Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.275

 

CR/DC

Lugano

22 settembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 agosto 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 giugno 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, in precedenza attiva in qualità di cameriera, in data 27 ottobre 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, essendo affetta da “depressione” (doc. 2/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________, con progetto di decisione del 25 agosto 2006, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2005 e una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° aprile 2005 e il 31 dicembre 2005, negando in seguito il diritto a prestazioni, visto il miglioramento dello stato di salute che ha portato al totale ripristino della capacità lavorativa (doc. 40/1-3).

                                         L’amministrazione, dopo avere nuovamente sottoposto l’assicurata, a seguito delle contestazioni presentate in merito al progetto di decisione, ad un esame peritale presso la dr.ssa __________, con decisione del 22 giugno 2007, ha confermato l’attribuzione di una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2005 e di una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° aprile 2005 e il 31 dicembre 2005 (doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA chiedendo, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera di invalidità a partire dal 1° febbraio 2004 e, in via meramente subordinata, il beneficio di provvedimenti professionali (orientamento professionale e collocamento).

                                         Ella ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (I).

                                         Sostanzialmente l’assicurata ha contestato le valutazioni peritali della dr.ssa __________, la quale, contrariamente al parere dello psichiatra curante, dr. __________ – il quale la considera totalmente inabile al lavoro – è giunta alla conclusione che l’interessata sia, a partire dal mese di settembre 2005, totalmente abile al lavoro. La ricorrente ha inoltre osservato di essere affetta anche da una patologia respiratoria, che non le permette l’esposizione ad ambienti umidi, polverosi, eccessivamente caldi o freddi, come indicato dalla dr.ssa __________ (I).

 

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo avere ribadito la correttezza della perizia della dr.ssa __________ e avere rilevato che la patologia polmonare dell’interessata non influisce sulla sua capacità lavorativa in attività adatte, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. L’UAI ha pure escluso la possibilità di porre l’assicurata al beneficio di provvedimenti professionali, ritenuto che ella presenta una capacità lavorativa totale nella sua precedente attività (V + 1-2).

 

                               1.4.   In data 2 ottobre 2007 il patrocinatore dell’assicurata ha nuovamente criticato le perizie della dr.ssa __________, ritenendo opportuno un esame peritale psichiatrico “neutro”. Inoltre, l’avv. RA 1 ha contestato la valutazione di una piena capacità lavorativa dell’interessata dal profilo polmonare, ribadita dal dr. __________ sulla base delle indicazioni del dr. __________ (VII).

 

                               1.5.   In data 2 ottobre 2007 l’UAI, rispondendo ad una esplicita richiesta in tal senso del TCA (IV), ha comunicato al Tribunale di non potere procedere all’accertamento postale richiesto, dato che la decisione impugnata è stata spedita per posta semplice e non tramite invio raccomandato (IX).

 

                               1.6.   In data 4 marzo 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (X + bis).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

 

                               2.5.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                               2.6.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

 

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

 

2.2  Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

 

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

 

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

 

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

 

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

 

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

 

                               2.7.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

                                         165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.8.   Nella decisione del 22 giugno 2007 l’UAI, fondandosi sul parere del medico del SMR, dr. __________, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13) – il quale, sulla base della nuova perizia della dr.ssa __________ e delle indicazioni del dr. __________, ha confermato una piena esigibilità lavorativa dell’interessata sia nella sua precedente attività, sia in altre adeguate (doc. 61-1) - ha confermato il precedente progetto di decisione del 25 agosto 2006 (doc. 40/1-3), riconoscendo all’assicurata il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2005 e ad una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2005 (cfr. doc. 62/1-3).

 

                                         Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.4., 2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° gennaio 2006.

 

                               2.9.   Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha ritenuto opportuno sottoporre l’interessata ad una perizia psichiatrica, affidata alla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e Capoclinica dell’Ospedale __________ di __________.

Nel suo referto del 27 settembre 2005, la dr.ssa __________ ha posto la diagnosi di “episodio depressivo di grado medio con sindrome biologica (ICD10-F32.11)” (doc. 23-3).

La dr.ssa __________ ha riscontrato una condizione psicopatologica ancora lontana dalla stabilità a causa della presenza di una forte carica di ansietà, correlata in parte all’esame peritale, vista la prognosi benevola stilata dallo psichiatra curante. La specialista ha poi sottolineato che nell’assicurata appare molto evidente l’ansietà, mentre meno rintracciabile è la quota depressiva, che in passato è stata molto più significativa (con riferimento al tentativo autolesivo).

La dr.ssa __________ ha quindi evidenziato che il quadro clinico dell’interessata depone “per una condizione in evoluzione positiva, che potrebbe trovare soluzione se venissero meno preoccupazioni di ordine pratico (economiche e sociali)”.

La specialista ha quindi concluso che, considerata l’evoluzione positiva della patologia, l’assicurata va considerata abile al lavoro al 100% (doc. 23-4).

 

Ricevuto tale referto peritale, il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno chiedere alla dr.ssa __________ alcune precisazioni, e meglio:

 

"  Le scrivo per sapere se, in base alla sua visita, è in grado di confermare l’incapacità lavorativa precedente data dal medico curante (inabilità lavorativa del 100% dal 6.2.2003 al 24.12.2004 e inabilità lavorativa del 50% dal 25.12.2004).

 

Le chiedo inoltre a partire da quando vale il suo giudizio di capacità lavorativa completa (da quanti mesi prima dell’esame peritale).

 

Nel suo rapporto fa notare che l’assicurata presenta una condizione psicopatologica ancora lontana dalla stabilità, la giudica però abile al lavoro al 100% nelle sue attività abituali.

 

Le chiedo di motivarmi più dettagliatamente questa sua presa di posizione, descrivendo se esistono dei limiti funzionali (tenuta, rendimento) per questa assicurata 35enne. (…).” (Doc. 26-1)

 

Con scritto del 3 novembre 2005 la dr.ssa __________ ha fornito le seguenti precisazioni:

 

"  Per quanto riguarda la sua prima richiesta non ho elementi per confutare le certificazioni d’inabilità lavorativa redatte dal medico curante dell’assicurata, delle quali ho semplicemente preso atto. Va annotato a questo proposito che la natura oscillante della sintomatologia ansiosa in sé giustifica la presenza di momenti di acuzie invalidanti.

Per lo stesso motivo non ho precisato da quando decorra la capacità lavorativa completa.

Certamente all’atto della visita peritale la signora RI 1 appariva in grado di svolgere attività lucrative.

Infine chiarisco che nel descrivere la condizione psichica come non ancora stabilizzata volevo porre l’accento sul fatto che è proprio la mancanza di un’attività lavorativa che influisce negativamente sull’ansietà dell’assicurata: ella è legittimamente preoccupata per il proprio futuro, non potendo contare, nell’attualità, su un reddito stabile. Si potrebbe dire che se l’assicurata potesse svolgere un’attività lavorativa verrebbero meno motivi reali di preoccupazione, che alimentano la condizione depressiva, di natura reattiva.

Non ho ravvisato, nel contesto dell’esame clinico, un deficit delle capacità funzionali dell’assicurata, se non quelli correlabili al livello culturale (mi riferisco alla scolarizzazione), in ogni caso ella appare in grado di svolgere attività semplici ed esecutive, come quelle di guardarobiera o cameriera.” (Doc. 27-1)

 

Le conclusioni della dr.ssa __________ circa una piena capacità lavorativa dell’interessata nell’attività abituale e in altre analoghe, a partire dal mese di settembre 2005, sono poi state confermate dal dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 9 novembre 2005 (doc. 28-2).

 

                                         A fronte del certificato medico dello psichiatra curante, dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia – il quale ha attestato una piena incapacità lavorativa dell’assicurata a causa della presenza di una malattia depressiva nuovamente in fase attiva anche a seguito dell’insorgenza di problemi pneumologici (doc. 43-1) – l’UAI ha deciso di sottoporre l’interessata ad una nuova perizia psichiatrica, affidata alla dr.ssa __________ e di chiedere delucidazioni in merito alla patologia pneumologica al dr. __________ (cfr. doc. 49-1).

 

                                         Nel suo referto del 26 febbraio 2007, la dr.ssa __________, poste le diagnosi di “reazione depressiva prolungata ed accentuazione di tratti di personalità (ICD10-F43.21, Z73.1)”, ha evidenziato che “l’osservazione attuale non depone per un obiettivo peggioramento delle condizioni psichiche, bensì per un tentativo di ottenere un indennizzo, vissuto come soggettivamente equo per le difficoltà incontrate nel corso della vita” (doc. 58-3).

La dr.ssa __________ ha evidenziato che l’atteggiamento dell’interessata è improntato alla teatralità ed è, sostanzialmente, non collaborante. All’osservazione appare evidente, secondo la specialista, la determinazione dell’assicurata a non impegnarsi nella ricerca di una nuova attività lavorativa, preferendo seguire la strada dell’indennizzo.

La specialista ha rilevato che anche i tests ai quali è stata sottoposta l’assicurata hanno messo in evidenza la presenza di un atteggiamento manipolatorio, finalizzato ad ottenere il risultato indennizzante sperato.

La dr.ssa __________ ha quindi concluso il suo referto peritale confermando il suo precedente giudizio relativo ad una piena capacità lavorativa dell’interessata “per occupazioni semplici, esecutive, cioè aderenti alla qualifica di cui l’assicurata è in possesso” (doc. 58-4).

 

Quanto all’affezione polmonare, nel rapporto medico del 6 febbraio 2007, il dr. __________, Primario e Capo Dipartimento di pneumologia dell’Ospedale __________ di __________, curante dell’assicurata, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome mista ansioso-depressiva di entità medio-grave; bronco-pneumopatia cronico-ostruttiva con debuttante enfisema polmonare su consumo nicotinico persistente di oltre 30 p/y verosimilmente associata ad asma bronchiale intrinseca”, ha indicato che la TAC polmonare eseguita il 9 maggio 2006 ha confermato la presenza di esiti cicatriziali localizzati all’apice destro, linfonodo calcificato ilare destro e nodularità disomogenea con inclusioni calcificate a livello del segmento cardiale del lobo inferiore a destra riferibili a pregressa tubercolosi, oltre ad un debuttante enfisema polmonare localizzato ai campi superiori e piccole bronchiectasie. Al momento dell’esame (3 agosto 2006), il dr. __________ ha osservato che, rispetto alla TAC del maggio 2006, la situazione respiratoria è progressivamente migliorata, grazie alla terapia farmacologica instaurata (doc. 55-2).

 

Nel rapporto medico del 20 febbraio 2007 inerente alla visita del 19 febbraio 2007, il dr. __________ ha riscontrato una situazione respiratoria peggiorata malgrado il trattamento farmacologico, soprattutto a causa dell’asma bronchiale. Il dr. __________ ha comunque ritenuto l’assicurata abile ad effettuare attività lavorative che non implichino sforzi fisici moderati o severi e senza esposizione a sostanze irritanti inalate (doc. 56-1).

 

Visto il referto peritale della dr.ssa __________ e sulla base delle indicazioni del dr. __________, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 12 marzo 2007, ha osservato:

 

"  Dopo contestazione della CL dal punto di vista psichiatrico da parte dello psichiatra curante (vedi lettera dello psichiatra, replica della perita alle nostre richieste di precisazione), l’assicurata è stata di nuovo peritata dalla dr.ssa __________.

 

Perizia psichiatrica (26.02.2007), con anche valutazione testistica.

 

 

Diagnosi:

 

-          reazione depressiva prolungata ed accentuazione di tratti di personalità

 

Lo stato psichico dell’assicurata non viene ritenuto peggiorato e la CL in attività semplici è presente in maniera completa.

 

Si evidenzia un atteggiamento dimostrativo con componente manipolatoria.

 

Dal punto di vista polmonare:

(vedi documenti agli atti, rapporto degenza 5.11.2006 Ospedale __________ di __________, rapporto AI dr. __________ del 6.2.2007, integrato dalla lettera alla dr.ssa __________ del 20.2.2007, in cui si descrive un peggioramento):

 

-          broncopatia cronico-ostruttiva, con debuttante enfisema polmonare, verosimilmente associata ad asma bronchiale intrinseca.

 

 

Lo specialista conferma che per attività leggere, senza esposizione a sostanze irritanti, la CL è normale. Tale è da ritenere l’attività svolta dall’assicurata prima dell’interruzione.

Da notare il persistente abuso di tabacco, che non porta ad un miglioramento (esigibile sforzo da parte dell’assicurata di interrompere il comportamento dannoso).

 

 

Propongo quindi di attenerci alla precedente valutazione.” (Doc. 61-1)

 

                             2.10.   In sede ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI di sopprimere la rendita a partire dal 1° gennaio 2006, producendo nuovi certificati medici e meglio:

 

                                         -     certificato del 23 luglio 2007 della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:

 

"  Premessa: il rapporto qui redatto coinvolge principalmente la

parte internistica del danno alla salute della paziente in oggetto

 

 

      La signora RI 1 presenta come grave limitazione al lavoro una dispnea fluttuante legata ad una bronchite cronica ostruttiva (BPCO) e ad asma bronchiale con presenza a livello anatomico di enfisema centro-lobulare (tabagismo di oltre 30 p/y) (a disposizione rapporti pneumologici dr. med. __________).

 

      L’esposizione ad ambienti umidi (cucine), polverosi (pulizie, panetterie, magazzini), eccessivamente caldi o freddi, peggiora la ventilazione della paziente, sforzi prolungati non sono altresì possibili.

 

      In ragione di questo problema e di quello depressivo (in cura presso il dr. __________), credo che la paziente debba essere reinserita in un ambiente protetto (laboratorio es. __________) dove vengano tenute in conto queste limitazioni.”

      (Doc. A2)

 

 

                                         -     certificato del 9 agosto 2007 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, in cui si legge:

 

"  La paziente è in mia cura da anni per un disturbo depressivo ricorrente con sintomi biologici in un disturbo di personalità borderline.

La paziente ha avuto nel passato periodi di totale e parziale incapacità lavorativa. Questo nell’ambito di un grave disagio psicologico con manifestazioni a carico delle competenze sociali, che hanno progressivamente determinato un isolamento psicosociale quasi completo dell’interessata.

La paziente inoltre è in cura dal 2006 presso il dr. __________, primario dell’Ospedale __________ di __________ a causa di una malattia bronco-ostruttiva di origine multifattoriale con enfisema polmonare, asma bronchiale e malattia bronchiectasica.

Ho letto le due perizie effettuate dalla dr.ssa __________ per conto dell’AI, perizie che sostanzialmente confermano le diagnosi da me citate. Nella seconda perizia, piuttosto sbrigativa, è evidente che la relazione tra la perita e l’interessata è stata inficiata da un pregiudizio.

Questo nel senso che se nella prima perizia la collega valutava troppo ottimisticamente le possibilità di guarigione della paziente e quindi di rientro nel mondo del lavoro, pur riconoscendo i limiti oggettivi, nella seconda perizia sembrerebbe che parli di un’altra persona.

In conclusione la paziente, lungi dal potersi considerare in via di guarigione o addirittura guarita, presenta una progressione cronica dei disturbi che determina una capacità lavorativa tuttora fortemente compromessa nel senso anche di una impossibilità di collocare in un ambiente di lavoro adeguato un malato che presenta tali disturbi.

Fra l’altro in passato quando periodi di limitazione dell’attività lavorativa hanno permesso un reimpiego parziale, grazie alla mobilizzazione dei servizi sociali e grazie alla disponibilità della __________ di __________, questi sono tutti falliti, non per colpa dell’interessata, che anzi si è fatta apprezzare per la grande volontà di riscattare la condizione di malattia.

In conclusione, ritengo che la paziente presenti un disturbo depressivo ricorrente in fase attiva su un sottostante disturbo di personalità che pregiudica al momento in modo completo qualsiasi possibilità anche parziale di impiego e che quindi il grado di invalidità, contrariamente a quanto deliberato dall’assicurazione invalidità, non ha mostrato nessun segno di miglioramento a partire dal settembre del 2005 e che il caso è sempre aperto e in trattamento regolare.” (Doc. A3)

 

 

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 4 settembre 2007 il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

 

"  Assicurata peritata ben 2 volte dalla dr.ssa __________ (9.2005 e 2007) con diagnosi di:

Reazione depressiva prolungata F43.21

Accentuazione di tratti di personalità Z73.1

 

Si era concluso per una esigibilità completa per attività adatta (leggera e senza esposizione a sostanze irritanti per le vie respiratorie).

 

In sede di ricorso vengono presentati:

 

rapporto della dr.ssa __________ del 23.7.2007 nel quale si indica la presenza di patologia polmonare.

Valutazione: la questione dell’asma è già stata valutata debitamente da parte del SMR sulla base del rapporto del dr. __________ del 20.2.2007

 

rapporto del dr. __________ del 9.8.2007: in questo rapporto il dr. __________ riprende la sua valutazione già espressa in precedenza (vedi in particolare il suo scritto del 7.9.2006 precedente la seconda perizia della dr.ssa __________).

Valutazione: il rapporto non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto al momento della valutazione peritale.

 

In conclusione, l’attuale documentazione medica presentata in sede di ricorso non evidenzia una modifica sostanziale dello stato di salute. Si conferma quindi la precedente valutazione SMR basata su documentazione specialistica polmonare e valutazione peritale psichiatrica ripetuta.” (Doc. V/1)

 

 

Nelle sue annotazioni del 17 settembre 2007, il dr. __________ ha poi aggiunto:

 

"  Ho riguardato attentamente il dossier intero:

 

-          confermo l’assenza di una patologia invalidante da dopo 9.2005 come constatato in occasione delle perizie peritali

-          confermo l’assenza di un influsso della problematica polmonare sulla capacità lavorativa in attività adatta come ben risulta dal rapporto specialistico del dr. __________.

 

Posso quindi confermare la valutazione SMR espressa in precedenza.” (Doc. V/2)

 

                             2.11.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                             2.12.   Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio le valutazioni effettuate dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR, che soddisfano i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.11.) e possono quindi validamente servire da base al presente giudizio.

 

                                         Con riferimento alla patologia psichiatrica, la dr.ssa __________, nel corso di due visite peritali, l’una nel settembre 2005 e l’altra nel febbraio 2007, ha infatti debitamente tenuto conto delle affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 100%, a partire dal mese di settembre 2005. Quanto al periodo precedente l’esame peritale della dr.ssa __________, vale quanto certificato dal medico curante, dr. __________, spec. in psichiatria e psicoterapia, che ha attestato una piena incapacità lavorativa a partire dal mese di febbraio 2003 (cfr. doc. 17-1). Nel suo scritto del 3 novembre 2005, difatti, la dr.ssa __________, rispondendo ad un’esplicita richiesta di precisazioni da parte del dr. __________, ha osservato di non avere elementi per confutare le certificazioni del medico curante, delle quali ha semplicemente preso atto (cfr. doc. 27-1).

 

Nel suo referto peritale del 27 settembre 2005, la dr.ssa __________ ha ben evidenziato che l’assicurata, affetta da un episodio depressivo di grado medio con sindrome biologica, presenta un quadro clinico favorevole, che la rende totalmente abile al lavoro, sottolineando che qualora venissero meno le preoccupazioni economiche e sociali, potrebbe trovare soluzione ai suoi problemi di ordine psichiatrico (doc. 23-4).

Nello scritto del 3 novembre 2005, in risposta ad una richiesta di chiarimenti del SMR, la dr.ssa __________ ha evidenziato il fatto che l’assenza di un’attività lavorativa influisce negativamente sull’ansietà dell’assicurata. La specialista ha affermato che, qualora trovasse un’attività lavorativa, “verrebbero meno i motivi reali di preoccupazione, che alimentano la condizione depressiva di natura reattiva” (doc. 27-1).

Dall’esame psichiatrico, la dr.ssa __________ ha quindi concluso che l’assicurata risulta ancora pienamente abile al lavoro sia nella sua attività di cameriera-guardarobiera, sia in altre attività adeguate, semplici ed esecutive (doc. 27-1).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione della dr.ssa __________, fatta propria dal dr. __________ del SMR (doc. 28-2).

 

Infatti, nonostante le critiche dello psichiatra curante, dr. __________ - a mente del quale l’interessata, affetta da una sindrome depressiva ricorrente con sintomi biologici attualmente in fase attiva, è da considerare totalmente inabile al lavoro (doc. 43-1) – la dr.ssa __________, dopo avere nuovamente esaminato l’assicurata nel febbraio 2007, ponendo la diagnosi di “reazione depressiva prolungata ed accentuazione di tratti di personalità”, ha evidenziato l’assenza di un peggioramento delle condizioni psichiatriche dell’assicurata, confermando la sua abilità lavorativa in attività semplici ed esecutive, aderenti alle qualifiche di cui è in possesso (doc. 58-4).

La specialista, oltre ad escludere un peggioramento dello stato di salute dell’interessata, ha messo in evidenza l’atteggiamento manipolatorio assunto dall’assicurata, che emerge anche dai tests ai quali ella è stata sottoposta (doc. 58-3).

 

La dr.ssa __________ ha poi indicato che la sintomatologia dell’assicurata può migliorare, grazie ad un trattamento farmacologico adeguato, come già accaduto in occasione della degenza presso la Clinica __________ di __________, dal 26 ottobre 2005 all’8 novembre 2005, allorquando si è assistito ad un chiaro miglioramento dei disturbi del sonno, dello stato timico e dello stato generale dell’interessata (doc. 32-3).

La dr.ssa __________ ha sottolineato che “l’emendabilità della patologia depressiva reattiva appare confermata da quanto riportato nella lettera di dimissione della Clinica __________ ed appare altresì significativo che l’assicurata abbia rifiutato le terapie proposte, a fronte di un miglioramento della sintomatologia”. Ella ha inoltre aggiunto che “la terapia farmacologica attuale, prevalentemente orientata all’ansiolisi, appare passibile di correzione in senso antidepressivo. La precedente esperienza di farmacoterapia attuata in regime di ricovero ha dato buoni esiti” (doc. 58-3).

 

Al riguardo, questo Tribunale rileva che, in una sentenza I 442/05 del 13 aprile 2006, il Tribunale federale ha considerato che il fatto che un’assicurata potesse, tramite l’assunzione di un antidepressivo, ritrovare una piena capacità lavorativa nella sua precedente attività, costituisse un mezzo molto ragionevole per diminuire il danno. L’Alta Corte ha infatti indicato che:

 

"  On rappellera par ailleurs que la recourante était en mesure, par la prise d'un antidépresseur, de réduire son taux d'incapacité de travail et de diminuer ainsi son dommage par des moyens très raisonnables (sur ce principe général du droit des assurances sociales, cf. ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61). Ce faisant, elle était susceptible de retrouver une pleine capacité de travail dans son ancienne profession. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur un reclassement.”

 

Le conclusioni della dr.ssa __________ sono poi state condivise dal dr. __________ del SMR (doc. 61-1).

 

Questo Tribunale, può fare proprio l’apprezzamento peritale della dr.ssa __________, che ha avuto modo di esaminare l’assicurata in due occasioni, nel consulto peritale del settembre 2005 e in quello del febbraio 2007, giungendo in entrambe le occasioni alla conclusione di una piena capacità lavorativa dell’interessata.

Tale conclusione non può essere messa in discussione dal parere, contrario, dello psichiatra curante, dr. __________, il quale, in sede ricorsuale, ha ribadito le critiche già espresse nel suo scritto del 7 settembre 2006 (cfr. doc. 43-1), a seguito del quale l’UAI ha disposto il nuovo esame peritale presso la dr.ssa __________.

Va inoltre evidenziato che la dr.ssa __________, nel suo referto peritale del 27 settembre 2005, ha espressamente indicato di avere esaminato la “documentazione medica allegata, con particolare attenzione per i certificati medici stilati dal dr. __________, psichiatra” (doc. 23-3) e, nel referto peritale del 26 febbraio 2007, ha osservato di avere preso visione, tra gli altri, del certificato medico del 7 settembre 2006 del dr. __________ (doc. 58-1).

 

                                         Il dr. __________ del SMR, al riguardo, nelle sue annotazioni del 4 settembre 2007, ha sottolineato che il rapporto del dr. __________ del 9 agosto 2007 riprende quanto già attestato nel precedente referto del 7 settembre 2006, senza evidenziare una modifica dello stato di salute rispetto al momento della valutazione peritale (doc. V/1).

                                         Queste considerazioni del medico SMR possono essere fatte proprie dal TCA.

                                         Pertanto, visto quanto sopra, il TCA ritiene che la patologia psichiatrica dell’assicurata sia stata accuratamente e dettagliatamente vagliata dalla dr.ssa __________, senza che si riveli necessario procedere a nuovi accertamenti peritali (cfr. infra consid. 2.13.).

 

                                         Quanto alla patologia polmonare, nelle sue annotazioni del 12 marzo 2007, il dr. __________ del SMR ha indicato che l’assicurata, affetta da una broncopatia cronico-ostruttiva, con debuttante enfisema polmonare, verosimilmente associata ad asma bronchiale intrinseca, va considerata abile al lavoro in maniera normale in attività leggere, senza esposizione a sostanze irritanti, come ad esempio nella sua precedente attività (doc. 61-1). Il dr. __________ ha inoltre evidenziato il persistente abuso di tabacco dell’assicurata, che non può che peggiorare la situazione polmonare (doc. 61-1).

 

                                         Dalla documentazione medica agli atti, questo Tribunale non può che condividere la valutazione del medico SMR.

                                         Infatti, dal referto specialistico del 20 febbraio 2007 del medico curante, dr. __________, emerge chiaramente che, nonostante il peggioramento della situazione respiratoria dell’assicurata rispetto all’agosto 2006, ella può svolgere “attività lavorative che non implichino sforzi fisici moderati o severi e senza esposizione a sostanze irritanti inalate” (doc. 56-1).

 

                                         Questa conclusione non è del resto stata smentita da altri certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata.

 

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         L’assicurata si è infatti limitata a produrre un referto, datato 23 luglio 2007, della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, la quale, in sintonia con lo specialista, dr. __________, ha indicato che “l’esposizione ad ambienti umidi (cucine), polverosi (pulizie, panetterie, magazzini), eccessivamente caldi o freddi, peggiora la ventilazione della paziente, sforzi prolungati non sono altresì possibili” (doc. A2).

                                         Di queste limitazioni, analoghe a quelle esposte dal dr. __________, ha tenuto conto il dr. __________ del SMR, il quale ha espressamente indicato che l’assicurata va considerata pienamente abile al lavoro in attività adeguate, leggere, senza esposizione a sostanze irritanti (doc. 61-1).

                                         La dr.ssa __________, d’altronde, non ha attestato una incapacità lavorativa dell’assicurata, ma ha ritenuto che la stessa, a causa dei suoi disturbi anche di natura depressiva, debba essere reinserita in un ambiente di lavoro protetto (doc. A2).

                                         Il dr. __________ del SMR, poi, nelle sue annotazioni del 4 settembre 2007 (doc. V/1) e del 17 settembre 2007 (doc. V/2), ha ribadito che la problematica polmonare non ha un influsso sulla capacità lavorativa dell’interessata in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni, quali ad esempio la sua precedente attività.

                                         Il TCA può fare proprie queste osservazioni del medico SMR.

 

                                         Pertanto, stante quanto sopra esposto, il TCA ritiene che anche la problematica polmonare sia stata adeguatamente vagliata dall’UAI.

                                         Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                         Visto quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente è abile al lavoro al 100% dalla fine del mese di settembre 2005 sia nella sua precedente occupazione (cfr. al riguardo STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), sia in altre attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni di natura pneumologica.

 

L’UAI ha pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare - a partire dal 1° gennaio 2006.

 

                                         Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità dopo il 31 dicembre 2005, la sua decisione formale del 22 giugno 2007 merita quindi conferma.

 

                             2.13.   L’assicurata, in via meramente subordinata (doc. I), ha pure chiesto di potere beneficiare di provvedimenti professionali, in particolare del servizio di orientamento professionale (art. 15 LAI) e del servizio di collocamento (art. 18 LAI).

                                         Tale richiesta è stata respinta dall’UAI, visto che l’assicurata è in grado di svolgere sia la sua precedente attività, sia altre attività adeguate, al 100%.

 

                                         Tra i provvedimenti d’integrazione professionale regolati dagli art. 15 e seg. LAI, l’art. 15 LAI stabilisce che:

 

"  Gli assicurati, cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.”

 

                                         L’art. 18 cpv. 1 LAI prevede che:

 

"  Gli assicurati invalidi, idonei all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.”

 

Al riguardo, questo Tribunale rileva che nel rapporto finale del 28 luglio 2006, il consulente IP ha osservato che, malgrado l’interessata sia pienamente abile nella sua precedente attività di cameriera, “valuto opportuno che l’assicurata sia preventivamente sostenuta da provvedimenti professionali che l’aiutino a rientrare nel mondo del lavoro. È per questo motivo che sottopongo la pratica ai colleghi del servizio di collocamento”, essendo ella una “risorsa fragile” (doc. 36-2).

 

                                         In un’annotazione per l’incarto del 3 agosto 2006, tuttavia, il funzionario incaricato ha osservato:

 

"  Nota per segretario ispettore

 

Il servizio di aiuto al collocamento, dopo avere preso visione dell’incarto, ritiene che il danno alla salute subito dall’assicurata non comprometta le sue possibilità di reperire un’attività lavorativa adeguata seguendo i tradizionali canali di collocamento (URC, Agenzie private di collocamento, annunci sui quotidiani, …).

 

Non riteniamo pertanto giustificato concederle un aiuto al collocamento.” (Doc. 38-1)

 

Nella risposta di causa, l’UAI ha indicato:

 

"  3.1. Per l’art. 15 LAI, gli assicurati, cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.

 

Hanno diritto all’orientamento professionale le persone assicurate cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora e che per questa ragione necessitano di una consulenza professionale specializzata.

 

Nel caso concreto, dall’accertamento medico eseguito e considerato dall’UAI risulta che nella propria attività abituale l’assicurata presenta una capacità lavorativa completa. Di conseguenza, non risultano adempiuti i presupposti per poterle riconoscere un diritto all’orientamento professionale.

 

Anche sotto questo profilo la decisione contestata merita pertanto di essere confermata contrariamente al ricorso che merita invece di essere respinto.

 

3.2. Per l’art. 18 LAI, gli assicurati invalidi, idonei all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.

Se una persona assicurata è interamente abile all’esercizio di un’attività adeguata alle sue condizioni e non presenta ulteriori limitazioni specifiche, essa non ha diritto al servizio di collocamento (DTF I 427/05). L’AI non è tenuta a concedere prestazioni se la difficoltà a trovare un impiego è dovuta alla mancanza di posti di lavoro, all’età della persona assicurata, alla sua lingua madre straniera, ecc. (cfr. VSI 2000 p. 70 e 71).

 

Come già riportato poc’anzi, nel caso in rassegna dall’accertamento medico eseguito e considerato dall’UAI risulta che nella propria attività abituale l’assicurata presenta una capacità lavorativa completa. Di conseguenza, anche sotto questo profilo, non risultando adempiuti i presupposti per poter riconoscere un diritto al collocamento, la decisione contestata merita di essere confermata contrariamente al ricorso che merita invece di essere respinto.

 

Non va poi dimenticato che il 3 agosto 2006 anche il servizio di aiuto al collocamento si è espresso in questo senso, rilevando esplicitamente che “dopo avere preso visione dell’incarto, si ritiene che il danno alla salute subito dall’assicurata non comprometta le sue possibilità di reperire un’attività lavorativa adeguata seguendo i tradizionali canali di collocamento (URC, Agenzie private di collocamento, annunci sui quotidiani, …). Non riteniamo pertanto giustificato concederle un aiuto al collocamento” (cfr. Annotazione per l’incarto 3 agosto 2006).” (Doc. V)

 

                                         Il TCA constata che nel caso di specie, come correttamente rilevato dall’UAI, l’assicurata non può beneficiare del diritto all’orientamento professionale, a norma dell’art. 15 LAI, essendo ella ancora abile al 100% nella sua precedente professione.

 

                                         L’assicurata, inoltre, come esposto dall’UAI, non ha diritto nemmeno al servizio di collocamento ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LAI, essendo ella ancora abile al 100% sia nella sua precedente professione, sia in altre attività adeguate.

 

                                         Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 595-598:

 

"  Il collocamento da parte dell’AI a titolo di provvedimento di integrazione professionale è dunque un diritto del disabile.

Per potere beneficiare di questa prestazione l’assicurato deve tuttavia essere intralciato nella ricerca di un posto di lavoro per motivi di salute, in caso contrario egli deve essere, semmai, collocato dagli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione.”

 

 

Al riguardo, la nostra Massima Istanza, in una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2000 pag. 71, ha infatti precisato che:

 

"  Il n’en demeure pas moins que l’octroi de cette prestation en nature suppose que l’assuré soit entravé dans sa recherche d’un emploi adéquat pour des raisons de santé (ATF 116 V 81 consid. 6a = RCC 1991 pag. 44). Ce n’est pas le cas en l’espèce comme le montre le dossier. Les médecins le considèrent comme parfaitement apte à exercer a 100% des travaux légers ne comportant pas de port de charges de plus de 20 kg et lui permettant d’alterner les positions corporelles. Les nombreux rapports établis ne laissent pas un instant supposer que le recourant lui-même ne serait pas en mesure de trouver sur l’ensemble du marché du travail qui lui est ouvert un emploi d’auxiliaire qui soit approprié à son état de santé, et le dossier ne permet pas de tirer une telle conclusion. Dès lors, si la réadaptation professionnelle manquante au sens d’une utilisation de la capacité de travail existante n’est pas due à des difficultés qu’éprouverait l’assuré à trouver un emploi en raison de son état de santé, le service du placement n’est pas du ressort de l’assurance-invalidité mais, le cas échéant, des organes de l’assurance-chômage. (I 409/98)”

 

Inoltre, in una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 273, nella quale ha illustrato e riesaminato la sua giurisprudenza, il TFA ha sottolineato, a pag. 275, che:

 

"  A droit en outre au service de placement au sens de l’art. 18 al. 1 LAI l’assuré qui, pour des raisons liées à son invalidité, doit faire valoir des exigences spéciales concernant le poste de travail (par ex. aides visuelles) ou vis-à-vis de l’employeur (par ex. tolérance de pauses de repos nécessitées par l’invalidité) et qui, de ce fait, doit faire appel aux connaissances professionnelles et à l’aide spécialisée de l’autorité chargée du placement pour trouver un emploi. En revanche, pour juger du droit au service de placement, il n’y a pas lieu de tenir compte de problèmes étrangers à l’invalidité, par exemple des difficultés linguistiques (telles que l’ignorance de la langue nationale) à ne pas confondre avec les troubles du langage dûment diagnostiqués par un médecin et, par conséquent, dépendants de l’état de santé.

 

Compte tenu de ces conditions, la notion d’invalidité au sens de l’art. 18 al. 1 LAI ne saurait être admise dans le cas d’un assuré qui présente une capacité de travail totale pour l’exécution de travaux légers. Car la recherche d’un emploi pour lequel les activités légères peuvent être accomplies à plein temps n’est pas soumise aux exigences et restrictions dont il est question ci-dessus. Dans ce cas, l’admission d’une invalidité au sens de l’art. 18 al. 1 1re phrase LAI suppose une restriction spécifique de la faculté de rechercher un emploi liée à l’état de santé. En effet, le service de placement tel que prévu par l’assurance-invalidité a pour but de compenser les restrictions inhérentes à la recherche d’un emploi conditionnées par une invalidité effective ou imminente (art. 8 al. 1 LAI) en faisant appel aux connaissances spécialisées des organes de l’assurance (ou des organismes ou spécialistes mandatés par elle; cf. art. 59 LAI). Si ces conditions ne sont pas remplies, le droit au service de placement de l’AI n’entre pas en ligne de compte.”

                             2.14.   L’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia psichiatrica “neutra” (VII).

 

                                         Al proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

 

                             2.15.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.16.).

 

                                         Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

 

"  (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"

 

                             2.16.   La ricorrente ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         In casu, la ricorrente, nubile, si trova nel bisogno. Ella dispone in effetti, quali entrate, unicamente di una prestazione assistenziale di fr. 1’802.- mensili (cfr. decisione dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento del 16 aprile 2007, allegata al doc. I e del 15 novembre 2007, allegata al doc. X/bis). L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

 

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti