Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.263

 

FS/sc

Lugano

10 settembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2007 di

 

 

 RI 1 

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 giugno 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 20 gennaio 2005 l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale operaia, adducendo:

 

"  (...)

Dagli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente dal profilo medico, emerge che il suo stato di salute non le pregiudica la capacità lavorativa in attività a livello fisico considerate medio-leggere, mentre che in attività cosiddette pesanti, quale ad esempio, ausiliaria di pulizie o dove deve sollevare pesi regolarmente oltre i 10 kg, esiste un'incapacità parziale.

Avendo svolto diverse attività con mansioni comunque idonee al suo stato di salute, quale operaia di fabbrica con mansioni leggere, non emergono i presupposti per considerare sufficienti gli impedimenti che possano darle il diritto ad un riconoscimento ad una rendita d'invalidità.

In considerazione del curriculum scolastico-lavorativo, dell'età non emergono neppure i presupposti per sottoporla a dei provvedimenti reintegrativi che possano sensibilmente migliorare l'attuale capacità di guadagno.

(…)" (doc. AI 15/1)

 

                               1.2.   Il 3 agosto 2005 l’assicurata ha introdotto una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 17/1-7).

 

                                         Dopo aver acquisito ulteriore documentazione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia a cura del Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 40/1-2).

 

                                         Con decisione 18 giugno 2007 (doc. AI 48/1-3), preavvisata con progetto 8 maggio 2007 (doc. AI 47/1-2), l’Ufficio AI ha nuovamente negato all’assicurata il diritto a prestazioni, adducendo:

 

"  (...)

Esaminati gli atti acquisiti in seguito alla sua nuova richiesta di prestazioni AI pervenuta presso la nostra amministrazione il 04.08.2005, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, in particolare dalla perizia pluridisciplinare a cui è stata sottoposta presso il Servizio Accertamento Medico (SAM), risulta che il suo stato di salute è invariato dall'anno 2003.

 

Si conferma pertanto quanto indicato nella decisione del 20.01.2005, ossia che il suo stato di salute le permette di svolgere attività lucrative considerate medio-leggere come quelle da lei già esercitate in passato (operaia di fabbrica con mansioni leggere).

 

In considerazione del curriculum scolastico-lavorativo, dell'età, e dell'assenza di una perdita di guadagno ipotetica causata dal danno alla salute, non si assolvono le condizioni per adottare dei provvedimenti reintegrativi che possano sensibilmente migliorare la sua attuale capacità di guadagno.

(…)" (doc. AI 48/2)

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto di essere posta al beneficio di una rendita intera sulla base di un grado di invalidità totale.

                                         Contestualmente l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, riservandosi di pronunciarsi su eventuali precise contestazioni, ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con scritto 21 settembre 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione.

 

                               1.6.   Con replica 8 ottobre 2007 il rappresentante dell’assicurata – visto che lo stato di salute sarebbe peggiorato, osservato come, considerati entrambi gli aspetti (fisico e psichico), l’ina-bilità lavorativa in un’attività adeguata si attesterebbe almeno al 60% e ritenuto che nel suo caso (63 anni, menomazioni fisiche e psichiche, minima scolarizzazione e straniera con poche conoscenze della lingua italiana) andrebbe applicata una riduzione del reddito ipotetico da invalido del 25% – ha ribadito la domanda di una rendita intera.

 

                                         Con scritto 12 ottobre 2007 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica.

 

                               1.7.   Con duplica 5 novembre 2007 l’Ufficio AI – rilevato che la documentazione medica prodotta è stata sottoposta al Servizio medico regionale (SMR) il quale ha concluso che la stessa non rende verosimile una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del SAM e osservato che “(…) per quanto riguarda eventuali ulteriori deduzioni del reddito d’invalida, sebbene non venga messa in discussione la reintegrabilità dell’assicurata (viene infatti chiesto di “dedurre una percentuale del 25% (ossia quella massima) a titolo di deduzione sociale”), il caso è stato sottoposto al Servizio integrazione. La situazione è stata discussa con la consulente in integrazione professionale Signora __________, la quale non ha riscontrato particolari fattori salariali di cui tenere conto (in un mercato equilibrato del lavoro). (…)” (XIV) – ha chiesto di confermare la decisione impugnata.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha respinto la seconda domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 3 agosto 2005.

 

                                         L’assicurata chiede che le venga riconosciuto il diritto ad una rendita intera AI.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).

 

                               2.6.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).

 

                                         Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversi-cherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

 

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

 

                               2.7.   Nel caso concreto con decisione 20 gennaio 2005 (doc. AI 15/1-2) l’Ufficio AI aveva respinto la prima richiesta di prestazioni 27 ottobre 2003 (doc. AI 2/1-7) fondandosi sul rapporto medico 11 gennaio 2005 (doc. AI 14/1-2) nel quale la dr.ssa __________, medico SMR, si era così espressa: “(…) la patologia predominante è quella reumatologica: secondo valutazione specialistica Dr. __________ (rapporto 11/2003), l’A. è da considerare pienamente abile per un lavoro fisico medio e leggero, mentre per lavori più pesanti tipo pulizia o sollevamento peso regolare oltre 10 kg esiste una incapacità lavorativa parziale. Ora, l’A. ha svolto diverse attività lavorative da operaia con contratti temporanei, con mansioni comunque non descritte. Di queste varie attività lavorative possono continuare ad essere svolte quelle medio-leggere senza limitazioni. Bisogna considerare che la maggior parte delle attività lavorative svolte dalle operaie in fabbrica hanno infatti carattere leggero fino al massimo mediamente pesante, per cui ritengo che l’A. non presenta delle limitazioni nello svolgimento di un’attività lavorativa di operaia di fabbrica. Non sono quindi indicati provvedimenti professionali.” (doc. AI 14/2).

 

                                         Nell’ambito della seconda domanda 3 agosto 2005 (doc. AI 17/1-7), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il SAM. Nel referto 29 gennaio 2007 (doc. AI 41/1-30) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto a capo a due consultazioni specialistiche esterne di natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

Stato ansioso nell’ambito di personalità labile.

 

Fibromialgia.

 

Sindrome dorsolombospondilogena cronica con:

      modiche alterazioni della statica;

      discopatia L5-S1 in presenza di una spondilolistesi di L5 grado I su probabile spondilolisi bilaterale di L5;

   ≈   epicondilite radiale cronica ds..

 

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

 

Incipiente gonartrosi ds..

 

Incipiente poliartrosi delle dita.

 

Osteopatia radilogica che dev’essere chiarita tramite densitometria."

(doc. AI 41/12-13)

 

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 60% come ausiliaria di pulizia presso uffici ed in altra attività [da] leggera a mediamente pesante. Come operaia di fabbrica a certe condizioni, in attività generalmente leggere anche se ripetitive, che permettono il rispetto delle regole dell’ergonomia, l’A. è abile al lavoro nella misura del 70%. S’intende un’attività a tempo pieno con rendimento proporzionalmente ridotto. Come aiuto-cucina l’A. è abile nella misura del 50%. (…)” (doc. AI 41/16), hanno concluso:

 

"  (...)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Predominante appare la patologia reumatologica, con la presenza, come detto, di una fibromialgia, una sindrome dorsolombospondilogena cronica, con modiche alterazioni della statica ed una discopatia L5-S1 su spondilolistesi di L5 grado I e probabile spondilolisi bilaterale di L5, con un'epicondilite radiale cronica ds. ed un'incipiente gonartrosi e poliartrosi, nonché un'osteopenia radiologica.

 

Pertanto l'A., dal punto di vista reumatologico teorico, come aiuto cucina è inabile al lavoro nella misura del 50% ed in altre attività mediamente pesanti.

 

Come ausiliaria di pulizia presso uffici ed in altre attività leggere e mediamente pesanti, ripetitive ed a volte inergonomiche, l'A. è inabile al lavoro nella misura del 40%, mentre come operaia di fabbrica a certe condizioni, ed in attività generalmente leggere, anche se ripetitive, che permettano il rispetto delle regole d'ergonomia, l'A. è inabile al lavoro nella misura del 30%, inteso come un'attività a tempo pieno con rendimento proporzionalmente ridotto.

 

La capacità lavorativa è diminuita a causa della fibromialgia, con dolori diffusi, disturbi del sonno e stanchezza cronica. Anche i problemi alla schiena, al ginocchio ds. ed alle dita incidono parzialmente sulla capacità lavorativa in attività fisiche.

 

La patologia psichiatrica, caratterizzata da uno stato ansioso nell'ambito di personalità labile, riduce la capacità lavorativa nella misura del 10-20% a causa dello stato d'apprensione ansiosa che incide sulla capacità di autogestione e di esecuzione dell'A., rendendola meno efficace.

 

Lo stato di salute dell'A. dev'essere considerato ridotto, così come sopra descritto, a partire dal 5.12.2003 in avanti.

 

Nel corso degli ultimi anni non si è potuto evidenziare un peggioramento dello stato di salute, che è rimasto più o meno invariato nel tempo, sia dal punto di vista psichiatrico sia reumatologico.

 

La prognosi è da considerare stazionaria nel tempo.

 

Dal dicembre 2003 lo stato di salute non ha mostrato modifiche.

 

 

9.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Come descritto in precedenza, l'A. risulta abile al lavoro nella misura del 70% nell'attività svolta in precedenza di operaia di fabbrica a certe condizioni, in attività generalmente leggere, anche se ripetitive, che permettono il rispetto delle regole di ergonomia.

S'intende un'attività svolta a tempo pieno con rendimento ridotto.

 

La patologia psichiatrica e quella reumatologica non devono essere sommate, in quanto entrambe prendono in considerazione il dolore cronico, la stanchezza e l'insonnia, dovute allo stato ansioso.

 

Come casalinga l'A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 90%.

 

 

10.      OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

(…)" (doc. AI 41/17-18)

 

                                         Sulla base degli accertamenti sopra descritti, con decisione 18 giugno 2007 (doc. AI 48/1-3), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni ritenuto uno stato di salute invariato dall’anno 2003 e ribadendo la capacità di svolgere attività lucrative medio-leggere come quelle già esercitate in passato quale operaia di fabbrica con mansioni leggere.

 

                               2.8.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

 

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene di dover riconoscere maggiore affidabilità ai risultati cui sono giunti i periti del SAM che, dopo discussione tra tutti i periti, hanno concluso per una capacità lavorativa del 50% quale aiuto-cucina, del 60% quale ausiliaria di pulizia presso uffici ed in altra attività da leggera a mediamente pesante e del 70% come operaia di fabbrica a certe condizioni e in attività leggere, anche se ripetitive, che permettano il rispetto dell’ergonomia.

 

                                         La dr.ssa __________, medico SMR, nel rapporto 11 gennaio 2005 (doc. AI 14/1-2), aveva concluso che “(…) l’A. non presenta delle limitazioni nello svolgimento di un’attività lavorativa di operaia di fabbrica (…)” (doc. AI 14/2), fondandosi esclusivamente sul rapporto 28 novembre 2003 (doc. AI 7/1-4) del dr. __________, FMH in fisiatria-reumatologia.

                                         L’Ufficio AI non aveva ritenuto a quell’epoca di dover approfondire l’aspetto psichiatrico e la dr.ssa __________, senza nemmeno visitare l’assicurata e a differenza del dr. __________ (doc. AI 6/1-3), FMH in medicina interna, aveva ritenuto la diagnosi di personalità labile con tratti istrionici-conversivi quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.

 

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto 5 dicembre 2006 (doc. AI 41/19-23), posta la diagnosi di “(…) stato ansioso nell’ambito di personalità labile (…)” ha concluso che “(…) nelle condizioni attuali la capacità lavorativa psichiatrica risulta a mio avviso ridotta del 10-20% (…)", osservando che "(…) da alcuni anni lo stato psichico dell’A. risulta mediamente stazionario. […] Il fattore che riduce la capacità lavorativa dell’A. risiede a mio parere nello stato di apprensione ansiosa che incide sulla capacità di autogestione e di esecuzione dell’A. rendendola meno efficace (…)” e precisando infine che “(…) la presa a carico specialistica va mantenuta nel tempo onde evitare un peggioramento dello stato di salute. (…)”(doc. AI 41/22).

 

                                         Di conseguenza devono essere ritenute le conclusioni dei periti del SAM che, considerati gli aspetti fisici e psichici, hanno concluso per una capacità globale del 50% quale aiuto-cucina, del 60% quale ausiliaria di pulizia presso uffici ed in altra attività da leggera a mediamente pesante e del 70% come operaia di fabbrica a certe condizioni e in attività leggere, anche se ripetitive, che permettano il rispetto dell’ergono-mia.

                                         Va ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

 

                                         Non è invece possibile concludere, come preteso dal suo patrocinatore, che l’assicurata sarebbe inabile al lavoro in una professione leggera e ripetitiva nella misura di almeno il 60%.

                                         La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nello scritto 5 ottobre 2007 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. D), non documenta e non motiva perché l’assicurata andrebbe ritenuta inabile al 100% in qualsiasi attività come da lei attestato nel rapporto medico 27 febbraio 2006 (doc. AI 38/1-3). Inoltre, in merito alla questione a sapere se vi è stato un peggioramento della situazione clinica e se del caso quando e in quale misura, la dr.ssa __________ ha precisato che “(…) in ogni modo vedendo la paziente 2 volte all’anno non sono in grado di registrare eventuali variazioni dello stato psichico. (…)” e, dopo aver attestato che “(…) probabilmente in un posto di lavoro con mansioni leggere e con molta accondiscendenza del datore di lavoro, ella potrebbe essere ritenuta abile al lavoro al 100% (…)”, ritenuti degli aspetti che esulano dalla valutazione prettamente medica, ha concluso che “(…) considerate le esigenze di produttività del mercato del lavoro odierno, ella però non riuscirebbe a superare un rendimento del 50%. (…)”.

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo certificato medico 20 settembre 2007 (doc. XII/Bis) rilasciato dal Centro __________.

                                         In tale referto, non è dato a sapere chi l’abbia firmato, non è espressa una valutazione in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata nè tantomeno figura da quando sarebbe in cura e a quale terapia sarebbe sottoposta.

                                         Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 22 ottobre 2007, ha rilevato:

 

"  (...)

In sede ricorso vengono presentati:

 

     -     certificato del dr. __________ del 18.7.2007: viene in pratica richiesta una perizia SAM (sic..)

     -     rapporto dr.ssa __________ del 5.10.2007:

                      assenza di modifica dello stato di salute dal 2003

                  ○    difficile situazione psicosociale

                  ○    vede l'assicurata 2x all'anno

     -     certificato medico del __________ (non risulta chiaro a chi firmato): assenza di nuovi elementi a parte la nota affermazione ripetitiva da parte del __________ che si tratta di gravissima psicopatologia (affermazione in netto contrasto con il rapporto del SAM e della curante dr.ssa __________.

 

valutazione:

     -     l'attuale documentazione medica presentata in sede di ricorso non rende verosimile una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM

     -     permangono quindi validi i limiti funzionali espressi dal SAM."

(doc. XIV/bis)

 

                                         Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

 

                                         Del resto, anche se preannunciata (XVI), l’assicurata non ha prodotto ulteriore documentazione medica.

 

                             2.10.   In conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurata è abile al lavoro nella misura del 50% quale aiuto-cucina, del 60% quale ausiliaria di pulizia presso uffici ed in altra attività da leggera a mediamente pesante e del 70% come operaia di fabbrica a certe condizioni e in attività leggere.

 

                                         Nei propri allegati l’avv. RA 1 ha chiesto ulteriori accertamenti medici specialistici e l’effettuazione di una prova di carico di lavoro.

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per concludere che l’assicurata è abile al lavoro al 70% nella sua attività di operaia di fabbrica a certe condizioni e in attività leggere.

                                         Del resto la __________, suo ultimo datore di lavoro, in merito alle attività svolte presso i diversi clienti ha dichiarato che “(…) purtroppo non sappiamo nello specifico quale era il mansionario della dipendente ma lavorando nella catena di produzione si presume che da alcuni clienti lavorasse in posizione eretta mentre da altri seduta senza sollevare pesi. (…)” (doc. AI 27/1).

 

                                         Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

 

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presentava da dicembre 2003, secondo la perizia pluridisciplinare del SAM, tra l’altro, un tasso di capacità lavorativa del 70% nella sua attività abituale di operaia di fabbrica, ella, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 30% della ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile del 40%, non vi sono i presupposti per concederle il diritto a prestazioni.

 

                             2.11.   In simili circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata deve dunque essere confermata.

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                             2.13.   La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere alla ricorrente il diritto a prestazioni ritenuto che il tasso di capacità lavorativa del 70% nella sua attività abituale di operaia di fabbrica attestato dal SAM non è stato contestato dalla dr.ssa __________ nel suo scritto  5 ottobre 2007 indirizzato all’avv. RA 1 (cfr. doc. D). La dr.ssa __________ non si è neppure espressa chiaramente sulla capacità lavorativa e nella sua valutazione ha considerato anche aspetti non di natura medica.

                                         Stesso discorso vale per il certificato medico 20 settembre 2007 (doc. XII/Bis) rilasciato dal Centro __________. Anche in questo certificato non è espressa una valutazione sulla capacità lavorativa e del resto nemmeno sono stati prodotti gli ulteriori certificati medici preannunciati.

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle spese è respinta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti