta ad una esplicita richiesta del TCA.

 

Nel suo scritto del 24 giugno 2008, dopo aver preso visione delle contestazioni del dr. __________, il dr. __________ ha infatti riconfermato le sue conclusioni peritali, osservando che le condizioni psichiche globali dell’assicurato, al momento dell’esame peritale del 10 novembre 2006, non apparivano compromesse in maniera importante-definitiva, presentando l’assicurato una funzionalità sociale intatta (doc. VII).

Inoltre, il dr. __________ ha rilevato che l’interessato stesso riconosceva un miglioramento delle proprie condizioni di salute psichiche, che perdurava da circa un anno, con necessità di sottoporsi a controlli specialistici psichiatrici solo sporadicamente (doc. VII).

Quanto alle osservazioni dello psichiatra curante, dr. __________ – il quale ha per contro attestato una piena inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività (doc. C) – il dr. __________ ha osservato che le considerazioni del curante hanno indubbiamente un valore clinico per quanto concerne la psicopatologia e i disturbi comportamentali dell’assicurato, aggiungendo che tali considerazioni “sono state valutate e, quindi, inglobate nel mio giudizio, che non ho motivi per cambiarlo” (doc. VII, sottolineatura della redattrice).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni.

Va infatti rilevato che, nel suo scritto del 14 giugno 2007, il dr. __________ ha ribadito il suo parere relativo ad una completa inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività (doc. C), così come già attestato nel suo rapporto medico del 29 agosto 2006 (doc. 12), precedente all’esame peritale dell’interessato presso il dr. __________.

Da notare, inoltre, che il dr. __________, nel suo referto peritale del 13 novembre 2006, ha posto le medesime diagnosi già indicate dal curante (cfr. doc. 19-5), considerando tuttavia che l’assicurato presenta una diminuzione della capacità lavorativa del 25% sia nella sua precedente attività, sia in altre adeguate.

 

 

Il TCA ritiene quindi affidabili le conclusioni del dr. __________, che sono del resto state confermate dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR e che sono state ancora una volta ribadite dallo stesso dr. __________, dopo avere preso conoscenza delle osservazioni del dr. __________.

 

Questo Tribunale rileva inoltre che, come affermato dall’amministrazione, la possibilità, avanzata dal dr. __________ nello scritto del 24 giugno 2008, di sottoporre l’interessato ad una nuova valutazione peritale, visto il “lungo tempo trascorso” dall’esame peritale del 13 novembre 2006, si riferisce alla situazione attuale (ossia al 24 giugno 2008, momento di redazione delle osservazioni da parte del dr. __________), che tuttavia esula dal potere cognitivo di questo Tribunale, essendo successiva all’emanazione della decisione impugnata.

Il dr. __________ ha infatti eseguito la sua valutazione peritale in data 13 novembre 2006, mentre la decisione impugnata è stata emanata il 24 maggio 2007, quindi a distanza di pochi mesi e non di un lungo periodo, come indicato dal dr. __________ riferendosi alla situazione esistente nel giugno 2008 (cfr. doc. VII).

 

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                         Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del dr. __________, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.7.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

 

                                         Pertanto, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato sia abile al lavoro al 75% sia nella sua precedente attività, sia in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 19-6).

 

                               2.9.   Ai fini della valutazione economica, l’UAI ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità mediante il consueto raffronto dei redditi.

                                         A tal fine, l’UAI ha considerato un reddito da valido di fr. 73'152 (2003), aggiornato al 2005, per un importo di fr. 74'548.47 (cfr. doc. 28-2).

Quanto al reddito da invalido, l’UAI ha ritenuto l’importo di fr. 55’911.35 relativo all’attività di impiegato nel ramo finanziario, al 75% e quello di fr. 43'373 concernente attività adeguate, semplici e ripetitive, esigibili al 75% (cfr. doc. 28-2).

Eseguendo il raffronto dei redditi, prendendo in considerazione la capacità di guadagno residua più elevata, la consulente è giunta ad un grado di invalidità del 25% (doc. 28-2).

 

                             2.10.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

                                         Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz’altro considerata. Tuttavia gli indizi che l’assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d’intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 200 pag. 161 consid. 3b (I 357/01) e dottrina citata).

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurato ha contestato la determinazione del reddito da valido, fissato in circa fr. 75'000, che egli avrebbe conseguito lavorando alle dipendenze di __________. Egli ha rilevato di avere guadagnato l’importo citato “non sulla base di una retribuzione frutto di lavoro, bensì dalla speculazione in borsa e in particolare sul mercato dei derivati: speculazioni effettuate solo ed esclusivamente con capitali propri (precedente ritiro dell’avere di vecchiaia LPP)” (I).

 

Al riguardo, nella risposta di causa, l’amministrazione ha rilevato che “dallo scritto trasmesso dall’assicurato all’UAI il 7 gennaio 2007, nonché dall’estratto dei contributi AVS versati dall’assicurato alla propria cassa di compensazione, risulta che, per il periodo dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2003, il salario soggetto al pagamento dei contributi AVS ammonta a fr. 60'690. Per l’intero anno, questo reddito corrisponde a fr. 73'152. Aggiornando questo reddito al 2005 (…) risulta che nella sua precedente attività professionale l’assicurato avrebbe potuto percepire un reddito da valido che corrisponde a fr. 74’548.47 (doc. IV).

 

Rispondendo a dei quesiti posti dall’UAI relativi all’attività svolta presso l’ultimo datore di lavoro, ditta __________ di __________, nel suo scritto del 7 gennaio 2007, l’assicurato ha comunicato:

 

"  1.   Periodo esatto e la percentuale di impiego.

      Dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2003, al 100%.

 

2.   Quali mansioni svolgeva?

3.   Quale reddito mensile lordo percepiva e se per 12 o 13 mensilità?

4.   Allegare una copia del contratto di lavoro e della lettera di licenziamento.

 

                                Il mio lavoro consisteva nel generare commissioni per __________, svolgevo questo da casa al computer, comprando e vendendo, divise (cambi) e derivati sulle borse a termine.

                                Purtroppo, dopo un buon inizio, cominciai a perdere il capitale investito (soldi miei).

                                Decisi quindi di acquistare un chiosco in vendita e chiesi di venire affiliato come indipendente. Purtroppo, poco prima dell’acquisto, venni informato che la cifra d’affari del chiosco era meno della metà di quanto asserito dai proprietari.

                                Chiesi allora una verifica con un fiduciario e alla fine offrii la metà di quanto chiestomi, come buonuscita.

      Restando i proprietari sulle loro posizioni, l’acquisto non avvenne.

  Nel frattempo, ricominciai a fare operazioni speculative, sperando di recuperare almeno una parte dei soldi persi in precedenza.

  La fiduciaria __________ mi dava 80% delle commissioni da me generate, non c’era un fisso, in 9 mesi ho percepito un lordo di fr. 60’960.52.

  Purtroppo durante questo periodo persi la testa e al fine di recuperare, persi tutto quanto, anche gran parte delle commissioni generate.

      Non c’era un contratto scritto di lavoro.” (Doc. 26-1)

 

L’amministrazione, sulla base di tale comunicazione dell’assicurato, ha riportato il reddito di fr. 60’960 percepito in 10 mesi su 12 mesi, per un reddito da valido complessivo, per il 2003, di fr. 73'152 (cfr. doc. 27-1).

Dall’estratto dei contributi AVS, emerge in effetti che l’assicurato, da marzo a dicembre 2003, ha conseguito un reddito di fr. 60'960 (cfr. doc. IV/2).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dal reddito da valido calcolato dall’amministrazione, alla luce delle considerazioni che seguono.

Anche volendo, per ipotesi, ritenere inaffidabile l’importo calcolato dall’UAI, il reddito da valido che avrebbe potuto conseguire l’assicurato, senza il danno alla salute, nel settore finanziario, andrebbe fissato sulla base dei dati statistici di cui alle tabelle RSS, TA1, 2004, settore 65 “attività finanziarie”, categoria 4, pari a fr. 74’431 nel 2004, ammontare da aggiornare al 2005, per un importo di fr. 75’175.

Essendo tale importo di poco superiore a quello fissato dall’UAI (pari a fr. 74’548.47), il TCA ritiene di non doversi discostare dal reddito da valido calcolato dall’amministrazione. Va infatti rilevato che anche volendo, per ipotesi, prendere in considerazione l’ammontare di fr. 75'175, il risultato non cambierebbe.

 

                             2.11.   Quanto al reddito da invalido, occorre innanzitutto ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

 

                                         La consulente, nel suo rapporto del 20 marzo 2007, ha determinato, sulla base dei dati statistici federali di cui alla Tabella TA1, in attività semplici e ripetitive, un reddito da invalido di fr. 57'830, rimasto incontestato. Essendo esigibile che l’assicurato svolga tali attività al 75%, il reddito da invalido in attività adeguate ammonta a fr. 43'373 (cfr. doc. 28-2).

 

                                         Dato che dal profilo medico l’assicurato è stato considerato abile al lavoro al 75% anche nella sua precedente attività nell’ambito finanziario, la consulente, nel suo rapporto del 20 marzo 2007, ha calcolato il reddito da invalido conseguibile dall’assicurato nella precedente attività, al 75%, per un importo di fr. 55’911.35 (cfr. doc. 28-2).

 

                                         Nel calcolare il grado di invalidità, la consulente ha rilevato di prendere in considerazione “la capacità di guadagno residua più elevata”, effettuando dunque il calcolo del grado di invalidità raffrontando il reddito da valido con il reddito da invalido conseguibile dall’assicurato nella sua precedente professione, al 75% (cfr. doc. 28-2).

 

                                         Secondo questo Tribunale, tale annotazione della consulente deve essere intesa nel senso che l’assicurato, abile al 75% sia nella sua precedente attività, sia in altre adeguate, alla luce del reddito da invalido conseguibile in attività adeguate, inferiore a quello da invalido nella sua precedente attività, è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua nella sua precedente professione di operatore finanziario.

 

A questo proposito, va ricordato che, in una sentenza U 240/02 del 28 maggio 2004, il Tribunale federale ha censurato il fatto che l’assicuratore infortuni abbia stabilito il grado di invalidità di un assicurato - considerato dal consulente in integrazione professionale dell’UAI convenientemente reintegrato nella sua precedente attività di magazziniere, svolta a tempo parziale (50%) – senza far capo al necessario confronto dei redditi. L’Alta Corte ha quindi rinviato gli atti all’assicuratore infortuni, affinché procedesse in tal senso, confrontando la situazione salariale concreta esistente presso il datore di lavoro al momento dell’inizio del diritto alla rendita con il reddito ipoteticamente realizzabile dall’assicurato, alla stessa data, presso il medesimo datore di lavoro, senza il danno alla salute.

 

Nella fattispecie concreta, dal rapporto del 20 marzo 2007, emerge che, conformemente alla giurisprudenza appena citata, la consulente ha proceduto al raffronto dei redditi, al fine di calcolare il grado di invalidità dell’assicurato nella sua precedente attività di impiegato nel ramo finanziario.

 

                                         Dal raffronto dei redditi da valido (fr. 74’548.47) e da invalido (fr. 55’911.35), risulta un grado di invalidità del 25%, che non dà diritto ad una rendita, come stabilito dall’amministrazione.

 

Tale risultato non cambierebbe, come anticipato al consid. 2.10., anche volendo prendere in considerazione, quale reddito da valido, l’importo di fr. 75'175, che raffrontato al reddito da invalido di fr. 55'911.35, porta ad un grado di invalidità del 25.6%, che non dà comunque diritto ad una rendita.

 

                                         Visto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

                                         A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

 

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

 

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che la consulente ha considerato che l’assicurato, ancora abile al 75% nella sua abituale attività di impiegato nel ramo finanziario, “si possa autointegrare nella sua abituale attività in quanto possiede una pluriennale e variegata esperienza in quel ramo” (doc. 28-3). Inoltre, la consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale, indicando che “considerata la presenza sul mercato del lavoro di diverse attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, ritengo che l’assicurato sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo” (doc. 28-3).

                                         Questo Tribunale rileva comunque che nella risposta di causa l’UAI, sulla base di quanto indicato dalla consulente IP nel rapporto del 20 marzo 2007, ha indicato che “qualora dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo, l’Ufficio AI rimane a disposizione per un’introduzione al posto di lavoro (formazione ad hoc)” e che “l’Ufficio AI rimane a disposizione, su richiesta, per valutare il diritto ad un aiuto al collocamento” (doc. B).

Spetta dunque all’assicurato attivarsi, facendone richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento e un’introduzione presso un nuovo datore di lavoro.

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti