Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 11 dicembre 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale operaio, nel dicembre 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1).
Nell’ambito dell’istruttoria, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM), il quale, con rapporto 24 novembre 2005, ha concluso che l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività con carichi pesanti (oltre i 25 chili), del 50% con carichi tra gli 11 e 14 chili e del 20% con sforzi leggeri (sollevamento sino a 10 chili). In attività adeguate leggere senza sollevamento/trasporto di pesi superiori a 10 chili, con posizioni rispettose delle regole di ergonomia alla schiena che permettono inoltre l’alternanza da seduto a eretto almeno ogni mezz’ora, con brevi pause, l’abilità lavorativa è stata valutata nella misura dell’80% (doc. AI 27).
Sulla scorta dalla citata perizia, nonché del rapporto 30 marzo 2006 della consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente), con decisione 31 marzo 2006 l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita in quanto l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 36).
1.2. A seguito dell’opposizione dell’assicurato e della nuova documentazione prodotta, l’Ufficio AI ha svolto un ulteriore accertamento presso il SAM e sottoposto i nuovi atti al vaglio del proprio servizio medico (SMR).
Avendo il SMR concluso che i nuovi rapporti medici non hanno oggettivato una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia SAM, con decisione 11 ottobre 2006 l’amministrazione ha respinto l’opposizione.
Confermata quindi una capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate, l’Ufficio citato, adeguando il calcolo del grado d’invalidità alla nuova giurisprudenza del TFA, ha determinato un grado d’invalidità inferiore al 40% e di conseguenza confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 60).
1.3. Con tempestivo ricorso l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha contestato la decisione amministrativa, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. Ribadito che la valutazione medica effettuata dal SAM non corrisponde più alla reale ed attuale situazione, il ricorrente ha anche chiesto che venga ordinata una perizia giudiziaria e, in via eventuale, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, rinviando al contenuto della decisione impugnata.
1.5. Il ricorrente ha prodotto altra documentazione medica (doc. IV/B, X/D) che è stata trasmessa all’amministrazione, la quale ha presentato delle osservazioni (VI, XII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 24 novembre 2005 (doc. Al 27) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e flebologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, i periti hanno posto le seguenti diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa: sindrome lombospondilogena con possibile componente radicolare S1 o L5 a sinistra puramente irritativi (con/su: avanzata osteocondrosi L5-S1 con ernia discale recessale e foraminale a sinistra; osteocondrosi L4-L5), sindrome somatoforme da dolore persistente e sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e dalla condotta.
Riguardo alle conseguenze delle succitate affezioni sulla capacità lavorativa, i periti hanno fra l’altro evidenziato:
" Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano soprattutto da patologie reumatologiche e in misura minore da patologie psichiatriche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista neurologico e flebolico l'A. non presenta patologie che possano influenzare la capacità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico il nostro consulente descrive una valutazione della capacità lavorativa nell'attività da ultimo esercitata differenziata a seconda dello sforzo fisico richiesto, come descritto al capitolo 7. Ricordiamo che secondo il nostro consulente la parziale concordanza clinico - radiologica parla in favore di una possibile sindrome radicolare irritativa L5 o S1 a sin.. Tenendo in considerazione le diagnosi riassunte al capitolo 5 e la loro discussione descritta al capitolo 6, la diminuzione differenziata della capacità lavorativa viene giustificata dalle avanzate alterazioni degenerative lombari e dalla neurocompressione, che limitano al paziente il sollevamento ed il trasporto di carichi mediamente pesanti a pesanti, nonché movimenti ripetitivi con il tronco necessari nelle attività svolte finora e in altre attività pesanti, limitando la capacità lavorativa in attività mediamente pesanti.
Dal punto di vista psichiatrico, il nostro consulente diagnostica una sindrome somatoforme da dolore persistente e una sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta. Tenendo in considerazione la discussione descritta al capitolo 6, una diminuzione della capacità lavorativa per qualunque attività lucrativa nella misura del 10% è giustificata nel modo seguente: si tratta di un quadro misto che incide sul tono dell'umore, considerando lo stato di ansia, il comportamento e una somatizzazione algica. Entrambe le sintomatologie incidono rendendo l'A. più lento, insicuro, con una maggiore affaticabilità. Dal punto di vista psichiatrico il quadro psicopatologico attualmente presente incide solo lievemente sulla capacità lavorativa.
Concludendo, per le ragioni suesposte, dal punto di vista fisico e psichico, si giunge alla valutazione della capacità lavorativa enunciata al capitolo 7, differenziata a seconda dello sforzo fisico richiesto. Tutte le capacità lavorative colà descritte sono intese come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa." (Doc. AI 27 pagg. 12/13)
Di conseguenza, in merito alla capacità lavorativa medico-teorica globale nella precedente attività dell’assicurato i periti SAM hanno differenziato la loro valutazione a dipendenza del carico, partendo da un’abilità all’80% con sforzo fisico leggero per giungere ad una totale inabilità con carico e sollevamento di pesi superiori ai 25 chili (perizia pag. 12).
In attività adeguate leggere, con posizioni rispettose delle regole di ergonomia alla schiena che permettono l’alternanza da seduto a eretto almeno ogni mezz’ora, con brevi pause, la capacità lavorativa è stata invece valutata nella misura dell’80% (perizia pag. 13).
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.6. Ritornando al fattispecie concreta, va innanzitutto evidenziato che il TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM e nemmeno il ricorrente lo ha sostenuto. I periti hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la residua capacità lavorativa (80%) in attività leggere rispettose dei limiti funzionali esposti in perizia. Non è stata inoltre prodotta documentazione medica contrastante la valutazione peritale.
Alla perizia multidisciplinare va di conseguenza attribuito valore probatorio pieno.
2.7. Con il presente ricorso l’assicurato, facendo riferimento alla documentazione medica prodotta durante la procedura di opposizione, sostiene invece un rilevante peggioramento subentrato successivamente alla perizia 24 novembre 2005.
Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu il 11 dicembre 2006. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2).
2.7.1. Riguardo alla componente somatica, questo TCA non può che confermare l’assenza di una modifica sostanziale rispetto alla perizia multidisciplinare.
In primo luogo la problematica dermatologica (eczema seborroico o, al massimo, una sebo-psoriasi, secondo il rapporto 18 gennaio 2006 del dr. __________ [doc. AI 47-7] oppure probabile rosacea come sostenuto dalla dr.ssa __________ l’8 maggio 2006 [doc. AI 47-8]) non risulta essere invalidante, essendo in regressione grazie al trattamento seguito.
Con scritto 9 maggio 2006 del dr. __________, medico curante, ritiene il paziente totalmente inabile senza specificare in quale attività. Nel suo rapporto egli ha ripreso le diagnosi già considerate nella perizia multidisciplinare, a parte l’eczema seborroico (non invalidante) e le cefalee trattate dal dr. __________. Riguardo alle cefalee, il medico curante aveva allegato una RM cerebrale, eseguita il 10 aprile 2006 (doc. AI 47-4). La risonanza magnetica è stata sottoposta al vaglio del SAM. Quest’ultimo, interpellato il dr. __________ che aveva visitato l’assicurato nell’ambito della perizia multidisciplinare, con scritto 14 giugno 2006 ha fatto presente che:
" Concordiamo pienamente con le conclusioni a cui è giunto il nostro consulente neurologo: il referto della RM cerebrale non modifica le conclusioni peritali a meno che vi siano stati nuovi sintomi neurologici nel frattempo. Se dal punto di vista psichiatrico vi fosse il sospetto di una componente rilevante di possibile origine organica, bisognerebbe eventualmente rivalutare la situazione, in caso anche dal punto di vista neuropsicologico. Come sempre è comunque difficile in casi di questi tipo distinguere con sicurezza la componente psichica dall'eventuale componente organica." (Doc. AI 50, sottolineatura del redattore)
Con nota 6 luglio 2006 il SMR, fatte proprie le considerazioni del SAM, ha evidenziato che non vi sono elementi che possono far sospettare una rilevante patologia psichica con componente organica, rendendo quindi superfluo un esame neuropsichiatrico (doc. AI 51-1). Del resto non risulta che le cefalee presentano una connotazione invalidante. Rettamente dunque il citato servizio medico ha ritenuto che la RM non riconduce ad uno stato di salute diverso rispetto a quello valutato nella perizia multidisciplinare.
L’assicurato ha prodotto un altro rapporto relativo ad una risonanza magnetica, questa volta eseguita il 10 luglio 2006 alla colonna cervicale, attestante una protrusione globale del disco C6-C7 con una rottura radiale nell’anello fibroso e componente postero-laterale senza conflitto diretto ed una piccola focalità ernaria nel neuroforame della radice C4 sinistra con limitato impatto che potrebbe essere all’origine di eventuale irradiazione radicolare (doc. AI 52-2). Al riguardo, il SMR ha giustamente ritenuto opportuno attendere la valutazione neurochirurgica clinica del dr. __________, annunciata dall’assicurato nello scritto 19 luglio 2006 (doc. AI 54-1).
Con rapporto 4 settembre 2006 il citato neurochirurgo, escludendo qualsiasi intervento e suggerito un trattamento della sindrome algica globale, ha evidenziato quanto segue:
" La storia clinica di questo Paziente, la quale ha inizio nel 1999 con dolori lombari, è senz'altro molto complessa. Nella prima fase ritroviamo sintomi compatibili con un'insufficienza segmentaria lombare, ma anche un'irradiazione di tipo misto L5 e S1 a sin, inizialmente di lieve entità.
Nel corso del 2003, a questo problema sono venute ad aggiungersi importanti cervicalgie con limitazioni funzionali e segni neurovegetativi, come pure vertigini. Per questi due problemi (associati ad un infortunio alla mano sin) egli ha interrotto il lavoro nel novembre del 2003 e non l'ha ripreso da quel momento. In questi ultimi due anni la situazione è ulteriormente peggiorata, non da ultimo per l'insorgenza di un importante stato depressivo, seguito in ambito psichiatrico. Egli ha consultato molti Colleghi ed ha seguito un trattamento conservativo in ambito reumatologico (Dr. __________), ortopedico (Dr. __________) e neurochirugico (Dr. __________). Ha avuto in quest'ambito anche un'infiltrazione senza effetto sui dolori all'arto inferiore sin, ma alla quale ha fatto seguito un'infezione urinaria (non correlata).
Attualmente, ci troviamo in presenza di una sindrome dolorosa complessa fortemente potenziata da uno stato depressivo, con epicentro nel segmento cervicale e nell'arto inferiore sin. Gli studi di diagnostica per immagini ai vari livelli rivelano unicamente un reperto abbastanza significativo in L4/L5 a sin che spiega in gran parte il quadro radicoloneuropatico." (Doc. AI 55)
Quindi, nel succitato rapporto del dr. __________ è stata evidenziata la nota sindrome lombare a livello L4/L5, con irradiazione agli arti inferiori, oltre ad una sindrome dolorosa nel segmento cervicale, fortemente potenziata dallo stato depressivo. Come rettamente si evince nella nota 22 settembre 2006 del SMR si tratta di sintomatologie già valutate nell’ambito della perizia 24 novembre 2005 del SAM e lo stato di salute descritto, in particolare riguardo alle problematiche neurologiche, è presente dal 2003 (doc. AI 58-1).
Allegato al ricorso l’assicurato ha prodotto un rapporto 12 gennaio 2007 del dr. __________, il quale, oltre a descrivere la nota problematica lombare, ha ritenuto la presente situazione decisamente peggiorata evidenziando che “ … attualmente (il paziente n.d.r.) tuttavia accusa piuttosto dolori cervicali irradianti al braccio sinistro. La lombalgia è presente ed anche i dolori alla gamba sinistra, ma sono decisamente meno importanti della sintomatologia cervicale…” (doc. A1). Quindi il peggioramento delle cervicalgie potrà essere vagliato, ai fini dell’eventuale erogazione di prestazioni, dall’Ufficio AI nell’ambito di una nuova domanda essendo stato certificato successivamente all’emissione della decisione contestata.
2.7.2. Anche per quel che concerne l’aspetto extra-somatico la documentazione agli atti non permette di constatare una rilevante modifica rispetto alla perizia psichiatrica 14 ottobre 2005 del dr. __________ (incaricato dal SAM di valutare l’aspetto extra-somatico dell’assicurato). Diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD.10: F45-4) ed una sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta (ICD-10: F43.24), lo specialista in psichiatria e psicoterapia, qualificando come lieve la sintomatologia psichiatrica, con prognosi stazionaria, ha valutato un’incapacità lavorativa del 10% (doc. AI 2715).
Lo scritto 25 aprile 2006 del dr. __________, psichiatra curante, attestante un peggioramento della situazione psichica a seguito di “ una risposta di una perizia multidisciplinare del SAM di __________ che non riconoscono la sua inabilità lavorativa completa” e giustificante, a suo dire, un’incapacità lavorativa del 100% per un periodo da determinare non è sufficiente per ammettere una rilevante modifica della situazione valetudinaria (doc. AI 47-3). In particolare, il curante non ha oggettivato il peggioramento nè tantomeno descritto quali aspetti delle vita dell’assicurato sarebbero stati interessati da tale aggravamento.
Ciononostante, la problematica psichiatra potrà essere nuovamente esaminata nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni. Correttamente con nota 13 febbraio 2007 il SMR, sulla base delle certificazioni dello psichiatra curante prodotte con il ricorso, ha ritenuto possibile un peggioramento databile successivamente alla decisione contestata (doc. VI/1). Infatti, con certificato 21 dicembre 2006 il dr. __________ ha fra l’altro scritto che il suo paziente presenta “attualmente una ricaduta depressiva molto importante che probabilmente necessiterà di un ricovero ospedaliero futuro e causa un’inabilità lavorativa nella misura del 100% (doc. A2). In tal senso i successivi certificati 5 febbraio 2007 (doc. B) e 10 agosto 2007 (doc. D) dello psichiatra curante andranno valutati nell’ottica di un’eventuale modifica della sfera psichica dell’insorgente.
2.7.3. Va infine rilevato che questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8. Accertata dunque una capacità lavorativa del 80% in attività leggere adeguate, con rapporto 30 giugno 2006 la consulente, escluso qualsiasi provvedimento professionale, ha proceduto al consueto raffronto dei redditi:
" Salario da valido
Quale operatore di macchine utensili presso l'__________ di __________, il signor RI 1, senza danno alla salute, nel 2004 potrebbe percepire un salario annuo di Fr. 47'319.
Salario da invalido
In considerazione del fatto che la gamma di attività ancora esigibile è piuttosto vasta, per definire il salario da invalido si fa riferimento ai rilevanti statistici ufficiali.
Stando a questo criterio il salario annuo per il 2004 è di Fr. 53'040 (tabelle RSS: uomo, categoria 4, quartile 2). Tenendo conto della capacità di lavoro residua del 80% ed applicando una riduzione del 5% per attività leggera si ottiene un salario da invalido di Fr. 40'310.
Non si applica un'ulteriore riduzione per la necessità di alternare posizione e per le brevi pause in quanto ne viene già tenuto conto nella valutazione della capacità lavorativa (vedi punto 9 della perizia pluridisciplinare SAM).
Grado d'invalidità
47'319 - 40'310 x 100 = 14,8%
47'319
Il signor RI 1 presenta una capacità di guadagno residua del 85,2% ed un grado d'invalidità del 14,8%." (Doc. AI 35)
Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Recentemente, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, pubblicata in SVR 2007 UVG nr. 17 e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Di questa modifica giurisprudenziale l’Ufficio AI ha tenuto conto nella decisione su opposizione:
" Pertanto, aggiornato il reddito da sano al 2005 in fr. 47'792.- tramite l'indice d'aumento dei salari nominali La Vie Economique, données économiques actuelles, tabelle B.10.2, ritenuto quale reddito ipotetico da invalido quello di fr. 43'951.- relativo ai dati statistici teorici (statistiche salariali teoriche RSS), anno 2004, aggiornato al 2005, in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1) conformemente alle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni, categoria 4 (attività non qualificate, semplici e ripetitive), mediana, con capacità lavorativa residua dell'80%, e con ulteriore riduzione del 5% per attività leggere, dal raffronto tra i due redditi emerge un grado d'invalidità del 8%.
Tale discapito economico permette quindi di confermare quanto disposto dalla decisione impugnata." (Doc. 60)
Va poi evidenziando che, anche volendo applicare una riduzione massima del 25% del reddito da invalido, l’insorgente presenterebbe un grado d’invalidità del 27% (47’792 – 34’698.-- x 100 : 47'792.--), non sufficiente per avere diritto ad una rendita.
In esito alle considerazioni che precedono, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto..
2. Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti