Raccomandata |
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Incarto n.
FS/vm |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 luglio 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale aiuto domestico, operaia addetta alle pulizie e ausiliaria di pulizia (doc. AI 8/1-3, 11/1-3 e 12/1-3), nel mese di maggio 2005 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) ● asma bronchiale ● diabete ● dolore cervicale, lombare (reuma) ● problemi psichici (ansia, depressione) (…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici e economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), con decisione 27 luglio 2007 (doc. AI 49/1-3), preavvisata con progetto 2 marzo 2007 (doc. AI 39/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita l’invalidità accertata non essendo di grado pensionabile.
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – censurata una violazione del diritto di essere sentito e contestata la valutazione medica e economica – ha chiesto:
" (…)
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’insorgente è riconosciuta una rendita intera d’invali-dità, rispettivamente l’incarto è rinviato all’Ufficio AI per nuovi accertamenti nel senso dei considerandi.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
(…)." (doc. AI 50/4)
1.4. Con la risposta l’Ufficio AI – sulla base delle allegate annotazioni 24 settembre 2007 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) l’attuale documentazione non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM del 2006. In particolare il rapporto del SPS evidenzia una problematica principalmente sociale e reattiva, problematica non di pertinenza dell’AI. Per quanto concerne il lato reumatologico l’esame RM di 4.2007 conferma la presenza nota di alterazioni degenerative avanzate a livello cervicale e moderate a livello lombare. Da notare che il restringimento del forame della radice C6 di sinistra rimane senza compromissione neurologica. (…)” (IV/1) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritti 22 e 25 ottobre 2007 l’avv. RA 1 ha preso posizione in merito alle annotazioni 24 settembre 2007 del dr. __________ e ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica.
1.6. Con scritto 29 ottobre 2007 e osservazioni 6 novembre 2007 l’Ufficio AI si è riconfermato nella risposta di causa e ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. L’assicurata fa valere una lesione del diritto di essere sentita in quanto la decisione sarebbe carente di motivazione.
Da una parte il provvedimento non menzionerebbe tutti gli atti medici prodotti, dall’altra l’amministrazione non avrebbe chiarito perché i gradi di inabilità lavorativa riscontrati nelle diverse patologie non sono cumulati.
Il diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Dagli atti risulta che la documentazione medica prodotta sia nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione che in sede ricorsuale è stata sottoposta ai medici SMR che si sono espressi in merito (doc. AI 48/1, IV/1 e XII/1).
Quanto alla non cumulabilità delle patologie i periti del SAM hanno, in particolare, rilevato che “(…) le varie patologie, soprattutto psichiatrica e reumatologica, non devono essere sommate in quanto entrambe prendono in considerazione il sintomo principale dell’A. e cioè il dolore cronico (…)” (doc. AI 28/15) e l’avv. RA 1 ha contestato questa argomentazione (doc. AI 50/15).
Del resto questo Tribunale è dotato di potere cognitivo pieno.
Non è dunque possibile concludere per una violazione del diritto di essere sentito (vedi in questo senso anche la STF del 29 agosto 2008 nella causa G., 9C_738/2007)
Nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita.
L’assicurata postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).
2.7. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 28 settembre 2005, il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) dopo discussione SMR, anche se non è ancora passato il canonico anno di IL, si decide di far valutare l’A. al SAM per valutare l’effettiva CL di questa A., in presenza di una valutazione psichiatrica che non giustifica una IL totale e di richiesta di valutazione della reumatologa curante. (…)” (doc. AI 18/1).
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 19/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 18 luglio 2006 (doc. AI 28/1-42) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), pneumologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), oftalmologica (dr.ssa __________) e neurologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Fibromialgia.
Sindrome da dolore somatoforme persistente.
Marcati tratti di regressione e di dipendenza psicologica.
Sindrome lombospondilogena cronica con
■ incipienti alterazioni degenerative lombari L3-S1.
Sindrome cervicospondilogena cronica con
■ avanzate alterazioni degenerative C4-C7.
Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica sin..
Iperopia, astigmatismo misto, presbiopia ed ambliopia bilaterale.
Probabile leggera asma bronchiale grado I Gina.
Allergia all’acaro anamnestico.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome da iperventilazione.
Possibile sindrome da disfunzione delle corde vocali.
Piedi piatti traversi ed alluce valgo bilaterale.
Esiti da infetto bronchiale recente con elevati valori infettivi.
Diabete mellito tipo 2 con scompenso iperglicemico nel marzo 2006 in seguito a terapia steroidea sistemica, con HbA1c a 8.
Epatopatia citolitica su probabile statosi epatica.
ITA trattata." (doc. AI 28/11-12)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “l’A. è abile al lavoro come ausiliaria di pulizia ed aiuto domiciliare nella misura del 70%” (doc. AI 28/14), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
La patologia reumatologica, in presenza di fibromialgia ed alterazioni degenerativa a carico del rachide cervicale e lombare, giustifica una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 30%, considerata come attività a tempo pieno con riduzione del rendimento.
Dal punto di vista pneumologico l’A. mostra un'asma bronchiale lieve ben controllata in presenza di un’iperreagibilità bronchiale solo leggera nonostante una recente esacerbazione. Malgrado l’A. debba essere considerata non idonea per lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie come fumi, polveri, sostanze irritanti e l’esposizione alla polvere della casa, il grado lieve di tale patologia non giustifica un’incapacità lavorativa sup. al 30% nella situazione attuale. Ovviamente attività in cui l’A. non sia esposta ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie sono più indicate, ed in tali lavori l’A. risulta totalmente abile al lavoro.
È inoltre possibile che la peritanda presenti una sindrome di disfunzione delle corde vocali; in questa situazione l’esposizione ad agenti irritativi avrebbe un’influenza minore sulla capacità lavorativa.
Non riteniamo comunque che al momento attuale questa differenziazione sia fondamentale per determinare la capacità lavorativa dell’A..
Lasciamo al medico curante sottoporre l’A. ad un’indagine in tal senso.
In attività in cui l’A. non sia sottoposta ad esposizione di agenti irritativi delle vie respiratorie l’A. è totalmente abile al lavoro.
La patologia oftalmologica è caratterizzata da iperopia, astigmatismo, presbiopia ed ambliopia, ciò che riduce la capacità lavorativa dell’A. nella misura del 20% inteso come attività a tempo pieno con rendimento ridotto in quanto l’A. è limitata nei lavori in vicinanza e di precisione. In attività in cui non sia richiesta un’acuità visiva sia in lontananza che in vicinanza l’A. è totalmente abile al lavoro.
Dal punto di vista neurologico non sono presenti né una polineuropatia diabetica né alterazioni a carico del sistema nervoso centrale o periferico e pertanto dal punto di vista neurologico l’A. è totalmente abile al lavoro.
Per quanto concerne la patologia psichiatrica, essa è caratterizzata da una sindrome da dolore somatoforme con marcati tratti regressivi e di dipendenza psicologica che giustifica una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 20% a causa della diminuita resistenza ed aumentata affaticabilità.
Le varie patologie, soprattutto psichiatrica e reumatologica, non devono essere sommate in quanto entrambe prendono in considerazione il sintomo principale dell’A. e cioè il dolore cronico.
Le altre patologie sono caratterizzate da limitazioni funzionali intese con attività a tempo pieno e riduzione del rendimento.
In un’ attività lavorativa che rispetti i limiti posti dai vari consulenti l’A. è totalmente abile al lavoro.
La capacità lavorativa va considerata ridotta a partire dalla data del suo ingresso alla Clinica di __________ il 7.04.2005.
Segnaliamo la presenza di atteggiamenti caricaturali durante la valutazione presso il SAM.
9 CONSEGUENZA SULLA CAPACIÀ D’INTEGRAZIONE
L'A. è abile al lavoro in un'attività che rispetti i limiti funzionali posti dal reumatologo dall'oftamologo e dal pneumologo.
Considerata la scarsa motivazione dell'A. a riprendere un'attività lavorativa, provvedimenti di riformazione professionali non sono indicati.
L'A. è in grado di svolgere l'attività finora svolta nella misura del 70%.
È in grado di svolgere un'attività lavorativa medio - pesante e leggera, in cui possa alternare la posizione, in cui non sottoponga le spalle a sollecitazioni intense, in cui non entri in contatto con agenti irritativi delle vie respiratorie, in cui non sia richiesta precisione nell'acuità visiva in lontananza ed in vicinanza, a tempo pieno con pieno rendimento.
10 OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)" (doc. AI 28/15-16)
L’Ufficio AI – viste le risultanze della perizia del SAM e ritenuta la valutazione del consulente in integrazione professionale (doc. AI 35/1-3) – con progetto di decisione 2 marzo 2007 (doc. AI 39/1-2) ha negato il diritto a prestazioni in quanto il grado d’invalidità non raggiunge il minimo pensionabile.
Con osservazioni 19 aprile 2007 l’assicurata ha contestato la valutazione medica e economica (doc. AI 42/1-3) e ha prodotto il certificato medico 18 aprile 2007 della Dr.ssa __________ e il rapporto 28 marzo 2007 della dr.ssa __________ pervenuti all’Ufficio AI il 26 aprile 2007 (doc. AI 44/1 e 44/2).
Al riguardo, nelle annotazioni 29 maggio 2007, il dr. __________ si è così espresso:
" Contestazione da parte dell'A. e del suo legale, della decisione del 02.03.2007.
Decisione basata su:
- Perizia SAM (18.07.2006)
- valutazione CIP (03.01.2007: NB fu applicato - 20% per motivi medici e -25% per altri motivi "socio-lavorativi").
Nella lettera del legale (19.04.2007) vengono citate malattie, che sono state prese in considerazione e che furono giudicate senza influsso sulla CL:
per esempio l'asma bronchiale, con esame spirometrico normale (perizia SAM): è pur vero che fu ricoverata 4 giorni in febbraio 2007, ma non si trattò di un attacco grave, tant'è vero che non furono usati corticosteroidi (un tale episodio acuto non inficia la CL a lungo termine).
Si cita inoltre il diabete mellito di tipo II che di per sè comporta una IL.
Si cita inoltre anche: "insufficienza acuta prerenale", dimenticandosi di segnalare che si trattò di un episodio transitorio descritto durante un ricovero al civico del 2006, poi risoltosi, e con funzione renale normale alla perizia SAM.
Per quanto riguarda la patologia reumatologica essa è stata considerata nella valutazione SAM con una valutazione specialistica. Si fa notare l'atteggiamento aggravante durante tutto l'esame descritto dal perito.
Le valutazioni della Dr.ssa __________ del 18.04.2007 non modificano il quadro (inclusi i referti radiologici).
Dal punto di vista psichico segnalo che i citati peggioramenti (con episodi di ricorso al PS) sono sempre in relazione a fatti socio-famigliari: contrasti col marito e la figlia, litigio con una vicina, morte del padre e non da ultimo la nostra decisione negativa.
Ritengo che la nostra valutazione sia stata corretta, basandosi sulle conclusioni delle valutazioni specialistiche (alcune delle quali non ritenevano fosse presente una IL: neurologica, pneumologica e oculistica, quest'ultima non valutava possibili solo attività per cui è necessario un visus normale).
Alla fine i periti SAM hanno concluso per la valutazione globale da noi accettata, che non corrisponde a quella dei curanti, che però non hanno portato motivazioni sufficienti per invalidarla." (doc. AI 48-1)
Con decisione 27 luglio 2007 l’Ufficio AI ha quindi confermato il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. AI 49/1-3).
2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM avuto riguardo alle patologie somatiche.
Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico la fattispecie merita di essere ulteriormente indagata come verrà di seguito esposto.
2.9.1. Per quanto riguarda la patologia pneumologica, il dr. __________, FMH in malattie polmonari e capo-servizio di pneumologia, nel consulto 29 maggio 2006 (doc. AI 28/29-37), poste le diagnosi note, ha attestato che “(…) per quanto riguarda l’asma bronchiale non sussistono attualmente limitazioni oggettive della capacità lavorativa ad eccezione della non idoneità per la paziente per lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie ed alla polvere in genere. (…)” (doc. AI 28/33).
Questa valutazione (capacità lavorativa totale in attività che non espongano l’assicurata ad agenti irritativi) non è stata contestata dall’assicurata che non ha nemmeno prodotto alcun certificato medico specialistico dal quale si dovrebbe concludere che la valutazione del dr. __________ sia errata.
2.9.2. Dal punto di vista neurologico il dr. __________, FMH in neurologia, nel consulto 5 maggio 2006 (doc. AI 28/38-40) – posta la diagnosi di “(…) dolori panvertebrali senza deficit neurologici (…)” (doc. AI 28/39) –, ha attestato che “(…) dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 28/40).
Anche questa valutazione non è stata contestata e nemmeno l’assicurata ha prodotto qualsivoglia documentazione medica specialistica che la contrastasse validamente.
In particolare anche la dr.ssa __________, FMH in medicina fisica e riabilitazione, nel certificato 18 aprile 2007, ha attestato “(…) non deficit neurologici (…)” (doc. AI 44/1).
2.9.3. Per quanto riguarda la patologia oftalmologica, la dr.ssa __________, FMH in oftalmologia, nel consulto 9 maggio 2006 (doc. AI 28/41-42), poste le diagnosi note, ha attestato che “(…) la paziente può senz’altro svolgere altre attività che non richiedono un’acuità visiva sia in lontananza sia in vicinanza del 100%. (…)” (doc. AI 28/42).
Anche questa valutazione non è stata contestata e nemmeno l’assicurata ha prodotto qualsivoglia documentazione medica specialistica che la contrastasse validamente.
2.9.4. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, il dr. __________, FMH in reumatologia, nel suo consulto 17 maggio 2006 (doc. AI 28/22-28), poste le diagnosi note, ha attestato che “(…) l’assicurata è in grado di svolgere attività pesanti a mediamente pesanti e con un rendimento ridotto nella misura del 30% al massimo. In attività mediamente pesanti a leggere, che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi con le spalle, particolarmente con la spalla sinistra, con la colonna cervicale e con il tronco, che permetta un rispetto delle regole di ergonomia della schiena, l’assicurata può lavorare a tempo pieno con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 10-15%. (…)” (doc. AI 28/27)
La dr.ssa __________, nel certificato 18 aprile 2007– posto che la paziente è in sua cura dal 31 marzo 2007 per sindrome dolorosa panvertebrale, sindrome inserzionale spalla destra e fibromialgia diffusa –, dopo aver elencato quanto ha rilevato dagli accertamenti RM rachidecervicale eseguiti il 30 marzo e il 4 aprile 2007, non ha contestato le valutazioni dei periti del SAM, non si è espressa sulla capacità lavorativa e ha concluso osservando che “(…) la Signora RI 1 è stata trattata con infiltrazioni locali dalle quali ha avuto un temporaneo e parziale beneficio. Trattamento fisio-chinesiterapico. (…)” (doc. AI 44/1).
Anche nella lettera 14 agosto 2007 indirizzata alla __________ assicurazioni, con la quale ha chiesto un benestare per un ricovero, non risultano né critiche alle conclusioni peritali né valutazioni circa la capacità lavorativa, e la dr.ssa __________ ha solo concluso in modo del tutto generico che “(…) secondo il mio parere una riabilitazione multidisciplinare in regime di ricovero, potrebbe ripristinare maggior equilibrio psico-fisico. Infine dare la possibilità alla paziente di gestire meglio le sue patologie. (…)” (doc. E).
Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 29 maggio 2007, ha osservato che “(…) le valutazioni della dr.ssa __________ del 18.04.2007 non modificano il quadro (inclusi referti radiologici) (…)” (doc. AI 48/1) e il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 settembre 2007 – riferendosi anche alla lettera 18 agosto 2007 della dr.ssa __________ indirizzata alla __________ – ha concluso che “(…) l’attuale documentazione non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM 2006. (…)” (IV/1).
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Occorre infine ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.9.5. Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico dagli atti risulta quanto segue.
La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 20 settembre 2005 (doc. AI 17/1-5) – posta la diagnosi di “(…) ● episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F31.1 ICD 10) ● sindrome da attacchi di panico (F41.0 ICD 10) ● sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.1 ICD 10) (…)” (doc. AI 17/3) – ha attestato un’inabili-tà totale al lavoro dal mese di aprile 2005, concludendo che “(…) la paziente presenta allo stato attuale primariamente una Sindrome depressiva grave senza sintomi psicotici. Indubbiamente la paziente allo stato attuale non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa; al contempo l’impossibilità di lavorare innesca nella stessa un bisogno di certezze e rassicurazioni da parte delle istituzioni in genere. L’impressione è che sino a quando tali certezze non le verranno garantite, il quadro psichico difficilmente potrà avere evoluzioni di sorta. (…)” (doc. AI 17/4).
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto 6 maggio 2006 (doc. AI 28/17-21) – posta la diagnosi di “(…) sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F45.4) – marcati tratti di regressione e di dipendenza psicologica (…)” (doc. AI 28/20) e osservato che “(…) nell’anamnesi psichiatrica l’A. dal 2004 è seguita a livello specialistico presso il Servizio di Psichiatria e Psicologia Medica di __________ dalla collega psichiatra Dr.ssa __________ una volta al mese e dalla psicologa __________ una volta alla settimana beneficiando di sedute di rilassamento. Attualmente l’A. è sottoposta ad una terapia psicofarmacologica a base di antidepressivi triclici (amitriptilina) e ansiolitici (alprazolam, lorazepam). Per quel che riguarda i disturbi attuali l’A. riferisce dolori a carico di varie parti dell’apparato locomotorio, cefalee frequenti, sensazioni di malessere e crisi di agitazione ogni volta che ha qualche discussione in famiglia. Sul piano psichico l’A. riferisce nervosismo, tristezza, malcontento, labilità emotiva con tendenza al pianto. (…)” (doc. AI 28/19) –, ha concluso che “(…) nelle condizioni attuali l’incapacità lavorativa per motivi strettamente psichiatrici è a mio avviso dell’ordine del 20%. (…)”. (doc. AI 28/20). Lo stesso specialista, anche se ha osservato che “(…) lo stato di salute dell’A. ha mostrato un peggioramento durante e dopo il soggiorno stazionario presso la Clinica __________ di __________ (ndr.: si riferisce alla degenza dal 7 aprile al 5 maggio 2005; cfr. doc. AI 5/4-7). (…)” (doc. AI 28/20), non ha evidenziato quando sarebbe intervenuto e in cosa sarebbe consistito il miglioramento rispettivamente quali sono le ragioni che gli hanno permesso di attestare un’incapacità lavorativa tanto diversa rispetto a quella certificata dalla dr.ssa __________: 20% contro 100%.
Nel rapporto 15 novembre 2006 della Clinica __________ di __________ (rapporto della degenza dal 3 ottobre al 25 ottobre 2006; vedi doc. AI 50/21-24), il primario dr. __________ e il medico assistente dr. __________, hanno, tra l’altro, posto la diagnosi di “(…) sindrome del dolore cronico dal 2002 […] sindrome ansioso depressiva (…)” (doc. AI 50/21) e osservato che “(… ) il dott. __________, Psichiatra collaboratore con la nostra clinica, consiglia il proseguimento della presa a carico della Dott.ssa __________, psichiatra e della Sig.ra __________, Psicologa, per la problematica dello stato ansioso-depressivo. (…)” (doc. AI 50/23).
Nel referto 7 febbraio 2007 (concernente il ricovero dal 4 al 7 febbraio 2007, doc. AI 37/2-3), il dr. __________, primario Medicina interna e FMH in medicina interna e pneumologia e il dr. __________, assistente in medicina – posta la diagnosi di “(…) asma bronchiale esacerbata stadio clinico I su componente ansiosa in paziente nota per sindrome ansiosa (…)” –, hanno espresso la seguente valutazione: “(…) ricoverata per stato ansioso contestuale a crisi asmatica di grado lieve (I) non necessitante ricorso a terapia corticosteroide. In corso di degenza valutazione da parte della dr.ssa __________, con rientro a domicilio con terapia invariata. (…)” (doc. AI 37/2).
La dr.ssa __________, con scritto 28 marzo 2007, ha attestato che “(…) nel corso della presa in carico è stata portata avanti la certificazione di un’inabilità lavorativa al 100% che nonostante i miglioramenti su diversi livelli si ritiene che debba essere portata avanti. Nell’attuale il rifiuto da parte dell’Assicura-zione invalidità a prestazioni in merito ha generato nella paziente un vissuto di rabbia e sfiducia verso i curanti che ha prontamente provveduto a cambiare. Anche con la scrivente non è stato ancora definito l’ulteriore procedere. (…)”(doc. AI 50/25).
Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che senza un complemento peritale non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità per una capacità lavorativa dell’80% da un punto di vista psichiatrico.
Il dr. __________, come sopra rilevato, non ha evidenziato quando sarebbe intervenuto e in cosa sarebbe consistito il miglioramento rispettivamente quali sono le ragioni che gli hanno permesso di concludere per un’incapacità lavorativa del 20%.
D’altra parte l’assicurata ha subito degli ulteriori ricoveri (dal 3 al 25 ottobre 2006 vedi doc. AI 50/21-24 e dal 4 al 7 febbraio 2007 vedi doc. AI 37/2-3) durante i quali sono stati confermati i problemi di natura psichiatrica e la dr.ssa __________ ha confermato un’inabilità lavorativa del 100%.
La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante – anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) – hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, pag. 113ss. = AJP 1/2002, pag. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 pag. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269s.).
Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (…)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée.
(…)." (STF del 29 gennaio 2008 nella causa C. 9C_289/2007)
Nella presente fattispecie, nel rapporto 20 settembre 2005 (doc. AI 17/1-5), la dr.ssa __________ ha attestato un quadro clinico più grave rispetto a quello descritto dal dr. __________ nel consulto 6 maggio 2006 (doc. AI 28/17-21).
La valutazione della dr.ssa __________ é stata allestita prima della perizia SAM e il suo apprezzamento, che non rappresenta pertanto una semplice critica ad un altro referto, costituisce il giudizio sullo stato di salute e la conclusione sulla capacità lavorativa espressa da una specialista, così come richiesto dalla giurisprudenza (cfr. STF I 188/06 del 12 aprile 2007 consid. 5.1.; DTF 125 V 256).
E’ il dr. __________ – lo si ribadisce – che non ha evidenziato quando sarebbe intervenuto e in cosa sarebbe consistito il miglioramento rispettivamente quali sono le ragioni che gli hanno permesso di concludere per un’incapacità lavorativa del 20%.
Si rivela, pertanto, necessario procedere ad un complemento peritale, al fine di determinare con precisione la gravità delle patologia psichiatrica che affligge l’assicurata e il suo influsso sulla capacità lavorativa.
In particolare, i sopracitati rapporti di degenza, ma soprattutto il rapporto 28 marzo 2007 (doc. AI 50/25), nel quale la dr.ssa __________ ha confermato un’inabilità lavorativa del 100%, devono essere sottoposti al dr. __________ e ai periti del SAM.
È vero che il dr. __________ e il dr. __________, nelle rispettive annotazioni 29 maggio e 24 settembre 2007 (doc. AI 48/1 e IV/1), hanno osservato che “(…) dal punto di vista psichico segnalo che i citati peggioramenti (con episodi di ricorso al PS) sono sempre in relazione a fatti socio-famigliari: contrasti col marito e la figlia, litigio con una vicina, morte del padre e non da ultimo la nostra decisione negativa. (…)” e che “(…) in particolare il rapporto del SPS evidenzia una problematica principalmente sociale e reattiva, problematica non di pertinenza dell’AI. (…)”.
Al riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialisti in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del certificato specialistico della psichiatra curante non era di competenza dei citati medici SMR.
Più in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Questa Corte non ignora il fatto che per costante giurisprudenza i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Tuttavia negli atti medici sopra descritti vengono attestati un episodio depressivo grave e una sindrome ansioso-depressi-va.
Del resto, anche nel rapporto 2 ottobre 2007 della clinica di __________ di __________ (rapporto concernente la riabilitazione multidisciplinare del dolore cronico dal 28 agosto all’11 settembre 2007, VIII), il primario dr. __________ e il medico assistente dr. __________ hanno ribadito, tra l’altro, la diagnosi di sindrome del dolore cronico dal 1999 e sindrome ansioso-depressiva grave in trattamento, osservando che “(…) il decorso dall’ultima ospedalizzazione è peggiorato. […] La valutazione della capacità lavorativa è complessa e complicata dalla componente psichiatrica. (…)”.
Di conseguenza, visto l’accertamento medico lacunoso, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo complemento peritale per quanto attiene alla patologia psichiatrica, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
Per quanto riguarda la censura circa la cumulabilità o meno dei diversi gradi di invalidità attestati dai periti del SAM nelle diverse patologie, il TCA rileva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Nel caso concreto il dr. __________, nel consulto 17 maggio 2006 (doc. AI 28/22-28) – ritenuta una flessione del rendimento nella misura massima del 10-15% in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti –, ha, in particolare, rilevato che “(…) la paziente presenta dolori cronici generalizzati che trovano un riscontro solo parziale nei referti oggettivi finora raccolti. Questi disturbi sono fonte di sofferenza e richiesta di attenzioni mediche costanti. Si tratta dunque probabilmente di una sindrome somatoforme da dolore persistente secondo i criteri ICD 10, come ritenuto dalla Dott.ssa __________. (…)” (doc. AI 28/26) e, i periti del SAM, hanno concluso che “(…) le varie patologie, soprattutto psichiatrica e reumatologica, non devono essere sommate in quanto entrambe prendono in considerazione il sintomo principale dell’A. e cioè il dolore cronico. (…)” (doc. AI 28/15).
Ora, a prescindere dal fatto che, conformemente alla giurisprudenza citata, di principio il giudice non rimette in discussione le conclusioni dei periti del SAM circa la cumulabilità, in ogni caso, visto che l’aspetto psichiatrico necessita di un complemento peritale, alla luce dello stesso i periti potranno esprimersi compiutamente e nuovamente anche su questa questione.
2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, dopo aver proceduto al complemento peritale di cui al consid. 2.9.5, renda un nuovo provvedimento.
2.11. Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.
Il TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).
Infatti, questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.10.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti