Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 dicembre 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale ausiliaria di cura presso la __________ di __________ (doc. AI 11/1-3), nel mese di gennaio 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) fibriomialgia – patologia psichiatrica (...)” (doc. AI 2/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM, doc. AI 26/1-33) – l’Ufficio AI, con decisione 14 giugno 2006 (doc. AI 29/1-3 e 32/1-2), ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità del 40%) dal 1. agosto 2005.
1.2. Il 16 agosto 2006 il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha scritto all’Ufficio AI una lettera del seguente tenore:
" (…)
con l’autorizzazione e l’invito della nostra paziente in epigrafe, sottoponiamo alla vostra cortese attenzione la situazione clinica recente della stessa.
Questo a titolo di richiesta di una rivalutazione della vostra decisione del 14.6.2006.
La Signora RI 1 si trova sull’orlo di un grave scompenso ansioso-depressivo con dei risvolti auto ed etero-agressivi che potrebbero palesarsi bruscamente e pericolosamente.
In quanto terapeuti stiamo seguendo in modo assiduo e vigile l’evolversi della situazione, pronti ad intervenire qualora la situazione dovesse precipitare.
Cionondimeno rimaniamo preoccupati e perplessi per una situazione che ormai si verifica con sempre maggior frequenza e che in questo caso specifico, si esprime con una sofferenza soggettiva e aggressiva particolarmente acuta e palpabile.
La Signora RI 1 è umiliata ed esasperata per il trattamento subito al SAM di __________ in occasione della visita del 24 febbraio 2006.
Ora presenta un quadro di agitazione, rabbia, paura, perdita di posizione all’interno della relazione terapeutica; dolori acuti, disperazione, con vissuti abbandonici e di tipo interpretativo-persecutorio.
Si tratta, in buona sostanza, di un errore di valutazione – da parte del SAM – che in quanto comprensibile appare però non condividibile, soprattutto tenuto conto della reale, profonda e duratura sofferenza, unita ad impotenza invalidante maggiore che condannano la paziente all’emarginazione/esclusione sociale unitamente al rischio di gesti inconsulti e disperati di un soggetto che oramai non ha più nulla da perdere.
Vi prego pertanto di voler intervenire alfine di aiutarci a scongiurare un pericolo reale che è una vera e propria bomba ad orologeria.
Un trattamento stazionario anche coatto non risolverebbe – qualora si dovesse imporre – la questione che appare strettamente vincolata alla forte consapevolezza della paziente in merito alla sua realtà e al suo annichilimento.
(…)” (doc. AI 33/1-2)
1.3. Con progetto di decisione 25 ottobre 2006 – trasmesso alla RA 1, __________, suo rappresentante – l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata la “(…) non entrata in materia sulla richiesta di revisione della rendita (…)” adducendo:
" (…)
Tramite il dr. __________ è stata inoltrata una richiesta di revisione della rendita.
(…)
Con decisione del 14.06.2006 abbiamo riconosciuto all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità. Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data. La nuova valutazione di una situazione invariata non è possibile.
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, risulta che non sono stati messi in luce elementi clinici atti a suffragare un peggioramento delle condizioni di salute, motivo per cui non sono dati i presupposti per entrare nel merito della succitata richiesta.
(…)” (doc. AI 43/1-2)
Con scritto 24 novembre 2006 la RA 1 ha chiesto all’Ufficio AI una proroga del termine per presentare le osservazioni in quanto non ancora in possesso del rapporto medico del dr. __________ (doc. 45/1).
In calce a detto scritto figura la seguente nota manoscritta: “(…) evasa telefonicamente: 27.11.06/10.37. Tel e parlato con la Sig.ra __________, spiegato che il termine non è prorogabile. FRV (…)” (doc. AI 45/1).
1.4. Con decisione 4 dicembre 2006 l’Ufficio AI, adducendo gli stessi motivi già esposti nel progetto di decisione 25 ottobre 2006, non è entrato nel merito della richiesta di revisione della rendita (doc. AI 46/1-2).
1.5. Contro questa decisione l’assicurata, sempre tramite la RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – invocato un vizio di forma (lo scritto del 16 agosto 2006 del dr. __________ era da intendersi quale opposizione alla decisione 14 giugno 2006 dell’Ufficio AI e pertanto doveva essere emessa una decisione su opposizione e non si giustificava l’emissione del progetto di decisione inerente la revisione della rendita) e contestata la valutazione medica – ha chiesto:
“In via principale:
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione del 4.12.2006 resa dall’UAI è annullata, per vizio di forma.
2. L’incarto è retrocesso all’UAI affinché proceda con gli ulteriori accertamenti del caso, nonché all’emissione di una formale decisione su opposizione.
3 Protestate tasse, spese e ripetibili.
In via subordinata:
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione del 4.12.2006 resa dall’UAI è annullata, per vizio di forma.
2. E’ ammesso agli atti il rapporto allestito dal Dr. med. __________ in data 18.12.2006, attestante l’oggettivo stato di salute della signora RI 1, nonché il relativo peggioramento (documento per cui era stata richiesta la proroga non concessa).
3. E’ fatto ordine all’UAI di espletare gli ulteriori accertamenti del caso e di emettere la relativa decisione formale.
4. Protestate tasse, spese e ripetibili.” (doc. AI 48/5-6)
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso sostenendo:
" (...)
In fase di ricorso, e per la prima volta, parte ricorrente indica che il certificato del Dr. med. __________ era da intendere quale opposizione alla decisione del 14 giugno 2006. In precedenza la citata censura non è mai stata sollevata né dall’assicurata né dal suo rappresentante, pur avendo avuto questi ultimi la possibilità di esprimersi nel merito sull’arco di quasi tre mesi (si osserva che l’Ufficio AI ha inviato l’incarto dell’assicurata in visione alla RA 1 il 19.9.2006 e che la medesima avrebbe potuto rilevare la questione procedurale dall’inizio, ciò che non è successo in concreto, neppure con osservazioni al progetto di decisione!). Inoltre si sottolinea come nello scritto della spettabile RA 1 del 27 ottobre 2006 al Dr. med. __________, onde rispondere al progetto di decisione AI, viene indicato al medico “per potere inoltrare delle osservazioni al progetto di decisione inerente la revisione della rendita AI della signora RI 1, ci preme di conoscere se – dal profilo prettamente medico – vi sia un oggettivo peggioramento dello stato di salute della medesima (ed in che misura) a far data dal 14.06.2006” (cfr. doc. D del 27.10.2006 prodotto da parte ricorrente; inoltre cfr. doc. AI n. 45-1 con richiesta di proroga della RA 1 all’UAI per presentare le osservazioni scritte).
(…)" (doc. IV, pag. 2)
1.7. Con lettera 7 novembre 2007 il TCA ha posto le seguenti domande all’Ufficio AI:
“1. Di regola le decisioni dell'Ufficio AI vengono spedite il medesimo giorno della data di emanazione?
Cambia qualcosa se il giorno dell'emanazione è un giorno precedente un giorno infrasettimanale festivo?
2. Di regola le decisioni dell'Ufficio AI vengono spedite per posta "A", per posta "B" o per lettera raccomandata?
3. La decisione 14 giugno 2006 (qui allegata in copia) quando precisamente e in quale forma è stata intimata all'assicurata?
(si rende attenti al fatto che il 15 giugno 2006 era un giorno infrasettimanale festivo)” (doc. VI)
Con scritto 14 novembre 2007 l’Ufficio AI ha risposto come segue:
“1. di regola, le decisioni dell'Ufficio sono spedite il medesimo giorno della data d’emissione. Non cambia nulla se il giorno successivo è festivo;
2. di regola, le decisioni sono spedite per posta B;
3. secono quanto indicato dalla consulente incaricata, e in conformità a quanto risposto alle prime due domande, a decisione sarebbe stata spedita per posta B lo stesso giorno d’emissione (quindi, 14 giugno 2006)” (doc. VII)
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la lettera 16 agosto 2006 del dr. __________ andava ritenuta quale domanda di revisione della decisione 14 giugno 2006 e, conseguentemente, se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della stessa.
2.3. Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, dal 1. luglio 2006 (entrata in vigore della modifica 16 dicembre 2005), dell’assicurazione per l’invalidità (l’art. 69 cpv. 1 lett a LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, stabilisce infatti che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’Ufficio AI)
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Le disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005 (misure per la semplificazione della procedura) prevedono che:
" Il diritto previgente si applica:
a. alle decisioni emanate dall’Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;
b. alle opposizioni pendenti presso l’Ufficio AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;
c. ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.”
2.4. L’Ufficio AI, con decisione 14 giugno 2006 (doc. AI 29/1-3 e 32/1-2), ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità del 40%) dal 1. agosto 2005.
Il 1. luglio 2006 – momeno dell’entrata in vigore delle disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005 (misure per la semplificazione della procedura) – la decisione 14 giugno 2006 dell’Ufficio AI non era ancora ancora passata in giudicato e pertanto, nel caso concreto, va applicato il diritto previgente (cfr. consid. 2.3 in fine).
Con lo scritto 16 agosto 2006 (doc. AI 33/1-2, riprodotto in esteso al consid. 1.2) il dr. __________, a nome e per conto della sua paziente, ha chiesto una rivalutazione della decisione 14 giugno 2006 sostenendo in particolare che “(…) si tratta, in buona sostanza, di un errore di valutazione – da parte del SAM – che in quanto comprensibile appare però non condividibile, soprattutto tenuto conto della reale, profonda e duratura sofferenza, unita ad impotenza invalidante maggiore che condannano la paziente all’emarginazione/esclusione sociale unitamente al rischio di gesti inconsulti e disperati di un soggetto che oramai non ha più nulla da perdere. (…)” (doc. AI 33/1).
Ora, anche se ha chiesto una rivalutazione della decisione 14 giugno 2006, il dr. __________ ha contestato la perizia del SAM sulla quale l’Ufficio AI ha fondato la propria decisione.
Lo scritto 16 agosto 2006 del dr. __________ configurava dunque un’opposizione contro la decisione 14 giugno 2006 e non una domanda di revisione della stessa come erroneamente ritenuto dall’Ufficio AI.
Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che, al momento della ricezione dello scritto 16 agosto 2006 (cfr. doc. AI 33/1-2 e il timbro 22 agosto 2006 posto sulla lettera), la decisione 14 giugno 2006 non era ancora cresciuta in giudicato e ritenuto che lo stesso scritto soddisfa senz’altro i requisiti dell’art. 10 OPGA. Le esigenze relative alla conclusione e alla motivazione dell’opposizione sono infatti poco severe e è sufficiente che l’assicurato manifesti il suo disaccordo dal quale sia deducibile cosa richiede (cfr. in questo senso U. Kieser, “ATSG – Kommentar” pag. 521-523).
Del resto, se riteneva che lo scritto 16 agosto 2006 del dr. __________ non soddisfaceva i requisiti necessari per essere ritenuta quale valida opposizione, l’Ufficio AI avrebbe dovuto assegnare all’assicurata, in applicazione analogica dell’art. 61 cpv. 1 lett. b LPGA, un termine adeguato per colmare le lacune (cfr. U. Kieser, op. cit. pag. 522).
Di conseguenza, vista l’opposizione 16 agosto 2006 (ritenuta, lo si ribadisce, a torto, quale domanda di revisione) interposta contro la decisione 14 giugno 2006, l’Ufficio AI avrebbe dovuto procedere all'esame dell'opposizione e in seguito ad emettere una decisione su opposizione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad emettere una decisione su opposizione.
Va qui ancora segnalato che l’opposizione 16 agosto 2006 interposta dall’assicurata il 16/22 agosto 2006 è tempestiva.
Infatti, a prescindere dal fatto che l’amministrazione non è in grado di provare quando è stata notificata (cfr. al riguardo la STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S.B., H 134/04, consid. 2), anche ammettendo che la decisione 14 giugno 2006 sia stata spedita lo stesso giorno – considerato l’invio per posta B, visto che il 15 giugno 2006 era la festività del Corpus Domini e ritenuto che la posta B non viene distribuita il sabato (cfr. www.posta.ch) – essa è pervenuta all’assicurata al più presto lunedì 19 giugno 2006.
In tale ipotesi – ritenuto che secondo l’art. 38 LPGA il computo del termine inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione, che se l’ultimo giorno è una domenica il termine scade il primo giorno feriale seguente e che i termini non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto – il termine di 30 giorni per sollevare opposizione è venuto a scadere lunedì 21 agosto 2006.
Pertanto, visto che l’opposizione datata 16 agosto 2006 porta quale data di ricezione il timbro 22 agosto 2006 (doc. AI 33/1), essa è stata spedita al più tardi il 21 agosto 2006 ed è quindi tempestiva.
2.5. Vincente in causa la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto a ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio affinché proceda come indicato al consid. 2.4.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti