Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.222

 

BS/sc

Lugano

26 novembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 giugno 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 maggio 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, già professionalmente attivo quale aiuto cameriere, nel mese di agosto 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, problemi ai bronchi ed ai polmoni (doc. AI 3).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia pneumologica a cura del dr. __________, con decisione 27 settembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni con la seguente motivazione:

 

"  (...)

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente dal profilo medico-teorico, in particolare dalla perizia specialistica a cui è stato sottoposto l'assicurato, emerge giustificato riconoscere che vi sia una parziale incapacità lavorativa dell'assicurato (50%), nell'attività svolta di cameriere, intesa come diminuzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata di lavoro.

I limiti funzionali consistono nell'essere esposti ad agenti irritanti respiratori (fumo, allergeni).

In attività sedentaria prevalentemente all'interno, sussiste per contro una capacità lavorativa del 100% con un rendimento del 100%.

 

Dal profilo economico risulta che senza il subentrare del danno alla salute, nell'attività svolta di cameriere (senza attestati di capacità), a tempo pieno, potrebbe percepite un salario lordo annuo di fr. 45'240.-- (stato 2004), mentre che in attività adeguata al proprio stato di salute, non qualificata, a tempo pieno, potrebbe ancora percepire un salario lordo annuo di fr. 39'689.-- (stato 2004, tabelle RSS, categoria 4, quartile 2, tasso di riduzione massimo del 25%).

 

Risulta quindi una perdita di guadagno causata dal danno alla salute pari ad un tasso del 12%.

 

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

 

Essendo inoltre il tasso d'invalidità inferiore al minimo del 20%, non esistono neppure i presupposti per adottare dei provvedimenti di ordine professionale. (...)"

(Doc. AI 31-2)

 

                               1.2.   Con decisione 24 maggio 2007 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato. Facendo riferimento al parere del proprio servizio medico (in seguito: SMR) - al quale è stata sottoposta per esame la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato durante la procedura di opposizione -, essa ha rilevato che non vi sono elementi per ritenere un’incapacità lavorativa superiore a quella valutata dal perito e che quindi ulteriori accertamenti non sono necessari.

                                         Dal punto di vista economico, l’Ufficio AI ha poi evidenziato che a seguito del raffronto dei redditi, eseguito sulla base della nuova giurisprudenza del TFA, non risulta un’incapacità al guadagno per cui la decisione formale 27 settembre 2005 dev’essere confermata.

 

                               1.3.   Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha presentato ricorso al TCA, mediante il quale ha postulato il riconoscimento di una rendita d’invalidità.

                                         Facendo presente di aver trovato un’occupazione parziale in qualità di cameriere (salario mensile di fr. 1'200), egli sostiene un peggioramento delle proprie condizioni di salute (degenza presso l’Ospedale __________ di __________) che non gli permette di aumentare il grado di occupazione. Sottolineando che il stato attuale non corrisponde più a quello esistente allorquando è stato peritato, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una perizia specialistica volta ad aggiornare la sua capacità lavorativa rispecchiante le attuali condizioni fisiche. Inoltre, vista la sua indigenza, egli ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                         Con scritto 12 luglio 2007 il ricorrente ha prodotto un rapporto dell’Ospedale __________ relativo alla sua degenza dall’8 giugno al 16 giugno 2007 (IV).

                                                                               

                               1.4.   Con risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ha postulato la reiezione del ricorso non essendo subentrato un rilevante e duraturo peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurato.

 

                               1.5.   Il 13 agosto 2007 il ricorrente ha ribadito la propria posizione ed in data 26 settembre 2007 ha prodotto la documentazione relativa alla richiesta di assistenza giudiziaria.

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.3.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                        

                               2.4.   Nella fattispecie concreta, innanzitutto va rilevato che l’appro-fondita e completa perizia 31 agosto 2005 del dr. __________ (doc. AI 30) non può che essere confermata. Accertate, quale diagnosi principali, bronchiettasie del lobo medio e del lobo inferiore destro, atopia a pollini e ad acari, nonché possibile pregressa asma bronchiale allergica complicata dall’apparizione di bronchettasia (cfr. perizia pag. 7), lo specialista in pneumologia ha dettagliatamente descritto i limiti funzionali (cfr. perizia pag. 9).

                                         Riguardo alla capacità lavorativa egli ha ritenuto l’assicurato abile nell’attività di cameriere nella misura del 50% a condizione che tale professione possa essere svolta evitando i momenti di punta ed in locali senza fumo. In attività adeguate sedentarie, in ambiente privo di agenti respiratori (fumo e allergeni), la capacità lavorativa è stata valutata al 100% (cfr. perizia pag. 10).

 

                                         La succitata perizia non è stata smentita né tantomeno messa in discussione da successivi atti medici.

                                         Con certificato 21 novembre 2005 la dr.ssa __________, evidenziando le diverse esacerbazioni subite dal suo paziente (5 volte all’anno), sostiene un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività del 100% che giustificherebbe il diritto ad una rendita del 50% (doc. AI 36-1). Al riguardo nella nota 1° dicembre 2005 la dr.ssa __________ del SMR ha rettamente evidenziato che, contrariamente a quanto attestato dal medico curante, nel periodo settembre 2001 – luglio mediamente vi sono stati tre periodi di incapacità lavorativa dovuti ad esacerbazioni di natura polmonare della durata di dodici giorni l’uno, ciò che esclude un’incapacità al lavoro duratura del 100%. Inoltre, il citato medico ha correttamente evidenziato come il perito abbia convincentemente rilevato che solo in attività sotto sforzo l’assicurato presenta delle rilevanti limitazioni funzionali, motivo per cui non è credibile che lo stesso non sia in grado di svolgere attività leggere, senza sforzi (doc. AI 38).

                                         Anche lo scritto 5 dicembre 2005 del dr. __________ non apporta nuovi elementi di giudizio (doc. AI 39-1). Se da una parte lo specialista in pneumologica condivide la perizia del dr. __________, come correttamente rilevato dal SMR nel rapporto 15 dicembre 2006 (doc. AI 41-1), dall’altra egli ritiene l’assicurato abile al 50% in qualsiasi professione, quindi anche in attività leggere, a seguito delle frequenti insorgenze d’infetti broncopolmonari già esaminati dal perito.

 

                               2.5.   Con il ricorso l’assicurato sostiene un peggioramento rispetto alla perizia del dr. __________, rilevando di essere stato recentemente ricoverato presso l’Ospedale __________ di __________ a seguito di problemi polmonari.

                                         Nel relativo rapporto 2 luglio 2007 di degenza, durata dall’8 giugno al 16 giugno 2007, oltre alle note diagnosi, si legge che motivo del ricovero è stata una broncopatia cronica da bronchittasie con pregressa resezione polmonare, con aumento della dispnea e del broncospasmo anche a riposo. Trattato con antibiotici, l’assicurato è stato dimesso a seguito della progressiva risoluzione della sintomatologia respiratoria con una proposta di un programma fisioterapico disostruttivo (doc. IV).

 

                                         Va qui ricordato che secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu il 24 maggio 2007. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

                                         Nel caso in esame, volendo tener conto del ricovero nel giugno 2007 a seguito di un’ulteriore esacerbazione della sintomatologia ai polmoni, questo TCA concorda con quanto sostenuto il 25 luglio 2007 dal SMR, ossia che si è trattato di un passeggero peggioramento di durata inferiore a tre mesi e quindi non rilevante. Al riguardo va infatti ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole.

                                         Va poi evidenziato che nel periodo esaminato dal dr. __________ l’assicurato aveva già avuto delle esacerbazioni infettive, tutte con evoluzione favorevole, motivo per cui l’episodio del giugno 2007 non costituisce un nuovo elemento non preso in considerazione. Questa Corte non minimizza la serietà della patologia polmonare di cui l’assicurato è portatore. Tuttavia, sulla base della dettagliata ed esaustiva perizia pneumologica, non vi è motivo per discostarsi dalle valutazione conclusive del dr. __________.

                                         Visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti come richiesto.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs- rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In conclusione, sulla base affidabili e concludenti valutazioni specialistiche del dr. __________, tenuto conto dell’assenza di un rilevante peggioramento, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente, sebbene la sua originaria attività non è da considerare pienamente esigibile, presenta comunque una piena abilità al lavoro in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali esposti in perizia.

 

                               2.6.   Accertata dunque una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, nella decisione formale 27 settembre 2007 l’Ufficio ha raffrontato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da valido (fr. 45'240) con un reddito ipotetico da invalido di fr. 39'698, determinato sulla base dei dati salariali statistici regionali in attività non qualificate (Tabella TA 13), giungendo ad un grado d’invalidità del 12%.

 

                                         Va qui rilevato che conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Recentemente, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i valori nazionali (Tabella TA1).

 

                                         Nella decisione su opposizione contestata l’Ufficio AI, adeguandosi alla succitata giurisprudenza ha determinato il reddito da invalido in fr. 45’811.-- , sulla base del rapporto 22 maggio 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 45), come segue:

 

"  Per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano quindi applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.

Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - l'opponente, svolgendo nel 2004 una professione  che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a Fr. 4'588.--.

Riportando questo dato su 41,6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a Fr. 4'772.-- mensili oppure a Fr. 57'264.-- per l'intero anno (Fr. 4'772 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18.2.1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

 

Considerata una capacità lavorativa in suddette attività lavorative adeguate peri al 100% ed applicando la riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione professionale, si ottiene un reddito ipotetico da invalido pari a fr. 45’811”. (Doc. AI 48-7).

 

                                         L’Ufficio AI ha poi proceduto al raffronto tra il citato reddito con quello ipotetico da valido di fr. 45'240.--, da cui è emersa l’assenza di un’incapacità al guadagno.

 

                                         Ora, va rilevato che il salario iniziale da invalido (fr. 45'240) è superiore rispetto a quanto l’assicurato potrebbe percepire da valido (fr. 45'811). Occorre pertanto verificare se il salario percepito prima del danno alla salute è da situare sotto la media nazionale per i camerieri, professione esercitata dall’assicurato prima dell’insorgenza del danno alla salute.

                                         Al riguardo va infatti fatto presente che qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).

                                         Sempre utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica e contenuta nell'Inchiesta Svizzera sulla struttura dei salari 2004, il reddito medio nel 2004 di un uomo nel settore della gastronomia (corrispondente alla colonna 4 della tabella "Attività semplici e ripetitive", alla riga 55 "Alberghi e ristoranti” e nonché alla colonna “uomini”) è di fr. 3'514 --. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94), esso ammonta a CHF 3'663,30.-- mensili oppure a fr. 43'960,10 per l'intero anno (fr.  3'514 .-- x 12 : 40 x 41.7 = fr. 43’960.--, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Non avendo quindi il ricorrente percepito un salario (fr. 45'240) inferiore alla media (fr. 43'960,10), la succitata riduzione non necessita di essere applicata.

 

                                         In conclusione, non presentando l’assicurato un grado d’invali-dità pensionabile, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.10).

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Occorre qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4). Non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, l’assistenza giudiziaria va quindi limitata all’eventuale esonero delle spese di procedura.

 

                                         Nel certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria del 12 luglio 2007 il ricorrente, coniugato con una casalinga, ha dichiarato di percepire un salario lordo mensile di fr. 1'200.--- e degli assegni integrativi per il figlio di due anni, motivo per cui egli si trova nel bisogno. Il ricorrente non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un rappresentate appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

 

                                         L’esonero delle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

                                     

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta limitatamente all’esonero delle spese processuali.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assi-curato. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti