|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2006 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 4 dicembre 2006 emanata da |
|
|
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, già attiva come segretaria/contabile, il 3 marzo 2005 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti dichiarando di essere sofferente dal 1996 di “collagenosi mista composta da sclerodermia, poliartrite e lupus erimatoso” oltre ad una protrusione discale a livello L4/L5 (doc. AI 1-1 e 8).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 4 dicembre 2006, preceduta da un progetto del 26 ottobre 2006, l’Ufficio AI, appurato un grado di invalidità del 68% limitatamente al periodo dal novembre 2002 al febbraio 2003 e del 36% dal marzo 2003, ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 50) motivando tra l’altro come segue:
" (...)
Esito degli accertamenti:
In considerazione degli atti medici specialistici ed economici acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute del quale l'assicurata è portatrice comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno sia nello svolgere l'attività professionale che nella cura dell'abitazione. L'assicurata dedica il 50% del tempo giornaliero all'attività lavorativa mentre è casalinga per il restante 50%.
Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'AI si evince che l'attività attuale è proponibile in misura nulla dal novembre 2002 al febbraio 2003 mentre dal marzo 2003 ritiene che in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è del 50%. Si noti che l'abituale attività quale impiegata di commercio e contabile è ritenuta adeguata.
La capacità lavorativa non è tuttavia corrispondente ad un grado invalidante del 50%. Occorre, come sopra esposto, verificare l'effettiva capacità al guadagno residua in attività abituale che è anche adeguata. Nel presente caso la capacità al guadagno è stata attentamente accertata in quanto il datore di lavoro, per il quale è aperto presso il distretto di __________ un fallimento in via sommaria, non ha partecipato attivamente e con precisione all'istruzione dell'incarto relativo alla signora RI 1.
Si ricorda che la signora RI 1 è stata dipendente della __________. L'amministrazione ha quindi accertato il confronto dei redditi mediante il metodo ordinario e non straordinario come la procedura prevede per il personale non indipendente. Tuttavia gli accertamenti considerano anche il carattere famigliare della conduzione della ditta, come lo stesso datore di lavoro dichiara; più esplicitamente l'assicurata è la nuora dell'amministratore unico con firma individuale della ditta citata.
La ditta __________ infatti ha fornito informazioni che si sono rivelate fortemente inesatte. L'amministrazione ha quindi ricostruito, sulla base dei contributi ufficialmente registrati sull'estratto conto individuale, il salario degli ultimi anni, che differisce in misura sostanziale da quanto effettivamente dichiarato dal datore di lavoro. Nel caso specifico si nota che presso la ditta __________ (dapprima sagl e in seguito sa) il salario è stato incostante e di conseguenza per determinare il reddito da valida l'amministrazione ha in un primo tempo considerato quanto ufficialmente computato durante l'ultimo lustro.
|
2000 Fr. 32500.- 2001 Fr.39000.- 2002 Fr.42466 2003 Fr. 30939.- + gratifica straordinaria di Fr. 6000.- 2004 Fr. 49803. |
In sede d'audizione l'assicurata presenta gli elementi della tassazione che portano a definire un salario da valida pari a Fr. 51499.80 annui, reddito accertato tramite il tassatore, per cui considerato ai fini del calcolo dell'invalidità. Si accoglie quindi quanto contestato in sede d'audizione stabilendo il reddito da valida in Fr. 51499.80.-. Resta comunque oscuro il motivo per il quale la ditta abbia conteggiato all'assoggettamento (nei conti individuali) contributi inferiori a quanto dichiarato al fisco. La direzione della ditta non ha fornito ulteriori informazioni in quanto i dirigenti sono ora all'estero.
Impossibilitati a verificare il caso reale, l'amministrazione ha quindi verificato tramite il proprio consulente per l'integrazione personale, il guadagno ragionevolmente ancora esigibile in attività di contabile e segretaria, in particolare prendendo in considerazione fattori come l'età, l'esperienza acquisita, le conoscenze linguistiche, ecc... concludendo che un profilo come quello presentato dall'assicurata è valutato secondo la struttura svizzera dei salari con una retribuzione annua pari a Fr. 32286.-.
Va oltremodo rimarcato che la valutazione del perito, il quale attesta un'incapacità lavorativa a far tempo novembre 2002, non corrisponde con l'incapacità al guadagno almeno fino a fine febbraio 2005. Infatti fino ad allora l'assicurata ha sempre percepito uno stipendio e non è mai stata annunciata all'assicuratore contro la perdita di salario, ad eccezione di brevi periodi come ad esempio l'operazione al menisco,
un'assenza dal lavoro dell'ordine di un mese al massimo.
Il confronto dei redditi prevede quindi un salario da sana pari a Fr. 51499.80 il quale viene confrontato con il reddito da invalida ragionevolmente esigibile in attività di contabile-impiegata d'ufficio che ammonta a Fr. 32286.-. A tal proposito in sede d'audizione l'assicurata avanza l'ipotesi di considerare uno stipendio da invalida pari a Fr. 21600: corrispondente a Fr. 1800.- mensili. Non è chiaro su che basi venga proposto un reddito pari a Fr. 1800.- mensili quando ella stessa, nel pieno della capacità lavorativa ma anche con una componente di malattia già presente nel novembre 2002 abbia percepito un salario di quasi Fr. 4000.- mensili, confermando che nel settore è assai diffusa la possibilità di ottenere stipendi largamente al di sopra di quanto proposto dall'assicurata. La giurisprudenza indica quindi parametri precisi per la determinazione del reddito da invalida che non può essere approssimativamente stimato bensì è basato su dati statistici concreti che nel caso di attività lavorative sono catalogati nella struttura svizzera dei salari, noti come RSS.
Come indicato in sede medica la signora RI 1 presenta una capacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività di impiegata di commercio-contabile. Tenendo in considerazione le sue esperienze professionali nel settore, complessivamente 11 anni, ed equiparando la formazione bancaria ad un apprendistato si considera che per un impiego a metà tempo nel Canton __________ ella potrebbe percepire un salario annuo di Fr. 31'560.- (Fonte: Ufficio Federale di statistica, Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari del 2002, dati elaborati dall'osservatorio universitario del lavoro dell'Università di __________). Se si aggiorna questo dato ai 2004 risulta un reddito da invalido di Fr. 32'286.-. La richiesta avanzata in sede d'audizione relativa al reddito da invalida pari a Fr. 21600.- non è quindi accolta.
Il grado d'invalidità quale salariata corrisponde finalmente a 37%.
|
Reddito annuale esigibile: senza invalidità CHF 51499.80.- con invalidità CHF 32286.- Perdita di guadagno CHF 19213.8.- = Grado d'invalidità 37% |
Dall'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica esperita a domicilio risulta che l'impedimento nello svolgere le mansioni di casalinga è pari al 35%. In sede d'audizione viene contestato anche tale grado tuttavia gli elementi portati non modificano la valutazione effettuata, la quale viene integralmente confermata. Infatti il giudizio medico è indicativo al confronto di quanto esperito a domicilio da assistenti sociali che verificano il lato pratico nel dettaglio, considerando l'impedimento nella cura dell'abitazione. Il giudizio medico è quindi puramente orientativo.
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante rispettivamente dalla perdita economica dovuta alle patologie invalidanti, si ottiene un doppio periodo e di conseguenza un doppio grado d'invalidità del 68% e del 26% come rappresentato nello specchietto a margine.
Dal novembre 2002 al febbraio 2003
|
Attività Limitazione Grado d'invalidità parziale Casalinga 50 % impedimento 35% grado AI 17.5% Salariata 50% impedimento 100% grado AI 50% grado ponderato AI 68% |
Dal marzo 2003
|
Attività Limitazione Grado d'invalidità parziale Casalinga 50 % impedimento 35% grado AI 17.5% Salariata 50% impedimento 37% grado AI 18.5% grado ponderato AI 36% |
Decidiamo pertanto:
Essendo alla scadenza dell'anno d'attesa il grado invalidante inferiore al 40% il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 50-1+2+3)
1.2. Contro la decisione dell’amministrazione l’assicurata, assistita dal marito avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA, allegando al gravame documenti di natura economica, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita di invalidità per un grado di invalidità del 60% facendo valere:
" (...)
3.
La situazione di salute della ricorrente è purtroppo chiara e destinata a peggiorare nel prossimo futuro. La sua patologia non conosce cure.
I medicamenti, che vengono assunti giornalmente, tendono unicamente a mantenere stabile una situazione tutt'altro che ideale.
L'importante combinazione di patologie constatate puntualmente dal dott. __________ è tale da ledere l'integrità fisica della ricorrente, al punto da ridurre in modo essenziale la sua capacità lavorativa. Nel concreto si ritiene che la valutazione esposta dal dott. __________ nel settembre 2005 sia stata particolarmente prudente e che l'attuale grado di incapacità lavorativa della ricorrente sia da quantificare in misura percentualmente maggiore al 60%.
La ricorrente lavorava a tempo pieno quale impiegata di ufficio con mansioni di segretariato e registrazioni contabili.
La sua attività di casalinga era quindi da ritenersi marginale ed accessoria.
Oltretutto ella, già negli ultimi anni di attività professionale, si appoggiava a persona esterna che assumeva i compiti di pulizia dell'abitazione, lavaggio e stiro.
Secondo la ricorrente - in questo chiaro contesto - la valutazione del grado di invalidità è da effettuarsi unicamente in forza del raffronto fra il reddito precedentemente percepito e quello che eventualmente sarebbe oggi in grado di percepire.
Una valutazione circa le importanti limitazioni connesse allo svolgimento dell'attività di casalinga dovrebbero risultare totalmente ininfluenti nella determinazione del grado di invalidità.
Va da sé tuttavia che anche dal profilo dell'attività quale casalinga la ricorrente non è in grado di adempiere alla totalità delle incombenze.
Attualmente va sottolineato il fatto che l'aiuto della madre che aveva provvisoriamente sostituito la persona che già in precedenza adempiva ai compiti più pesanti è di fatto venuto meno. Pur essendo relativamente giovane la signora __________ (67 anni nel 2007) ha una salute cagionevole, una casa propria e un marito a cui accudire prioritariamente.
In questo mutato contesto si ritiene che - allo stato attuale - la capacità residua della ricorrente è inferiore (per l'attività di casalinga) al 50%.
4.
La decisione AI del 4.12.2006, contro la quale viene promosso il presente ricorso, è giunta alla conclusione che la ricorrente non ha diritto ad una rendita invalidità, in quanto il suo reddito potenziale (mediato dalla sua capacità residua a svolgere l'attività di casalinga) sia da ritenersi. inferiore al 40%.
La decisione in oggetto, resa a seguito di opposizione, quantifica tale percentuale al 36% !
Tale decisione viene qui recisamente contestata.
Assodato che l'ultimo stipendio annuale determinante per la ricorrente (stipendio 2004) era di fr. 51'499.80, particolarmente fuori luogo appare la conclusione a cui è giunto l'ufficio AI nel quantificare il reddito potenziale della medesima, considerando l'attuale stato di salute.
In effetti il generico riferimento che l'ufficio AI ha indicato nella propria decisione, secondo cui la ricorrente "tenendo in considerazione le sue esperienze professionali nel settore, complessivamente 11 anni, ed equiparando la formazione bancaria ad un apprendistato" avrebbe potuto ottenere un reddito annuo di fr. 31'560.-, è da ritenersi assolutamente irreale.
Tale dato si fonderebbe per altro su di una ricerca dell'Università di __________ basata sui salari 2002, riferibile a tutta la __________. A tale reddito annuo corrisponderebbe uno stipendio mensile, per un impiego d'ufficio al 50%, di fr. 2'500.-.
Tale stipendio non è oggi alla portata della ricorrente, la quale:
● non è in grado di lavorare per più di tre ore al giorno,
● non ha una formazione scolastica superiore,
● non ha una conoscenza di lingue più estesa rispetto alla formazione scolastica di base,
● non ha frequentato corsi di perfezionamento, rispettivamente legati a contabilità o altro,
● fruisce quale unico titolo di studio dell'attestazione di capacità della scuola bancaria interna a __________.
In queste condizioni personali, validi riferimenti per uno stipendio oggi pretendibile alle nostre latitudini e non su suolo nazionale (è fatto noto che sono Cantoni in __________ ove il reddito è maggiore a quello pretendibile in __________), sono - come è stato indicato al sottoscritto dall'ufficio del lavoro con scritto 18 dicembre 2006 che qui si produce (doc. C).
● quello dell'impiegato di commercio del settore degli spedizionieri (settore nel quale esiste un contratto collettivo) che quantifica in fr. 2'992.- mensili lo stipendio per un impiego a tempo pieno ...
● quello dell'impiegato di commercio secondo il contratto pubblicato dalla SIC (Società degli impiegati di commercio), che quantifica in un massimo di fr. 39'000.- annui lo stipendio per un impiego a tempo pieno. Stipendio che, riportato alle tredici mensilità, conduce ad un reddito mensile di fr. 3'000.-.
Prendendo pure l'importo massimo e meglio fr. 3'000.- mensili quale riferimento per un impiego al 100% è pacifica la conclusione che uno stipendio, per un impiego al 50% (che comunque non appare pretendibile dalla ricorrente, in considerazione del suo stato di salute), non supererà mai - alle nostre latitudini - fr. l'800.- mensili, somma indicata nell'opposizione alla decisione che, riportata sull'anno, porta ad un reddito potenziale di fr. 21'600.-.
5.
Considerando la differenza tra l'ultimo reddito annuo effettivo del 2004 (fr. 51'499.80) e il reddito potenziale quantificato correttamente (al massimo fr. 21'600.- per una attività al 5%, comunque non pretendibile) ci si renderà conto che la percentuale di invalidità - anche dal profilo economico - si situa oltre il 60%." (Doc. I)
1.3. Mediante risposta del 9 gennaio 2007 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame e confermare la decisione contestata osservando:
" Il 14 settembre 2005 il perito Dott. __________ ha chiaramente stabilito che nella concreta fattispecie "le limitazioni (...) riducono l'attività professionale della paziente nella sua attività di impiegata di commercio e contabile nella misura del 50%-60%".
Con inchiesta 24 aprile 2006, l'assistente sociale incaricata ha riscontrato un'invalidità del 35% quale casalinga.
Sottoposto il caso pure alla consulente in integrazione professionale e preso atto delle argomentazioni presentate con osservazioni 22 novembre 2006, il 4 dicembre 2006 è stato calcolato un grado d'invalidità inferiore al 40%. Ciò non permette l'assegnazione d'una rendita d'invalidità.
Visto quanto sopra, considerato come la ricorrente non presenti della documentazione medica atta ad inficiare quanto stabilito dal perito e non sollevi censure che mettano in dubbio le valutazioni dell'assistente sociale occupatasi del caso o degli esperti del Servizio integrazione, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)
1.4. In data 15 gennaio 2007 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha ulteriormente fatto valere:
" (...)
● lascio al tribunale la valutazione in merito ad un ricorso alla perizia sulla capacità di reddito residuo della signora RI 1, i criteri di riferimento applicabili sono già stati allegati al ricorso. Si contestano nuovamente le valutazioni economiche effettuate dall'ufficio Al sulla base di dati statistici nazionali inapplicabili al Cantone Ticino ed in particolare nella zona di residenza della ricorrente. Si sottolinea come, tenuto conto dello stato di salute della ricorrente, unicamente un impiego ridotto in misura non superiore al 40% potrebbe entrare in considerazione con un salario residuo non superiore a fr. 1'800.- mensili. Dato lo stato di salute della medesima l'impiego dovrebbe essere oltretutto disponibile nelle ristrette vicinanze del domicilio della ricorrente e quindi nel __________;
● per quanto attiene allo stato di salute della ricorrente si chiede di sentire (per semplificazione in forma scritta) il medico dottor __________, primario dell'OBV di __________. Al medesimo andrà richiesto un aggiornamento circa lo stato di salute della ricorrente, un raffronto fra lo stato di salute della ricorrente allorquando ella lavorava e oggi quale persona senza attività lucrativa (si precisa che il medico ha avuto modo di trattare la ricorrente sia durante la sua attività lavorativa sia dopo la cessazione della medesima), nonché le prospettive future." (Doc. VI)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,
entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2.,
pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece
le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel
diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore
al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere valutata
giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai
principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.7. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" Il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media."
Per quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, i presupposti per un’incapacità al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non debba – secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva – intervenire in futuro (art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere permanente è in particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).
Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI invece, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
La lett. b si applica alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono applicabili delle condizioni differenti.
Pertanto, un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.
Al contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.
Tutto ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.
Il tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121 V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid. 4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.9. L’amministrazione ha effettuato i seguenti accertamenti.
Per quel che concerne la capacità lavorativa, dopo aver richiamato gli atti medici dall’assicurazione malattia collettiva della ditta datrice di lavoro dell’assicurata (doc. AI 1), l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. ____________________FMH in medicina interna, il quale nel suo rapporto del 14 marzo 2005 ha posto come diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa “Connettivite mista; sindrome lomboradicolare irritativa L5 a dx su ernia discale”, oltre a altre diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (colon irritabile, meniscectomia mediale parziale del ginocchio sx), e l’ha dichiarata inabile al lavoro nella misura del 100% dal 1. marzo 2005, giudicando lo stato della paziente stazionario e la sua capacità lavorativa non migliorabile con provvedimenti sanitari (doc. AI 13). Il curante ha prodotto documentazione attestante consulti di tipo radiologico e internistico (doc. AI 13).
Sentito il medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) (doc. AI 14-15), l’Ufficio AI ha sottoposto la richiedente ad una perizia eseguita dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale, con rapporto peritale del 14 settembre 2005 ha posto la diagnosi (con ripercussione sulla capacità lavorativa) di “Connettivite mista, sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a livello della gamba destra su una discopatia L4-L5 con protusione ernia discale medio laterale destra; stato dopo intervento di meniscectomia a livello del ginocchio di sinistra nell’anno 2004”, esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:
" (...)
5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Questa paziente presenta dal punto di vista reumatologico una connettivite nell'ambito di un mixed connective tissue disease (collagenosi mista). Clinicamente vi è la presenza di una forma di sclerosi sistemica progressiva a carattere limitato con interessamento soprattutto del viso e delle dita delle mani e degli avambracci, con formazione di una sclerosi cutanea. In associazione vi è una sindrome di Raynaud in particolar modo a livello delle dita delle mani. La paziente ha sviluppato nel decorso delle sinoviti e delle tenosinoviti, che attualmente sono ben controllate sotto la terapia medicamentosa di base con Plaquenil 200.
Essa presenta inoltre una sindrome secca, dei disturbi della deglutizione con riflusso esofageo ed una leucopenia.
Gli esami di laboratorio messi a disposizione evidenziano un importante rialzo degli anticorpi antinucleari con un titolo da 1/10'260, nonché un rialzo pure molto importante degli anticorpi anti-RNP a 1/8'362.
In quest'ambito è comprensibile una sintomatologia dolorosa a carattere articolare in parte peri-articolare, nonché la presenza di una stanchezza cronica ed un affaticamento piuttosto rapidi.
In associazione a questa malattia del tessuto connettivo, si riscontra una sindrome lombovertebrale con componente spondilogena lungo la gamba destra, senza segni irritativi radicolari attualmente e senza segni deficitari sensitivo motorici. All'origine di questa patologia vi è una discopatia L4/L5 con ernia discale medio laterale destra.
Si tratta quindi di una combinazione di due patologie, che rendono difficile a questa paziente di riprendere un'attività professionale. Vi sono delle limitazioni date da una parte dalla stanchezza cronica riferita alla connettivite, dai dolori articolari con difficoltà in, particolar modo all'utilizzo delle dita delle mani, in relazione anche con una sindrome di Raynaud.
Vi sono pure delle limitazioni date dai dolori a livello della colonna lombare e lungo la gamba destra, in particolar modo nello svolgere attività prolungate oltre un'ora in posizione seduta, dal dover svolgere delle attività ferma in piedi in posizioni statiche o dal dover piegarsi ripetutamente o all'alzare dei pesi.
Queste limitazioni sopra elencate, riducono l'attività professionale della paziente nella sua attività di impiegata di commercio e contabile nella misura del 50%-60%. Vedo qui una possibilità occupazionale ridotta al massimo di 3-4 ore giornaliere con un rendimento del 50%. Un'attività di questo tipo è ancora esigibile se si potrà usufruire di un sostegno per quanto riguarda l'attività secondaria di casalinga. In effetti anche in questa professione vi sono delle limitazioni che raggiungono il 30%. La paziente è in particolar modo limitata nelle attività lavorative pesanti in cui la paziente deve alzare dei pesi o eseguire dei lavori con forza. Anche dei lavori in cui deve rimanere con la parte superiore del corpo piegata in avanti sono da evitare. Limitata l'esposizione delle mani ai cambiamenti di temperature (acqua calda e fredda) a seguito della sindrome di Raynaud." (Doc. AI 19-7+8)
L’Ufficio AI ha altresì interpellato il datore di lavoro dell’assicurata, il quale il 10 marzo 2005 ha comunicato che l’assicurata, dopo aver lavorato dal 1999 come impiegata di ufficio - dal 2001 con un orario ridotto secondo le possibilità della dipendente -, aveva cessato il lavoro alla fine di febbraio 2005 per motivi di salute (doc. AI 12).
Dal canto suo l’assistente sociale, incaricata dall’amministrazio-ne di effettuare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 24 aprile 2006, con rapporto 28 aprile 2006 ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 35% esponendo quanto segue:
" (...)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
|
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo |
importanza assegnata |
5 |
percentuale degli impedimenti |
0 |
percentuale di invalidità |
0 |
Organizza e programma le attività in modo capace. Non lamenta difficoltà di concentrazione tali da impedirle la lettura o la gestione dell'economia domestica.
5.2 Alimentazione
|
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve |
importanza assegnata |
35 |
percentuale degli impedimenti |
20 |
percentuale di invalidità |
7 |
Cucina e mentre lo fa si siede. Si reputa una cuoca discreta, capace di impegnarsi e con buoni risultati. Ha cercato comunque di adattarsi alle difficoltà acquistando, per esempio, pentole leggere che "non sono l'ideale in cucina ma possono essere maneggiate senza troppi problemi". Ancora oggi cerca di dedicare tempo all'attività culinaria.
La cucina è stata concepita con pochi armadi e un forno a livello del busto; i mobili sono estraibili (così non deve chinarsi per estrarre le pentole) e di pensili, come detto, ce ne sono veramente pochi: tutto è stato ridotto al minimo. Si serve regolarmente di uno sgabello e mentre cucina lo usa di tanto in tanto per riposare. Quando rigoverna il piano di lavoro utilizza i guanti ed evita comunque il contatto con l'acqua fredda. Inserisce ed estrae il vasellame dalla lavastoviglie con l'aiuto dei familiari ma lascia alla madre le pulizie a fondo della cucina (che è comunque meno impegnativa rispetto a quella che aveva in precedenza).
Il cambiamento di casa ha certamente giovato alla signora che si attiva molto anche in quella attuale per semplificare il lavoro. Questo le dà non poca autonomia soprattutto in attività, come quella culinaria, che possono essere eseguite in posizione eretta ma anche seduta e che non comportano di per sé sforzi particolari. La pulizia a fondo per contro, è più impegnativa a diversi livelli e questo giustifica una percentuale, comunque non elevata, di impedimento.
5.3 Pulizia dell'appartamento
|
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. |
importanza assegnata |
20 |
percentuale degli impedimenti |
60 |
percentuale di invalidità |
12 |
Se passa l'aspirapolvere non rigoverna i pavimenti (nonostante si serva del mocio), dichiara la signora che fa comunque in modo di distribuire il lavoro sull'arco della settimana.
La programmazione degli impegni giornalieri è indispensabile e a questo modo organizzato e programmato di agire soggiacciono anche le pulizie settimanali. Ci tiene a precisare tuttavia, che "il giorno delle pulizie non è più in grado di fare nulla" - esclusa la preparazione dei pasti. L'efficienza non è più quella di prima e si ritrova più lenta rispetto ad un tempo.
Se nell'abitazione attuale riesce a portare a termine le attività sull'arco della settimana, almeno quelle che vanno eseguite regolarmente, in quella precedente la situazione era divenuta insostenibile: a quel tempo infatti ricorreva per le pulizie e lo stiro ad una collaboratrice che era impegnata 8 ore alla settimana. Fatica a rifare il letto ma vi riesce comunque da sola (ha le lenzuola tradizionali ed in più il piumone); nel cambio invece ricorre necessariamente alla collaborazione del consorte (per inserire i fix sotto il materasso).
Ancora oggi quando si tratta di attività a carattere stagionale (vetri, tapparelle o altro) fa riferimento a personale esterno.
Le limitazioni sono state descritte in modo chiaro ed esaustivo sia dalla signora RI 1 che dalla documentazione medica. La precedente abitazione le imponeva certamente un onere di lavoro maggiore ma questo non cambia il fatto che l' impegno sia comunque ridotto nel rendimento e nell'esecuzione di particolari operazioni (quelle a carattere stagionale per esempio ma anche quelle che implicano flessioni ripetute del busto).
5.4 Spesa e acquisti diversi
|
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali |
importanza assegnata |
10 |
percentuale degli impedimenti |
40 |
percentuale di invalidità |
4 |
Prima del '96, spiega la signora, "faceva tutto da sola"; in seguito ha iniziato a delegare al marito il trasporto degli acquisti alimentari che sono stati concentrati, almeno quelli voluminosi, il fine settimana. I familiari ma anche un'amica le sono di aiuto in queste occasioni; l'assicurata, per contro, si fa carico delle piccole spese.
La sua autonomia negli spostamenti non è di per sé cambiata ma la costringe comunque a fare i conti con la stanchezza: una rigida programmazione delle attività è indispensabile anche in questo ambito.
Di contabilità e pagamenti si occupa il marito ma la signora ammette che potrebbe benissimo riuscirci da sola: non lamenta difficoltà a concentrarsi, almeno non in questo genere di attività.
È diminuita l'autonomia negli acquisti (le abitudini sono cambiate negli ultimi anni) e si sono ridimensionate le capacità della signora di portare pesi. Considerando comunque le indicazioni mediche si può ritenere che sia tuttora in grado di occuparsi delle spese, facendo attenzione appunto ai pesi e a non sovraccaricarsi. Di qui la percentuale proposta.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
|
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. |
importanza assegnata |
15 |
percentuale degli impedimenti |
60 |
percentuale di invalidità |
9 |
Attende lei stessa al bucato che passa successivamente in asciugatrice. Il trasporto della cesta è comunque un problema, oggi come un tempo (l'elettrodomestico é situato al piano inferiore rispetto all'abitazione). Quando si tratta poi di capi voluminosi (biancheria da letto per esempio) è la madre che se ne occupa nella maggior parte dei casi e sempre nei periodi in cui la signora non sta bene; in queste occasioni la madre si fa carico sia del bucato che dello stiro. Gli indumenti delicati e le camicie vengono spesso portati in lavanderia mentre alla biancheria minuta la signora attende generalmente da sola.
Lo stiro è un problema per la signora RI 1 e le impone sia l'alternanza delle posture (si siede e si alza frequentemente) sia la necessità di distribuire il lavoro sull'arco della settimana (15-20 minuti poi abbandona). Fa comunque attenzione a ciò che compra badando che si tratti di capi che non richiedono stiro (ha acquistato tovaglie che non vanno stirate).
Si dedicava alla maglia e all'uncinetto (filet), attività che fa tuttora ma lentamente e dunque con scarso rendimento. Per contro non riesce più a tenere l'ago in mano né riesce ad attaccare un bottone; anche prima comunque, precisa la signora, non si cimentava in lavori complessi di cucito.
La signora dimostra certamente di impegnarsi a fondo e di cercare di fare quello che può nei tempi e nei modi che le sono consoni. Il fatto che debba ricorrere a terzi dà la misura di quanto le sue risorse siano altalenanti e come non sia sempre risolutivo programmare e distribuire le attività sull'arco della settimana. Ritengo che, dato il carico di lavoro e il genere delle attività qui considerate, si giustifichi la percentuale proposta.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
|
compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc. |
importanza assegnata |
10 |
percentuale degli impedimenti |
|
percentuale di invalidità |
0 |
Non ravvisa in questo ambito impedimenti particolari; i figli fanno judo insieme al padre, pertanto si recano in palestra con lui. La malattia comunque non ha portato cambiamenti nella relazione se non una minore disponibilità da parte dell'assicurata durante il tempo libero; in ogni caso cerca di rimanere loro vicino almeno nelle attività che ancora le sono possibili e durante le vacanze.
Non sono ravvisabill impedimenti in questo ambito.
5.7 Diversi
|
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato |
importanza assegnata |
5 |
percentuale degli impedimenti |
60 |
percentuale di invalidità |
3 |
Del taglio dell'erba si è sempre occupato il marito né la piscina le procura un onere particolare. Un tempo si impegnava nella cura dei fiori cosa che tenta di fare ancora oggi anche se con risultati diversi: quando se la sente si siede sulla scalinata ed elimina le erbacce. Si tratta comunque di operazioni che esegue lentamente e per il piacere di farlo.
Certamente alcune attività sono ancora possibili ma con tempi e modi che devono necessariamente adattarsi allo stato di salute del momento.
|
Valutazione dell'assistente sociale
|
totale delle attività |
100 % |
percentuale di invalidità |
35 % |
(...)" (doc. AI 29)
Nelle sue Annotazioni del 30 maggio 2006 il dr. __________ del SMR ha affermato:
" Per quanto riguarda la capacità lavorativa residuale per l'attività abituale, le conclusioni del perito Dr. __________ sono documentate e coerenti: Riduzione dell'attività professionale nell'attività di impiegata di commercio e contabile nella misura del 50%-60%. Possibilità occupazionale ridotta, al massimo 3-4 ore giornaliere con un rendimento del 50%.
La riduzione della capacità lavorativa concerne pertanto sia l'orario lavorativo a 3-4 ore giornaliere, sia il rendimento (al 50%).
L'attività abituale è idonea, non vi sono altre attività esigibili, nelle quali l'assicurata potrebbe realizzare una capacità lavorativa maggiore." (Doc. AI 31-1)
L’Ufficio AI, dopo aver tentato inutilmente di richiedere informazioni all’ultima datrice di lavoro della richiedente, __________, nel frattempo caduta in fallimento (doc. AI 32), ha proceduto ad accertamenti intesi a stabilire il mansionario di un’attività di segretaria contabile come quella svolta dall’assicurata sino al febbraio 2005 (doc. AI 34-36) e, quindi, formulato al dr. __________ i seguenti quesiti:
" La ringrazio per aver presentato la sua perizia del 14.9.2005 tuttavia dalle conclusioni della stessa sorge un dubbio da appurare.
In sintesi, la valutazione concludeva che le limitazioni dell'assicurata, riducono l'attività professionale nella sua attività di impiegata di commercio e contabile nella misura del 50%-60%. Lei vide una possibilità occupazionale ridotta al massimo di 3-4 ore giornaliere con un rendimento del 50%. Un'attività di questo tipo è ancora esigibile se si potrà usufruire di un sostegno per quanto riguarda l'attività secondaria di casalinga. In effetti anche in questa professione vi sono delle limitazioni che raggiungono il 30%. La paziente è in particolar modo limitata nelle attività lavorative pesanti in cui la paziente deve alzare dei pesi o eseguire dei lavori con forza. Anche dei lavori in cui deve rimanere con la parte superiore del corpo piegata in avanti sono da evitare. Limitata l'esposizione delle mani ai cambiamenti di temperature (acqua calda e fredda) a seguito della sindrome di Raynaud.
Ripercorrendo il mansionario di una segretaria, che le presentiamo in copia, appare quanto meno insolita una differenza così sostanziale fra l'incapacità lavorativa valutata in attività estremamente leggera e sedentaria quale impiegata d'ufficio e l'incapacità lavorativa nell'espletare le mansioni di casalinga.
S'impone dunque da parte sua una giustificazione o, se del caso, una correzione di quanto esposto nella perizia in riferimento a detta differenza fra le due attività." (Doc. AI 37-1)
In risposta, il dr. __________, il 4 settembre 2006 ha affermato quanto segue:
" Ringrazio per aver ricevuto la documentazione accessoria. Per quanto riguarda questa assicurata, dobbiamo ritenere che le limitazioni principali sono a livello delle estremità superiori, in particolar modo alle mani, ma anche a livello della colonna vertebrale, quindi un'attività lavorativa prettamente di tipo sedentario influisce in modo negativo sulla problematica a livello della colonna nella zona lombare ed anche a livello della colonna cervicale. L'utilizzo delle mani anche 'in attività manuali fini, soprattutto nello scrivere al computer nell'eseguire delle fatturazioni, provocano un sovraccarico ed un incremento della sintomatologia a livello delle articolazioni delle dita delle mani e delle articolazioni delle radiocarpiche. In questo ambito si giustifica un'incapacità lavorativa del 50%. Per quanto riguarda invece le limitazioni quale casalinga, le segnalo che avevo evidenziato già nel mio rapporto il fatto che la paziente aveva preso degli accorgimenti particolari, visto il sovraccarico dato da questo lavoro come lei ben considera di tipo pesante. Hanno cambiato casa, riducendo in modo sostanziale il numero dei locali, fatto questo che le permette di meglio gestire la situazione., E' poi aiutata spesso dalla madre in particolar modo nei lavori pesanti nonché dal figlio e dal marito. Si appoggia inoltre per quanto riguarda il lavare e lo stirare ad una lavanderia.
Questi aiuti riducono notevolmente il carico anche in un'attività lavorativa pesante come quella di casalinga. Nell'ambito della situazione in cui la paziente vive, con gli aiuti che essa è riuscita ad organizzarsi, l'attività lavorativa che le rimane, quale casalinga è quella di cucinare ed è quella di eseguire dei lavori di pulizia piuttosto leggeri. In questo senso si giustifica secondo me un'incapacità lavorativa nell'attività di casalinga come organizzata dall'assicurata del 30%. Se questi aiuti dovessero un giorno venir meno, in particolar modo l'aiuto dei parenti e penso qui soprattutto a quello della madre, potrebbe senz'altro esserci un'incapacità lavorativa nell'ambito dell'attività casalinga superiore a quella del 30% attualmente valutata da me, che può raggiungere il 50%." (Doc. AI 38-1)
Nelle sue Annotazioni del 16 ottobre 2006 il dr. __________ del SMR ha affermato:
" In base alle informazioni complementari del Dr. __________, la capacità lavorativa quale salariata è 50%.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa per l'attività di casalinga, il perito ha tenuto conto della reale situazione a domicilio con i vari sostegni organizzati ritenendo che l'incapacità stimata a 30% potrebbe raggiungere il 50%, se i contributi d'aiuto dovessero venir meno." (Doc. AI 43-1)
Dal canto suo la consulente in integrazione professionale dell’AI, nel suo rapporto finale del 23 ottobre 2006, ha esposto:
|
Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni |
|
Sulla base del rapporto medico del Dr. __________ del 14 settembre 2005 e del complemento del 4 settembre 2006 risulta che la capacità lavorativa quale segretaria-contabile è del 50-60% (3-4 ore giornaliere con rendimento ridotto). Precedentemente, dal novembre 2002 al febbraio 2003 viene segnalata un'inabilità lavorativa completa. La signora RI 1 presenta una stanchezza cronica e dolori articolari con difficoltà in particolar modo nell'utilizzo delle dita delle mani. L'A. è limitata nelle attività lavorative pesanti in cui debba alzare dei pesi o eseguire dei lavori con forza. Anche dei lavori in cui deve rimanere con la parte superiore del corpo piegata in avanti sono da evitare. Limitata l'esposizione delle mani ai cambiamenti di temperature (acqua calda e fredda).
|
|
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, media, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni |
|
La signora RI 1 dopo le scuole dell'obbligo ha frequentato la scuola direzionale bancaria a __________ ottenendo il relativo diploma. In seguito ha lavorato come impiegata di banca presso l'__________ di __________ a tempo pieno. Dopo il matrimonio avvenuto nel novembre 1988 l'A. entra alle dipendenze del suocero che era gerente di varie profumerie e negozi di abbigliamento nel cantone Ticino per la ditta __________. L'A. era impiegata come segretaria contabile. Nel 1990 interrompe l'attività per la gravidanza e la nascita dei figli. Nel 1996 riprende a lavorare al 50% fino all'agosto 1996 quando ha dovuto interrompere per motivi di salute. Nel 1999 riprende la professione sempre a tempo parziale quale contabile presso la ditta __________ di __________. Nuova interruzione dell'attività al 100% dal 18.11.2002 al 16.02.2003. Successiva ripresa nella forma del 50% ed interruzione definitiva a partire dal 28 febbraio 2005
|
|
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica |
|
Secondo la marginale 3045 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità, per stabilire se e in che misura un'attività lucrativa sia ancora ragionevolmente esigibile valgono i seguenti criteri soggettivi ed oggettivi: - la limitazione dovuta all'invalidità - la situazione personale - i possibili provvedimenti d'integrazione
Tenendo in considerazione tutti questi criteri ritengo di poter affermare che il lavoro di impiegata commerciale-contabile sia esigibile e che permetta all'A. di sfruttare al meglio la capacità di guadagno residua. Si tratta infatti di un'attività in cui l'A. ha un'esperienza decennale per cui ha potuto acquisire delle competenze e conoscenze tali da essere valorizzate sul mercato del lavoro.
|
|
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica |
||||||||||||||||
|
Si ricorda che l'A. è da considerarsi come salariata al 50% e casalinga al 50%.
Reddito da valido:
Per quanto riguarda la determinazione di tale reddito non si farà riferimento a quanto attestato dal datore di lavoro in quanto, a seguito di un'accurata verifica nell'ambito dell'istruzione della pratica, le informazioni si sono rilevate fortemente inesatte. Va ricordato che il rapporto con datore di lavoro presso la ditta __________ risulta essere di carattere famigliare in quanto l'assicurata è la nuora dell'amministratore unico con firma individuale della ditta citata. Si sono pertanto considerati i contributi ufficialmente registrati sull'estratto conto individuale durante i cinque anni precedenti al danno alla salute: Ø 2000: Fr. 32500. Ø 2001: Fr. 39'000. Ø 2002: Fr. 42466. Ø 2003: Fr. 30'939.- + gratifica straordinaria di Fr. 6'000 (che non si considera nel calcolo) Ø 2004: Fr. 49'803.
Effettuando una media di questi dati risulta un reddito annuo di Fr. 38'941.--
Reddito da invalido:
Come indicato in sede medica la signora RI 1 presenta una capacità lavorativa del 50% (si prende in considerazione la situazione più favorevole all'assicurata) nella sua precedente attività di impiegata di commercio-contabile. Tenendo in considerazione le sue esperienze professionali nel settore (complessivamente 11 anni) ed equiparando la formazione bancaria ad un apprendistato si considera che per un impiego a metà tempo nel Canton Ticino l'A. potrebbe percepire un salario annuo di Fr. 31'560.- (Fonte: Ufficio Federale di statistica, Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari del 2002, dati elaborati dall'osservatorio universitario del lavoro dell'Università di Ginevra). Se si aggiorna questo dato al 2004 risulta un reddito da invalido di Fr. 32'286.
Impedimento:
38'941 - 32'286 x 100 = 17% 38'941
Sulla base di quanto sopra esposto si può concludere con un grado d'invalidità del 26% che tiene in considerazione la suddivisione casalinga-salariata
|
(Doc. AI 46-1+2)
Sulla base di questi accertamenti, l’amministrazione, con progetto di decisione 26 ottobre 2006 ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita di invalidità avendo accertato un grado d’invalidità complessivo del 26% e, quindi, non attingente il grado minimo del 40% (doc. AI 48).
2.10. Nelle sue osservazioni 22 novembre 2006 RI 1 ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e fatto valere quanto segue:
" Ho esaminato il progetto di decisione che mi avete trasmesso.
Non condivido le vostre argomentazioni e conclusioni. Sono disponibile per un colloquio prima che venga adottata la decisione finale, nel frattempo formulo le mie considerazioni.
Preliminarmente osservo che il conteggio del mio reddito non è stato eseguito correttamente e non corrisponde alle mie effettive entrate relative al periodo 2000/2004.
In effetti i dati da voi ritenuti con riferimento agli anni 2002, 2003 e 2004 non sono corretti. I certificati di salario 2002, 2003 e 2004 che ho ricevuto dal datore di lavoro e che ho prodotto nella mia dichiarazione fiscale (qui allegati in copia), evidenziano un reddito lordo di fr. 51'499.80.
Rivedendo quindi, semplicemente sulla base dei redditi effettivi 2002 / 2003 / 2004 le entrate e conteggiando la media annuale sul lustro, l'importo di reddito considerabile assomma a fr. 45'200.- e NON a fr. 38'941.- come da voi ritenuto.
Per inciso osservo che essendo il mio reddito pienamente stabile negli ultimi tre anni è l'importo di relativo al 2004 che deve essere tenuto in considerazione e meglio fr. 51'499.80.
In secondo luogo contesto le conclusioni del consulente per l'integrazione relativamente al mio reddito residuo.
Il guadagno ragionevolmente esigibile, nel mio* stato di salute, non è superiore a quello di una impiegata di commercio assunta al 50%. Non dispongo di conoscenze linguistiche particolari, non ho una formazione superiore, non ho svolto corsi di contabilità. Su tale base mi sembra ragionevole concludere per una capacità di guadagno residua non superiore a fr. 1'800.- al mese, per un totale quindi annuo di fr. 21'600.-.
Ne consegue che confrontando reddito effettivo 2004 e il reddito ipotizzabile nella mia attuale situazione risulta un grado invalidante (anche dal profilo economico) superiore al 50%.
In terzo luogo non condivido l'affermazione secondo cui il mio grado di impedimento nello svolgimento delle attività di casalinga sia unicamente del 35%.
Un tale grado invalidante viene infatti indicato dal perito medico dott. __________ come il risultato di accorgimenti che già la sottoscritta ha dovuto assumere ricorrendo all'aiuto di terzi (in particolare di mia madre), su ciò tuttavia non è più possibile contare.
Ritengo che, anche da questo profilo, il mio grado invalidante sia pertanto da quantificare al 50%, come per altro già indicato dallo stesso dott. __________.
Infine voglio evidenziare l'incongruenza delle conclusioni del progetto di decisione.
In effetti se la mia capacità lavorativa residua è pari al 50%, è totalmente escluso che per il restante 50% io possa svolgere l'attività di casalinga.
Al contrario, svolgendo al 50% l'attività di casalinga, la sottoscritta esaurirebbe la propria capacità residua e non risulterebbe certo in grado di esercitare l'attività di impiegata d'ufficio per il restante 50%.
In conclusione chiedo di rivedere il progetto di decisione nel senso che mi venga riconosciuto un grado invalidante per lo meno del 50%." (Doc. AI 49-1+2)
Mediante decisione del 4 dicembre 2006, l’amministrazione, concludendo per un grado di invalidità globale del 36%, ha in sostanza confermato il precedente provvedimento modificando unicamente il reddito da valida proposto dall’assicurata (doc. AI 50-2; cfr. consid. 1.1).
Con suo ricorso al TCA, RI 1, tramite il suo legale, contesta le conclusioni dell’amministrazione e fa valere di essere inabile almeno nella misura del 60% (cfr. I e V e sopra consid. 1.2 e 1.4)
2.11. Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata avesse interrotto l’attività lavorativa precedentemente esercitata per motivi di salute, l’ha considerata salariata nella misura del 50% e casalinga per il restante 50% applicando il metodo misto.
A questa suddivisione va data piena conferma.
Emerge infatti dall’inserto che l’assicurata, diplomata alla scuola direzionale bancaria di __________, nel 1999, dopo una pausa di alcuni anni dopo la nascita dei due figli, ha ripreso il lavoro a tempo parziale, continuandolo fino al novembre 2002 allorquando l’ha interrotto sino al febbraio 2003 a motivo del sopraggiungere dei problemi di salute. In seguito ha ripreso l’attività, sempre a tempo parziale, per poi abbandonarla definitivamente per motivi di salute nel febbraio 2005. Inoltre, nell’annuncio di malattia compilato dalla datrice di lavoro all’attenzione dell’assicurazione collettiva malattia il 4 dicembre 2002 viene indicata un’attività lavorativa svolta da RI 1 nella misura del 50% (doc. AI 1-20).
A fronte di questi dati, l’amministrazione ha rettamente ritenuto che l’assicurata, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare in questa misura (50%). In effetti, RI 1 ha dichiarato di aver lavorato negli ultimi anni al 50% e del resto, considerato come la medesima lavorasse per la ditta del suocero a condizioni flessibili e vantaggiose, non vi è motivo di dubitare che la medesima fosse effettivamente determinata a svolgere “solo” un’attività a metà tempo dovendosi presumere che, se l’avesse voluto, avrebbe avuto la possibilità di lavorare in misura più estesa. Anche di fronte all’assistente sociale incaricata di esperire l’inchiesta domiciliare l’assicurata ha dichiarato di aver svolto l’attività lavorativa “con orario flessibile”, avendo “in alcuni periodi”, se era necessario - e quindi non nella regola - lavorato anche a tempo pieno (doc. AI 29-2). Infine, nel formulario “curriculum vitae” compilato per l’AI il 9 marzo 2005, l’assicurata ha espressamente sottolineato di avere una disponibilità lavorativa limitata a motivo della “necessità di presenza e educazione” dei due figli adolescenti, nati nel 1990 e 1992 (doc. AI 11-3). Del resto tale suddivisione non è stata contestata dall’assicurata nemmeno dopo l’emanazione del progetto di decisione del 26 ottobre 2006, nelle sue osservazioni del 22 novembre 2006 avendola per contro di fatto avallata (cfr. doc. AI 49).
Quanto all’allegazione ricorsuale per la quale detta ripartizione sarebbe errata, RI 1 dovendo essere considerata completamente salariata (cfr. I e sopra consid. 1.2), la stessa, considerato quanto precede, risulta invero poco credibile. La stessa comunque, aperto il tema della sua ammissibilità, non risulta in ogni modo rilevante ai fini del contendere per i motivi che verranno esposti al consid. 2.15 che segue.
2.12.
2.12.1. Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, RI 1 è affetta essenzialmente da connettivite mista e sindrome lombovertebrale con componente spondilogena su discopatia e ernia discale. Come è stato dianzi ricordato, l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia specialistica dal dr. __________ il 14 settembre 2005 poi completata il 4 settembre 2006 (cfr. doc. AI 19 e 38 e per esteso sopra al consid. 2.9).
2.12.2. Occorre premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.12.3. Per quanto concerne le patologie di cui soffre la richiedente, vale a dire la connettivite mista e la sindrome lombovertebrale con componente spondilogena, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________nel suo rapporto peritale 14 settembre 2005 e nel complemento 4 settembre 2006 (doc. AI 38 e 19). Detto rapporto infatti si basa, oltre che su di una approfondita visita della paziente eseguita il 1. settembre 2005, anche su di un attento esame della documentazione agli atti.
Da tale valutazione peritale emerge in maniera univoca che l’assicurata, portatrice di diverse affezioni ma soprattutto della patologia relativa alla connettivite mista e alla sindrome lombovertebrale, ha presentato un’incapacità lavorativa nella sua attività di segretaria/contabile. Tuttavia, secondo le motivate conclusioni del dr. __________, l’assicurata, nella sua attività di segretaria/contabile potrebbe essere attiva nella misura del 50% (cfr. certificazioni dr. __________ del 14 settembre 2005 e complemento del 4 settembre 2006, doc. AI 38 e 19; cfr. per esteso al consid. 2.9).
A detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.12.2).
Non è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche sulla base delle conclusioni esposte nel rapporto medico all’AI del 14 marzo 2005 dal dr. __________, medico curante dall’assicurata. Infatti tale rapporto non apporta alcun elemento nuovo, ma conferma unicamente l’esistenza delle patologie diagnosticate dal dr. __________ (cfr. doc. AI 13 e cfr. consid. 2.9).
Per il resto lo specialista non prende in considerazione elementi o circostanze che non siano stati analizzati dal dr. __________ e non menziona elementi tali da modificare le conclusioni cui é giunto tale specialista. In effetti, il dr. __________ ha in realtà attestato le patologie già note e rielencato gli accertamenti e le terapie eseguite dalla paziente, senza tuttavia sostanziare i motivi per cui tali problematiche ne limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata dal perito (doc. AI 13).
A prescindere quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; cfr. consid. 2.13.2), va detto che in ogni caso da tale referto non si evincono sufficienti elementi per ammettere conclusioni diverse da quelle cui è giunto il perito incaricato dall’amministrazione.
Del resto l’interessata nel corso della procedura amministrativa non ha mai prodotto alcuna certificazione medica o comprovato alcun elemento oggettivo che potesse in qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________ o attestare un peggioramento del suo stato di salute intervenuto tra la perizia del 14 settembre 2005 e la decisione impugnata del 4 dicembre 2006. Nemmeno di fronte al TCA RI 1, pur contestando le conclusioni del dr. __________ e lamentando un costante peggioramento delle proprie condizioni (cfr. VIII), ha del resto prodotto documentazione medica limitandosi a postulare l’audizione del proprio medico curante, dr. __________ (I e VI).
In proposito va ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 50% nella sua precedente attività professionale – attività che peraltro è stata giudicata compatibile dal perito con le limitazioni originate dalle affezioni di cui è portatrice -, e del 30% quale casalinga.
2.13.
2.13.1 Per quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto datato 28 aprile 2006, allestito alla luce degli accertamenti medici e in particolare della perizia del dr. __________ che fissava le limitazioni da rispettare dalla ricorrente, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 35% (cfr. doc. AI 29 e in esteso al consid. 2.9).
2.13.2. Come è già stato anticipato ai consid. 2.4-2.6, l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.
In particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
1. Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
2. Spese e acquisti diversi 10
3. Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4. Pulizia dell'appartamento 10
5. Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6. Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7. Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8. Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
|
Attività |
Minimo % |
Massimo % |
|
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) |
2 |
5 |
|
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) |
10 |
50 |
|
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) |
5 |
20 |
|
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) |
5 |
10 |
|
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) |
5 |
20 |
|
6. Accudire i figli o altri familiari |
0 |
30 |
|
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* |
0 |
50 |
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
Va detto che nella specie, constatato come le indicazioni dell’assicurata apparissero, secondo l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta domiciliare, in contrasto con gli accertamenti medici fino a quel momento esperiti, l’UAI ha fatto esperire la perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per stabilire gli effettivi impedimenti dell’interessata.
2.13.3. Come detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica sfociata nel rapporto del 28 aprile 2006 (cfr. doc. AI 29). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del perito medico, dopo aver fissato gli impedimenti in ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 35% (cfr. in esteso sopra al consid. 2.9).
Alla
valutazione dell’assistente sociale, genericamente contestata dalla ricorrente,
va prestata piena adesione, ritenuto in particiolare come essa abbia
compiutamente valutato la difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione
casalinga.
Nel suo ricorso l’assicurata si è in sostanza limitata ad evidenziare che
sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la percentuale degli
impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività sottolineando che l’aiuto
prestato dalla madre sarebbe nel frattempo decaduto (cfr. consid. 1.2).
Per i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.
Innanzitutto, per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197). Ciò permette in casu di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione fornita dal marito e dalla madre della ricorrente. Del resto si fa notare che ad eccezione delle posizioni “spesa”e “bucato” dove l’assistente sociale ha tenuto conto del contributo fornito dai famigliari indicato dall’assicurata, nelle altre posizioni le limitazioni ammesse – peraltro in misura piuttosto generosa – si sono riferite allo svolgimento delle attività domestiche da parte della sola assicurata.
A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Va detto altresì che anche ammettendo la limitazione massima possibile del 50% indicata dal perito medico nell’ipotesi in cui in sostanza dovesse venir meno l’aiuto prestato dalla madre della ricorrente (cfr. doc. AI 38 e sopra al consid. 2.9), la differenza tra tale grado di inabilità – teorico - e quello, del 35%, fissato concretamente dall’assistente sociale in ambito casalingo, appare comunque giustificata essenzialmente dalla possibilità di organizzare al meglio i propri compiti quale casalinga, suddividendoli anche temporalmente.
Al riguardo, ribadito come l’assistente sociale abbia comunque tenuto conto del contributo fornito dalla madre dell’assicurata solo nelle posizioni “spesa” e “bucato”, va inoltre detto che nell’ambito della determinazione dell’invalidità di assicurati occupati nell’economia domestica la giurisprudenza ritiene di regola prioritario, rispetto ad una valutazione medico-teorica, l’accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell’assicurato (sentenze inedite del TFA del 14 luglio 2000 in re T., I 35/00 e dell’8 novembre 1993 in re C.B., I 407/92; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). Ora, la differenza tra la percentuale d'incapacità nell'attività di casalinga indicata dal dr. __________ nell'ipotesi in cui l'aiuto prestato dalla madre venga meno (50%) e quella evidenziata dall'assistente sociale (35%), risiede nel fatto che, giocoforza, il medico tiene poco conto della mole di lavoro effettivamente necessaria in concreto per le varie funzioni. L’assistente sociale ha per contro una formazione specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a svolgerla; inoltre il medico non considera che lavori pesanti, quali ad esempio il lavaggio dei tendaggi, che comportano sforzi particolari, non vengono svolti tutti i giorni; infine, il medico non tiene conto del nucleo famigliare e della ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso.
L'inchiesta economica, in generale, tiene invece conto di tutti quei fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.
Nella specie va poi rilevato che, fatta eccezione per la posizione relativa alla “Conduzione dell’economia domestica” dove l’assistente sociale ha – peraltro incontestatamente – escluso ogni impedimento e per quella “Alimentazione”, dove ha ritenuto un impedimento del 20%, nelle altre mansioni domestiche la misura delle limitazioni attestata dall’assistente sociale (del 60% per le mansioni “pulizia”, “bucato”, “diversi” e del 40% per la “spesa”) non è solo rispettosa, ma addirittura superiore a quella indicata dal perito dr. __________, il quale, come detto, ha concluso per una limitazione nell’attività di casalinga del 30% (sino a un massimo del 50% in assenza dell’aiuto della madre, cfr. sopra per esteso al consid. 2.9).
D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Esse tengono altresì conto, come detto, della collaborazione fornita dal marito (oltre che dalla madre) e non possono affatto essere ritenute troppo ottimistiche, ma al contrario ampiamente rispettose delle limitazioni descritte dal medico specialista che ha peritato l’interessata.
Né del resto le ulteriori allegazioni ricorsuali consentono a questa Corte di scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Del resto, l’interessata non ha allegato elementi diversi e nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio, ma si è limitata in sostanza a censurare la percentuale di inabilità attribuita dall’assistente sociale non concretizzando tuttavia in che modo e in che misura le sue limitazioni dovrebbero essere ritenute maggiori. Ora, in proposito va detto che - ribadito che l’assistente sociale dispone della formazione specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato dalla ricorrente medesima da un lato, su quanto concluso dal dr. __________ dall’altro. In realtà la differenza nella valutazione degli impedimenti riscontrati al proprio domicilio sostenuta dalla ricorrente scaturisce unicamente dalla valutazione attribuita, già dal profilo medico, all’inabilità e non da elementi concreti che potrebbero effettivamente suggerire un diverso esame del grado d’impedimento a svolgere le mansioni domestiche. Considerato peraltro che, come visto, alla valutazione dell’inabilità dal profilo medico del dr. __________ deve darsi completa adesione, le censure della ricorrente risultano del tutto prive di fondamento.
Osservato altresì che la ricorrente conferma integralmente le percentuali di ripartizione delle singole mansioni domestiche stabilita dall’assistente sociale, sulla scorta delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilitodall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 35%, non essendoci sulla base delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.
2.14.
2.14.1. Per
quanto riguarda l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace
al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita
in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo
la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
2.14.2. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).
Nel caso in esame, l’Ufficio AI, considerate le osservazioni dell’assicurata
presentate al progetto di decisione del 26 ottobre 2006, ha determinato il
reddito da valida in fr. 51'499.80, importo che corrisponde a quanto
l’assicurata avrebbe conseguito nel 2004 (momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), senza il danno salute, quale segretaria e contabile
nella ditta __________ in cui lavorava.
Nel ricorso l’assicurata non ha contestato tale dato economico, il quale tiene conto dell’effettiva realtà lavorativa presente prima del danno alla salute e questo anche sulla base dei dati fiscali, motivo per cui ad esso va prestata adesione.
2.14.3. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
In concreto, l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti dalla consulente professionale che nel suo rapporto finale del 23 ottobre 2006 ha, tra l’altro, concluso come segue:
(…)
Reddito da invalido:
Come indicato in sede medica la signora RI 1 presenta una capacità lavorativa del 50% (si prende in considerazione la situazione più favorevole all'assicurata) nella sua precedente attività di impiegata di commercio-contabile. Tenendo in considerazione le sue esperienze professionali nel settore (complessivamente 11 anni) ed equiparando la formazione bancaria ad un apprendistato si considera che per un impiego a metà tempo nel Canton __________ l'A. potrebbe percepire un salario annuo di Fr. 31'560.- (Fonte: Ufficio Federale di statistica, Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari del 2002, dati elaborati dall'osservatorio universitario del lavoro dell'Università di Ginevra). Se si aggiorna questo dato al 2004 risulta un reddito da invalido di Fr. 32'286 “ (doc. AI 46; cfr. sopra al consid. 2.9)
In sostanza, partendo dal salario da invalida accertato dalla consulente professionale in base a Tabelle elaborate dall’Ufficio federale di statistica riferite ad un’attività quale impiegata nell’ambito della contabilità svolta al 50% nel Canton Ticino di fr. 32’286 (riferito al 2004), l’amministrazione ha quindi stabilito il grado di invalidità come salariata raffrontando tale stipendio ipotetico da invalida con quello che l’assicurata avrebbe percepito continuando nella propria attività di contabile presso la __________ senza il danno alla salute, accertato sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurata (reddito da valida di fr. 51'499.80 pure per un’attività svolta al 50%; cfr. doc. AI 49 e sopra consid. 2.14.2), giungendo ad un tasso di invalidità del 37% ((51'499.80 – 32’286 x 100) : 51'499.80; cfr. doc. AI 50-3).
Tale modo di procedere è stato contestato dall’assicurata, la quale fa tra l’altro valere:
“Assodato che l'ultimo stipendio annuale determinante per la ricorrente (stipendio 2004) era di fr. 51'499.80, particolarmente fuori luogo appare la conclusione a cui è giunto l'ufficio AI nel quantificare il reddito potenziale della medesima, considerando l'attuale stato di salute.
In effetti il generico riferimento che l'ufficio AI ha indicato nella propria decisione, secondo cui la ricorrente "tenendo in considerazione le sue esperienze professionali nel settore, complessivamente 11 anni, ed equiparando la formazione bancaria ad un apprendistato" avrebbe potuto ottenere un reddito annuo di fr. 31'560.-, è da ritenersi assolutamente irreale.
Tale dato si fonderebbe per altro su di una ricerca dell'Università di __________ basata sui salari 2002, riferibile a tutta la __________. A tale reddito annuo corrisponderebbe uno stipendio mensile, per un impiego d'ufficio al 50%, di fr. 2'500.-.
Tale stipendio non è oggi alla portata della ricorrente, la quale:
● non è in grado di lavorare per più di tre ore al giorno,
● non ha una formazione scolastica superiore,
● non ha una conoscenza di lingue più estesa rispetto alla formazione scolastica di base,
● non ha frequentato corsi di perfezionamento, rispettivamente legati a contabilità o altro,
● fruisce quale unico titolo di studio dell'attestazione di capacità della scuola bancaria interna a __________.
In queste condizioni personali, validi riferimenti per uno stipendio oggi pretendibile alle nostre latitudini e non su suolo nazionale (è fatto noto che sono Cantoni in __________ ove il reddito è maggiore a quello pretendibile in Ticino), sono - come è stato indicato al sottoscritto dall'ufficio del lavoro con scritto 18 dicembre 2006 che qui si produce (doc. C).
● quello dell'impiegato di commercio del settore degli spedizionieri (settore nel quale esiste un contratto collettivo) che quantifica in fr. 2'992.- mensili lo stipendio per un impiego a tempo pieno ...
● quello dell'impiegato di commercio secondo il contratto pubblicato dalla SIC (Società degli impiegati di commercio), che quantifica in un massimo di fr. 39'000.- annui lo stipendio per un impiego a tempo pieno. Stipendio che, riportato alle tredici mensilità, conduce ad un reddito mensile di fr. 3'000.-.
Prendendo pure l'importo massimo e meglio fr. 3'000.- mensili quale riferimento per un impiego al 100% è pacifica la conclusione che uno stipendio, per un impiego al 50% (che comunque non appare pretendibile dalla ricorrente, in considerazione del suo stato di salute), non supererà mai - alle nostre latitudini - fr. 1'800.- mensili, somma indicata nell'opposizione alla decisione che, riportata sull'anno, porta ad un reddito potenziale di fr. 21'600.-.”
Come questo Tribunale ha già avuto modo di concludere (cfr. STCA del 26 febbraio 2007 nella causa D., 32.2006.62), occorre far presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il cui contenuto verrà meglio precisato al consid. 2.14.4 che segue, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non (più) quelli regionali (Tabella TA13) come precedentemente praticato dal TCA rispettivamente dall’Ufficio AI.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica – la ricorrente, diplomata alla scuola direzionale bancaria e attiva per diversi anni quale impiegata di banca e poi come segretaria contabile, svolgendo nel 2004 una professione nel ramo dei “Servizi alle attività finanziarie e assicurative” (cat. 67 della citata Tabella) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.) – categoria che a mente di questo Tribunale rispecchia la formazione e l’esperienza dell’interessata -, avrebbe potuto realizzare, in media, per un’attività semplice e ripetitiva (ossia del livello 4 di qualificazione che presuppone qualifiche inferiori), un salario mensile lordo pari a fr. 5’100.— per 40 ore settimanali. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94), esso ammonta a fr. 5'304 mensili oppure a fr. 63’648 per anno (fr. 5'304 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Partendo quindi da un reddito statistico da invalida di fr. 63’648, calcolato sulla base dei dati statistici di riferimento secondo la ricordata giurisprudenza federale e tenuto conto di una capacità di lavoro residua del 50% ammessa da questa Corte facendo propria la perizia e il relativo complemento del dr. __________ (doc. AI 38 e 19; cfr. sopra consid. 2.12 per esteso), si giunge ad un salario teorico da invalida di fr. 31’824.
Va detto altresì che l’Ufficio AI, fondandosi sul rapporto 23 ottobre 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 46), non ha riconosciuto alcuna riduzione di tale salario statistico, non ritenendo quindi implicitamente data alcuna situazione personale o professionale particolare che giustifichi, giusta la dianzi ricordata prassi, una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
A ragione. Al riguardo va detto infatti che tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).
Nella specie, tenuto conto dell’ancor giovane età dell’assicurata (39 anni al momento dell’emissione della decisione contestata), dell’istruzione, tutt’altro che scarsa, e dell’esperienza accumulata dalla medesima e inoltre del fatto che il dr. __________ ha fissato la capacità lavorativa residua nella precedente attività svolta al 50% senza ulteriori limitazioni o restrizioni (cfr. doc. AI 38-1), questo TCA ritiene di non doversi scostare dalla conclusione dell’amministrazione che, alla luce delle circostanze concrete, non ha ravvisato gli estremi per applicare una riduzione sul salario statistico da invalido e, quindi, ha negato l’esistenza di fattori suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurata.
Dal confronto tra il reddito da valida di fr. 51'499.80 (cfr. consid. 2.14.2) e il reddito da invalida secondo le statistiche TA1 di fr. 31’824 si ottiene pertanto un grado d'invalidità del 38% (51'499.80 - 31'824 x 100 : 51'499.80).
Tale tasso non muterebbe nella sua sostanza, manifestamente, anche volendo considerare l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al 2006, momento dell’emanazione della decisione contestata.
2.14.4. Visto quanto precede, le allegazioni ricorsuali con riferimento al reddito da invalido da computare che a parere dell’interessata dovrebbe ammontare a fr. 21'600 annui, devono essere respinte, in quanto in aperto contrasto con la giurisprudenza della massima Corte federale dianzi esposta.
Sull’argomento,
questo TCA non può comunque esimersi ancora dal ricordare che, partendo dalla costatazione
che l’applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la
Svizzera si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino,
Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media
nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente
percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,
questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,
pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito
costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni
sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e
assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora
direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, al fine di
non discriminare gli assicurati attivi in Ticino aveva deciso che nell'applicazione
dei dati statistici occorreva utilizzare la tabella che riflette i salari
versati nella nostra regione (cfr. sull’argomento: D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in
L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni
sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin
à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del
Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco
2006, p. 135ss. (163-171)).
Tuttavia, nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."
In una sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
" (...)
8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3 Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4. A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.
8.5 Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha ancora rilevato:
" Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”
Con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha infine stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”.
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale, ne discende che nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13). Spetterà semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
2.14.5. Ne discende che, pur applicando quale reddito ancora esigibile dall’assicurata nonostante il danno alla salute un valore corretto rispetto a quello applicato dall’amministrazione (che, come è stato rilevato, non si è basata sulle Tabelle TA1 ritenute vincolanti dalla giurisprudenza, ma su altri dati statistici regionali prevedenti, per un’attività nel ramo contabile, un salario nel Canton Ticino di fr. 2'630 mensili per un’attività del 50%, a fronte – si noti – di un valore di fr. 3'430 mensili medi svizzeri, doc. AI 47-1), le conclusioni dell’amministrazione in merito al grado di invalidità meritano, nella loro sostanza, conferma.
2.15. Poste poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nelle querelata decisione (cfr. sopra consid. 2.11), il grado di invalidità globale va fissato al 36,5% (50 X 35% + 50 X 38%) in applicazione del metodo misto.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una
rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. anche l’art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI e quanto esposto al consid. 2.8 che precede), l’Ufficio AI ha di
conseguenza rettamente negato l’attribuzione della rendita.
La decisione contestata deve quindi essere, nella sua sostanza, confermata e il ricorso respinto.
Del resto allo stesso risultato si giungerebbe anche volendo, come pretende l’interessata (cfr. sopra consid. 2.11), considerarla interamente salariata e, quindi, fissare al 100% la quota parte riservata alle mansioni professionali. In effetti, in tale evenienza, conformemente a quanto precede, il grado di invalidità risulterebbe essere del 38%, tasso comunque ancora non sufficiente per riconoscere una rendita di invalidità.
Si ribadisce tuttavia ancora che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti della ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.16. Da ultimo, l’assicurata ha chiesto di sentire, in forma scritta, il dr. __________, medico curante della ricorrente (VI).
A tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto (cfr. in particolare il consid. 2.12.3) che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del perito medico o quella dell’assistente sociale, motivo per cui non appare necessario procedere ad un aggiornamento medico per verificare quanto già accertato. Nella misura in cui inoltre la ricorrente pretende che il curante si pronunci sulla sua situazione attuale, si rammenta peraltro nuovamente che determinante è il momento della decisione impugnata, il giudice delle assicurazioni sociali valutando la legalità della medesima sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Come già rammentato, spetterà alla ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di inabilità.
2.17. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti