Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.303

 

FS/td

Lugano

25 giugno 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 28 agosto 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, nel mese di febbraio 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) dorsalgia cronica (…)” (doc. AI 1/1-7).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia psichiatrica, una valutazione della capacità funzionale (EFL) e un rapporto professionale –, con decisione 28 agosto 2007 (doc. AI 42/1-3), preavvisata con progetto 5 ottobre 2006 (doc. AI 16/1-2), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e il reddito ipotetico da invalido – ha postulato il diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1. febbraio 2006.

                                         Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Con scritto 28 settembre 2007 egli ha trasmesso al TCA il relativo certificato.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione.

 

                               1.5.   Con lettera 12 ottobre 2007 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto medico 10 ottobre 2007 del dr. __________.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

                                         L’assicurato postula il diritto ad una mezza rendita dal 1. febbraio 2006.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.6.   Nel caso concreto il dr. __________, medico generico del SMR (sul diritto degli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nelle annotazioni 30 giugno 2006 ha rilevato che:

 

"  (…)

Si tratta di un assicurato che lamenta due diagnosi alla base del suo alterato stato di salute. Una patologia reumatica (dorsalgia cronica dal 2001), una patologia psichiatrica di tipo ansioso-depressiva.

 

Per quanto riguarda l'aspetto reumatologico, il dr. __________ sottolinea che non ha mai dichiarato una IL, nell'ambito delle ricerche era stata eseguita una visita neurologica che non ha mostrato aspetti degni di rilievo, in definitiva non vi erano nemmeno i presupposti per una diagnosi di fibromialgia.

 

Per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico i curanti del __________ concludono per una IL completa auspicando una rendita intera.

La conclusione, oltre che non pertinente agli estensori del giudizio clinico, sembra quantomeno affrettata.

In primo luogo non si capisce se le loro conclusioni siano solo di ordine psichiatrico, avendo riportato nel rapporto entrambe le diagnosi ritenute invalidanti, o se riguardino solo l'aspetto psichiatrico.

Nel primo caso il loro sarebbe un giudizio generale sulla condizione reumatologica e nel frangente il giudizio specialistico sarebbe contrastante, andrebbe quindi dedotta una componente invalidante; nel secondo caso il giudizio finale sembra poco documentato ed approfondito.

 

Stando alla definizione ICD-10 la sindrome ansioso-depressiva è tale quando i sintomi dell'ansia e della depressione non sono così gravi da giustificare una diagnosi in tale senso che altrimenti andrebbe iscritta singolarmente come condizione morbosa, questo vuol dire che la sintomatologia non è di entità tale da supporre una invalidità o almeno sicuramente non in grado completo.

 

La diagnosi psichiatrica lascia quindi dei dubbi circa le conclusioni cui perviene.

 

Ritengo indicata una perizia psichiatrica dal dr. __________.

 

In seguito se la IL non sarà completa potremo eventualmente convocare l'assicurato per una visita presso il SMR per una valutazione fisiatrica.

(…)." (doc. AI 11/1)

 

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 12/1-2).

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 5 settembre 2006 (doc. AI 13/1-7) – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, le constatazioni oggettive e posta la diagnosi di “sindrome da dolore somatoforme (ICD 10:F45.4) – sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10:F41.2) di gravità lieve” – circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione ha concluso:

 

"  (…)

1.  Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:

 

Il periziando, dall'anno 1998, manifesta sintomi psichici, non di entità importante, di natura ansiosa e depressiva; non presenta alterazioni significative d'altro tipo della propria sfera psichica-personalità.

Dall'anno 2001 accusa una sintomatologia algica, pure a mio parere non di entità rilevante però tendente alla cronicizzazione, che non può essere completamente spiegata da una malattia somatica in quanto vi concorrono, principalmente, le difficoltà psicosociali-culturali (infruttuosa ricerca di un posto di lavoro, fallimento del matrimonio, acculturazione).

 

2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

 

I disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono nella misura del 20-25% la sua capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee.

 

3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

 

     Il periziando non ha un ambiente di lavoro.

 

(…)

 

1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in cor-

     so? Ne sono previsti?

 

Sono da prendere in considerazione mediante coinvolgimento dell'OP/CIP (cito a questo proposito le parole del periziando… "anni e anni che cerco un lavoro leggero, … però non trovo niente"…).

 

2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

 

     -------------------------

 

3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

 

     Dal lato psichico sì, per i dettagli e la percentuale vedi più sopra.

(…)." (doc. AI 13-6)

 

                                         L’Ufficio AI, con progetto di decisione 5 ottobre 2006 (doc. AI 16/1-2) – viste le annotazioni 19 settembre 2006 del dr. __________: “(…) perizia esaustiva e condivisibile nelle conclusioni. IL 20% dal 1998 di natura psichica per ogni attività. (…)” (doc. AI 15/1) –, ha negato il diritto a prestazioni.

 

                                         A seguito delle osservazioni interposte personalmente (doc. AI 19/1) e del colloquio 20 ottobre 2006 (doc. AI 21/1-2), l’Ufficio AI, ha poi predisposto una visita presso il SMR e una valutazione EFL presso la clinica di __________ (doc. AI 26/1, 27/1, 30/1 e 31/1-2).

 

                                         Il dr. __________, medico SMR (reumatologo medico chirurgo, specialista medicina interna; sul diritto degli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nel rapporto 21 dicembre 2006 (doc. AI 29/1-3) – posta la diagnosi principale di “(…) sindrome fibromialgica secondaria a sindrome mista ansioso-depressiva di grado lieve (…)”, quella ulteriore senza influsso sulla capacità lavorativa di “(…) toracalgie aspecifiche ricorrenti (…)” e ritenuti i seguenti limiti funzionali “(…) necessita di frequenti cambi di posizione. Deve evitare posizioni statiche della schiena. Impossibilità nel sollevare con le braccia pesi superiori ai 10 kg. Pause quotidiane frequenti (2-3 pause la mattina e 2-3 pause il pomeriggio) per ridurre la sensazione di dolore e stanchezza. (…)” (doc. AI 29/1) – ha espresso la seguente conclusione:

 

"  (…)

Assicurato di 47 anni in buone condizioni generali. Dal 2000 soffre di artromialgie aspecifiche già indagate sia dal punto di vista strumentale che clinico reumatologico senza alcun esito diagnosticio. Buona la mobilità complessiva senza grossolani limiti. Le caratteristiche cliniche e l'aspetto sono riferibili ad una spiccata sindrome fibromialgica. Tale sintomatologia limita la qualità di vita dell'assicurato. Lo stesso riferisce di non riuscire a svolgere le attività quotidiane casalinghe. Necessita di frequenti periodi di riposo sia nelle ore della mattina che nel pomeriggio. L'assicurato riferisce di non essere in grado di sollevare pesi maggiori a 5 kg in contraddizione con quanto valutato clinicamente e di non riuscire a sollevare le borse della spesa o più di una bottiglia di acqua. Non riesce ad eseguire lavori leggeri e pesanti con gli arti superiori. Anche la posizione seduta risulta impossibile per la comparsa di dolore dopo pochi minuti. I disturbi del sonno ricorrenti sostengono la sensazione di importante astenia che accompagna tutta la giornata. Nel periodo freddo la sintomatologia tende a peggiorare.

Al momento della valutazione clinica l'assicurato è affetto da una S. fibromialgica senza carattere invalidante. L'assicurato riferisce di aver tentato più provvedimenti terapeutici farmacologici allo scopo di rilassare la muscolatura. Tutti i provvedimenti terapeutici non hanno avuto alcun beneficio. Cicli di fisio e masso terapia non hanno portato ad alcun beneficio. Si ritiene opportuna una valutazione della capacità funzionale lavorativa residua.

(…)." (doc. AI 29/3)

 

                                         Il dr. __________, medico responsabile EFL della clinica di __________, nella valutazione della capacità funzionale (EFL) 1. marzo 2007 (doc. AI 35/1-10), posta la diagnosi di “(…) sindrome da dolore cronico somatoforme, persistente, con sviluppo di una fibromialgia generalizzata nel contesto di una sindrome ansioso-depressiva, seguito presso il Servizio __________ di __________ dal 2000 – sindrome toraco e lombovertebrale cronica recidivante, su una leggera scoliosi destro convessa della colonna toracale ed iniziali alterazioni degenerative con spondilosi anteriore a livello della parte alta della colonna toracale (…)” (doc. AI 35/1), ha concluso per una esigibilità di un’attività in un lavoro leggero durante tutto il giorno (doc. AI 35/2).

 

                                         Il dr. __________, nel rapporto 7 marzo 2007 (doc. AI 36/1-2), ha formulato la seguente raccomandazione:

 

"  (…)

Si tratta di un assicurato, già sottoposto a perizia psichiatrica da parte del dr. __________ le cui diagnosi finale (sindrome mista ansioso-depressiva di grado lieve; sindrome da dolore somatoforme) in sostanza per la loro entità ed esigibilità per sforzo di volontà atto a superare le difficoltà lamentate, non comporterebbero una tutelabilità AI.

In considerazione del quadro clinico riportato nei certificati medici agli atti è stato sottoposto anche ad una perizia reumatologica senza alcun esito diagnostico in tale direzione comunque indicativa per sostenere l'esigenza di terapie specifiche per migliorare il proprio stato di salute e di ulteriori esame EFL per valutare le reali capacità fisiche residue.

Per quest'ultimo motivo, l'assicurato, è stato sottoposto a valutazione EFL durante il quale ha mostrato una generale collaborazione solo a seguito di più richiami da parte degli operatori (elemento evidenziabile anche dalla lettera del medesimo alla nostra attenzione).

In conclusione non abbiamo motivi per dubitare degli esiti dell'esame EFL che per la sua modalità di esecuzione, nei risultati, è da considerare obiettivo e scarsamente influenzabile da fattori esterni.

 

In base ai vari accertamenti eseguiti, l'assicurato risultata completamente abile in attività di tipo leggero, ovvero con una capacità di trasportare pesi davanti al corpo con due mani fino a 15 kg, dubbia la limitazione in posizione accovacciata: in considerazione della sua precedente attività di sarto egli è, quindi, da considerarsi completamente abile.

Rimangono esigibili le proposte atte a migliorare lo stato di salute che vanno dall'attività fisica ricondizionante al miglioramento delle cognizioni ergonomiche.

(…)." (doc. AI 36/2)

 

                                         L’Ufficio AI – visto anche il rapporto finale 4 giugno 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 40/1-4) –, con decisione 28 agosto 2007 (doc. AI 42/1-3), ha negato il diritto a prestazioni.

 

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale rileva quanto segue.

 

                                         Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 23 febbraio 2006 (doc. AI 4/1-3), posta la diagnosi di toracalgie, cervicalgie e lombalgie recidivanti dal 2001 e tendenza al reumatismo delle parti molli da febbraio 2005, non si è espresso sulla capacità lavorativa.

                                         Anche nei seguenti certificati, 20 ottobre 2006 e 18 settembre 2007 (doc. AI 22/1 e B), il dr. __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa è si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che la situazione tende a peggiorare.

 

                                         Il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto medico 6 marzo 2006 ha osservato che “(…) non ho mai dichiarato un’incapacità lavorativa a questo paziente di professione sarto (…)” (doc. AI 6/1).

                                         In precedenza, il dr. __________, nel rapporto 17 dicembre 2001, aveva concluso che “(…) non vi sono incapacità lavorative. Il paziente è abile al lavoro nella forma completa per quanto riguarda le problematiche reumatologiche (…)” (doc. AI 4/18) e, nel rapporto 28 febbraio 2005 (doc. AI 4/15), non si era espresso sulla capacità lavorativa.

 

                                         Questo Tribunale, vista la valutazione del dr. __________, ritenute le conclusioni del dr. __________ (doc. AI 29/3 riprodotto in esteso al consid. 2.6) e considerata la valutazione della capacità funzionale (EFL) (doc. AI 35/1-10), deve concludere che dal punto di vista reumatologico non vi è alcuna inabilità al lavoro.

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore rapporto 10 ottobre 2007 (VIII/Bis) nel quale – posta la diagnosi di fibromialgia –, ancora una volta, il dr. __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa.

 

                                         Il dr. __________, nella perizia 5 settembre 2006 (doc. AI 13/1-7) – posta la diagnosi di sindrome da dolore somatoforme (ICD 10:F45.4) e sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10:F41.2) di gravità lieve –, ha concluso che “(…) da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del periziando, a mio giudizio, è valutabile al 75-80% (…)” (doc. AI 13-6).

 

                                         Questo Tribunale rileva che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65 e STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05).

 

                                         Nel caso concreto – ritenuto che il dr. __________ ha posto la diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, ritenuta invalidante, senza procedere ad un esame dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale suesposta per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro – ci si potrebbe chiedere se l’incapacità lavorativa attestata dal perito (che ha considerato entrambe le diagnosi di sindrome da dolore somatoforme (ICD 10:F45.4) e sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10:F41.2) di gravità lieve) sia effettivamente del 20-25%.

 

                                         Tale quesito – apparentemente risposto in maniera negativa dall’amministrazione che l’ha ritenuto abile al 100% in un’atti-vità adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti (doc. AI 36/2, 40/2 e 42/2) – può qui tuttavia restare irrisolto perché, come si vedrà al considerando che segue, in ogni caso il grado d’invalidità non è pensionabile.

 

                               2.9.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                            2.9.1.   Per quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr. 54'176.--, riferito all’anno 2005 (doc. AI 40/3 e 41/1-3).

                                         Questo importo non è stato contestato dall’assicurato.

 

                            2.9.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Questa Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U 8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         Il TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                            2.9.3.   Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

                                         Aggiornando questo dato al 2005 e riportandolo su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a fr. 4'819.36 mensili oppure a fr. 57'832.32 per l'intero anno (fr. 4'819.36 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

 

                                         Volendo considerare – ipotesi questa la più favorevole per l’assicurato – un’incapacità lavorativa del 22,5% (il dr. __________ ha indicato una capacità lavorativa del 75-80%), l’importo di fr. 44'820.05 (fr. 57'832.32 ridotti del 22,5%) sarebbe pari al reddito statistico da invalido (risultato intermedio).

 

                                         Ritenuto inoltre che, come osservato dalla consulente in integrazione professionale, “(…) non esistono indicazioni precise riguardo l’ultimo reddito da abile (…)” (doc. AI 40/1) e che l’assicurato “(…) ha lavorato sempre a titolo pressoché occupazionale (…)” (doc. AI 40/2), non va qui applicato alcun gap salariale.

 

                            2.9.4.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         La consulente in integrazione professionale, considerata un’abilità del 100% in un’attività adeguata, ha applicato una riduzione del 7%: “(…) del 5% per la limitazione nel porto di pesi – del 2% per l’evitamento delle posizioni inginocchiate (…)” (doc. AI 40/3).

 

                                         Ritenuto che nell’ipotesi qui considerata è stata considerata un’abilità al lavoro in un’attività adeguata del 77,5% (cfr. consid. 2.9.3) e conformemente alla giurisprudenza federale – in una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., (I 147/05), il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%) –, questo Tribunale ritiene che, in questa evenienza, sarebbe giustificata una riduzione del 15%.

 

                                         Il reddito da invalido, considerata una riduzione del 15%, ammonterebbe quindi a fr. 38'097.04 (fr. 44'820.05 ridotti del 15%).

 

                                         In conclusione, il grado d’invalidità dell’insorgente – determinato confrontando i fr. 38'097.04 al reddito da valido, e cioé fr. 54'176.-- (cfr. consid. 2.9.1), risulterebbe essere del 29.68% ([54'176 – 38'097,04] x 100 : 54'176).

 

                                         Inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4), il grado d’invalidità del ricorrente non aprirebbe nemmeno in questa ipotesi (lo si ribadisce quella a lui più favorevole) il diritto ad una rendita di invalidità.

 

                                         Alla stessa conclusione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche volendo considerare – ritenuta l’assen-za di indicazioni riguardo al reddito da abile e considerato che egli ha lavorato sempre a titolo pressoché occupazionale – il reddito ipotetico da valido uguale a quello ipotetico da invalido. In questa evenienza – nell’ipotesi a lui più favorevole: capacità lavorativa in un’attività adeguata del 72,5% e riduzione del 15% – il grado d’invalidità sarebbe del 37,50%.

 

                                         Allo stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2007.

 

                                         Nella misura in cui l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità, la decisione 26 agosto 2007 va quindi confermata.

 

                             2.10.   Con il ricorso l’assicurato ha chiesto che “(…) venga ordinato un approfondimento peritale davvero specialistico ed indipendente (…)”.

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Nel caso in esame già si è detto che dalla documentazione agli atti non è possibile concludere per un’inabilità lavorativa dal punto di vista reumatologico (cfr. consid. 2.8).

                                         Dal punto di vista psichiatrico – nonostante il perito non abbia proceduto all’esame dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro nel caso di una sindrome da dolore somatoforme e/o una fibromialgia (cfr. consid. 2.8) – il perito ha attestato una capacità lavorativa del 75-80%.

                                         Ritenuto poi che nella valutazione economica si è ritenuta l’ipotesi a lui più favorevole, non è necessario procedere agli accertamenti richiesti.

                                         In particolare il TCA sottolinea che il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb; sul valore probatorio di rapporti interni vedi inoltre la STF del 14 settembre 2007 nella causa R., I 143/07).

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                             2.12.   Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a prestazioni ritenuto che egli, da un punto di vista reumatologico non è inabile al lavoro e da un punto di vista psichiatrico lo è al massimo del 20-25%. L’assicurato nemmeno ha prodotto documentazione medica contraria: sia il dr. __________, nei certificati 20 ottobre 2006 e 18 settembre 2007 (doc. AI 22/1 e B), che il dr. __________, nel rapporto 10 ottobre 2007 (doc. VIII/Bis), non si sono espressi sulla capacità lavorativa.

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle spese è respinta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti