Raccomandata |
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Incarto n.
fc/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 14 giugno 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. In accoglimento di una domanda di prestazioni AI per adulti presentata nel marzo 2000 da RI 1, nato nel __________, di professione docente, - affetto da problemi cardiaci oltre a disturbo organico di personalità in abuso etilico cronico, neuropatia ulnare a gomito, etilismo cronico con steatosi epatica, gonalgie (doc. AI 15-9) -, con decisione 25 agosto 2003 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1. settembre 2003 (doc. AI 23-1).
1.2. Avviata nel dicembre 2004 una procedura di revisione, l’Ufficio AI, dopo aver interpellato i medici curanti, esperiti i necessari accertamenti medici dai quali era emerso che l’assicurato aveva riportato il 13 dicembre 2004 una frattura all’omero sinistro, con una decisione del 13 ottobre 2005 l'amministrazione gli ha concesso una rendita intera per il periodo dal 1. marzo al 31 luglio 2005 (doc. AI 32-1).
Nel gennaio 2006 l’assicurato si è rivolto all’Ufficio AI chiedendo il motivo per cui dal mese di gennaio 2006 la rendita era diminuita (doc. AI 34).
Con scritto 10 aprile 2006 l’Ufficio AI ha comunicato quanto segue a RI 1:
" Innanzitutto ci scusiamo per il ritardo nel rispondere alla sua richiesta del 22 gennaio e successivi solleciti del 10 febbraio e 5 aprile 2006.
Prima di entrate nel merito della richiesta occorre precisare che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha fissato la sua incapacità lavorativa e di guadagno nella misura del 50% con diritto a una mezza rendita a far tempo dal 1° gennaio 1999.
La relativa decisione di fissazione delle prestazioni mensili è stata emanata il 12 giugno 2002.
Dal 1° gennaio 2005, dopo gli adeguamenti periodici, il suo diritto a prestazioni Al era di fr. 841.- mensili per la mezza rendita e di fr. 252.- mensili per la rendita completiva moglie.
In aggiunta ai citati importi era inoltre versata la prestazione complementare di fr. 53.- che determinava così un versamento mensile di fr. 1'146.-.
Ora, con un'ulteriore decisione, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità ha aumentato il grado d'invalidità dal 50% al 90% ma limitatamente al periodo dal 1° marzo 2005 al 31 luglio 2006. I relativi importi di diritto, ossia fr. 1'681.- per la rendita intera e fr. 504.- per la completiva moglie, sono stati pagati con decisione del 13 ottobre 2005.
Dal 1° agosto 2005 l'incapacità lavorativa rimane comunque confermata al 50% motivo per cui, tranne per il periodo accennato, gli importi versati anche dal 1 ° gennaio 2006 sono rimasti invariati." (Doc. AI 38-1)
Di conseguenza, con ulteriore scritto del 25 aprile 2006 l’Ufficio AI comunicava:
" Egregio Signore,
con riferimento al nostro colloquio telefonico di ieri e a complemento della decisione 13.10.2005 con la quale si indicava il periodo limitato all'aumento della rendita Al, in allegato le trasmettiamo la parte 2 della decisione dove risultano i motivi che hanno portato al riconoscimento dell'aumento della rendita Al per un breve periodo.
La presente vale quale nuova decisione; per i mezzi di diritto (termine) rimandiamo all'allegato." (Doc. AI 46-7)
allegando una decisione del seguente tenore:
" (...)
Decisione - Parte 2:
Aumento della rendita d'invalidità
Egregio Signore
Abbiamo riesaminato il diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità.
Disposizioni legali
In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)). Dal 1 ° gennaio 2004 (entrata in vigore delle disposizioni della 4a revisione della LAI), un grado d'invalidità del 60 al 69 % da diritto a tre quarti di rendita e a partire dal 70 % a una rendita intera.
II grado d'invalidità viene determinato stabilendo il rapporto fra Il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).
In caso di aggravamento della capacità di guadagno occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza notevole interruzione e che continuerà presumibilmente a durare (art. 88a, cpv. 2 dell'Ordinanza sull'Assicurazione per l'invalidità (OAI)).
L'aumento delle rendite decorre al più presto dal mese in cui:
- è stata inoltrata la richiesta di revisione, o
- era prevista una revisione d'ufficio, o
- è stato appurato che la deliberazione dell'Ufficio invalidità era in sfavore dell'assicurato e indubbiamente errata (art. 88bis, cpv. 1 OAI).
Esito degli accertamenti:
Preso atto della documentazione acquisita agli atti Al in fase di revisione, si rileva che il suo stato di salute è peggiorato momentaneamente a causa dell'infortunio occorsole il 13.12.2004.
La rendita versata finora viene pertanto aumentata a un'intera di grado 90%, come da periodi di inabilità riconosciuti dalla __________, dall'1.3.2005 (3 mesi dopo il peggioramento - art. 88 OAI) al 31.7.2005 (3 mesi dopo la ripresa dell'abilità lavorativa al 50% - art. 88 OAI).
Pertanto a far capo dall'1.8.2005 lei continuerà a percepire una mezza rendita di grado 50% come prima dell'infortunio.
(…)
Contro la presente decisione può essere formulata opposizione entro 30 giorni a decorrere dalla sua notifica. Essa deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino, __________, __________, oppure presentata oralmente nell'ambito di un colloquio, previo appuntamento, durante il quale sarà redatto un protocollo.
L'opposizione deve essere firmata e contenere una motivazione e una conclusione. L'opposizione deve essere accompagnata dalla decisione contestata come pure da eventuali mezzi di prova. Dopo la scadenza del termine d'opposizione, che non può essere prorogato, la decisione crescerà in giudicato." (Doc. AI 46-8+9)
1.3. Con scritto 12 maggio 2006, preceduto da un certificato del suo medico curante dr. __________, datato 19 aprile 2006 ma pervenuto all’Ufficio AI il 25 aprile seguente, l’assicurato ha interposto opposizione allegando ulteriore documentazione medica (doc. AI 46).
1.4. Valutata la nuova documentazione, esperiti alcuni accertamenti medici, con decisione su opposizione del 14 giugno 2007 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione e in sostanza confermato la precedente decisione motivando come segue:
" (...)
6. Nello specifico occorre soprattutto rammentare che, come di principio, l'amministrazione ha espresso la propria persuasione tramite la decisione impugnata al termine di un ben preciso iter istruttorio. Di regola, nell'ambito della procedura di opposizione, spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
7. In fase di opposizione l'opponente ha prodotto varia documentazione medica (rapporto Dr. __________ del 19.04.2006, 06.07.2006, __________/Dr. __________ del 14.02.2006, radiografia colonna cervicale AP laterale del 05.07.2006, consultazione EOC del 31.01.2005 Dr. __________, rapporto intervento colecistectomia laparoscopica del 20.02.2002 Dr. __________, lettera 31.05.2006 Dr. __________, coronarografia 13.02.2006) completata dall'Ufficio Al con rapporti medici del Dr. __________ del 7 agosto 2006 e Dr. __________ del 25.07.2006.
La documentazione medica prodotta in fase di opposizione è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico competente dell'Al (SMR) con l'incarto completo. Il SMR ha quindi preso atto degli atti medici già all'incarto (perizia pluridisciplinare del Servizio accertamento medico dell'AI (SAM) del 24.07.2001, visita medica __________ del 28.04.1005), ha riassunto le diagnosi con e senza influsso sullo stato di salute dell'assicurato, e considerato le conclusioni relative all'inabilità lavorativa e impedimenti che hanno motivato il riconoscimento, da parte dell'Ufficio Al, del diritto alla mezza rendita d'invalidità, e dell'ulteriore aumento temporaneo, a seguito della revisione d'ufficio, a rendita intera per la frattura dell'omero sinistro.
Il SMR ha quindi valutato che la documentazione medica prodotta permette di constatare una situazione cardiaca funzionale invariata rispetto alla valutazione peritale del SAM del 2001 (come espresso dal Dr. __________, la stessa risulta invariata rispetto al 1998, cfr. lettera Dr. __________ del 31.05.2006). Non risultano dati elementi oggettivi per ammettere una inabilità lavorativa superiore a quella precedentemente valutata. Per quanto concerne la problematica postraumatica della spalla, non risulta un impedimento funzionale nell'attività di docente, e tale problematica non permette di ammettere un peggioramento dello stato di salute, se non di natura temporanea, come già valutato dall'Ufficio Al.
In conclusione, dal lato medico, si constata uno stato di salute funzionale invariato rispetto alla valutazione peritale pluridisciplinare del SAM (2001) con periodo di inabilità lavorativa maggiore intercorrente per la frattura all'omero sinistro, come considerato nella decisione impugnata.
Ne consegue che non sono stati prodotti nuovi elementi clinici atti ad incidere conseguentemente sulla capacità lavorativa già stabilita." (Doc. AI 57+4)
1.5. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato un ricorso al TCA di questo tenore:
" Fatti e motivi
La decisione non tiene conto della opposizione completa.
Non ho solamente "prodotto documentazione medica" come scritto (B: "in fatto" pag. 2 e punto 7 "in diritto" pag. 4, parte 1,2,3) nella decisione e "di cui si parlerà nei prossimi considerandi";
in contrario: c'erano motivi amministrativi (prodotto della AI) con eventuale gravi conseguenze per me che mi hanno costretto a fare opposizione e che mi portano a fare ricorso contro la presente decisione.
La cronologia (DOC. 1) dimostra la situazione:
Con data 23 settembre 2005 ho ricevuto la lettera della AI per 90% invalidità (DOC. 2).
E non come scritto nella decisione parte A: "l'ufficio AI ha quindi emesso la decisione ........ e in un secondo tempo, con scritto 25 aprile 06 ... (linee 8/9/10)!!!
Tra il 23 settembre 2005 e il 25 aprile 2006 per la AI non si è verificato niente???
Sono arrivati due accrediti in banca: 18.10.05 e 17.11.05 (DOC. 1). Rendita intera.
*****
Passa il tempo.
A partire di gennaio 2006: Rendita solo 50%: Perché? Ho cominciato a telefonare e scrivere delle lettere e Fax (DOC. 3 / 3A / 3B / 3C): nessuna risposta! La battaglia è aperta!
DOC.4: lettera AI, sig. __________, 5 aprile 2006
DOC.5: lettera Onorevole Signora __________, 7 aprile 2006
(neanche la Direttrice del __________ dà una risposta... )
DOC.6: lettera __________, __________, 10 aprile 2006 (riassunto per informazione)
Passa il tempo...
Il 25 aprile 2006 finalmente arriva la lettera della Al di __________ con la parte 2 della decisione del 13 ottobre 2005.... (DOC. 7 / 7A / 7B)
e non come scritto "in un secondo tempo.." però rilevando che la presente vale quale nuova decisione....!
E contro questa decisione ho fatto opposizione/risposta/revisione il 12 maggio 2006!
Conclusioni
Devo accettare la decisione dal punto di vista del medico (mi permetto allegare lo stesso una copia del certificato medico del dott. __________ di __________ dal 19 aprile 2006 (DOC. 8) (nella quale parla di una invalidità al più di 70 %...) e anche se frattempo si aggiungeva un cancro sull'ugola (Dr. __________) da me;
però
non posso mai accettare che i motivi per le mie intervenzioni non verranno valutati!
In questo punto si tratta, secondo me, di gravi errori e sentenze contumacciale da parte della AI!
Questi sono i fatti che mi costringono a fare ricorso contro la decisione dell'Ufficio Assicurazioni Invalidità!" (Doc. I)
1.6. Con la risposta di causa del 16 agosto 2007 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso osservando:
" Quale premessa si osserva che, omettendo di inviare le motivazioni da allegare alla decisione di rendita al Signor RI 1, quest'ultimo ha avuto difficoltà nel comprendere il senso della decisione notificatagli (riconoscimento di una rendita intera per periodo limitato causa infortunio, con successivo ripristino della mezza rendita d'invalidità).
In proposito, l'Ufficio Al ha fornito le spiegazioni del caso all'assicurato inviandogli con scritto del 25 aprile 2006 (doc. Al n. 41-1), preceduto da colloquio telefonico, le debite motivazioni. A seguito della notifica della decisione completata dalle motivazioni l'Ufficio Al ha concesso all'assicurato 30 giorni per presentare eventuale opposizione.
In fase di opposizione il Signor RI 1 ha prodotto varia documentazione medica chiedendo l'incremento della rendita Al per peggioramento dello stato di salute come certificato dal suo medico curante (inabilità lavorativa certificata al 70%).
In fase di opposizione il Servizio medico regionale dell'AI (SMR) con annotazione del 7 novembre 2006 (doc. Al n. 56) ha osservato uno stato di salute funzionale invariato rispetto alla valutazione risultante dalla perizia pluridisciplinare del 2001 effettuata dal Servizio Accertamento Medico (SAM), confermando il periodo limitato di inabilità lavorativa al 90% per frattura dell'omero sinistro, che ha comportato il diritto alla rendita intera d'invalidità dal 1 ° marzo 2005 al 31 luglio 2005 come da decisione del 13 ottobre 2005, con successivo ripristino del diritto alla mezza rendita d'invalidità.
In merito alle restanti censure lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, postulandone integrale conferma.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)
Con scritto 30 agosto 2007 l’assicurato, ribadito di non poter capire ed accettare la pratica e il comportamento da parte dell’AI, ha prodotto ulteriore documentazione (VI). L’Ufficio AI, dal canto suo, si è ribadito nella sua richiesta di reiezione del ricorso (VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2.
2.2.1. Con il suo atto ricorsuale RI 1 intende primariamente censurare la procedura seguita dall’Ufficio AI, il quale in sostanza avrebbe sostituito, con effetto dal 1. agosto 2005, la rendita intera di invalidità percepita dal 1. marzo 2005 con una mezza prestazione senza renderlo edotto dei motivi (cfr. doc. I e sopra consid. 1.5 ).
In effetti dall’esame dell’incarto emerge che la procedura adottata dall’Ufficio AI è stata piuttosto insolita e comunque non rispettosa delle disposizioni legali.
2.2.2. È opportuno premettere che il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la quale è applicabile in materia di assicurazione per l’invalidità in forza del rimando all'art. 1 cpv. 1 LAI nella misura in cui la LAI non preveda espressamente una deroga.
Ai sensi dell'art. 49 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Per il cpv. 3 le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici e devono esere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Giusta l’art. 54 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se non possono essere più impugnate mediante opposizione o ricorso (lett. a), possono ancora essere impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo (lett. b), l’effetto sospensivo di un’opposizione o di un ricorso è stato revocato (lett. c).
Secondo l'art. 56 cpv. 1 LPGA infine le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Per quanto riguarda all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 49 cpv. 3 LPGA, tale obbligo emana dal principio del diritto di essere sentito e si estende almeno all’indicazione di quelle argomentazioni che hanno determinato la decisione dell’autorità. La motivazione è da ritenere obbligatoria, malgrado l’esistenza della susseguente procedura di opposizione. Quanto alle conseguenze di una decisione non provvista della motivazione, occorre rifarsi al principio sancito dall’art. 49 cpv. 3 LPGA per cui da una notificazione irregolare (ossia che non rispetta i requisiti della forma scritta, della motivazione o dell’indicazione dei mezzi di impugnazione) di una decisione non deve risultare alcun pregiudizio per l’interessato (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 23-25 all’art. 49).
Va ancora segnalato che la modifica della LAI del 16 dicembre 2005, entrata in vigore il 1. luglio 2006, ha sostituito la procedura d’opposizione mediante una procedura di preavviso. L’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA (art. 57a cpv. 1 LAI; cfr. Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757).
2.2.3. Nel caso concreto dagli atti di causa risulta che, esperita una revisione d’ufficio della mezza rendita erogata all’assicurato a far tempo dal settembre 2003, con la decisione del 13 ottobre 2005 l’amministrazione, preso atto dell’intervenuta frattura all’omero riportata dall’assicurato e della conseguente inabilità totale, ha comunicato all’assicurato che gli veniva riconosciuta una rendita intera per il periodo dal 1. marzo al 31 luglio 2005; inoltre gli veniva - perlomeno implicitamente – confermato il diritto alla mezza rendita dal 1. agosto 2005, ovvero tre mesi dopo la ripresa dell’abilità lavorativa al 50% (doc. AI 32-1). Tale decisione era sprovvista di motivazione.
Ora, non essendo a quell’epoca (né del resto al momento della resa della susseguente decisione del 25 aprile 2006) ancora entrata in vigore la modifica della LAI del 16 dicembre 2005 (cfr. consid. 2.2.2), è pacifico che la procedura applicabile in concreto era ancora quella della decisione seguita dalla possibilità di interporre opposizione (cfr. anche le disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005, misure per la semplificazione della procedura).
Successivamente, considerato come l’assicurato avesse chiesto spiegazioni sull’avvenuta decurtazione della rendita a far tempo dal mese di agosto 2005 (doc. AI 34), l’Ufficio AI, con lettera 10 aprile 2006 gli ha comunicato che la rendita intera era erogata solo nel predetto periodo transitorio, mentre che dal 1. agosto 2005 veniva riconfermata la mezza prestazione già erogata in precedenza (doc. AI 38-1). In data 25 aprile 2006 gli ha quindi notificato una nuova decisione contemplante i motivi che avevano portato al riconoscimento della prestazione intera per il suddetto breve periodo (cfr. consid. 1.2 e doc. AI 46). Tale decisione conteneva non solo la motivazione, ma anche il rituale rinvio alla facoltà di contestarla mediante opposizione entro trenta giorni all’istanza che l’ha notificata giusta l’art. 52 LPGA (cfr. consid. 1.2).
Ora, questo Tribunale deve concludere che, richiamato il principio valido in materia di assicurazioni sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. il precitato art. 49 cpv. 3 LPGA e anche A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsverfahren un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, p. 101 N 159, cfr. anche DTF 122 V 194 consid. 2), dalla notifica irregolare, in quanto sprovvista di motivazione, della decisione 13 ottobre 2005, al ricorrente non è derivato alcun pregiudizio, né egli è stato in qualche maniera tratto in inganno.
In effetti, a prescindere dal fatto che il provvedimento in oggetto non faceva in sostanza altro che confermare la mezza rendita già erogata dal 1. settembre 2003 con l’unica eccezione di sostituirla per un periodo limitato con una prestazione intera, tale decisione è poi stata sostituita dalla successiva decisione, formalmente ineccepibile in quanto pure provvista delle necessarie motivazioni, del 25 aprile 2006, la quale è, nel suo contenuto, del tutto analoga a quella precedente. Contestualmente è regolarmente stata data facoltà all’assicurato di presentare, entro trenta giorni, opposizione.
Ne discende che, pur stigmatizzando il fatto che la prima decisine emessa nell’ottobre 2005 dall’Ufficio AI risulta nella sua forma lacunosa, occorre rilevare che tale lacunosità è comunque stata ampiamente superata e sanata dalla susseguente emanazione del provvedimento 25 aprile 2006, regolarmente notificato all’assicurato con assegnazione del termine di trenta giorni per formulare opposizione. Non vi è, quindi, alcun pregiudizio per il ricorrente.
Nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a sostituire, a far tempo dal 1. agosto 2005, la rendita intera di invalidità con la mezza prestazione già erogata all’assicurato in precedenza (dal 1. settembre 2003), fermo restando che non è contestata - ed esula quindi dal presente giudizio - l’attribuzione di una rendita intera dal 1° marzo 2005 al 31 luglio 2005 a seguito di una riconosciuta incapacità lavorativa del 90%.
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
2.6. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.7. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.8. Nel caso concreto risulta che all’epoca dell’attribuzione della mezza rendita di invalidità, l’amministrazione, ricevuta una domanda di prestazioni del marzo 2000, esperiti i necessari accertamenti medici, ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM).
Nella corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 24 luglio 2001, i sanitari del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti di natura psichiatrica, neurologica e cardiologica, oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
F DIAGNOSI
F.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Disturbo organico di personalità in abuso etilico cronico.
Neuropatia ulnare sin. a gomito, già operata con trasposizione mediale del tronco nervoso nel gennaio 1998.
Etilismo cronico, con steatosi epatica disomogenea.
Gonalgie con problemi meniscali.
F.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Malattia coronarica con placca al 50% sulle circonflesse nel 1993, senza più comparsa di un'angina tipica, senza ischemia all'ECG da sforzo SAM e con funzione ventricolare sin. normale.
FRCV.
Ipertensione arteriosa borderline.
Esiti d'infortunio con deformazione di due vertebre toracali. (...)" (Doc. AI 15-9)
concludendo quanto segue:
" (...)
Patologia ortopedica
Riguarda problemi alle ginocchia ed alla colonna. Le rx SAM evidenziano deformazioni di due corpi vertebrali toracali, sicuramente in relazione all'infortunio aeronautico conclusosi in maniera per così dire "miracolosa". La patologia ortopedica è invalidante in attività medio - pesanti, ma in attività d'insegnante ed amministrativo non presenta controindicazioni.
Patologia cardiologica
Rimando al consulto cardiologico del dr. __________. L'A. presenta sicuramente del FRCV, con un'ipertensione arteriosa borderline, inoltre obesità ed importante consumo d'alcool. Il dr. __________ ha pure sottoposto l'A. ad ecocardiogramma e test da sforzo, concludendo così il suo consulto: "Il paziente ultimamente svolgeva mansioni di tipo sedentario (insegnante a tempo parziale) e per quest'attività non vi sono restrizioni dal lato cardiaco. Non vi sono restrizioni cardiologiche neppure per attività professionali che implichino sforzi anche moderati". Il Signor RI 1 non si lamenta di particolari situazioni di stress nella sua attività d'insegnante ed anche nell'ambito giornalistico. Infatti, egli ha seguito studi universitari in questo campo e, seppure raramente perché poco richiesti, fa' articoli in determinate sue conoscenze professionali.
Patologia neurologica
Questa riguarda, in particolare, la neuropatia ulnare sin. al gomito, operata, con trasposizione mediale del tronco nervoso. Ovviamente, il dr. __________ parla di un'incapacità lavorativa massima, dal lato neurologico, del 25%, tenendo soprattutto presenti certi lavori svolti dall'A. (montatore di gru). Ovviamente, nei suoi attuali lavori di docente e giornalista le controindicazioni neurologiche sono assai limitate.
Patologia psichiatrica
E' sicuramente in relazione al noto etilismo. Gli esami di laboratorio eseguiti al SAM confermano ancora questa dipendenza. Fa il punto sulla situazione il dr. __________, nel suo consulto SAM. Egli parla di un paziente ben orientato nel tempo e nello spazio, con leggere difficoltà di concentrazione, normotimico, con energia vitale leggermente diminuita. Socievolezza intatta. Moralmente non dichiara particolari difficoltà sintomatiche. Il Signor RI 1 non è mai stato in cura psichiatrica. Sul piano psicointellettivo appare lucido, anche se leggermente rallentato. Attualmente presenta capacità psicointellettive non eccessivamente ridotte. Il dr. __________ conclude con la diagnosi di un disturbo organico di personalità in abuso etilico cronico. Come docente il nostro consulente valuta la capacità lavorativa dell'A. almeno al 50%. e questo vale pure per la sua attività giornalistica.
H VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
Nelle attuali attività di docente e giornalistiche, l'A. presenta tuttora una capacità lavorativa globale del 50%.
L'A. dichiara al SAM di essere in grado di svolgere queste attività al 50%, ma di non poter lavorare oltre a questo limite. Faccio presente come lo stesso medico curante dr. __________ non si esprima sulla capacità lavorativa; nei suoi rapporti non dichiara l'A. totalmente incapace al lavoro.
Alle domande posteci nell'incarico peritale così possiamo rispondere riguardo al Signor RI 1:
1. Anamnesi:
Vedasi capitoli A.1 e A.2.
2. Dati soggettivi dell'A.:
Vedasi capitolo A.3.
3. Constatazioni obiettive:
Vedasi capitoli C, D ed E.
4. Diagnosi:
Vedasi capitolo F.
5. Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale (p. es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:
- Quando la capacità di lavoro ha subito una riduzione pari almeno al 25 percento?
- Quali sviluppi ha subìto da allora la capacità di lavoro?
- Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?
L'A. non è più adatto a qualsiasi lavoro medio - pesante.
Nella sua lunga attività lavorativa egli ha svolto lavori pesanti solo per brevi periodi (probabilmente solo per due anni).
Attualmente egli svolge l'attività di docente; per vari anni ha svolto attività di tipo amministrativo e di tanto in tanto svolge ancora attività giornalistiche, seppure in misura molto ridotta.
Dobbiamo ammettere che anche dagli atti risulta un peggioramento delle condizioni di salute dell'A. a partire dal gennaio 1998.
Per questo riteniamo che fino al 31.12.1997 l'A. presenti una totale capacità lavorativa nella sua professione di docente, amministratore e giornalista.
Dal 1.01.1998, fino ad ora e continua, egli presenta, in queste attività ed in qualsiasi altra di pari impegno, una capacità lavorativa ridotta al 50%.
La riduzione della capacità lavorativa è dovuta alle patologie sopraccitate, in particolare alla patologia ortopedica, psichiatrica ed anche alla tossicodipendenza etilica.
Presso il SAM l'A. dichiara di essere in grado di continuare la presente attività al 50%, ma non oltre, e di questo siamo pure noi convinti.
La prognosi per le patologie da cui è affetto è parzialmente riservata, potendo il Signor RI 1 peggiorare, sia nel campo cardiovascolare, in quell'ortopedico ed anche nell'ambito psichiatrico, se continuerà con la dipendenza etilica.
Gli sviluppi ulteriori dipendono dunque da vari fattori.
L'A. non è intenzionato a farsi aiutare per una cura disintossicante; dichiara di avere già ridotto il consumo d'etile (prove epatiche ancora alterate).
6. Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:
La presente capacità lavorativa non è migliorabile.
La prognosi è parzialmente riservata e la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi anni.
7. Altre indicazioni:
Nessuna." (Doc. AI 15-10+11+12)
Sentito il medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), l’Ufficio AI ha quindi attribuito al richiedente una mezza rendita di invalidità dal 1. marzo 1999, ritenendo data un’incapacità lavorativa del 50% a partire dal gennaio 1998 (doc. AI 16 e 18).
Avviata nel dicembre 2004 una revisione d’ufficio della prestazione, l’amministrazione ha interpellato il medico curante di RI 1, dr. __________, il quale, nel suo rapporto 8 marzo 2005 ha riferito che il paziente aveva subito nel dicembre 2004 una frattura, operata, dell’omero sinistro con conseguente incapacità lavorativa totale (doc. AI 26).
Interpellato dall’Ufficio AI, il prof. __________, cardiologo, dal canto suo, nel rapporto 18 luglio 2005 ha attestato un’incapacità lavorativa del 50%, dal 1998, per “cardiopatia ischemica e ipertensiva, Fibrillazione atriale cronica” precisando:
" Il paziente è portatore di una cardiopatia ischemica e ipertensiva da oltre 10 anni. Presenta una situazione cardiologica equilibrata, visto che il paziente lavora al 50%.
Non esegue sforzi importanti.
All'esame attuale non presenta segni di scompenso cardiaco.
PA 150190.
ECG: fibrillazione atriale normocardica con frequenza intorno ai 56/min.
Ecocardiogramma: evidenzia una funzione ventricolare leggermente depressa con leggero rigurgito aortico e leggero rigurgito mitralico.
Per quanto riguarda il proseguimento, egli continua con la terapia precedente.
(Doc. AI 28-2)
Alla luce di questa documentazione l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. marzo 2005 (tre mesi dopo il peggioramento intervenuto a seguito della frattura all’omero subita nel dicembre 2004) al 31 luglio 2005 (tre mesi dopo l’attestata ripresa della capacità lavorativa al 50%) e in seguito confermato la mezza rendita di invalidità (doc. AI 32).
In sede di opposizione il curante dr. __________ ha fatto pervenire all’amministrazione un certificato del 19 aprile 2006 del seguente tenore:
" Il soprannominato paziente è stato messo invalido al 50%, come medico curante che controllo regolarmente lo stato del paziente penso che sia invalido più del 70%.
Nel 2005 in seguito all'infortunio con frattura ed operazione all'omero sin. il paziente era stato inabile al 50% come infortunato __________, in seguito migliorando la situazione del braccio sin. il medico delegato della __________ l'ha messo abile al lavoro. Questo braccio il paziente riesce a muoverlo a stento, alzarlo lateralmente 70°, la rotazione interna ed esterna è diminuita, ha meno forza in questo braccio, ha dolori quando ci dorme sopra e quando lo sforza.
La cardiopatia ischemica era peggiorata questa primavera, il paziente ha eseguito una cicloergometria il 25.02.2006, positiva per ischemia, in seguito posa di uno stent al RIVA medio. Ancora attualmente sotto sforzo, sente dolori precordiali.
Stato attuale: paziente 62enne, orientato. Ascoltazione del cuore e dei polmoni nella norma. PA 129/83 mmHg, polso 99/min. irregolare. Addome prominente, fegato e milza non palpabili, nessuna resistenza palpabile. Polsi periferici palpabili, riflessi simmetrici.
Spalla sin. abduzione fino a 70°, rotazione ed esterna diminuita di 1/3. Diminuzione della muscolatura del braccio sin. rispetto a quello ds.
Terapia attuale: Marcoumar, Atenolol 25 1x1, Omezol Mepha 20 1x1, Torem 5 1x1, Diovan 80 1x1, Isoket ret. 1x1, Ac. Folico, Sortis, Plavix 1x1 per tre mesi.
Valutazione: il paziente è affetto da cardiopatia ischemica, cronica su fibrillazione atriale con malattia bivasale, stenosi intermedia RIVA medio con posa di stent, stenosi parziale RCX ostiale. La spalla sin. in parte bloccata dopo la frattura e l'operazione non riesce alzarla, ha meno forza nel braccio sin., riesce ad usarlo come aiuto al braccio ds.
Il paziente lavora come insegnante di tedesco alcune ore la settimana e questo riesce ad eseguirlo. Non riuscirebbe a lavorare mezza giornata.
Dato lo stato attuale, il paziente è invalido più del 70%." (Doc. AI 43-1+2)
Il curante ha pure allegato un certificato del Prof__________ riferito ad una degenza del paziente presso il __________ dal 13 al 14 febbraio 2006 per indagini e effettuazione di una coronografia nel quale si legge:
" DIAGNOSI CARDIOLOGICA REMOTA: Cardiopatia ischemica cronica con FA cronica.
Coronarografia il 13.02.2002: Malattia monovasale: stenosi 60% cacificat RCX prox. funzione sistolica conservata.
Cicloergometria il 25.01.2006: Positiva per ischemia.
DIAGNOSI COLLATERALI: Stato dopo appendectomia, stato dopo colecistectomia, stato da vasectomia, stato dopo operazione per ernia inguinale, stato dopo operazione al gomito, stato dopo operazione alle dita del braccio sinistro, stato dopo fratture delle costole, stato dopo operazione al braccio sinistro per frattura dell'omero con endoprotesi.
ANAMNESI ATTUALE: Trattasi d'un paziente con una cardiopatia ischemica cronica con FA cronica, noto per una malattia monovasale che negli ultimi tempi ha presentato sensazione di angor e dispnea quando cammina veloce. È diminuito negli ultimi mesi di ben 5 kg. Oggi viene ricoverato a CCT per ulteriore indagine con ripetizione della coronarografia.
(...)
CORONAROGRAFIA 13.02.2006: Malattia bivasale: stenosi parziale RCX ostiale (IVUS) stenosi intermedia RIVA
medio: stent diretto Taxus 12 mm funzione Vs normale.
EVOLUZIONE: Decorso post intervento senza particolarità.
CORONAROGRAFIA:
VALUTAZIONE:
Malattia bivasale:
stenosi parziale RCX ostiale (IVUS)
stenosi intermedia RIVA medio: stent diretto Taxus 12 mm
funzione Vs normale. (...)" (Doc.a AI 43-3+4)
Nel suo rapporto medico del 6 luglio 2006 sempre il dr. __________ faceva ulteriormente osservare:
" (...)
3. Anamnesi: vi prego di guardare anche i rapporti antecedenti. Fine anni 1980 presso il Camping di __________ eseguendo diversi lavori. Dal 1990 innanzi per problemi di alcool, per frattura della spalla sin., per un aumento dell'angina pectoris e della dispnea e deve dedicarsi a lavori più leggeri, scrivere articoli sui giornali, dare lezioni di tedesco presso la Scuola __________ di __________. La moglie continua a lavorare come aiuto infermiera presso una __________ di __________. Dato il problema con l'alcool, il paziente non potendosi controllare, aveva restituito la patente a __________ e d'allora non guida l'automobile. Di conseguenza dovendosi spostare sia alla scuola __________ di __________ si serve dei trasporti urbani. Attualmente nei mesi estivi e caldi fa fatica a causa dell'angina pectoris e della dispnea, sia a spostarsi con bus e treno, che salire le scale per andare in aula. Inoltre è handicappato alla spalla che gli fa male giorno e notte. Resta una certa debolezza del dito IV e V della mano sin., essendo ambidestro. Lavora due ore al giorno come insegnante di tedesco presso la scuola __________ di __________. Dato l'età ed i problemi non riesce a trovare altro lavoro.
4. Disturbi soggettivi: come già elencato, durante i mesi caldi il paziente ha difficoltà, di angina pectoris quando deve camminare, quando usa i mezzi di trasporto, sale le scale. Inoltre ha dolori alla spalla sin. giorno e notte che è nettamente diminuita nel movimento. Da quest'anno dolori ai due polsi ed alla base dei due pollici, spesso sono gonfi e impediscono il lavoro.
(...)
8. Diagnosi: cardiopatia ischemica cronica con fibrillazione atriale cronica, ipertensione arteriosa, soprappeso, artrosi cervicale, artrosi ai due polsi. Stato dopo osteosintesi, stato dopo appendicectomia, stato dopo colecistecomia, stato dopo operazione per ernia inguinale, stato dopo operazione al gomito per nervo ulnare sin.. Ripetute fratture alle costole.
9. Provvedimenti terapeutici/prognosi: si tratta di una paziente 62enne, adiposo, orientato che esegue attualmente circa 2 ore di lezione come insegnante di tedesco presso la scuola __________ di __________. Data l'età, l'anamnesi, la dispnea sotto sforzo, non sarà possibile aumentare questa abilità lavorativa e probabilmente non troverà la possibilità di aumentarla. E' difficile giudicare la dipendenza dall'alcool, dopo ripetuti controlli e multe aveva deciso di rimandare la patente a __________ e da allora usa i mezzi pubblici con difficoltà sia per andare al lavoro che a trovare il lavoro. Sicuramente resterà una situazione psico-fisica labile. Il paziente è inabile più del 70%." (Doc. AI 51-1+2)
Nel suo scritto 31 maggio 2006 all’assicurato, il prof. __________ teneva ancora a precisare:
" Desidero completare la mia lettera del 18 maggio scorso dopo aver letto la documentazione del paziente riguardo il problema Al.
A mio parere la situazione dell'incapacità lavorativa, come segnalavo, risulta al 50% dal 1998. La situazione attuale rimane invariata sotto questo aspetto.
Evidentemente vi sono altre ragioni da parte del Dr. __________ che possono aumentare la percentuale di incapacità lavorativa.
Era mio desiderio sottolineare la situazione per questioni di chiarezza.
Resto a disposizione per discussione." (Doc. AI 51-13)
Ulteriormente interpellato dall’amministrazione, nel rapporto medico del 7 agosto 2006 il prof. __________ confermava un’inabilità del 50% dal 1998 al 2005 per le patologie cardiache e del 70% dal 2006 “per cuore e spalla” precisando:
" Paziente portatore di cardiopatia ischemica e ipertensiva. Mi riferisco al rapporto dello scorso 18.07.2005.
Nel frattempo il paziente è stato praticamente invalido con, a mia conoscenza, riconoscimento di Al al 70% per la somma della problematiche cuore con intervento post-traumatico alla spalla sinistra.
Per il problema cardiologico in data 13.02.2006 il paziente è stato sottoposto ad angioplastica con posa di uno stent medica sul RIVA medio. Esiste evidentemente una FA cronica.
Per quanto concerne l'inabilità lavorativa, sommando le problematiche, sono d'accordo per il 70%.
Terapia prevista: Marcoumar secondo INR, Plavix 1p. al giorno (fino al febbraio 2007 per lo stent medicato), Diovan 80 mg 1p al giorno, Torem 5 mg 1p al giorno, Sortis 20 mg 1p. alla sera, Ometol 20 mg 1p. al giorno." (Doc. AI 54-2)
Infine, nel rapporto medico all’Ufficio AI del 25 luglio 2006 il dr. __________, chirurgo che aveva operato l’assicurato all’omero, ha attestato:
" RAPPORTO MEDICO
A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Frattura pluriframmentaria dell'omero prossimale sinistro, curata con osteosintesi e guarita
Problema attuale: problemi con elevazione ed abduzione
Cardiopatia nota, in cura presso il __________.
da quando?
(...)
B. Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale (indicare la professione):
Per il braccio il paziente è abile al lavoro come insegnante. (...)" (Doc. AI 53-1)
In proposito, nelle sue Annotazioni del 7 novembre 2006, il medico SMR dr. __________ ha concluso:
" Diagnosi SAM 2001:
Disturbo organico di personalità in abuso etilico cronico.
Neuropatia ulnare sin. a gomito, già operata con trasposizione mediale del tronco nervoso nel gennaio 1998.
Etilismo cronico, con steatosi epatica disomogenea.
Gonalgie con problemi meniscali.
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.
Malattia coronarica con placca al 50% sulle circonflesse nel 1993, senza più comparsa di un'angina tipica, senza ischemia all'ECG da sforzo SAM e con funzione ventricolare sin. normale.
FRCV.
Ipertensione arteriosa borderline.
Esiti d'infortunio con deformazione di due vertebre toracali.
Conclusioni: abile al 50% (impedimento dal lato psi 50%, 0% dal lato cardiologico per attività leggere e moderatamente pesanti, 0% dal lato ortopedico).
Decisione UAI del 27.12.2001: ½ rendita dal 1.1.1999, decisione confermata in 1° revisione il 6.9.2005 con intercorrente periodo di invalidità 90% dal 1.3.2005 al 1.8.2005 per frattura omero sinistro. Questa decisione per problemi formali viene sono comunicato il 24.4.2006.
In fase di opposizione vengono presentati:
(…)
visita medica __________ del 28.4.2005:
omero prossimale sinistro
- frattura prossimale di almeno 3 frammenti del 13.12.2004
- stato dopo osteosintesi con placca e viti il 23.12.2004
il paziente risulta abile al lavoro in misura completa dall'8.4.2005
datore di lavoro Scuola __________: IL dal 12.2.2005 al 7.4.2005
Valutazione: l'attuale documentazione medica raccolta permette di costatare una situazione cardiaca funzionale invariata rispetto alla valutazione SAM, ossia come espresso dal prof. __________, invariata rispetto al 1998. Da questo punto non vi sono quindi elementi per ammettere una IL superiore.
Per quanto concerne la problematica postraumatica della spalla sia da parte della __________ che da parte del dr. __________ viene negato un impedimento funzionale nell'attività di docente, quindi anche questa patologia non permette di ammettere un peggioramento dello stato di salute.
conclusione: stato di salute funzionale invariato rispetto alla valutazione SAM con periodo di IL maggiore intercorrente per frattura omero sinistro come da decisione precedente." (Doc. AI 56-1+2)
Di conseguenza, con decisione su opposizione del 14 giugno 2007 l’amministrazione ha confermato la decisione del 25 aprile 2006 (cfr. copra consid.1.4, doc. AI 63-1)
Con la propria impugnativa l’assicurato non apporta nuova documentazione medica.
2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.10. Per quanto concerne la patologia principale di cui è affetto il ricorrente, vale a dire la cardiopatia ischemica e ipertensiva con fibrillazione atriale cronica (cfr. doc. AI 28), questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunta l’amministrazione sulla base dei rapporti medici stilati dal prof. __________, specialista nella materia che qui interessa, che ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurato.
In effetti il prof. __________, che ha in cura il richiedente, in data 18 luglio 2005 e 31 maggio 2006 ha definito la situazione del paziente stazionaria, rispetto alla valutazione del 13 marzo 1998 resa nell’ambito della perizia esperita dal SAM che aveva poi determinato l’attribuzione della mezza rendita di invalidità a RI 1 (doc. AI 15-24, 28, 51-13). Richiesto in merito alla capacità lavorativa ha attestato un’abilità del 50% “dal 1998 a tutt’ora” (cfr. doc. AI 28-1).
Nel rapporto medico del 7 agosto 2006 il prof. __________, ha attestato un’inabilità lavorativa del 70% “sommando le problematiche” cardiache a quelle relative alla frattura alla spalla sinistra (doc. AI 54). Considerato come il cardiologo, per sua stessa indicazione, aveva visitato il ricorrente l’ultima volta l’8 maggio 2006 (doc. AI 54-2), appare evidente che tale certificazione è da interpretare nel senso che a dipendenza delle problematiche cardiache l’inabilità era da fissare al 50%, come il medesimo specialista aveva attestato nel precedente scritto del 31 maggio 2006 (doc. AI 54 e 51-13).
Quanto invece alla frattura all’omero sinistro subita dal richiedente nel dicembre 2004, dopo un’inabilità completa, il dr. __________, chirurgo, nel certificato del 25 luglio 2006, rilevata una guarigione totale e attestata unicamente una problematica con elevazione ed abduzione, ha attestato una ritrovata capacità lavorativa completa nella sua attività lavorativa come insegnante (doc. AI 53-1). Anche il dr. __________, chirurgo, interpellato dalla __________, nel suo referto del 28 aprile 2005 ha concluso che a dipendenza della frattura all’omero l’abilità lavorativa del paziente era da considerare completa a far tempo dall’8 aprile 2005 (doc. AI 1-3).
Alla luce di questi riscontri medici, pertinentemente il medico SMR dr. __________, nelle sue Annotazioni 7 novembre 2006, ha rilevato come la problematica cardiaca funzionale fosse da ritenere invariata rispetto alla valutazione SAM e, quindi, dal 1998. D’altra parte a dipendenza della frattura all’omero, era ravvisabile un notevole miglioramento della situazione non essendo più riconoscibile alcun impedimento nell’esercizio dell’attività lucrativa. Di conseguenza il dr. __________ ha concluso escludendo un peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione del SAM del 24 luglio 2001 e, quindi, all’epoca di attribuzione della mezza rendita, fatta eccezione del limitato periodo di inabilità totale a dipendenza della frattura alla spalla dal dicembre 2004 all’aprile 2005 (doc. AI 56; cfr. copra consid. 2.8).
Sulla base di queste conclusioni, che non prestano il fianco a censura alcuna ma appaiono sorrette da validi e pertinenti accertamenti medici, a ragione quindi l’Ufficio AI, attribuita una rendita intera dal marzo al luglio 2005 per le conseguenze della frattura alla spalla, a partire dal 1. agosto 2005 (tre mesi dopo l’accertato intervento del miglioramento da situare al mese di aprile 2005 conformemente al referto del dr. __________, doc. AI 1-3 e sopra consid. 2.8; cfr. l’art. 88 OAI) ha confermato la concessione della mezza rendita di invalidità in luogo della prestazione intera riconosciuta a titolo transitorio (doc. AI 57).
D’altra parte, l’assicurato, pur contestando, più o meno implicitamente, le conclusioni dell’amministrazione in punto alla sua residua capacità lavorativa (che sostanzialmente ritiene inferiore al 50% anche dopo il mese di agosto 2005) non ha prodotto alcuna certificazione idonea a apportare elementi nuovi di valutazione o a permettere di stabilire con chiarezza un peggioramento duraturo (vale a dire permanente anche dopo il mese di aprile 2005) dello stato di salute intervenuto tra la perizia del SAM del 24 luglio 2001 e la decisione del 14 giugno 2007. Decisione che, sia ribadito, delimita il potere cognitivo di questa Corte (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4; cfr. anche DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Quanto alle certificazioni del 19 aprile e 6 luglio 2006 del curante dell’assicurato, dr. __________, generalista (doc. AI 43-1 e 51-1; cfr. sopra consid. 2.8), le stesse non sono tali da modificare le conclusioni cui sono giunti i succitati specialisti. In particolare, tali certificati non permettono di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute del richiedente da un punto di vista cardiaco intervenuto tra la perizia del SAM del 24 luglio 2001 e la decisione su opposizione contestata o di dedurre l’esistenza di un’inabilità lavorativa a dipendenza degli esiti della frattura alla spalla anche per il periodo successivo all’aprile 2005. In effetti, il medico curante dell’interessato ha in realtà attestato le patologie già note, riferendo dei disturbi soggettivi menzionati dall’interessato e un’inabilità del 70%, allegando quindi un peggioramento delle condizioni che tuttavia non è riuscito a sostanziare né a precisare.
A prescindere quindi dalle considerazioni che si impongono, giusta la richiamata giurisprudenza in punto alle certificazioni rese dal medico curante (cfr. sopra consid. 2.9), bisogna quindi concludere che dalle attestazioni del medico curante di RI 1 non si rilevano elementi suscettibili di modificare le conclusioni cui è giunta l’amministrazione nel provvedimento censurato.
Al proposito va comunque anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora, questo Tribunale - ribadito come il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione medica di rilievo o fornito elementi idonei a dimostrare con alta verosimiglianza l’intervento di un peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute rispetto alla situazione accertata nel referto peritale del SAM del 24 luglio 2001 rispettivamente nelle attestazioni del prof. __________, o la sussistenza, dopo il mese di aprile 2005, di un problema alla spalla suscettibile di influire sulla capacità lavorativa - ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 50% nella sua precedente attività professionale.
2.11. Di fronte al TCA il ricorrente ha altresì fatto presente di essere ora anche affetto da un cancro alla gola facendo riferimento al dr. __________ (cfr. I).
Orbene, ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa - in concreto il 14 giugno 2007 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) -, gli eventuali effetti della nuova patologia indicata dal ricorrente sulla capacità lavorativa non possono in casu essere presi in considerazione, osservato peraltro come l’interessato non abbia in questa sede prodotto alcun atto medico che certifichi tale diagnosi.
Si ribadisce tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). In caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi somatici che potrebbero influire sul grado di inabilità, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti