Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 24 maggio 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, in precedenza attivo in qualità di muratore, in data 25 settembre 1997 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa dei problemi alla gamba sinistra derivanti da un incidente della circolazione stradale accaduto nel dicembre 1996 (cfr. doc. 2/1-7).
Per le conseguenze dell’infortunio del 21 dicembre 1996, l’assicuratore LAINF, con decisione del 16 dicembre 1999 (doc. 12-126 inc. LAINF), poi confermata con decisione su opposizione del 2 marzo 2000, ha accordato all’assicurato una rendita di invalidità del 20% a partire dal 1° ottobre 1999 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 25% (doc. 12-112 inc. LAINF). La decisione su opposizione è poi stata confermata dal TCA con sentenza del 27 agosto 2001 (doc. 12/81-102 inc. LAINF), che è cresciuta in giudicato incontestata.
Con decisione del 23 marzo 2000 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado del 100%) dal 1° dicembre 1997 al 30 settembre 1999, negando in seguito il diritto ad una rendita, ritenuto un grado di invalidità del 20%, come stabilito dall’assicuratore LAINF (doc. 25/1-4).
Il provvedimento appena menzionato è passato in giudicato incontestato.
Nel settembre 2004 il patrocinatore dell’assicurato ha presentato all’assicuratore infortuni una domanda di revisione della rendita di invalidità a causa di un preteso notevole peggioramento delle condizioni di salute.
Con decisione del 14 aprile 2005, confermata con decisione su opposizione dell’11 luglio 2005, l’assicuratore infortuni ha dichiarato inadempiuti i presupposti per procedere ad una revisione della rendita di invalidità del 20% in vigore.
Tale decisione è stata confermata dal TCA con sentenza del 20 marzo 2006. In quell'occasione questo Tribunale, rilevato che i disturbi lombosacrali e quelli psichici non costituivano una conseguenza dell’infortunio, ha ritenuto per il resto non oggettivato un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, con riferimento alla gamba sinistra (doc. 13/2-36 inc. LAINF).
Anche questa pronuncia è cresciuta in giudicato incontestata.
1.2. In data 11 ottobre 2005 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI, adducendo un peggioramento delle sue condizioni di salute (cfr. doc. 50/1-6). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, fra cui una perizia reumatologica affidata al dr. __________, con decisione del 24 maggio 2007 l’assicurato è stato posto al beneficio di un quarto di rendita (grado del 40%) dal 1° settembre 2005 al 31 gennaio 2006 e di una mezza rendita d’invalidità (grado del 52%) dal 1° febbraio 2006 (cfr. doc. 75, 82 e 83).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione, che non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle patologie che lo affliggono e che lo rendono totalmente inabile al lavoro, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera di invalidità.
Egli ha inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
L’insorgente ha in particolare criticato la perizia del dr. __________, che pur essendo ben redatta, sarebbe incompleta, ritenuto che non è stata effettuata una scintigrafia ossea al fine di valutare l’esistenza o meno di una osteomielite cronica con fistola cutanea. Il dr. __________ ha infatti rilevato che la sua valutazione si basa sull’ipotesi che non vi sia una osteomielite cronica sottogiacente, patologia che invece, secondo il curante, dr. __________, sarebbe presente: questa circostanza, fondamentale, avrebbe quindi dovuto, secondo il patrocinatore dell’assicurato, essere ulteriormente approfondita da parte dell’UAI prima di emettere la decisione contestata.
Il patrocinatore ha inoltre criticato il fatto che l’amministrazione non abbia proceduto ad una valutazione peritale delle patologie psichiatriche dell’assicurato, subentrate a partire dal 2004.
L’avv. RA 1 ha poi contestato il raffronto dei redditi operato dall’UAI, indicando che, qualora si dovesse ritenere che l’assicurato conservi una capacità lavorativa residua in attività adeguate, nella determinazione del reddito da invalido non si dovrebbero applicare, come fatto dall’UAI, i dati salariali statistici federali, bensì quelli ticinesi; inoltre, secondo il patrocinatore, si dovrebbe applicare una riduzione del 25% e non solo del 15%, troppo esigua, tenuto conto dello stato di salute dell’interessato, della sua bassa scolarizzazione, dei suoi problemi legati alla lingua, della sua età, della sua nazionalità e del fatto che è lontano dal mercato del lavoro da oltre 10 anni (I).
1.4. L’UAI, in risposta, dopo aver confermato la correttezza della perizia del dr. __________ e avere indicato che l’esperimento di una scintigrafia ossea fosse superfluo - in assenza di un sospetto clinico per una osteomielite, a fronte di un referto clinico ed ematochimico normale - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI + bis).
1.5. Con scritto del 14 agosto 2007 il patrocinatore dell’assicurato, ribadita l’incompletezza della perizia del dr. __________, ha chiesto che venga eseguita una perizia medica pluridisciplinare, che valuti sia l’aspetto ortopedico, con particolare riferimento all’esistenza o meno di una osteomielite cronica, sia quello psichiatrico.
L’avv. RA 1 ha inoltre chiesto che vengano richiamate le cartelle cliniche dell’interessato presso il dr. __________ e il dr. __________ (VIII).
1.6. In data 21 agosto 2007 l’UAI, dopo avere rilevato che i mezzi probatori richiesti dal patrocinatore dell’assicurato sono già stati valutati dall’amministrazione e portano solo ad una differente interpretazione del caso, si è riconfermato nella risposta di causa (X).
1.7. In data 18 febbraio 2008, su richiesta del TCA, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (XV, XVII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Preliminarmente va osservato che nell’atto ricorsuale è stato sottolineato che l’UAI ha spedito la decisione datata 24 maggio 2007 direttamente all’assicurato, per posta semplice.
L’avv. RA 1, venuto a conoscenza dell’emanazione della citata decisione in data 21 giugno 2007, ha prontamente inviato il 22 giugno 2007 un ricorso al TCA (I).
In seguito, con scritto del 9 luglio 2007, l’avv. RA 1 ha informato il TCA di avere nel frattempo ricevuto dall’UAI una decisione datata 22 giugno 2007, a lui indirizzata, che ricalca in tutto e per tutto la decisione formale del 24 maggio 2007, evidenziando che il ricorso del 22 giugno 2007 deve valere anche contro la decisione del 22 giugno 2007 (IV + 1-3).
In materia di assicurazioni sociali, vale il principio generale secondo cui una notifica avviene in forma corretta, se fatta al rappresentante legale dell'assicurato, fintanto che la procura non è stata revocata (RCC 1991 pag. 393 consid. 2 con riferimenti di giurisprudenza). Secondo la giurisprudenza, infine, la notifica difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 38 e 1 cpv. 3 PA; A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsverfahren un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, p. 101 N 159, cfr. anche DTF 122 V 194 consid. 2). Questo significa che deve essere esaminato, secondo le concrete circostanze, se la notifica difettosa ha tratto in inganno l'assicurato e causato un pregiudizio. Tale questione processuale deve essere comunque esaminata alla luce del principio generale della buona fede (cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, § 54 N 27 pag. 356, DTF 122 V 194 consid. 2).
Nel caso di specie, pur stigmatizzando il fatto che la decisione emessa dall’UAI non sia stata immediatamente intimata al patrocinatore dell’insorgente, il TCA constata che il rappresentante dell’assicurato ha comunque potuto inoltrare un tempestivo ricorso a questa Corte.
Non vi è stato, quindi, alcun pregiudizio per il ricorrente.
Da notare inoltre che la tempestività del ricorso non è stata contestata dall’UAI, che al riguardo ha indicato che “il 24 maggio 2007 l’UAI ha erroneamente trasmesso la propria decisione direttamente all’assicurato e per sanare questo vizio il 22 giugno 2007 l’ha poi direttamente notificata al suo patrocinatore. Trattandosi della medesima decisione, sotto questo profilo il ricorso, tempestivo, meriterebbe di essere considerato ricevibile” (VI).
Nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente, posto precedentemente - con decisione del 23 marzo 2000 - al beneficio di una rendita intera (grado del 100%) dal 1° dicembre 1997 al 30 settembre 1999 (doc. 25/1-4), abbia diritto ad una rendita intera d’invalidità dopo tale periodo, come preteso dal ricorrente, o ad un quarto di rendita (grado del 40%) dal 1° settembre 2005 al 31 gennaio 2006 e ad una mezza rendita d’invalidità (grado del 52%) dal 1° febbraio 2006, come deciso dall’UAI.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Nel caso di specie, con la decisione del 23 marzo 2000 l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera (grado del 100%) dal 1° dicembre 1997 al 30 settembre 1999 (doc. 25-3), in quanto l’Ufficio AI, sulla base di quanto valutato dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, per conto dell’assicuratore infortuni (cfr. doc. 12-198 inc. LAINF), ha ritenuto che egli sia abile al lavoro al 100% in attività adeguate a partire dal 1° giugno 1999 (doc. 25-3).
Nel rapporto della visita medica di chiusura del 27 maggio 1999 il dr. __________, medico __________ dell’assicuratore infortuni, ha riscontrato che a distanza di quasi due anni e mezzo dalla frattura biossea distale della gamba sinistra, la pseudo-artrosi e l’artrodesi sottoastragalica sono consolidate interamente, stabilizzando la gamba con fissatore esterno; egli ha pure riscontrato un miglioramento del trofismo muscolare e dell’andatura. Il dr. __________ ha quindi ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro, a partire dal 1° giugno 1999, in attività adeguate alle sue condizioni di salute (doc. 12-198 inc. LAINF). L’assicurato era inoltre stato ritenuto abile al lavoro in attività adeguate anche dai medici della Clinica ortopedica dell’Ospedale cantonale di __________, come emerge dal rapporto del 25 febbraio 1999 (cfr. doc. 12-203 inc. LAINF).
2.6. In occasione della nuova domanda di prestazioni, l’assicurato ha inviato all’UAI un certificato medico del 30 agosto 2004 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia, del seguente tenore:
" Al controllo del 25.08.2004 il signor RI 1 presenta un peggioramento clinico alla gamba sinistra consistente in maggiore zoppia e dolori rispetto al controllo del 27.06.2000.
Il problema consiste nella presenza di osteomielite cronica alla tibia sinistra e presenza di piccoli sequestri.
Si chiede pertanto di potenziare lo stato di AI almeno al 60% dal momento che il paziente non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa." (Doc. 30-2)
Inoltre, l’assicurato ha inviato copia del rapporto del 26 agosto 2004 del dr. __________, spec. FMH in radiologia, relativo all’esame di “Rx alla gamba sinistra e al piede sinistro e alla TAC spirale III distale della gamba sinistra e piede omonimo” (doc. 30-3). Il dr. __________ è giunto alle seguenti conclusioni:
" (...)
● Stato dopo remota frattura al III distale della tibia sinistra, stato dopo osteosintesi e osteomielite cronica che interessa il III distale della tibia.
● Presenza di alcuni piccoli sequestri.
● Alterazioni strutturali e stato dopo frattura alla parte distale della fibula sinistra.
● Artrodesi tibio-talare ed in parte talo-calcaneare sinistra."
(Doc. 30-3)
Successivamente, l’assicurato ha trasmesso all’UAI nuova documentazione medica e meglio:
- scritto del 6 dicembre 2004 del dr. __________, indirizzato al patrocinatore dell’assicurato, nel quale indica:
" In merito ai recenti esami eseguiti, risulta evidente che, nonostante sia passato del tempo dal 1996, 1997, 1998 e 1999, anni dell'incidente e delle cure alla caviglia e gamba sinistra lesionate, non si è verificata alcuna miglioria in tale sede, ma in più il difetto che causa una zoppia permanente ha provocato una discopatia tuttora assai invalidante a livello della colonna lombare con prolasso del disco L4-L5 con compressione della radice L5 sinistra, e prolasso del disco L5-S1 con compressione della radice S1 sinistra, menomando la statica e la forza dello stesso arto inferiore sinistro.
Descrizioni più dettagliate risultano dagli annessi incarti di esami appena fatti.
Difficile pensare ad una situazione stazionaria o rea di miglioramenti per il futuro. E dal momento che ci troviamo confrontati ad una patologia ancora in via di peggioramento per il futuro, di lunga durata, suscettibile di interventi specialistici atti a tamponare e non a guarire, risulta chiara la incollocabilità del paziente in un qualsiasi tipo di mestiere, e pertanto la sua totale invalidità ad esercitare un mestiere di tipo fisico come quello di muratore. Di più, un infortunio con reliquati importanti può determinare non solo una lesione anatomo-funzionale, una inattitudine al lavoro o una incapacità al lavoro, ma soprattutto, continuerà a concretizzare la perdita sofferta di molte attività abituali della propria vita da quelle più comuni ad ogni altra.
È quanto sta capitando al signor RI 1 che si trova a subire una situazione non suscettibile di parallelismo tra grado di lesione anatomo-funzionale e grado di capacità lavorativa come finora giudicato. Secondo i calcoli e la tabella __________ circa le indennità per menomazioni dell'integrità, si prevede un 50% per compromissione dolorosa della colonna vertebrale, ed un 20% per menomazioni di funzioni psichiche parziali, oltre alla invalidità finora riconosciuta del 20%." (Doc. 35-1)
- rapporto del 3 dicembre 2004 redatto dal dr. __________ riguardo all’esame di Rx gamba e piede sinistro e TAC spirale della caviglia piede-sinistro, che giunge alle seguenti conclusioni:
" (...)
● Stato dopo remota frattura al terzo distale della tibia e della fibula sinistra, stato dopo osteosintesi, osteoplastica e osteomielite cronica al terzo distale della tibia.
● Significative alterazioni strutturali in stato dopo frattura della tibia.
● Artrodesi tibio-talare con una vite metallica ed artrodesi talo-calcaneare sinistra." (Doc. 35-4)
- rapporto del dr. __________, datato 1° dicembre 2004, relativo all’esame di Rx della colonna lombosacrale e alla TAC spirale lombare e delle articolazioni sacro-iliache, nel quale figurano le seguenti conclusioni:
" (...)
● Prolasso dorsomediale e paramediale a sinistra del disco L4-5 con compressione della radice L5 dal lato omonimo.
● Prolasso dorsale paramediale a destra del disco L5-S1 con parziale compressione della radice S1.
● Raddrizzamento del rachide lombare.
● Spondilosi L3-5
● Spondilartrosi L4-S1.
● Difetto di sostanza ossea a carico della parte laterale dell'ala iliaca sinistra (esito post-operatorio da trapianto) senza alterazioni patologiche o segni di aggressività."
(Doc. 35-5+6)
Nelle sue annotazioni del 22 agosto 2005, il dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" Nel lontano 27.12.2004 mi fu richiesto se esisteva una patologia non infortunistica che permettesse di discostarsi dalla valutazione __________ per questo assicurato quasi 50.enne, già muratore.
Era in ballo allora una revisione sia __________ che AI.
Assicurato a beneficio di una rendita __________ 20% dall'ottobre 1999 + IMI 25% per infortunio del 21.12.1996:
- Frattura biossea esposta di III grado gamba sinistra, trattata cruentemente a varie riprese.
La valutazione __________ ebbe luogo il 02.03.2005, con rapporto della visita medica di 5 pagine.
La conclusione fu che non vi era alcun peggioramento dal punto di vista infortunistico. Il rapporto è ben documentato e concordo con le conclusioni.
Per quanto riguarda la patologia extrainfortunistica si cita una lombalgia (lombosciatalgia a sinistra?) anamnestica insorta nel marzo 2004, a documentazione della quale vengono allegati referti di una Rx della colonna lombosacrale e di una TAC spirale lombare (01.12.2004 __________).
Bisogna dire che l'esame __________ si è concentrato sui reperti infortunistici, ma l'esame della schiena mostra una mobilità conservata (DDS 0 cm), la dolenzia dei processi spinosi è "dichiarata", il Lasègue è negativo (NB: pseudolasègue positivo a 80 gradi), con riflessi osteotendinei presenti (achilleo sin. assente su artrodesi).
Dobbiamo comunque prender atto di questa patologia della colonna lombare e farla valutare con una perizia reumatologica.
Dr. __________.
Domanda: - la patologia della colonna porta ad una ulteriore diminuzione dei limiti funzionali rispetto a quanto valutato dalla __________ (visita del 27.05.1999)?
PF allegare al perito anche il rapporto della visita medica __________ di questa data." (Doc. 44-1)
Dopo avere raccolto ulteriore documentazione medica, nelle sue annotazioni del 28 dicembre 2005, il dr. __________ ha aggiunto:
" Vedi mia proposta del 22.08.2005.
È indicato procedere alla perizia reumatologica tenendo conto delle mie annotazioni e delle visite __________ (27.05.1999 e 02.03.2005).
La patologia della schiena causa dei limiti funzionali maggiori rispetto a quelli dati dalla frattura alla gamba sinistra?
Per quanto riguarda la patologia psichica di essa c'è traccia solo nella lettera del dr. __________ al legale dell'A. del 06.12.2004 allorché si accenna ad una diminuzione dell'integrità del 20% per "menomazioni di funzioni psichiche parziali" (calcolo dell'IMI contestato dalla __________).
Procedere:
perizia reumatologica dr. __________ (come già proposto il 22.08.2005)
lettera al dr. __________ per una valutazione sui disturbi psichici asseriti dal legale (lettera scritta)." (Doc. 53-1)
Pertanto, l’assicurato è stato sottoposto ad un esame peritale, a cura del dr. __________, spec. FMH in reumatologia.
Lo specialista, nel suo rapporto peritale del 22 maggio 2006, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. sindrome dolorosa cronica multifattoriale all’arto inferiore sinistro su stato dopo frattura distale multiframmentaria esposta del terzo distale della gamba sinistra il 21.12.1996; débridement, artrodesi tibio-tarsica e fissatore esterno il 21.12.1996; trapianto osteocutaneo vascolarizzato dalla cresta iliaca sinistra il 24.12.1996; sviluppo di un piede equino, deformazione in varo del retropiede e pseudoartrosi della diafisi tibiale distale; tripla artrodesi, decorticazione della tibia e trapianto di spongiosa a livello della pseudoartrosi il 2.7.1997; sovraccarico/alterazioni degenerative incipienti a livello del tarso; 2. Sindrome lombospondilogena cronica su avanzata osteocondrosi L4/L5 con ernia discale mediolaterale sinistra di medie dimensioni, clinicamente attualmente senza neurocompressione; discopatia L5/S1 con bulging discale senza neurocompressione” (doc. 59-10).
Il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurato non possa più svolgere la sua precedente attività lavorativa di muratore o altre attività simili sui cantieri o l’attività di macchinista, “a causa dei dolori all’arto inferiore sinistro legati a spostamenti su terreni accidentati e posizioni statiche prolungate, ma anche a causa dei dolori alla schiena provocati da posizioni statiche prolungate, movimenti ripetitivi con il tronco e agli sforzi richiesti” (doc. 59-11).
Lo specialista ha poi indicato che la capacità lavorativa dell’assicurato, dopo la lunga convalescenza successiva alla frattura distale all’arto inferiore sinistro del 1996, corrisponde a quanto certificato dai chirurghi ortopedici di __________ che hanno avuto allora a carico il paziente, aggiungendo che “non vi sono cambiamenti rilevanti della capacità lavorativa negli ultimi anni da questo punto di vista” (doc. 59-12).
Il dr. __________ ha invece riscontrato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato con riferimento ai dolori alla schiena, con alterazioni degenerative aspecifiche a livello L4-L5 e L5-S1 e un’ernia discale di medie dimensioni. Il dr. __________ ha osservato che “da questo punto di vista dunque la capacità lavorativa è peggiorata una prima volta circa 3 anni fa quando i disturbi sono cominciati e una seconda volta probabilmente circa 6 mesi fa secondo l’anamnesi, quando è fuoriuscita l’ernia discale. Negli ultimi 6 mesi la situazione corrisponde, per quanto riguarda la capacità lavorativa, a quella attuale” (doc. 59-12+13).
Il dr. __________ ha quindi indicato che, prima dello sviluppo della problematica lombare, l’assicurato era da considerare inabile al lavoro al 100% nella sua attività di muratore ed in altre attività pesanti e mediamente pesanti, ma inabile al lavoro al 20% in attività leggere adeguate. In seguito, con lo sviluppo dei problemi lombari (che il dr. __________ fa risalire a circa tre anni prima dell’esame peritale), l’assicurato, sempre inabile al 100% come muratore, va considerato inabile al lavoro al 30% in attività leggere adeguate e, dopo l’insorgenza dell’ernia discale (circa sei mesi prima dell’esame peritale), inabile al lavoro al 40% in attività leggere adeguate (cfr. doc. 59-13 risposta 2.8).
Quanto all’eventuale presenza, asserita dall’assicurato, di una patologia psichiatrica, il dr. __________, rispondendo ad un’esplicita richiesta del dr. __________ del SMR (doc. 56-2), ha rilevato:
" Diagnosi: consultare i fogli radiologici allegati del 6.2.2006 e del
3.2.2006.
Le cure che il paziente pratica per le due lesioni sono:
- per la discopatia lombare: medicamenti quali il Seractil 400, che sostituisce il Locomin non più in commercio a detta della farmacia + Mydocalm forte tbl. 1 + 1 al giorno, e se crisi di dolore: 1 tbl. di Tramal retard da 200 mg. al bisogno.
Inoltre fisioterapia e ginnastica attiva e passiva come gli è stato insegnato;
- per la gamba sinistra: al momento che fuoriesce il liquido dalla fistola localizzata sulla cicatrice mediana in alto: antibiotico di Augmentin 625 mg 2 x 1 tbl. al dì. Nel punto della fuoriuscita del liquido si trova una crosta allorché la secrezione cessa.
Per i disturbi connessi alla gamba sinistra il paziente ricorre al Ponstan 500 mg. tbl o l'Aulin bustine: 1 al bisogno.
- Il paziente soffre di insonnia e ricorre al Loramet da 1 mg.
Per il momento non c'è necessità di un ricorso a specialisti psichiatri, a meno che la necessità lo imponga.
Il paziente non è in grado di riprendere la sua attività di lavoro precedentemente svolto." (Doc. 56-1)
Nelle sue annotazioni mediche del 30 agosto 2006 il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, ha evidenziato:
" Muratore
Questione __________: con decisione del 20.3.2006 il tribunale cantonale delle assicurazioni respinge il ricorso dell'assicurato.
Perizia reumatologica dr. __________ del 22.5.2006:
Diagnosi:
sindrome dolorosa cronica multifattoriale all'arto inferiore sinistro
- stato dopo frattura distale multiframmentaria esposta del terzo distale della gamba sinistra il 21.12.1996
- débridement, artrodesi tibiotarsica e fissatore esterno il 21.12.1996
- trapianto osteocutaneo vascolarizzato della cresta iliaca sinistra il 24.12.1996
- sviluppo di un piede equino, deformazione in varo del retropiede e pseudartrosi della diafisi tibiale distale
- tripla artrodesi, decorticazione della tibia e trapianto di spongiosa a livello della pseudartrosi il 2.7.1997
- sovraccarico/alterazioni degenerative incipienti a livello del tarso
sindrome lombospondilogena cronica
- avanzata osteocondrosi L4/5 con ernia discale mediolaterale sinistra di medie dimensioni, clinicamente attualmente senza neurocompressione
- discopatia L5/S1 con bulging discale senza neurocompressione
limiti funzionali:
- attività di muratore o macchinista non più esigibile
- impedimento in attività adatta, ossia rendimento ridotto in attività adatta (vedi limiti funzionali a pagina 12 della perizia)
30% dal 1.12.2004 (prima TAC lombare)
40% dal 3.2.2006 (seconda TAC con presenza di ernia discale)
Per i periodi precedenti vedi valutazione __________.
Attività adatta: attività leggera senza spostamenti superiori ad 1 km, senza spostamenti su terreno accidentato, senza dover guidare per oltre 1 ora di fila, senza posizione statica seduto o in piedi per oltre 1 ora senza possibilità di variare posizione, senza movimenti ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco.
Prognosi per schiena: peggioramento non probabile." (Doc. 61-1)
A seguito del ricorso dell’assicurato contro la decisione dell’UAI - nel quale ha contestato la mancata effettuazione di una scintigrafia ossea e la mancata valutazione delle patologie psichiatriche - il dr. __________, nelle sue annotazioni mediche del 12 luglio 2007, ha rilevato:
" Per quanto concerne la questione scintigrafia ossea il dr. __________ esplicitamente indica che questo esame sarebbe eventualmente indicato qualora vi fosse un sospetto clinico per una osteomielite. Attualmente questo sospetto non è presente in presenza di un referto clinico ed ematochimico normale. Inoltre questa diagnosi avrebbe unicamente eventuali conseguenze terapeutiche ma non avrebbe influsso sulla funzionalità residua, scopo questo della perizia (il dr. __________ indica espressamente “al di fuori di questa perizia” vedi pag. 10).
In conclusione, la valutazione peritale è conclusiva, una scintigrafia ossea non è assolutamente necessaria per valutare la funzionalità residua dell’assicurato.
Per quanto concerne il lato psichiatrico, dalla documentazione fornita non risulta esservi patologia psichiatrica di rilievo. Inoltre faccio presente che prima che una problematica psichiatrica sia da ritenersi invalidante è doveroso che la persona venga sottoposta alle cure del caso.
In conclusione ritengo che l’istruttoria medica sia esaustiva e completa.” (Doc. VI/bis)
2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
2.8. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).
Nel suo consulto del 22 maggio 2006, il dr. __________ ha accuratamente valutato le condizioni di salute dell’interessato, evidenziando la presenza, oltre che di una sindrome dolorosa cronica multifattoriale all’arto inferiore sinistro, anche di una sindrome lombospondilogena cronica, con un’avanzata osteocondrosi L4/L5 con ernia discale mediolaterale sinistra di medie dimensioni senza neurocompressione e una discopatia L5/S1 con bulging discale senza neurocompressione (doc. 59-10). A causa di tali patologie, il dr. __________ ha considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di muratore, ma inabile al lavoro al 30% dal 1° dicembre 2004 (prima TAC lombare), rispettivamente al 40% dal 3 febbraio 2006 (seconda TAC con presenza di un’ernia discale), in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 59-13).
Questa valutazione è poi stata confermata dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. 61-1).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dall’approfondita valutazione del dr. __________, confermata dal medico SMR.
Del resto, va evidenziato che l’assicurato non ha contestato la correttezza della valutazione del dr. __________, che è stata definita “ben redatta”, ma il fatto che sia incompleta, in quanto carente di una scintigrafia ossea al fine di appurare l’esistenza o meno di una osteomielite cronica con fistola cutanea. Il patrocinatore dell’interessato ha infatti sottolineato che la valutazione del dr. __________ si fonda, come indicato dallo stesso perito, “sull’ipotesi di lavoro che non vi sia un’osteomielite cronica sottogiacente che spurga periodicamente attraverso la fistola” (doc. 59-11). Il dr. __________ ha aggiunto che “qualora nuovi elementi dimostrassero il contrario, sono pronto a rivedere la mia valutazione sulla base dei nuovi dati” (doc. 59-11).
Orbene, a mente del TCA non vi sono motivi per ritenere, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, che nel caso di specie l’assicurato presenti una osteomielite cronica sottogiacente.
L’assicurato fonda l’ipotesi dell’esistenza di una osteomielite cronica sui certificati del 30 settembre 2004 e del 6 dicembre 2004 del dr. __________ e su quelli del 26 agosto 2004 e del 3 dicembre 2004 del dr. __________ (cfr. consid. 2.6.).
Questo Tribunale rileva tuttavia che l’esistenza di tale patologia è già stata esclusa, nella procedura infortunistica, dal dr. __________, il quale, nel rapporto medico del 29 settembre 2004, ha osservato che le lastre mostrano in realtà un, citiamo: “… quadro assolutamente fisiologico, tenuto conto della ricostruzione ossea, rispettivamente dell’iniziale esteso deficit di sostanza ossea”. Il dr. __________ ha infatti spiegato che:
" Contrariamente a quanto sostenuto dal dr. med. __________ (30.9.2004, recte 30.8.2004) nonché dal dr. med. __________ (26.8.2004), l'assicurato non presenta dei sequestri ossei e tantomeno un'osteomielite cronica!
Al contrario, l'esame radiologico del 26.8.2004, rispettivamente l'esame computer-tomografico della stessa data rivela un'ottima consolidazione ed ulteriore integrazione della plastica cortico-spongiosa, effettuata nel 1997.
In modo errato delle aree sclerotiche vengono interpretate come sequestri, rispettivamente definiti come tali dei pezzi corticali ben integrati e vitali, provenienti dalla plastica cortico-spongiosa.
Questa interpretazione erronea viene ripreso dal curante (dr. __________), che ne costruisce addirittura un'osteomielite cronica. Anche l'esame computer-tomografico (immagine 25, 26) rappresenta un quadro assolutamente fisiologico, tenuto conto della ricostruzione ossea, rispettivamente dell'iniziale esteso deficit di sostanza ossea.
Sintomatico è che il dr. med. __________ motiva il "peggioramento" unicamente con dei fattori soggettivi (come dolori, zoppia), non determinanti per la valutazione di un peggioramento post-traumatico, tanto meno quando in netta discordanza con i dati oggettivi.
In sintesi, la documentazione medica obiettivabile, messa a nostra disposizione, dimostra un netto miglioramento della situazione organica locale dell'arto inferiore sinistro, per cui mancano dal lato medico degli elementi per sostenere un'invalidità del 60% (d'altronde concetto economico, che non spetta a un medico di giudicare)."
(doc. 12-52 inc. LAINF)
Il dr. __________ ha poi ribadito le sue conclusioni nel rapporto del 2 marzo 2005 sulla visita medica di controllo eseguita per conto dell’assicuratore infortuni, nel quale ha indicato che, tenuto conto dello stato oggettivabile dell’arto inferiore sinistro, per certi versi persino migliorato, non era nel frattempo subentrata alcuna modifica nella valutazione dell’esigibilità lavorativa, aggiungendo che:
" Siamo dunque a distanza di oltre 8 anni da una frattura biossea distale esposta di III° grado della gamba sinistra, tratta cruentemente a varie riprese, ottenendo un buon risultato con piena stabilità, asse fisiologici e tessuti vitali.
Segnatamente in nessun momento ci sono state delle complicazioni infettive, tanto meno insorto il sospetto di un'osteite (osteomielite).
(…)
In occasione dell'esame clinico e strumentale odierno oggettivamente (a tale riguardo rinviamo pure alla fotodocumentazione dettagliata), possiamo documentare un netto miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la reintegrazione ossea alla tibia sinistra, ma anche l'integrazione del lembo cutaneo (meno voluminoso).
Anche la simmetricità delle callosità plantari e un'andatura più armoniosa rispetto al 1997, denotano un miglioramento funzionale.
(…)
Il postulato del dott. __________, risp. dott. __________ della presenza di un'osteomielite cronica con sequestri non trova la sua conferma negli esami esperiti dagli stessi medici e ai loro giudizi manca ogni serietà, soprattutto tenuto conto del fatto che lo stesso dott. __________ a suo tempo ha ricevuto il dettagliato rapporto operatorio.
Alla luce di tutti i referti oggettivi, deve essere riconfermato il nostro apprezzamento del 29.9.2004, risp. affermato un miglioramento dello stato post-traumatico, tuttavia non da far mutare in modo importante l'esigibilità di lavoro né il grado della menomazione d'integrità."
(doc. 12-29+30 inc. LAINF)
Da notare inoltre che, in data 2 marzo 2005, su ordine del medico __________ dell’__________, RI 1 è stato sottoposto a indagini radiologiche presso l’Istituto radiologico __________ di __________.
Dal relativo referto si evince, in particolare, l’assenza di mutamenti morfologici di rilievo clinico rispetto alle lastre eseguite nel mese di agosto del 1992 (recte: 1998; cfr. doc. 12-31 inc. LAINF).
Al riguardo, occorre sottolineare che il TCA ha già avuto modo di confermare il parere espresso dal dr. __________ (cfr. doc. 13-26 inc. LAINF) e la valutazione dell’assicuratore infortuni, relativa all’assenza di un peggioramento significativo dello stato di salute dell’interessato rispetto alla situazione constatata al momento della chiusura del caso, nella sentenza 35.2005.88 del 20 marzo 2006 (cfr. doc. 13/2-36 inc. LAINF).
Quanto agli ulteriori certificati medici del dr. __________ del 29 agosto 2005 e del 26 ottobre 2005, citati in sede ricorsuale, che a mente del patrocinatore deporrebbero per un peggioramento dello stato di salute dell’interessato, con riferimento all’arto inferiore sinistro, questo Tribunale rileva che, nell’ambito della controversia infortunistica, questi referti medici del dr. __________, prodotti dall’avv. RA 1, sono stati sottoposti dall’assicuratore LAINF al vaglio della __________ di __________ e meglio al dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la __________.
Il dr. __________ - come emerge dalla sentenza del 20 marzo 2006 del TCA appena citata (cfr. doc. 13-25 inc. LAINF) - dopo attenta analisi dei dati clinici e radiologici, ha escluso che, rispetto alla situazione osservata nel 1999, a livello dell’arto inferiore sinistro sia subentrato un peggioramento, riscontrando per contro un lieve miglioramento per quanto riguarda l’aspetto clinico e confermando l’assenza di una osteomielite:
" Eine solche wird subjektiv geltend gemacht, allein objektiv lässt sich eine Verschlechterung nicht objektivieren, insbesondere wenn man die Akten und Röntgenbilder zu Rate zieht. Vergleicht man nämlich die Umfangmasse vom Mai 1999 mit März 2005 lässt sich feststellen, dass die Atrophie am Oberschenkel links im März 2005 etwas geringer ist im Vergleich zu rechts und im Vergleich zum Mai 1999. Am Unterschenkel hat sie um 1 cm zugenommen, was allerdings logisch ist, weil ja Sprunggelenke des linken Fusses versteift sind, so dass diese Muskelgruppen gar nicht mehr stark gebraucht werden; es kommt bei steifen Sprunggelenken immer zur Atrophie der Unterschenkelmuskulatur. Auffallend dann aber wiederum die Umfangmasse an der Fessel. Hier hat sich zwischen Mai 1999 und März 2005 eine massive Verminderung der Schwellung eingestellt,
um ganze 2 cm (!). Auch die Mittelfusschwellung ist im Vergleich zum Mai 1999 um 1,5 cm zurückgegangen, aber auch der Umfang des Mittelfusses rechts (wahrscheinlich wegen Inaktivität), nun sind die beiden Mittelfussumfänge symmetrisch. Betreffend Funktionen im oberen Sprunggelenk bezüglich Extension/Flexion hat man im Mai 1999 eine Funktion von 8-0-40° rechts und im März 2005 eine solche von 8-0-35°. 5° Differenz sind noch im Rahmen des Messfehlers zu betrachten. Auf der linken Seite ist die Funktion bei 5° Plantarflexion unverändert blockiert. Es findet hier also keine Bewegung statt, weder im Mai 1999 noch im März 2005. Damit kann allein aufgrund der klinischen Befunde eher von einer diskreten bis leichten Besserung gesprochen werden, sicher nicht von einer Verschlechterung. Betrachten wir noch die Röntgenbilder: Zwischen August 1998 (also vor der kreisärztlichen Beurteilung vom Mai 1999) und der nächsten Aufnahme vom 26.8.2004 hat sich der Frakturkallus sowie die Knochenstruktur im Bereiche der OSGArthrodese stabilisiert und verbessert. Die Begrenzungen sind gradliniger geworden. Die zystischen Aufhellungen sind auch in der Ausdehnung und Grösse kleiner geworden. Könnte man auf der ap-Aufnahme vom August 1998 im medio-ventralen Bereich der Tibia einen allfälligen Sequester noch vermuten, so ist dieser Befund auf der Aufnahme vom August 2004, aber auch derjenigen vom 2.3.2005 nicht mehr zu erkennen, so dass es sich kaum um einen osteomyelitischen Sequester handeln kann. Was den Mittel- und Rückfuss anbetrifft so sind die Befunde in den erwähnten Aufnahmen ebenfalls identisch, also keine reaktiven arthrotischen Zacken im benachbarten Lisfranc-Gelenk, ebenso wenig an den Tarsometatarsalgelenken. Insbesondere auch in der dp und Schrägaufnahme des Mittel- und Vorfusses zeigen sich keine reaktiven Arthrosen, auffallend ist eine praktisch normale Knochenstruktur im Mittel- und Vorfussskelett, was auch gegen eine starke Schonung spricht! Die CT vom 26.8.2004 gibt uns guten Aufschluss über die vollständige Konsolidation der tibio-talaren (= OSG-) Arthrodese, sowie über einen soliden partiellen Durchbau der talo-navikularen Arthrodese. Auch in der CT sind keine Arthrosen der benachbarten Gelenke, insbesondere im Lisfranc-Gelenk, zu sehen. Die auf Schnitt 25 und 26 sichtbaren rundlich ovalen knöchernen Verdichtungen sind keine Sequester, sondern höchstwahrscheinlich eingebaute Kortikalisfragmente. Es fehlen reaktive Veränderungen darum herum, ebenso Zystenbildungen. Bei einer Osteomyelitis in diesem Bereich müsste man auch klinisch ein Korrelat haben, nämlich wie immer in solchen Fällen eine Fistelbildung nach aussen mit Eiterfluss. Die klinische Untersuchung hat jedoch keinen solchen Befund ergeben, womit eine Osteomyelitis höchst unwahrscheinlich ist."
(doc. 13-25 inc. LAINF)
Il TCA, nella sentenza del 20 marzo 2006 citata, ha già ritenuto di non avere validi motivi per discostarsi dall’apprezzamento del dr. __________.
Nella sentenza citata questo Tribunale ha osservato che le considerazioni mediche del dr. __________ e del dr. __________, specialisti l’uno in chirurgia ortopedica e l’altro in chirurgia, entrambi con un’ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica - secondo i quali non è oggettivabile un peggioramento significativo dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla situazione constatata all'epoca della chiusura del caso principale - siano corrette e che adempiano i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale (cfr. doc. 13-27).
Tali considerazioni non possono che essere riconfermate nel caso di specie, alla luce dell’apprezzamento peritale del dr. __________ eseguito su incarico dell’UAI.
Nel suo rapporto peritale del 22 maggio 2006 lo specialista ha infatti espressamente indicato che:
" (...)
Il medico curante Dr. __________, sulla base anche di un referto del radiologo Dr. __________, ritiene vi sia un'osteomielite cronica con una fistola a livello della cicatrice prossimale del trapianto osteocutaneo. Da ca. 3 anni periodicamente il paziente presenta infatti delle secrezioni per alcuni giorni che vengono trattate con Augmentin.
Al momento della mia visita trovo unicamente un'ipercheratosi a livello della cicatrice senza croste e senza fuoriuscita di liquido.
La disomogeneità del tessuto osseo neoformato a livello delle radiografie standard e della TAC spirale mi sembrano aspecifiche in un contesto postraumatico così alterato.
La normalità della velocità di sedimentazione, proteina C reattiva, leucociti e trombociti parla contro la presenza di un'infezione cronica sottogiacente.
Personalmente, in accordo con la valutazione del Dr. __________ medico __________ della __________ del 02.03.05, non ho al momento molti elementi a sostegno della diagnosi di osteomielite cronica con fistola cutanea. Ritengo però che, se vi è il sospetto, al di fuori del contesto di questa perizia, siano indicati approfondimenti che comprendano almeno una scintigrafia ossea quindi, a seconda del risultato di questi esami, una nuova valutazione ortopedica eventualmente presso il servizio di ortopedia di __________ che ha una particolare esperienza in problemi infeziologici. (...)" (Doc. 59-10)
L’assenza di un’infezione cronica sottogiacente è stata poi sottolineata dal dr. __________, il quale ha correttamente indicato che “per quanto concerne la questione relativa alla scintigrafia ossea, il dr. __________ esplicitamente indica che questo esame sarebbe eventualmente indicato qualora vi fosse un sospetto clinico per una osteomielite. Attualmente questo sospetto non è presente in presenza di un referto clinico ed ematochimico normale” (doc. VI/bis, sottolineatura della redattrice).
Il TCA non può che condividere queste considerazioni del medico SMR.
Da notare, del resto, al riguardo, che l’assicurato non ha prodotto ulteriori certificati medico-specialistici, successivi alla perizia del dr. __________, che oggettivino la presenza di una osteomielite.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del dr. __________, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.7.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.
Quanto poi alla censura ricorsuale relativa alla mancata valutazione della problematica psichica dell’interessato, attestata dal dr. __________, il TCA rileva che lo stesso dr. __________, rispondendo ad una richiesta di precisazioni del dr. __________ del SMR, ha espressamente indicato che “per il momento non c’è necessità di un ricorso a specialisti psichiatri, a meno che la necessità lo imponga” (doc. 56-1, sottolineatura della redattrice).
A tale proposito, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 12 luglio 2007, ha rilevato che “per quanto concerne il lato psichiatrico, dalla documentazione fornita non risulta esservi una patologia psichiatrica di rilievo. Inoltre faccio presente che, prima che una problematica psichiatrica sia da ritenersi invalidante, è doveroso che la persona venga sottoposta alle cure del caso” (doc. VI/bis, sottolineatura della redattrice).
Anche queste considerazioni del medico SMR possono essere condivise dal TCA.
Del resto, l’assicurato non ha prodotto dei certificati medico-specialistici attestanti la presenza di una patologia psichiatrica invalidante.
Al riguardo, il TCA ricorda che, in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Pertanto, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato sia inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di muratore, ma abile al 70% dal 1° dicembre 2004 e al 60% dal 3 febbraio 2006 in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Al riguardo va sottolineato che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di svolgere, al 60%.
Per costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.).
Ora, nel caso concreto, la consulente IP, nel suo rapporto del 3 gennaio 2007, ha indicato quali attività esigibili, nel rispetto delle limitazioni mediche, l’attività svolta durante i programmi occupazionali dell’assicurazione disoccupazione di meccanico nella riparazione di biciclette; attività leggere in professioni con mansioni di controllo del funzionamento e della qualità, addetto alla logistica (aiuto magazziniere con mansioni leggere e con l’ausilio del muletto), operaio generico (addetto al controllo, alle riparazioni, all’imballaggio, all’etichettatura), portiere/custode, addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici, …); attività presso aziende che trasformano le materie prime (tabacco, tessili, calzature, cuoio, preparati chimici, plastica, elettricità) che sono organizzate in modo da produrre in postazioni dove la postura è prevalentemente seduta, con possibilità di alzarsi per brevi periodi (ad es. per consegnare i prodotti finiti ad altre postazioni di trasformazione o prelevare il materiale da altre postazioni), con pause contrattuali di 10-15 minuti dopo circa un’ora-un’ora e mezza di lavoro, con compiti di produzione (taglio, lucidatura, fresatura, riempimento, …), di confezione, di imballaggio, d’assemblaggio, di controllo (verifica qualità), di stoccaggio e di spedizione (doc. 64-2).
Il patrocinatore non ha del resto contestato l’esigibilità delle attività elencate dalla consulente.
Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può dunque essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive.
Tali attività sono senz’altro esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
Al riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
2.9. Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 60%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.9.1. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2005 (visto che l’assicurato è abile al lavoro al 70% a partire dal dicembre 2004).
2.9.2. Per quel che concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 57’016.96 (2005), pari a quanto avrebbe potuto guadagnare l’assicurato come muratore, tenuto conto dell’elenco degli adeguamenti salariali intervenuti nel periodo 1995/2005 dichiarati di obbligatorietà generale dal Consiglio Federale (cfr. doc. 64-3).
L’assicurato non ha del resto contestato il reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI.
2.9.3. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.
In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.9.4. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei
salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello
nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per
singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di
qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I
valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:
" Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,
Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,
"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in
Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &
Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."
In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
" (...)
8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3 Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4. A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.
8.5 Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
" Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006 pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.
Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.
Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
" Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).
2.9.5. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati statistici nazionali della Tabella TA1. Le censure del patrocinatore dell’assicurato al riguardo non possono quindi essere accolte da questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza federale citata al considerando precedente (cfr. consid. 2.9.4.).
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'812.59 oppure di fr. 57'751.08 per l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).
L’assicurato, quale muratore, avrebbe guadagnato, nel 2005, fr. 57’017.-/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.9.2.), corrispondenti a fr. 4’751.40/mese.
Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 60’869.--/ anno e 5’072.4/mese; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 45 “Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 4’829.-- X 12 mesi = 57’948.--, riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 60'266, aggiornato al 2005, pari a fr. 60’869).
Ora, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
In casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da invalido (fr. 57'751.08) va dunque ridotto del 6.33%, percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 57’017 vs. fr. 60’869), e si attesta pertanto a fr. 54’095.36.
Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70% dal dicembre 2004, rispettivamente al 60% dal febbraio 2006, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 37'866.75 (fr. 54’095.36 ridotti del 30%), rispettivamente del 40% ed è pari a fr. 32’457.21 (fr. 54’095.36 ridotti del 40%).
2.9.6. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.9.7. In concreto, nel rapporto del 3 gennaio 2007, la consulente IP ha applicato una riduzione del 15% in considerazione del fatto che l’assicurato può svolgere solo un lavoro leggero e per tenere conto delle limitazioni ergonomiche, della scarsa scolarità e della prolungata inattività (doc. 64-3).
L’assicurato ha contestato la riduzione del 15%, accordata dalla consulente, ritenendo maggiormente appropriata una riduzione del 25%, per tenere conto del suo stato di salute, della sua bassa scolarizzazione, dei suoi problemi legati alla lingua, della sua età, della sua nazionalità e del fatto che è lontano dal mercato del lavoro da oltre 10 anni (I).
Sulla base della giurisprudenza citata, una riduzione percentuale del salario statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).
Ai fini della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è stato sì giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto nella misura del 60%.
Ora, secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata soltanto in misura parziale:
" In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen. Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE 129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen (RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“
(STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)
Inoltre, occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido - nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) – nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera precisa.
In conformità alla giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurato lavorare in attività adeguate solo al 60%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del reddito statistico del 10% per tener conto del fatto che lavorando a tempo parziale l’interessato può percepire un salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100%.
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.
Anche nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del 10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute dell’interessato.
Altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età dell’assicurato, nato nel 1955).
Tutto ben considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20% (10% per gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute e 10% per il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale), si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
Partendo, quindi, con riferimento alla situazione a partire dal dicembre 2004, da un salario da invalido di fr. 54’095.36 e ritenuta un’esigibilità del 70% (cfr. 2.9.5.), ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2005 risulta, quindi, essere pari a fr. 30’293.-- (fr. 37'866.75 - (fr. 37’866.75 x 20 : 100)).
Confrontando questo dato con l'importo di fr. 57’017.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.9.2.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 46.87% ([fr. 57'017.-- – fr. 30’293.--] x 100 : fr. 57’017.--), arrotondato al 47% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Con riferimento alla situazione dopo il 3 febbraio 2006, per contro, partendo da un salario da invalido di fr. 54’095.36 e ritenuta un’esigibilità del 60% (cfr. 2.9.5.), ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2005 risulta, quindi, essere pari a fr. 25’966.-- (fr. 32'457.21 - (fr. 32’457.21 x 20 : 100)).
Confrontando questo dato con l'importo di fr. 57’017.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.9.2.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 54.46% ([fr. 57'017.-- – fr. 25’966.--] x 100 : fr. 57’017.--), arrotondato al 54% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Dovendo poi, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre aggiornare il reddito da valido e da invalido al 2007 (ultimi dati disponibili).
Adeguando il reddito da valido di fr. 57'017 riferito all’anno 2005 (cfr. consid. 2.9.2.) al 2007, si otterrebbe un reddito di fr. 58'624.4 (+1.2% per il 2006 e +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).
Quanto al reddito da invalido, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 5’012.04 oppure di fr. 60'144.48 per l'intero anno (fr. 5’012.04 x 12).
Il reddito da valido di fr. 58'624.4 si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 63’640.--/ anno e 5’303.30/mese; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 45 “Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’007.-- X 12 mesi = 60'084, riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 62'637.57, aggiornato al 2007 (+1.6%), pari a fr. 63’639.77).
In casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da invalido (fr. 60'144.48) va dunque ridotto del 7.88%, percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 58’624 vs. fr. 63’640), e si attesta pertanto a fr. 55'405.--.
Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 60% dal febbraio 2006, il reddito statistico citato va ridotto del 40% e ammonta a fr. 33'243.-- (fr. 55'405.-- ridotti del 40%).
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un salario da invalido di fr. 55'405.-- e ritenuta un’esigibilità del 60% e ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente risulta, quindi, essere pari a fr. 26’594.4 (fr. 33’243 - (fr. 33’243 x 20 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 58'624.4 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2007, emerge un’incapacità al guadagno pari a 54.64 ([fr. 58'624.4 – fr. 26’594.4] x 100 : fr. 58'624.4), arrotondato al 55% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà in ogni caso diritto ad una mezza rendita di invalidità.
La decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.
2.10. Il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto che venga effettuata una perizia medica pluridisciplinare e che vengano richiamate le cartelle cliniche presso il dr. __________ e il dr. __________ (VIII).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame già si è detto che dalla documentazione agli atti non è possibile concludere per un’inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico, mentre che da un punto di vista reumatologico il perito ha attestato una capacità lavorativa del 70% dal dicembre 2004 e del 60% dal febbraio 2006 (cfr. consid. 2.8.).
Di conseguenza, essendo la documentazione agli atti sufficiente per statuire nel merito della vertenza, secondo questo Tribunale non è necessario procedere ad ulteriori provvedimenti probatori.
Non è pertanto necessario procedere né alla nuova valutazione peritale, né al richiamo della documentazione medica richieste.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.12.).
Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"
2.12. Il ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
2.12.1. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
2.12.2. In una sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo.
All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.
L'Alta Corte ha rilevato quanto segue:
" 4. L'insorgente domanda infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.
4.1 La Corte cantonale ha negato la concessione del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di indigenza del richiedente.
4.1.1 Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4 consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004 pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.
4.1.2 Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155 consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).
4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).
4.2 Per quanto attiene infine all'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale, essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto, vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese [RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)."
2.12.3. In concreto, dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si evince che l’assicurato è sposato e padre di due figlie, entrambe maggiorenni, che vivono per conto loro e nei confronti delle quali non ha quindi alcun obbligo di mantenimento (cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria).
Emerge inoltre che RI 1 percepisce una rendita di invalidità LAINF pari a fr. 833.--/mese, oltre ad una rendita AI di fr. 571.--/mese, mentre la moglie realizza, lavorando alle dipendenze dell’Hotel __________ di __________, un reddito mensile di fr. 2'805.— circa (cfr. conteggi di salario del 2008 acclusi a XVII), per delle entrate finanziarie complessive di fr. 4’209.--/mese.
Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'550.-- quale importo base mensile per coniugi.
Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo).
Vi sono inoltre da computare i premi dell’assicurazione contro le malattie (pari a fr. 235.50 a carico dei coniugi __________, visto il premio di base di fr. 378.10 /mese per ognuno dei due coniugi, dai quali va tolto il sussidio di fr. 260.35.--/mese di cui beneficiano entrambi i coniugi __________ sul premio dell’assicurazione di base, cfr. gli attestati di assicurazione 2008 della Cassa malati __________ acclusi al doc. XV), la pigione relativa alla locazione dell’appartamento di via __________ a __________ (fr. 950.--/mese; cfr. contratto di locazione del 19.9.1994 accluso al doc. XV), per un ammontare globale mensile pari a fr. 2'735.50.
Ora, aggiungendo all'importo di base di fr. 2’735.50 il supplemento del 15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale, risulterebbe un'eccedenza oscillante tra fr. 1’241 e fr. 1’086 al mese, con i quali l’assicurato può fare fronte sia al pagamento delle imposte, sia alle spese della presente procedura.
In simili condizioni, il ricorrente non può essere considerato indigente (cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione fosse indigente poiché esso presentava un’eccedenza mensile di fr. 272.--).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti