Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.28

 

CR/sc

Lugano

25 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2007 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 dicembre 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 11 marzo 2004 RI 1, nato nel __________, in precedenza attivo quale isolatore/impermeabilizzatore, ha presentato all'Ufficio Assicurazione Invalidità (UAI) una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da problemi al ginocchio sinistro (doc. 1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso - tra cui una perizia ortopedica redatta il 28 gennaio 2005 dal dr. __________ (doc. 25) e un periodo di accertamento presso il __________ di __________ (dal quale sono emerse due nuove patologie, ossia tremolio alle mani e difficoltà visive) (doc. 49) – e dopo aver accordato all’assicurato, con scritto del 9 agosto 2006, il diritto ad un collocamento, sottoforma di consulenza e sostegno nella ricerca di un impiego per tre mesi (doc. 60), con decisione formale del 18 dicembre 2006 l’amministrazione ha negato all'assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, in quanto egli presenta un grado di invalidità inferiore alla soglia minima del 40% (doc. 90).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 22 gennaio 2007, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di una rendita intera.

                                         Sostanzialmente l’insorgente ha contestato l’operato dell’amministrazione, che a suo parere non ha adeguatamente tenuto conto di tutte le patologie che lo affliggono, ma unicamente di quella ortopedica valutata dal dr. __________, osservando:

 

"  (...)

3.      La consulente in integrazione signora __________, il 19 ottobre 2005, segnala che in base a

 

      " un primo veloce calcolo CGR, l'assicurato arriva a circa il 30% di invalidità".

 

Vista la motivazione, la volontà e la buona manualità dimostrata dall'assicurato nel colloquio del giorno prima, decide pertanto di procedere con un periodo di accertamento presso il __________.

 

È ora interessante osservare come durante detto accertamento (vedasi rapporto della signora __________ 23 dicembre 2005) siano rapidamente venute alla luce due altre patologie invalidanti, patologie che non erano state fonte di problema nell'ambito del lavoro precedentemente esercitato dal ricorrente ma che diminuiscono di fatto sensibilmente la gamma di potenziali attività future. Si tratta

 

      " da una parte di un problema di vista da un occhio (si parla di visibilità del 50%) e dall'altra di un tremore delle mani che l'assicurato dice essere di origine genetica (l'avevano il padre ed il nonno prima di lui, e lui stesso ne soffre dall'età di 10 anni)."

 

Orbene questi nuovi e importanti aspetti sono praticamente stati ignorati dall'Ufficio Al nella valutazione complessiva del caso. Gli stessi vengono infatti considerati nel rapporto finale dell'accertamento professionale del 28 febbraio 2006, ma scompaiono poi nella decisione finale che si limita a far riferimento alla perizia specialistica del dottor __________ del 18 gennaio 2005. E questo benché si tratti di elementi particolarmente importanti, anche alla luce della valutazione scolastica del docente di cultura signor __________ del 17 gennaio 2006 che evidenzia tutta una serie di limiti formativi e cognitivi.

 

4.   Vi è ancora di più. Qualora l'Ufficio Al avesse aspettato anche pochi giorni prima di emettere la propria decisione, così come del resto era stato invitato esplicitamente a fare dal ricorrente, avrebbe potuto considerare anche il peggioramento della gonalgia sinistra attestata dal dottor __________ nel certificato annesso del 29 novembre 2006. Lo stesso, indirizzato al medico curante dottor __________, è giunto a conoscenza del ricorrente solamente un paio di settimane più tardi. Riferisce comunque in modo inequivocabile di un

 

      " peggioramento della gonalgia sx.",

 

      ma anche di una

 

      " deambulazione con zoppia"

 

allorquando, nel suo rapporto del 28 gennaio 2005, il dottor __________ parla di

 

      " deambulazione fluida, senza particolare zoppia, sulle punte dei piedi e sui talloni un po' difficoltosa ma senza cedimento."

 

(…)

Nella fattispecie concreta si ritiene che la valutazione della ripercussione economica del danno alla salute sulla capacità di guadagno effettuata dall'Ufficio AI sia carente in quanto non considera i peggioramenti oggettivi registrati e documentati, la presenza di ulteriori fattori invalidanti nonché il condizionamento reciproco dei diversi fattori invalidanti.

 

Grazie alla sua passione per il proprio lavoro precedente (tant'è che nella e-mail della signora __________ dell'11 agosto 2006 il ricorrente, invero con poca eleganza, viene definito "quel fanatico delle gallerie"), il signor RI 1 era riuscito a conseguire retribuzioni salariali di particolare rilievo per rispetto alle sue effettive capacità. Venuta meno la possibilità di lavorare in galleria per chiare limitazioni di ordine fisico, il salario ipotetico di fr. 57'258.- l'anno ritenuto dall'Ufficio Al quale base di partenza per il calcolo della perdita di guadagno è pura fantascienza! In effetti come si può seriamente ambire a simili retribuzioni quando si conoscono le limitazioni definite nel rapporto del 28 gennaio 2005, quando si hanno problemi di vista e di tremolio alle mani che impediscono l'accesso a lavori che richiedono un minimo di precisione, e quando si hanno evidenti limiti cognitivi che impediscono di accedere a professioni per le quali viene pretesa una certa qual responsabilità o per le quali è necessaria un'istruzione particolare?

 

L'agire dell'Ufficio Al nella determinazione della capacità di guadagno residuo risulta alla luce di queste considerazioni indubbiamente arbitrario. Prova ne è che il grado d'invalidità del 31% ritenuto nella decisione impugnata corrisponde esattamente al grado calcolato dalla signora __________ a fine 2005 allorquando non erano noti i problemi accertati in un secondo tempo, le carenze formative ed il peggioramento delle condizioni di salute!

 

Pur applicando i salari indicativi in uso (rilevazione Svizzera della struttura dei salari RSS), il salario imputabile al momento attuale al ricorrente deve essere ridotto di almeno fr. 20'000.- per rispetto a quanto ritenuto dall'Ufficio Al nei propri calcoli. La categoria salariale considerata dall'Ufficio Al si riferisce infatti a segmenti che presuppongono determinate qualifiche che il ricorrente non possiede e che non è nemmeno in grado di acquisire.

 

Oltre a ciò, in base alla più recente giurisprudenza, analogo reddito può ancora essere diminuito nella misura massima del 25%, e ciò alfine di considerare fattori specifici in grado d'influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire quali ad esempio limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione, ecc. ( DTF 126 V 75).

 

Nella fattispecie in esame, come si è già sottolineato a più riprese, l'assicurato vanta, purtroppo, un cocktail micidiale di fattori che condizionano negativamente le possibilità di reinserimento in un'attività professionale ben remunerata. Ne discende che, all'evidenza, questi deve poter beneficiare nella sua totalità della diminuzione del 25% di cui al paragrafo precedente con conseguente diritto ad una rendita intera Al. Del resto non è per caso che il ricorrente, benché annunciatosi in disoccupazione per poter disporre di un introito minimo, non riesca a trovare un nuovo lavoro malgrado l'impegno profuso e la buona volontà sempre dimostrata nel tentativo di risalire la china.

 

Il ricorrente ritiene che la documentazione agli atti sia sufficiente per dimostrare il suo diritto alla rendita intera. A titolo precauzionale chiede comunque l'assunzione di una nuova perizia medico specialistica atta a determinare con precisione le sue reali condizioni di salute per quanto attiene ad ogni singolo fattore invalidante." (Doc. I)

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).

 

                               1.5.   Con scritto del 28 febbraio 2007 il patrocinatore del ricorrente ha ribadito le proprie critiche in merito al lacunoso accertamento delle patologie che affliggono l’interessato e delle conseguenti limitazioni funzionali (VI).

 

                               1.6.   In corso di causa, questa Corte ha interpellato il dr. __________, il quale è stato invitato a valutare se lo scritto del dr. __________ prodotto dall’assicurato è atto a modificare le sue conclusioni peritali (VIII).

 

                                         La sua risposta è datata 27 settembre 2007 (XI).

                                         L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 9 ottobre 2007 (XI), mentre l’assicurato, lo ha fatto con uno scritto giunto al TCA il 22 ottobre 2007 (XIII).

 

                                         Tali osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XV, XVI), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

 

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’UAI di ritenere l’assicurato in grado di svolgere, nella misura del 100%, un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico, rispettosa dei suoi limiti funzionali, é stata presa fondandosi, essenzialmente, sulle risultanze di una perizia elaborata il 28 gennaio 2005 dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e sulla base dei rapporti medici del dr. __________, spec. FMH in neurologia e del dr. __________, spec. FMH in oftalmologia.

 

                                         Il dr. __________ ha personalmente visitato l’assicurato il 18 gennaio 2005, ponendo le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “gonartrosi sinistra in presenza di uno stato dopo meniscectomia parziale del corno posteriore del menisco mediale e sinoviectomia artroscopica il 12 gennaio 2004 con evidenza di una condropatia di II-III grado del condilo femorale mediale” e, quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, quelle di “artropatia articolazione metacarpo-falangeale V mano destra; stato dopo frattura della tibia destra trattata cruentemente con chiodo centro-midollare nel frattempo asportato; stato dopo artroscopia diagnostica, asportazione di corpi liberi intrarticolari, asportazione di una grossa calcificazione retro-tendinea rotulea ed evidenza intrarticolare di uno scollamento di una cartilagine del condilo femorale mediale al ginocchio destro il 16 ottobre 1997. Attualmente pochi disturbi sotto carico” (doc. 25-4).

                                         Questa la sua valutazione della situazione ortopedica:

 

"  (...)

A decorrere dall'autunno 2003 il signor RI 1 presenta un quadro algico focalizzato nel compartimento mediale del ginocchio sinistro, non regredito dopo un intervento di meniscectomia mediale parziale artroscopica al corno posteriore. Oltre alla lesione meniscale resecata, il reperto intra-operatorio ha messo in evidenza la presenza di una condropatia di II a III grado del condilo femorale mediale. L'esame di risonanza magnetica eseguito il 21.11.2003 aveva messo in evidenza delle irregolarità cartilaginee pure del piatto tibiale mediale, nozione tuttavia non riportata negli atti componenti l'incarto messomi a disposizione.

Il decorso post-operatorio viene caratterizzato dalla persistenza del disturbo focalizzato al compartimento mediale del ginocchio, così come da episodi recidivanti di versamento meccanico, compatibili con il quadro di una condropatia. Lo studio radiologico sotto carico effettuato il 7.1.2005 rivela la presenza di iniziali apposizioni artrosiche all'altezza del piatto tibiale mediale, così come una lieve riduzione dell'altezza della rima articolare al ginocchio sinistro.

 

La pregressa frattura della tibia destra, trattata cruentemente con chiodo endo-midollare asportato nell'ottobre del 1997, non genera attualmente nessun disturbo particolare. Anche lo scollamento della cartilagine del condilo femorale mediale, riscontrato dal dr. __________ in occasione dell'esame artroscopico effettuato il 16.10.1997 al ginocchio destro, non genera attualmente disturbi di rilievo. Il controllo radiologico convenzionale del 7.1.2005, non mostra peraltro nessuna alterazione artrosica di rilievo al ginocchio destro.

 

Tenuto conto della natura degenerativa dei disturbi presentati dal signor RI 1 la prognosi a medio-lungo termine risulta essere suscettibile di peggioramento. (...)" (Doc. AI 25-4)

 

                                         A detta del perito, l’assicurato, tenuto conto delle particolarità della sua professione, da un punto di vista strettamente ortopedico, presenta una capacità lavorativa del 50% nella sua attività di specialista adibito all’isolazione e impermeabilizzazione delle gallerie in costruzione, mentre è da ritenere pienamente abile al lavoro in attività rispettose delle sue limitazioni funzionali. Il dr. __________ ha infatti indicato:

 

"  (...)

B.  Conseguenze sulla capacità di lavoro

 

In qualità di specialista adibito all'isolazione e impermeabilizzazione delle gallerie in costruzione, il paziente risulta essere inabile al lavoro in misura completa a decorrere dal 13.10.2003. Il datore di lavoro non accorda delle capacità lavorative parziali.

 

Tenuto conto delle particolarità di una tale attività, che implica degli spostamenti su terreni sconnessi e umidi, l'uso di impalcature, il mantenimento di posizioni di lavoro inginocchiate o accovacciate (a dipendenza della configurazione della volta), il trasporto e sollevamento di pesi, ... in accordo con quanto riferito anche dal dr. __________ nel rapporto del 18.5.2004 ritengo che dal punto di vista ortopedico la capacità lavorativa possa ragionevolmente venir quantificata in una misura massima del 50%, con riduzione sia del rendimento che del tempo di presenza sul posto di lavoro.

 

Sul piano terapeutico, in presenza di un asse nullo sul piano frontale, il signor RI 1 è potenzialmente suscettibile di poter profittare di un leggero rialzo del bordo esterno della scarpa, con l'obiettivo di lateralizzare leggermente l'asse di carico dell'arto inferiore sinistro.

 

Tale misura, pure riducendo il carico al compartimento interno del ginocchio sinistro, non incide significativamente sull'esigibilità al lavoro complessiva del signor RI 1.

 

Tenuto conto delle specialità dell'attività attuale non ritengo ragionevolmente possibile ottenere un miglioramento significativo della sua capacità di lavoro.

 

Nello svolgimento per contro di attività che rispecchino le limitazioni dal ginocchio sinistro, il signor RI 1 risulterebbe da subito abile al lavoro in misura completa.

 

Si tratta più specificatamente di attività leggere che permettano una libera scelta della posizione, l'alternanza regolare della stessa, oppure che possano venir svolte prevalentemente in posizione seduta, che non richiedano degli spostamenti frequenti o prolungati su terreni sconnessi o declivi, che non comportino il mantenimento prolungato di una posizione inginocchiata o accovacciata, rispettivamente l'esecuzione frequente di movimenti di accovacciamento o inginocchiamento, che tengano conto del limite di trasporto di pesi situato frequentemente verso i 15 kg, raramente al di sopra dei 20 kg." (Doc. AI 25-4+5)

 

Sulla base di tale perizia, la consulente IP, nel suo rapporto intermedio del 19 ottobre 2005, ha osservato:

 

"  Si tratta di un assicurato di lingua madre spagnola che da anni lavorava come idraulico e come saldatore di materiale isolante in galleria, entrambi lavori che può fare solo al 50% per problemi al ginocchio. In attività adeguata invece il medico indica una CL totale.

Secondo un primo veloce calcolo CGR, l'A. arriva a circa 30% di invalidità, per cui non potrà beneficiare di una rendita, ma di provvedimenti professionali.

Durante il colloquio del 18.10.2005 con la sottoscritta, l'A. si mostra motivato e volenteroso ad intraprendere una nuova formazione, ma non saprebbe in che ramo.

Ha una buona manualità, tenendo conto dei limiti funzionali, mentre a livello scolastico ha fatto le scuole e l'apprendistato in __________ e poi seguito specializzazioni in Svizzera.

 

Per appurare le reali capacità dell'A., ritengo opportuno procedere con un periodo di accertamento presso il __________.

 

Vi invito dunque ad accordare:

 

       Periodo di accertamento presso il __________ di __________, della durata da 1 a 3 mesi, data di inizio da definire con i responsabili della struttura.

    ●   Riconoscimento delle IG per il periodo dell'accertamento.

    ●   Rimborso delle spese di trasporto e vitto secondo le vigenti disposizioni." (Doc. AI 35-1)

 

L’assicurato è quindi stato posto al beneficio di un periodo di accertamento presso il __________ di __________. Nel rapporto di fine accertamento professionale del 28 febbraio 2006 il direttore del __________ ha osservato:

 

"  (...)

Il periodo trascorso al __________, oltre al conosciuto problema al ginocchio, ha messo in evidenza altre difficoltà fisiche dell'A., che rendono problematico elaborare un progetto di reintegrazione professionale.

In particolare si segnala un forte tremolio alle mani e difficoltà alla vista.

 

Alla luce di questi nuovi elementi non è stato possibile proporre all'A. un'attività sedentaria che richiede buona vista a manualità fine quale quella dell'orologiaio.

 

Altri settori dove è richiesta principalmente la posizione seduta quale l'informatica e il commercio sono stati esclusi a causa delle insufficienti competenze scolastiche generali, della lingua italiana in particolare (vedi rapporto docente cultura generale allegato), ma anche per le scarse attitudini e il profilo non adeguato dell'A. verso tali professioni.

 

Abbiamo quindi optato per fargli svolgere alcune prove, sempre al __________, come aiuto custode e nel laboratorio della meccanica.

 

In questi ambiti, sono emersi i problemi al ginocchio che hanno costretto l'A. ad interrompere il lavoro.

 

Sottolineamo che alcuni lavori in meccanica potevano svolgersi in posizione seduta utilizzando un apposito sgabello, nonostante ciò l'A., come appena detto, non è riuscito a proseguire l'attività.

 

La situazione dell'A. dal profilo fisico appare più complessa di quanto segnalato all'inizio e non ci è pertanto possibile formulare una proposta di reinserimento professionale e una valutazione del rendimento dell'A.

 

L'A. pur dichiarando di voler riprendere un'attività lavorativa, fatica ad abbandonare l'attività svolta in passato, cioè quella di conducente di macchine di cantiere.

 

Da parte nostra esprimiamo delle forti riserve su tale scelta in seguito al conosciuto problema al ginocchio.

 

L'A. è stato dimesso dal __________ alla scadenza del provvedimento professionale lo scorso 23 febbraio 2006." (Doc. AI 49-1+2)

 

Nel rapporto medico del 9 febbraio 2006 all’attenzione dell’UAI il dr. __________, spec. FMH in oftalmologia, ha posto la diagnosi di “astenopia – vizio di refrazione (astigmatismo miopico inverso, presbiopia). Sta seguendo un corso di riadattamento per una nuova professione al __________ di __________”. Il dr. __________ ha poi indicato, a proposito della capacità lavorativa, che l’assicurato non presenta alcuna incapacità lavorativa dal punto di vista oculare, ma necessita solo del porto di occhiali per vedere da lontano e da vicino, prescritti il 23 gennaio 2006 (doc. 46-1).

 

Nel suo rapporto finale del 13 marzo 2006 la consulente IP ha indicato:

 

"  Consegno all'incarto il rapporto __________, dal quale risulta che sono presenti problemi di salute (vista, tremolio alle mani), che l'A. ha da diverso tempo e che riteneva "normale amministrazione" in quanto per il lavoro precedentemente svolto non erano affatto invalidanti. Però il problema al ginocchio e la conseguente necessità di un cambiamento professionale hanno fatto sì che queste due problematiche finora non documentate limitassero considerevolmente la scelta di una professione idonea. Inoltre, durante la permanenza presso il __________ il problema al ginocchio è stato vieppiù limitante provocando anche numerose assenze nell'ultimo mese, con gonfiore, necessità di infiltrazioni, zoppia evidente, dolori anche in posizione seduta.

Segnalata la situazione al segretario ispettore, si è già proceduto chiedendo le valutazioni dei medici rispetto al problema di vista e al problema neurologico che provoca il tremolio alle mani (soprattutto alla destra, mano dominante).

Nella necessità di chiarire l'aspetto medico anche rispetto alla pluralità dei danni alla salute, in particolare sui limiti funzionali e la CL in attività adeguata, ritengo per ora indicato chiudere il mandato, in attesa di chiarimenti.

 

Chiedo gentilmente che la questione venga chiarita al più presto possibile, al fine di poter rivalutare eventuali provvedimenti professionali." (Doc. AI 51-1)

 

 

L’amministrazione ha quindi chiesto un rapporto medico al dr. __________, spec. FMH in neurologia. Lo specialista, nel rapporto del 14 marzo 2006, ha posto la diagnosi di “probabile tremore essenziale familiare” da circa vent'anni (doc. 52-1). Nello scritto del 17 marzo 2006 il dr. __________ ha poi osservato:

 

"  Ho visto il paziente in un'unica occasione l'8.2.2006 nell'ambito di una sintomatologia tremorigena agli arti superiori ed in parte anche al capo. Allo stato clinico riscontrai un tremore a medie scosse e bassa ampiezza agli arti superiori di tipo posizionale ed in parte d'azione senza tremore a riposo, presenza anche di un tremore molto fine e incostante al capo. Restante stato neurologico completamente nella norma, in particolare nessuna sintomatologia cerebellare. Il paziente riferiva di aver tremore da oltre 20 anni e che sia il padre che il nonno paterno avrebbero avuto un tremore analogo. Sembra quindi trattarsi di un tremore essenziale familiare.

Ho consigliato al medico curante un trattamento farmacologico con betabloccante da aumentare eventualmente in base all'efficacia ottenuta. Dal medico curante veniva segnalato anche il sospetto di un etilismo cronico, dal lato neurologico non ho trovato dei classici segni di un danno etilico del sistema nervoso, ossia nessun segno clinico di una patologia cerebellare o di una polineuropatia.

Per quanto riguarda l'abilità lavorativa il tremore rende sicuramente improponibile un'attività che richiede una manualità fine o lavoro di precisione, al di fuori di questo tipo di lavoro non vedo però dal lato neurologico una limitazione della capacità lavorativa." (Doc. AI 52-3)

 

Nel suo rapporto medico del 26 giugno 2006 il dr. __________ del SMR, poste la diagnosi principale di “gonartrosi sinistra in presenza di uno stato dopo meniscectomia parziale del corno posteriore del menisco mediale e sinoviectomia artroscopica il 12 gennaio 2004 con evidenza di una condropatia di II-III grado del condilo femorale mediale” e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, quella di “tremore essenziale familiare”, ha indicato, quali attività rispettose dei limiti funzionali ortopedici, attività che permettano una libera scelta della posizione, l’alternanza regolare della stessa, oppure che possano venir svolte prevalentemente in posizione seduta, che non richiedano degli spostamenti frequenti e prolungati su terreni sconnessi o declivi, che non comportino il mantenimento prolungato di una posizione inginocchiata o accovacciata, rispettivamente l’esecuzione frequente di movimenti di accovacciamento o inginocchiamento, che tengano conto del limite di trasporto di pesi situato frequentemente verso i 15 kg, raramente al di sopra dei 20 kg; mentre, quali limitazioni per motivi neurologici, ha rilevato che risulta improponibile un’attività che richieda una manualità fine o un lavoro di precisione, senza ulteriori limitazioni della capacità lavorativa per attività al di fuori di questi tipi di impiego (doc. 57-1+2).

 

Il dr. __________ è poi giunto alle seguenti conclusioni:

 

"  (...)

Assicurato 46enne, formato e diplomato quale saldatore. Lavora 2 stagioni nel ramo alberghiero agli inizi degli anni '80. A partire dalla fine degli anni '80 ha lavorato dapprima 4 anni come idraulico, in seguito come isolatore ed impermeabilizzazione nelle gallerie.

 

In data 08.02.2006, l'A. è stato sottoposto a perizia ortopedica da parte del Dr. __________, il quale ha ritenuto le diagnosi sopra elencate e stabilito i gradi di capacità di lavoro seguenti:

-   In qualità di specialista adibito all'isolazione e impermeabilizzazione delle gallerie in costruzione, l'A. risulta essere inabile al lavoro in misura completa a decorrere dal 13.10.2003 ed al 50%, con riduzione sia del rendimento che del tempo di presenza sul posto di lavoro, dal 18.5.2004, in accordo con il rapporto del dr. __________ del 18.05.2004.

-   In attività leggere, che rispecchino le limitazioni descritte dal perito, l'A. risulta totalmente abile al lavoro, dalla data della perizia.

 

In data 17.03.2006, è stato redatto dal dr. __________ un rapporto medico neurologico, sulla base di una visita medica del 08.02.2006. Lo specialista riporta la diagnosi sopra menzionata e ritiene che, dal punto di vista neurologico, al di fuori delle limitazioni da lui esposte, non ci siano limitazioni della CL.

 

In data 09.02.2006, l'A. è stato sottoposto a valutazione oftalmologica da parte del Dr. __________.

Con le correzioni apportate, non ci sono limitazioni, dal punto di vista oftalmologico." (Doc. 57-2)

 

Nelle successive annotazioni del 31 ottobre 2006 il dr. __________ ha aggiunto:

 

"  Vedi ultime annotazioni del 26.06.2006.

 

L'A. è stato ritenuto abile al 50% in attività abituale dal 18.05.2004 e abile al 100% dal 08.02.2006 in attività adeguate.

Si chiede di precisare, per il periodo tra maggio 2004 e febbraio 2006 quale risulta la CL in attività adeguate e quali sono le limitazioni.

 

Procedere:  È stato richiesto al Dr. __________, che ha visitato l'A. il 18.01.2005, di dare risposta a queste domande.

                                                          Dopo ricezione di questi dati, saremo in grado di completare le nostre annotazioni." (Doc. AI 77-1)

 

In data 6 novembre 2006 il dr. __________ ha così risposto alle domande del medico SMR:

 

"  (...)

Tenuto conto della natura delle affezioni di pertinenza ortopedica presentate dal signor RI 1, così come del quadro clinico complessivo descritto dal dr. __________ nel referto del 18.5.2004, considero possa venir ritenuta una capacità lavorativa completa nello svolgimento di attività adeguate medicalmente esigibili (vedi rapporto del 28.1.2005, sezione B, ultimo paragrafo pag. 5) già a decorrere dal mese di maggio 2004.

 

Si tratta tuttavia di una valutazione retroattiva fondata sulla base degli atti messimi a disposizione, eventualmente suscettibile di rivalutazione in presenza di nuovi elementi di giudizio attualmente non conosciuti." (Doc. AI 80-1)

 

Nelle sue annotazioni del 7 novembre 2006 il dr. __________ ha quindi indicato:

 

"  Dopo richiesta di complemento di informazioni al Dr. __________, possiamo concludere che l'A. sia da ritenere totalmente abile al lavoro in attività adeguate già dal mese di maggio 2004."

(Doc. AI 79-1)

 

                               2.4.   L’assicurato ha contestato tali conclusioni, producendo il certificato medico del 29 novembre 2006 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, dal quale emerge che:

 

"  DIAGNOSI

 

   Gonartrosi mediale sx.

 

ANAMNESI ED ESAME CLINICO

 

Da alcuni mesi peggioramento della gonalgia sx. Ultimamente è curato con infiltrazione di corticoide.

 

Clinicamente deambulazione con zoppia sx. Ginocchio sx con versamento. FE 130/10/0.

Dolore rima mediale. Buona stabilità legamentare.

 

Radiologicamente artrosi del compartimento femoro tibiale mediale.

 

PROCEDERE

 

Al momento propongo di continuare con la terapia medicamentosa ed eventuale infiltrazione intra-articolare. In caso d'ulteriore peggioramento, ho proposto al paziente di eseguire una nuova artroscopia." (Doc. C)

 

Nelle sue annotazioni del 7 febbraio 2007 il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  Valutazione dr. __________, visita del 18.1.2005:

 

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro

 

Gonartrosi sinistra in presenza di uno stato dopo meniscectomia parziale del corno posteriore del menisco mediale e sinoviectomia artroscopica il 12.1.2004 con evidenza di una condropatia di II-III grado del condilo femorale mediale.

 

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro

    ●   Artropatia articolazione metacarpo-falangeale V mano destra.

    ●   Stato dopo frattura della tibia destra trattata cruentemente con chiodo centro-midollare nel frattempo asportato.

    ●   Stato dopo artroscopia diagnostica, asportazione di corpi liberi intraarticolari, asportazione di una grossa calcificazione retro-tendinea rotulea ed evidenza intraarticolare di uno scollamento di una cartilagine del condilo femorale mediale al ginocchio destro il 16.10.1997. Attualmente pochi disturbi sotto carico.

quale ulteriore problematica l'assicurato presenta un tremore essenziale.

 

In sede di ricorso viene presentato:

 

breve rapporto dr. __________, ortopedico, del 29.11.2006:

    -    diagnosi: gonartrosi mediale sinistra

    -    viene indicato un peggioramento della gonalgia sinistra con presenza di versamento articolare, grado di motilità 130/10/0°, deambulazione con zoppia, radiologicamente artrosi del compartimento femoro-tibiale mediale

 

 

valutazione:

rispetto alla visita dr. __________, la motilità del ginocchio si è ridotta di 15°, allora non zoppicava, non vi era versamento articolare.

L'attuale quadro è quello di una gonartrosi modicamente attivata. Situazione sovrapponibile a quella presente in occasione della visita dr. __________ del 17.2.2004 e del 18.5.2004.

Come ben risulta dalla presa di posizione del 6.11.2006 del dr. __________, egli ritiene esigibile un'attività adeguata (attività leggera prevalentemente seduta e quindi senza sollecitazioni per l'articolazione) anche in presenza di una gonartrosi attivata sovrapponibile a quella descritta attualmente dal dr. __________.

 

 

Conclusione: l'attuale quadro patologico risulta tuttora compatibile con un'attività ritenuta esigibile come da decisione." (Doc. IV/bis)

 

 

                                         In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli lo scritto del dr. __________, con invito ad apprezzare se tale referto è atto a modificare le sue conclusioni peritali (VIII).

 

                                         Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 28 settembre 2007:

 

"  Il certificato del dr. __________ del 29.11.2006 non apporta nuovi elementi di giudizio atti a modificare le conclusioni ritenute nel rapporto del 28.1.2005, così come le considerazioni espresse nella lettera del 6.11.2006 (quest'ultima tuttavia con le riserve del caso trattandosi di una valutazione a posteriori).

 

Il dr. __________ conferma in effetti sia la diagnosi di una gonartrosi mediale a sinistra, sia la prognosi (vedi punto 5, pagina 4) con episodi recidivanti di versamento meccanico. La differenza riscontrabile nella funzione riportata del ginocchio sinistro (presso il dr. __________ addirittura migliore in flessione) risulta essere riconducibile e compatibile con uno stato diverso di irritazione articolare (presenza di versamento nel caso del dr. __________, assente in occasione della visita del 18.1.2005).

 

L'esigibilità ritenuta nell'ultimo paragrafo al punto B, pagina 5 del rapporto del 28.1.2005, tiene debitamente conto dell'evenienza di periodi transitori di accentuazione della gonartrosi, così come di un suo progressivo peggioramento.

Un accento particolare è in effetti stato posto sulle limitazioni attribuibili al ginocchio sinistro con necessità di svolgere delle mansioni che permettano un adeguato risparmio dello stesso.

 

Anche con riferimento al rapporto del dr. __________ del 29.11.2006, le considerazioni espresse sull'esigibilità nel rapporto Al del 28.1.2005 mantengono invariata la loro validità." (Doc. IX)

 

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C.,     I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, deve concludere che la perizia ortopedica del dr. __________ è dettagliata, approfondita e quindi rispecchia i parametri giurisprudenziali appena ricordati (cfr. consid. 2.5.) e può quindi, unitamente ai rapporti medici dei dottori __________ e __________, validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio.

 

                                         Il dr. __________ ha evidenziato che l’interessato presenta una gonartrosi sinistra in presenza di uno stato dopo meniscectomia parziale del corno posteriore del menisco mediale e sinoviectomia artroscopica il 12 gennaio 2004 con evidenza di una condropatia di II-III grado del condilo femorale mediale e ha spiegato che tali patologie giustificano un’incapacità lavorativa del 50% nel suo ultimo impiego di isolatore/impermeabilizzatore di gallerie, attività non ergonomicamente adatta in quanto comporta spostamenti su terreni sconnessi e umidi, l’uso di impalcature, il mantenimento di posizioni di lavoro inginocchiate o accovacciate (a dipendenza della configurazione della volta), il trasposto e il sollevamento di pesi (doc. 25-4).

                                         Il perito ha inoltre illustrato, in modo convincente, che in un’attività adeguata ai suoi limiti funzionali, l’interessato è da ritenere abile al lavoro al 100% (doc. 25-5).

Tali conclusioni del dr. __________ ricalcano peraltro quanto già indicato dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che nel suo rapporto del 18 maggio 2004 all’attenzione dell’Ufficio AI aveva indicato che l’assicurato, affetto da gonartrosi su stato dopo meniscectomia parziale del corno posteriore del menisco mediale e sinoviectomia artroscopica (12 gennaio 2004) e su condropatia grado II-III del condilo femorale mediale, “è chiaramente disturbato per tutti i lavori da eseguire in posizione inginocchiata, nel rimanere a lungo in piedi o salire/scendere le scale, così come nel percorrere lunghi tragitti a piedi (superiori a 500-1'000 metri)”, ritenendo l’interessato inabile al 50% nella sua attività di isolatore nei lavori di costruzione di gallerie, ma pienamente abile la lavoro, da subito, in attività leggere, da svolgere in posizione seduta o alternando la posizione eretta e quella seduta (doc. 13-3).

Anche alla luce di tale referto, il dr. __________, nelle sue osservazioni del 6 novembre 2006, in risposta alla richiesta di precisazioni da parte del SMR, ha ribadito che in base alle affezioni di pertinenza ortopedica dell’interessato e del quadro clinico complessivo descritto dal dr. __________ nel suo rapporto del 18 maggio 2004, l’assicurato è da ritenere abile al lavoro al 100% nello svolgimento di attività adeguate, medicalmente esigibili, già a decorrere dal mese di maggio del 2004 (doc. 80-1).

 

L’assicurato ha contestato queste conclusioni, producendo il certificato medico del 29 novembre 2006 (molto succinto e privo di motivazione) del dr. __________, che attesta un peggioramento della gonalgia a sinistra avvenuto “da alcuni mesi” (doc. C).

Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 7 febbraio 2007, ha rilevato che il quadro patologico descritto dal dr. __________ “è tuttora compatibile con un’attività ritenuta esigibile come da decisione” (doc. IV/bis).

Il dr. __________ - invitato dal TCA ad esprimersi in merito all’eventuale influenza del suddetto certificato medico sulla sua valutazione peritale – nella sua risposta del 27 settembre 2007, ha chiaramente indicato che il referto del 29 novembre 2006 del dr. __________ non apporta nuovi elementi di giudizio atti a modificare le conclusioni peritali del 28 gennaio 2005, così come le sue successive osservazioni del 6 novembre 2006. Lo specialista ha infatti evidenziato che il dr. __________ conferma sia la diagnosi di gonartrosi mediale a sinistra, sia la prognosi, con episodi recidivanti di versamento meccanico. Il dr. __________ ha quindi spiegato che la differenza riscontrabile nella funzione riportata del ginocchio sinistro è riconducibile e compatibile con uno stato diverso di irritazione articolare (presenza di un versamento nel caso del dr. __________, che era invece assente in occasione della visita del 18 gennaio 2005 eseguita dal dr. __________), ciò che non modifica le sue conclusioni peritali. Egli ha infatti precisato che l’esigibilità in attività adeguate ai limiti funzionali dell’interessato, da lui indicata nel suo rapporto peritale, tiene adeguatamente conto dell’evenienza di periodi transitori di accentuazione della gonartrosi, così come di un suo progressivo peggioramento, essendo stato posto un accento particolare sulle limitazioni attribuibili al ginocchio sinistro, con necessità di svolgere delle mansioni che permettano un adeguato risparmio dello stesso (doc. IX, sottolineature della redattrice).

Il dr. __________ ha quindi espressamente indicato che le sue considerazioni in merito all’esigibilità lavorativa dell’assicurato, espresse nel suo rapporto peritale del 28 gennaio 2005, mantengono invariata la loro validità anche alla luce del rapporto del dr. __________ del 29 novembre 2006 (doc. IX).

                                         Le osservazioni del dr. __________, precise e ben motivate, che confermano la piena esigibilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, possono essere fatte proprie dal TCA.

 

                                         Il ricorrente ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, ritenendo che non siano state debitamente tenute in considerazione le ulteriori due patologie che lo affliggono e che sono emerse durante il periodo di accertamento professionale presso il __________. Egli ha infatti rilevato che l’UAI ha completamente ignorato sia i suoi problemi di vista, sia il tremore alle mani, di origine genetica.

 

                                         A tal proposito, questo Tribunale deve rilevare che, contrariamente a quanto asserito dal patrocinatore, l’UAI ha tenuto conto di questi due disturbi risentiti dall’assicurato, invitando sia il dr. __________, sia il dr. __________, ad esprimere la loro valutazione.

                                         Quanto ai problemi alla vista, nel suo rapporto medico del 9 febbraio 2006, il dr. __________ ha rilevato che, con le correzioni apportate (utilizzo di occhiali per vedere da lontano e da vicino), non vi sono, dal punto di vista oftalmologico, limitazioni della capacità lavorativa (doc. 46-1, sottolineatura della redattrice). I disturbi alla vista non incidono quindi sulla capacità lavorativa dell'assicurato.

                                         Con riferimento al tremore agli arti superiori e in parte anche al capo, il dr. __________, nel suo rapporto medico del 17 marzo 2006, ha diagnosticato un probabile tremore essenziale familiare (che affliggerebbe l’assicurato, secondo quanto riferito, da oltre vent’anni e che avrebbe colpito anche suo padre e suo nonno), mentre per il resto ha potuto riscontrare uno stato neurologico completamente nella norma, senza patologie cerebellari o segni clinici per una polineuropatia. Il dr. __________ ha quindi concluso che, per quanto riguarda l’abilità lavorativa, il tremore rende improponibili attività che richiedono una manualità fine o un lavoro di precisione, escludendo, al di fuori di tali limitazioni, una riduzione della capacità lavorativa per motivi neurologici (doc. 52-3, sottolineature della redattrice). Anche il tremore non incide quindi sulla capacità lavorativa dell'assicurato in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

 

L’interessato, pur evidenziando l’importanza dei disturbi alla vista e relativi al tremore alle mani, non ha prodotto alcuna certificazione medica o comprovato alcun elemento oggettivo che potesse in qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________ e del dr. __________.

                                         In proposito va ricordato all’assicurato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         Viste le conclusioni alle quali sono giunti sia il dr. __________, che il dr. __________, non vi sono pertanto motivi per ritenere che l’addotto problema alla vista e il tremore influiscano sulla capacità lavorativa dell’assicurato, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

 

                                         Contrariamente a quanto rilevato dal patrocinatore, il dr. __________ del SMR, nel suo rapporto medico del 26 giugno 2006, ha adeguatamente tenuto conto dei pareri espressi da tutti gli specialisti consultati, elencando, quali limiti funzionali che riducono la capacità lavorativa dell’interessato, sia gli impedimenti di natura ortopedica (così come indicato nella perizia ortopedica del dr. __________), sia gli impedimenti di carattere neurologico (conformemente a quanto evidenziato dal dr. __________). Il dr. __________ ha pure correttamente indicato che dalla valutazione oftalmologia del dr. __________ non è per contro emersa alcuna limitazione, se non la necessità di portare gli occhiali (doc. 57-2).

                                         In attività rispettose delle limitazioni funzionali, sia ortopediche, che neurologiche, è quindi a giusta ragione che l’amministrazione ha ritenuto l’interessato pienamente abile al lavoro.

 

                                         Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni peritali del dr. __________ e dalle valutazioni del dr. __________ e del dr. __________, di cui il medico SMR ha adeguatamente tenuto conto.

 

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - dal profilo medico - l'assicurato è abile al 50% nella sua professione di isolatore e impermeabilizzatore, ma totalmente abile in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di natura sia ortopedica, elencati dal dr. __________, che neurologica, indicati dal dr. __________.

                                         Infatti, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.

La consulente IP, al riguardo, nel suo rapporto dell’8 agosto 2006, ha indicato quali attività esigibili, nel rispetto delle limitazioni mediche, quella di operaio in aziende del settore industriale per articoli leggeri, oppure mansioni di controllo e di sorveglianza sempre nel settore industriale (doc. 59-2).

                                         È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

 

                               2.7.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 2.2.), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2004.

 

 

                            2.7.1.   Per quanto concerne il reddito da valido, questo Tribunale constata che l’ultimo datore di lavoro dell’assicurato, la ditta __________ di __________, interpellata dall’amministrazione nel marzo 2004, ha indicato quale salario mensile dell’assicurato, al 100%, l’importo di fr. 4'965.-, più fr. 500.- quale media di indennità galleria (doc. 11-2).

                                         L’UAI ha correttamente considerato un reddito annuo da valido di fr. 70'545.- (doc. 59-2).

 

 

                            2.7.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

 

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                            2.7.3.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

 

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

 

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

 

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

 

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

 

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

 

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

 

"  (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

 

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

 

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

 

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

 

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

 

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

 

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV N. 17 e SZS/RSAS 2007 pag. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

 

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

 

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

 

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

 

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

 

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

 

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

 

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006 pag. 311 segg.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

 

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha adottato una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

 

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007 dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

 

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

 

                            2.7.4.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute, l'amministrazione ha correttamente applicato i dati statistici nazionali della Tabella TA1, così come emerge dal rapporto finale dell’8 agosto 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. 59-2).

 

                                         Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica e contenuta nell'Inchiesta Svizzera sulla struttura dei salari 2004 - il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

 

                                         Al considerando 2.6., questa Corte ha dichiarato l’interessato in grado di esercitare delle attività leggere adeguate alle sue condizioni di salute in misura del 100%.

 

                            2.7.5.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."

                                         (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                                         Nella concreta evenienza, l’amministrazione ha applicato sul reddito statistico da invalido, una decurtazione globale del 15%, così calcolata: diminuzione del 5% per attività leggera e del 10% per il fatto che l’assicurato ha sempre effettuato lavori manuali di forza grossolana, che non sono più possibili, di modo che egli ben difficilmente potrà far valere la sua esperienza professionale in nuove mansioni (cfr. doc. 59-2).

 

                                         Tutto ben considerato, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto. Non vi è quindi motivo per distanziarsi dalla riduzione del 15% stabilita dalla consulente IP, ritenuto che non vi sono nel caso di specie altre circostanze personali che potrebbero giustificare una ulteriore decurtazione sul reddito statistico da invalido (in particolare, non l’età dell’assicurato, nato nel 1960).

 

                                         Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr. 48'669.30 (85% di fr. 57'258).

 

                                         In conclusione, alla luce del reddito da valido di fr. 70'545.-- (cfr. consid. 2.7.1), il grado di invalidità dell'insorgente risulta essere del 31%, dunque in ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1 LAI per avere diritto ad una rendita (allo stesso risultato si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi da valido e da invalido al 2006).

 

                                         A titolo abbondanziale, va osservato che anche volendo per pura ipotesi applicare una riduzione percentuale del 25%, come richiesto dall’insorgente, la soluzione non cambierebbe (grado di invalidità del 39%, che non dà diritto ad una rendita).

 

                                         Infine, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

 

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

 

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che la consulente ha indicato che non vi sono i presupposti per una riqualifica in senso stretto. Ella ha comunque osservato che l’assicurato può beneficiare di un’introduzione presso un nuovo datore di lavoro e di un aiuto al collocamento (cfr. rapporto dell’8 agosto 2006, doc. 59-3).

 

                                         Pertanto, nella misura in cui l’amministrazione ha negato a RI 1 il diritto a una rendita di invalidità, la sua decisione formale del 18 dicembre 2006 merita piena conferma in questa sede.

 

                               2.8.   L’assicurato ha chiesto l’espletamento di una perizia medico-specialistica (I, VI, XIII).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, già si è detto (consid. 2.6.) che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti probatori.

                                         Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

                                         Non è pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-  sono poste a carico dell’assicurato.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti