Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.301

32.2008.2

 

BS

Lugano

9 ottobre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 18 settembre 2007 e 19 dicembre 2007 della

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 luglio 2007 (inc. 32.2007.301)

e la decisione 30 novembre 2007 (inc. 32.2008.2) emanate da

 

 

 

 

 

 

 

in relazione al caso

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

PI 1

rappr. da: RA 1,  

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   PI 1, classe __________, precedentemente attiva quale barista, nel dicembre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 4).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatria a cura del SMR (Servizio medico regionale), con decisione 4 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 23-1).

 

                                         A seguito dell’opposizione dell’assicurata e della nuova documentazione medica prodotta, il SMR (dr.ssa __________) ha eseguito un’ulteriore perizia psichiatrica. Fondandosi sul citato accertamento medico, con decisione 19 luglio 2007 l’Ufficio AI, annullando la decisione 4 ottobre 2004, ha accolto l’opposizione nel senso di riconoscere il diritto ad una rendita d’intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° dicembre 2003 e disposto una revisione d’ufficio nel corso del mese di aprile 2008 (doc. AI 69).

                                        

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione 19 luglio 2007 la Cassa pensione RI 1 (in seguito: Cassa pensione) - presso cui PI 1, per il tramite dell’allora datore di lavoro, era assicurata – ha inoltrato un ricorso datato 18 settembre 2007. La Cassa pensione, fondandosi sul rapporto 14 settembre 2007 del proprio medico di fiducia, dr. __________, contesta la valutazione della dr.ssa __________ nel ritenere invalidante il danno alla salute psichiatrico dell’assicurata, senza che quest’ultima abbia tentanto una cura di disintossicazione da alcol. Per questi motivi l’insorgente ha chiesto al TCA che vengano disposti i necessari ulteriori accertamenti medici.

 

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede in via principale di dichiarare il ricorso irricevibile essendo stato inoltrato tardivamente. Nel merito, l’amministrazione ha chiesto la conferma della valutazione SMR.

                                        

                               1.4.   Interpellata dal TCA, con scritto 11 ottobre 2007 l’assicurata, per il tramite del RA 1 ha parimenti chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della perizia SMR evidenziando che il dr. __________ non l’ha mai visitata (V).

                                        

                               1.5.   Il 23 ottobre 2007 la ricorrente ha prodotto una nuova relazione medica del dr. __________ (IX) sulla quale l’Ufficio AI ha inviato la presa di posizione del proprio servizio medico (XVI).

                                     

                               1.6.   Nel frattempo, con decisione 30 novembre 2007 l’Ufficio AI, adeguando le prestazioni d’invalidità alle disposizioni della 5a revisione dell’AI (in particolare abolizione della rendita per coniugi), ha determinato a fr. 1'242.-- la nuova rendita ed a fr. 487.-- la rendita per figlio (inc. 32.2008.2).

 

                               1.7.   Con ricorso 19 dicembre 2007 la RI 1 ha impugnato la decisione 30 novembre 2007. Dando seguito al decreto di completazione del Vicepresidente del TCA, la Cassa pensione ha ribadito le censure esposte nella procedura di cui all’inc. 32.2007.301.

 

                               1.8.   Mediante risposta di causa 22 gennaio 2008 l’Ufficio AI postula che anche questo ricorso vada dichiarato irrecevibile, non avendo la Cassa pensione ricorrente sollevato alcuna contestazione in merito al calcolo della rendita (VII inc. 32.2008.2).

 

                               1.9.   Con decreto 12 febbraio 2008 il TCA ha congiunto le due cause giudiziarie (inc. 32.2007.301 e 32.2008.2).

 

                             1.10.   Nuovamente chiamata in causa, il 10 marzo 2008 l’assicurata, sempre patrocinata da RA 1, ha chiesto la reiezione del ricorso 19 dicembre 2007 (XII inc. 32.2008.2)

 

 

considerato                    in diritto

                                        

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 59 LPGA la Cassa pensioni è legittimata a ricorrere poiché l’esito della vertenza ha una diretta conseguenza sul suo obbligo di prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12, pag. 589).

 

                                         Ricorso 18 settembre 2007 (inc. 32.2007.30)

 

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione

                                         Secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI (nel tenore in vigore dal 1° luglio 2007), in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisione degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo del ufficio AI. Prima del luglio 2007 il ricorso era da interporre alla decisione su opposizione (art. 69 cpv. 1 vLAI). La vecchia procedura era fra l’altro applicabile alle opposizioni pendenti al momento dell’entrata i vigore della modifica legislativa (lett. b delle disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005, misure per la semplificazione della procedura).

                                         In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

 

                                         L'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA).

 

                                         Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

 

                               2.4.   Nel caso in esame la Cassa pensione ricorrente, come ammesso da lei stessa (ricorso pag. 2), ha ricevuto la decisione su opposizione 19 luglio 2007 il giorno successivo (20 luglio 2007).

                                         Tenuto conto delle ferie giudiziarie estive (15 luglio – 15 agosto 2007), il termine di ricorso è iniziato a decorrere il 16 agosto 2007 ed è scaduto, dopo 30 giorni, venerdì 14 settembre 2007. Siccome il presente ricorso, datato 18 settembre 2007, è pervenuto al TCA il 19 settembre 2007, lo stesso è manifestamente tardivo.

                                         Va poi fatto presente che la Cassa pensione ricorrente non ha fatto valere alcun motivo di restituzione dei termini ai sensi dell’art. 41 e 60 cpv. 2 LPGA.

                                        

                               2.5.   In via abbondanziale va detto che nel merito il ricorso andava comunque respinto.

                                         Infatti, questo Tribunale non ha motivo per non aderire alla perizia 15 marzo 2007 della dr.ssa __________ del SMR (doc. AI 63-1) - sulla quale l’Ufficio AI ha fondato la propria decisione di riconoscere il diritto ad una rendita intera - trattandosi di una dettagliata valutazione psichiatrica priva di contraddizioni. Essa ha ben spiegato i motivi per cui l’assicurata è da ritenere inabile al 70% in qualsiasi attività lucrativa, confermando in sostanza la stessa valutazione fatta l’8 settembre 2006 dal __________ di __________ (doc. AI 52-1). Inoltre, nelle successive annotazioni 1° ottobre 2007 (VI bis) e 20 novembre 2007 (XIVbis) il citato medico SMR ha preso posizione in modo convincente alle critiche mosse dal dr. __________, psichiatra di fiducia della ricorrente, il quale non ha mai visitato l’assicurata.

 

 

                                         Ricorso 19 dicembre 2007 (inc. 32.2008.2)

 

                               2.6.   A seguito della soppressione della rendita per coniugi prevista dalla 5a revisione dell’AI (in vigore dal 1° gennaio 2008), con decisione 30 novembre 2007 l’Ufficio AI ha ricapitolato le prestazioni a cui l’assicurata ha diritto (rendita e tre rendite per figli), determinando i relativi importi.

                                         Con ricorso 19 dicembre 2007, motivato in data 8 gennaio 2008, la Cassa pensioni ha riproposto le medesime censure di cui alla procedura inc. 32.2007.301.

 

                                         Va qui ricordato che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Inoltre, nella procedura di ricorso di diritto amministrativo l'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati (DTF 125 V 415 consid. 2a, 124 V 20 consid. 1 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 415 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         Ritornando al caso in esame, oggetto della decisione impugnata è la determinazione delle prestazioni AI a cui l’assicurata ha diritto e questo, come detto, dopo l’abolizione della rendita per coniugi. Tenuto conto che in merito al calcolo delle rendite la ricorrente non ha mosso alcuna censura, il ricorso deve essere di conseguenza dichiarato irricevibile. Del resto, pur volendo ritenere ricevibile la contestazione riguardante il diritto alla rendita d’invalidità, oggetto della decisione su opposizione 19 luglio 2007, vale quanto detto al consid. 2.5.

 

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito dei ricorsi, le spese per fr. 400.-- sono a carico della Cassa pensione ricorrente.

 

                               2.8.   All’assicurata, chiamata in causa e rappresentata da SOS Ticino, che ha postulato la reiezione dei gravami, deve essere riconosciuta un’indennità complessiva di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, da porre a carico della ricorrente (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversiche-rungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 3 pag. 239 con riferimenti; in ambito art. LAVS 52 cfr. STFA inedite 26 agosto 2002 nella causa S, H 204/00, consid. 6 e 10 luglio 2006 nella causa S, K 8/06, consid. 7).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   I ricorsi sono irricevibili.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 400.--, sono poste a carico della Cassa RI 1, che verserà inoltre a PI 1 fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti