Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.253

32.2008.23

 

LG/DC/sc

Lugano

6 ottobre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 30 luglio 2007 e dell’11 febbraio 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 10 luglio 2007 e del 24 gennaio 2008 emanate da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, precedentemente attivo quale addetto alla logistica presso __________, in data 9 novembre 2005 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “depressione, problemi psichici” (doc. AI 1-1; inc. 32.007.253).

 

                                         Successivamente il medico curante precisava la diagnosi di “sindrome depressiva reattiva, entesopatie diffuse, epicondilite cronica gomito destro, scoliosi dorsale destro convessa con enteropatie, in particolare all’inserzioni della cresta del bacino a sinistra ” (doc. AI 10-1; inc. 32.2007.253).

 

Esperiti gli accertamenti medici ed economici, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del SAM, con progetto di decisione del 24 aprile 2007, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° dicembre 2005 e il 31 dicembre 2006, negando in seguito il diritto a prestazioni, dato che l’assicurato conserva una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate (doc. AI 33-1; inc. 32.2007.253).

 

                               1.2.   Con osservazioni del 7 maggio 2007 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato la riforma del progetto di decisione, a seguito della riesacerbazione di una sintomatologia depressiva con conseguente ricovero dal 14 aprile 2007 presso la Clinica __________, e l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità (doc. AI 36-1; inc. 32.2007.253).

 

                               1.3.   L’amministrazione in data 11 giugno 2007 ha invitato il rappresentante del signor RI 1 a produrre un certificato medico dettagliato relativo alla degenza presso la Clinica __________ (doc. F; inc. 32.2007.253). Un certificato medico del Dr. Med. __________ che è stato trasmesso il 10 luglio 2007 (doc. VI1; inc. 32.2007.253).

 

                               1.4.   L’UAI, con decisione del 10 luglio 2007 ha confermato il progetto di decisione non avendo le osservazioni apportato elementi nuovi e oggettivi che potessero modificare il precedente provvedimento (doc. AI 39-1; inc. 32.2007.253).

 

                               1.5.   Contro la succitata decisione amministrativa il patrocinatore del signor RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I; inc. 32.2007.253) ribadendo il peggioramento dello stato di salute psichico del ricorrente, le cui condizioni “…non gli permettono di organizzare soluzioni alternative per la propria vita, che si è assistito ‘ad una vera involuzione affettiva e cognitiva, e di conseguenza anche della volitività’, e che ‘tutti i processi psichici sono marcati da una profonda regressione delle funzioni vitali’; la conclusione è quindi l’impossibilità di prendere in considerazione ‘alcun sviluppo favorevole né dal profilo lavorativo – reintegrativo, né dal profilo psicologico’”. L’avv. RA 1 ha chiesto inoltre che sia esperita una perizia giudiziale sul grado d’invalidità psichica dell’assicurato.

 

                               1.6.   Nella sua risposta di causa del 9 agosto 2007 (doc. IV; inc. 32.2007.253) l’Ufficio AI ha comunicato che al fine di determinare lo stato di salute dell’assicurato, a partire dal mese di aprile 2007, si è resa necessaria una perizia psichiatrica. Ritenuto che tali accertamenti hanno lo scopo di acclarare il diritto a prestazioni assicurative nel periodo posteriore a quello considerato nella decisione impugnata, l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso.

 

                               1.7.   Su incarico dell’UAI il Centro Peritale per le assicurazioni sociali di __________ ha sottoposto il signor RI 1, in data 21 agosto 2007, ad una visita specialistica presso la Dr.ssa med. __________ di __________ (doc. V 2; inc. 32.2007.253).

 

                               1.8.   Con decisione del 24 gennaio 2008 (doc. AI 63-1; inc. 32.2008.23), l’amministrazione confermando la propria proposta di decisione del 20 novembre 2007 (doc. AI 62-1; 32.2008.23), ha respinto la richiesta di prestazioni sulla base della documentazione medica acquisita agli atti in seguito alla decisione del 10 luglio 2007 e della perizia specialistica della Dr.ssa __________. Non è risultato infatti che lo stato di salute dell’assicurato abbia subito delle modifiche dopo il mese di settembre 2006 e nemmeno dal mese di aprile 2007. Il danno alla salute, di cui il ricorrente è portatore gli comporta ancora e unicamente una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura dell’11%.

 

                               1.9.   Il ricorrente, tramite il proprio patrocinatore, ha interposto un tempestivo ricorso anche contro la suddetta decisione riprendendo sostanzialmente le medesime argomentazioni e richieste del precedente ricorso del 30 luglio 2007 (doc. I; 32.2008.23).

 

                             1.10.   Nella risposta del 5 marzo 2008 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV; 32.2008.23).

 

1.11.Pendente causa il TCA ha interpellato la Dr.ssa __________, la quale è stata invitata a motivare in maniera più approfondita la patologia del ricorrente (doc. XII).

 

                                         La sua risposta è pervenuta al TCA il 16 settembre 2008 (doc.    XIII).

 

                                         L’UAI ha formulato le proprie osservazioni in data 25 settembre 2008 (doc. XVI), mentre l’assicurato, da parte sua, con scritto del 22 settembre 2008 (XV).

                                         Tali scritti sono stati trasmessi alla relativa controparte per conoscenza (doc. XVII, XVIII).

 

 

                                         in diritto

                                      

                                          In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

 

                                         a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;

                                         b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

 

                                         Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro due decisioni rilasciate dallo stesso assicuratore (Ufficio AI) e che esse sono tra loro strettamente connesse (versamento di una rendita intera d’invalidità dopo il 31 dicembre 2006), le procedure ricorsuali sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K 139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).

                                                                                

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.4.   Il TCA è chiamato a statuire se l’UAI ha correttamente oppure no attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° dicembre 2005 e il 31 dicembre 2006, negando in seguito il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.1.).

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

 

                               2.6.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                               2.7.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

 

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

 

2.2  Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

 

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

 

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

 

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

 

                                         Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

 

 

                               2.8.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

                                         Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

 

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

                                         Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

 

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

 

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

 

                                         In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

 

"  (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

 

                               2.9.   Nella presente fattispecie l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° dicembre 2005 e il 31 dicembre 2006, fondandosi in particolare sulla documentazione medica agli atti (cfr. certificati medici Dr. Med. __________ e Dr. Med. __________).

                                         Questa conclusione può essere fatta propria dal TCA.

 

                                         Si tratta ora di stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare in seguito il diritto a prestazioni.

 

                                         Con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia reumatologica (Dr. Med. __________), sia quella psichiatrica (Dr. Med. __________).

                                         L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal Dr. Med. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nel suo referto del 14 settembre 2006 ha posto le diagnosi reumatologiche con ripercussione sulla capacità lavorativa di “sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in minime alterazioni degenerative agli ultimi segmenti della colonna lombare (L4-S1), cifoscoliosi della dorsale, decondizionamento muscolare, periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra, epicondilopatia omeroradiale a destra e dolori coxogeni a sinistra di non chiara eziologia” (doc. AI 18-19; inc. 32.2007.253).

 

                                         Questo specialista ha precisato:

 

"  (…)

Tenendo conto del danno alla salute attuale, l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5‑10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10‑25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 25‑45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto con il braccio destro, spesso pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto con il braccio sinistro. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 %, dal momento della stesura di questa perizia.

Premesso che siano soddisfatte le condizioni ergonomiche sopramenzionate, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo nella professione appresa di venditore.

Nella sua ultima attività principale come impiegato presso la __________ addetto al servizio di logistica con carico e scarico dei treni, smistamento degli invii e della corrispondenza, lavori in parte non rispecchianti le condizioni ergonomiche menzionate con movimenti ripetitivi di flessione e torsione dei rachide, svolte quasi sempre in posizione eretta, con necessità di sollevamento di carichi pesanti, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 30% dal giorno della stesura di questa perizia.” (doc. AI 18-19)

 

 

                                         L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel suo referto del 14 settembre 2006 (doc. 19-1; inc. 32.2007.253) posta la diagnosi di “disturbo della personalità emotivamente instabile, variante impulsiva (ICD10-F60.3) e dipendenza da bevande alcoliche, remissione parziale (ICD10-F10.201)”, ha ritenuto RI 1 non abile al lavoro presso il precedente datore di lavoro in considerazione della situazione venutasi a creare, ma teoricamente abile al lavoro in un’attività conforme alle sue capacità previo orientamento professionale e sostegno psicologico intensivo (doc. AI 19-4/5; inc. 32.2007.253).

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 29 settembre 2006, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente hanno posto la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa:

 

"  (...)

7    VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

 

L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica globale dell'assicurato nell'attività da ultimo svolta di addetto alla logistica presso la __________ di __________ è da considerare nullo in quanto non più esigibile dal punto di vista psicologico e mentale. Inserito in un altro ambiente di lavoro, in cui l'assicurato possa ritrovare la soddisfazione interiore e quindi eliminare gli effetti nefasti dell'esperienza professionale precedente, con un mansionario rispettoso delle esigenze descritte dal nostro consulente reumatologo, il grado di capacità lavorativa è valutabile nella misura del 100% (per esempio in qualità di venditore di articoli sportivi).

 

8    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Si manifestano prevalentemente nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale, legati a problemi insorti sul posto di lavoro, complicati dall'uso eccessivo di bevande alcoliche (assunte a scopo di automedicazione per sedare l'ansia) e da una elaborazione negativa degli eventi con in particolare pensieri fissi a carattere aggressivo nei confronti del datore di lavoro. Riteniamo pertanto che l'attività da ultimo svolta presso la __________ di __________ non è più praticabile tenuto conto della situazione venutasi a creare e della incapacità dell'assicurato di controllare e gestire gli impulsi, ciò che comporta difficoltà nell'esecuzione e nell'espletamento delle mansioni.

 

A livello muscolo - scheletrico, nella sua ultima attività principale quale impiegato presso la __________ addetto al servizio di logistica con carico e scarico dei treni, smistamento degli invii e della corrispondenza, necessità quindi di sollevamento e trasporto di carichi pesanti, l'assicurato presenta una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 30%.

 

La limitazione della capacità di lavoro esiste a nostro avviso a partire da dicembre 2004 (scompenso ansio - depressivo con uso dannoso di sostanze alcoliche) data a partire dalla quale l'assicurato è stato considerato inabile al lavoro al 50%. La situazione è poi ulteriormente peggiorata sul piano psicologico e mentale (ricovero in clinica psichiatrica) a partire dal 26.02.2005 con capacità lavorativa nulla. Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato miglioramenti e, come discusso sopra riteniamo che l'attività da ultimo svolta presso la __________ di __________ non è più esigibile. La prognosi valetudinaria futura rimane aperta, riteniamo che l'assicurato vada considerato teoricamente abile al lavoro in misura completa presso un altro datore di lavoro, in attività conforme alle sue capacità e con un sostegno psicologico intensivo.

 

9    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Provvedimenti di integrazione professionali quali un riorientamento professionale, il sostegno a un collocamento in un altro posto di lavoro sono a nostro avviso da prendere in considerazione. Presso il SAM, nonostante la complicata situazione in cui l'assicurato è venuto a trovarsi, egli ha mostrato uno spiraglio relativo alla possibilità che si verifichino situazioni migliori, in grado di far emergere la sua personalità, ciò ovviamente al di fuori dei confini della __________ dove la situazione si è ormai deteriorata in maniera irreversibile.

 

Sul piano medico - teorico l'assicurato è in grado di svolgere altre attività, riteniamo che possa far valere le sue competenze nel campo della vendita di materiale sportivo, avendo in questo settore una formazione professionale specifica acquisita oltre a una esperienza. In attività simili, dove l'assicurato possa ritrovare la soddisfazione interiore e rispettose delle esigenze descritte dal nostro consulente reumatologo a pagina 6 del suo rapporto, la capacità lavorativa è attualmente da considerare in misura completa.

 

Ribadiamo tuttavia l'importanza che la presa a carico specialistica risulti intensiva onde permettere all'assicurato di reinserirsi nel mondo del lavoro e così eliminare gli effetti nefasti dell'esperienza professionale precedentemente vissuta. In questo senso il nostro consulente psichiatra ha preso contatto con lo psichiatra e lo psicologo curanti i quali si sono detti d'accordo circa questo impegno.

 

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Domande supplementari non sono poste.

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste."

(Doc. AI 18-12+13+14, inc. 32.2007.253)

 

Il ricorrente è stato successivamente ricoverato presso la Clinica __________ per una “…riesacerbazione della sintomatologia depressiva di base toccando la sfera affettiva, cognitiva e volitiva” (doc. AI 45-47; inc. 32.2007.253). Il Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto il decorso della malattia lento e orientato verso la cronicizzazione con una prognosi valetudinaria sfavorevole a media e lunga scadenza (doc. AI 45-47; inc. 32.2007.253).

 

In data 14 maggio 2007 il medico del SMR, Dr. __________, ha precisato all’indirizzo dell’UAI  (doc. AI 38-1; inc. 32.2007.253) che il ricovero in ambiente psichiatrico a partire dal 14 aprile 2007 non ha mutato le valutazioni anteriori che ritenevano l’assicurato teoricamente abile al lavoro in misura completa a decorrere dal mese di settembre 2006 presso un altro datore di lavoro in attività conforme alle sue capacità dal punto di vista fisico e psicologico (doc. AI 24-1; inc. 32.2008.23).

 

                                         Sulla base della documentazione medica e della perizia specialistica interdisciplinare del SAM del 29 settembre 2006, l’UAI ha quindi ritenuto l’insorgente totalmente inabile nella sua abituale attività di addetto alla logistica, per contro, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, lo stesso risulta abile al 100%.

Di conseguenza l’UAI ha soppresso la rendita intera d’invalidità a partire dal mese di gennaio 2007.

 

Il 10 luglio 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso all’UAI il seguente certificato medico del Dr. __________ del 2 luglio 2007: (doc. VI1; inc. 32.2007.253)

 

"  (…)

Assistiamo ad una vera involuzione affettiva e cognitiva, e di conseguenza anche della volitività. Tutti i processi psichici sono marcati da una profonda regressione delle funzioni vitali.

 

Durante il lungo periodo di degenza si sono manifestati ridottissimi progressi dovuti all’appoggio massiccio relativo alla cura stazionaria.

Privo di tale supporto, alla dimissione, il signor RI 1 ha manifestato una evidente incapacità ad auto gestirsi e una carenza di responsabilità nei confronti della famiglia dove il dialogo è da tempo interrotto e che lui vive in modo ostile e persecutorio.

L’abuso immediato e indifferenziato di bevande alcoliche rappresenta la fragilità psichica di cui il signor RI 1 è portatore.

Secondo scienza e coscienza questo decorso non permette di prevedere alcun sviluppo favorevole né dal profilo lavorativo-reintegrativo, né dal profilo psicologico. Anzi, il lento degrado verso l’isolamento, la depressione, l’emarginazione compromettono a media lunga scadenza le poche risorse ancora a sua disposizione.

È opportuno, secondo noi, che queste considerazioni possano essere riconfermate dopo attento esame in ambito peritale per una ridefinizione del quadro clinico”.

 

                                         Alla luce del referto del Dr. med. __________ (doc. AI 46-1; inc. 32.2008.23) l’UAI ha sottoposto RI 1 ad una visita presso la Dr.ssa med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                        

                                         Nel suo referto del 3 ottobre 2007 questa specialista ha posto la diagnosi di disturbo dell’adattamento con reazione ansia-depressiva prolungata (ICD10:F43.22), dal 2004; disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD 10:F60.30); uso dannoso di alcool, dal 2004.

                                         Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità di lavoro la Dr.ssa __________ ha affermato:

 

"  (...)

1.      Menomazioni a livello psicologico (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

 

1.1    a livello psicologico e mentale:

 

l'assicurato attualmente non è in grado di svolgere un'attività che richiede un intenso contatto con persone o l'inserimento in una rigida scala gerarchica. Vi è inoltre una riduzione della caricabilità a livello psichico, situazioni stressanti porterebbero ad un aggravamento dei disturbi e dell'abuso etilico.

 

1.2    a livello fisico:

 

Non può svolgere attività che richiedono sollevamento di pesi superiori a 10-15kg, lavori manuali al di sopra della testa o frequenti rotazioni del tronco.

 

1.3    nell'ambito sociale:

 

Vedi punto 1.1.

 

2.      Conseguenze dei disturbi sull'attività attuali:

 

2.1    Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

 

I disturbi dell'assicurato si ripercuotono in modo negativo sull'attuale attività.

 

2.2    L'attività attuale è ancora praticabile?:

 

No.

 

2.4    È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro

 

Si, al 100% per l'ultima attività esercitata. quale impiegato delle poste.

 

2.6    Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%:

 

100% dal 26.02.2005 per l'ultima attività svolta.

 

2.7    Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

 

Dall'inizio dell'attuale inabilità lavorativa nonostante il supporto psicoterapico e farmacologico vi è stata una cronicizzazione dei disturbi.

 

3.      L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

 

No

 

C.     Conseguenze sulla capacità d'integrazione

 

1       E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

 

A causa dell'ultima decisione dell'AL del 24 aprile 2007 non sono attualmente in corso ne sono previsti provvedimenti di integrazione professionale. Considerando la struttura personologica dell'assicurato e le sue attuali difficoltà psicologiche ritengo invece che tali provvedimenti siano auspicabili. L'assicurato presenta tutt'ora risorse e capacità lavorative residue ma incontra difficoltà nella ricerca di un nuovo posto di lavoro a causa dei suoi vissuti psichici negativi e della sua impulsività. Necessita quindi di un accompagnamento e aiuto al collocamento. Attività esigibili potrebbero essere nell'ambito industriale, di assemblaggio, di sorveglianza, logistica o manutenzione. Idoneo sarebbe anche un posto di lavoro con un numero limitato di colleghi o un limitato carico di stress. Il settore della vendita non è attualmente proponibile dato che si troverebbe eccessivamente esposto a contatti con i clienti che - non sempre sarebbe in grado di gestire. Inserito in un'attività idonea potrebbe essere abile al lavoro al 100% o eventualmente all'80%. Un' attività lavorativa svolgerebbe inoltre avrebbe inoltre un effetto stabilizzante sui disturbi psichici dell'assicurato."

(Doc. AI 66-21+22+23+24+25, inc. 32.2008.23)

 

Sulla scorta della documentazione medica acquisita agli atti e della perizia specialistica della Dr.ssa __________, l’amministrazione ha quindi emanato la decisione del 24 gennaio 2008 (doc. AI 63-1; inc. 32.2008.23).

 

                                          In corso di causa, il TCA si è rivolto alla Dr.ssa __________        richiedendo ulteriori informazioni riguardo alla patologia                     psichiatrica dell’assicurato (doc. XII):

 

“Gentile Dott.ssa __________,

 

lo scrivente Tribunale è chiamato a dirimere la vertenza che vede opposto il signor RI 1, che lei ha avuto modo di visitare il 21 agosto 2007, all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI).

 

Rispetto alla valutazione del Dr. Med. __________ – nell’ambito della perizia plurisciplinare SAM del 14 settembre 2006 - che ha posto la diagnosi di “disturbo della personalità emotivamente instabile, variante impulsiva (ICD10-F60.3)” e “dipendenza da bevande alcoliche, remissione parziale (ICD10-F10.201)”, nella sua perizia psichiatrica del 3 ottobre 2007 lei ha posto la diagnosi aggiuntiva di “disturbo dell’adattamento con reazione ansia-depressiva prolungata (ICD10:F43.22), dal 2004”.

 

Nella medesima perizia al quesito circa lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro del signor RI 1 (domanda 2.7., pag. 12) lei ha risposto che dall’inizio dell’attuale inabilità lavorativa nonostante il supporto psicoterapico e farmacologico vi è stata una cronicizzazione dei disturbi.

 

Tuttavia, nelle conseguenze sulla capacità d’integrazione (punto C, pag. 13), lei conclude dicendo che il paziente inserito in un’attività idonea potrebbe essere abile al lavoro al 100% o eventualmente all’80%.

 

Con la presente, la invito cortesemente a motivarci in modo più approfondito le conseguenze della patologia aggiuntiva suindicata e della cronicizzazione dei disturbi sulla capacità lavorativa dell’assicurato.”

 

                                          Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 18          settembre 2008 (doc. XIII):

 

“Egregio Avvocato,

 

come da lei richiesto le riferisco in merito alla persona indicata a margine.

 

Ho peritato il signor RI 1 il 21 agosto 2007 su incarico del Centro Peritale di __________.

In tale data ho potuto constatare uno stato depressivo reattivo alla conflittualità sul posto di lavoro e al conseguente licenziamento. La sintomatologia si è protratta nel tempo e soddisfa i criterio diagnostici di sindrome da disadattamento secondo ICD 10.

 

Il disturbo di personalità soggiacente e già citato nella precedente perizia aumenta la predisposizione al manifestarsi di tale sindrome da disadattamento, ma senza l’evento stressante la condizione di disagio psichico non sarebbe insorta.

L’assicurato presenta un malessere soggettivo che interferisce con la sua capacità lavorativa e il suo funzionamento sociale.

Si sente scoraggiato, demotivato e frustrato. Si vive come vittima della situazione. A causa del suo disturbo di personalità la sua capacità di autocritica è fortemente ridotta, mentre è costantemente presente una forte impulsività e rabbia che sfocia anche in atteggiamenti aggressivi e rivendicativi nei confronti dell’ex datore di lavoro.

 

Il disagio psichico ha portato ad un incremento massiccio di bevande alcoliche, ciò che aggrava ulteriormente la situazione dell’assicurato.

 

A mio giudizio al momento della perizia l’assicurato era sicuramente inabile per il posto di lavoro alle poste (inabilità lavorativa del tutto teorica in quanto questo posto di lavoro non esiste più) e, nelle sue condizioni, inabile anche nella ricerca di un nuovo posto di lavoro.

All’assicurato sono stati negati provvedimenti professionali sulla base di un calcolo teorico di riduzione della capacità di guadagno senza riformazione specifica.

 

Lo stato depressivo cronico, i forti sentimenti di rabbia e frustrazione, il sentimento di aver subito un importante ingiustizia, in assenza di totale autocritica non permettono tuttavia all’assicurato di svolgere con serenità una concreta ricerca di un’altra attività professionale.

 

In questo senso avevo valutato una progressiva capacità lavorativa solo in concomitanza con un concreto aiuto all’inserimento professionale (ricerca di un nuovo posto di lavoro) da parte dell’assicurazione invalidità.

In caso contrario l’assicurato persiste nella sua struttura patologica e nel rafforzamento dei sintomi”.

 

                             2.10.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

 

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                             2.11.   Nell’evenienza concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale deve rilevare quanto segue in merito alla valutazione medica delle patologie dell’interessato.

 

                           2.11.1   Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico, il Dr. Med. __________ nel suo referto peritale del 14 settembre 2006 ha rilevato che in un lavoro adatto al suo stato di salute RI 1 è abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%. Per quanto riguarda invece la professione appresa di venditore, lo specialista ha ritenuto l’assicurato abile nella misura del 100% con un rendimento massimo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni ergonomiche indicate al consid. 2.8.

                                         Il TCA non ha motivo di distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del resto state smentite da certificati medici attestanti delle patologie reumatologiche maggiormente invalidanti in grado di influire sulla capacità lavorativa dell’interessato. Lo stesso ricorrente nelle osservazioni del 7 maggio 2007 e nel ricorso 30 luglio 2007 (per quanto riguarda la prima procedura 32.2007.253) e nelle osservazioni 23 novembre 2007 e nel ricorso 11 febbraio 2008 (per la seconda procedura 32.2008.23), non ha fatto nessun accenno a patologie reumatologiche di cui soffrirebbe ancora il proprio assistito, limitandosi ad illustrare un peggioramento della patologia psichiatrica e allegando certificazioni mediche solo per quanto riguarda quest’ultima affezione.

 

                                         Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente e approfonditamente valutato dal Dr. __________.

 

                           2.11.2   L’aspetto psichiatrico è stato vagliato nel contesto della perizia del SAM, tramite il consulto specialistico del Dr. __________ il quale nel suo rapporto peritale del 14 settembre 2006, dopo aver diagnosticato un disturbo della personalità emotivamente instabile, variante impulsiva (ICD10-F60.3) e dipendenza da bevande alcoliche, remissione parziale (ICD10-F10.201) ha ritenuto l’assicurato “…non abile al lavoro presso il precedente datore di lavoro tenuto conto della situazione venutasi a creare che ha profondamente minato il clima di fiducia, di collaborazione, di correttezza e di rispetto necessario all’espletamento normale delle sue funzioni di impiegato” (doc. AI 19-4; inc. 32.2007.253), ma abile in un’attività conforme alle sue capacità previo orientamento professionale e sostegno psicologico intensivo (doc. AI 19-5; inc. 32.2007.253).

 

                                         La Dr.ssa Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel proprio referto del 3 ottobre 2007 dopo aver proceduto al riassunto degli atti medici, all’anamnesi sociale, lavorativa, all’anamnesi da terzi e illustrato i dati soggettivi e le constatazioni obiettive dell’assicurato ha posto una diagnosi che parzialmente ricalca quella del Dr. __________ rilevando un disturbo dell’adattamento con reazione ansia-depressiva prolungata (ICD10:F43.22) dal 2004, un disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD 10:F60.30) e un uso dannoso di alcool dal 2004.

 

                                         I due periti consultati dall’amministrazione concordano anche per quanto riguarda la valutazione delle conseguenze sulla capacità di lavoro. RI 1 è considerato inabile al 100% nella sua precedente professione di impiegato delle poste (doc. AI 66-23; inc. 32.2008.23), per contro in attività adeguate nell’ambito industriale, di assemblaggio, di sorveglianza, logistica o manutenzione sarebbe idoneo al lavoro al 100% o all’80% previo un adeguato orientamento professionale e sostegno psicologico (doc. AI 19-5; inc. 32.2007.253; doc. AI 66-25; inc. 32.2008.23).

 

                                         Il TCA nota tuttavia che secondo questi medici un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e della sua capacità lavorativa sarà possibile solo dopo la messa in atto di un sostegno all’inserimento professionale. Tale premessa è stata ulteriormente evidenziata dalla Dr.ssa __________ nello scritto del 18 settembre 2008, dove la specialista ha sottolineato che la progressiva capacità lavorativa di RI 1 è da valutare in concomitanza con un concreto aiuto all’inserimento professionale senza il quale “l’assicurato persiste nella sua struttura patologica e nel rafforzamento dei sintomi” (doc. XIII; inc. 32.2007.253).

 

                                         In particolare la Dr.ssa __________, interpellata dal TCA esplicitamente su questo punto, ha rilevato che: “A mio giudizio al momento della perizia l’assicurato era sicuramente inabile per il posto di lavoro alle poste (inabilità lavorativa del tutto teorica in quanto questo posto di lavoro non esiste più) e, nelle sue condizioni, inabile anche nella ricerca di un nuovo posto di lavoro” (doc. XIII).

 

                                         Anche il medico curante Dr. __________ ha, del resto, espresso una valutazione che ricalca sostanzialmente quella dei periti interpellati dall’amministrazione, in particolare per quanto riguarda l’incapacità dell’assicurato di auto gestirsi e la prognosi sfavorevole dal profilo lavorativo-reintegrativo e psicologico (doc. VI1; inc. 32.2007.253).

 

                                         Va al riguardo rilevato che le decisioni impugnate non       contengono indicazioni circa la capacità lucrativa residua                       dell’assicurato in caso di (eventuale) esecuzione di cure e                                          misure d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGA),     limitandosi a ritenere l’assicurato abile in misura completa ma                                     appunto senza tenere adeguatamente conto delle condizioni               poste dai periti per ritenere RI 1 abile in misura completa, ovvero: la messa in atto di misure d’integrazione.

 

                                         Del resto secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in taluni casi, la possibilità di procedere a misure di integrazione non osta necessariamente alla concessione della rendita (cfr. in particolare 9C 337/2007).

 

                                         Pertanto questa Corte deve concludere che l’assicurato senza la messa in atto di cure e misure d’integrazione è da ritenersi totalmente inabile al lavoro anche dopo il 31 dicembre 2006.  Alla luce di quanto sopra, richiamata anche la giurisprudenza citata del Tribunale federale, i ricorsi vanno accolti e le decisioni impugnate annullate - nella misura in cui hanno negato a RI 1 il diritto alla rendita intera d’invalidità anche dopo il 31 dicembre 2006.

 

                                         Sarà poi compito dell’amministrazione in sede di revisione valutare la capacità lavorativa dell’assicurato                                      dopo la messa in atto delle suindicate misure.

 

 

 

                                       

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   l ricorsi sono accolti e le decisioni impugnate annullate.

                                         § RI 1 ha diritto a una rendita intera d’invalidità a     decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 400.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili     (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti