Raccomandata |
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Incarto n.
rg/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso del 30 giugno 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 1° giugno 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
considerato in fatto e in diritto
che con progetto di decisione 14 marzo 2007, notificato al __________, allora patrocinatore di RI 1 (doc. AI 15/1), l’Ufficio AI ha prospettato la reiezione della richiesta di prestazioni presentata dall’assicurata nel febbraio 2006;
con scritto 17 aprile 2007, a nome dell’assicurata, RA 1, producendo la relativa procura rilasciatagli il giorno stesso, ha contestato suddetto progetto di decisione (doc. AI 21/1-4);
su richiesta dell’Ufficio AI (doc. AI 22/1), con scritto 25 aprile 2007 l’assicurata ha confermato all’amministrazione di aver conferito mandato a RA 1 e di aver quindi revocato il precedente mandato al __________ (doc. AI 23/1);
con comunicazione 4 maggio 2007 l’Ufficio AI ha informato RA 1 di aver ricevuto le sue osservazioni al pro-getto di decisione e di aver quindi affidato il dossier al Servizi-o Integrazione (doc. AI 29/1);
con decisione formale 1. giugno 2007, indirizzata al __________, l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 32);
con il presente gravame, l’assicurata, rappresentata dal consulente RA 1, facendo rilevare come l’ammini-strazione sia incorsa in un vizio di forma per aver notificato la decisione 1. giugno 2007 al __________, chiede l’annul-lamento della stessa (che produce in originale sub. doc. A) e postula la condanna dell’Ufficio AI ad emettere una nuova de-cisione da inviare al suo rappresentante (RA 1);
con la risposta di causa l’Ufficio AI propone la reiezione del gravame. Pur ammettendo di essere incorso in un errore di notifica per aver segnatamente trasmesso la querelata decisione al __________, fa in sostanza rilevare come, malgrado tale difetto, la decisione è stata impugnata nel termine di 30 giorni dalla data (4 giugno 2007) in cui è stata recapitata. A mente dell’amministrazione iI vizio di notifica risulta quindi per tale motivo essere sanato, la decisione non meritando di conseguenza né di essere annullata né tanto meno di essere dichiarata nulla;
la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
giusta l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante (cpv. 3) (cfr. sul punto RCC 1991 p. 393; RAMI 1997 p. 444, 1996 p. 329; DTF 99 V 182). Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene quindi in forma corretta se è fatta al rappre-sentante dell’assicurato fintanto che la procura non gli è stata revocata (STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/02]);
secondo l’art. 49 cpv. 3 ultima frase LPGA la notifica irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’inte-ressato (cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv. 3 OG in vigore sino al 31 dicembre 2007 e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991 p. 393). La notifica irregolare di una decisione – ad eccezione dell’assenza totale di notifica (Rhinow/Koller/Kiss, öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, n. 380s; DTF 129 I 364, 122 I 97) – non comporta in sé la nullità della stessa con la conseguenza che il termine per impugnarla non inizia a decorrere (DTF 122 V 194, 122 I 97, 111 V 150; STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/2002], 13 febbraio 2001 nella causa E. [C 168/00]). La nullità di una decisione amministrativa può segnatamente essere ammessa solo eccezionalmente; una decisione può in particolare essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave ed evidente (come nel caso di assenza totale di notifica) o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 122 I 97, 117 Ia 202, 114 V 327, 104 Ia 176);
la notifica di una decisione ad un rappresentante non più munito del potere di rappresentanza è da considerarsi difettosa, tranne nel caso in cui l’autorità non poteva sapere della revoca del mandato (AGVE 1988 p. 405; LVGE 1982 II N. 34);
dal suddetto principio secondo cui la notifica irregolare o difettosa di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato deriva (non la nullità ma) che la protezione voluta è sufficientemente garantita quando la notifica irregolare raggiunge il suo scopo e produce i suoi effetti malgrado l’irregolarità (DTF 122 I 97, 98 V 278; RAMI 1997 p. 445; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n. 381 con riferimenti; RCC 1989 p. 192). Bisogna nelle circostanze concrete esaminare se a seguito dell’irregolarità della notifica la parte interessata ha subito un pregiudizio; a tale scopo occorre tenere conto dei principi della buona fede che impongono un limite al ricorso del vizio di forma (DTF 121 I 99, 111 V 150; STFA 7 settembre 2006 nella causa S. [I 587/06]). Ad eccezione del caso di assenza di notifica che, come accennato, comporta la nullità della decisione, la sanzione legata ad un vizio di notifica consiste quindi nel fatto che all’interessato la comunicazione difettosa non deve cagionare pregiudizi, la notifica producendo i suoi effetti solo al momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza (VPB 1978 Nr. 96; Häfelin /Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, p. 353). Sintanto che non è notificata, una decisione non è nulla ma è inopponibile a colui che avrebbe dovuto esserne il destinatario (STFA 27 gennaio 2004 nella causa T. [C 44/03]), il vizio di notifica di una decisione non influendo quindi sulla sua validità né sulla sua esistenza (Moor, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 313);
il pregiudizio che, come in casu, la parte interessata non deve subire dall’irregolarità della notifica è quello di non essere limitato o impossibilitato nella sua facoltà di impugnare la decisione (DTF 106 V 97; Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, n. 64 cifra IV p. 283 con riferimenti; Kieser, op. cit., ad art. 49 n. 25; ZBl 2004 p. 540);
una notifica, come detto, malgrado la sua irregolarità, produce i suoi effetti se raggiunge il suo scopo, ritenuto che il termine di ricorso inizia a decorrere dal momento in cui il destinatario ha preso conoscenza di tutti gli elementi necessari alla difesa dei suoi diritti; da tale momento egli si trova segnatamente nella medesima posizione di quella di un destinatario cui la decisione è stata regolarmente notificata (DTF 122 I 97, 110 V 149, 107 Ib 175, 102 Ib 94s; STFA 17 luglio 2007 nella causa F. [I 982/06], 14 giugno 2004 nella causa T. [I 398/03], 14 novembre 2007 nella causa B. [I 357/06]; STF 3 dicembre 2002 nella causa A. [1P.440/2002]; SJ 2000 p. 121; Häfelin/Müller /Uhlmann, op. cit., p. 353). In tal senso gli effetti di una decisione viziata da irregolare notifica vengono semplicemente differiti (Rhinow /Krähenmann, op. cit., n. 84 cifra VI p. 285 e ivi giurisprudenza; ZBl 1984 p. 426; STFA 14 giugno 2004 nella causa T. [I 398/03]);
nella fattispecie, come d’altronde riconosciuto dall’ammini-strazione nella risposta di causa, la notifica della decisione 1. giugno 2007 al __________ – non più abilitato, a seguito della comunicazione di cui al doc. AI 21, a rappresentare RI 1 con effetto dal 17 aprile 2007 – è irregolare. Tuttavia, al più tardi il 30 giugno 2007, data del ricorso, l’attuale rappresentante è entrato in possesso e quindi ha preso conoscenza della decisione nella sua originale e completa versione (cfr. decisione allegata al ricorso sub. doc. A). Il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione da parte di __________ __________ (art. 60 in relazione a art. 38 cpv. 1 LPGA; errato quindi l’assunto dell’amministrazione secondo cui il termine di ricorso ha iniziato a decorrere dopo ricezione, il 4 giugno 2007, della decisione da parte del precedente rappresentante; pure errato, con riferimento alle summenzionate disposizioni legali, il computo dei termini operato dall’Ufficio AI che ritiene il termine per ricorrere essere scaduto il 5 luglio 2007). I diritti dell’assicurata di impugnare il contenuto della decisione 1. giugno 2007, che ha prodotto i suoi effetti al più tardi il 30 giugno 2007, sono stati salvaguardati, il difetto di notifica essendo stato sanato e la notifica avendo raggiunto il suo scopo e prodotto i suoi effetti dal momento in cui RA 1 ne è venuto a conoscenza – ciò che esclude sia l’an-nullamento della decisione per vizio di intimazione (in argomento cfr. Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflege des Kantons Zürich, 1999, p. 209; cfr. anche Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, p. 566, n. 1200, il quale evidenzia come in base alla giurisprudenza federale [c.d. funzionale], quando malgrado l’irregolarità la notifica raggiunge il suo scopo e quindi l’atto giunge al suo destinatario, questi non è legittimato a dolersi del vizio di trasmissione), sia la necessità di una nuova notifica (DTF 112 III 81; in argomento cfr. anche STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/02]; Donzallaz, op. cit., p. 566, n. 1201);
l’eventuale pregiudizio che l’assicurata può o potrà in casu subire – e che interessa però il rapporto di mandato in essere tra essa e il consulente RA 1 – è semmai imputabile all’agire di quest’ultimo, il quale ha omesso di impugnare il contenuto materiale della decisione 1. giugno 2007 (egli ha d’altronde espressamente dichiarato nel gravame di contestare unicamente il vizio di notifica), ritenuto che in virtù del principio di censura non compete all’autorità di ricorso esaminare questioni non sollevate e non fatte oggetto di contestazione (RCC 1986 pp. 317s; DTF 110 V 53);
stante quanto sopra il gravame deve essere respinto;
secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti