Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2007 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 22 giugno 2007 emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________, negli anni Novanta ha beneficiato di provvedimenti sanitari e pedagogici-terapeutici (doc. AI 1-1).
Nel settembre 2005 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 3-1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con due decisioni 22 giugno 2007, preavvisate il 3 aprile 2007, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° settembre 2004 (doc. AI 49-1/2). La rendita è stata determinata in fr. 1'407.— (stato 2004) ed in seguito adeguata al 2005 (fr. 1'433.--) al 2007 (fr. 1'473.-).
1.2. Contro le succitate decisioni amministrative l’assicurato è tempestivamente insorto al TCA, evidenziando in particolare l’esiguità dell’importo mensile.
1.3. Con risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma delle decisioni contestate.
1.4. Con scritto 21 agosto 2007 il ricorrente ha chiesto che venga indicata la scala ed il reddito annuo medio, facendo presente che “dopo che avrò ricevuto le suddette informazioni e le necessarie spiegazioni in merito al calcolo della rendita a mio favore, mi riservo di ritirare il ricorso…” (VI).
1.5. Il 6 settembre 2007 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la presa di posizione della Cassa __________ (in seguito: Cassa), competente per la fissazione della rendita, in merito al calcolo della prestazione assicurativa (VIII).
1.6. Con scritto 21 settembre 2007 il ricorrente ha evidenziato di non aver ricevuto dall’Ufficio AI tutte le prestazioni di cui egli avrebbe diritto (X).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Nel caso in esame, come riferito al consid. 1.6, con scritto 21 settembre 2007 l’insorgente ha evidenziato di aver ricevuto solo parzialmente delle prestazioni, facendo in particolare riferimento alla richiesta di consegna, a titolo di mezzi ausiliari, di occhiali. Ora, su tale aspetto sia questa Corte (STCA 10 novembre 1993, inc. AI 93/92) che, in un secondo tempo, l’Ufficio AI (decisione 5 dicembre 2006, doc. AI 41-1) si sono definitivamente espressi nel senso di un rifiuto.
Va qui ricordato che secondo costante giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nel caso in esame, va evidenziato che litigioso è il calcolo, rispettivamente l’importo della rendita d’invalidità, contenuti nelle decisioni contestate. La problematica legata ad eventuali altre prestazioni non può di conseguenza formare oggetto della presente procedura, ritenuto del resto che i succitati due giudizi, sia del TCA che dell’Ufficio AI, sono divenuti definitivi non essendo stati impugnati dall’assicurato.
Occorre pertanto esaminare la correttezza dell’ammontare della rendita (scala di rendita e reddito annuo medio).
Nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4.
2.4.1. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase, se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.
Secondo l’art. 29bis cpv. 1 LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).
Il Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante l’anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti il 1° gennaio dell’anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli anni concessi in più (art. 29bis cpv. 2 LAVS).
Sulla base della succitata delega, l’Esecutivo federale ha emesso l’art. 52 a OAVS avente il seguente tenore:
“Se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno intero, tra il 1°gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall’età di 17 anni compiuti fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato contributi.”
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
2.4.2 L’importo delle rendite d’invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell’AVS (art. 37 cpv. 1 LAI) e se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell’insorgenza dell’invalidità, la sua rendita d’invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell’importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
2.5. Nel caso in esame, nelle decisioni contestate non è stata indicata alcuna scala di rendita, né un reddito annuo medio.
Il motivo risiede nel fatto che la Cassa (competente ex art. 60 cpv. 1 lett. b LAI per calcolare l’importo delle rendite) ha fissato una rendita straordinaria non presentando l’assicurato l’anno di contribuzione AVS ex art. 36 cpv. 1 LAI. L’assicurato è diventato invalido, con diritto alla rendita, dal 1° luglio 2003. Essendo egli nato il 22 settembre 1984, l’invalidità è sorta prima dell’inizio del periodo di contribuzione, ossia il 1° gennaio 2005 (compimento del 21.o anno età) e quindi non presenta l’anno di contribuzione (cfr. consid. 2.4.1).
L’art. 42 cpv. 1 LAVS, applicabile all’assicurazione per l’invalidità in virtù del rinvio dell’art. 39 cpv. 1 LAI, prevede che:
" Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti."
Per quel che concerne l’importo della rendita, l’art. 40 LAI dispone:
" “1 Le rendite straordinarie sono pari all’importo minimo delle rendite ordinarie
complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3.
2 In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite straordinarie per figli
sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordi-
narie dell’AVS.
3 Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al
1 dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i vent’anni, sono pari al 133 e 1/3 per cento dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordi- narie complete.”
Di conseguenza, la Cassa ha riconosciuto all’assicurato una rendita straordinaria di fr. 1'407.--, corrispondente all’importo minimo della rendita completa (fr. 1'055.--) a cui va aggiunto il succitato supplemento ex art. 40 cpv. 3 LAI (133 1/3 per cento di fr. 1'055.--; vedi anche Tabelle sulle rendite 2004, edite dall’UFAS). Aggiornata al 2005 ed al 2007 la rendita ammonta a fr. 1’433.--- rispettivamente a fr. 1'473.--.
2.6. Pendente causa, l’Ufficio AI ha trasmesso lo scritto 6 settembre 2007 della Cassa in cui è stato esposto in dettaglio il calcolo della rendita, a cui va prestata adesione (VII).
Dallo stesso si evince che, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione contestata, l’assicurato presenta l’anno di contribuzione minimo AVS. Infatti, in applicazione dell’art. 52° OAVS (consid. 2.4.1), l’amministrazione ha tenuto conto dei contributi versati dal 1° gennaio 2002 (anno susseguente il compimento di 17 anni) al 30 giugno 2003 (mese precedente l’inizio della rendita).
Siccome dal conto individuale dell’insorgente risultano essere registrati per il 2002 (luglio-dicembre) fr. 4'676.-- di reddito e per il 2003 (gennaio – giugno) fr. 5'377.--, la condizione dell’anno di contribuzione essenziale per l’erogazione di una rendita ordinaria è data.
Per quel che concerne il periodo di contribuzione (scala di rendite) ed il reddito annuo medio, questo TCA non può che fare riferimento al citato scritto 9 settembre 2007 della Cassa:
" Nei casi di persone che acquisiscono il diritto a rendite dell'invalidità prima che il periodo di contribuzione della loro classe di età comporti almeno un anno (art. 52a OAVS) è sempre accordata la rendita completa (scala delle rendite 44) se è adempiuta la durata minima di contribuzione.
Il reddito annuo medio è determinato computando i redditi dell'attività lucrativa conseguiti durante il sopraccitato periodo. La somma dei redditi pari a fr. 10'053.- (4'676 + 5'377) è poi da maggiore di un supplemento del 100 per cento (art. 33 OAI) e dividere per il periodo di contribuzione di 1 anno.
Il reddito annuo medio della rendita corrisponde pertanto nel 2003/04 a fr. 20'256.- (10'053.- + 10'053.- : 1 = 20'106 con arrotondamento al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali), nel 2005/05 a fr. 20'640.- e nel 2007 a fr. 21'216.-.
Il raffronto tra il reddito annuo medio e la scala delle rendite n° 44 comporterebbe l'assegnazione di una mensilità di fr. 1'220.- nel 2003/04, fr. 1'243.- nel 2005/06 e 1'277.- nel 2007.
In ossequio all'articolo 37 cpv. 2 LAI questi importi devo però elevarsi almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita completa e quindi fr. 1'407.- nel 2003/04 (1'055.- + 352.-), fr. 1'433.- nel 2005/06 (1'075.- + 358.-) e fr. 1'473.- nel 2007 (1'105.- + 368)." (Doc. VIIIbis)
Va poi osservato che essendo l’assicurato celibe e senza figli, giustamente l’amministrazione non ha proceduto ad alcuna ripartizione dei redditi matrimoniali (art. 29quinquies cpv. 3 LAVS), come pure all’assegnazione di accrediti per compiti educativi (art. 29sexies LAVS).
In conclusione, l’importo della rendita fissata con le decisioni contestate è corretto, nonostante che in quell’occasione l’amministrazione aveva erroneamente considerata la prestazione litigiosa alla stregua di una rendita straordinaria. Come visto, in entrambi i casi (rendita ordinaria o straordinaria) l’assicurato ha diritto alla rendita minima completa, maggiorata del supplemento ex art. 37 cpv. 2 LAI.
Ne consegue dunque la reiezione del ricorso.
Ciononostante va fatto presente che qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per far fronte al fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere, per il tramite dell’agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione complementare, così come suggerito dall’Ufficio AI nello scritto 8 agosto 2007 a lui indirizzato (IVbis).
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
§ È confermato il diritto dell’assicurato a percepire una rendita ordinaria in sostituzione della rendita straordinaria erogata con le decisioni 22 giugno 200, entrambe di ugual importo.
2. Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti