Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.268

 

FS/sc

Lugano

23 settembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 luglio 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe__________, da ultimo attivo quale meccanico-manutentore presso le __________ (doc. AI 7/1-3), nel dicembre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) grave stato diabetico, sindrome depressiva (…)” (doc. AI 1/1-7).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), con decisione 12 luglio 2007 (doc. AI 97/1-3), preavvisata con progetto 4 ottobre 2006 (doc. AI 76/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidi-tà 43%) dal 1. novembre 2005.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica ed economica – ha chiesto di essere posto al beneficio di una rendita intera sulla base di un grado di inabilità lavorativa di almeno l’80%.

                                         Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermandosi nella valutazione medica anche sulla base delle annotazioni 4 settembre 2007 del dr. __________ e rilevando che da un punto di vista economico apparirebbe probabile una reformatio in peius, ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con lettera 29 novembre 2007 l’avv. RA 1 si è confermato nelle proprie allegazioni e ha trasmesso al TCA gli scritti a lui indirizzati 14 e 27 novembre 2007 della Clinica __________ e 26 novembre 2007 del dr. __________.

 

                               1.6.   Con osservazioni 6 dicembre 2007 l’Ufficio AI, fondandosi sulle annotazioni 5 dicembre 2007 del dr. __________, ha concluso che la documentazione medica prodotta non apporta elementi in favore d’una modifica della capacità lavorativa sinora considerata e ha chiesto di confermare la decisione impugnata.

 

                               1.7.   L’avv. RA 1 – dopo aver comunicato, con lettera 12 dicembre 2007 (XV), che le annotazioni 5 dicembre 2007 del dr. __________ sono state sottoposte alla Clinica __________ e al dr. __________ per un parere, e rilevato che il dr. __________ è intervenuto su incarico dell’assicuratore RC e non dell’Ufficio AI –, con scritti 8 gennaio e 30 maggio 2008 (XVII e XXIII), ha trasmesso le lettere a lui indirizzate 7 gennaio 2008 del dr. __________ (doc. F) e 30 maggio 2008 della Clinica __________ (doc. XXIII/1).

 

                               1.8.   Con scritti 18 e 21 gennaio 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il preavviso favorevole rilasciato dal Municipio di __________ e la documentazione inerente alla domanda di assistenza giudiziaria.

 

                               1.9.   Con osservazioni 9 giugno 2008, riferendosi al rapporto 30 maggio 2008 della Clinica __________, l’Ufficio AI ha infine rilevato che “(…) considerato che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (luglio 2007) e che eventuali comprovati duraturi peggioramenti dello stato di salute potranno ed anzi dovranno venire presi in considerazione esclusivamente nel corso d’una nuova procedura assicurativa, lo scrivente Ufficio non ha particolari ulteriori osservazioni. (…)” (XXV), e si è confermato nelle proprie precedenti conclusioni.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2005.

 

                                         L’assicurato, rilevato che le prestazioni avrebbero dovuto decorrere dal dicembre 2004, chiede che gli venga riconosciuto il diritto ad una rendita intera.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 20 ottobre 2004 e 23 marzo 2005, il dr. __________, medico SMR, ha osservato che:

 

"  Assicurato 56.enne (+ 10 mesi), ultima attività meccanico addetto alla manutenzione (__________). IL dal novembre 2003.

 

Diagnosi:

     -     Depressione

     -     Diabete mellito tipo II.

 

I rapporti del curante e dello psichiatra non ci permettono di confermare la IL totale senza una perizia.

In particolare sulla gravità del diabete non sono evidenti le giustificazioni: nel rapporto E 231 si dichiara una Hb1Ac di 7% e non sono evidenti danni agli organi bersaglio (status neurologico, ancorché cursorio, normale).

La gravità della depressione e il suo influsso sulla CL sono anche da valutare (e questo anche a detta dello psichiatra) per di più a distanza di 8 mesi dal suo rapporto, steso all'inizio della cura.

 

Perizia SAM." (doc. AI 24/1)

 

"  La perizia SAM fu sospesa perchè l'A. ha avuto un incidente:

-    frattura plateau tibiale sinistro (24.11.2004), operata il 31.11.2004 con osteosintesi e trapianto di spongiosa dalla tibia sinistra.

 

A distanza di 4 mesi dall'intervento (e probabilmente a 6 mesi quando sarà convocato) si può presumere una situazione stabile per cui si può di nuovo procedere a perizia SAM, dove si dovrà valutare lo stato di saluto globale, l'aspetto psichiatrico, ortopedico e internistico: il diabete mellito non dovrebbe influire sulla CL).

 

Perizia SAM." (doc. AI 37/1)

 

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 38/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005 (doc. AI 44/1-21) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto a capo a due consultazioni specialistiche esterne di natura ortopedica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

Esiti da frattura intra-articolare d’impressione del capitello lat. della tibia sin. in data 24.11.2004 con/su:

 

     -     stato dopo osteosintesi e plastica con osso spugnoso in data 30.11.2004.

 

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

 

Sindrome cervicale tendomialgica di carattere cronico recidivante.

Esiti da periartropatia omeroscapolare bilat.

 

Diabete mellito tipo II insulinodipendente:

 

     -     finora non sono mai stati descritti danni agli organi bersaglio.

 

Sovrappeso con BMI 26 kg/m2." (doc. AI 44/7)

 

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica dell’A., nell’attività da ultimo esercitata come operaio manutentore è da considerarsi nella misura del 50%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa. Si sottolinea, però, che la convalescenza dopo il trauma del ginocchio sin. non può ancora considerarsi conclusa: con il decorso più favorevole, la capacità lavorativa potrebbe raggiungere la misura del 70% al massimo. (…)” (doc. AI 44/8), hanno concluso:

 

"  (...)

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano da patologie ortopediche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista psichiatrico l'A. non presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa.

 

Dal punto di vista ortopedico, tenendo in considerazione le diagnosi, riassunte al capitolo 5 e la loro discussione, descritta al capitolo 6, la capacità lavorativa dell'A., nell'attività da ultimo esercitata, viene influenzata soprattutto dallo stato del ginocchio sin. Per l'attività di meccanico di manutenzione la capacità lavorativa si situa attorno al 50%, ricordando però che la convalescenza postraumatica non può ancora essere considerata conclusa e che con il miglior decorso la capacità lavorativa potrebbe raggiungere la misura del 70%. La diminuzione della capacità lavorativa si giustifica con le alterazioni e con la limitazione funzionale del settore del ginocchio sin., tenendo conto del lavoro pesante di montatore e smontatore di macchinari pesanti.

 

Concludendo, per le ragioni sopra esposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata, come operaio manutentore, nella misura del 50%, sottolineando ancora una volta che la convalescenza dopo il trauma del ginocchio sin. non può ancora considerarsi conclusa e che con il decorso più favorevole la capacità lavorativa può raggiungere la misura del 70%.

 

Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa ricordiamo che i disturbi nel settore cervicale ed omeroscapolare non incidono in maniera sensibile sulla capacità lavorativa dell'A. A conferma di ciò ricordiamo che dopo il licenziamento dall'ultimo posto di lavoro è seguito un periodo di AD (da gennaio 2001 a novembre 2003), con una capacità lavorativa piena. Riteniamo l'incapacità lavorativa, attestata da novembre 2003 come non giustificata. Hanno invece un influsso sulla capacità lavorativa le alterazioni postraumatiche a livello del ginocchio sin.: è quindi a partire dall'infortunio del 24.11.2004 che si ritiene giustificato un influsso sulla capacità lavorativa. Attualmente questa è nella misura del 50%.

 

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE

 

Riteniamo ragionevole l'opinione del nostro consulente, ortopedico, il quale ritiene che provvedimenti d'integrazione professionale siano poco opportuni in questo caso. Si tenga in considerazione l'età dell'A., il periodo già importante d'inattività lavorativa e l'ancora elevata capacità lavorativa residua. L'A. sarebbe in grado di svolgere altre attività, ricordando in particolare la sua formazione come radiotecnico a __________. Si prendono in considerazione inoltre attività nel campo della meccanica leggera o medio - leggera. Nel migliore dei casi sarebbe possibile ottenere una capacità lavorativa attorno al 70%: dovrebbe trattarsi di un'attività in cui l'A. non deve accovacciarsi; sollevare/trasportare pesi sup. ai 10 kg e camminare su superfici non piane.

 

Per quanto riguarda la prognosi e le possibilità terapeutiche ribadiamo che con misure chinesiterapiche un certo miglioramento funzionale nel settore del ginocchio sin. è ancora possibile (da rivalutare almeno un anno dopo il trauma), rendendo possibile raggiungere una capacità lavorativa nella misura del 70% con il decorso più favorevole. Per il ginocchio sin. però la prognosi non appare molto favorevole: considerato il tipo di frattura ed il coinvolgimento articolare, un'evoluzione verso una gonartrosi appare probabile, eventualmente già a medio termine. In caso di difficoltà e di dolori importanti sarà allora da discutere l'eventuale indicazione per un'artroprotesi monocompartimentale lat. del ginocchio sin. E' però pure possibile che dopo l'asportazione del materiale di osteosintesi e dopo eventuale artrolisi si ottenga un certo miglioramento funzionale: purtroppo sulla capacità lavorativa, in qualità di operaio di manutenzione, gli effetti saranno limitati.

 

Consigliamo di rivalutare l'A. a distanza di un anno dal trauma.

 

10   OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

(…)" (doc. AI 44/9-10)

 

                                         Con scritto 10 agosto 2005 indirizzato al dr. __________, complemento peritale sottoscritto dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________, il SAM ha precisato che:

 

"  Come discusso telefonicamente, dopo aver riesaminato il caso con il nostro consulente psichiatra dr. __________, ribadiamo e precisiamo quanto esposto nella perizia SAM del 13.06.2005, con le considerazioni seguenti.

 

-    L'A. da settembre 2000 è attivo come operaio manutentore presso le __________ di __________: nel settembre 2001 riceve la lettera di licenziamento (per motivi congiunturali) previsto per il 31.12.2001, con ultimo giorno di lavoro effettivo il 19.12.2001. Segue un periodo di AD, da gennaio 2001 a novembre 2003, con una capacità lavorativa al 100%. A partire dal 1.11.2003 il medico curante e lo psichiatra curante attestano un'incapacità lavorativa al 100% (atti 1.03.2004 e 19.02.2004). A questo proposito facciamo notare come la terapia presso il dr. __________ sia iniziata nel febbraio 2004 e quindi la sua attestazione di incapacità lavorativa è da considerare retroattiva.

-    Nonostante sia stata attestata un'incapacità lavorativa nella misura del 100%, fin dal 1999 l’A. svolge (e continua a svolgere, anche attualmente) l'attività di addetto alla pulizia presso una fiduciaria di __________ per ca. un'ora al giorno, con un compenso di ca. fr. 500.- mensili. Quindi, nonostante l'attestazione di incapacità lavorativa totale, l'A. svolge ancora una certa attività lucrativa.

 

-    Sulla base dei risultati della perizia pluridisciplinare SAM, possiamo affermare che i disturbi nel settore cervicale ed omeroscapolare non incidono in maniera sensibile sulla capacità lavorativa: dell'A.: a conferma di ciò si ricorda che dopo il licenziamento dall'ultimo posto di lavoro è seguito un periodo di AD, fino al novembre 2003, con una capacità lavorativa piena. Riteniamo l'incapacità lavorativa, attestata a partire da novembre 2003, come non giustificata. Anche dal punto di vista psichiatrico non vi è mai stata un'incapacità lavorativa prolungata. Hanno invece un influsso sulla capacità lavorativa le alterazioni postraumatiche a livello del ginocchio sin.: è quindi a partire dall'infortunio del 24.11.2004 che si ritiene giustificato un influsso sulla capacità lavorativa, attualmente nella misura del 50%.

 

-    Ricordiamo però che la convalescenza dopo il trauma del ginocchio sin. non può ancora considerarsi conclusa e che con misure chinesiterapiche un certo miglioramento funzionale nel settore del ginocchio sin. è ancora possibile (da rivalutare almeno un anno dopo il trauma), rendendo possibile raggiungere una capacità lavorativa anche nell'attività da ultimo esercitata nella misura del 70% con il decorso più favorevole (vedi capitolo 8 e 9 della perizia SAM del 13.06.2005). (…)" (doc. AI 46/1-2)

 

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 17 agosto 2005 (doc. AI 47/1-3), ha espresso la seguente raccomandazione:

 

"  (…)

Perizia SAM (13.06.2005) con valutazione specialistica ortopedica e psichiatrica.

 

Dal punto di vista psichiatrico non viene rilevata una patologia specifica e quindi neanche una IL. (non è quindi giustificata la IL dal novembre 2003).

 

Dal punto di vista ortopedico si evidenzia che il ginocchio destro presenta un deficit di flessione (90) con discreta atrofia muscolare. La funzionalità del ginocchio è diminuita. A 6 mesi dall'intervento di osteosintesi, la situazione è giudicata suscettibile di miglioramento nei mesi prossimi.

 

Non c'è diritto a rendita per ora, non essendo ancora trascorso 1 anno dall'inizio della IL. (…)" (doc. AI 47/2)

 

                                         L’Ufficio AI ha quindi aggiornato gli atti con i rapporti di decorso 16 settembre 2005 (doc. AI 48/1-2) del dr. __________, FMH in medicina interna, e 24 ottobre 2005 (doc. AI 50/1-2) del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.

 

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 9 novembre 2005 (doc. AI 52/1), ha rilevato che:

 

"  Ci vengono inviati 2 rapporti medici, dal medico di famiglia e dallo psichiatra che ritengono I'A. inabile al 100% per patologie già valutate nella perizia SAM (13.06.2005) e ritenute non invalidanti.

Di nuovo c'è però la:

- retinopatia diabetica OD (documentata, settembre 2005-11-09).

 

Indicato perciò chiedere all'oftalmologo quale sia l'influsso di questa patologia sulla CL (lettera scritta).

 

Inoltre lettera al curante per meglio documentare l'asserita neuropatia diabetica, che non risultava presente alla perizia SAM." (doc. AI 52/1)

 

                                         Il dr. __________, con lettera 2 dicembre 2005 (doc. AI 55/1), ha comunicato che:

 

"  In riferimento alla sua lettera del 10.11.2005 le riferisco che, il paziente a margine, effettivamente ha una retinopatia diabetica tale da dover essere trattata con sedute laser previste proprio in questi giorni.

 

Per quanto concerne la polineuropatia diabetica, le riferisco che è presente una percezione vibratoria di 6/8 ai malleoli e 6 - 7/8 alle ginocchia e tuttavia, il paziente lamenta disturbi della percezione agli arti inferiori in parte anche fastidiosi.

 

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, il paziente si sottopone regolarmente a sedute di psicoterapia presso il Dr. __________ e sarà visto ancora proprio in questi giorni anche dal Dr. __________ (psichiatra).

 

GIi ultimi risvolti (l'incidente con grosse problematiche al ginocchio sinistro) hanno in ogni modo portato ad un ulteriore stato di frustrazione del paziente. Vi prego comunque di contattare il Dr. __________ per una valutazione nell'ambito psichiatrico." (doc. AI 55/1)

 

                                         Il dr. __________, FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, nel rapporto 12 gennaio 2006 (doc. AI 56/1-2), posta la diagnosi di “(…) diabete mellito – bil. coroidosi miopica – bil. Miopia – retinopatia diabetica OD – stato dopo Argon laser OD (…)”, ha concluso che “(…) la patologia oculare non implica un’in-capacità lavorativa (…)” (doc. AI 56/1).

 

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 15 febbraio 2006 (doc. AI 62/1), ha rilevato che:

 

"  Le nuove patologie:

-    retinopatia diabetica Occhio Destro , con stato dopo coagulazione con Argon laser (30.11.2005)

-    neuropatia diabetica (pallestesia 6-7/8 agli arti inferiori)

Non portano ad ulteriori limitazioni (vedi anche rapporto dell'oftalmologo dr. Vignanelli del 12.01.2006).

 

Visto il Visus 7/10 OD e 3/10 OS (non affetto da retinopatia) sono da escludere attività che richiedono una vista normale (attività di precisione, manipolazione di oggetti piccolissimi).

 

Dal punto di vista psichiatrico non c'è un cambiamento dello stato di salute (lettera del dr. __________ del 24.10.2005), vale la valutazione SAM del 13.06.2005.

 

Pertanto dal novembre 2004 IL 50% nell'abituale attività e anche in attività con i limiti dati." (doc. AI 62/1)

 

                                         L’Ufficio AI – dopo aver appurato presso le __________ quale sarebbe stato il salario dell’assicurato negli anni dal 2002 al 2005 se avesse continuato a lavorare normalmente quale meccanico-manutentore e il genere dell’attività svolta (doc. AI 63/1 e 66/1-3), considerate le annotazioni 8 agosto 2006 del dr. __________ secondo il quale “(…) nel breve certificato del dr. __________ del 07.08.2006 si cita che c’è una limitazione della flessione del ginocchio, cosa che è già nota e di cui si è tenuto conto nella perizia. E’ stato asportato il materiale d’osteosintesi, ma non c’è stato un peggioramento. Valgono i limiti prima espressi.” (doc. AI 74/1) e ritenuta la valutazione 16 agosto 2006 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 75/1-3) –, con progetto 4 ottobre 2006 (doc. AI 76/1-3), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2005.

 

                                         Con scritto 2 novembre 2006 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato il progetto 4 ottobre 2006 (doc. AI 80/1). Con lettera 20 novembre 2006 il legale ha confermato le proprie contestazioni fondandosi anche sullo scritto 20 novembre 2006 del dr. __________ a lui indirizzato (doc. AI 82/1). Sempre l’avv. RA 1, con scritto 14 dicembre 2006 (doc. AI 86/1-2), ha ribadito le contestazioni mediche ed economiche e, in particolare, ha chiesto di interpellare il dr. __________.

 

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 14 febbraio 2007 (doc. AI 88/1), ha rilevato che:

 

"  (...)

Per completare l’istruttoria bisogna ora avere la valutazione del dr. __________, che il legale dell’A. ci ha comunicato nella lettera del 14 dicembre 2007 (ndr. recte: 2006), avrebbe avuto luogo il 15.01.2007. In base ai dati potremo confrontare la valutazione con quella della perizia SAM (13.06.2005). Nelle annotazioni del dr. __________ non trovo motivi per cambiare la valutazione data, che ripeto contiene una chiara limitazione funzionale, di cui si è tenuto conto.

(…)." (doc. AI 88/1)

 

                                         L’avv. RA 1, così richiesto (doc. AI 92/1), con lettera 23 aprile 2007 (doc. AI 94/1-2), ha trasmesso al TCA il rapporto 16 febbraio 2007 del dr. __________, FMH in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, indirizzato alla __________ (doc. AI 94/4-8). Contestualmente il legale ha dichiarato di avere molte riserve – riserve che gli sono state confermate dal dr. __________ con scritto 12 marzo 2007 (doc. AI 94/3) – in merito al rapporto del dr. __________.

                                         Con decisione 12 luglio 2007 (doc. AI 97/1-2) l’Ufficio AI ha quindi confermato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2005, motivando:

 

"  (...)

Dal 24.11.2004 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante

 

Per quanto concerne il caso di specie, sotto il profilo medico, I'ultima attività svolta in qualità di meccanico-manutentore risulta essere esigibile solo nella misura del 50%.

L'abilità lavorativa è tuttavia quantificabile nel 70% in attività leggere e rispettose delle limitazioni seguenti:

 

     - evitare di salire più di un piano di scale

     - evitare di camminare su superfici sconnesse

     - evitare di lavorare in posizione inginocchiata / accovacciata

     - evitare di trasportare pesi superiori ai 10 kg

 

Sotto il profilo economico, in conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dell'Ufficio federale di statistica.

Nel caso concreto, si è provveduto a confrontare il reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2005 di Frs. 47'400.-, con il reddito presumibile di Frs. 57'258.- (ESS, TA1 CH, privato, maschile, mediana) ridotto del 30% (limitazioni mediche) applicando un'ulteriore riduzione del 25% (ragioni sociali). Viene inoltre tenuta in considerazione una riduzione del 9% dovuta al gap economico.

Da tale confronto risulta un reddito da invalido pari a Frs. 27'054.- e una capacità di guadagno residua del 57%. Si ottiene quindi un grado d'invalidità pari al 43%.

 

A seguito delle osservazioni al progetto di decisione del 04.10.2006 presentate in data 02.11.2006, la pratica è stata nuovamente sottoposta alla valutazione del nostro Servizio medico regionale. Da tale valutazione si è potuto riscontrare che la nuova documentazione medica presentata, mostra dei reperti sovrapponibili a quelli valutati precedentemente in occasione della perizia SAM. Non vi è quindi motivo per discostarsi dalla precedente valutazione ed il progetto di decisione sopra indicato, va pertanto confermato.

(…)" (doc. AI 96/2)

 

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può condividere completamente le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI sulla base delle risultanze degli atti medici, della perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005 a cura del SAM e del suo complemento 10 agosto 2005.

 

                            2.8.1.   Per quanto riguarda la contestazione riguardo all’inizio della decorrenza del diritto alla rendita – l’assicurato nel proprio ricorso pretende che il diritto alla rendita decorra dal dicembre 2004 e non dal 1 novembre 2005 come riconosciuto dall’UAI (I, punto 5, pag. 4 e 5) – dagli atti risulta quanto segue.

 

                                         Il dr. __________, nel rapporto 1. marzo 2004 (doc. AI 17/1-3) – posta la diagnosi di sindrome ansioso depressiva e diabete mellito tipo 2 dal 2003 –, ritenuto uno stato di salute stazionario, ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% nella sua attività dal mese di novembre 2003 e l’impossibilità di svolgere altre attività vista la depressione.

 

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nel rapporto 11 luglio 2002, con allegato il rapporto di ecografia della spalla dx e sx del medesimo giorno, indirizzato al dr. __________ (doc. AI 17/7-9) – posta la diagnosi di periartropatie delle due spalle, predominate a sx, di tipo capsulite retrattile in paziente diabetico e lieve epicondilite bilaterale – non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa concludendo che “(…) l’evoluzione è quasi sempre spontaneamente favorevole ma nell’arco di 12-24 mesi. Le fisioterapie non portano beneficio particolare e devono essere fatte nella regola del dolore. Si possono effettuare infiltrazioni intra-articolari e o sottoacromiali di derivati cortisonici (cave con il diabete!) al limite mobilizzazione sotto narcosi. L’evoluzione essendo progressivamente favorevole spesso si adotta un’attitudine semplicemente attendistica. È chiaro che nel frattempo il paziente ha una limitata capacità lavorativa. Con il tuo consenso lo rivedrei volentieri tra 3-4 mesi per un controllo, prima unicamente in caso di peggioramento della sintomatologia. (…)” (doc. AI 17/8).

 

                                         Il dr. __________, FMH in chirurgia e medicina generale, nel rapporto 24 aprile 2003 indirizzato alla __________ (doc. AI 17/4-6), si è espresso in merito all’infortunio del 27 febbraio 2003 – salendo sulle scale l’assicurato è scivolato e ha battuto la schiena e la spalla destra (cfr. doc. 1/2 dell’incarto Lainf) – e ha concluso che: “(…) siamo confrontati con algie specifiche al IV e V dito e del palmo della mano destra ma preesistenti all’evento 27.02.2003, una lieve ridotta mobilità del rachide lombare e movimento glenomerale posteriore ridotto bilateralmente. Tali problematiche non trovano evidente riferimento all’evento 27.02.2003. Sulla base di quanto sopra descritto e tenuto conto degli atti in nostro possesso riteniamo quindi giustificato un ritorno a un’abilità lavorativa in modo completo non oltre il 22.04.2003.” (doc. AI 17/6).

 

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 19 febbraio 2004 (doc. AI 20/1-3) – posta la diagnosi di grave depressione nervosa, diabete mellito e problematica psicosociale da alcuni anni –, ritenuto uno stato di salute stazionario, ha attestato un’inca-pacità lavorativa del 100% nella sua attività dal mese di novembre 2003 e chiesto una valutazione presso il SAM.

 

                                         I periti del SAM, nella perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005, hanno ritenuto senza influsso sulla capacità lavorativa la diagnosi di diabete mellito tipo II insulinodipendente precisando che finora non sono mai stati descritti danni agli organi bersaglio.

 

                                         Gli stessi periti – dopo aver effettuato, il 12 maggio 2005, degli esami radiologici alla colonna cervicale in due proiezioni e alle spalle in incidenza AP e secondo Neer –, in sede di discussione, hanno concluso che “(…) dal profilo ortopedico le patologie del cinto omeroscapolare e del rachide cervicale sono assai modeste e limitate. Hanno un carattere piuttosto tendomialgico. Non vi sono comunque limitazioni funzionali di rilievo. Non vi sono segni di sofferenza radicolare agli arti sup. Per questo motivo i disturbi, nel settore cervicale e omeroscapolare, non incidono in maniera sensibile sulla capacità lavorativa dell’A. Più importanti invece sono le alterazioni postraumatiche nel settore del ginocchio sin. (ndr.: si riferiscono all’infortunio, del 24 novembre 2004 quando l’assicurato è stato investito da un'automobile sulle strisce pedonali; cfr. doc. 2/3 dell’incarto Lainf). (…)” (doc. AI 44/8).

 

                                         Quanto alla patologia psichiatrica il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo consulto 21 maggio 2005 (doc. AI 44/11-14), ha concluso che “(…) siamo confrontati con una persona seria, riservata, costante, premurosa verso gli altri che da quando ha perso il suo posto di lavoro è diventato preoccupato senza denotare un evidente scompenso di tipo depressivo ma piuttosto un leggero incremento della quota ansiosa. La preoccupazione ansiosa sembra essere diventata il suo stile di vita. Questa situazione di presenza costante e vigilante si configura in modo particolare nei confronti della figlia primogenita con un atteggiamento eccessivamente premuroso di tipo materno. Per circa due anni l’A. era per così dire diventato lui stesso vittima dell’abnegazione non riuscendo a dire di no alle continue richieste di denaro della figlia e procurando un danno finanziario a sé medesimo, attualmente nonostante il miglioramento della situazione venutasi a creare dopo il matrimonio della figlia l’A. continua ad essere preoccupato arrovellandosi su problemi oggettivamente di scarsa importanza e che sostanzialmente non lo riguardano. In realtà l’A. è rimasto profondamente deluso nelle sue più elevate aspettative e si sente afflitto da preoccupazioni che reputa comunque gravose. C’è una tendenza evidente a non riuscire a calarsi e a trarre il meglio possibile dal presente senza farsi trascinare su eventi passati o possibilità future. Lo stato descritto non è codificabile come disturbo psicopatologico rilevante ma come stadio esistenzialmente fissato. L’A. in queste condizioni è comunque teoricamente in grado di svolgere una attività lavorativa dal punto di vista psichiatrico.” (doc. AI 44/14, sottolineature del redattore).

 

                                         I periti del SAM, nel complemento peritale 10 agosto 2005 (doc. AI 46/1-2, riportato in esteso al considerando 2.6), hanno poi ulteriormente precisato le ragioni per le quali non hanno ritenuto giustificata l’incapacità lavorativa attestata dal mese di novembre 2003.

                                         In simili circostanze, richiamata ancora una volta la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.7) e visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’inabilità lavorativa dell’assicurato è giustificata dal mese di novembre 2004.

                                         È dunque a ragione che l’amministrazione ha fatto iniziare a decorrere il diritto alla rendita dal mese di novembre 2005 (cfr. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

 

                            2.8.2.   Per quanto riguarda la valutazione medica questo Tribunale rileva quanto segue.

 

                                         In merito alla patologia ortopedica i periti del SAM – posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) esiti da frattura intra-articolare d’impressione del capitello lat. della tibia sin. in data 24.11.2004 con/su: - stato dopo osteosintesi e plastica con osso spugnoso in data 30.11.2004 (…)” (doc. AI 44/7) – hanno concluso, visto che la convalescenza post traumatica non può essere ancora considerata conclusa, per una capacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività con possibilità di raggiungere il 70% con il decorso più favorevole.

                                         Riguardo alla possibilità di svolgere altre attività i periti hanno evidenziato che “(…) l’A. sarebbe in grado di svolgere altre attività, ricordando in particolare la sua formazione come radiotecnico a __________. Si prendono in considerazione inoltre attività nel campo della meccanica leggera o medio-leggera. Nel migliore dei casi sarebbe possibile ottenere una capacità lavorativa attorno al 70%: dovrebbe trattarsi di un’attività in cui l’A. non deve accovacciarsi, sollevare/trasportare pesi sup. ai 10 kg e camminare su superfici non piane. Per quanto riguarda la prognosi e le possibilità terapeutiche ribadiamo che con misure chinesiterapiche un certo miglioramento funzionale del settore del ginocchio sin. è ancora possibile (da rivalutare almeno un anno dopo il trauma), rendendo possibile raggiungere una capacità lavorativa nella misura del 70% con il decorso più favorevole. Per il ginocchio sin. però la prognosi non appare molto favorevole: considerato il tipo di frattura ed il coinvolgimento articolare, un’evoluzione verso una gonartrosi appare probabile, eventualmente già a medio termine. In caso di difficoltà e di dolori importanti sarà allora da discutere l’eventuale indicazione per un’artroprotesi monocompartimentale lat. del ginocchio sin. È però pure possibile che dopo l’asportazione del materiale di osteosintesi e dopo eventuale artrolisi si ottenga un certo miglioramento funzionale: purtroppo sulla capacità lavorativa, in qualità di operaio di manutenzione, gli effetti saranno limitati. (…)” (doc. AI 44/9)

 

                                         Il SAM, nel complemento peritale 10 agosto 2005, sottoscritto dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________ (doc. AI 46/1-2), ha, in particolare, evidenziato ancora che “(…) ricordiamo che la convalescenza dopo il trauma del ginocchio sin. non può ancora considerarsi conclusa e che con misure chinesiterapiche un certo miglioramento funzionale nel settore del ginocchio sin. è ancora possibile (da rivalutare almeno un anno dopo il trauma), rendendo possibile raggiungere una capacità lavorativa anche nell’attività da ultimo esercitata nella misura del 70% con il decorso più favorevole (vedi capitolo 8 e 9 della perizia SAM del 13.06.2005).” (doc. AI 46/2).

 

                                         Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel consulto 24 maggio 2005 (doc. AI 44/15-21) – dopo aver a più riprese sottolineato che il decorso post traumatico non può ancora considerarsi concluso –, alla precisa domanda: “(…) ritiene che l’assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento). (…)”, ha risposto che: “(…) l’assicurato sarebbe in grado di svolgere altre attività. Si prendono in considerazione inoltre attività nel campo della meccanica leggera o medio-leggera. Nel migliore dei casi sarebbe possibile ottenere, una capacità lavorativa attorno al 70%. Non si possono però trascurare le difficoltà dovute a ragioni non prettamente mediche. (…)” (doc. AI 44/21, sottolineatura del redattore).

 

                                         Viste le risultanze appena esposte, questo Tribunale osserva che, senza interpellare precisamente il SAM al riguardo, l’Ufficio AI non poteva ancora concludere con la sufficiente tranquillità per l’esistenza di un’abilità lavorativa del 70% a contare dal mese di novembre 2005 in un’attività leggera e rispettosa delle limitazioni poste.

                                         Infatti, i periti non si sono espressi chiaramente sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata e, oltre ad usare il condizionale, hanno ritenuto l’eventualità del decorso più favorevole.

                                         Del resto, anche il dr. __________, nelle annotazioni 15 febbraio 2006 (doc. AI 62/1 riportato in esteso al consid. 2.6), non si è espresso sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata ed ha concluso che “(…) pertanto dal novembre 2004 IL 50% nell’abituale attività e anche in attività con i limiti dati.” (doc. AI 62/1).

                                         Anche nel precedente rapporto medico 17 agosto 2005 (doc. AI 47/1-3), il dr. __________ non aveva attestato una capacità lavorativa del 70% in un attività adeguata.

 

                                         Il dr. __________, nel suo reperto 16 febbraio 2007 (doc. AI 94/4-8) – nel quale riferisce della sua visita eseguita il 15 gennaio 2007 su incarico della __________ –, se da una parte ha attestato che “(…) in posizione eretta, parzialmente eretta e seduta il paziente può lavorare senza problema alcuno. (…)” (doc. AI 94/8), d’altra parte non si è espresso in alcun modo sull’evoluzione della capacità lavorativa in un’atti-vità adeguata dopo la perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005 del SAM.

                                         In particolare, il dr. __________ si è espresso solo sull’evoluzione dell’inabilità lavorativa nella sua professione dopo l’infortunio e non ha attestato da quando e se gradualmente sarebbe subentrata la possibilità di lavorare senza problemi in un’attività adeguata.

 

                                         In simili circostanze, la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari accertamenti per appurare compiutamente la capacità lavorativa in un’attività adeguata e la sua evoluzione nel tempo, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

                                         In particolare, visto che il dr. __________, nella lettera 20 novembre 2006 indirizzata all’avv. RA 1 (doc. AI 82/2), ha attestato che il problema delle cuffie dei rotatori delle spalle sarebbe stata sottovalutata, osservando che “(…) la risonanza magnetica della spalla destra ha mostrato un versamento articolare, una tendinosi del sovraspinato con lesioni di secondo grado su artrite sottoacromiale e borsite. (…)”, l’Ufficio AI dovrà procurarsi il suddetto referto in modo da poterne, se del caso, tenere conto globalmente nell’ambito dei necessari accertamenti medici sopra enunciati.

 

                                         Non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo alla documentazione medica prodotta in corso di procedura in merito alla quale il TCA, in particolare, rileva quanto segue.

                                         Negli scritti 14 e 27 novembre 2007 della Clinica __________, indirizzati all’avv. RA 1 (cfr. doc. E/1, E/2), il primario dr. __________ e il capo servizio fisiatria dr. __________, si sono limitati a porre una diversa valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato sia nella sua attività abituale che in un’attività adeguata (in questo senso anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 5 dicembre 2007, cfr. doc. XII/2).

                                         Questi aspetti, come visto sopra, necessitano tuttavia di essere ulteriormente indagati.

                                         Nello scritto 30 maggio 2008 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. XXIII), il dr. __________, divenuto nel frattempo primario della Clinica __________ di __________ a prescindere dal fatto che per consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102) , ha poi riferito sulla visita di controllo del 13 maggio 2008 e, anche se ha rilevato che “(…) oggettivamente rispetto al controllo precedente si evidenzia un maggior dolore alla palpazione dell’emirima mediale e laterale del ginocchio sinistro e una maggior ipotrofia del m. tricipite surale omolaterale (…)”, ha confermato un’inabilità lavorativa del 100% nella precedente attività abituale e del 50% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste.

 

                                         Per quanto riguarda la patologia psichiatrica il TCA rileva invece che il dr. __________, nel rapporto di decorso 24 ottobre 2005 (doc. AI 50/1-2), ha posto la medesima diagnosi ritenuta nel precedente rapporto 19 febbraio 2004 (doc. AI 20/1-3; rapporto questo considerato dal SAM nella perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005), precisando che “(…) non si sono evidenziati cambiamenti di rilievo dal mio ultimo rapporto medico del 19.2.2004 malgrado l’assiduo trattamento psicoterapico e psicofarmacologico impartito. (…)” (doc. AI 50/2).

                                         Pertanto, senza che sia necessario interpellare nuovamente il dr. __________, come preteso dall’avv. RA 1, questo Tribunale deve ritenere tuttora valide le conclusioni del dr. __________ che, nel suo consulto 21 maggio 2005 (doc. AI 44/11-14), ha concluso che “(…) Lo stato descritto non è codificabile come disturbo psicopatologico rilevante ma come stadio esistenziale fissato. L’A. in queste condizioni è comunque teoricamente in grado di svolgere una attività lavorativa dal punto di vista psichiatrico. (…)” (doc. AI 44/14).

                                         Una tale conclusione si impone a maggiore ragione visto che il dr. __________ non ha mai criticato la perizia del SAM.

 

                                         Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                               2.9.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

 

                                         Il TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).

                                         Infatti, questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         Va qui in particolare evidenziato che per stabilire il gap salariale va considerato il salario medio nazionale in quella stessa professione e non quello riferito al Canton Ticino come fatto dalla consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 75/3).

 

                             2.10.   La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, una volta proceduto come indicato ai consid. 2.8.1, 2.8.2 e 2.9, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

 

                             2.11.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

                                         La sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.10.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti